Indicazione di origine della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari

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1 ASSICA Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria comunicazione riservata alle aziende associate area legale circolare 17/51/MI Milanofiori, 13 febbraio 2017 Indicazione di origine della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari Pubblicato in GURI il decreto che introduce l obbligo di riportare in etichetta l origine della materia prima. Precisazioni del MISE sulle modalità di applicazione Come noto, il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 ha introdotto l obbligo di riportare in etichetta l indicazione di origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari. Il provvedimento entrerà in vigore il 19 aprile prossimo, dopo 90 giorni dalla data sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 19 gennaio scorso, e le sue disposizioni si applicheranno in via sperimentale fino al 31 marzo Il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha firmato il provvedimento congiuntamente al MIPAAF, ha successivamente diramato una circolare esplicativa che alleghiamo per fornire chiarimenti interpretativi, al fine di una corretta applicazione del decreto. Ambito di applicazione Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di latte e prodotti lattiero caseari indicati nell allegato 1 preimballati e destinati al consumatore finale. Sono esclusi i prodotti sfusi, quelli imballati nei luoghi di vendita a richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, e i prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni. Il decreto non si applica ai prodotti contenenti latte ma che non costituiscono prodotti lattiero caseari. Modalità di indicazione in etichetta dell origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari L indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari, comporta di riportare in etichetta le seguenti informazioni: «Paese di mungitura»: il nome del Paese nel quale è stato munto; «Paese di condizionamento o di trasformazione»: il nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. Per Paese di condizionamento si intende il luogo dove è avvenuto l ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione o del latte UHT. Per Paese di trasformazione, si intende ai sensi del codice doganale europeo, il paese dove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente sede di Milanofiori strada 4 palazzo Q Rozzano (MI) tel. (02) fax (02) assica@assica.it ufficio di Roma viale Pasteur, Roma tel. (06) fax (06) assicaroma@assica.it ufficio di Bruxelles 1 avenue de la Joyeuse Entrée, 1 B 1040 Bruxelles tel fax assica.bruxelles@skynet.be 1

2 ASSICA Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria area legale giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Se il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari è stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, è possibile inserire la seguente dicitura: "«Origine del latte»: nome del Paese". Se invece tali operazioni sono state effettuate in più Paesi della UE, si possono utilizzare le seguenti diciture: "latte di Paesi UE" per l'operazione di mungitura, "latte condizionato o trasformato in Paesi UE" per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Se invece, le operazioni sono avvenute fuori dalla UE, potranno essere utilizzate le diciture: latte di Paesi non UE, e latte condizionato o trasformato in Paesi non UE. Il Ministero ha inoltre precisato che, se il paese di mungitura ed il paese di condizionamento/trasformazione siano entrambi UE o non UE, è possibile riportare la dicitura di sintesi origine del latte: UE oppure non UE. Clausola di mutuo riconoscimento Il decreto impone l obbligo di indicazione di origine solo ed esclusivamente ai prodotti fabbricati in Italia e destinati al mercato italiano con esclusione, quindi dei prodotti destinati ad altri Paesi. Sanzioni Per le violazioni agli obblighi di etichettatura stabiliti dal decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 10, della legge n. 4/2011, riguardante disposizioni in materia di etichettatura e qualità dei prodotti alimentari. Disposizioni transitorie e finali I prodotti che non soddisfano le indicazioni di origine, ma che sono stati portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima del 19 aprile di quest'anno, potranno comunque essere commercializzati fino all'esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni successivi a tale data. Il Ministero ha precisato che è possibile utilizzare delle etichette adesive e inamovibili per inserire le informazioni ad integrazioni di etichette e imballaggi. Come sopra ricordato, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 gennaio 2017 si applicano, in via sperimentale, fino al 31 marzo Qualora la Commissione europea adotti, prima del 31 marzo 2019, atti esecutivi relativi all indicazione di origine obbligatoria del latte e dei prodotti lattiero caseari, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 1169/2011, il decreto perderà efficacia dalla data di entrata in vigore dei medesimi. Cordiali saluti Il Direttore Davide Calderone Per maggiori informazioni: contattare: Avv. Silvia Bucci riferimenti: tel mail bucci@assica.it sede di Milanofiori strada 4 palazzo Q Rozzano (MI) tel. (02) fax (02) assica@assica.it ufficio di Roma viale Pasteur, Roma tel. (06) fax (06) assicaroma@assica.it ufficio di Bruxelles 2 avenue de la Joyeuse Entrée, 1 B 1040 Bruxelles tel fax assica.bruxelles@skynet.be 2

3 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DIVISIONE VIII - INDUS.TRIA AGROALIMENTARE, DEL MADE IN ITAL Y E INDUSTRIE CREA TlVE Ministero dello Sviluppo Economico AOO Politiche industriali e Tutela Struttura: DG PI CPMI_ DivO! REGISTRO UFFICiALE Prot. n /01/201 ì - CSCIT..\ ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO LORO SEDI Oggetto: Disposizioni applicative del decreto interministeriale concernente l'indicazione dell' origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n Il. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi circa le modalità applicative delle disposizioni recate dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2016, di seguito "decreto", concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari. 1. Ambito di applicazione - Articolo 1 Con riferimento alle disposizioni recate dall' articolo 1 del decreto, relativo all'ambito di applicazione, si conferma quanto segue: - per "tutti i tipi di latte" si intendono le specie animali, cioè vaccino, bufalino, ovi-caprino, d'asina, come chiarito nella nota al titolo dell'allegato 1 al decreto; - è escluso dal campo di applicazione del decreto il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, come richiamato all'articolo 1, comma 2 del decreto medesimo; - sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del decreto anche i prodotti contenenti latte, non rientranti nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1. La definizione di prodotto' latti ero caseario è contenuta nella parte III dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 (Regolamento unico OCM); - sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i formaggi fusi, non riportati nell'allegato 1, in quanto non rientrano nella definizione di formaggio di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, ma sono regolamentati dall'articolo 7 della Convenzione Internazionale di Stresa del l giugno 1951, recepita dall'italia con DPR n. 1099/1953; - sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, infine, ai sensi del comma 2 dell' articolo 1, i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, nonché i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007.

4 Qualora per i prodotti esclusi si intenda indicare volontariamente l'origine del latte o il paese di trasformazione, tali informazioni possono essere fornite nel rispetto delle disposizioni del decreto medesimo. I prodotti lattiero caseari oggetto di applicazione sono quelli preimballati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati nell' allegato 1, con esclusione, pertanto: ( - dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; - dei prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (B2B), quali gli ingredienti composti utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero case ari preimballati di cui all'allegato 1 del decreto. 2. Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari - Articolo 2 Con riferimento alle disposizioni recate dall' articolo 2 del decreto, si chiarisce che il solo ingrediente dei prodotti lattiero-caseari preimballati, riportati nell' allegato 1, del quale va indicata l'origine in termini di ''paese di mungitura", ''paese di condizionamento o paese di trasformazione" è il latte, come definito dalla parte III dell'allegato VII del Reg UE 1308/2013 (Regolamento unico OCM). La definizione di "ingrediente" è riportata all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t) del regolamento (UE) n. 1169/20 Il che così dispone: "qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;". Poiché oggetto di applicazione sono i prodotti lattiero caseari preimballati ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati nell'allegato 1, l'obbligo disposto dal decreto cade in capo all'impresa che rappresenta il soggetto responsabile delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo l del regolamento (UE) n. 1169/2011 con riferimento al prodotto lattiero caseario destinato al consumatore finale, in quanto preimballato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e). Il soggetto responsabile di cui all'articolo 8.1. del regolamento (UE) n.1169/20 Il riporterà pertanto le informazioni di cui dispone direttamente e quelle di cui è entrato in possesso in quanto rilasciate dai soggetti tenuti a dare tali informa~ioni. L'obbligo di indicazione di origine del latte non investe, invece, gli altri operatori del settore alimentare che hanno fornito gli ingredienti contenenti latte utilizzati nella lavorazione del prodotto lattiero caseario preimballato in quanto tale obbligo non cade, come detto al paragrafo l, sui prodotti non destinati al consumatore finale (B2B). Tale obbligo, inoltre, non va confuso con l'obbligo della tracciabilità di cui al reg. (CE) n. 178/2002, che impone di indicare solo il soggetto fornitore della materia prima e non l'origine della stessa. Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) n "gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2". Tali obblighi consistono ne "la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.". 2

5 L'obbligo dell'indicazione di ongme del latte non trova applicazione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato l fabbricati all'estero che costituiscono ingredienti dei prodotti fabbricati in Italia, sia perché non destinati al consumatore finale (B2B), sia per il principio del mutuo riconoscimento, che rende impossibile estendere un obbligo ai produttori residenti al di fuori del territorio nazionale. Resta fermo anche per tali fornitori il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Per ''paese di mungitura" del latte si intende, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell'unione, il luogo dove il latte è stato munto. Per ''paese di condizionamento" del latte si intende il luogo dove è avvenuto l'ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione, o del latte UHT. Per ''paese di trasformazione" si intende il paese d'origine dell'alimento ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell'unione. Pertanto il paese dove è avvenuta "l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un 'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.". Per la concreta applicazione della norma si rinvia alle circolari dell' Agenzia delle Dogane. Ai fini dell'indicazione del ''paese di trasformazione" va ricordato, inoltre, che ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 dell'articolo 2, paragrafo l, lettera n), non costituiscono "prodotti trasformati" i prodotti alimentari "che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;". L'obbligo previsto all'articolo 2 è considerato assolto anche: - nel caso del latte sterilizzato o UHT, riportando oltre all'indicazione del ''paese di mungitura", il solo ''paese di condizionamento" del latte; - nel caso dei prodotti lattiero caseari preimballati di cui all'allegato l, riportando, oltre all'indicazione del "paese di mungitura", il solo "paese di trasformazione" del prodotto preimballato di cui all' allegato l; - in alternativa al caso precedente indicando il ''paese di mungitura" ed il ''paese di trasformazione" del latte e dei singoli ingredienti contenenti latte, nel rispetto dei requisiti di visibilità e leggibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del decreto. Va tenuto conto, infatti, della non obbligatorietà per i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, di fornire l'elenco degli ingredienti né l'elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti, come derivante dal combinato disposto dell' Allegato VII, parte E,.paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 1169/2011 e l'articolo 19 del medesimo regolamento. 3. Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all'allegato 1in più paesi - Articolo 3 Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto si chiarisce che la dicitura "latte di Paesi UE' o "latte di Paesi non UE', può essere utilizzata anche nel caso in cui l'approvvigionamento, e quindi l'origine del latte, provenga rispettivamente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE ma nella singola confezione di latte confluisca non una miscela, ma latte avente origine di volta in volta da un solo Paese UE o da un solo Paese non UE. In tali casi infatti, l'elevata variabilità degli approvvigionamenti e del paese di origine, non consentirebbe di etichettare la confezione del latte riportando il nome del singolo paese. 3

6 Sempre con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto si conferma che nel caso il latte utilizzato nei prodotti preimballati di cui all'allegato 1 provenga contestualmente sia da paesi UE che da paesi non UE, le due diciture possono essere utilizzate congiuntamente in tal modo "latte di Paesi UE' e "latte di Paesi non UE'. In analogia a quanto disposto all'articolo 2, comma 2 del decreto si ritiene che nel caso dell'articolo 3, commi 1 e 2 sia possibile riportare la dicitura di sintesi "origine del latte": UE, oppure non UE, nel caso in cui il paese di mungi tura ed il paese di condizionamento o di trasformazione siano entrambi di provenienza UE o non UE. 4. Clausola di mutuo riconoscimento - Articolo 6 Con riferimento alle disposizioni recate dall' articolo 6 del decreto si conferma che la clausola di mutuo riconoscimento, come formulata dal decreto, impone l'obbligo di indicazione di origine solo ed esclusivamente ai prodotti legalmente fabbricati in Italia e destinati al mercato italiano, con esclusione, quindi, dei prodotti destinati ad altri Paesi. 5. Disposizioni transitorie efinali - Articolo 7 Con riferimento alle disposizioni recate dall' articolo 7 del decreto, al fine di evitare il ritiro dagli scaffali dei prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto, che dovessero risultare invenduti all'approssimarsi del termine di 180 giorni previsto al comma 4 dell' articolo 7 del decreto, quale termine massimo per lo smaltimento delle scorte, è possibile utilizzare delle etichette adesive inamovibili per integrare le informazioni obbligatorie previste dal decreto. Tale sistema di etichettatura adesiva inamovibile può comunque essere utilizzato per inserire le informazioni ad integrazione delle etichette e degli imballaggi. Sono fatte salve le etichette ed i preimballaggi non ancora utilizzati, la cui stampa sia stata ordinata prima della pubblicazione del decreto, che già riportano volontariamente le informazioni di origine con significato equivalente a quelle previste dal decreto. 6. Ulteriori chiarimenti In aggiunta alle diciture di origine previste dal decreto è possibile impiegare diciture con significato equivalente a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del decreto purché le stesse non ingenerino confusione nel consumatore. Si riportano a titolo esemplificativo, le seguenti: una indicazione della provenienza regionale del latte, quale "nodini di latte pugliese" o" 100% latte sardo" da riportare assieme a quella obbligatoria "origine del latte: Italia"; l'indicazione "M ade in Italy" nel caso in cui il paese di trasformazione sia l'italia; l'indicazione "latte 100% italiano", "100% latte italiano" o "latte italiano 100%", da riportare in aggiunta a quelle obbligatorie dell'articolo 2 del decreto, quando il paese di mungitura e il paese di condizionamento o trasformazione siano l'italia; -r L'utilizzo delle diciture previste dal decreto può avvenire anche riportando le, tutte o quelle del caso, in etichetta e procedendo di volta in volta ad evidenziare, mediante punzonatura, stampigliatura o altro segno, quella corrispondente allo specifico alimento preimballato. ( tj &/ 4 r+»: /'}--Ol. If IL Qi.EiTfoRE Gi~~LE

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