COOPERATIVE SOCIALI: IL REGIME IVA ALLA LUCE DELLA FINANZIARIA 2007
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1 COOPERATIVE SOCIALI: IL REGIME IVA ALLA LUCE DELLA FINANZIARIA 2007 Circolare n. 1 1
2 CIRCOLARE N. 1 Macerata, 20 giugno 2007 SOMMARIO 1. Premessa 3 2. Reintroduzione del regime agevolativo Scelta tra esenzione e Iva al 4% Regime di esenzione Regime Iva del 4% Schema di sintesi.. 7 2
3 COOPERATIVE SOCIALI: IL REGIME IVA ALLA LUCE DELLA FINANZIARIA Premessa La circolare analizza il regime iva delle prestazioni socio sanitarie e di assistenza effettuate dalle cooperative sociali, alla luce delle novità introdotte dalla legge finanziaria In particolare, a seconda del tipo di prestazione e dei soggetti destinatari, viene indagata la possibilità, da parte della cooperativa, di applicare il regime dell iva al 4% in alternativa al regime di esenzione. L art. 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), fornendo l interpretazione autentica del numero 41-bis) della Tabella A, parte II (Beni e servizi soggetti all aliquota Iva del 4%), allegata al D.P.R. n. 633/1972, reintroduce, in pratica, il regime previsto dall art. 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005). Tale regime, come si ricorderà non era mai entrato in vigore, in quanto abrogato, ad opera dell art. 1, comma 306, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), prima dell emanazione dei decreti attuativi. Gli ultimi due periodi dell art. 1, comma 467, della Finanziaria 2005, infatti, subordinavano la concessione dell agevolazione al limite di spesa di 10 milioni di euro annui, nonché all emanazione, da parte del Ministero dell economia e delle finanze, di appositi decreti diretti a dare attuazione alle disposizioni in argomento; con la conseguenza che, essendo intervenuta l abrogazione, prima dell emanazione di tali decreti, le agevolazioni recate nel comma 467 avevano finito per non trovare concreta applicazione 1. 1 Gli aspetti problematici della sopravvenuta abrogazione erano stati affrontati dall Agenzia delle entrate con la risoluzione 12 luglio 2006, n. 89/E 3
4 2. Reintroduzione del regime agevolativo Il regime agevolativo viene ora reintrodotto, peraltro senza i vincoli previsti dalla precedente normativa, dal comma 331, della nuova Finanziaria, secondo il quale Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27- ter) dell articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n Il contenuto della norma ha grande importanza, in quanto fornendo l interpretazione autentica del numero 41-bis della tabella A, supera una volta per tutte le interpretazioni restrittive fornite dall Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004 e la Circolare n. 43/E del 2 novembre Tali precisazioni, in particolare, affermando che le prestazioni di cui ai numeri 18 e 21, dell art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, erano da considerare sempre e soltanto esenti, escludevano la possibilità che le cooperative sociali per tali prestazioni potessero optare per il regime Iva al 4% previsto dal numero 41- bis), della tabella A. 4
5 La legge finanziaria 2007 ribalta questa interpretazione, ricomprendendo le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) e 27-ter dell'articolo 10 nell ambito applicativo del n. 41-bis e riconoscendo espressamente alle cooperative sociali la facoltà di optare per la previsione di cui all art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n In conseguenza delle previsioni di cui al comma 331, il regime Iva delle cooperative sociali può essere così delineato: 1. la cooperativa può liberamente scegliere tra esenzione e Iva al 4%, qualora le sue prestazioni rientrino tra quelle indicate ai numeri 19), 20) e 27-ter) dell'articolo 10 e siano effettuate a favore dei soggetti di cui al n. 41 bis della tabella A; 2. la cooperativa deve applicare il regime di esenzione qualora le sue prestazioni rientrino tra quelle indicate ai numeri 18), 19), 20) e 21) e 27- ter dell'articolo 10, ma siano effettuate a favore di soggetti diversi da quelli di cui al n. 41 bis della tabella A; 3. la cooperativa deve applicare il regime Iva del 4% qualora le sue prestazioni rientrino tra quelle indicate ai nn. 18) e 21) e siano effettuate a favore dei soggetti di cui al n. 41-bis della tabella A. 3. Scelta tra esenzione e Iva al 4% Nei casi di cui al punto 1), la possibilità di applicare l Iva al 4% o l esenzione discende dall art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997, che riconosce alle cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, la possibilità di optare per le norme agevolative delle Onlus o per quelle proprie (e quella contenuta nel n. 41-bis ne è un caso) a seconda della convenienza fiscale. La C.M. n. 168/E/1998, al riguardo, ha chiarito che la scelta, sebbene non configurabile come opzione in senso tecnico (in quanto non richiede una comunicazione agli uffici secondo le modalità indicate dal regolamento di cui al 5
6 D.P.R. n. 442/1997), vale per tutte le operazioni che la cooperativa svolge nell'anno solare. Secondo tale interpretazione, pertanto, nel caso di cooperativa che effettui contemporaneamente prestazioni di assistenza domiciliare e prestazioni educative, non sarebbe praticabile la scelta di applicare l'aliquota IVA del 4% ad una delle prestazioni e l esenzione all altra. La scelta eventualmente effettuata di fatturare al 4% una delle attività sarebbe infatti vincolante anche per l altra. Le conclusioni cui giunge i Ministero sembrano troppo restrittive, se non altro perché non sembrano trovare conferma nella lettera della norma, che non pone alcun vincolo esplicito. Per quanto riguarda gli elementi rilevanti ai fini della scelta, va detto che essi non possono essere individuati in maniera univoca, in quanto dipendono dalle caratteristiche dell attività svolta (ammontare degli acquisti, potere contrattuale dei clienti ecc.). Generalmente le cooperative sociali preferiscono, all esenzione, l applicazione dell Iva al 4%, in quanto in questo modo possono recuperare per intero l Iva sugli acquisti. Non va trascurato, tuttavia, che il regime di esenzione, non comportando l addebitato dell imposta, è invece preferito dai clienti, i quali sovente spingono, facendo leva sul loro potere contrattuale, affinché le cooperative sociali adottino questo regime. 6
7 4. Regime di esenzione Nei casi di cui al punto 2), invece, non si pone alcuna scelta per la cooperativa, non essendo configurabili per le stesse prestazioni due regimi Iva alternativi. Le prestazioni, infatti, essendo effettuate a soggetti diversi da quelli indicati nel n. 41-bis, non possono godere dell Iva al 4% ma soltanto dell esenzione, in virtù di quanto previsto dal comma 331 della Finanziaria Tale norma, infatti, deve leggersi nel senso che le prestazioni di cui ai numeri 18) 19) 20) 21 e 27-ter) dell art. 10, sono ricompresse nell ambito applicativo del numero 41 bis della tabella A soltanto se rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis. 5. Regime Iva del 4% Anche nell ipotesi sub 3), non si pone alcuna scelta per la cooperativa, anche se le ragioni sono opposte a quelle indicate nell ipotesi sub 2). Le prestazioni, infatti, essendo effettuate a soggetti indicati nel n. 41-bis, sono sottratte all esenzione e attratte nel campo di applicazione di tale norma che prevede appunto l Iva al 4%; d altro canto, non può essere invocata la norma di maggior favore, ai sensi dell art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997, in quanto l esenzione di cui ai nn. 18 e 21 prescinde dalla soggettività Onlus del prestatore. 6. Schema di sintesi La Tavola n. 1 fornisce, alla luce delle novità dell ultima finanziaria, un quadro di sintesi del regime Iva applicabile alle prestazioni poste in essere dalle cooperative sociali. 7
8 Tavola n. 1 Regime Iva applicabile alle cooperative sociali Tipo di prestazione resa dalla cooperativa sociale Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze (art. 10, n. 18, D.P.R. n. 633/1972) Prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (art. 10, n. 19, D.P.R. n. 633/1972); Prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati ( )(art. 10, n. 20, D.P.R. n. 633/1972) Soggetti destinatari anziani, inabili Persone adulti, migranti, senza tossicodipendenti, fissa dimora, malati di AIDS, richiedenti asilo, handicappati persone detenute, psico-fisici, donne vittime di minori, minori in tratta a scopo situazioni di sessuale e disadattamento e lavorativo devianza Altri soggetti IVA 4% Esente art. 10 Esente art. 10 A scelta: IVA 4% Esente art. 10 Esente art. 10 Esente art. 10 A scelta: IVA 4% Esente art. 10 Esente art. 10 Esente art. 10 8
9 Prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli ( ), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (art. 10, n. 21. D.P.R. n. 633/1972); Prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili (art. 10, n. 27-ter, D.P.R. n. 633/1972); IVA 4% Esente art. 10 Esente art. 10 A scelta: IVA 4% Esente art. 10 Esente art. 10 Aliquota ordinaria 9
10 GRUPPO DI STUDIO ENTI NON PROFIT U.G.D.C. DI MACERATA E CAMERINO PRESIDENTE Dott. Sebastiano Di Diego* Dottore Commercialista di San Severino Marche Collaboratore Italia Oggi, IPSOA, Il Sole 24 Ore autore di libri con IPSOA, Maggioli, Sistemi Editoriali COORDINATORE Dott. Giorgio Gentili* Dottore Commercialista di Sarnano Autore di articoli con IPSOA e Corriere delle Opere e di un libro con IPSOA COMPONENTI * Relatori del documento Dott.ssa Patrizia Tedeschi Dottore Commercialista di Montecassiano Dott. Andrea Cervellini Dottore Commercialista di Civitanova Marche 10
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