IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO S E N T E N Z A
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1 Sent. 585/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti magistrati: Ivan DE MUSSO Andrea LUPI Pina Maria Adriana LA CAVA Presidente Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità iscritto al n /R del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale per il Lazio nei confronti di: -Nucleo Operativo Volontario Italiano-N.O.V.I, associazione di volontariato operante nell ambito del sistema integrato di protezione civile della Regione Lazio, già con sede legale in Roma in via Mocenigo n. 9 e di fatto in Ladispoli, in via Palo Laziale n. 9; -D INNOCENZI Alberto, nato il 17 giugno 1947, in qualità di responsabile legale della suddetta Associazione, domiciliato a Ladispoli, in via Palo Laziale, n. 9; uditi, nella pubblica udienza del 9 maggio 2013, con l assistenza del segretario dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Consigliere Pina M. A. La Cava e il Vice Procuratore Generale Lucio Alberti, per la Procura Regionale, non rappresentate parti convenute; visti l atto introduttivo e tutti gli atti e documenti del giudizio; premesso e ritenuto quanto segue: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l atto di citazione all esame la Procura Regionale per il Lazio ha convenuto la associazione di volontariato denominata Nucleo Operativo Volontario Italiano-N.O.V.I., operante nell ambito del sistema integrato di protezione civile della Regione Lazio, e il sig.
2 D INNOCENZI Alberto in qualità di responsabile legale della suddetta Associazione, di fronte a questa Sezione Giurisdizionale per il Lazio per ivi sentirsi condannare al pagamento, a favore dell Erario, dell importo complessivo di euro 8.300,00 (ottomilatrecento/00), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio, a titolo responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente alla indebita percezione di contribuiti finanziari regionali, concessi dalla Regione Lazio-Direzione Regionale Protezione Civile per l attività di protezione civile, poi revocati e non restituiti, nel dettaglio espressamente elencati in citazione con l indicazione dei relativi mandati e dei singoli importi. Quanto ai fatti di causa la vicenda nasce da una segnalazione di danno erariale effettuata, alla Procura Regionale, dalla Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Tributaria di Roma-Gruppo Tutela Spesa Pubblica-Sezione Frodi Comunitarie, in data 3 dicembre 2011 con rapporto prot. n /11, con il quale è stata, tra l altro, comunicata la pendenza presso la Procura della Repubblica di Roma di un procedimento istruttorio penale (n /I0 N). Sul punto la P.R. espone in particolare -come emerge dalle diverse informative della G.d.F. e dalle annotazioni di P.G. inviate nel corso delle indagini penali all A.G. inquirente, che ha, peraltro, autorizzato la comunicazione dei medesimi atti anche alla Procura Regionale presso questa Corte dei conti per quanto di competenza in materia di responsabilità erariale- che la Direzione Regionale della Protezione Civile, constatata l omessa rendicontazione dei contributi ricevuti da parte dell Associazione e sollecitato tale adempimento cui non faceva seguito alcuna risposta, procedeva (con determinazione n. B7424 del 13 ottobre 2009) a revocare i contributi finanziari regionali 2005 e 2006 ammontati all importo complessivo di cui è causa che erano stati assegnati a sostegno delle spese di gestione degli interventi operativi di protezione civile e per il potenziamento di mezzi e delle attrezzature in dotazione alla stessa. A seguito del provvedimento di revoca la
3 stessa Direzione Regionale della protezione civile, con nota n del 4 febbraio 2010, ha anche chiesto la cancellazione della Società dal Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato. Espone, altresì, il Requirente che il sig. D Innocenzi Alberto qui convenuto era dal 10 maggio 2000 il rappresentante legale dell Associazione e che avrebbe distratto i contributi della Regione Lazio per le attività di protezione civile per i citati anni e per un importo pari a euro 8.131,54. Per tali fatti il suddetto è stato, peraltro, denunciato per il reato di cui all art. 316 ter c.p. ( indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ) e la N.O.V.I. è stata segnalata per violazione degli artt. 5 e 24 del d. lgs. n. 231 del Sulla base delle suddette mancate rendicontazioni e restituzioni, è stata esperita la procedura dell invito a dedurre prevista per la prospettazione della responsabilità erariale con la contestazione del relativo danno alla Associazione convenuta e, per essa, al rappresentante legale (appunto il D Innocenzi), che non hanno prodotto deduzioni. La P.R. è, pertanto, addivenuta alla odierna citazione concludendo nel senso che l importo dei contributi erogati configura danno erariale che deve essere addebitato ad entrambi i convenuti nel presente giudizio, che non risultano costituiti e non hanno prodotto deduzioni o memorie difensive. All odierna udienza il P.R. ha concluso ribadendo la domanda nei termini esposti. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi rilevare che il danno contestato all associazione di volontariato Nucleo Operativo Volontario Italiano - N.O.V.I e al suo rappresentante legale sig. D Innocenzi Alberto, è costituito -nella prospettazione attorea- dalle somme attribuite come contributo finanziario regionale ed è insorto a seguito del mancato rispetto delle condizioni poste dalle relative norme non essendo state, come previsto, rendicontate e che, quindi, sono state oggetto di revoca da parte del soggetto erogante; per cui il pregiudizio è derivato dall uso improprio e illecito da parte dei convenuti del contributo ricevuto dalla Regione Lazio-Direzione
4 Regionale Protezione Civile. In via principale questo Collegio ritiene pacifica la giurisdizione di questa Corte nell ipotesi in esame, alla luce di quanto la Corte di Cassazione ha affermato nelle sue pronunce (Cass., S.U., n. 926/1999), precisando che ove il privato incide negativamente sul programma imposto dalla Pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l atto di concessione del contributo e l incidenza sia tale da determinare uno sviamento delle finalità perseguite, egli realizza un danno per l ente pubblico di cui risponde dinanzi al giudice contabile (Cass. S.U. n. 4511/2006), così come questa Sezione si è conformemente pronunciata in precedenti decisioni, che in perfetta condivisione, si richiamano in questa sede (cfr., tra tutte, Sez. Lazio n. 337/2010, n. 761/10 e n. 1626/2010). Nel merito, la domanda attorea è fondata. Come già esposto in narrativa, dagli atti e, in particolare, dai documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza in sede di istruttoria penale e trasmessi anche in questa sede giudiziaria contabile, è emerso che la N.O.V.I. è stata destinataria di contributi pubblici regionali sulla base della apposita pratica inoltrata a tal fine all Ente regionale e che alla stessa sono stati erogati i seguenti contributi con le modalità e nei tempi di seguito indicati: -euro 2.300,00, di cui alla determina n. A3432 del 9 novembre 2005, erogati con mandato n del 21 febbraio 2006 (per l acquisto di metopompa con carrello appendice capacità massima1600 It/min. ); -euro 4.000,00, di cui alla determina n. A1767 del 24 maggio 2006, erogati con mandato n del 10 agosto 2006 ed euro 2.000,00, di cui alla determina n. A3845 del 31 ottobre 2006, erogati con mandato n del 5 maggio 2007 (entrambi detti importi per le attività di protezione civile per la dotazione e acquisto apparecchiature e attrezzature e per attività e spese di gestione degli interventi ). Dopo l erogazione dei contributi in questione (disposta con bonifici effettuati dalla Regione Lazio sul conto corrente bancario n , acceso presso la Banca Popolare di
5 Lanciano e Sulmona, in seguito BLS, succursale di Capistrello-AQ), l Associazione scaduto il termine ultimo (previsto, rispettivamente, per le suddette tre tranches di contributi al 30 giugno 2006, al 31 dicembre 2006 e al 30 giugno 2007) per la rendicontazione delle spese sostenute, non ha provveduto al riguardo. A seguito, poi, della constatazione della omessa rendicontazione, esperiti anche i relativi solleciti, è intervenuta la revoca dei contributi di cui alla determinazione della Direzione Regionale della Protezione Civile n. B7424 del 13 ottobre 2009 per la restituzione dell importo complessivo di euro 8.300,00 di cui all atto di citazione all esame. Pertanto, da quanto accertato in sede di indagine della Guardia di Finanza nei confronti della Associazione di volontariato N.O.V.I. si evince la fondatezza dell assunto attoreo quanto al mancato rispetto da parte di quest ultima e del suo responsabile legale pro-tempore delle condizioni previste per la concessione dei contributi di cui trattasi (il che ha determinato l adozione del provvedimento di revoca del contributo erogato) e, conseguentemente, nessun dubbio può sussistere circa la natura di danno erariale degli importi dei relativi finanziamenti. Giovi rilevare nel caso di specie, prescindendo dal rilievo penale o meno dei comportamenti posti in essere e da eventuali condanne penali, la valenza probatoria ai fini che qui rilevano delle suddette indagini riferite dalla Guardia di Finanza, nonché quella di tutti gli atti, gli elementi acquisiti e le notizie emerse sulla vicenda in quella sede. Ciò detto, atteso il mancato rispetto dei vincoli della concessione e la intervenuta revoca, anche per questo Collegio, in perfetta condivisione con la prospettazione attorea, si appalesa evidente che il contributo concesso è stato illegittimamente trattenuto e che il conseguente danno erariale è da imputare agli odierni convenuti, in solido tra loro, a titolo di dolo per aver consapevolmente violato le relative disposizioni di rendicontazione e, intervenuta la revoca, per non aver provveduto alla restituzione degli importi ricevuti. Ciò, peraltro, ha precluso una più utile e legittima destinazione degli stessi contributi ad altri
6 aventi diritto in conformità alle finalità delle relative disposizioni. Guardando anche solo a tale ulteriore, ma fondamentale, aspetto il comportamento dei convenuti si appalesa certamente illecito e sanzionabile a titolo di dolo. Deve, infatti, rispondere del predetto danno non solo l Associazione beneficiaria, quale destinataria e percettrice dell illecito contributo finanziario regionale, peraltro revocato, ma anche, a pieno titolo, il sig. D Innocenzi Alberto nella sua qualità di responsabile legale della suddetta Associazione. Quest ultimo, per la qualifica rivestita e il ruolo svolto in seno alla associazione, deve ritenersi corresponsabile nell aver determinato, con la percezione, non rendicontazione e non restituzione del contributo pubblico ricevuto, uno sviamento dalle finalità perseguite con l erogazione di agevolazioni economiche a carico delle pubbliche risorse e il conseguente corrispondente danno per l amministrazione regionale erogatrice, di pari importo. Per tutto quanto sopra esposto i convenuti, che peraltro non si sono costituiti in giudizio né si sono in questa sede difesi dall addebito neanche per formulare giustificazioni di sorta, devono essere condannati, in solido tra loro, per l importo corrispondente al contributo concesso e nella misura oggetto di revoca, pari a complessivi euro 8.300,00 (euro ottomilatrecento/00), oltre al pagamento della rivalutazione monetaria, dalla data di effettiva percezione delle singole trances e degli interessi legali, questi ultimi da calcolare dalla data di deposito della presente sentenza all effettivo pagamento. Ogni eventuale recupero di contributi, riferiti all importo di condanna, che, nelle more del presente giudizio, fosse intervenuto a favore della Regione Lazio per effetto della disposta revoca, sarà regolato in sede di esecuzione della presente sentenza. Alla soccombenza segue anche l obbligo, per entrambe le parti convenute, del pagamento delle spese del presente giudizio, solidarmente al pari della sorte capitale. P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente
7 pronunciando, CONDANNA l associazione di volontariato indicata in epigrafe, già Nucleo Operativo Volontario Italiano-N.O.V.I., e il sig. D INNOCENZI Alberto, in qualità di responsabile legale di detta Associazione, al pagamento, in favore della Regione Lazio e in solido tra loro, dell importo complessivo di euro 8.300,00 (euro ottomilatrecento/00), oltre alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di effettiva percezione delle singole trances, e agli interessi legali, questi ultimi con decorrenza dal deposito della presente sentenza fino all effettivo pagamento, nonché, per soccombenza e parimenti in solido, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 195,02 (centonovantacinque/02). Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio L ESTENSORE F.to Pina M. A. LA CAVA IL PRESIDENTE F.to Ivan DE MUSSO Depositato in Segreteria il 29/07/2013 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA F.to Dott. Luigi DE MAIO
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