Disposizioni in materia di contribuzione figurativa

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1 DLgs 16 settembre 1996, n. 564 (nel testo modificato dal Decreto Legislativo 29 giugno 1998, n. 278). Attuazione della delega conferita dall art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O. Capo I Disposizioni in materia di contribuzione figurativa Articolo 1 Periodi di malattia. 1. Dal 1 gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n [1], convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventidue mesi, per eventi verificatisi nei rispettivi periodi. 2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 [2]. 3. La contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l evento. 4. Fermo restando quanto disposto dall art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica. Articolo 2 Periodi per maternità. (Articolo abrogato dall articolo 86, comma 2 lettera n), del DLgs 26 marzo 2001, n. 151, vedi ora l art. 25 del DLgs 26 marzo 2001, n. 151 ndr) [1. Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura della stessa. 2. Per i soggetti di cui al secondo comma dell art. 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell assicurazione generale obbligatoria gestita dall INPS ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione, nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del primo e secondo comma dell art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 [2]. 3. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 2, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

2 4. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti all astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 [2], con effetto dal periodo in cui si colloca l evento. 5. Per i soggetti di cui al comma 4 i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro di cui all art. 7 della citata legge n del 1971, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all art. 13 della legge 12 agosto 1962, n [3], e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. 6. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono posti a carico dell ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma. 6-bis. All articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 [4], convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, dopo le parole: servizio militare, sono inserite le seguenti: di maternità, ;] Articolo 3 Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 [5], se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. 2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 [5], sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell organizzazione sindacale. 3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l aspettativa a pena di decadenza. Con il comma 2 dell art. 3 del DLgs 278/98 è stabilito che: La domanda per l accredito figurativo di cui all articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa precedenti l anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e

3 quella di entrata in vigore del presente decreto. Il termine è stato prorogato al 31 marzo 2000 dall art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 388, ndr. Con l art. 8-bis del DL 23 novembre 2001, n. 411, introdotto dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463 di conversione, è stato stabilito che: I soggetti di cui all articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001 secondo le modalità previste dall articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002, ndr. 4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 [2], sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell anzianità di servizio. 5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 [5] e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981 [2]. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata. 6. La facoltà di cui al comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro. 7. Nel caso in cui l aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui all articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970 [5], ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 [6], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 [5] gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall INPS, determinati nella misura pari all aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale. 9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 [5]. 10. L onere di cui al comma 9 è posto a carico della relativa gestione previdenziale.

4 Articolo 4. Disoccupazione involontaria. 1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i casi di disoccupazione involontaria [7]. Capo II Disposizioni in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione Articolo 5 Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. 1. In favore degli iscritti all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all art. 13 della legge 12 agosto 1962, n [3], e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47 [8]. Articolo 6 Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro. 1. In favore degli iscritti all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all art. 13 della legge 12 agosto 1962, n [3], e successive modificazioni e integrazioni. 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1. Articolo 7 Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei. 1. In favore degli iscritti all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in

5 forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all art. 13 della legge 12 agosto 1962, n [3], e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47 [8]. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma Ai fini dell esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria. Articolo 8. Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico. 1. In favore degli iscritti all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all art. 13 della legge 12 agosto 1962, n [3], e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47 [8]. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma Ai fini dell esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria [1] RDL 4 ottobre 1935, n ( Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, in legge 6 aprile 1936, n Art. 56. Dopo l inizio dell assicurazione sono computati utili a richiesta dell assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: 1 omissis.; 2 (nel testo sostituito dall art. 36 della legge 3 giugno 1975, n. 160) i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;..omissis

6 [2] Legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica). Art. 8. Contributi figurativi. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale. Nei casi in cui nell anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all iscrizione nell assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell anno solare in cui ha inizio l assicurazione. Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l integrazione salariale, sono riconosciuti utili d ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d orario, per i quali è ammessa l integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell Istituto nazionale della previdenza sociale. Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

7 Restano ferme in materia le disposizioni dell articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l entrata in vigore della presente legge. [3] Legge 12 agosto 1962, n (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti). Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell art. 55 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all attribuzione a favore dell interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell Istituto nazionale della previdenza sociale. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Art. 69. Disposizioni relative al sistema pensionistico. 9. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri

8 contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l anno 2001, lire 50 miliardi per l anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall anno 2003 a carico del bilancio dello Stato. 11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. [4] DL 22 gennaio 1990, n. 6 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1990, n. 58. Art bis. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare, di maturità, nonché quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni. [5] Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). Art. 31. Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali) (nel testo modificato dall art. 2, comma 2, della legge 13 agosto 1979, n. 384). 1. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. 2. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. 3. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell assicurazione generale obbligatoria di cui al RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l esonero. Durante i periodi di aspettativa l interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

9 Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all attività espletata durante il periodo di aspettativa. Il comma 39 dell art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto che La normativa prevista dall articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali. L articolo unico della legge 9 maggio 1977, n. 210, ha disposto che Le limitazioni previste dall ultimo comma dell art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell assicurazione generale obbligatoria di cui al RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell assicurazione predetta. Legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali). Art. 1. Oggetto del provvedimento. I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti. Art. 2. Collocamenti in aspettativa. Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova Con il comma 1 dell art. 8-ter del DL 18 gennaio 1993, n. 8, è stato disposto che Le disposizioni del secondo comma dell articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna.. Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell indennità mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell indennità di carica annua da parte dell ente e per l eventuale residuo da parte dell eletto. Il comma 2 dell art. 28 della legge 3 agosto 1999, n. 265 dispone che La disciplina di cui all articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come autenticamente interpretata dall articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n

10 [6] DL 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n Art. 4. Disposizioni in materia di condono previdenziale. 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. 2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio Fermo restando quanto disposto dall articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza della prima e della seconda rata è fissata al 31 maggio L importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al presente decreto. [7] Legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti). Art. 4. (nel testo modificato dall art. 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e dall art. 3 della legge 4 marzo 1987, n. 88). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposte l indennità ordinaria della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. 2. Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti nell ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato. omissis.. 4. Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento postsanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto accredito figurativo decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti. omissis..

11 DPR 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti). Art. 10. I periodi di cui all art. 56, lettera a), numeri 1 e 2 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, e all art. 4, commi 1 e 4, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono riconosciuti come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, sempreché per detti periodi non continui a sussistere in favore dell assicurato l obbligo dell assicurazione per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero della iscrizione alle forme di previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che comporti l esclusione dall assicurazione obbligatoria predetta. Per il riconoscimento ai fini sopra indicati dei periodi di cui all art. 56, lettera a) n. 2 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, e all art. 4, commi 1 e 4, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nell assicurazione per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia, di disoccupazione indennizzata o di degenza in regime di assicurazione obbligatoria per la tubercolosi. La Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio-11 marzo 1961, n. 2, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui condiziona la contribuzione figurativa ad un anno di effettiva contribuzione..omissis Legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell edilizia e affini). Art. 9. (nel testo modificato dall art. 11 della legge 13 luglio 1991, n. 223). Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti. Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell edilizia. Art. 10. L importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, la quale è determinata nella misura di un settimo della somma che si ottiene rapportando all orario di 40 ore settimanali la retribuzione media oraria assoggettata a contribuzione nelle ultime quattro settimane per le quali risulti resa la prestazione lavorativa. Legge 29 febbraio 1980, n. 33 Art. 3. A decorrere dal 16 dicembre 1979 l importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevato dai due terzi all ottanta per cento. omissis

12 Art. 16. I periodi di disoccupazione per i quali è corrisposto il trattamento speciale di cui al precedente articolo 10 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. omissis Legge 8 agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) Art. 8. Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell anno. Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica. Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. Art. 25. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell anno solare almeno 151 giornate di lavoro, è dovuto, in luogo dell indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all art. 3 della presente legge (la misura del trattamento speciale è stata elevata al 66 per cento dall art. 6 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, ndr). Il trattamento speciale è corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli. Art. 27. I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all art. 8 ed il trattamento speciale di cui all articolo 25 della presente legge sono considerati utili d ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. [8] Legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti). Art. 1. Requisiti per l autorizzazione alla prosecuzione volontaria. L assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all obbligo dell assicurazione per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dall assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per

13 il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell assicurazione per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. A tal fine l assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all Istituto nazionale della previdenza sociale. L autorizzazione è concessa se l assicurato può far valere nell assicurazione obbligatoria per l invalidità ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l epoca del versamento dei contributi: a) 60 contributi mensili; b) 260 contributi settimanali; c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini; d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani; e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n L autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresì concessa se nel quinquennio precedente la domanda l assicurato può far valere, nell assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione: 36 contributi mensili; 156 contributi settimanali; 279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini; 186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani; 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all articolo 76 dello stesso regio decretolegge 4 ottobre 1935, n Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani. Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n L articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato.

14 L articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1432, è abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3. Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti. L assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti. Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta. Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma. Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta. V. ora anche l art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n Legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Art. 69. Disposizioni relative al sistema pensionistico. 9. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l anno 2001, lire 50 miliardi per l anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall anno 2003 a carico del bilancio dello Stato. 11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

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