3 marzo Spettabile CLIENTI LORO SEDI
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1 3 marzo 2011 Spettabile CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Le novità sui prezzi di trasferimento intragruppo. Definizione Con il termine inglese transfer pricing si intende, nella comune accezione economica, il controllo dei corrispettivi applicati alle operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse. Le finalità della disciplina Il fine principale delle disposizioni antielusive sul transfer pricing emanate sia dagli ordinamenti interni sia dagli organismi sovranazionali (Ocse, Ecofin, ecc ) è quello di evitare che le multinazionali vengano, attraverso una sovrastima o una sottostima dei prezzi di trasferimento infragruppo, al dirottamento di porzioni di reddito imponibile verso Stati a fiscalità ridotta (anche black list). (C. Garbarino, «Transfer Price», in Digesto delle Discipline Privatistiche - Sez. Comm.le, vol. XVI, Torino, 1999, p. 1 ss.). Il meccanismo In estrema sintesi, nell ambito dei rapporti infragruppo può verificarsi la seguente procedure elusiva: la società X, residente in una nazione ad alta pressione fiscale (es: Italia), acquista beni e/o servizi dalla consorella Y, ubicata in un paese in cui vige un basso livello di tassazione. (es: Irlanda). Allo scopo di concentrare il più possibile l utile nello stato a più bassa pressione fiscale, la società multinazionale potrà fissare un prezzo di vendita dei beni e/o servizi della società Y molto elevato, in modo che il profitto si concentri nel Paese a bassa pressione fiscale e, nel contempo tale corrispettivo di riferimento non lasci spazio ad alcun margine di ricavo alla società X nell ipotesi di rivendita di quanto acquistato. (C. Garbarino, «Transfer Price», in Digesto delle Discipline Privatistiche - Sez. Comm.le, vol. XVI, Torino, 1999, p. 1 ss.).
2 E evidente che il vantaggio complessivo è dato da: - trasferimento nel Paese a bassa fiscalità di una porzione di reddito che avrebbe dovuto soggiacere ad una tassazione più elevata in Italia; - registrazione in contabilità di un costo sovrastimato con conseguente maggiore abbattimento del reddito imponibile (in Italia). Attraverso tale meccanismo, i prezzi delle transazioni infragruppo vengono determinati sulla base di parametri di valutazione ancorati alle esigenze generali del gruppo multinazionale dal punto di vista gestionale, organizzativo e tributario, anziché facendo riferimento alle normali condizioni di mercato. Con l art. 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sul Reddito il legislatore precisa che i componenti di reddito derivanti da operazioni infragruppo con società non residenti nel territorio dello Stato sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti e dei servizi ricevuti.. L art. 9 del Tuir definisce come valore normale il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi. L innosservanza della prescrizione, legittima l Amministrazione Finanziaria a rettificare le valutazioni fatte dal contribuente sui prezzi di trasferimento ed irrogare una sanzione, per il versamento di una minore imposta, compresa tra il 100% ed il 200% della maggiore imposta accertata (art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). L art. 26 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto una disposizione (il comma 2-ter, art. 1 del D. Lgs. n. 471/1997) che prevede la disapplicazione delle sanzioni amministrative previste dall art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997, qualora il contribuente, in ipotesi di accertamenti da parte dell Amministrazione Finanziaria, presenti documentazione idonea al riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento applicati. Il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 indica esattamente i contenuti della documentazione da produrre, nonché le tempistiche e le modalità di comunicazione dei predetti documenti.
3 Ambito soggettivo Il provvedimento sopra indicato, individua quali sono i soggetti obbligati a redigere la suddetta documentazione: Società holding appartenente ad un gruppo multinazionale: si intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che: -non è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di -controlla, anche per il tramite di una sub-holding, una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Società sub-holding appartenente ad un gruppo multinazionale: si intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che: -è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di -controlla a sua volta una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Società controllata appartenente ad un gruppo multinazionale: si intende una società o un impresa residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che: -è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di -non controlla altre società o imprese non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stabile organizzazione: si intende una sede fissa di affari per mezzo della quale l impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello La sanzione non è applicabile laddove il contribuente consegni la documentazione, completa e veritiera, al Fisco nell'occasione di una attività istruttoria. La documentazione idonea La normativa prevede a carico della società un obbligo di comunicazione in merito al possesso della documentazione prevista. La documentazione che deve essere predisposta ai fini della comunicazione all Amninistrazione Finanziaria è la seguente:
4 A) MASTER FILE Il master file raccoglie informazioni relative al gruppo e deve essere articolato in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi. Le principali informazioni da riportare sono: Descrizione del Gruppo; Struttura del Gruppo; Strategie generali; Flussi delle operazioni (incluso un quadro generale dei flussi); Operazioni Infragruppo; Analisi funzionale; Descrizione e allocazione dei beni immateriali; Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento; Apa e Ruling in materia di prezzi di trasferiment. B) DOCUMENTO NAZIONALE La documentazione Nazionale raccoglie informazioni relative alla società e deve essere articolata in capitoli, paragrafi, e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione. Le principali informazioni da riportare sono: Descrizione della Società; Settori in cui opera la Società; Struttura operativa della Società; Strategie di business; Operazioni Infragruppo (inclusa la analisi di comparabilità); Accordi per la ripartizione dei costi a cui l impresa partecipa; Allegati: diagramma dei flussi delle operazioni infragruppo e copia dei contratti e/o accordi. Le Holding e le Sub-Holding, ai sensi del provvedimento in esame, sono tenute a produrre sia il documento Master file, sia il Documento Nazionale.j
5 ,.Tmpistiche Tempistiche e modalità di comunicazione attestante il possesso della documentazione Una volta ultimata la predisposizione dei documenti sopra citati, deve essere trasmessa all Agenzia delle Entrate una comunicazione che attesti il possesso della documentazione idonea, rispettando i seguenti termini: La comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea relativa ai periodi di Imposta successivi al 2009 (a partire dal periodo d imposta 2010) deve essere comunicata all Agenzia delle Entrate con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (modello UNICO). Termini e consegna e formato della documentazione idonea La consegna della documentazione all Amministrazione Finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta. Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria dovesse emergere l esigenza di disporre di informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all Amministrazione Finanziaria predisposta ai sensi del presente Provvedimento, le stesse dovranno essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi. La Documentazione idonea deve essere presentata in formato elettronico, con apposizione di Firma Elettronica al documento da parte del legale rappresentante del contribuente esonerato o da un suo delegato. È però prevista la possibilità di esibire i documenti su supporto cartaceo, a patto che la versione elettronica possa essere consegnata entro un termine congruo, assegnato dal verificatore. In caso di presentazione su supporto cartaceo, la documentazione deve essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del contribuente onerato o da un suo delegato e firmata in calce all ultimo foglio dal medesimo.
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