TRIBUNALE DI FIRENZE VERBALE EX ART. 281 sexies CPC. A. G. INPS e Spa SCCI S.P.A. Equitalia Cerit REPUBBLICA ITALIANA Nel Nome Del Popolo Italiano
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1 TRIBUNALE DI FIRENZE sezione lavoro VERBALE EX ART. 281 sexies CPC. UDIENZA del 22 marzo 2011, davanti al Giudice dr. Roberta Santoni Rugiu, nella causa iscritta al n. 1****/08 R.G. che porta riunite le n. 3***/2009, n.2****/ 2009, n. 2****/2009, n. 3****/ 2009, n. 4***/2010, n. 7***/2010, n.1****/2010, n. 4****/2010, n. 5****/2010, n. 5*****/2010 RG; promossa da A. G. contro INPS e Spa SCCI e contro S.P.A. Equitalia Cerit Compaiono l avv. B. in sostituzione dell avv. P. M. per parte opponente e l avv. F. per l opposto Inps. Su richiesta concorde delle parti alla presente causa vengono riunite le cause n. 1****-2010 RG, 4****-2010 RG, 5****-2010 RG, 5****-2010 RG attesa l identità di parti e del tema controverso. Il Giudice ne dispone la riunione. I procuratori discutono la causa concludendo come in atti. REPUBBLICA ITALIANA Nel Nome Del Popolo Italiano Il Giudice del Lavoro, visto l art. 281 sexies cpc., udite dalle parti le rispettive conclusioni, nonché i motivi a sostegno, pronuncia sentenza, dandone lettura pubblica, Motivazione Con separati ricorsi, poi riuniti ex art. 151 disposizioni attuazione c.p.c., A. G. conveniva in giudizio l Inps e la SCCI SpA nonché S.p.a. Equitalia Cerit, opponendo le seguenti cartelle: 1) la cartella esattoriale n ******** 54, notificata in data , con la quale veniva richiesta la somma di. 2647,52 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo agli anni (causa n. 1*****/2008 RG); 2) la cartella esattoriale n ******** 21, notificata in data , con la quale veniva richiesta la somma di ,76 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo agli anni (causa n. 3**/2009 RG); 3) la cartella esattoriale n ******** 16, notificata in data , con la quale veniva richiesta la somma di ,90 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo agli anni (causa n. 2****/2009 RG); 1
2 4) la cartella esattoriale n ******** 07, notificata in data , con la quale veniva richiesta la somma di. 762,44 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all anno 2008 (causa n. 2****/2009 RG); 5) la cartella esattoriale n ******** 53, notificata in data , con la quale veniva richiesta la somma di. 756,36 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all anno 2008 (causa n. 3*****/2009 RG); 6) la cartella esattoriale n ******** 02, notificata in data , con la quale veniva richiesta la somma di. 756,85 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all anno 2008 (causa n. 4***/2010 RG) ; 7) la cartella esattoriale n ******** 61, notificata in data , con la quale veniva richiesta la somma di. 777, 66 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all anno 2009 (causa n. 7***/2010 RG); 8) la cartella esattoriale n ******** 61, notificata in data , con la quale veniva richiesta la somma di. 773,25 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all anno 2009 (causa n. 1****/2010RG). 9) la cartella esattoriale n ******** 28, notificata in data , con la quale veniva richiesta la somma di. 775,53 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all anno 2009 (causa n. 4****/2010RG). 10) la cartella esattoriale n ******** 62, notificata in data , con la quale veniva richiesta la somma di. 775,66 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all anno 2009 (causa n. 5****/2010RG). 11) la cartella esattoriale n ******** 52, notificata in data , con la quale veniva richiesta la somma di. 772,68 a titolo di recupero contributi a favore della gestione commercianti per il periodo relativo all anno 2010 (causa n. 5****/2010RG). La ricorrente contestava, nel merito, la sussistenza dei presupposti di fatto della pretesa contributiva avanzata nei suoi confronti, quale socio della P. Immobiliare di G. A. & C. S.n.c., negando sia la qualificazione dell attività sociale come commerciale sia i requisiti personali per l iscrizione alla gestione commercianti del socio. Deduceva, altresì, che l attività della società era limitata alla sola conclusione di contratti di locazione dell immobile e di non aver svolto attività di amministratrice, in quanto la gestione e la riscossione dei canoni era seguita da uno studio commerciale. Chiedeva, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, che le cartelle opposte fossero annullate. L esecuzione del titolo opposto era sospesa con il decreto di fissazione dell udienza. L INPS si costituiva anche per la SCCI Spa, resistendo all opposizione di cui chiedeva il rigetto. Equitalia Cerit S.p.A., il cui ricorso veniva ritualmente notificato, rimaneva contumace. 2
3 In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di Equitalia, in quanto unico interlocutore nel presente giudizio è l inps quale soggetto titolare del rapporto di credito, dal momento che i motivi dell opposizione concernono solo l infondatezza nel merito della pretesa. Dalla risultanze documentali emergono le seguenti circostanze: - l opponente è socia della P. Immobiliare di G. A. & C. S.n.c., costituita nel 2005; - la S.n.c. gestisce un immobile sito in Firenze via A. condotto in locazione dal sig. M. R. titolare del negozio di abbigliamento; - l opponente è, altresì, socia della società Immobiliare A. di D. P. L.; - l iscrizione d ufficio alla gestione commercianti dell opponente avveniva in seguito ad una verifica dell Inps che accertava le circostanze relative all attività commerciale della snc P. Immobiliare ed al ruolo di socio della ricorrente, portando a recupero la relativa pretesa, non prescritta, dal 2005 in poi. La pretesa contributiva si fonda sulla qualità di socio della P. Immobiliare di G. A. & C. S.n.c. e, pertanto, l oggetto della controversia deve essere circoscritto alla verifica della sussistenza dell obbligo contributivo relativamente a tale società. In sintesi, i fatti sono pacifici e si discute, piuttosto, della sussistenza dell obbligo di iscrizione nella gestione commercianti del socio di una società di persone (S.n.c.) proprietaria di un immobile dato in locazione, la cui attività si esaurisce nella sola gestione del contratto locativo. In particolare, l opponente contestava sia che la s.n.c. svolgesse attività di impresa commerciale, esulando ogni attività di compravendita immobiliare, e che, pertanto, potesse ritenersi sussistente l obbligo assicurativo, sia di possedere essa i requisiti personali per l iscrizione alla gestione commercianti con riferimento al carattere abituale e prevalente dell attività come socio rispetto alle altre svolte nel medesimo arco di tempo. La prima questione controversa è stata affrontata dalla Corte d Appello di Firenze con pronunce conformi (fra cui n. 1295/2009, n. 807/07), alle cui motivazioni anche questo giudice aderisce pienamente. Stabilisce al proposito l art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996: Il primo comma dell articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: L obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; 3
4 c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. La società in nome collettivo è per legge una società commerciale (art c.c.), nel senso che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale, (Cass. n. 8694/2001 e n. 8849/2005). Poiché da un lato la disposizione richiamata opera un riferimento all attività di impresa commerciale e dall altro lato la società rappresentata dall opponente era una società potenzialmente commerciale, ne consegue che è irrilevante ai fini previdenziali l indagine sulla concreta attività. Quest ultima, del resto, se nel periodo di causa dal 2005 al 2010 si limitava alla mera gestione del godimento dei frutti (riscossione canoni), assumeva tutti i caratteri per lo svolgimento futuro di ogni altra attività tipicamente commerciale mediante l utilizzazione dell immobile, l acquisizione di altre proprietà, la diversa destinazione, ecc. Anche la seconda questione controversa, relativa ai requisiti per l iscrizione del socio alla gestione commercianti, deve essere risolta a sostegno della pretesa dell Inps dal momento che sussiste la condizione di cui alla lettera b) nel senso che l opponente aveva la piena responsabilità dell impresa e ne era l unico amministratore, ritraendone un reddito da partecipazione societaria (come detto pacificamente unico introito degli anni di causa, avendo cessato da molti anni ogni attività lavorativa). Del resto, ai sensi della lettera b) dell art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, l obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è collegato alla stessa qualità di socio di una società in nome collettivo. Tale obbligo prescinde dal numero e dal tipo di affari conclusi dalla società e discende dall avere il socio, per legge, la gestione dell impresa commerciale, il relativo rischio e le connesse responsabilità, anche nei confronti di terzi (a nulla rilevando che gli adempimenti relativi siano eseguiti in proprio o delegati a consulenti esterni). Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Equitalia; respinge l opposizione nei confronti dell Inps; P.Q.M. condanna l opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall INPS, liquidate in ,00 di diritti 4
5 ed ,00 di onorari, oltre oneri di legge. Firenze, 22 marzo Il Giudice del Lavoro dr. Roberta Santoni Rugiu Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dr.ssa Monia Adami. 5
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