STATUTO ORGANICO. Atto di Approvazione

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1 STATUTO ORGANICO Atto di Approvazione La Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - con lettera n 34205/1461/2009 in data 12 Ottobre 2009, ha approvato il presente Statuto Organico dell' Associazione Nazionale Artiglieri d'italia ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 Febbraio 2000, n 361 ed ha comunicato l'iscrizione delle modifiche statutarie nel Registro delle persone giuridiche. Lo Statuto Organico, edizione 2009, sostituisce ed abroga il precedente analogo documento ed entra immediatamente in vigore a tutti gli effetti. Il presente Statuto è costituito da n 20 pagine. ************************************ Capo I DELL'ASSOCIAZIONE Art. 1 L'Associazione Nazionale Artiglieri d'italia (A.N.Art.I.), eretta in Ente morale con DPR 30 Maggio 1953 n.647, con Sede in Roma Via Aureliana 25, s'identifica a tutti gli effetti con l'ex Reggimento Artiglieri d'italia "DAMIANO CHIESA", già Associazione Arma d'artiglieria derivata dall'originaria Associazione Artiglieri "SANTA BARBARA", dei quali è la continuazione ed è costituita per unire in un unico organismo gli artiglieri in congedo e quelli in servizio quali componenti della stessa famiglia militare. Art. 2 L'Associazione si propone di: mantenere e diffondere il culto dell' ideale di Patria; esaltare le glorie e le tradizioni dell'artiglieria italiana; conservare ed incrementare la fraternità d'armi fra gli artiglieri in servizio ed in congedo; rappresentare, nel quadro stabilito dalle leggi, i militari in congedo dell'arma d'artiglieria, per tutelarne gli interessi morali e materiali; concorrere, nei limiti delle proprie possibilità, ad operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità; promuovere attività assistenziali, formative, educative, culturali, ricreative e sportive a beneficio dei soci e delle loro famiglie. Capo II DEI SOCI Art. 3 L'Associazione è apolitica. Art. 4 L'A.N.Art.I. non ammette tra i propri soci elementi di dubbia moralità, o condannati per motivi ledenti l'onore.

2 Art. 5 I Soci possono essere : "EFFETTIVI": tutti coloro che hanno prestato servizio militare, permanente o di leva, presso Comandi e Reparti dell' Arma di Artiglieria comunque e per qualsiasi evenienza costituiti; "ORDINARI" : i militari in servizio con qualsiasi grado e dipendenti civili in servizio presso Comandi o Reparti dell'arma d'artiglieria; "AGGREGATI": gli orfani, le vedove, i familiari di Soci (effettivi ed ordinari) vivi o defunti, nonché cittadini che vogliono attestare la loro compartecipazione agli ideali ed agli scopi dell'a.n.art.i. ; "ONORARI": Cittadini, artiglieri o meno che con scritti ed opere di notevole rilievo abbiano arrecato lustro all'artiglieria ITALIANA; "BENEMERITI": Soci, di qualsiasi categoria, che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo, in campo nazionale e locale, dell'a.n.art.i. e delle sue iniziative. Art. 6 Per la carica sociale di Presidente possono concorrere i soci che prestano o abbiano prestato servizio nell'arma di Artiglieria. Le cariche di Vice-presidente e di Consigliere possono essere ricoperte dai Soci di qualsiasi categoria. La qualifica di Socio dell' A.N.Art.I. è compatibile con quella di socio d'altra Associazione riconosciuta dal Ministero della Difesa. La procedura per ricoprire le cariche sociali, per quanto non previsto dal presente Statuto, è stabilita nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico. Art. 7 I Soci debbono cooperare al potenziamento morale e materiale dell' A.N.Art.I. ed intervenire alle assemblee della Sezione cui appartengono; possono fruire dei vantaggi e dei servizi che l'a.n.art.i. ottiene ed organizza per loro. Art. 8 La qualifica di Socio si perde: per volontà del Socio, mediante le dimissioni; per inadempienze amministrative e/o per morosità; per provvedimento disciplinare, con l'espulsione. Capo III DELL'ORDINAMENTO Art. 9 L'A.N.Art.I. è articolata come segue: PRESIDENZA NAZIONALE; COMMISSIONE NAZIONALE dei PROBIVIRI; CONSIGLIO NAZIONALE; DELEGATI REGIONALI; FEDERAZIONI PROVINCIALI; SEZIONI; NUCLEI di SEZIONE. Art. 10 La Presidenza Nazionale è costituita da: un Presidente Nazionale; due Vice-presidenti Nazionali; un Segretario Generale; un Segretario Amministrativo; personale addetto alla Presidenza.

3 Art. 11 La Commissione Nazionale dei Probiviri è costituita da tre membri che designano nel proprio ambito un Presidente. I membri della Commissione Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali nell'a.n.art.i fatta eccezione per quelle onorarie. Art. 12 Il Consiglio Nazionale è costituito come segue: Presidente e due Vice-presidenti Nazionali; Generale Ispettore dell'arma di Artiglieria in carica o un suo delegato; Delegati Regionali; Artiglieri decorati di Medaglia d'oro al Valor Militare aventi cariche sociali nell'a.n.art.i. Art. 13 I Delegati Regionali sono uno per ciascuna delle Regioni, indicate nell'art.131 della Costituzione, nelle quali siano presenti almeno tre sezioni valide. Ove non sussistano gli elementi per la nomina del Delegato Regionale il Presidente Nazionale potrà nominare, in sua vece un Rappresentante A.N.Art.I. Il Presidente della Sezione autonoma di Trieste ed i Presidenti delle Sezioni dislocate all'estero sono parificati al rango di Delegati Regionali. Art. 14 Le Federazioni Provinciali sono costituite da tutte le Sezioni della Provincia che, su proposta del Delegato Regionale, si sono confederate e svolgono la loro attività nella sede scelta dal Presidente della Federazione. Devono assolvere i compiti meglio specificati all'art.26. Art. 15 L'elemento base dell'associazione è la Sezione, formata da almeno 12 soci. Su decisione del Consiglio di Sezione e come meglio specificato nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico, la Sezione può essere intestata ad un artigliere di qualsiasi grado Decorato al Valore o "Caduto" in servizio o, alla memoria di un altro artigliere che abbia acquisito particolari meriti in ambito associativo. La Sezione può anche essere "cointestata" ad altro militare avente Decorazione di livello più elevato o del quale non si aveva conoscenza al momento della intestazione. Costituisce nel suo ambito il Consiglio di Sezione, meglio specificato nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico. Art. 16 Le Sezioni Provinciali, nelle province in cui non è stata costituita la Federazione, sono quelle che hanno sede nei capoluoghi di provincia. Esse, oltre i compiti previsti per tutte le altre Sezioni, devono assolvere anche i seguenti compiti: organizzare, indirizzare e sostenere la Sezioni della rispettiva provincia; promuovere cerimonie e manifestazioni nell'ambito della provincia. Art. 17 I Nuclei di Sezione sono organismi con un numero di soci inferiore a 12; trattasi solitamente di Sezioni anemizzate o, in casi particolari, di Sezioni che, già in via di costituzione o ricostituzione, non sono riuscite a formarsi. Essi devono essere accorpati alla più vicina Sezione della propria Provincia, in seno alla quale sono rappresentati da un Consigliere, in aggiunta ai Consiglieri delle Sezioni accorpate. I nuclei di Sezione che si trovano in possesso del Labaro lo conservano; possono partecipare a manifestazioni locali dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Presidente della Sezione accorpante dal quale dipendono operativamente. I nuclei che non sono in possesso di Labaro possono munirsi di Stendardo Tricolore.

4 Capo IV DELLE CARICHE SOCIALI E DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI Art. 18 La Presidenza Nazionale provvede a tutto quanto si riferisce alla vita dell'associazione ed in particolare: segue lo sviluppo delle Sezioni e l'incremento dei Soci; mantiene il collegamento con le Autorità centrali e con le altre Associazioni Combattentistiche e d'arma; designa i Soci delegati a rappresentare, nella sede opportuna, gli interessi dell'associazione in armonia alle leggi concernenti la rappresentanza del personale militare in congedo; pubblica il giornale L'ARTIGLIERE quale organo ufficiale dell' Associazione Nazionale Artiglieri d'italia; promuove riunioni e manifestazioni nazionali; riceve dai Delegati Regionali, esamina e propone al Ministero della Difesa i nominativi dei Soci meritevoli di onorificenze; riceve dai Delegati Regionali o, in casi eccezionali, direttamente dalle Sezioni ed inoltra al Ministero della Difesa le richieste di concorso in occasione di cerimonie e manifestazioni a livello nazionale, interregionale, regionale e locale; nomina i Soci onorari e benemeriti; custodisce il Medagliere dell'arma di Artiglieria. Art. 19 Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale con un mandato di durata triennale. Gli sono attribuiti i compiti sotto specificati: rappresentare l'associazione a tutti gli effetti morali, organizzativi e dirigenziali; rispondere giuridicamente della conduzione amministrativa della Presidenza Nazionale e non di quella della singole Sezioni; convocare e presiedere il Consiglio Nazionale, delle cui direttive e deliberazioni cura l'esecuzione; emanare le disposizioni di carattere generale ritenute opportune per la migliore applicazione dello Statuto e delle disposizioni, previa approvazione del Consiglio Nazionale; autorizzare la partecipazione di rappresentative ufficiali dell'associazione a cerimonie e manifestazioni celebrative e/o sportive all'estero, con le modalità previste nelle disposizioni per l'applicazione dello Statuto; può delegare ai Vice-presidenti nazionali lo svolgimento di sue attribuzioni; nominare i Commissari straordinari delle Delegazioni qualora venga a mancare il Delegato; nominare, su proposta del Delegato Regionale, i Commissari per le Sezioni in via di ricostituzione; rilasciare "Diplomi d'onore" a quei Soci che si sono particolarmente distinti per impegno in favore dell'associazione; dirigere il giornale dell'associazione "L'Artigliere", di cui nomina il Capo Redattore; Nell'esecuzione dei compiti affidatigli si avvale dell'opera dei Probiviri e dei Delegati Regionali. Il Presidente Nazionale in caso di: sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-presidente vicario; dimissioni, rimane in carica sino all'elezione del suo sostituto; indisponibilità prima della scadenza del mandato, è sostituito con un nuovo Presidente Nazionale eletto con normale procedura. Nel periodo di tempo necessario per effettuare le elezioni, la carica è ricoperta dal Vice-presidente vicario.

5 Art. 20 I due Vice-presidenti Nazionali vengono eletti dal Consiglio Nazionale, con mandato triennale, e svolgono le funzioni loro affidate dal Presidente Nazionale con il quale collaborano ai fini del potenziamento dell'associazione, nel quadro delle attribuzioni e responsabilità specifiche previste per i membri della Presidenza Nazionale. Art. 21 Il Segretario Generale è scelto dal Presidente Nazionale, è suo coadiutore ed esplica i compiti specificati nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico. Art. 22 Il Segretario amministrativo è scelto dal Presidente Nazionale e può essere da lui delegato a firmare i documenti per l'ordinaria amministrazione; esplica i compiti specificati nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico. Art. 23 La Commissione Nazionale dei Probiviri si riunisce, su richiesta del Presidente Nazionale, per esaminare ed esprimere il proprio parere su questioni di carattere disciplinare e su controversie relative ai rapporti tra i Soci, gli Enti centrali e periferici dell'associazione Nazionale Artiglieri d'italia indipendentemente da ogni altra azione prevista o permessa agli interessati a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti. In caso d'elezione per corrispondenza dei membri della Presidenza Nazionale esercita la funzione di Commissione scrutatrice. Art. 24 Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo dell'associazione ed è convocato dal Presidente Nazionale entro il primo semestre di ogni anno. Può anche essere convocato per richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio Nazionale elegge il Presidente Nazionale, i Vicepresidenti Nazionali ed i Probiviri, con le modalità indicate nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico. Discute e delibera su: problemi morali e materiali dell'associazione; bilanci predisposti dalla presidenza Nazionale; contributo annuo che le Sezioni debbono versare alla Presidenza Nazionale anche per il finanziamento dell Attività dei Delegati Regionali; raduni e manifestazioni a carattere nazionale; rapporti con gli Organi di rappresentanza dei militari in congedo ed in servizio; direttive per eventuali interventi in operazioni umanitarie e di volontariato e concorsi alle operazioni nazionali di protezione civile; indirizzi generali per il potenziamento e lo sviluppo dell'associazione; questioni disciplinari da affidare all'esame dei Probiviri e del Presidente Nazionale; ogni altro argomento proposto da uno o più Delegati nei modi e nelle forme previste dalle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico; modifiche e varianti da apportare al Presente Statuto ed alle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico; conferimento a titolo onorifico della qualifica di: o Presidente Nazionale Onorario al Presidente Nazionale che sia stato in carica per almeno due mandati; o Consigliere Nazionale Onorario ai Vice-presidenti nazionali ed ai Delegati Regionali che siano stati in carica per almeno due mandati; o tipi di emblemi individuali (distintivi, copricapo, cravatte, fazzoletti da collo, copri-baveri, etc. etc.) da adottare nell'ambito dell'associazione. Il Consiglio Nazionale viene inoltre informato dai Delegati Regionali in merito alla partecipazione di rappresentative ufficiali di Sezioni della propria Regione a cerimonie e manifestazioni celebrative e/o sportive all'estero, con le modalità previste nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico. Il Presidente Nazionale Onorario ed i Consiglieri Nazionali Onorari possono partecipare alle Riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

6 Art. 25 Il Delegato Regionale, di massima, è uno dei presidenti di Sezione della Regione amministrativa della Repubblica; può essere altro socio ivi residente particolarmente eminente per grado militare o per reputazione in campo civile. Egli rappresenta le Sezioni della propria regione nel Consiglio Nazionale ed è il Rappresentante della Presidenza Nazionale nella rispettiva Regione. Ha sede presso la propria sezione o altra sede da lui prescelta. Il Delegato Regionale segue lo sviluppo delle Sezioni della propria Regione, ne coordina l attività favorendone i reciproci legami, organizza manifestazioni comuni tra la Sezioni della propria Regione e, d accordo con gli altri Delegati Regionali, organizza anche manifestazioni interregionali. Ove lo ritenga opportuno e possibile, propone e promuove la costituzione delle Federazioni Provinciali. Autorizza la partecipazione di rappresentative ufficiali delle Sezioni della propria regione a cerimonie e manifestazioni celebrative e/o sportive sul territorio nazionale ed inoltra alla Presidenza Nazionale la richiesta per analoghe attività svolte all'estero con le modalità previste nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico. Riceve dalle Sezioni le proposte dei Soci meritevoli di onorificenze e dopo averle esaminate attentamente le inoltra alla Presidenza Nazionale. Raccoglie, coordina ed invia alla Presidenza Nazionale le richieste di concorsi in occasione di cerimonie e manifestazioni organizzate dalle Sezioni Dipendenti. In caso di assenza temporanea designa il suo sostituto scegliendolo tra i Presidenti di Federazione Provinciale (ove esistano) e i Presidenti di Sezione provinciale. Art. 26 La Federazione Provinciale: è costituita da tutte le Sezioni della Provincia (se le Sezioni sono inferiori a 4 essa non potrà costituirsi); elegge nel suo interno un Presidente ed 1 o 2 Vice-presidenti; costituisce nel suo ambito il Congresso Provinciale e il Consiglio Direttivo Provinciale, meglio specificati nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico; è subordinata al Delegato Regionale ha autonomia organizzativa e di gestione; svolge la propria attività nell'interesse della Sezione della Provincia; risponde direttamente di quanto delibera ed attua nell'ambito delle sue specifiche competenze sia per quanto riguarda la parte operativa sia per quella amministrativa. Qualora si presentino esigenze particolari che richiedano interventi d'eccezione, prima di attuarli deve avere l'autorizzazione dei competenti organi superiori. Operazioni che non siano state autorizzate dalla Presidenza Nazionale non impegnano l'associazione, ma soltanto coloro che le hanno deliberate e/o attuate. I compiti della Federazione sono indicati nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto organico. Art. 27 Il Presidente di Sezione rappresenta la propria Sezione a tutti gli effetti morali, giuridici ed amministrativi; la organizza, la dirige e la amministra secondo le deliberazioni del rispettivo Consiglio. Richiede l'autorizzazione preventiva al proprio Delegato Regionale per la partecipazione di Delegazioni della propria Sezione a cerimonie e manifestazioni celebrative e/o sportive sul territorio nazionale, con le modalità previste nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico. Richiede alla Presidenza Nazionale, tramite il proprio Delegato Regionale, l'autorizzazione per la partecipazione di delegazioni della propria Sezione a cerimonie e manifestazioni celebrative e/o sportive svolte all'estero. Autorizza la partecipazione di singoli soci, che si qualifichino come appartenenti all'a.n.art.i., a manifestazioni celebrative e/o sportive, sul territorio nazionale, e richiede la prescritta autorizzazione per quelle svolte all'estero, controllando che tale partecipazione sia improntata alle regole di correttezza, di apoliticità e di moralità che caratterizzano l'associazione. Inoltra al Delegato Regionale, con le modalità e le scadenze indicate nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto organico, i nominativi dei soci meritevoli di onorificenze. Inoltra al delegato Regionale o, in casi particolari e/o urgenti, direttamente alla Presidenza Nazionale, la richiesta di concorsi in occasione di cerimonie e manifestazioni che coinvolgano la propria Sezione. Il Vice-presidente della sezione coadiuva il presidente e lo

7 sostituisce assumendone automaticamente le funzioni in caso di sede vacante. Ciascuna Sezione ha un proprio Collegio sindacale con la composizione ed i compiti indicati nel successivo art. 35 e nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto organico. Art. 28 Nell'ambito delle Sezioni esistenti in località che sono o siano state sedi di Reggimenti di Artiglieria, possono costituirsi i "Gruppi Reggimentali", allo scopo di tenere uniti tutti gli artiglieri che hanno prestato servizio negli stessi Reggimenti e mantenerne sempre vive le tradizioni. Detti Gruppi nominano almeno un loro rappresentante in seno al Consiglio della Sezione presso la quale sono costituiti. Tale rappresentante assume la carica di capo Gruppo con gli stessi diritti e doveri degli altri Consiglieri e va in aggiunta ai membri previsti per ciascun Consiglio di Sezione. Art. 29 Le Sezioni i cui consigli siano in via di ricostituzione sono rette da un "Commissario" nominato dal Presidente Nazionale, con attribuzioni analoghe a quelle dei Presidenti di Sezione, finché esse non riprendono il loro normale funzionamento. Le Sezioni in corso di costituzione, che non hanno raggiunto il numero di 12 Soci, stabilito dal precedente Art. 15, sono rette da un "Fiduciario", nominato dal delegato Regionale, che decade appena elette le cariche sociali previste dal presente Statuto. Commissari e Fiduciari decadono automaticamente dalla carica se entro dodici mesi dalla loro nomina non hanno costituito o ricostituito la Sezione. Art. 30 Tutte le cariche sociali sono elettive salvo quella di Segretario generale e di Segretario Amministrativo che sono scelte dal Presidente Nazionale e quelle di segretari di Sezione ed eventuali tesorieri, che sono nominati dai rispettivi Presidenti. Tutti i segretari e Tesorieri devono essere Soci. Art. 31 Il Presidente Nazionale, i due Vice-presidenti nazionali ed i membri della Commissione nazionale dei Probiviri sono eletti dal Consiglio Nazionale. I Delegati Regionali sono eletti dai presidenti e dai Commissari delle Sezioni delle rispettive Regioni. I Presidenti delle Federazioni ed i Vice-presidenti delle stesse sono eletti dai rispettivi Consigli direttivi provinciali. I Presidenti ed i Vice-presidenti di Sezione sono eletti dai rispettivi Consigli Direttivi, a loro volta eletti dall'assemblea dei Soci della Sezione. Art. 32 Le cariche sociali non sono retribuite, durano fino al 31 Dicembre del terzo anno a partire da quello dell'elezione compreso. Oltre tale termine i titolari rimangono in carica, fino alle nuove elezioni per gli atti di ordinaria amministrazione. Le vacanze nelle cariche elettive, determinate da eventi diversi dalla normale scadenza, dovranno essere ricoperte entro sei mesi dal verificarsi della vacanza stessa. In questi casi l'elezione potrà avvenire anche per corrispondenza, secondo le norme stabilite nelle Disposizioni per l'applicazione dello statuto organico. Capo V DELL'AMMINISTRAZIONE Art. 33 Le entrate dell'a.n.art.i. sono costituite da: quote sociali annuali ed elargizioni corrisposte dai Soci; proventi di manifestazioni, raduni, etc. etc.; lasciti, donazioni, rendite dei capitali sociali. Art. 34 La Presidenza Nazionale e le Sezioni hanno gestioni amministrative proprie ed autonome. I Delegati Regionali ricevono dalla Presidenza Nazionale un contributo determinato

8 proporzionalmente alle quote versate dalle rispettive Sezioni e sulla base della situazione contingente. Peraltro la Presidenza Nazionale può apportare dei correttivi alle quote suddette per potenziare le Regioni che svolgono una maggiore attività. L'accreditamento ai Delegati avverrà in concomitanza con il Consiglio Nazionale. La contabilità dei Delegati Regionali sarà successivamente inviata alla Presidenza nazionale a cura dei singoli Delegati. I nuclei di Sezione, sia che derivino da Sezioni anemizzate sia che siano formati da Sezioni in via di costituzione o ricostituzione, sono amministrati dalla Sezione alla quale sono accorpati o che ne ha promosso la formazione. Art. 35 Ciascuna Sezione ha un proprio Collegio Sindacale, composto da un Presidente, due Sindaci effettivi e due sindaci supplenti, che revisionano i bilanci, compilano ed illustrano - in sede di discussione dei bilanci stessi - una relazione amministrativa. Il collegio sindacale della Sezione di Roma provvede anche per i bilanci della PRESIDENZA NAZIONALE. Capo VI DELLA COMUNICAZIONE Art. 36 Nelle comunicazioni e nei rapporti tra i diversi livelli organizzativi dell'associazione è seguita, normalmente, la scala gerarchica. Ragioni di opportunità e di urgenza possono consigliare alle Sezioni di interessare direttamente la Presidenza Nazionale, informandone contestualmente o non appena possibile il rispettivo Delegato Regionale. Analogamente la Presidenza Nazionale, in casi di necessità o di urgenza, può rivolgersi direttamente alle Sezioni, informandone contestualmente o no appena la situazione lo consenta, il Delegato Regionale competente. Dalla precedente norma si può derogare per l'invio di articoli per la pubblicazione sul giornale l'artigliere. Art. 37 Gli organismi ai vari livelli dell' Associazione possono dotarsi di indirizzi di posta elettronica ( ) o dare vita a propri Siti informatici, regolarmente registrati nel Registro Italiano Domini, nel pieno rispetto delle norme fissate dalle leggi vigenti in materia e delle usuali norme di correttezza formale, di moralità e di rispetto delle tradizioni militari. La costituzione di Siti informatici a livello periferico dovrà essere notificata alla Presidenza nazionale nelle forme e con le modalità indicate al precedente Art.36. Nella trattazione di argomenti devono essere rispettate le norme di riservatezza in merito a notizie o informazioni di carattere militare o ad esse attinenti ed alla tutela delle cariche ed uffici militari. Ogni sito dovrà sempre riportare chiaramente: il livello organizzativo di appartenenza (nazionale, regionale, federazione provinciale, se costituita, Sezione, nucleo, "Gruppo reggimentale"); il responsabile del Sito, che normalmente dovrà coincidere con il Presidente; l'indicazione se il Sito è registrato; la località di dislocazione. Capo VII DELLA DISCIPLINA Art. 38 Il Socio, di qualsiasi categoria, che comprometta con parole o atti l apoliticità dell'associazione ed il buon andamento delle attività sociali contravvenga alle finalità stabilite dall'art.2 del presente Statuto o arrechi pregiudizio al buon nome dell'associazione, è passibile di: a) richiamo scritto da parte del presidente della Sezione, su proposta del presidente stesso dopo la delibera del Consiglio di Sezione; b) sospensione da uno a tre mesi da parte del Delegato regionale, su proposta del Consiglio di Sezione;

9 c) espulsione da parte del Presidente Nazionale su proposta del Delegato regionale, a seguito di inchiesta provocata dal Consiglio di Sezione. L'applicazione delle sanzioni di cui sopra a carico dei Presidenti di Sezione - di qualsiasi livello - e dei Commissari è di competenza del Delegato Regionale, che contestualmente ne informa la Presidenza Nazionale. L'applicazione delle sanzioni di cui sopra a carico di membri del Consiglio Nazionale e della Presidenza Nazionale è di competenza del Consiglio Nazionale che delibera a maggioranza, sentita la Commissione dei Probiviri. La modalità di attuazione delle procedure descritte sopra sono fisate dalle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico. Art. 39 Contro i provvedimenti disciplinari suddetti sono ammessi ricorsi, rispettivamente: al Delegato Regionale, al Presidente Nazionale ed al Consiglio Nazionale. Il giudizio di quest'ultimo è insindacabile e definitivo. Le decisioni del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale debbono essere prese dopo consultazione della Commissione nazionale dei Probiviri. Nel caso in cui il Presidente di Sezione è anche Delegato regionale, il ricorso contro il provvedimento disciplinare di cui alla lettera a) del precedente Art.37 deve far capo al Presidente Nazionale. Art. 40 Il Presidente Nazionale ha facoltà di dichiarare sciolto un Consiglio di Sezione, per il quale fosse constatata una grave infrazione o inadempienza alle finalità proprie dell'a.n.art.i., ovvero una irregolarità di carattere amministrativo e nominare un "Commissario". Può disporre anche lo scioglimento di una sezione per persistente inattività. I provvedimenti suddetti sono presi d'iniziativa dello stesso Presidente Nazionale o su proposta del Delegato regionale, sentita - se del caso - la Commissione nazionale del Probiviri. Capo VIII DEGLI EMBLEMI E DELLE INSEGNE Art. 41 La Presidenza Nazionale e le Sezioni intervengono nelle cerimonie ufficiali con il Labaro sociale e/o con la Bandiera Nazionale. Nelle cerimonie di particolare solennità, la Presidenza Nazionale interviene anche con il "Medagliere", che riunisce le decorazioni concesse alla bandiera dell'arma di Artiglieria, le decorazioni dell'ordine Militare di Savoia/d'Italia e le Medaglie d'oro al Valor militare concesse ai Reparti di Artiglieria e a singoli Artiglieri. Art. 42 Il distintivo dell'associazione Nazionale Artiglieri d'italia è obbligatorio nelle riunioni sociali; può essere portato anche sempre a discrezione del socio. Nelle cerimonie ufficiali, i Soci intervengono indossando sull'abito civile gli emblemi stabiliti dal Consiglio Nazionale, meglio specificati nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico. Art. 43 La Bandiera Nazionale ha dimensioni di cm. 80x120. Il Labaro sociale ed il distintivo sono conformi, rispettivamente, ai modelli di cui agli allegati n. 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 1953, n.647, descritti nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico. Il Labaro, oltre che appeso all'apposito sostegno orizzontale con i propri passanti, deve essere assicurato all'asta mediante nastrini arancione predisposti alle due estremità del drappo in modo che il quadrante che porta i due cannoni incrociati risulti a contatto dell'asta stessa ed in alto. Esso, in occasione di partecipazione a cerimonie funebri, può essere listato a lutto, con cravatta nera (di cm. 8x120 compreso il nodo) annodata alla base della freccia. Art. 44

10 Nei cortei e nelle cerimonie ufficiali, la scorta alla Bandiera Nazionale, al Medagliere ed al Labaro, deve essere costituita da due Soci, possibilmente decorati al Valor Militare, che portino al petto le relative decorazioni. Capo IX DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Art. 45 Per lo scioglimento dell'associazione e per la destinazione dei relativi beni si osserveranno le norme previste dal Codice Civile. Capo X DELLE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO Art. 46 Le modalità particolari per l'applicazione del presente Statuto Organico saranno definite con apposite norme di dettaglio, riunite nelle Disposizioni per l'applicazione dello Statuto Organico. ROMA, li 12 Ottobre 2009

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