BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

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1 Anno XLVIII Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 4 mercoledi, 15 febbraio 2017 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, Firenze - Fax: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 SEZIONE I DELIBERAZIONE STATUTARIA SOMMARIO Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/ Pubblicazione effettuata ai sensi dell art. 2 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto. Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell articolo 123, secondo comma, della Costituzione. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Ulteriori modifiche all articolo 74 dello Statuto. pag. 3 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 2 LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 3 Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/ SEZIONE II CORTE COSTITUZIONALE - Ricorsi Ricorso promosso dalla Regione Toscana vs Presidente del Consiglio dei Ministri L. n. 124/2015 deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 14

3 SEZIONE I BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 DELIBERAZIONE STATUTARIA Pubblicazione effettuata ai sensi dell art. 2 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 Disciplina dei re fe ren dum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto. in materia di fusione di comuni e di riforma del sistema delle autonomie locali), procedere ad una modifica della disposizione sopracitata, contenuta nel comma 1 bis dell articolo 74 dello Statuto, al fine di introdurre, in termini percentuali, una relazione decrescente tra le firme richieste per l esercizio dell iniziativa popolare delle leggi di fusione ed il maggiore peso demografico di ciascun comune interessato; 3 Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell articolo 123, secondo comma, della Costituzione. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Ulteriori modifiche all articolo 74 dello Statuto. Approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione nella seduta del 25 ottobre 2016 e con seconda deliberazione nella seduta del 31 gennaio 2017 PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, quarto comma, e l articolo 133, della Costituzione; Visto l articolo 74 dello Statuto; Considerato quanto segue: 1. Con legge regionale statutaria 15 luglio 2015, n. 57 (Modifiche all articolo 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti) si è proceduto a modificare l articolo 74 dello Statuto disponendo che l iniziativa popolare delle leggi di fusione di comuni possa essere esercitata da un numero di elettori corrispondente ad una percentuale del totale degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato; 2. Tale previsione, che fissa la citata percentuale pari ad almeno il 10 per cento degli elettori di ciascun comune e, comunque, ad almeno il 15 per cento complessivo di tutti i comuni, ancorché rispondente all esigenza di consentire l esercizio di tali iniziative legislative in comunità locali di limitate dimensioni, non presenta una relazione diretta con il diverso peso demografico dei comuni interessati e può permettere, nei piccoli comuni, la presentazione di proposte di legge di fusione di iniziativa popolare anche con un numero di sottoscrizioni particolarmente esiguo in termini assoluti; 3. E opportuno, pertanto, anche in seguito all impegno ad effettuare una valutazione in merito assunto dal Consiglio regionale con l approvazione della risoluzione 6 aprile 2016, n. 39 (Orientamenti del Consiglio regionale Approva la presente legge Art. 1 Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Modifiche all articolo 74 dello Statuto. 1. Il comma 1 bis dell articolo 74 dello Statuto è sostituito dal seguente: 1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l iniziativa popolare può essere esercitata: a) da un numero di elettori che: 1) in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune; 2) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a milleduecentocinquanta; 3) in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a duemila; b) dal consiglio o dai consigli comunali interessati.. ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge statutaria 21 luglio 2016, n. 3 Proponenti: Consiglieri: Marras, Scaramelli, Baldi, Bezzini, Anselmi, De Robertis, Capirossi, Monni, Mazzeo. Assegnata alla 1^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 20 ottobre 2016 Approvata con prima deliberazione in data 25 ottobre 2016 Messaggio della Commissione in data 26 gennaio 2017 Approvata con seconda deliberazione in data 31 gennaio 2017

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 AVVISO Ai sensi dell art. 123, terzo comma, della Costituzione si avvisa che entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione statutaria un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto). Il numero minimo di firme occorrenti per la promozione del referendum da parte degli elettori è di , pari a un cinquantesimo degli elettori, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell ultima revisione delle liste elettorali per l elezione del Consiglio regionale in carica. Ai sensi dell art. 2, comma 3 della legge regionale , n. 62, di seguito sono pubblicati i facsimili dei moduli da utilizzare, a pena di nullità, per il deposito del quesito referendario da parte dei promotori e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all art. 11 della legge stessa. Il modulo per il deposito del testo del quesito referendario è da utilizzare, per quanto compatibile, per la richiesta del referendum da parte dei Consiglieri regionali ai sensi dell art. 10, comma 7 della l.r. n. 62/2007. SEGUE ALLEGATO

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 5 FACSIMILE DEL MODULO PER IL DEPOSITO DEL TESTO DEL QUESITO REFERENDARIO AI SENSI DELL ART. 5 DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 2007, N. 62 Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto. Nella loro qualità di promotori i sottoscritti: (1) Cognome e nome Luogo e data di nascita Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti Firma Autenticazione della firma (2, 3) Modalità di identificazione (4) DEPOSITANO ai sensi dell art. 5 della legge regionale , n. 62 il seguente testo di quesito referendario: Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Toscana concernente Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Ulteriori modifiche all'articolo 74 dello Statuto, approvato dal Consiglio regionale il giorno 31 gennaio 2017 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana numero 4 del 15 febbraio 2017, Parte Prima? Cognome e nome Luogo e data di nascita Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti Firma Autenticazione della firma (2, 3) Modalità di identificazione (4)

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 (1) Almeno 3 ai sensi dell art. 5 della l.r. 62/2007. (2) Autenticazione secondo le modalità indicate dall art. 14 della legge 21/3/1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni; l autenticazione delle firme può essere anche effettuata ai sensi dell art. 12 l.r. 62/2007, come sotto specificato. (3) Per i Consiglieri regionali l autenticazione è effettuata ai sensi dell art. 10, comma 1 della l.r. 62/2007. (4) Campo a compilazione obbligatoria (sia in caso di autenticazione individuale che collettiva) ai sensi del DPR 445/2000, art. 21, comma 2. In caso di identificazione a mezzo di documento di identità, occorre riportare gli estremi del documento medesimo (tipologia e numero). Qualora l autenticazione della firma avvenga in forma collettiva si deve procedere utilizzando la formula di seguito riportata: AUTENTICAZIONE DELLE FIRME IN FORMA COLLETTIVA ai sensi dell art. 12, comma 3 l.r. 62/2007 Io sottoscritto in qualità di. certifico che le n. ( ) firme degli elettori sopra segnati sono state apposte in mia presenza, previa identificazione dei sottoscrittori, e che le stesse sono autentiche., lì Timbro Firma Informativa art. 13 D.Lgs , n. 196 Nel firmare il presente testo del quesito referendario, i sottoscrittori consentono espressamente che i dati da loro forniti siano oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs , n. 196 (Codice in materia dei dati personali); essi si dichiarano, altresì, a conoscenza del fatto che i dati verranno trattati in forma cartacea e informatica esclusivamente per le finalità proprie dell iniziativa referendaria di cui al quesito sopra riportato e che i titolari del trattamento dei dati stessi sono i Sigg....., quali delegati scelti fra i promotori stessi del referendum ai sensi dell art. 7, comma 2 della legge regionale , n. 62. Successivamente al deposito dei moduli sottoscritti, il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale. Il responsabile del trattamento dei dati è la dr.ssa Patrizia Tattini. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell art. 7 della l.r. 62/2007 è la dr.ssa Patrizia Tattini. Gli interessati hanno, altresì, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Data di deposito del quesito referendario:

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 2 Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali); 7 Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO SOMMARIO Art. 1 - Finalità e oggetto della legge. Modifiche all articolo 1 della l.r. 73/2008 Art. 2 - Definizioni. Modifiche all articolo 2 della l.r. 73/2008 Art. 3 - Commissione regionale dei soggetti profes siona li: competenze e composizione. Sostituzione dell artico lo 3 della l.r. 73/2008 Art. 4 - Organizzazione e funzionamento. Sostituzione dell articolo 4 della l.r. 73/2008 Art. 5 - Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale. Modifiche all articolo 5 della l.r. 73/2008 Art. 6 - Promozione delle attività professionali. Modifi che all articolo 7 della l.r. 73/2008 Art. 7 - Soggetto consortile multidisciplinare. Modifiche all articolo 8 della l.r. 73/2008 Art. 8 - Osservatorio delle professioni intellettuali. Inserimento dell articolo 8 bis nella l.r. 73/2008 Art. 9 - Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni. Modifiche all articolo 9 della l.r. 73/2008 Art. 10 -Norma finanziaria. Modifiche all articolo 10 della l.r. 73/2008 Art Disposizione transitoria. Inserimento dell articolo 10 bis nella l.r. 73/2008 PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l articolo 4 dello Statuto; Considerato quanto segue: 1. In considerazione della rilevanza che il mondo delle professioni svolge nel tessuto economico della Regione, è opportuno introdurre norme che disciplinino in modo più strutturato la Commissione regionale dei soggetti professionali e allineare il mandato dei componenti della Commissione stessa alla durata della legislatura; 2. A seguito dell approvazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), si rendono necessari alcuni aggiornamenti della l.r. 73/2008; 3. Al fine di svolgere attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di professioni intellettuali si istituisce, presso l Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), l Osservatorio delle professioni intellettuali in Toscana, che si rapporta con gli altri osservatori che svolgono attività parallele in altri ambiti economici; Approva la presente legge Art. 1 Finalità e oggetto della legge. Modifiche all articolo 1 della l.r. 73/ Al comma 1 dell articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno all innovazione delle attività professionali intellettuali), le parole: e di sostenere i diritti degli utenti sono sostituite dalle seguenti: riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale toscano, sostenendo anche i diritti degli utenti.. 2. Alla lettera a) del comma 2 dell articolo 1 della l.r. 73/2008 dopo la parola sede è inserita la seguente istituzionale. 3. La lettera c) del comma 2 dell articolo 1 della l.r. 73/2008 è sostituita dalla seguente: c) istituisce un apposito fondo di rotazione e disciplina l adozione di misure per il sostegno all accesso e all esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e alla costituzione di reti e altre forme di aggregazione, anche interdisciplinari, tra professionisti.. Art. 2 Definizioni. Modifiche all articolo 2 della l.r. 73/ Alla lettera b) del comma 1 dell articolo 2 della l.r. 73/2008 le parole: o collegio sono soppresse.

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N La lettera c) del comma 1 dell articolo 2 della l.r. 73/2008 è sostituita dalla seguente: c) per professione regolamentata, ogni professione diversa da quelle di cui alla lettera b), e disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);. Art. 3 Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione. Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 73/ L articolo 3 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente: Art. 3 Commissione regionale dei soggetti professionali 1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni, è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata Commissione. 2. La Commissione è organo di consultazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula proposte ed esprime pareri nelle materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo: a) agli atti di programmazione e alle proposte di leggi e regolamenti regionali connessi alle attività professionali; b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti i professionisti e gli utenti dei servizi professionali, nel rispetto della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti); c) ai processi di innovazione delle attività professionali. 3. Per le attività di cui al comma 2, la Commissione può avvalersi del soggetto consortile di cui all articolo La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura regionale. 5. La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall assessore regionale competente in materia. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell assessore competente in materia, la Commissione è presieduta da uno dei vicepresidenti di cui all articolo 4, comma 5, a rotazione. 6. Sono componenti della Commissione: a) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione ordinistica, fino a un massimo di ventisei componenti; b) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato ricono sciu ta e rap pre sentativa, a livello regionale, di una professio ne rego lamentata, fino a un massimo di ventisei componenti; c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni. 7. Il dirigente della competente struttura, entro sessanta giorni dall insediamento della Giunta regionale, adotta l avviso per l individuazione dei componenti della Commissione. 8. Qualora le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo dei componenti di cui al comma 6, lettere a) e b), si procede secondo il seguente ordine di priorità: a) maggior numero di professioni; b) maggior numero di iscritti con priorità ai soggetti presenti in forma organizzata in almeno tre province della Toscana. 9. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano inferiori al numero massimo dei componenti di cui al comma 6, sono valutate eventuali domande pervenute successivamente alla data di scadenza dell avviso di cui al comma I soggetti di cui al comma 6 designano due componenti, uno effettivo e uno supplente. 11. La Commissione partecipa stabilmente, in qualità di invitata permanente, attraverso i propri vicepresidenti, al tavolo di concertazione generale, promosso dalla Regione Toscana ai sensi dell articolo 48 dello Statuto.. Art. 4 Organizzazione e funzionamento. Sostituzione dell articolo 4 della l.r. 73/ L articolo 4 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente: Art. 4 Organizzazione e funzionamento della Commissione 1. La Commissione è nominata a seguito della designazione di almeno ventiquattro componenti. 2. La Commissione è convocata dal presidente ogni mese o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. Al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Alle sedute della Commissione possono inoltre essere invitati: a) rappresentanti del Comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all articolo 2 della l.r. 9/2008; b) rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali; c) soggetti rappresentativi del mondo economico. 4. La Commissione, entro le prime tre sedute, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento, che disciplina anche le modalità di organizzazione di riunioni tematiche e l eventuale nomina di un comitato esecutivo. 5. Nella prima seduta i soggetti espressione di professio ni ordinistiche e regolamentate designano ciascuno un vicepresidente. 6. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese. 7. La durata della nomina dei singoli componenti della commissione è di un solo mandato non rinnovabile.. Art. 5 Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale. Modifiche all articolo 5 della l.r. 73/ Il comma 1 dell articolo 5 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente: 1. Ai fini della partecipazione alla Commissione, le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali regolamentate, di cui alla l. 4/2013, chiedono il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.. 2. L alinea del comma 2 dell articolo 5 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente: La competente struttura della Giunta regionale verifica che i soggetti di cui al comma 1:. 3. Alla lettera a) del comma 2 dell articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: all adozione di sono sostituite dalle seguenti: abbiano adottato. 5. Alla lettera c) del comma 2 dell articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: alla definizione di sono sostituite dalle seguenti: abbiano definito e approvato. 6. Alla lettera d) del comma 2 dell articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: alla previsione di sono sostituite dalla seguente: prevedano. 7. Alla lettera e) del comma 2 dell articolo 5 della l.r. 73/2008 prima delle parole: all aggiornamento è inserita la seguente: provvedano e dopo le parole: alla sua realizzazione, è inserita la seguente: anche. 8. La lettera f) del comma 2 dell articolo 5 della l.r. 73/2008 è sostituita dalla seguente: f) rispettino la normativa per il trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).. Art. 6 Promozione delle attività professionali. Modifiche all articolo 7 della l.r. 73/ Al comma 1 dell articolo 7 della l.r. 73/2008 dopo la parola: politiche sono inserite le seguenti: nazionali ed. 2. Al comma 5 dell articolo 7 della l.r. 73/2008 le parole: Entro tre anni dall entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: Entro i sei mesi precedenti la fine del mandato. 3. Dopo il comma 5 dell articolo 7 della l.r. 73/2008 è aggiunto il seguente: 5 bis) La Regione garantisce, anche tramite gli ordini professionali, la massima pubblicità dell esistenza del fondo di rotazione di cui all articolo 9 e di ogni misura intrapresa per il sostegno dell attività professionale per i giovani, donne ed aggregazioni di giovani professionisti.. Art. 7 Soggetto consortile multidisciplinare. Modifiche all articolo 8 della l.r. 73/ La lettera f) del comma 2 dell articolo 8 della l.r. 73/2008 è sostituita dalla seguente: f) promozione delle attività dei professionisti attraverso l informazione e il sostegno tecnico per i programmi e attività disposti in materia di professioni dall Unione europea, con particolare riferimento ai finanziamenti diretti ed indiretti Alla lettera b) del comma 2 dell articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: all adozione sono sostituite dalle seguenti: siano dotati. Art. 8 Osservatorio delle professioni intellettuali. Inserimento dell articolo 8 bis nella l.r. 73/2008

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Dopo l articolo 8 della l.r. 73/2008 è inserito il seguente: Art. 8 bis Osservatorio delle professioni intellettuali 1. È istituito, presso l Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), l Osservatorio delle professioni intellettuali in Toscana, di seguito denominato Osservatorio. 2. L Osservatorio effettua attività di monitoraggio, studio e ricerca delle dinamiche del mercato delle professioni intellettuali nel territorio regionale e di redazione di un rapporto sulle medesime, nello stesso periodo di rilevazione nazionale ed europeo. 3. L Osservatorio relaziona alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e alla Commissione, con cadenza annuale, indicando l andamento monitorato e i possibili scenari per il breve e medio periodo, così da coadiuvare le scelte e le politiche regionali in materia di: a) orientamento dei giovani e offerte formative; b) strutturazione dei comparti e dei cluster professionali osservati; c) sostegno alle professioni intellettuali in ogni ambito applicativo. 4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l Osservatorio si avvale di un comitato tecnico composto dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di formazione e professioni, nonché da componenti della Commissione individuati dal presidente della Commissione stessa. 5. Gli obiettivi e le linee di azione dell Osservatorio sono definiti annualmente nel programma delle attività istituzionali dell IRPET. 6. La partecipazione ai lavori del comitato di cui al comma 4 è a titolo gratuito. 7. L Osservatorio, per lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con l Osservatorio regionale delle imprese, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) e con l Osservatorio regionale della ricerca e dell innovazione, di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione).. Art. 9 Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni. Modifiche all articolo 9 della l.r. 73/ Dopo il comma 2 dell articolo 9 della l.r. 73/2008 è inserito il seguente: 2 bis. Sulle agevolazioni finanziarie di cui al comma 2, possono essere concessi contributi in conto interessi.. 2. Il comma 4 dell articolo 9 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente: 4. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede all attuazione degli interventi di cui alla presente legge in conformità al programma regionale di sviluppo, nel quadro di quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale e dalla relativa nota di aggiornamento di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 9, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), e nei limiti previsti dal bilancio di previsione.. 3. Il comma 5 dell articolo 9 della l.r. 73/2008 è abrogato. Art. 10 Norma finanziaria. Modifiche all articolo 10 della l.r. 73/ Dopo il comma 2 dell articolo 10 della l.r. 73/2008 è aggiunto il seguente: 2 bis. I contributi in conto interessi di cui all articolo 9, comma 2 bis, sono erogati dall anno Per la copertura degli oneri, ivi comprese le spese di gestione, è autorizzata la spesa di euro ,00 annui per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 02 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti del bilancio di previsione , annualità 2018 e Dopo il comma 2 bis dell articolo 10 della l.r. 73/2008 è aggiunto il seguente: 2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.. Art. 11 Disposizione transitoria. Inserimento dell articolo 10 bis nella l.r. 73/ Dopo l articolo 10 della l.r. 73/2008 è inserito il seguente: Art. 10 bis Disposizione transitoria 1. In fase di prima applicazione, la Commissione in carica è prorogata fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, ai sensi dell articolo 18 della legge regionale 8 febbraio

11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N , n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga ROSSI la seguente legge: Firenze, 7 febbraio 2017 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 5 dicembre 2016, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 15 dicembre 2016, n. 150 Proponente: Presidente Enrico Rossi Assegnata alla 2^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 25 gennaio 2017 Approvata in data 31 gennaio 2017 Divenuta legge regionale 1/2017 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 PREAMBOLO SOMMARIO CAPO I Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale Art. 1- Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale Art. 2 - Interventi ammessi Art. 3 - Documentazione per il rilascio del permesso di costruire Art. 4 - Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente Art. 5 - Monitoraggio degli effetti applicativi della legge CAPO II Integrazione del contenuto dei piani operativi comunali. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) Art. 6 - Integrazione del contenuto del piano operativo con riferimento alla disciplina del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale. Modifiche all articolo 95 della l.r. 65/2014 PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; Visti l articolo 4, comma 1, lettere m, v, z, e l articolo 69 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 gennaio 2017; Considerato quanto segue: 1. È necessario dare impulso al recupero del patrimonio edilizio esistente quale alternativa al consumo di nuovo suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 65/2014 e nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37; 2. Nel rispetto dei principi previsti dalla l.r. 65/2014 e del PIT, è necessario contribuire alla valorizzazione del territorio rurale, prevedendo misure volte ad incentivare, in tale territorio, il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici abbandonati caratterizzati da condizioni di degrado e abbandono; 3. È necessario prevedere che le misure volte al recupero del patrimonio edilizio esistente, previste dalla presente legge, si applichino fino al momento dell adegua mento della disciplina comunale per il recupero degli edifici caratterizzati da condizioni di degrado e abbandono, situati nel territorio rurale, sulla base dei criteri della presente legge; 4. È necessario che la disciplina integri quanto previsto nel piano operativo, ai sensi dell articolo 95, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, con specifico riguardo al territorio rurale; Approva la presente legge CAPO I Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale Art. 1 Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale 1. Fino all adeguamento degli strumenti di pianificazio ne urbanistica comunale secondo quanto stabilito all articolo 4, nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT), sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, sono ammessi una sola volta gli interventi previsti all articolo 2, al fine di favorire il recupero funzionale ed edilizio di tali immobili. 2. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d uso agricola di cui all articolo 81, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi volti al recupero, anche attraverso il mutamento della destinazione d uso agricola verso altre categorie funzionali, purché previste dalla pianificazione urbanistica comunale, di residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado. 3. Ai fini di cui al comma 1: a) per residenze rurali abbandonate si intendono gli edifici ricadenti nel territorio rurale come individuato dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, che risultano non utilizzati da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) per edifici in condizioni di degrado fisico o igienicosanitario si intendono quelli connotati dalla sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) precarie condizioni di staticità, dovute all usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive; 2) diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, oppure inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici; 3) mancanza o insufficienza degli impianti igienicosanitari, sia come dotazione, sia come organizzazione funzionale, 4) ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione in relazione alla presenza di condizioni generali di insalubrità. 4. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle residenze rurali abbandonate per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della l.r. 65/2014, qualora tali sanatorie o sanzioni abbiano avuto ad oggetto incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile (SUA); b) agli edifici che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali assoggettano a restauro e risanamento conservativo di cui all articolo 135, comma 2, lettera c), della l.r. 65/2014; c) agli edifici ricadenti in aree caratterizzate dalla più elevata classe di pericolosità geomorfologica ed idraulica, come definita negli strumenti di pianificazione territoriale comunale o negli atti di pianificazione di bacino, e agli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Art. 2 Interventi ammessi 1. Sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui all articolo 1 e fino all adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale nei termini indicati

13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 in tale norma, sono ammessi una sola volta interventi di addizione volumetrica pari: a) al 10 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 40 metri quadrati, nel caso di adeguamento dell intero edificio alla normativa vigente per il contenimento dei consumi energetici o di interventi di riparazione locale secondo la vigente normativa sismica; b) al 15 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 50 metri quadrati, nel caso di realizzazione di un intervento di miglioramento sismico, secondo la vigente disciplina sismica, che garantisca il raggiungimento di un livello minimo di sicurezza non inferiore a 0,65 dell indice di rischio, assumendo quale riferimento i contenuti della direttiva regionale D1.9 di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2010, n. 420 (Approvazione dei criteri, modalità e fasi per la progettazione e per l`esecuzione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici e strategici rilevanti.). Qualora l edificio nella sua configurazione iniziale abbia il coefficiente inferiore a 0,65, l intervento di miglioramento deve garantire l incremento del coefficiente in misura non inferiore al 10 per cento; c) al 20 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 70 metri quadrati, nel caso di adeguamento sismico dell intero edificio secondo la vigente disciplina sismica; d) al 25 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 90 metri quadrati, in caso di esecuzione combinata degli interventi di cui alle lettere a) e b) o a) e c). 2. Il titolo abilitativo contiene la documentazione attestante i livelli di risparmio energetico o il raggiungimento del livello minimo di sicurezza da conseguire. In sede di certificazione di agibilità è attestata la sussistenza dei livelli di risparmio energetico e di sicurezza conseguiti con l intervento. 3. Le addizioni volumetriche, realizzate nei limiti indicati al comma 1, sono realizzate in coerenza con i caratteri architettonici e decorativi, che qualificano l edificio ed i relativi spazi di pertinenza. 4. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali più restrittive. 5. Fermo restando quanto stabilito all articolo 1, comma 4, lettera b), in presenza di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo possono essere realizzate attraverso interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di cui all articolo 134, comma 1, lettera h), della l.r. 65/2014, degli eventuali volumi secondari 13 presenti nelle aree di pertinenza degli edifici principali, se privi di valore. 6. Agli interventi volti al recupero degli edifici di cui all articolo 1, il comune può applicare una riduzione minima pari al 50 per cento degli oneri specifici di cui all articolo 83, comma 5, della l.r. 65/2014. Art. 3 Documentazione per il rilascio del permesso di costruire 1. Gli interventi di cui all articolo 2 sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire. 2. I proprietari degli immobili aventi le caratteristiche di cui all articolo 1 possono conseguire il permesso di costruire, ai sensi dell articolo 134 della l.r. 65/2014, previa verifica da parte del comune della sussistenza delle condizioni stabilite dalla presente legge. 3. Ai fini di cui al comma 2, i proprietari degli immobili presentano al comune la richiesta di permesso di costruire, che contiene le dichiarazioni necessarie alla verifica: a) dello stato di abbandono dell immobile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del richiedente che attesti l assenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico negli ultimi cinque anni; b) della presenza delle condizioni di degrado definite dall articolo 1, nell ambito della relazione tecnica di asseverazione. Art. 4 Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente 1. Per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in coerenza con le finalità delle presente legge, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale: a) integrano il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione urbanistica sulla base dei dati disponibili o reperibili sulla presenza di immobili abbandonati, alla scadenza di ogni quinquennio dall approvazione del piano operativo; b) integrano la disciplina del territorio rurale in attuazione dell articolo 95, comma 2, lettera b), della l.r. 65/2014, con specifiche disposizioni volte al loro recupero sulla base dei seguenti criteri: 1) l indicazione delle sole destinazioni d uso non ammesse nell ambito degli interventi di rifunzionalizzazione degli edifici abbandonati ai soli fini della tutela paesaggistica delle componenti del territorio rurale; 2) la definizione di una specifica disciplina volta a dettagliare gli interventi edilizi ammissibili in modo da favorire la massima applicabilità dell articolo 79 della

14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 l.r. 65/2014, con particolare riferimento alle addizioni volumetriche e agli interventi di sostituzione edilizia. 2. Fermo restando quanto previsto dall articolo 2, comma 6, in attuazione dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 184 della l.r. 65/2014, i comuni possono applicare un ulteriore riduzione progressiva degli specifici oneri previsti dall articolo 83, comma 5, della l.r. 65/2014, nell ambito degli interventi da realizzarsi sugli edifici di cui all articolo 1, in misura proporzionale, e fino alla loro eliminazione, sulla base dell effettivo conseguimento degli obiettivi di recupero definiti dalla disciplina comunale sul patrimonio edilizio esistente. Art. 5 Monitoraggio degli effetti applicativi della legge 1. Al fine di monitorare gli effetti applicativi della presente legge, con decorrenza dall entrata in vigore della stessa, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza annuale, una relazione che renda conto delle pratiche edilizie in corso o concluse in attuazione delle presenti disposizioni. 2. La Giunta regionale, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, invia annualmente una relazione informativa alla competente commissione consiliare. CAPO II Integrazione del contenuto dei piani operativi comunali. Disposizioni per gli interventi di rigenerazione urbana. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) Art. 6 Integrazione del contenuto del piano operativo con riferimento alla disciplina del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale. Modifiche all articolo 95 della l.r. 65/ Alla fine della lettera b) del comma 2 dell articolo 95 della l.r. 65/2014, sono inserite le parole: nonché la specifica disciplina di cui all articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014).. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 7 febbraio 2017 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 15 dicembre 2016, n. 151 Proponenti: Presidente Enrico Rossi Assessore Vincenzo Ceccarelli Assegnata alla 2^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 25 gennaio 2017 Approvata in data 1 febbraio 2017 Divenuta legge regionale 3/2017 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 SEZIONE II CORTE COSTITUZIONALE - Ricorsi Ricorso promosso dalla Regione Toscana vs Presidente del Consiglio dei Ministri L. n. 124/2015 deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. SEGUE ALLEGATO

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32 MODALITÀ TECNICHE PER L INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE Con l entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), cambiano le tariffe e le modalità per l invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T. Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n del 12 novembre L invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. Il materiale da pubblicare deve pervenire all Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l ente o il soggetto interessato. I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali: testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto); collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature; utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10; indicazione, all inizio del testo, della denominazione dell ente emettitore e dell oggetto dell atto sintetizzato nei dati essenziali; inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee. Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n

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