LE ARMI NON LETALI DI IMPORTAZIONE CLANDESTINA

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1 LE ARMI NON LETALI DI IMPORTAZIONE CLANDESTINA Uno dei problemi connessi all apertura delle frontiere è l introduzione in Italia di armi clandestine dai Paesi dell est europeo, con particolare riferimento a tipologie di armi da noi sconosciute: le armi non letali. Considerato che il nostro sistema normativo non le prevede esplicitamente, risulta particolarmente complesso il relativo inquadramento giuridico. A titolo di esempio si riporta il caso di un arma recentemente sequestrata ad un cittadino romeno. Si tratta di una pistola semiautomatica prodotta dalla MAUSER-WERKE di Oberndorf, in Germania, mod.hsc 90T, calibro 10x22T, con matricola ********* e recante vari punzoni del Banco Nazionale di Prova tedesco (foto 1). Foto 1 L arma si presenta completa di caricatore della capacità e contenente n.7 (sette) cartucce (foto 2). La canna è ad anima liscia, parzialmente ostruita da tre risalti (foto 3). 1

2 Foto 2 Foto 3 La munizione camerata è la 10x22T; risulta prodotta dalla AUG e monta un proiettile in gomma di forma sferica del diametro di 10 mm (foto 4). Foto 4 Tale tipologia di arma non letale trova particolare diffusione in Germania e nei Paesi ex sovietici (All.1), probabilmente per via di una legislazione più permissiva nei confronti di tali attrezzi. In Italia invece, nonostante nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni risultino 2

3 iscritti ben quattro esemplari, le cd. armi non letali non hanno ancora avuto la benchè minima diffusione, neanche sulla stampa specializzata. Da colloqui telefonici intercorsi con il titolare della Fabbrica d Armi Tanfoglio di Gardone Val Trompia (BS) si è appreso che, nonostante l inserimento nei listini, l arma è ancora allo stadio di prototipo ed ha ricevuto la catalogazione come arma comune da sparo, al pari delle armi letali. Circostanza, questa, che non incentiva, anzi scoraggia, la diffusione di tali armi nel nostro Paese. Il PM formulava quattro quesiti: 1) dica il CT se l arma sequestrata è un arma atta ad offendere; 2) dica il CT se l arma sequestrata è di origine straniera; 3) dica il CT se l importazione dell arma in esame è consentita dalla legge italiana; 4) dica il CT se l arma in esame è da ritenersi clandestina. Risposte ai quesiti: QUESITO 1 Dal punto di vista tecnico, le armi da fuoco sono macchine termobalistiche, cioè congegni meccanici che utilizzano la forza espansiva dei gas prodotti dalla combustione rapida di una sostanza esplosiva (carica di lancio) per lanciare a distanza una massa (proiettile/proietto) destinata a produrre su di un bersaglio determinati effetti. Dal punto di vista giuridico, invece, la nozione di arma viene offerta da due norme del codice penale, precisamente dagli articoli 585 e 704, e dall art.30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Altre norme, tra cui principalmente la legge 18 aprile 1975, n. 110, consentono poi talune classificazioni. In particolare, ai sensi dell art.585, comma 2, cod. pen., per armi s intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, oppure senza giustificato motivo; 3) le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. Ai sensi invece dell art.704 cod. pen., per armi s intendono: 1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell art.585; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti. Ai sensi infine dell art.30 TULPS, per armi s intendono: 3

4 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l offesa alla persona; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, oppure gas asfissianti o accecanti. Come si evince dalla lettura degli articoli, la nozione di armi data dall art.585 cp è la più ampia, comprendendo gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, oppure senza giustificato motivo. Alla luce dell esposto quadro normativo, la cd. arma non letale, in quanto strumento idoneo ad offendere, non può che essere un arma per il nostro ordinamento, potendo l offesa tradursi in qualsivoglia lesione (fisica, un impedimento, una inabilitazione di cose o persone), cioè in un danno. Al riguardo, significativa è la definizione che l Esercito Italiano dà di arma non letale: Armamento o mezzo d azione che non è destinato in modo prioritario ad uccidere o a provocare lesioni gravi o irreversibili e che è concepito per impedire, direttamente o indirettamente, ad un avversario di agire o di reagire neutralizzandolo. Ad ogni modo, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 9 agosto 2001, n.362, non tutti gli oggetti che possono sparare proiettili da una canna sono per ciò solo armi comuni da sparo, ma lo sono solo quelli i cui proiettili erogano un energia cinetica superiore a 7,5 joule. E il complesso arma-munizione oggetto del presente esame è accreditato di ben 15 joule (All.2). Dai dati che è stato possibile reperire, l energia cinetica prodotta dalla munizione calibro 10x22T (dove T sta per traumatic ) è sempre superiore ai 7,5 joule di cui al D.M. 362/2001. Infatti, considerato che l energia cinetica espressa in joule è data dalla formula: dove V è uguale alla velocità del proiettile in m/sec e G è il peso in grammi del proiettile; considerato che il peso del proiettile è ricavabile moltiplicando il volume della sfera, ottenibile con la seguente formula V² G Ec = V = π r ³ 3 4

5 per il peso specifico della gomma (che per la gomma oscilla fra 1 e 2 Kg/dm³, mentre per la gomma sintetica fra 0,9 e 1,5 Kg/dm³); considerato che la velocità del proiettile misurata dalla ditta Fiocchi Munzioni S.p.a. (All.3) a 2,5 m dalla bocca della canna manometrica è di 251 m/sec., mentre a 2,5 m dalla volata di una pistola Walther PP (simile quanto a dimensioni e caratteristiche tecniche a quella sequestrata) è di 226,14 m/sec.; pur volendo prendere in considerazione solamente i valori minimi di peso del proiettile e di velocità dello stesso avremo il seguente risultato: Peso sfera di 10 mm: Vol. Ps 1000 = (4/3 π r ³) 0, = (4/3 π 0,05³) 0, = 0,47 grammi Energia cinetica: Ec = V² G / 2000 = 226,14² 0,47 / 2000 = 12,01 joule Se, invece, dovessimo considerare i valori massimi (palla in gomma e velocità più elevata) avremmo: Peso sfera: Vol. Ps 1000 = (4/3 π r ³) = (4/3 π 0,05³) = 1,04 grammi Energia cinetica: Ec = V² G / 2000 = 251² 1,04 / 2000 = 32,76 joule Quindi si può certamente affermare che la Pistola Mauser Hsc mod.90t cal.10x22t sequestrata, per le sue caratteristiche balistiche in relazione all attuale normativa italiana, è senz altro arma comune da sparo ex art.2 legge n.110/1975, e pertanto sottoposta a tutte le restrizioni cui sono soggette le armi letali. A conferma del su esposto assunto, si allegano i concordi pareri espressi in proposito dal Direttore del Catalogo Nazionale Armi, dal Magistrato Edoardo Mori e dal Direttore della rivista Armi e Tiro, che confermano la qualità di arma comune da sparo delle cd. armi non letali in calibro 10x22T (All.4). Ad ulteriore conferma si riferisce la circostanza che, da ricerche effettuate presso il Catalogo Nazionale delle Armi Comuni, in Italia risultano attualmente catalogate quattro armi in calibro 10x22T e tutte sono state classificate come armi comuni da sparo (All.5). 5

6 QUESITO 2 L arma sequestrata è di origine straniera, in particolare è stata prodotta in Germania dalla MAUSER-WERKE di Oberndorf. La circostanza è chiaramente desumibile sia dall indicazione del Produttore e del Paese di Produzione (made in Germany), impresse sul carrello dell arma, che dai punzoni del Banco Nazionale di Prova tedesco presenti sul fusto e sul carrello: Prova definitiva con polvere senza fumo Punzone distintivo del banco di prova di Ulm QUESITO 3 L importazione dell arma in esame non è consentita dalla legge italiana in quanto la stessa non è stata ancora iscritta nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni. Ai sensi dell art.7 della legge n.110/1975, ogni arma comune da sparo prodotta o importata definitivamente, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, deve trovare iscrizione nell apposito Catalogo tenuto presso il Ministero dell Interno, mentre a norma dell art.11 della stessa legge, ogni arma comune da sparo prodotta o importata in Italia deve avere impresso il numero di iscrizione del prototipo nel catalogo nazionale. Stabilisce poi l art.12 che anche coloro che non sono titolari di licenza per la fabbricazione o il commercio di armi, se intendono importare definitivamente fino a tre armi comuni da sparo devono munirsi di apposita licenza del Questore ex art.31 T.U.L.P.S., mentre se intendono importare più di tre armi nel corso dell anno solare devono munirsi anche di apposita licenza del Prefetto. Specifica poi il quarto comma che non può essere 6

7 autorizzata l importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente art.7. Nel caso in cui si intenda importare l arma da un Paese comunitario, la licenza di importazione ex art.31 T.U.L.P.S. è stata sostituita dall Accordo preventivo (art.11, comma 4, Direttiva 91/477/CEE). Ad ogni modo, precisa il comma 3 dell art.5 del D.M. n.635/1996 che l Accordo preventivo è concesso quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio della licenza di importazione di cui all art.31 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931. Sul punto è opportuno richiamare la circolare 557/PAS (1) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (All.6). QUESITO 4 Ai sensi dell art.23 della legge n.110/1975, sono clandestine le armi comuni da sparo non catalogate o prive comunque anche di uno solo dei segni di identificazione (sigla o marchio del produttore, numero di iscrizione del prototipo nel Catalogo, numero progressivo di matricola, contrassegno del Banco Nazionale di prova) o perché mai apposto o perché cancellato o contraffatto. Nell esemplare esaminato sono presenti sigla e marchio del produttore, numero progressivo di matricola, contrassegni del Banco di prova di Ulm, modello, calibro e Paese di produzione. È invece assente il numero di iscrizione al Catalogo Nazionale delle Armi Comuni. Inoltre, da ricerche effettuate presso il Catalogo Nazionale delle Armi Comuni, risulta che l arma non è catalogata in Italia. Quindi, ai sensi dell art.23 della legge n. 110/1975 l arma è da ritenersi clandestina perché non catalogata e perché priva di uno dei segni di identificazione. 7

8 8 All. 1

9 9

10 All joule 10

11 11 All. 3

12 12 All. 4

13 13

14 14 All. 5

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19 All. 6

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