ACE EUROPE. Condiciones Generales ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA + ANNULLAMENTO. Nº DI POLIZZA: GVFRESBOT011199

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1 ACE EUROPE Condiciones Generales ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA + ANNULLAMENTO. Nº DI POLIZZA: GVFRESBOT011199

2 CONDIZIONI PRELIMINARI La presente Polizza è soggetta alla giurisdizione spagnola ed è disciplinata dalla Legge n. 50/1980, dell'8 ottobre, in materia di Contratti di Assicurazione, attuata mediante il Regio Decreto Legislativo n. 6/2004, del 29 ottobre, mediante il quale si approva il Testo rivisto della Legge di Orientamento e Supervisione delle Assicurazioni Private e dal Regio Decreto n. 2486/1998, del 20 novembre, di approvazione del Regolamento di Orientamento e Supervisione delle Assicurazioni Private, nonché dalla Legge n. 26/2006, del 17 luglio, sulla Mediazione di Assicurazioni e Riassicurazioni private, senza pertanto essere soggetta a quanto previsto dalla legislazione in materia di Previdenza Sociale, nella determinazione degli Infortuni sul Lavoro, salvo che gli stessi siano espressamente oggetto di copertura da parte della Polizza. La risoluzione di reclami e richieste di risarcimento relativi alla presente Polizza dovrà avvenire in conformità al Decreto ECO/734/2004. PROTEZIONE DEI DATI In ottemperanza alle disposizioni della Legge Organica n. 15/1999 in materia di Protezione dei Dati Personali, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Filiale spagnola ( ACE ), come responsabile dell'archivio, la informa che i dati personali da lei forniti, direttamente o tramite il suo intermediario, saranno inseriti in un archivio al fine di gestire la polizza assicurativa a lei intestata, prevenire e indagare frodi, nonché valutare e definire il rischio. I suoi dati potranno essere trattati da altre compagnie assicuratrici o riassicuratrici per ragioni di riassicurazione, coassicurazione o da parte di centri medici specializzati per la gestione operativa dei sinistri. Tutti i dati, le cessioni e i trattamenti precedenti sono necessari per il mantenimento del rapporto contrattuale. Le facciamo inoltre presente che ACE elaborerà i suoi dati al fine di informarla sulle attività e sui prodotti attuali e futuri anche in formato elettronico, destinati alla realizzazione di prospetti sulla qualità del/i prodotto/i contrattuale/i e alla conduzione di studi di marketing, anche in caso di polizza annullata, al fine di adattare le nostre offerte commerciali al suo profilo specifico e di realizzare, ove sia il caso, modelli di valutazione. Parimenti, lei presta il proprio consenso affinché ACE possa comunicare i suoi dati personali, qualora sia necessario per le finalità descritte, alle seguenti società del gruppo ACE: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited e ACE Europe Life Limited Filiale spagnola. La informiamo che ha facoltà di opporsi al trattamento dei suoi dati personali per qualsiasi delle finalità sopra descritte, ovvero di esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione facendone opportuna richiesta per iscritto da inviare all'indirizzo C/Francisco Gervás 13, CP Madrid, cui dovrà allegare copia di un suo documento di riconoscimento o di un documento ufficiale equivalente, ovvero inviare una all'indirizzo clientes.es@acegroup.com. La mancanza di una sua comunicazione in tal senso entro 30 giorni sarà intesa come una prestazione di consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità sopra descritte. ACE si impegna ad adempiere al proprio obbligo di segretezza in merito ai dati personali e al proprio dovere di protezione dei medesimi, nonché ad adottare ogni misura necessaria atta a impedirne l'alterazione, la perdita, l'accesso e/o il trattamento non autorizzati, tenendo sempre in conto lo stato della tecnologia. Qualora la polizza contenga dati personali concernenti persone diverse dal Contraente dell'assicurazione, quest'ultimo sarà ritenuto responsabile di informarle dell'inserimento dei rispettivi dati nell'archivio di cui sopra, nonché di ogni altra questione indicata nella presente clausola. 2/16

3 INFORMAZIONI VARIE Tutte le informazioni qui di seguito riportate devono essere portate a conoscenza del Contraente dell'assicurazione/assicurato prima della stipulazione del contratto. In conformità alle disposizioni degli articoli 53 e 60 del Regio Decreto Legislativo n. 6/2004, del 29 ottobre, mediante il quale si approva il Testo rivisto della Legge di Orientamento e Supervisione delle Assicurazioni Private, nonché dell'art. 104 del Regio Decreto n. 2486/1998, del 20 novembre, di approvazione del Regolamento di Orientamento delle Assicurazioni Private, la Società ACE European Group Limited Filiale spagnola informa di quanto segue: Che la Compagnia Assicuratrice con la quale Lei stipula il Suo contratto di assicurazione e denominata ACE European Group Limited, ha sede legale nel Regno Unito, ACE Building, 100 Leadenhall Street, EC3A3BP Londra. Che la Filiale di ACE European Group Limited con la quale Lei stipula il Suo contratto di assicurazione ha sede operativa in Calle Francisco Gervás, MADRID. Che il controllo delle attività assicurative di ACE European Group Limited spetta al Regno Unito, attraverso l'autorità di Regolamentazione dei Servizi Finanziari (FSA). Che la liquidazione di ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, FILIALE SPAGNOLA è regolata dal diritto britannico e l autorità competente per il caso di liquidazione della compagnia nel Regno Unito è la Financial Services Compensation Scheme, che agisce a sua volta quale fondo di garanzia. RICHIESTE DI RISARCIMENTO: 1) Che le disposizioni interne ed esterne relative a reclami e richieste di risarcimento saranno le seguenti: a) Richieste interne di risarcimento. È intenzione dell Assicuratore offrire standard di servizio di primo livello. Tuttavia, nell ipotesi in cui abbia qualche reclamo o richiesta di risarcimento da esporre, dovrà in primo luogo rivolgersi in forma scritta a: Ace European Group Limited, Sucursal en España C/ Francisco Gervás Madrid Tel.: Nel caso in cui non rimanga soddisfatto delle modalità di elaborazione della sua richiesta di risarcimento, se desidera presentare un reclamo o una richiesta di risarcimento connessa ai propri interessi e diritti legalmente riconosciuti, potrà indirizzarli in forma scritta a: Departamento de Atención al Cliente C/ Francisco Gervás Madrid Indirizzo di posta elettronica: clientes.es@acegroup.com Fax: Il Regolamento di Funzionamento dell Ufficio Assistenza Clienti è a disposizione dei clienti presso gli uffici di Ace European Group Limited, Filiale spagnola". 3/16

4 Nel caso in cui la sua richiesta di risarcimento venga elaborata dal Difensore dell Assicurato di ACE European Group Limited Filiale spagnola, questa le sarà trasmessa immediatamente. Difensore dell Assicurato: LEGSE Abogados Fax Indirizzo di posta elettronica b) Richieste esterne di risarcimento. In caso di controversia, potrà presentare richiesta di risarcimento, ai sensi dell Articolo 24 della Legge sul Contratto di Assicurazione, innanzi al Tribunale di Primo Grado competente per il suo domicilio. Potrà altresì sottoporre a titolo volontario le divergenze a decisione arbitrale ai sensi di quanto previsto agli articoli 57 e 58 del Regio Decreto Legislativo 1/2007, del 16 novembre, mediante il quale si approva il Testo rivisto della Legge Generale per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti e altre leggi complementari, come altresì le relative norme di sviluppo; fatto salvo quanto stabilito nella Legge sull'arbitrato, nel caso in cui le parti sottopongano le controversie alla decisione di uno o più arbitri. Allo stesso modo, e fatte salve le azioni da esercitarsi innanzi ai Tribunali, il Contraente dell'assicurazione, l Assicurato, i beneficiari, i terzi parte lesa o aventi diritto potranno presentare richiesta di risarcimento, ai sensi dell Articolo 62 della Legge di Orientamento e Supervisione dell Assicurazione Privata, innanzi la Direzione Generale delle Assicurazioni (Servizio Richieste di risarcimento) nel caso in cui reputino che la compagnia assicuratrice abbia svolto pratiche abusive o abbia leso i diritti derivanti dal contratto di assicurazione. 2.- Trattandosi di una polizza assicurativa di gruppo, la informiamo qui di seguito in merito ai diritti e agli obblighi a lei spettanti in qualità di assicurato. INFORMAZIONI DELL INTERMEDIARIO Polizza sottoscritta dalla compagnia assicuratrice ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, FILIALE SPAGNOLA, e intermediata da Aon Marketing Directo, S.A.U., società di agenzia di assicurazioni vincolata avente sede in C/ Rosario Pino, n , Madrid, Codice fiscale A , iscritta nel Registro delle Imprese di Madrid al Volume , Foglio 114, Sezione 8, Pagina M , e iscritta nel Registro Amministrativo Speciale degli Intermediari Assicurativi della Direzione Generale delle Assicurazioni con il codice AJ-0061, con Assicurazione di Responsabilità Civile stipulata ai sensi della Legge 26/2006, del 17 luglio. Conformementea quanto stabilito nell articolo 44 della Legge 26/2006 del 17 luglio, per qualsivoglia lamentela o reclamo è necessario rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti della Compagnia Assicuratrice all indirizzo e al numero di telefono indicati nella presente nota. Ai sensi di quanto stabilito nell articolo 42 e collegati della Legge 26/2006 del 17 luglio, la informiamo che Aon Marketing Directo, S.A.U. si occupa di intermediazione per varie compagnie assicuratrici e che potremo fornirle i relativi dati in ogni caso disponibili nei Registri Pubblici della Direzione Generale delle Assicurazioni ( Aon Marketing Directo, S.A.U., in qualità di Società di Agenzia si Assicurazioni Vincolata, non fornisce consulenza sulla base dell analisi oggettiva e generalizzata dei contratti assicurativi offerti sul mercato. 4/16

5 DEFINIZIONI COMPAGNIA ASSICURATRICE: ACE European Group Limited agisce in qualità di Compagnia Assicuratrice (di seguito, l'assicuratore). CONTRAENTE DELL'ASSICURAZIONE: La persona fisica o giuridica con cui l'assicuratore stipula il presente contratto e a cui corrispondono i relativi obblighi da esso derivanti, fatta eccezione per quelli che per loro natura l'assicurato è tenuto a rispettare. ASSICURATO: Persona fisica che ha stipulato un contratto di assicurazione di Assistenza e Annullamento di Viaggio (Volo + Hotel) nella pagina Web del contraente della polizza. IMPRESA DI TRASPORTO: Qualsiasi società regolarmente autorizzata dalle autorità pubbliche al trasporto di passeggeri. ORA DI PARTENZA DEL VOLO: L'orario indicato dalla compagnia di trasporto sul biglietto aereo o documento equivalente. FAMILIARE: Coniuge, convivente regolarmente registrato nel corrispondente registro ufficiale, genitori, suoceri, figli, figlie, generi, nuore, fratelli, sorelle, cognati, nonni, zii e nipoti (di nonni e zii). ACCOMPAGNATORE: Qualsiasi persona diversa dall'assicurato registrata nello stesso contratto di viaggio, che può essere o non essere assicurata. POLIZZA: Il documento contenente le basi di calcolo dell'assicurazione e le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari, i Supplementi e gli Allegati. SOMMA ASSICURATA: Importo dell'indennizzo in caso di sinistro. Tale importo figura nelle Condizioni Particolari della Polizza. PREMIO: Il prezzo totale dell'assicurazione. ANNUALITÀ DI ASSICURAZIONE: Periodo annuale decorrente da ogni rinnovo della Polizza. La prima annualità è dovuta a decorrere dalla data di entrata in vigore iniziale. INFORTUNIO: Lesioni personali risultanti direttamente da un evento fortuito, esterno, violento ed estraneo alla volontà dell'assicurato, che siano causa di Morte, Invalidità Permanente o altra condizione garantita dalla polizza. Ai fini della presente Polizza saranno considerati Infortuni: - Scosse elettriche e fulmini. - Avvelenamento, soffocamento, ustioni e lesioni in seguito ad aspirazione accidentale di gas o vapori, immersione o sommersione, ingestione di sostanze liquide, solide, tossiche o corrosive. - Infezioni, quando l'agente patogeno sia penetrato nell'organismo attraverso una ferita prodotta da un infortunio coperto dalla polizza, purché sia sufficientemente possibile dimostrarne la relazione causa-effetto. - Con la Copertura di Volo sono coperti gli incidenti in cui l'assicurato potrebbe incorrere durante il viaggio come passeggero di una Compagnia Aerea debitamente autorizzata, a condizione che l'aeromobile sia pilotato da personale munito di regolare brevetto di pilota in corso di validità e in regola e che (i) viaggi con volo di linea o "charter" tra aeroporti attrezzati per il traffico di passeggeri, ovvero (ii) sia stazionato sulla pista di atterraggio o di decollo degli aeroporti di cui sopra, ovvero (iii) stia realizzando negli stessi qualsiasi tipo di manovra. 5/16

6 INFORTUNIO GRAVE: Eventuali lesioni personali derivanti da una causa violenta, improvvisa, esterna ed estranea alla volontà dell infortunato, le cui conseguenze impediscano il normale trasferimento dal proprio domicilio abituale o che comportino una degenza ospedaliera superiore a 24 ore e che, a parere dell'equipe medica dell'assicuratore, rendano impossibile il trasferimento nella data prevista. MALATTIA: Ai fini del presente contratto per malattia si intende l'alterazione dello stato di salute sopraggiunta all'assicurato nel corso di un viaggio coperto dalla polizza, le cui diagnosi e conferma siano eseguite da un medico o da un dentista legalmente riconosciuto e la cui assistenza facoltativa sia necessaria ed essenziale. MALATTIA GRAVE: Per malattia grave si intende lo stato di salute alterato di un individuo, diagnosticato da un medico, che comporti una degenza ospedaliera superiore a 24 ore o un pericolo imminente di morte e che detta circostanza si verifichi entro i 7 giorni precedenti il volo e che, a parere dell'equipe medica dell'assicuratore, renda impossibile la sua realizzazione nella data prevista. EPIDEMIA: È intesa come la manifestazione improvvisa, inaspettata e su larga scala di una malattia infettiva in un Paese che si diffonde molto rapidamente e con grande virulenza in tale Paese, a condizione che l'oms abbia raccomandato di cancellare i viaggi internazionali non essenziali da e verso l'area interessata e, in caso di virus influenzale, sempre che l'oms dichiari almeno la Fase 5 del Piano di Allerta Pandemico Globale per l'influenza pandemica. La quarantena per le persone colpite deve essere dichiarata dal Ministero della Salute o dall'autorità del Paese interessato. QUARANTENA: Isolamento temporale di persone per evitare che si diffonda una malattia infettiva. BAGAGLIO: Insieme di vestiti e beni per l'uso e l'igiene personale necessari nel corso del viaggio, contenuti all'interno della/e valigia/e, così come il contenitore stesso. RAPINA: La sottrazione di oggetti personali di terzi, con violenza o intimidazione nei confronti di persone o usando la forza nelle cose. FURTO: La sottrazione di oggetti personali di terzi, senza l'impiego della violenza o dell'intimidazione nei confronti di persone o usando la forza nelle cose. SINISTRO: Fatto improvviso, accidentale, imprevisto e fuori l'intento dell'assicurato, le cui conseguenze dannose siano coperte dalle garanzie di questa polizza e possano dare luogo a indennizzo. Sarà considerato come un unico sinistro l'insieme di danni derivanti da una stessa causa. ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO: Operazioni segretamente organizzate per scopi ideologici, politici, economici, religiosi o sociali condotte individualmente o in gruppo, con l'obiettivo di creare allarme e attacchi indiscriminati a persone o danneggiare o distruggere la proprietà. Il sabotaggio è un atto deliberato punibile dalla legge, volto a indebolire un nemico attraverso la sovversione, l'ostruzione, l'interruzione o la distruzione di materiale. DOMICILIO ABITUALE: Si intende la dimora abituale dell'assicurato che viene registrata al momento della contrattazione del viaggio, da cui sono realizzati gli spostamenti coperti dal presente contratto e verso la quale, se necessario, sarà rimpatriato in conformità con la copertura della polizza. ESTERO: Per estero si intende, ai fini delle garanzie, il Paese diverso da quello corrispondente al domicilio abituale indicato dall'assicurato al momento della stipula del presente contratto di assicurazione. FRANCHIGIA: Si intende l'importo, in caso di sinistro, a carico del Contraente dell'assicurazione o dell'assicurato e il cui ammontare figura nelle Condizioni Particolari della Polizza. FRANCHIGIA CHILOMETRICA: L'assistenza è valida dal km 35 a partire dal Domicilio Abituale dell'assicurato (15 km per Baleari e Canarie). 6/16

7 AMBITO TERRITORIALE: L'assistenza è valida in tutto il mondo. Sono esclusi, in ogni caso, quei Paesi che benché rientrino nell'ambito territoriale contrattuale, durante il trasferimento siano in stato di guerra, insurrezione o conflitto bellico di qualsiasi tipo o natura, anche se non siano stati ufficialmente dichiarati. In questo caso, l'assicuratore rimborsa le spese coperte e debitamente motivate mediante l'esibizione della copia originale della fattura. SCIOPERO: Cessazione collettiva delle attività lavorative da parte dei lavoratori al fine di ottenere qualcosa o fare pressione su determinate situazioni. GUERRA CIVILE: La guerra civile è definita come il confronto tra due fazioni di una stessa nazione o di una parte della popolazione contro l'ordine stabilito. Tali forze controllano parte del territorio e dispongono di forze armate regolari. GUERRA ESTERNA: La guerra esterna è definita come un conflitto armato tra due o più Stati, con o senza dichiarazione di guerra. TERZI: Qualsiasi persona fisica o giuridica, a eccezione di: L'Assicurato, i membri della sua famiglia, ascendenti e discendenti e i suoi accompagnatori. I dipendenti o gli agenti dell'assicurato, siano essi subordinati o autonomi, nell'adempimento dei propri doveri. DURATA DELLA COPERTURA La durata del contratto è definita nelle Condizioni Particolari della Polizza, il cui mandato sarà prorogato per periodi annuali. Ciascuna delle parti può opporsi a tale proroga con notifica per iscritto almeno due mesi prima della naturale scadenza. Per ogni singolo Assicurato, la durata è pari al viaggio oggetto di copertura e in nessun caso può superare 31 giorni. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Garantire dalle conseguenze dei rischi le cui coperture sono specificate nel presente contratto e che si verifichino a seguito di un evento fortuito durante un viaggio al di fuori dal Domicilio Abituale, nell Ambito Territoriale coperto ed entro i massimali indicati nel medesimo. Le garanzie del contratto cesseranno di sortire effetto una volta concluso il viaggio e al rientro dell Assicurato presso il Domicilio Abituale. La presente assicurazione garantisce altresì l'assistenza in Viaggio, le Spese di Annullamento di Volo + Hotel e Ritardo di volo contrattato dall'assicurato per il Contraente dell'assicurazione. La Polizza opera nell'ambito delle condizioni di seguito definite. La liquidazione di eventuali indennizzi per la copertura contrattata avverrà in euro. MASSIMALI GARANTITI Gli importi indicati come massimale in ciascuna delle prestazioni del presente contratto sono considerati come importi massimi accumulabili durante il viaggio. 7/16

8 1. GARANZIE COPERTE COPERTURA DI ASSISTENZA 1. GARANZIA DI CURE MEDICHE ALL'ESTERO In caso di Malattia o di Infortunio dell Assicurato con carattere imprevisto verificatisi durante un viaggio all'estero, l'assicuratore garantisce, fino al limite massimo di euro per ciascun Assicurato, le spese qui di seguito elencate: - Onorari per prestazioni mediche; - Medicinali prescritti da un medico o da un chirurgo; - Spese di ricovero ospedaliero; - Spese per il trasporto in ambulanza se richiesta da un medico per un tragitto a carattere locale. Nel caso in cui l Assicuratore non sia intervenuto direttamente e affinché tali spese siano rimborsabili, si dovranno presentare le relative fatture originali, che dovranno essere accompagnate dalla relazione medica completa di anamnesi, diagnosi e cura, che permetta di stabilire il carattere della Malattia Sopraggiunta. Le spese relative saranno in ogni caso motivo di subentro da parte DELL ASSICURATORE ai pagamenti cui abbia diritto l Assicurato per prestazioni di Previdenza Sociale o per qualsiasi altro regime previdenziale o assicurazione privata cui abbia diritto. 2. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO IN ALBERGO PER MALATTIA SOPRAGGIUNTA O INFORTUNIO. Quando la natura della Malattia Sopraggiunta o dell Infortunio impedisca all Assicurato la prosecuzione del viaggio e non sia necessario il ricovero in clinica o in un centro ospedaliero, l Assicuratore coprirà le spese che derivino dal prolungamento del soggiorno in albergo, prescritto dal medico, fino a un limite di 55 euro al giorno per un massimo di 10 giorni. 3. TRASFERIMENTO SANITARIO DI MALATI E FERITI. In caso di Malattia Sopraggiunta o di Infortunio dell Assicurato, durante il periodo di vigenza del contratto e come conseguenza di un allontanamento dal luogo in cui si trova il suo Domicilio Abituale, e sempre che gli sia impossibile proseguire il viaggio, l Assicuratore, non appena ne venga avvertito, si occuperà di mettere in contatto il proprio servizio medico e i medici che hanno in cura l Assicurato. Quando il servizio medico dell Assicuratore autorizzi il trasferimento dell Assicurato in un centro ospedaliero meglio attrezzato o specializzato vicino al suo Domicilio Abituale, l Assicuratore effettuerà detto trasferimento in base alla gravità dello stesso, per mezzo di: Aereo sanitario speciale; Treno in prima classe; Elicottero sanitario; Ambulanza; Normale aereo di linea. Il trasferimento aereo sanitario speciale sarà impiegato soltanto nell'area geografica europea e dei paesi rivieraschi del Mediterraneo. Nella scelta del mezzo di trasporto e dell ospedale in cui dovrà essere ricoverato l Assicurato si terrà conto soltanto delle esigenze di ordine medico. Se l Assicurato rifiutasse il trasferimento nel momento e nelle condizioni determinati dal servizio medico dell Assicuratore, saranno immediatamente sospese tutte le garanzie e le spese derivanti come conseguenza di tale decisione. 8/16

9 4. RIENTRO ANTICIPATO DEGLI ACCOMPAGNATORI ASSICURATI Quando l Assicurato sia stato trasferito per Malattia Sopraggiunta o per Infortunio in applicazione della prestazione "Trasferimento sanitario di malati e feriti", oppure per decesso, e questa circostanza impedisca al resto degli Assicurati il loro rientro al proprio domicilio con i mezzi inizialmente previsti, l Assicuratore si farà carico delle spese corrispondenti al trasporto degli stessi fino al luogo del loro Domicilio Abituale o fino al luogo in cui sia ricoverato l Assicurato trasportato, tramite biglietto aereo di linea (classe turistica) o ferroviario (prima classe). 5. TRASFERIMENTO DI UNA PERSONA ALLO SCOPO DI TENERE COMPAGNIA ALL ASSICURATO RICOVERATO IN OSPEDALE In caso l Assicurato, durante il viaggio, debba rimanere ricoverato in ospedale per più di sette giorni e nessun Familiare Diretto si trovi al suo fianco, l Assicuratore metterà un biglietto aereo di linea commerciale (classe turistica) o di treno (prima classe) a disposizione di un accompagnatore per l andata e il ritorno dal suo Paese di domicilio abituale. 6. SPESE DI SOGGIORNO DI UNA PERSONA ALLO SCOPO DI TENERE COMPAGNIA ALL ASSICURATO RICOVERATO IN OSPEDALE In caso l Assicurato, durante il viaggio, debba rimanere ricoverato in ospedale per più di sette giorni e nessun Familiare Diretto si trovi al suo fianco, l Assicuratore pagherà a titolo di spese di soggiorno la permanenza in albergo, previa presentazione delle relative fatture originali, fino a un limite di 55 euro al giorno e fino a un massimo di 10 giorni. 7. ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI O DISABILI Nel caso in cui gli Assicurati che viaggino in compagnia di disabili o di minori di 14 anni, anch essi Assicurati, si vengano a trovare, durante la vigenza del contratto, nell impossibilità di occuparsi di loro a causa di Malattia Sopraggiunta o Infortunio coperti dalla Polizza, l Assicuratore organizzerà e si farà carico del trasferimento, andata e ritorno, di una persona residente nel suo Paese di Domicilio Abituale designata dall Assicurato o dalla sua famiglia o di una hostess dell Assicuratore allo scopo di accompagnare i minori o i disabili nel loro viaggio di ritorno al loro Domicilio Abituale e nel minor tempo possibile. 8. TRASPORTO DI SPOGLIE MORTALI In caso di decesso dell Assicurato, intervenuto durante un trasferimento coperto dal presente contratto, l Assicuratore organizzerà e si farà carico del trasporto dei resti mortali fino al luogo di inumazione nel suo Paese, nei confini municipali del suo Domicilio Abituale, nonché delle spese di imbalsamazione, feretro minimo obbligatorio e formalità amministrative. 9. SPESE DI SEPOLTURA0 L Assicuratore garantisce fino a un limite di euro il costo della prestazione di un servizio funerario in caso di decesso dell Assicurato, inclusa l organizzazione del servizio funebre e la tumulazione o cremazione. A titolo enunciativo e non esaustivo, ciò potrà consistere in: cassa, trasporto funebre e accompagnamento, servizi religiosi, servizi cimiteriali, nonché servizi complementari come camera ardente, nicchia, cremazione, corone, commemorazioni, necrologio o altri servizi complementari. Saranno i beneficiari coloro che, agendo secondo la volontà dell Assicurato, in caso l abbia espressa, potranno scegliere i vari componenti del servizio, con il limite massimo del capitale assicurato per questa garanzia. 10. INVIO DI MEDICINALI ALL ESTERO Nel caso in cui l Assicurato abbia necessità di un medicinale che non sia reperibile nel luogo in cui egli si trova, l Assicuratore si incaricherà di trovarlo e di inviarglielo con il mezzo più rapido e in conformità alla legislazione locale. 9/16

10 L Assicurato dovrà rimborsare all Assicuratore, dietro presentazione della fattura, il prezzo del medicinale. Restano esclusi i casi di interruzione della produzione del medicinale e della sua non disponibilità nei canali di distribuzione in Spagna e i casi in cui esista un medicinale con lo stesso principio attivo nel Paese in cui si trova l Assicurato. 11. ANTICIPO DELL IMPORTO DELLA CAUZIONE PENALE RICHIESTA ALL ESTERO In caso l Assicurato venga recluso o processato in seguito a un incidente stradale all estero, l Assicuratore gli concederà un anticipo equivalente all ammontare della cauzione penale richiesta dalle autorità preposte, fino a un massimo di euro. L Assicuratore si riserva il diritto di sollecitare avallo o garanzia dell assicurato che assicuri la riscossione dell anticipo. In qualsiasi caso le somme anticipate dovranno essere restituite all Assicuratore nel termine massimo di 30 giorni. 12. PAGAMENTO DELLA DIFESA LEGALE ALL ESTERO In applicazione della garanzia Anticipo di Cauzione penale richiesta all estero l Assicuratore coprirà fino a un massimo di euro per il pagamento all estero di onorari di avvocato e procuratore, resisi necessari a seguito dell assistenza legale derivata da un incidente stradale. In caso questa prestazione fosse coperta dalla Polizza di Assicurazione del veicolo, la stessa avrà funzione di anticipo, valendo le stesse condizioni enunciate nella garanzia Anticipo dell importo della cauzione penale richiesta all estero". 13. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI (DERIVATI DALLE GARANZIE) El Asegurador a través de un servicio de 24 horas, aceptará y transmitirá mensajes urgentes de los Asegurados, siempre que éstos no dispongan de otros medios para hacerlos llegar a su destino y siempre que éstos sean consecuencia de una garantía cubierta por el contrato. 14. RESPONSABILITÀ CIVILE L'assicurazione garantisce l'indennizzo fino a euro per danni personali, materiali e/o loro pregiudizi consequenziali causati dall Assicurato a terzi e che possano essere esigibili, in conformità alla legislazione vigente nel Paese corrispondente, per responsabilità di natura extracontrattuale. Resta espressamente esclusa la responsabilità civile professionale, quella derivata dall uso, utilizzo e circolazione di veicoli, nonché quella derivata dall uso o dalla proprietà di artefatti e armi di qualsiasi tipo o natura, nonché gli indennizzi a conseguenza di pregiudizi economici non derivati da previo danno personale o materiale. 15. RITARDO NELLA CONSEGNA DEL BAGAGLIO Nel caso in cui il ritardo nella consegna del bagaglio registrato, per causa imputabile al trasportatore, sia superiore alle 24 ore, si rimborseranno le spese per l acquisto, nel luogo in cui si è verificato il ritardo nella consegna, di articoli necessari di uso personale (restando indispensabile presentare le relative fatture originali, la carta di imbarco originale, nonché il giustificativo originale del ritardo emesso dalla società di trasporti) e fino a un limite di 250 euro. Tale indennizzo sarà deducibile da quello che corrisponda alla copertura della prestazione "Perdita, danni e furto del bagaglio" in caso se ne dovesse arrivare a produrre la perdita definitiva. Non si darà luogo a questa garanzia nel caso in cui il ritardo o gli acquisti degli articoli necessari di uso personale avvengano nella provincia in cui l'assicurato ha il suo Domicilio Abituale. 16. PERDITA, DANNI E FURTO DEL BAGAGLIO Nel caso in cui durante un viaggio il bagaglio registrato vada definitivamente perso o subisca un grave danneggiamento per cause imputabili all Impresa di trasporto, l Assicuratore garantisce il pagamento a titolo di indennizzo di un massimo di 85 euro per oggetto e un massimo di 850 euro, massimo di 10/16

11 8.500 euro prenotazione/acquisto e sinistro. Si stabilisce una franchigia pari a 45 per singolo Assicurato, a carico del medesimo. Per poter accedere all indennizzo, la perdita o il danno prodotto dovranno essere dimostrati per mezzo di giustificativo originale fornito dall'impresa di trasporto. Nel caso di furto del bagaglio, sarà indispensabile la presentazione della relativa denuncia formulata presso l autorità competente nel luogo dei fatti, insieme alla richiesta di risarcimento presentata presso la Struttura Pubblica, nel caso in cui il furto sia avvenuto in tale struttura. In ogni caso sarà necessaria la relazione dettagliata e certificata degli oggetti rubati, perduti o danneggiati, nonché la carta di imbarco originale. Le parti integranti o gli accessori di un oggetto non saranno indennizzati in maniera indipendente. Restano esclusi il furto, il semplice smarrimento, il denaro, i gioielli, i dispositivi elettronici e digitali, i documenti, il furto del bagaglio o di oggetti personali che si trovassero in veicoli o tende da campeggio. ESCLUSIONI RELATIVE ALL ASSISTENZA IN VIAGGIO Le presenti garanzie cesseranno nel momento in cui l Assicurato rientri nel proprio Domicilio Abituale, o quando sia stato rimpatriato a cura dell Assicuratore fino al suo domicilio o presso un centro ospedaliero a esso prossimo. Restano escluse con carattere generale quelle prestazioni che non siano state previamente comunicate all Assicuratore e per le quali non si sia ottenuta la relativa autorizzazione. In qualsiasi caso restano escluse dalle garanzie assicurate, salvo che venga specificato il contrario, i danni, le situazioni, le spese e le conseguenze derivate da: 1. Malattie, lesioni o disturbi preesistenti o cronici, sofferti dall Assicurato precedentemente all'inizio del viaggio, nonché quelli che si manifestino durante lo stesso. 2. Rinuncia, ritardo o anticipo volontario da parte dell Assicurato del trasferimento sanitario proposto dall Assicuratore e stabilito dal suo servizio medico. 3. Malattie mentali, controlli medici a carattere preventivo (check up), cure termali, chirurgia estetica, Sindrome da Immunodeficienza Acquisita e tutti i casi in cui il viaggio abbia per oggetto ricevere cure mediche o interventi chirurgici, trattamenti di medicina alternativa (medicina omeopatica, naturale ecc.), le spese derivanti da trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi e quelli a essi affini. Resta altresì esclusa la diagnosi, i controlli e i trattamenti relativi alla gravidanza, all interruzione volontaria della stessa e ai parti, salvo che si tratti di cure a carattere urgente e sempre che siano anteriori al sesto mese di gravidanza. 4. La partecipazione dell Assicurato a scommesse, sfide o risse. 5. Le conseguenze derivate dalla pratica di sport invernali. 6. La pratica di sport agonistici o di competizioni motorizzate (gare o rally), nonché la pratica di attività pericolose o rischiose qui di seguito enumerate: - Boxe, sollevamento pesi, lotta (nei suoi diversi generi), arti marziali, alpinismo con accesso a ghiacciai, uso di slitte, immersione con attrezzature respiratorie, speleologia e sci con salto dal trampolino; - Sport aerei in generale; - Sport di avventura, come rafting, bungee jumping, hydrospeed, torrentismo e simili. In questi casi l Assicuratore interverrà e si farà carico solo delle spese prodotte dall Assicurato dal momento in cui egli si trovi in cura in un centro medico. 7. Suicidio, tentato suicidio o lesioni procuratesi volontariamente dall Assicurato. 8. Salvataggio di persone in montagna, grotte, mare o deserto. 9. Le malattie o gli incidenti derivati dal consumo di bevande alcoliche, stupefacenti, droghe o medicinali, salvo che questi ultimi siano stati prescritti da un medico. 10. Atti dolosi del Bevitore, dell Assicurato o del loro avente diritto. 11. Epidemie e/o malattie infettive a comparsa improvvisa e propagazione rapida tra la popolazione, come anche quelle provocate dall inquinamento e/o contaminazione atmosferica. 11/16

12 12. Guerre, manifestazioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggi e scioperi, che siano stati o meno dichiarati ufficialmente. La trasmutazione del nucleo dell atomo, nonché le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e, in generale, ciò che deriva dallo scatenarsi delle forze della natura. Qualsiasi altro fenomeno di carattere catastrofico straordinario o evento che per la sua grandezza o gravità sia qualificato come catastrofe o calamità. 13. Restano esclusi il furto, il semplice smarrimento, il denaro, i gioielli, i documenti, il furto del bagaglio o di oggetti personali che si trovassero in veicoli e tende da campeggio. 14. Overbooking. Indipendentemente da quanto sopra detto, restano in particolare escluse le seguenti situazioni: 1. Il trasferimento sanitario di malati o feriti originato da disturbi o lesioni che possano essere trattati in situ. 2. Le spese per occhiali e lenti a contatto, nonché l acquisizione, impianto-sostituzione, estrazione e/o riparazione di protesi, parti anatomiche e ortopediche di qualsiasi tipo, nonché collare ortopedico. 3. Il rimborso delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche il cui importo sia inferiore a 50 euro. COPERTURA DI ANNULLAMENTO Le cause garantite dall Assicuratore che comporteranno il rimborso delle spese sono quelle indicate di seguito, fintanto che riguardino direttamente l'assicurato, e purché siano trascorse al massimo 72 ore tra la contrattazione del viaggio e la stipula dell'assicurazione e almeno 72 ore tra la stipula dell'assicurazione e il fatto che abbia determinato l annullamento del viaggio, fatto salvo il caso in cui la polizza assicurativa sia stata acquistata al momento stesso dell acquisto del biglietto. In ogni caso, costituirà requisito necessario e indispensabile per avere diritto a tale risarcimento la presentazione di opportuna documentazione medica originale rilasciata dal medico che abbia assistito la persona la cui malattia determini l'annullamento o, se del caso, i relativi giustificativi originali, come le fatture originali attestanti il costo del viaggio. L'importo massimo coperto per prenotazione/acquisto è fissato a euro per uno stesso sinistro. 1 ANNULLAMENTO 2 PERDITA DEL VOLO GARANZIE MASSIMALI FRANCHIGIE A) Morte, malattia grave o 10% dell importo del viaggio fino a / Assicurato infortunio grave escluse le imposte per / sinistro dell'assicurato singolo Assicurato B) Qualsiasi altro evento ad eccezione delle esclusioni Mancata presentazione imputabile a evento estraneo alla volontà dell Assicurato per prenotazione/acquisto 50% importo del biglietto fino a / Assicurato / sinistro 20% dell importo del viaggio escluse le imposte per singolo Assicurato SENZA FRANCHIGIA 3 INADEMPIMENTO DELLA COMPAGNIA AEREA 4. RITARDO DEL VOLO Se il volo non viene effettuato a causa di: - Problema della compagnia aerea - Ritardo sulla partenza superiore a 7 ore Ritardo del volo (regolare, low-cost o charter) superiore a 4 ore 12/ / prenotazione/acquisto fino a / Assicurato / sinistro / prenotazione/acquisto fino a 30 / Assicurato per ogni periodo di 2 ore fino a 150 / Assicurato 30 / Assicurato SENZA FRANCHIGIA

13 1. ANNULLAMENTO 1.A) Morte, malattia grave o infortunio grave dell Assicurato Si garantisce fino all importo stabilito nella presente Polizza e in considerazione delle esclusioni pattuite, il rimborso delle spese di annullamento del viaggio a carico del Contraente dell'assicurazione/assicurato per Morte, malattia grave o infortunio grave dell Assicurato e fatturategli in applicazione delle condizioni di vendita del Contraente dell'assicurazione, escluse le Imposte trattenute dal Contraente dell'assicurazione e/o dall'organizzatore del viaggio, purché si verifichino dopo la data di sottoscrizione dell'assicurazione stessa e prima che il viaggio o il servizio abbiano inizio e non siano noti al momento della stipula dell'assicurazione e riguardino direttamente l'assicurato. Suddetta somma sarà limitata a: Si stabilisce una franchigia pari al 10% dell'importo del viaggio, per singolo Assicurato, a carico del medesimo. 1.B) Qualsiasi altro evento ad eccezione delle esclusioni Si garantisce fino all'importo stabilito nella presente Polizza e in considerazione delle esclusioni pattuite, il rimborso delle spese di annullamento del viaggio a carico del Contraente dell'assicurazione/dell'assicurato per circostanze estranee alla volontà dell'assicurato e fatturategli in applicazione delle condizioni di vendita del Contraente dell'assicurazione, escluse le Imposte trattenute dal Contraente dell'assicurazione e/o dall'organizzatore del viaggio, purché si verifichino dopo la data di sottoscrizione dell'assicurazione stessa e prima che il viaggio o il servizio abbiano inizio e non siano noti al momento della stipula dell'assicurazione e riguardino direttamente l'assicurato. Suddetta somma sarà limitata a: Qualsivoglia causa dimostrabile mediante documento giustificativo che risulti imprevedibile, inevitabile ed estranea la volontà dell Assicurato, che non risulti compresa nelle esclusioni della polizza e che renda impossibile in maniera necessaria e obbligatoria la realizzazione del viaggio nelle date pattuite. Si stabilisce una franchigia pari al 20% dell importo del viaggio escluse le imposte, per singolo Assicurato, a carico del medesimo. 2. PERDITA DEL VOLO In caso di mancata presentazione dell'assicurato all'imbarco a seguito di un evento estraneo alla sua volontà, si rimborserà l importo del tragitto non effettuato nel caso in cui l Assicurato effettui una nuova partenza, con la stessa destinazione, entro le 48 ore successive a quella inizialmente prevista. Il limite di risarcimento non supererà il 50% dell importo del biglietto iniziale (andata e ritorno oppure one way) fino a un massimale di per singolo Assicurato e per un massimo di per uno stesso sinistro. 3. INADEMPIMENTO DELLA COMPAGNIA AEREA E/O DELL'AEROPORTO Nel caso in cui il volo non venga effettuato a causa di problemi della compagnia aerea o in caso di ritardo del volo superiore a 7 ore, si rimborserà l importo del tragitto non effettuato fino al massimale relativo al premio pagato e fino un massimo di per singolo Assicurato e sinistro e per un massimo di per uno stesso sinistro. Si stabilisce una franchigia pari a 30 per singolo Assicurato, a carico del medesimo. 4. RITARDO DEL VOLO. Si garantisce il rimborso delle spese reali e necessarie effettuate nel luogo in cui si sia verificato il ritardo, determinate dal ritardo del volo (regolare, low-cost o charter), superiore a 4 ore dall inizio del medesimo, previa presentazione delle relative fatture originali e del documento originale attestante il ritardo rilasciato dalla compagnia aerea, con i seguenti limiti: A partire da 4 ore, fino a 30 per ogni due ore di ritardo e con un limite massimo di 150 euro. Tale prestazione non sarà applicabile nel caso in cui l Assicurato abbia subito un trasferimento su un'altra compagnia volando negli orari inizialmente previsti. ESCLUSIONI La presente polizza non copre i costi determinati dalla contrattazione di escursioni, visite, ingressi e tutti quei costi che non siano esclusivamente quelli del viaggio contrattato. Essa non copre altresì le conseguenze determinate dai fatti di seguito elencati. 13/16

14 Rimangono esclusi dalla copertura della polizza i seguenti fatti: A) Qualsivoglia causa che non sia dimostrata mediante la presentazione dell opportuna documentazione volta a verificare la motivazione dell annullamento B) Le somme che possano essere risarcite all assicurato o agli assicurati da terzi C) Azioni dell Assicurato D) Eventi: i. La mancata presentazione da parte degli assicurati per qualsivoglia causa dei documenti indispensabili per il viaggio (passaporto, biglietti aerei, visti, certificati di vaccinazione). ii. Quelle intenzionalmente provocate dall Assicurato. iii. Le azioni dolose, le autolesioni o il suicidio. iv. Le azioni commesse temerariamente, con negligenza grave o derivanti da atti criminali. v. Qualsivoglia incidente che si verifichi in cui l assicurato si trovi sotto l influenza di bevande alcoliche, droghe, sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, stimolanti e altre sostanze analoghe. Al fine di determinare tale influenza, indipendentemente dal tipo di incidente, ci si dovrà attenere ai limiti stabiliti dalla legislazione applicabile in materia di circolazione dei veicoli a motore e della sicurezza stradale al momento dell evento. i. Guerre, dichiarate o meno, insurrezioni, atti terroristici, effetti derivanti da radioattività, sommosse popolari, chiusura delle frontiere, come altresì la consapevole inosservanza dei divieti ufficiali. ii. Qualsiasi disastro naturale, come qualcuno dei seguenti fenomeni naturali: terremoti e maremoti, inondazioni straordinarie (ivi compresi gli tsunami), eruzioni vulcaniche, cicloni atipici (ivi compresi i venti straordinari con raffiche superiori ai 135 km/h), tornado, incendi e tempeste. Fenomeni meteorologici caratterizzati da forti alterazioni nell atmosfera, con presenza di fulmini, tuoni, lampi, vento e pioggia intensa, neve o grandine. iii. Quarantena, epidemie o inquinamento nel Paese di destinazione. iv. Cancellazione di eventi sportivi e culturali quali partite, concerti, ecc. intendendosi che ciò non impedisca la realizzazione del viaggio. v. Ritiro dal servizio (provvisorio oppure no) del mezzo di trasporto su indicazione del costruttore o dell'autorità civile o portuale. vi. Gli eventi che abbiano origine a seguito di scioperi. vii. Gli eventi che abbiano origine a seguito di guasti o avarie del mezzo di trasporto (diverso da danni sulle strade o sulle reti ferroviarie a causa di valanghe, neve o inondazioni) nel caso in cui se ne abbia previa conoscenza al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione del viaggio e/o del soggiorno o simile. viii. Insufficienza di partecipanti/prenotazioni per la realizzazione del viaggio o per Overbooking. ix. Gli eventi motivati da fallimento, sospensione dei pagamenti, scomparsa o inadempimento contrattuale di qualsivoglia fornitore dei servizi contrattati. x. La mancanza di imprevisti. E) Situazione lavorativa / finanziaria i. Variazione nei permessi lavorativi e/o ferie dell assicurato. ii. Variazioni nelle circostanze economiche e finanziarie dell assicurato (fatto salvo il caso di disoccupazione dei dipendenti per motivazioni a loro estranee, che abbiano alle spalle più due anni di lavoro a tempo indeterminato e non fossero consapevoli del sopraggiungere della disoccupazione al momento della prenotazione). F) Malattie i. Preesistenti: Quelle derivate da patologie croniche e preesistenti dell Assicurato, purché non si tratti di aggravamenti inattesi e che impediscano la realizzazione del viaggio. 14/16

15 Patologie croniche o preesistenti di qualsiasi assicurato che, una volta stabilizzate, abbiano subito scompensi o acutizzazioni entro i 30 giorni che precedono la stipula della polizza. ii. Il diniego da parte dell Assicurato a ricevere la visita del perito medico nel caso in cui la compagnia assicuratrice ne determini la necessità. iii. Nel caso in cui l oggetto del viaggio sia un trattamento estetico, una cura, una controindicazione del viaggio aereo, la mancanza o la controindicazione a una vaccinazione, l'impossibilità di proseguire in determinate destinazioni il trattamento medico preventivo consigliato, l interruzione volontaria di gravidanze, trattamenti per l alcolismo, il consumo di droghe e sostanze stupefacenti, fatto salvo il caso in cui siano stati prescritti da un medico e consumati secondo le prescrizioni indicate. 2. DENUNCIA DI SINISTRO E PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI L Assicurato dovrà mettersi in contatto con l Assicuratore, al numero di telefono o per e- mail all indirizzo gestion_pagos@europ-assistance.es per gestire la propria richiesta di rimborso, allegando i documenti che accertino la causa dell annullamento del viaggio e le fatture o i relativi giustificativi. Nel caso in cui si verifichi più di una causa all origine di un sinistro, si considererà sempre quale causa del medesimo la prima che si verifichi e che venga documentata dall Assicurato. L Assicurato dovrà comunicare all Assicuratore il verificarsi del sinistro entro e non oltre 7 giorni dalla data dell'evento. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI SINISTRO Documenti attestanti i fatti (referto medico, certificato di morte, lettera di ricovero in ospedale, verbali di polizia, denunce presentate al commissariato di polizia, ecc.). Tali documenti devono contenere la data dell'evento, le cause, la diagnosi, la storia o gli antecedenti e il trattamento prescritto. Fattura originale e/o ricevute dell'acquisto del viaggio. Certificato individuale di Assicurazione. Fattura originale delle spese di annullamento del viaggio rilasciata dal fornitore di servizi con l'indicazione di importi e voci, nonché una copia delle condizioni generali di vendita. Documento originale di annullamento della prenotazione emesso dal fornitore dei servizi e fattura delle spese di annullamento. Copia di biglietti elettronici, essendo indispensabili le condizioni complete della tariffa (non rimborsabile, non cedibile, non permutabile, sanzioni, classe, ecc.). In caso di annullamento a causa di un infortunio a un familiare, un documento attestante il rapporto di parentela tra l'assicurato e il suddetto familiare (fotocopia dello stato di famiglia di ciascuna delle parti interessate). 3. DISPOSIZIONI VARIE DICHIARAZIONE DEL RISCHIO Il Contraente dell'assicurazione/assicurato dovrà dichiarare con esattezza tutti gli aspetti di cui è a conoscenza e che possono consentire all'assicuratore di valutare i rischi da prendere in considerazione ai fini della copertura, come specificati nelle Condizioni Particolari della Polizza. PAGAMENTO DEL PREMIO Il Contraente dell'assicurazione/assicurato pagherà i premi all'assicuratore presso la sua Sede Legale, in C/Francisco Gervás Madrid, alle date specificate nelle Condizioni della Polizza. DURATA DEL CONTRATTO La durata del contratto sarà definita nelle Condizioni Particolari della Polizza, il cui termine sarà prorogato per periodi annuali. Ciascuna delle parti può opporsi a tale proroga con notifica per iscritto almeno due mesi prima della naturale scadenza. 15/16

16 LIMITE DI ETÀ Per tutte le garanzie contemplate nella presente Polizza, è stabilito il limite di età di 80 anni per tutti i rischi. La copertura sarà concessa sino alla fine dell'annualità dell'assicurazione durante la quale l'assicurato compirà suddetto limite di età. SURROGAZIONE: L'Assicuratore, una volta pagate le spese di Annullamento, avrà facoltà di esercitare il diritto di intentare ogni azione che corrisponda all'assicurato a causa del Sinistro, avverso i responsabili dello stesso, nella misura del risarcimento corrisposto per le spese summenzionate. PRESCRIZIONE Le azioni risultanti dal presente Contratto di Assicurazione si estinguono nel termine di due anni (2) anni. La durata del periodo per la prescrizione è calcolata dal giorno in cui tali azioni avrebbero potuto essere esercitate. COMUNICAZIONI A) Le comunicazioni all Assicuratore devono essere inviate alla sede legale della Compagnia, come indicato nella Polizza. Le comunicazioni e il pagamento dei premi che il Contraente dell Assicurazione compia in favore di un Agente, che agisca in rappresentanza dell'assicuratore, avranno lo stesso effetto che avrebbero se fossero realizzate direttamente alla Compagnia. B) Le comunicazioni effettuate da un Broker Assicurativo all'assicuratore avranno lo stesso effetto che avrebbero se fossero realizzate dal Contraente dell Assicurazione, se non altrimenti specificato. C) Le comunicazioni dell'assicuratore al Contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al Beneficiario saranno realizzate presso il domicilio degli stessi riportato nella Polizza. Procedura in caso di Sinistro Assistenza in Viaggio Telefono 24H Annullamento del gestion_pagos@europ-assistance.es Documentazione necessaria Numero della polizza. Dati dell Assicurato. La Società la informerà della documentazione necessaria da produrre in ogni circostanza. In caso di controversia, se si è reso necessario presentare le condizioni della polizza assicurativa in una lingua diversa dallo spagnolo, la versione in lingua spagnola prevarrà su quelle in altre lingue. 16/16

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