SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 76

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1 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 76 Circolare n. 10 MEL/cg 13 marzo 2012 DISEGNO DI LEGGE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 1 RECANTE DISPOSI- ZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITA Si informa che il Senato ha approvato il disegno di legge 3110/2012 inerente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24/1/2012 n. 1, citato in oggetto, relativamente al quale si richiama la nostra circolare 6 del 3 febbraio Si riportano, qui di seguito, con riguardo agli aspetti legali di competenza della scrivente Direzione, le modificazioni di cui al menzionato disegno di legge, evidenziando che in quanto disegno di legge, lo stesso sta attualmente proseguendo il proprio iter parlamentare. Sarà cura della scrivente Direzione informare della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI 1) Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (art. 1) Viene precisato che l adeguamento di Regioni ed enti locali al principio secondo cui l iniziativa e l attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato, fatti salvi i limiti espressamente indicati, previsto dall art. 3 del DL 138/2011, dovrà avvenire entro il 30 settembre Analogamente è stato differito al 30 settembre 2012 il termine concesso alle Regioni e agli enti locali per l adeguamento dei propri ordinamenti al principio generale dell ordinamento nazionale (così autoqualificato dall art. 31, comma 2, del DL 201/2012) che, per comodità, si riporta di seguito: la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell ambiente ivi incluso l ambiente urbano e dei beni culturali. 2) Tribunale delle imprese (art. 2) Relativamente al Tribunale delle imprese, viene prevista l'istituzione di una sezione specializzata, in materia d'impresa, in ogni tribunale o corte d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Viene prevista l istituzione, in Lombardia, di un'inedita sezione specializzata presso il tribunale di Brescia. Vengono, inoltre, modificate alcune competenze delle istituite sezioni specializzate: viene eliminata la competenza nelle azioni di classe di cui all art. 140 bis D.Lgs. 206/2005; viene aggiunta la competenza in materia di normativa antitrust dell Unione europea, unitamente a quella prevista dall articolo 33, comma 2, dalla legge 287/90 rivolta alle azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonchè i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alle violazioni per concentrazioni ed abuso di posizione dominante di cui ai titoli dal I al IV della L. 287/90. Per le srl, come pure per le spa, ma anche per le stabili organizzazioni, nel

2 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 77 territorio dello Stato, di società costituite all'estero, le sezioni specializzate si occuperanno di tutte le cause che interessano i rapporti societari, le a- zioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ma anche contro i revisori per i danni provocati dalla loro attività istituzionale. Nell ambito delle competenze anche le liti in materia di patti parasociali, come altresì le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano e le controversie relative ai contratti pubblici di appalto. Ulteriore novità riguarda il contributo unificato dovuto per le spese di giustizia, che nel testo del decreto era stato quadruplicato, mentre adesso viene portato ad un semplice raddoppio. Quanto all operatività delle nuove sezioni, l'emendamento stabilisce che le nuove statuizioni dovranno essere applicate a tutti i giudizi instaurati dopo il 180 giorno dall'entrata in vigore della legge di c onversione del D.L. 1/ ) Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata (art. 3) Relativamente alla Società semplificata a responsabilità limitata, le modifiche apportate riguardano la redazione dell atto costitutivo, che dovrà avvenire non più con semplice scrittura privata, ma per atto pubblico in conformità al modello standard, definito con apposito decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Tra i contenuti dell atto costitutivo viene ridefinito l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro e deve essere versato all'organo amministrativo. Viene previsto che l atto costitutivo indichi gli amministratori, che devono essere scelti tra i soci. Viene sancito il divieto di cessione delle quote a soci non aventi il requisito di età per la costituzione, pena la nullità dell atto. 4) Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali (art. 4) L articolo viene sostituito e viene, infatti, assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di raccogliere le segnalazioni delle Autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune i- niziative di coordinamento amministrativo dell azione dei ministeri, nonchè normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione.

3 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 78 5) Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie (art. 5) Viene riformulato il testo del nuovo articolo 37-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), rubricato Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie. Rispetto alla versione originaria, al fine di dichiarare l eventuale vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto, o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari, è sufficiente che l Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) senta (in precedenza era richiesto l accordo) le associazioni di categoria secondo le modalità di consultazione indicate in un regolamento che la stessa dovrà adottare. Tra le principali novità, vengono espressamente richiamati i poteri istruttori dell AGCM, come disciplinati dall art. 14 legge 287/1990 (che l ha istituita), prevedendo, nel contempo, che il regolamento sopra richiamato ne disciplini procedure e modalità di esercizio, al fine di garantire il contraddittorio tra le parti, l accesso agli atti e la riservatezza. Viene, inoltre, prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da ad per il caso di inottemperanza ai provvedimenti dell Autorità e da ad nel caso in cui le informazioni fornite in corso d istruttoria risultino false o non veritiere. In alternativa alla pubblicazione per esteso del provvedimento che accerta la vessatorietà di una clausola viene prevista la possibilità di pubblicare tale provvedimento anche per estratto, con l ulteriore previsione di una sanzione da ad per il caso di inottemperanza. La procedura di interpello preventivo della stessa Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole, riconosciuta alle imprese interessate, viene disciplinata secondo le procedure di cui al più volte richiamato regolamento e deve in ogni caso concludersi entro il termine di 120 giorni, salvo che le informazioni fornite all AGCM risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. 6) Finanziamento e risorse dell Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (art. 5-bis) Viene previsto un contributo aggiuntivo per finanziare l'agcm, ferme restando le attuali fonti di finanziamento, il quale graverà sulle società di capitale e che, in sede di prima applicazione, sarà versato direttamente all Autorità, per l anno 2013, con modalità dalla stessa determinate entro il 30 ottobre A detto onere si provvede mediante un contributo, di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può superare cento volte la misura minima. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo viene versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'autorità con le modalità determinate con deliberazione dalla stessa.

4 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 79 L Autorità ha facoltà di adottare variazioni della misura e delle modalità di contribuzione con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa. 7) Norme per rendere efficace l azione di classe (art. 6) Viene previsto che l azione di classe di cui all art. 140-bis del D.Lgs. 206/2005 ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. Oltre alla tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori e degli u- tenti, diventano oggetto di tutela anche gli interessi collettivi. Viene data maggiore certezza all azione di liquidazione del danno prevedendo che, in caso di sentenza di condanna con cui il tribunale, invece di liquidarlo subito, stabilisca il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione, sia assegnato alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli. 8) Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive (art. 7) Viene riformulata la definizione di microimpresa, precedentemente inserita all articolo 18 del d.lgs 206/2005, richiamando espressamente i criteri occupazionali (meno di 10 persone) e di bilancio (fatturato o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro) introdotti dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, agganciando, pertanto, la definizione di microimpresa a quella comunitaria ivi contenuta. 9) Disposizioni sulle professioni regolamentate (art. 9) L articolo abrogava le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, sia minime che massime. Le modifiche apportate sanciscono che le tariffe vigenti continuano ad applicarsi, anche se in maniera circoscritta alle sole spese giudiziali, fino all entrata in vigore dei previsti decreti del Ministro della giustizia, e comunque non oltre 120 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 1/ ) Società tra professionisti (art. 9-bis) Viene introdotto un nuovo articolo relativo alle società cooperative di professionisti costituite da un numero di soci non inferiore a tre. Viene previsto, testualmente, che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o deci-

5 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 80 sioni dei soci. Viene stabilito che il venir meno di tale condizione è causa di scioglimento della società, con cancellazione della stessa dall'albo, salvo la società provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Viene prevista la stipula obbligatoria di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai ciascun socio professionista nell'esercizio dell'attività professionale. 11) Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici (art. 11) Viene previsto che le parafarmacie e gli esercizi commerciali di cui all art. 5, comma 1, D.L. 223/2006 possano vendere: - farmaci di fascia C ; - allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari può essere effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e in detti esercizi commerciali, anche dietro presentazione di ricetta medica se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali di fascia A ( art. 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni). 12) Estinzione debiti pregressi delle Amministrazioni statali (art. 35) Viene introdotta la possibilità per le Amministrazioni statali di estinguere i debiti pregressi con i propri fornitori attraverso misure di compensazione tra debiti e crediti o altre modalità di compensazione bonaria e altre specifiche forme di transazione, condizionate alla rinuncia da parte del creditore, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. 13) Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica (art. 39, comma 1) Viene eliminata la possibilità per gli edicolanti di rifiutare le forniture di prodotti complementari fornite dagli editori e dai distributori. 14) Modifiche in materia di appalti (art. 40-bis) Viene ripristinato il limite di 1 milione di euro per le procedure negoziate di cui agli articoli 56, comma 1, lettera a) e 57, comma 2, lettera a) del d.lgs. 163/2006 (Codice appalti), nei casi in cui, rispettivamente: tutte le offerte presentate in occasione di una precedente procedura aperta o ristretta, o di dialogo competitivo, siano risultate inammissibili o irregolari; non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.

6 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 81 Viene ripristinata anche la formulazione del comma 7 dell articolo 122 del d.lgs. 163/2006 che ammette la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata, oltre che nei casi sopra elencati, anche per i lavori di importo complessivo non superiore a ,00 euro. Viene, altresì, ripristinato l abrogato comma 7-bis dell articolo 122 del d.lgs. 163/2006 ai sensi del quale, i lavori di importo complessivo compreso tra e , possono essere affidati secondo la procedura ristretta prevista dall'articolo 57, comma 6, D.Lgs. 163/2006 con l obbligo di rivolgere l'invito ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Viene riportata ad 1 milione di euro (prima euro ) la soglia massima per ricorrere alla procedura ristretta semplificata ed a euro (prima 1 milione) quella entro la quale è consentito l affidamento con procedura negoziata dei lavori relativi a beni immobili aventi valore culturale. 15) Contratto di disponibilità (art. 44) Nel quadro della procedura relativa alla nuova fattispecie contrattuale denominata contratto di disponibilità, così come disciplinata dall articolo 160- ter del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. Codice appalti), la stazione appaltante, nell ambito della propria attività di collaudo, potrà proporre (invece che prescrivere, come precedentemente previsto) all amministrazione aggiudicatrice, al fine di meglio garantire il rispetto del capitolato, modifiche, varianti o persino la riduzione del canone di disponibilità, a condizione che vengano rispettate le caratteristiche funzionali essenziali dell opera. 16) Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62) Relativamente ai contratti della filiera agroalimentare tra operatori commerciali (dunque, con esclusione di quelli stipulati con il consumatore finale), aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, viene precisato che il termine per il pagamento del corrispettivo (trenta giorni per le merci deteriorabili e sessanta giorni per tutte le altre merci) decorre dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Viene precisato che le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della disciplina in esame, possono essere promosse anche da categorie imprenditoriali comunque rappresentative a livello nazionale. Viene previsto che la disciplina dettata dall art. 62 D.L. 1/2012 avrà efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione dello stesso e che le modalità applicative delle disposizioni dettate dall art. 62 saranno definite, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

7 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 82 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARBURANTI 1) Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti (art. 17) Vengono confermate le disposizioni volte a rimuovere, in riferimento ai soli gestori degli impianti titolari della autorizzazione petrolifera (cd. retisti), il vincolo di esclusiva sui contratti di approvvigionamento. L articolo viene invece modificato prevedendo l introduzione del termine del 31 agosto 2012 per la definizione negoziale di tipologie contrattuali, diverse da comodato e fornitura o somministrazione, mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative. Viene previsto che, nel caso in cui, entro il termine sopra richiamato, non siano stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti potrà richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico la definizione di nuove tipologie contrattuali, ivi inclusa quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relativa ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio. Viene, inoltre, previsto che, nell ambito del decreto che dovrà essere emanato in recepimento della Direttiva 2009/119/CE, recante obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, siano stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all ingrosso dei carburanti. A riguardo della vendita di beni e prestazioni di servizi presso gli impianti di distribuzione carburanti vengono previste le seguenti modifiche: Ø riduzione da 1500 mq a 500 mq della superficie minima necessaria per l esercizio di rivendita di tabacchi presso impianti di distribuzione di carburante; Ø sempre per quanto concerne la rivendita di tabacchi, viene esplicitamente previsto il rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche oggi in vigore; Ø introduzione del rispetto delle condizioni minime di sicurezza stradale. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 1) Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali (art. 25) L articolo prevede la possibilità per le Regioni, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 maggio 2012, di definire ambiti o bacini territoriali ottimali, anche di dimensione diversa da quella provinciale, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza. Vengono escluse dall assoggettamento al patto di stabilità e ai divieti o limitazioni alle assunzioni di personale le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

8 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 83 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E SISTEMI DI PAGAMENTO 1) Partecipazione dei professionisti al patrimonio dei confidi (art. 10) La normativa quadro sui confidi, così come modificata dall articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 (Prime disposizioni urgenti per l economia), consente l ingresso al loro capitale sociale, oltre che alle P.M.I., anche ai professionisti. Con l obiettivo di favorire il grado di patrimonializzazione dei confidi vigilati, l articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha consentito l ingresso nel capitale sociale dei confidi stessi di imprese di grandi dimensioni, di enti pubblici e privati, subordinandolo, però, ad alcune condizioni. Tali condizioni prevedono, tenendo conto anche delle modifiche introdotte dall articolo 10 del decreto legge 1/2012, che le P.M.I. socie e i professionisti soci dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Con la modifica introdotta in sede di conversione viene precisato che tale disposizione in materia di patrimonializzazione si applica anche ai Confidi costituiti tra soli liberi professionisti. 2) Riduzione commissione bancarie (art. 27, co. 1, lettere b) e c). Il comma 9 dell art. 12 del D.L. 201/2011 viene riformulato come segue: l Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1 giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. 3) Transazioni con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti (art. 27, comma 1, lettera d) Viene reintrodotta la disposizione prevista dal comma 7 dell articolo 34, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), che stabilisce che le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti di importo inferiore a 100 euro sono gratuite sia per l acquirente che per il venditore. Ciò, fino alla pubblicazione del decreto di cui all articolo 10, comma 1, lettera c) del D.L. 1/2012, del Ministero dell economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo e- conomico, sentita la Banca d Italia e l Autorità garante della concorrenza e del mercato, che valuterà o fisserà le misure finalizzate ad assicurare una riduzione delle commissioni bancarie a carico degli esercenti. 4) Nullità di clausole relative a commissioni bancarie (art. 27-bis) Viene introdotto il principio per cui sono affette da nullità tutte le clausole

9 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 84 che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido. 5) Assicurazioni connesse all erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo (art. 28) La disposizione prevede che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza possibilità di variare le condizioni offerte per l erogazione del mutuo o del credito al consumo. Entro 30 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione, l ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI, LOGISTICA ED INFRA- STRUTTURE 1) Polizze RC Auto efficienza risarcimento diretto (art. 29) Viene abrogato il comma 2 dell articolo eliminando gli incentivi, dallo stesso previsti, finalizzati al ricorso a risarcimenti, in forma specifica, dei danni alle cose da parte delle compagnie assicurativa in alternativa ai tradizionali risarcimenti, per equivalente, in denaro. 2) Polizze RC Auto Repressione delle frodi sanzioni (art. 30) Il mancato invio della relazione annuale anti frodi, da parte delle compagnie assicurative all Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP), prevista dal comma 1 dell articolo, comporta, l irrogazione da parte dell Isvap, di una sanzione, di importo da definire, tra un minimo di 10 mila euro ed un massimo di 50 mila euro. 3) Polizze RC Auto contrasto contraffazione contrassegni (art. 31) Viene precisato che il processo di progressiva dematerializzazione dei contrassegni finalizzato alla lotta alla contraffazione, avverrà esclusivamente attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici e telematici, (non prevedendo più la possibilità di integrare i contrassegni esistenti) ed avvalendosi, anche, dell Istituto poligrafico e zecca dello Stato. In riferimento, inoltre, all elenco dei veicoli a motore non coperti da assicurazione RC auto, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti formerà periodicamente, provvedendo a comunicare ai rispettivi proprietari l inserimento nello stesso e le conseguenze previste a loro carico, si introduce un termine massimo di 15 giorni entro il quale gli iscritti potranno regolarizzare la propria posizione,evitando che il proprio nominativo sia messo a disposizione delle forze di polizia e delle Prefetture per gli opportuni accertamenti.

10 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 85 4) Polizze Rc Auto scatola nera attestato di rischio e liquidazione danni (art. 32) In riferimento ai meccanismi elettronici di registrazione dell attività del veicolo (scatola nera ed equivalenti) o a ulteriori dispositivi da individuarsi con Decreto interministeriale,viene precisato che i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità saranno a carico delle compagnie assicuratrici. Si prevede, altresì, che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con regolamento emanato dall ISVAP, di concerto con il Ministro delle sviluppo Economico e l Autorità garante per la protezione dei dati personali, saranno stabilite le modalità di raccolta gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui sopra e, con Decreto del Ministro delle Sviluppo Economico, sentita la richiamata Autorità, sarà definito uno standard tecnologico comune, hardware e software, per la gestione e l utilizzo dei dati, cui le compagnie dovranno adeguarsi entro due anni. In riferimento, inoltre, all attestato di rischio, si prevede che lo stesso debba essere consegnato esclusivamente per via telematica. Con alcune modifiche agli articoli 135 e 139 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs 209/2005), ai fini della repressione delle frodi, vengono istituite, in aggiunta alla banca dati dei sinistri, l anagrafe dei testimoni e l anagrafe dei danneggiati e vengono introdotte restrizioni ai risarcimenti per lesioni di lieve entità. Si prevede, infine, che per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione debba praticare agli assicurati identiche offerte. 5) Regolazione indipendente in materia di trasporti (art. 36) Attraverso la riscrittura dell articolo, si prevede l immediata istituzione della Autorità di regolazione dei trasporti, la cui sede sarà definita con DPCM entro il prossimo 30 aprile ed il cui Collegio, formato dal Presidente e da due ulteriori membri, sarà costituito entro il 31 maggio. Da tale termine, decorreranno i 30 giorni utili per l adozione dei regolamenti organizzativi interni, cui viene subordinato l avvio dell esercizio delle competenze. L Autorità, quindi, con propria delibera, determinerà l entrata in operatività. Coordinando la disposizione con il recepimento della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali, viene disposto che la nuova Autorità dei Trasporti svolgerà anche le funzioni di Autorità di vigilanza nel settore aeroportuale. Analogamente, viene precisato che l Autorità, nel settore ferroviario, svolgerà le funzioni di organismo di regolazione (art.37 D.Lgs 188/2003) subentrando, con la sua attività, all Ufficio esistente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che sarà soppresso. Si prevede, in generale, che l Autorità potrà irrogare sanzioni amministrative pecuniarie agli erogatori dei servizi, nei casi di inosservanza dei propri provvedimenti o di inadempienza alle richieste informative,secondo quanto prescritto dalla legge 481/1994 sulle Autorità di Regolazione dei servizi di pubblica utilità.

11 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 86 Un significativo ridimensionamento delle competenze dell Autorità viene introdotto nel settore dei taxi, dove la stessa avrà esclusivamente una funzione di monitoraggio delle azioni poste in essere da Comuni e Regioni per l adeguamento del servizio, potendo, eventualmente, ricorrere al Tribunale Amministrativo del Lazio contro di esse, se le dovesse ritenere non in grado di garantire livelli di offerta, tariffe e qualità delle prestazioni corrispondenti alle esigenze dei diversi contesti urbani.

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