Introduzione alle forme di società

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1 Introduzione alle forme di società Le società formano nel nostro ordinamento un sistema composto da una pluralità di tipi. Il legislatore pone, infatti, a disposizione dell autonomia privata otto tipi di società, otto modelli di organizzazione dell attività d impresa in forma societaria fra i quali le parti possono liberamente scegliere, in modo da dotarsi dell assetto organizzativo meglio rispondente alle specifiche esigenze operative. Non è possibile adottare forme societarie atipiche (non previste dal codice civile). I tipi di società previsti sono: 1. società semplice; 2. società in nome collettivo; 3. società in accomandita semplice; 4. società per azioni; 5. società in accomandita per azioni; 6. società a responsabilità limitata; 7. società cooperativa; 8. mutue assicuratrici. I singoli tipi di società sono diversi e, talvolta, sensibilmente diversi l uno dall altro. Presentano, però, anche uno o più elementi in comune che consente di raggrupparli in categorie omogenee. Così, per la presenza di alcuni aspetti organizzativi comuni, la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice sono tradizionalmente definite come società di persone. La società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata sono, invece, definite società di capitali. Due gruppi di società, quindi: - Società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.) - Società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) 1

2 Se diversi sono i tipi di società, unica è, però, la nozione legislativa (del contratto) di società. Quest ultima è fissata dall art del cod. civ.: Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili. SOCIETA SEMPLICE CONTRATTO SOCIALE Oggetto. La società semplice non può avere come oggetto un attività commerciale anche se deve svolgere attività economica. In concreto essa viene utilizzata per l esercizio dell agricoltura. Consenso. Si perfeziona con la semplice manifestazione del consenso ed è soggetto alla disciplina generale dei contratti, salvo le specifiche regole disposte dalla legge per le società in genere. Forma. Il contratto sociale è a forma libera. Di conseguenza può essere concluso anche oralmente o in forza di un comportamento concludente, cioè di fatto. Per tale ragione distinguere la società di fatto dalla società semplice è privo di importanza in quanto la società semplice è in genere, per l appunto, costituita di fatto. Durata. Non occorre che il contratto sociale prestabilisca il termine di durata che può essere, quindi, anche a tempo indeterminato. SOCI FONDATORI Numero dei soci. La società semplice deve essere composta da almeno due soci ma non è previsto un numero massimo. Se la partecipazione di un socio è essenziale (per esempio, se soci fondatori sono solo due) la sua invalidità o impossibilità sopravvenuta comporta l invalidità del rapporto societario. CARATTERISTICHE GENERALI. SOCIETA IN NOME COLLETTIVO Qualificazione della società. L atto costitutivo può espressamente qualificare la società come collettiva indipendentemente dall oggetto sociale (commerciale o agricola). Se nulla è stabilito, è collettiva esclusivamente se svolge attività commerciale. Altrimenti sarà qualificata come semplice. Autonomia patrimoniale imperfetta. Come le altre società personali è priva di personalità giuridica ed è caratterizzata da un autonomia patrimoniale imperfetta. Soci. I soci rivestono tutti la qualifica di imprenditori e rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, senza possibilità di patto contrario nei confronti di terzi. A ragione dell illimitata responsabilità patrimoniale, le società di persone sono caratterizzate dal cosiddetto intuitu personae, cioè la scelta dei soci avviene per ragioni soprattutto personali. La qualità di socio cessa per trasferimento della quota, morte, recesso. esclusione. Amministrazione. Ogni socio è amministratore della società, salvo diversa disposizione dell atto costitutivo. Iscrizione nel registro delle imprese. L iscrizione è necessaria per qualificare la società come collettiva regolare, diversamente la società esiste come irregolare. 2

3 COSTITUZIONE DELLA SOCIETA ATTO COSTITUTIVO. 1) STIPULA Definizione. L atto costitutivo è un contratto di tipo associativo (rientra tra i contratti con comunione di scopo) mediante il quale viene costituita la società. Si perfeziona con la semplice manifestazione del consenso. Forma. La forma scritta non è una condizione di validità del contratto (ad substantiam) né è richiesta al fine di provare l esistenza del rapporto sociale (ad probationem). Tuttavia, la forma scritta è necessaria per l iscrizione nel registro delle imprese, in mancanza della quale la società è considerata una collettiva irregolare. A tal fine quindi l atto costitutivo va redatto per atto pubblico notarile o per scrittura privata con firma autenticata, salvo sentenza di accertamento del rapporto societario che, ai fini dell iscrizione, tenga luogo dell atto costitutivo. 2) SOCI FONDATORI. Numero dei soci. La società, in nome collettivo deve essere costituita da almeno due soci. Non è previsto un numero massimo. Se la pluralità dei soci viene meno durante la vita della società, lo scioglimento della società non è immediato, ma avviene solo se dopo sei mesi la pluralità dei soci non è ricostituita. Se la partecipazione di un socio è essenziale (per esempio se soci fondatori sono solo due) la sua invalidità o impossibilità sopravvenuta comporta l invalidità dell atto costitutivo. 3) CAPACITA DI ESSERE SOCI. Possono partecipare alla costituzione della società anche coloro che instaureranno un rapporto di lavoro autonomo con la costituenda società o verranno assunti come dipendenti. In quest ultima ipotesi deve trattarsi di soci non amministratori. Secondo la giurisprudenza è esclusa la partecipazione di società di capitali in società in nome collettivo. L eventuale partecipazione è nulla per contrarietà a norme imperative. Di contrario avviso è la dottrina che afferma la liceità della partecipazione. 4) CONTENUTO DELL ATTO ASSOCIATIVO. Ragione sociale. La ragione sociale è il nome che identifica e fa riconoscere ai terzi la società in nome collettivo. Corrisponde alla denominazione sociale delle società di capitali e in pratica alla ditta dell impresa individuale. CARATTERISTICHE GENERALI. SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE. La società in accomandita semplice è una società di persone soggetta di massima alla stessa disciplina della società in nome collettivo da cui si differenzia per le caratteristiche di seguito esposte. Soci. Ci sono due categorie di soci: - gli accomandatari che rivestono la qualifica di imprenditori, rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono soggetti alla stessa disciplina dei soci della società in nome collettivo; - gli accomandanti che hanno una responsabilità limitata alla propria quota e sono regolamentati da norme specifiche. Amministrazione. E riservata esclusivamente ai soci accomandatari. Sono esclusi gli accomandanti e gli estranei. 3

4 Società. Secondo la giurisprudenza è esclusa la partecipazione di società di capitali in società in accomandita semplice anche come accomandante. Ragione sociale. Fatti salvi i principi analoghi a quelli esposti per la collettiva, la ragione sociale può essere esclusivamente il nome di uno o più soci accomandatari con l indicazione di società in accomandita semplice. Sono esclusi gli estranei e i soci accomandanti. Se l accomandante acconsente (anche tacitamente a includere il suo nome nella ragione sociale, perde la responsabilità limitata e risponde delle obbligazioni sociali illimitatamente e solidalmente come se fosse un accomandatario. FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. Come per la società in nome collettivo è necessario un capitale iniziale, anche se la legge no prevede un capitale sociale minimo. Esso costituisce un requisito per l iscrizione nel registro delle imprese e, quindi, per la identificazione della società. come accomandita semplice regolare. In mancanza, il contratto sociale resta valido ma la società vive come irregolare. I soci accomandanti sono solidi capitale e non possono essere soci d opera; possono tuttavia essere dipendenti. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. La pubblicazione dell atto costitutivo avviene mediante iscrizione nel imprese. registro delle CARATTERISTICHE GENERALI SOCIETA PER AZIONI a) La società per azioni è il principale tipo di società di capitali. Il suo patrimonio è nettamente separato da quello dei soci e i rapporti tra questi e la società sono impersonali e anonimi. Infatti l articolo 2325 del codice civile dispone che soltanto la società risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. Tuttavia tale principio è derogato nel caso dell unico azionista. b) Il capitale sociale non può essere in alcun caso inferiore a c) Le partecipazioni dei soci al capitale sociale sono rappresentate da azioni. Le azioni hanno il vantaggio di essere trasferibili per mezzo del semplice consenso liberamente manifestato, salvo il caso di patti di limitazione. d) Le società per azioni possono anche fare appello al pubblico risparmio destinando i loro titoli alla circolazione presso gli investitori. Esse sono caratterizzate: - dal fatto che i loro titoli possono essere negoziati su mercati regolamentati; - da un particolare disciplina che le riguarda; - dall istituzione della Consob che è un organo di controllo. COSTITUZIONE DELLA SOCIETA. La costituzione della società per azioni è il risultato di un procedimento che consta di tre fasi susseguenti: a) stipula dell atto costitutivo e altre condizioni per la costituzione, b) controllo dell autorità giudiziaria, c) iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto la società è costituita solo con l iscrizione nel registro delle imprese. In ogni caso il procedimento costitutivo deve essere concluso entro un anno dal deposito dell iscrizione, diversamente si ha caducazione del contratto costitutivo. Questo complesso procedimento è a sua volta soggetto a una diversa disciplina secondo che la costituzione avvenga in modo cosiddetto simultaneo o a formazione successiva. 4

5 La differenza sostanziale consiste nelle modalità e nei termini relativi alla stipula dell atto costitutivo. Infatti la stipula può essere fatta con un normale contratto di società ovvero a seguito di pubblica sottoscrizione. Nel primo caso il contratto è soggetto alle regole ordinarie. Nel secondo caso l atto costitutivo è stipulato al termine della raccolta delle adesioni all iniziativa societaria. COSTITUZIONE SIMULTANEA. STIPULA DELL ATTO COSTITUTIVO. Definizione. La stipula dell atto costitutivo (ovvero del contratto sociale) è la prima fase del complesso procedimento per la costituzione di una società per azioni. Infatti la nascita della società è rinviata a un momento successivo. E necessario un controllo della legalità del contratto e dell esistenza delle altre condizioni richieste dalla legge e infine l iscrizione nel registro delle imprese. Molte volte per ragioni di praticità la stipula dell atto costitutivo consta di due atti distinti. Uno viene denominato atto costitutivo e l altro statuto. Statuto. I soci possono indicare le regole per il funzionamento della società nello statuto. In tal caso deve essere allegato all atto costitutivo di cui è parte integrante (e sottoposto anch esso al controllo di legittimità dell autorità giudiziaria). Lo statuto non è essenziale. In mancanza è la stessa legge che detta le regole di funzionamento. Forma. A pena di nullità l atto costitutivo deve essere stipulato dal notaio per atto pubblico. Numero dei soci. Per la stipula dell atto costitutivo è richiesto un numero minimo di due soci fondatori mentre non esiste un numero massimo. La mancanza di pluralità iniziale dei soci fondatori mentre non esiste un numero massimo. La mancanza di pluralità iniziale dei soci fondatori comporta la nullità della società anche se è già stata iscritta nel registro delle imprese. Al contrario, il venir meno della pluralità dei soci durante la vita della società non ne comporta l invalidità o lo scioglimento ma solo la responsabilità illimitata dell unico azionista superstite. Capacità di essere soci. Sono capaci di essere soci le persone fisiche, i coniugi in comunione legale e anche le società. Persone fisiche. In via di principio tutte le persone fisiche, anche gli stranieri, possono partecipare alla costituzione della società. Società. Le società sia di persone sia di capitali possono partecipare alla costituzione di una società per azioni. Anche le società cooperative e i loro consorzi possono costituire ed essere soci di una società per azioni. Associazioni non riconosciute. Anche le associazioni non riconosciute costituiscono soggetti di diritto e pertanto possono essere soci fondatori di una società di capitali. Contenuto dell atto costitutivo. L atto costitutivo è un contratto e pertanto ad esso si applicano le regole previste per il contratto in generale. L atto costitutivo deve contenere le indicazioni richieste dalla legge e di seguito esposte. 1) Soci La società è valida se alla costituzione partecipano almeno due soci. E esclusa infatti la costituzione di una società per azioni unipersonale. 2) Denominazione A differenza delle società di persone, nelle società per azioni è irrilevante la persona dei soci, pertanto non si parla di ragione sociale ma di denominazione sciale. Quest ultima, in qualunque modo formata, deve contenere obbligatoriamente l indicazione di società per azioni. 5

6 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. L iscrizione è l atto finale del procedimento costitutivo della società. Effetti dell iscrizione. L iscrizione della società nel registro delle imprese ha innanzitutto efficacia costitutiva della società e produce quindi altri effetto collegati. Acquisto di personalità giuridica. Con l iscrizione nel registro delle imprese, la società acquista la personalità giuridica. Vale a dire che diventa soggetto autonomo di imputazione di diritti e obblighi. Infatti, prima dell iscrizione nel registro non esisteva alcun soggetto societario, neppure irregolare. SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI Caratteristiche generali. La società in accomandita per azioni è una società di capitali soggetta, di massima, alla stessa disciplina della società per azioni da cui si differenzia per le caratteristiche di seguito esposte, anche se in tutti e due i casi la partecipazione è rappresentata da azioni. Soci. Esistono due tipi di soci: - Accomandatari, sono azionisti cosiddetti di comando e rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; - Accomandanti, cosiddetti azionisti investitori, hanno una responsabilità limitata alla propria quota e sono esclusi dall amministrazione. Amministrazione. E riservata esclusivamente ai soci accomandatari che sono di diritto tutti amministratori della società. A differenza della società in accomandita semplice ove si può essere accomandatari e non amministratori. Sono sempre esclusi gli accomandanti o terzi. Disciplina legale. La società in accomandita per azioni è regolamentata parzialmente per rinvio alle norme stabilite per la società per azioni e in parte da norme specifiche che ne derogano o integrano la disciplina. Anche le società in accomandita per azioni possono fare appello al pubblico risparmio destinando i loro titoli alla circolazione presso gli investitori e sono, pertanto, soggette al controllo della Consob. COSTITUZIONE DELLA SOCIETA Per la costituzione della società vale in genere la stessa disciplina esposta per la stipula dell atto costitutivo, il controllo dell autorità giudiziaria e l iscrizione nel registro delle imprese delle società per azioni. Come per la società per azioni, la società può costituirsi in modo cosiddetto simultaneo o a formazione successiva. CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE. 1)STIPULA DELL ATTO COSTITUTIVO Forma. Come per la società per azioni, l atto costitutivo deve essere stipulato dal notaio per atto pubblico a pena di nullità. Denominazione sociale. La denominazione sociale deve comprendere il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l indicazione di società in accomandita per azioni, per esempio Giovanni Agnelli & C. Sapa. Se nella denominazione sociale viene inserito anche il nome di un accomandante, questi non perde il beneficio della responsabilità limitata a differenza dell accomandita semplice. 6

7 2)FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. Come per la società per azioni, oltre alla stipula dell atto costitutivo per poter procedere alla costituzione della società, è necessario che sia formato il capitale sociale mediante la sottoscrizione e i conferimenti dei soci. Il capitale sociale minimo è fissato in B La sottoscrizione e la liberazione delle azioni sono soggette alla stessa disciplina della società per azioni. I conferimenti in danaro, natura e di crediti sono soggetti alla stessa disciplina esposta per la società per azioni. SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA. Caratteristiche generali. Oltre che per contratto e con pluralità di soci, a differenza di tutte le altre società, può essere costituita anche per atto unilaterale da un solo socio fondatore, ferma restando la piena responsabilità limitata dell unico socio. Partecipazione. Misura della partecipazione è la quota che rappresenta l espressione della posizione del socio nella società. La partecipazione non è quindi predeterminata secondo un certo valore come per le azioni. A differenza della società per azioni ove il socio può possedere più azioni (che sono tutte di eguale valore), ciascun socio è titolare di un unica quota e le quote tra loro possono essere anche di diverso ammontare. Per legge ogni quota ha valore uguale o multiplo di š1,00. Il capitale non può essere rappresentato da azioni (o comunque da titoli trasferibili secondo le modalità dei titoli di credito) a rappresentazione della quota. Divieto di emettere obbligazioni. E vietato emettere obbligazioni. Ciò costituisce un impedimento alla collocazione delle quote sui mercati finanziari, al ricorso al pubblico risparmio e al rastrellamento di risorse attraverso la Borsa. Gestione. Partecipazione attiva dei soci alla gestione sociale in sede sia deliberativa sia di controllo (se manca il collegio sindacale). Infatti, l amministrazione è attribuita per legge ai soci, salvo diversa disposizione dell atto costitutivo. Il funzionamento dell assemblea è semplificato ma sono richieste maggioranze più elevate per l approvazione delle delibere. Il collegio sindacale è obbligatorio per legge solo se il capitale sociale è uguale o supera» Disciplina legale. La società a responsabilità limitata è disciplinata in gran parte come le società per azioni. SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA PLURIPERSONALE COSTITUZIONE DELLA SOCIETA A differenza delle società per azioni, la società a responsabilità limitata può essere costituita esclusivamente in forma cosiddetta istantanea o simultanea; è esclusa quindi la costituzione per pubblica sottoscrizione (cosiddetta a formazione successiva). CONDIZIONE PER LA COSTITUZIONE. Società. Le società sia di persone sia di capitali possono partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata. Anche le società cooperative e i loro consorzi possono costituire ed essere soci di una società per azioni. Associazioni non riconosciute. Anche le associazioni non riconosciute costituiscono soggetti di diritto e, pertanto, possono essere soci fondatori di una società a responsabilità limitata. 7

8 Denominazione. Deve contenere l indicazione di società a responsabilità limitata. Alla denominazione sociale è riconosciuta la stessa protezione accordata alla ditta. In particolare deve presentare il carattere della novità rispetto a quelle già esistenti in modo da non generare confusione nei terzi. Sede. La società ha sede ove ha luogo l amministrazione (cosiddetta sede legale). Tale luogo può anche essere diverso dal luogo ove si trova l azienda e viene svolta l attività produttiva. L indicazione della sede deve essere competa e indicare il Comune, la via e il numero civico. La società può istituire sedi secondarie. Oggetto sociale. La società può avere per oggetto sociale un attività commerciale o anche non commerciale (agricola). Come per tutte le società l oggetto deve essere possibile, lecito e determinato. L oggetto sociale deve indicare in modo specifico e non generico, o con espressione onnicomprensive, l attività che si intende esercitare. In particolare va individuato il settore economico, per esempio, se si tratta di attività produttiva di beni è necessario specificare il settore merceologico. E consentita anche l indicazione di più attività, a condizione che tale pluralità non comporti indeterminatezza dell oggetto sociale. Indipendentemente dal tipo di attività esercitata, commerciale o non commerciale, è obbligatoria l iscrizione nel registro delle imprese. La modifica dell oggetto sociale comporta modifica dell atto costitutivo. Capitale sociale. L atto costitutivo deve indicare l ammontare del capitale sottoscritto e versato. La sottoscrizione va fatta interamente prima o, comunque, deve esistere al momento della stipula dell atto costitutivo. Il capitale sociale non può essere inferiore a Nel caso di svolgimento di particolari attività la legge può imporre anche un capitale sociale maggiore, per esempio: - per l iscrizione nell albo speciale delle società di revisione è obbligatorio un capitale sociale di minimo à Per lo svolgimento dell attività di mediazione riassicurativi è obbligatorio un capitale sociale minimo di? Quota di conferimento di ciascun socio e valore dei beni e crediti conferiti. Ciascun socio è titolare di un unica quota che per legge ha valore uguale o multiplo di»1,00. Se il valore del conferimento in natura non raggiunge l ammontare minimo ( 1,00) o un multiplo di questo, la differenza va integrata con conferimento di denaro. Differenziazioni fra società di capitali e società di persone: - Nelle società di persone vige il principio della unanimità delle decisioni (le decisioni devono essere realizzate solo mediante il consenso di tutti i soci) - Nelle società di capitali vige il principio delle decisioni a maggioranza (le decisioni vengono prese dal 50%+1 dei diritti di voto esercitati, salvo casi particolari) - Il nome distintivo della società viene definito ragione sociale nelle società di persone, denominazione sociale nelle società di capitali. - Il diritto di credito agli utili da parte dei soci varia fra le società di persone e le società di capitali; i primi ne hanno diritto con l'approvazione del rendiconto (documento finanziario) con il quale scaturisce il diritto di credito agli utili (se vi sono) da parte dei soci proporzionalmente ai conferimenti effettuati; i secondi ne hanno diritto con l'approvazione del bilancio (chiuso in positivo) da parte dell'assemblea (in seduta ordinaria). 8

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