REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO
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- Mariangela Zamboni
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1 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Provincia di Bergamo Piazza Libertà, 1 - cap tel fax P.I comune@comune.pontesanpietro.bg.it REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO Approvato con delibera di C.C. n. 48 del 23/11/2010
2 I N D I C E INDICE CAPO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO 1 = Istituzione del Consiglio Tributario 2 = Funzioni 3= Altre funzioni 4 = Collaborazione con l Agenzia del Territorio CAPO II STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO 5 = Struttura del Consiglio Tributario 6 = Componenti 7 = Requisiti 8 = Ineleggibilità 9 = Durata 10 = Presidente 11 = Segreteria CAPO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO 12 = Sedute 13 = Convocazione delle sedute 14 = Validità delle sedute e decisioni 15 = Verbale 16 = Compiti del Servizio Entrate 17 = Richiesta di dati e notizie 18 = Doveri 19 = Compensi ai componenti CAPO I ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO Art. 1 (Istituzione del Consiglio Tributario) Nel Comune di Ponte San Pietro è istituito il Consiglio Tributario con il compito di coadiuvare l Amministrazione Comunale nella partecipazione all attività di accertamento tributario e contributivo prevista dall art. 18, commi 1 e 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, convertito con Legge 30/7/2010 n
3 Art. 2 (Funzioni) Il Consiglio Tributario esamina le segnalazioni pervenute al Comune dall Agenzia delle Entrate. Entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite il Servizio Entrate del Comune, all Agenzia delle Entrate, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. Le proposte in aumento devono indicare, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile ed essere corredate di ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Art. 3 (Altre funzioni) Il Consiglio tributario coadiuva Ufficio Entrate partecipando all accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte comunali o dichiarati per richiedere agevolazioni nei servizi di competenza del Comune, alla individuazione dei soggetti d imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali anche sul versante dei Tributi locali. Il Consiglio Tributario esamina le proposte di accertamento in rettifica o d ufficio relative a persone fisiche residenti nel territorio del Comune, avanzate dal Servizio Entrate al fine di proporre l eventuale aumento degli imponibili accertati dal Servizio predetto, indicando per ciascuna categoria dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Art. 4 ( Collaborazione con l Agenzia del Territorio) Il Consiglio Tributario delibera in ordine alle forme di collaborazione con l Agenzia del Territorio, al fine dell attuazione del comma 12 dell art. 19 del D.L. 78/2010, che prevede procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in cooperazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. CAPO II STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO Articolo 5 (Struttura del Consiglio Tributario) Il Consiglio Tributario del Comune di Ponte San Pietro é composto da 5 membri. Articolo 6 (Componenti) I componenti il Consiglio Tributario sono eletti dal Consiglio Comunale tra le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune. 3
4 Due componenti sono di designazione della minoranza consiliare. Non sono previste nomine di supplenti. Art. 7 (Requisiti) Per accedere alla nomina di consigliere tributario i requisiti specifici sono i seguenti: diploma di scuola media superiore; competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alla specifiche caratteristiche della carica, attestata da curriculum formativo e professionale. È bandito avviso pubblico per l ammissione all elenco delle candidature di consigliere tributario, tra le quali si procederà alla elezione. L elenco ha validità per tutta la durata del Consiglio Comunale che procede alla elezione e potrà essere soggetto a periodici aggiornamenti. Art. 8 (Ineleggibilità) Non possono far parte del Consiglio Tributario: i parlamentari; i consiglieri regionali; i consiglieri provinciali; i consiglieri e gli assessori comunali; i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del Comune; i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado; le persone che abitualmente esercitano l assistenza e la rappresentanza dei contribuenti, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria; i magistrati in servizio; le persone legate fra loro da rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado. Art. 9 (Durata) La durata in carica dei consiglieri tributari coincide con il mandato del Consiglio Comunale che li elegge. I consiglieri tributari possono essere confermati una sola volta. Spetta al Consiglio Comunale dichiarare la decadenza dei consiglieri tributari, qualora insorga una delle condizioni di ineleggibilità di cui al precedente art. 8 o nel caso di ingiustificata assenza per oltre 3 sedute consecutive. Della decadenza dei consiglieri tributari, come pure della cessazione del mandato per morte o dimissioni volontarie, il Consiglio Comunale prende atto procedendo contestualmente alle nomine dei nuovi consiglieri. Costituisce, altresì, causa di decadenza dalle funzioni di consigliere tributario, l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18. Art. 10 (Presidente) 4
5 Il Consiglio Tributario designa, a maggioranza dei voti dei componenti, un Presidente. Al Presidente spetta il compito di convocare, mediante avviso scritto, le sedute del Consiglio e di presiederle. Art. 11 (Segreteria) Allo svolgimento delle funzioni di segreteria del Consiglio Tributario, provvede il Servizio Entrate con proprio personale. Il segretario delle sedute del Consiglio Tributario è, di volta in volta, individuato dal Presidente in un dipendente del Servizio Tributi. CAPO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO Art. 12 (Sedute) Il Consiglio Tributario tiene le proprie sedute presso la sala consiliare del Comune di Ponte San Pietro. Le sedute non sono pubbliche. Può presenziarvi senza voto deliberativo il Sindaco o l Assessore delegato. Il Consiglio Tributario si riunisce in via ordinaria una volta ogni sei mesi oppure in via straordinaria su richiesta scritta del Sindaco o dell Assessore delegato o di almeno due membri in carica. Art. 13 (Convocazione delle sedute) L'avviso di convocazione della seduta del Consiglio Tributario deve contenere l'ordine del giorno da trattare; esso deve pervenire ai consiglieri almeno 3 giorni liberi di calendario prima della seduta. L avviso di convocazione può essere inoltrato anche tramite posta elettronica, a mezzo fax. Art. 14 (Validità delle sedute e decisioni) Per la validità della seduta del Consiglio Tributario è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni sono prese in ogni caso a maggioranza dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 15 (Verbale) Di ogni seduta è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale stesso deve essere firmato dal Presidente della seduta e dal segretario. Art. 16 (Compiti del Servizio Entrate) 5
6 Il Consiglio Tributario per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, fa capo al Servizio Entrate. I pareri del Consiglio Tributario, di cui all art. 3, sono inoltrati a cura del Servizio Entrate alla Giunta Comunale. Le segnalazioni devono contenere gli elementi di cui all'art. 9 del D.P.R. 29/09/1973 n. 605 nel testo sostituito dall art. 1 del D.P.R. 2/11/1976, n Art. 17 (Richiesta di dati e notizie) Il Consiglio Tributario può richiedere documenti ed elementi in possesso dei vari uffici comunali ritenuti utili per lo svolgimento della sua funzione. Gli uffici comunali sono tenuti a dare tempestivamente riscontro alle richieste di cui sopra, al fine di consentire il rispetto dei termini di legge previsti dall art. 2. Il Consiglio Tributario, per lo svolgimento delle sue funzioni, può richiedere, altresì, tramite gli addetti del Servizio Entrate, dati e notizie alle Amministrazioni ed Enti Pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. Art. 18 (Doveri) I consiglieri tributari sono tenuti al rispetto più scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti. È fatto obbligo ai consiglieri tributari di assentarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali che direttamente o indirettamente li riguardano. Articolo 19 (Compensi ai componenti) Fermo restando che gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ai consiglieri tributari viene corrisposto un compenso pari al gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali di Ponte San Pietro. In ogni caso l ammontare percepito nell ambito di un mese da un componente non può superare l importo pari ad un quarto della indennità massima prevista per il Sindaco di Ponte San Pietro. 6
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