LA MISURA DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO Quadro normativo. Monza e Brianza 6 e 13 febbraio 2013 Ore

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1 LA MISURA DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO Quadro normativo Monza e Brianza 6 e 13 febbraio 2013 Ore

2 LA MISURA DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO Quadro normativo Lodi 7 e 14 febbraio 2013 Ore

3 v LA DIRETTIVA EUROPEA SUI RIMPATRI 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 Adottata dal Parlamento e Consiglio dell Unione Europea per disciplinare le norme e le procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Termine per recepire negli ordinamenti interni dei Paesi membri UE la Direttiva è stato il 24 dicembre 2010 L ITALIA recepisce con: v Decreto legge n. 89 del 23 giugno 2011 Recante misure di recepimento delle direttive europee sulla libera circolazione dei cittadini e sul rimpatrio degli immigrati irregolari v convertito con modificazioni nella Legge 2 agosto 2011, n E con integrazione prevista dalla Legge con il v DM DM 27 ottobre 2011, Linee guida per l'attuazione dei programmi di RVA, GU Introducono novità rispetto a: Categorie di migranti ammissibili

4 OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA Tra gli scopi: - istituire un efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità (considerando n. 2); - stabilire garanzie giuridiche minime comuni sulle decisioni connesse al rimpatrio, per l efficace protezione degli interessi delle persone coinvolte, (considerando n.11) - Sempre nei considerando della direttiva (considerando n. 10) si evidenzia che nella procedura di allontanamento e rimpatrio- si dovrebbe privilegiare salve specifiche situazioni- il rimpatrio volontario rispetto al rimpatrio forzato In sintesi: armonizzare i sistemi nazionali; assicurare l effettività delle decisioni di rimpatrio; garantire in modo adeguato i diritti di libertà dei cittadini di Paesi terzi; privilegiare il Rimpatrio Volontario a quello Forzato

5 PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE Ai sensi della Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre soggiorno irregolare : la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro ; - "decisione di rimpatrio": decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari l illegalità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o stabilisca l obbligo di rimpatrio - "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieta l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per uno specificato periodo che accompagna la decisione di rimpatrio; "rischio di fuga": l'esistenza in un caso particolare di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga; "partenza volontaria": l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio; - "persone vulnerabili": i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. 5

6 Decreto legge n. 89 del 23 giugno 2011 recante misure di recepimento delle direttive europee sulla libera circolazione dei cittadini e sul rimpatrio degli immigrati irregolari convertito con modificazioni nella Legge 2 agosto 2011, n. 129 NOVITA SOSTANZIALI E OPERATIVE IN MATERIA DI RIMPATRIO ANCHE NELLA MODALITA DI RIMPATRIO VOLONTARIO E ASSISTITO 6

7 Novità: a) l espulsione con accompagnamento alla frontiera degli immigrati irregolari considerati pericolosi per ragioni di ordine pubblico, per la sicurezza nazionale o per il rischio di fuga * rischio di fuga = condizioni in cui lo straniero: non abbia un documento di viaggio (passaporto o altro documento equipollente) valido non possa dimostrare la disponibilità di un alloggio dove sia facilmente reperibile abbia in precedenza dichiarato false generalità abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della libertà impostegli in relazione al rimpatrio 7

8 Novità: b) il prolungamento del trattenimento nei CIE da 6 a 18 mesi * *difficoltà di reperire un mezzo di trasporto idoneo all esecuzione dell allontanamento, necessità di effettuare accertamenti sull identità o nazionalità dello straniero presso la rappresentanza diplomatica del suo paese, o necessità di acquisire i documenti necessari per il viaggio c) l'estensione da 5 a 7 giorni del termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale su ordine del questore - nel caso non sia stato possibile il trattenimento presso i Centri di identificazione ed espulsione. 8

9 Novità: con impatto sul Rimpatrio volontario d) introdotta (art 13 co 5 del TU 286/98) la possibilità per lo straniero (irregolare) destinatario di un provvedimento di espulsione, qualora non ci siano le condizioni per l accompagnamento immediato alla frontiera (art 13, co. 4), di chiedere al Prefetto ai fini dell esecuzione dell espulsione, di optare per la partenza volontaria, con un termine compreso fra i 7 e 30 giorni (prorogabile, se necessario) anche usufruendo di programmi di rimpatrio volontario e assistito. Il Prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio entro il termine concesso.. segue 9

10 Art 14 ter Programmi di rimpatrio assistito DLgs 286/98- TUI Art 14, 3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 (trattenimento CIE), è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2 (respingimento), 13, comma 2 (espuls amministr) e 14, comma 5-bis (ordine di allontanamento entro 7gg). È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2 (requisiti per partenza volontaria), e 14, comma 1-bis (misure alternative al trattenimento CIE). La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. 10

11 - Il sottrarsi al programma di rimpatrio assistito da parte dello straniero comporta la sua espulsione coattiva con accompagnamento alla frontiera (art 14-ter, co 4) - allo straniero identificato durante i controlli di frontiera in uscita non viene contestato il reato di immigrazione illegale 11

12 LINEE GUIDA SU VULNERABILITA E SOGGETTI ABILITATI AL RVA Il Ministero dell Interno, ha definito le Linee Guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando i criteri di priorità che tengano conto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero, come definito all art 19 comma 2 bis del TU immigrazione, nonché i criteri per l individuazione delle organizzazioni, enti e associazioni esperte nel settore dei rimpatri. DECRETO 27 ottobre 2011 Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n

13 Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito (art 3) DECRETO 27 ottobre 2011 Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n Cfr Risposta Quesito n. 448 del 7/1/ Il cittadino straniero presenta alla Prefettura della provincia nella quale si trova istanza di accesso al programma di rimpatrio volontario e assistito, corredata della documentazione e delle informazioni di cui è in possesso. La presentazione dell'istanza non sospende l'esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione già adottato 3. La Prefettura informa della presentazione dell'istanza la questura competente che verifica che non ricorrano i casi di esclusione dal programma di rimpatrio di cui all'art. 14-ter, comma 5 TUI e che lo straniero sia in possesso di un valido documento di riconoscimento o, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identità. In caso di esito favorevole degli accertamenti di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l'interessato al programma di rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilità dei posti in relazione al finanziamento del programma 4. La Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-ter, comma 3, del Testo unico, procedendo ad informare dell'ammissione l'interessato ed il soggetto incaricato dell'attuazione del programma. In caso di mancata ammissione al programma, la Prefettura ne da tempestiva comunicazione alla questura competente, anche in via telematica, all'interessato ed al medesimo soggetto incaricato dell'attuazione 13

14 Priorità di ammissione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito Art I programmi di rimpatrio volontario e assistito sono rivolti ai cittadini stranieri secondo le priorità di seguito indicate: a) soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del Testo unico; b) vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria; DECRETO 27 ottobre 2011 Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, c) cittadini stranieri che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno; d) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Testo unico, trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del medesimo Testo unico; e) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Testo unico. 14

15 NOVITA del 2013 per gli irregolari che accedono al RVA Risposta quesito del Ministero dell Interno n. 448, del 7 gennaio 2013 Pubblica Sicurezza In attesa di ulteriore parere del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione- Direzione centrale servizi civili La risposta al quesito chiarisce che non c è bisogno di un espulsione per accedere ai programmi di rimpatrio assistito...nell ipotesi in cui lo straniero sia irregolarmente presente nel territorio, dispone che la prefettura competente ad ammetterlo a specifici programmi di rimpatrio ne dia comunicazione alla Questura sospendendo l esecuzione dei seguenti provvedimenti: Il respingimento disposto dal Questore l espulsione disposta dal Prefetto; l ordine del Questore di lasciare il territorio entro il termine di 7 gg. Dispone peraltro la sospensione dell efficacia del - provvedimento correlato alla partenza volontaria - provvedimento alternativo al trattenimento nel CIE 15

16 NOVITA del 2013 per gli irregolari che accedono al RVA Risposta quesito del Ministero dell Interno n. 448, del 7 gennaio 2013 Pubblica Sicurezza In attesa di ulteriore parere del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione- Direzione centrale servizi civili Per gli irregolari che decidono di tornare nel proprio Paese utilizzando il RVA, non è previsto il divieto di reingresso in Italia. Come accade per lo straniero irregolarmente soggiornante, identificato in uscita durante i controlli di polizia di frontiera esterna 16

17 Programmi di Rimpatrio assistito nell interpretazione della Risposta al quesito 448/2013 Art 14 ter (L 129/2011) comma 3 volontario esodo che NON è in relazione con l art 13, comma 5 partenza volontaria nelle more dell espulsione NON subordina l accesso al programma RVA alla preliminare adozione di un provvedimento di espulsione del Prefetto.. 17

18 Regione PARTIR I RVA realizzati da giugno 2009 a giugno 2012 (FR e 11) PARTIR II ODISSEO I RIVAN I PARIVUL PARTIR III PARTIR III bis PARTIR III ter ODISS EO II RIVA N II REMPL OY REMIDA LAZIO LOMBARDIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA VENETO PIEMONTE LIGURIA PUGLIA TOSCANA FRIULI VG UMBRIA SICILIA MOLISE CALABRIA MARCHE TRENTINO ALTO ADIGE ABRUZZO SARDEGNA BASILICATA VALLE D'AOSTA 0 TOTALE Totale

19 Primi 20 Paesi terzi coinvolti Tab. 5. Totale assistiti per progetto e nazionalità al Periodo giu agosto marzo 2011 agosto giugno 2012 marz 2010 PARTIR I PARTIR II ODISSEO I RIVAN I PARIVUL PARTIR III PARTIR PARTIR ODISSE RIVA PAESE REMPL REMIDA Totale (in ordine decrescente) III bis III ter O II N II OY 1 Tunisia Marocco Ecuador Perù Nigeria Brasile Ghana Iraq Albania Colombia Ucraina Pakistan Bangadlesh Turchia Senegal Bolivia Egitto Macedonia Sudan Serbia Totale

20 Detenuti e RVA: esclusione Art 14 ter comma 5 TUI Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che: a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1; b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f)- L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo, ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e); c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale. 20

21 LA MISURA DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO Emergenza NordAfrica Monza e Brianza 6 e 13 febbraio 2013 Ore

22 LA MISURA DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO Emergenza NordAfrica Lodi 7 e 14 febbraio 2013 Ore

23 Gestione governativa dell Emergenza Nordafrica 2011 q Dichiarazione del 12 febbraio 2011 dello Stato di emergenza umanitaria q Una nuova fase si apre il 30 marzo 2011 q Nuovo accordo con le Regioni del 6 aprile 2011

24 gestione governativa dell emergenza Nord Africa: trattamento difforme dei migranti disparità non solo tra gruppi etnici ma anche tra: ü migranti arrivati prima del 5 aprile (flussi dei cosiddetti irregolari )*, ü dopo il 5 aprile (genericamente, tunisini ex art. 20)**, ü dopo la fine di giugno (provenienti dalla Libia e protetti ), ü e infine dopo il 15 agosto 2011 (nuovo flusso di irregolari ). *migranti economici da espellere **permesso per motivi umanitari provvisorio con scadenza a 6 mesi.

25 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n 3958, (GU del 22 agosto 2011) Si prevedeva: erogazione di un contributo una tantum per gli stranieri che intendessero rientrare nel loro Paese di origine pari a 200,00 Euro/persona + spese di viaggio per un numero massimo di 600 cittadini non comunitari. Requisiti per accesso : coloro che, arrivati in Italia dal 1 gennaio 2011, sono: a) richiedenti protezione internazionale; b) b) richiedenti protezione internazionale diniegati fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso; c) titolari di protezione internazionale che rinunciano allo status; d) d) immigrati in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità di cui al DPCM del 5 aprile 2011; e) e) immigrati in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, comunque assistiti in accoglienza presso le strutture predisposte dal Piano nazionale straordinario ENA 2011

26 MISURA STRAORDINARIA DI RVA PROROGA ATTUAZIONE AL In attuazione all Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n del , si svolgerà in parallelo alle azioni di RVA finanziate dal FR FINANZIATA dalla PROTEZIONE CIVILE e ATTUATA DA OIM Destinatari 250 migranti in fuga dalla Libia, richiedenti asilo denegati o rinunciatari e nordafricani con permesso di soggiorno umanitario temporaneo, accolti in una struttura di accoglienza inseriti nel sistema di gestione dell Emergenza Nord Africa (ENA) Cosa offre - Orientamento pre-partenza e counselling; - valutazione della volontarietà e informativa sulle fasi del ritorno; - assistenza al rilascio dei documenti di viaggio (passaporto, lasciapassare, ecc.) presso i rispettivi consolati dei Paesi di origine dell immigrato; - organizzazione e copertura delle spese di viaggio nel Paese di origine; - erogazione di una indennità di sistemazione in cash, prima della partenza di 400 euro; - Supporti alla reintegrazione nel paese di origine in termini di erogazione di beni e servizi fino a euro per progetto MODALITA DI ACCESSO Inoltro della domanda direttamente ed esclusivamente ad OIM tel

27 LA MISURA DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO La legislazione sociale in caso di rimpatrio Monza e Brianza 6 e 13 febbraio 2013 Ore

28 LA MISURA DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO La legislazione sociale in caso di rimpatrio Lodi 7 e 14 febbraio 2013 Ore

29 Previdenza, in caso di rimpatrio. Testo Unico Immigrazione: Legge 189/2002 Riforma delle pensioni introdotta da art 24 del DL 201/2011 convertito in legge n 214/2011 Lavoratori stranieri obbligatoriamente soggetti a tutte le forme assicurative previste per i lavoratori italiani. Prima della Legge 189/02, il TU prevedeva che: il lavoratore non comunitario che avesse cessato la propria attività lavorativa e facesse rientro nel proprio paese di origine aveva facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi maggiorati del 5%. Attualmente questa previsione non esiste più. A partire dal 10 settembre 2002 è stata eliminata la possibilità per i lavoratori stranieri che rientrano definitivamente nel proprio paese di chiedere il rimborso della contribuzione versata. Conservano i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati, ma potranno riscattare i contributi INPS solo al compimento dei 66 anni e con 20 anni di contributi versati (dal 2012).. Cfr:

30 Pensione di Vecchiaia, art 24 DL 201/2011, convertito in Legge 214/2011 Si consegue quando si raggiungono determinati requisiti che variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo o contributivo Retributivo: legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa Contributivo: legato alla totalità dei contributi versati Chi ha cominciato a lavorare dopo il DEVE possedere almeno questi requisiti: 66 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva Pensione di Anzianità, abolita dal 2012 Si poteva ottenere anche prima di aver compiuto l età prevista per la pensione di vecchiaia Dal 1 gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più. E stata sostituita dalla pensione anticipata. Si può andare in pensione ad un età inferiore ai 66 anni solo se esistono i seguenti requisiti: per l anno 2013, 41 anni e 5 mesi di contributi versati per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini. Comunque sempre oltre i 35 anni di contributi versati PENSIONE per chi svolge una regolare attività lavorativa e con il versamento di contributi previdenziali all INPS

31 Pensione di vecchiaia, a seguito di rimpatrio: requisiti Legge n 214/2011: Vale il principio di PARITA DI TRATTAMENTO con i lavoratori italiani Dal 1 gennaio 2012 TUTTI i lavoratori iscritti all Assicurazione generale obbligatoria- AGO e alle forme sostitutive e anche alla gestione separata* sono soggetti alle medesime regole in materia di pensioni. 1) Lavoratore assunto dopo il con 66 anni di età + X (basta anche 1 settimana) contributi versati, anche in deroga ai 20 anni previsti Valgono sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi NOVITA : a) Applicazione del sistema contributivo; b) Requisito minimo di 20 anni di contributi Compimento del 66 anno di età, sia per gli uomini che per le donne 2) Lavoratore assunto prima del con 66 anni di età + 20 anni di contribuzione effettivamente versata

32 Per informazioni è possibile rivolgersi o al Consolato italiano di residenza o inoltrando la richiesta alla Sede INPS di Perugia. INPS Perugia (Polo specializzato per i paesi esteri non in convenzione con l Italia) mail: convenzioniinternazionali.perugia@inps.it Contatto: DIREZIONE PROVINCIALE INPS PERUGIA VIA CANALI, PERUGIA Tel A CHI RIVOLGERSI?

33 Pensione di vecchiaia, dopo rimpatrio: morte dell assistito Lavoratore assunto prima o dopo il e NON più soggiornante in Italia EREDI: In caso di morte prima del 66 anno di età NON spetta alcuna liquidazione di prestazione di reversibilità. In caso di morte dopo il compimento del 66 anno la pensione ai superstiti spetta alle medesime condizioni della generalità dei lavoratori

34 Anche via web la domanda di pensione di lavoratori stranieri rimpatriati Da maggio 2012, sia via web, presso i patronati o al numero verde Circolare n. 42 del Modalità di presentazione telematica della domanda di trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari - WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN di autenticazione di tipo Dispositivo attraverso il portale dell Istituto servizi On-line Servizi per il cittadino Invio domande di prestazione a sostegno del reddito Rimpatrio lavoratore extracomunitario; - Contact Center attraverso il numero verde ; - Patronati attraverso il servizio telematico offerto dagli stessi Nella circolare le istruzioni dettagliate sull invio telematico delle domande secondo le tre diverse modalità

35 PROCEDURA di richiesta della prestazione dal Paese di origine CONSIGLIATO prima della partenza: Richiesta di Estra<o conto documento e consigliato prima di rientrare nel Paese di origine Caso 1: ci+adino straniero rimpatriato in possesso di PIN Inps con requisi8 matura8: scaricare il modello Cod AP50 e inviare a INPS- Sede di Perugia, facendo pervenire via posta, successivamente, la documentazione a corredo dell istanza. Caso 2: ci+adino straniero NON in possesso di PIN Inps e con requisi8 matura8, potrà presentare domanda tramite il Consolato italiano dove risiede. Si dovrà inoltre, accludere alla domanda la fotocopia doc. iden8tà, codice fiscale, estremi bancari, prova del rimpatrio defini8vo)

36 Enti di Patronato Accesso ai servizi offerti, anche per stranieri Per accedere alle prestazioni previdenziali (come lavoratore) o assistenziali (come persona), lo straniero può rivolgersi agli Enti di patronato (es.: INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL, INPAL, ACLI, ENCAL, etc..), riconosciuti e regolamentati da legge dello Stato Per elenco completo dei Patronati attivi: 36

37 Cosa fanno I Patronati? assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali esercitano attività di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi o pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione informazione e consulenza per l adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/2001) assistenza gratuita per la predisposizione delle istanze di rilascio, rinnovo, duplicato (in caso di smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) di permesso di soggiorno e permesso CE slp (circ. Mininterno 7/12/2006) In alcuni casi i servizi sono gratuiti; in altri (es. tutela in sede giudiziaria) le somme che l interessato e tenuto a versare a professionisti convenzionati sono stabilite dalle convenzioni stesse (art. 9, L. 152/2001) 37

38 Rimpatrio del lavoratore indigente anche deceduto Fondo Inps Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti «con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo».. Fondo ad esaurimento (la contribuzione è stata soppressa dall'anno 2000) provvede al rimborso delle spese del biglietto del lavoratore extracomunitario, o, nel caso di lavoratori deceduti, al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma (spese funerarie e di trasporto). Domanda alla Sede INPS del luogo di residenza o della località in cui è avvenuto il decesso predisposto in convenzione con OIM.. Cfr segue procedura

39 Procedura e requisiti per accesso al Fondo Requisiti : essere cittadino extracomunitario; essere in possesso del visto di entrata e del permesso di soggiorno in Italia; essere residenti in Italia; avere, o aver avuto, un valido e regolare rapporto di lavoro; essere in regola con il versamento contributivo, ovvero sussista l obbligo del medesimo; essere in stato di bisogno, ovvero avere avuto nell anno in cui viene presentata la domanda, un reddito non superiore a quello necessario per ottenere la pensione sociale, Procedura: INPS trasmette la richiesta all O.I.M., che provvede alla liquidazione delle somme, o alla consegna dei titoli di viaggio agli interessati. Successivamente l'oim farà richiesta all'istituto della somma anticipata e provvederà a trasmetterla a rimborso delle spese sostenute al lavoratore o ai familiari e/o chi rappresenta il lavoratore deceduto Cfr

40 LA MISURA DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO Il Piano di reintegrazione- PIR Monza e Brianza 6 e 13 febbraio 2013 Ore

41 LA MISURA DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO Il Piano di reintegrazione- PIR Lodi 7 e 14 febbraio 2013 Ore

42 Piano Individuale di Reintegrazione PIR Guida per operatori di servizi pubblici e priva5 di conta6o con i migran5 per l a6uazione delle azioni di competenza territoriale per l a6uazione della misura del RVA- Obiettivo del PIR: favorire la reintegrazione e il reinserimento nel paese di origine al fine di rendere sostenibile il Ritorno volontario assistito. Il piano di reintegrazione prevede un importo per singola persona o per nucleo familiare che può variare a seconda del progetto, che NON viene erogato in denaro al migrante bensì in beni e servizi con l obiettivo di rafforzare l integrazione sociale del migrante e/o della famiglia. A tal fine il PIR deve essere elaborato congiuntamente all utente per valutare in che modo impegnare la somma prevista al fine di massimizzarne l impatto. Devono essere prese in considerazione problematiche e potenzialità del nucleo sotto diversi profili: educativo/ formativo, salute, lavorativo, alloggiativo. Il Piano di reintegrazione potrà essere utilizzato al fine di realizzare interventi di sostegno in una o più di queste aree.

43 il Processo In Italia : -Raccolta del PIR (Rete RIRVA/realtà segnalante* e staff progetti RVA) -Valutazione preliminare del PIR (staff progetti RVA) -Condivisione con gli staff del progetto RVA nel paese di origine sulla fattibilità e congruità degli importi previsti -Approvazione del PIR Nel Paese di origine (staff locali progetti RVA) -Colloquio con il migrante e accompagnamento nel processo di implementazione -Acquisto beni e servizi relativi -Monitoraggio a tre mesi -Rapporto e rendicontazione a 6 mesi

44 Valutazione preliminare al PIR- 1 I) recuperare insieme al migrante e alla sua rete di sostegno nel paese informazioni riguardo: -Conoscenza del contesto di origine. -area di provenienza ( capitale/grande città, area urbane o rurale) -situazione socio-economica politica II)Valutazione del grado di vulnerabilità che può condizionare l allocazione delle risorse economiche a favore di interventi specifici. - vittime di tratta - rifugiati - Casi sanitari e/o problemi psicologici - famiglia mono-parentale (ragazze madri), ecc.

45 Valutazione preliminare al PIR- 2 III) Valutazione dei problemi esposti dal migrante Problemi legali Inserimento lavorativo Assistenza sociale Problematiche sociali Problemi di salute Problemi psicologici IV) Valutazione delle potenzialità capacità del migrante Individuazione delle priorità La sostenibilità

46 Valutazione preliminare al PIR- 3 V) Analisi condizioni base del migrante Alloggio reddito nucleo familiare composizione familiare eventuali proprietà vulnerabilità specifiche ed individuali VI) Competenze del migrante titolo di studio esperienze lavorative nel paese di origine esperienze lavorative nel paese di destinazione competenze acquisite da eventuali corsi di formazione

47 Come prepararsi alla partenza Curriculum vitae Check list Aspetti previdenziali per tutti gli utenti che abbiano lavorato in maniera regolare per un qualsiasi arco temporale in Italia Vaccini e stato di salute Titoli di studio e/o esperienze formative Contatti con il Paese di Origine (rete sociale di riferimento/contatti amministrativi con Consolato per agevolazioni dogana, iscrizione scuola, etc.)

48 Grazie dell attenzione Maria Giovanna FIDONE 48 48

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