REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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1 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - approvato con delibera Consiglio Comunale n 90 del 24/7/1991; - modificato con delibera Consiglio Comunale n. 72 del 5/7/1994; - modificato con delibera Consiglio Comunale n. 58 del 6/11/1997.

2 CAPITOLO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI Art. 1 La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, se in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dall abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma precedente, all Ufficiale dello Stato Civile. All atto della dichiarazione o all avviso della morte i denuncianti devono indicare il luogo, il giorno e l ora della morte, il nome ed il cognome, l età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto, e, quando si tratta di stranieri, la cittadinanza; il nome ed il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge se era vedovo; il nome ed il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome ed il cognome, l età, la professione e la residenza dei dichiaranti. Art. 2 All infuori dei casi contemplati dall articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco, al quale compete comunicare all Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza i casi di sospetto reato. Art. 3 Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando a causa del breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero. Quando invece la morte possa essere immediatamente accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non sussista sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria. Art. 4 A termini della lettera a) dell art. 103 T.U. LL.SS. 27/7/1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.

3 La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l Istituto Centrale di Statistica. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quello ove è avvenuto il decesso, quest ultima deve inviare copia della scheda di morte all U.S.S.L. di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8. Fermo restando per i sanitari l obbligo di cui all art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. L obbligo di denunciare la causa della morte all Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie, dall Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, con l osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 50. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Comune deve darne informazione immediatamente all U.S.S.L. dove è avvenuto il decesso. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 38 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all art. 6. Presso l Ufficio di Stato Civile del Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l elenco dei deceduti nell anno e relativa causa di morte. Art. 5 Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell Autorità Giudiziaria, l Unità Sanitaria Locale incarica dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura. Art. 6 Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a redigere il certificato previsto dall art. 141 del R.D. 9/7/1939, n Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall U.S.S.L. 26. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell U.S.S.L. 26, ed a questi riferiscono sull espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall art. 365 del Codice Penale.

4 La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 16, 17 e 18, e comunque non dopo le trenta ore. Art. 7 Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell art. 74 del R.D. 9/7/1939 n. 1238, sull ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10/9/1990, n Art. 8 Sulla base della dichiarazione medica di constatazione del decesso e dell accertamento della causa di morte (non presumibilmente dovuta a causa delittuosa), il Sindaco, o suo delegato, autorizzerà il trasporto, la sepoltura, l imbalsamazione o la cremazione nei modi e forme previsti dal presente Regolamento e dal D.P.R. 10/9/1990, n Art. 9 Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l autorizzazione alle pratiche di cui all art. precedente sarà subordinata al nulla osta dell autorità giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, finchè l autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni. Art. 10 Per le inumazioni di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provevderà all inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero. Art. 11 I medici e le ostetriche hanno pure l obbligo di notificare allo Stato Civile i nati morti dopo le 28 settimane fino al termine della gestazione. Nella dichiarazione verrà indicata l età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile, il momento e le cause certe e probabili della morte del feto e quelle dell aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo le 20 settimane di gestazione e dei nati morti.

5 RISCONTRO DIAGNOSTICO Art. 12 I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13/2/1961 n. 83. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinicoscientifici. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell Autorità Giudiziaria nei casi di competenza. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell ente che lo ha richiesto. Art. 13 I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. 9, 69, 74 del D.P.R. 13/2/1964 n. 185, in quanto applicabili. Art. 14 I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore sanitario dell ospedale o della casa di cura per eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall art. 4 del presente regolamento. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all art. 4. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell art. 254 del T.U. LL.SS. 27/7/1934, n Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l anatomopatologo deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria. CAPITOLO II PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Art. 15

6 Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/1975, n. 644, e successive modificazioni. Art. 16 Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l osservazione dovrà essere protratta fino a quarantotto ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall articolo precedente. Art. 17 Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell U.S.S.L. 26 il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo di decesso o nell apposita camera mortuaria, a meno di ventiquattro ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del Cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d abitazione del defunto. Art. 18 Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l U.S.S.L. adotta le misure cautelative necessarie. Si deve inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO Art. 19 Nel Cimitero esiste una camera mortuaria per l eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Essa viene utilizzata altresì come deposito per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto e con le condizioni di cui all art. 18, le salme: a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto; b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate; c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

7 Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del ricevimento di eventuali manifestazioni di vita. Il mantenimento di osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall U.S.S.L. 26, in relazione agli elementi risultati nel certificato di morte di cui all art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n Art. 20 Il Comune dispone altresì di un obitorio per le seguenti funzioni: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienicoconservativo; c) deposito, riscontro diagnostico, o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività. Art. 21 I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell art. 20. Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinchè le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. CAPITOLO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI Art. 22 Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la disposizione nel feretro. Art. 23 Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell atto del parto. Art. 24

8 Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo. Art. 25 Le salme destinate all inumazione devono essere deposte in casse di legno. Per le inumazioni non è consentito l uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall estero o da altro Comune per le quali sussiste l obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. L impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. E vietato l impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Art. 26 Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l una di metallo e l altra di tavole di legno massiccio. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi dal saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

9 Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l una dall altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione. Art. 27 Ogni feretro contenente salma di persona deceduta nel Comune, viene chiuso a cura dell impresa funebre che svolge il servizio di onoranze funebri, la quale si assume la responsabilità della regolarità del feretro e dell identificazione della salma come prescritto al precedente articolo. Il rappresentante dell impresa redigerà il verbale di chiusura, il cui originale sarà consegnato al responsabile del servizio di custodia del cimitero insieme all autorizzazione alla sepoltura e la copia sarà trattenuta dall impresa. Nell ipotesi di trasporto della salma al cimitero di altro comune, verrà redatto un secondo originale da allegare alla documentazione per il trasporto. Il detto verbale sarà sottoscritto dal rappresentante dell impresa e dal trasportatore. Se il decesso è stato causato da malattia infettiva diffusiva o se la salma è portatrice di radioattività il verbale è redatto a cura di un vigile sanitario, incaricato dalla U.S.S.L. che lo sottoscriverà unitamente al responsabile dell impresa funebre e all incaricato del trasporto. Sul feretro deve essere applicata una targhetta metallica con indicazione del cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto la cui salma è contenuta nel feretro. Se la salma è di persona sconosciuta, si indicherà la data di morte ed eventuali altri dati certi. CAPITOLO IV TRASPORTO DELLE SALME

10 Art. 28 Il trasporto delle salme al cimitero è a pagamento per coloro che richiedano servizi o trattamenti speciali secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto delle norme di cui all art. 19 del D.P.R. 10/9/1990, n Il trasporto dell salme è a carico del Comune in ogni altro caso. Art. 29 L incaricato del trasporto di una salma deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto di salme e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/90. Art. 30 Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaco di questi Comuni. Art. 31 I morti giacenti sul suolo pubblico o lungo la via e i morti negli stabilimenti per infortuni o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria. Art. 32 Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto all art. 26 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell Autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l estero previsti dagli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90, quando si tratti di malattie infettive diffusive di cui all elenco citato nel 1 comma.

11 Art. 33 Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l U.S.S.L. 26 dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale. Art. 34 I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Art. 35 I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro. Art. 36 Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 29 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune. Art. 37 Per il trasporto all estero o dall estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l una di legno e l altra di metallo e si dovranno osservare scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni del precedente art. 26. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di km. 100, salvo il caso previsto dall art. 32 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

12 Art. 38 Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà consegnata all incaricato dell accompagnamento. Art. 39 Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1/7/1937, n. 1379, che prevede il rilascio del trasporto mortuario, si richiamano le norme di cui all art. 27 del D.P.R. 285/90. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/6/1938, n Per l introduzione e l estradizione di salme provenienti o diretto verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del citato D.P.R. 285/90. Art. 40 Il feretro proveniente da altro Comune o dall Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l Ufficiale di Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all art. 108, n. 7, del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Medico del servizio di Igiene Pubblica del Comune di provenienza. Art. 41 Tanto nel caso dell articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta. Art. 42 Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri comuni, dei cadaveri destinati all insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall art. 35 del D.P.R. 285/90. Art. 43

13 Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 29 e 40 precedenti, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa ed i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, e chiusa con saldatura portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l indicazione del luogo e della data del rinvenimento. CAPITOLO V RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO Art. 44 Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 285/90. CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE Art. 45 La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell art. 20 della Legge 4/1/1968. n 15. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell Associazione. L autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata del certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell autorità giudiziaria.

14 Art. 45 bis Per l espletamento del servizio di cremazione delle salme dei deceduti di cui all art. 50 del D.P.R. 285/90 il Comune può stipulare apposita convenzione con Comuni o Enti che dispongano dei relativi impianti. Art. 46 Le urne cinerarie devono portare all esterno l indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. Art. 47 Nel cinerario comune vengono raccolte e conservate le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Art. 48 cellette. privati. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, e devono essere riposte in Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o Art. 49 Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 30 e 38, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi. Art. 50 La consegna dell urna cineraria, agli effetti dell art. 343 T.U.LL.SS. 27/7/1934, n si farà risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno rimane nell archivio del cimitero ove è avvenuta la cremazione, l altro presso il custode del cimitero in cui vengono deposte le ceneri, ed il terzo deve essere trasmesso all Ufficio dello Stato Civile. Art. 51

15 Le autopsie, anche se ordinate dall Autorità Giudiziaria a norme dell art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, pubblicate con R.D. 28/5/1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest ultimo al coordinatore sanitario dell U.S.S.L. e delle UU.SS.SS.LL. interessate per l eventuale rettifica della scheda di morte di cui all art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l eventuale rettifica della scheda. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva di cui all elenco del Ministero della Sanità, il medico che ha curato l autopsia deve darne d urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell U.S.S.L. 26, ed essa vale come denuncia ai s3ensi dell art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 2/7/1934, n e successive modifiche. Le autopsia su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all art. 38 del D.P.R. 285/90. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dell Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria. Art. 52 I trattamenti per ottenere l imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del coordinatore sanitario dell U.S.S.L. 26 e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di: a) una dichiarazione di un medico incaricato all operazione, con l indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell ora in cui la effettuerà; b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Art. 53 L imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185, in quanto applicabili. Art. 54 Il trattamento antiputrefativo di cui all art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 15 e 16. CAPITOLO VII

16 INGRESSO SALME AL CIMITERO Art. 55 Nel cimitero devono essere ricevuti: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero stesso; d) i nati morti di cui all art. 7 e i prodotti del concepimento di cui all articolo seguente; e) i resti mortali delle persone sopra elencate. Art. 56 Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall autorizzazione alla sepoltura scritta rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile a norma dell art. 141 del R.D. 9/7/1939, n La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall art. 5. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall U.S.S.L. 26. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all U.S.S.L. 26, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Art. 57 Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l autorizzazione di cui all art. 56, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare: 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall autorizzazione di cui all art. 56, l anno, il giorno e l ora dell inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d ordine della bolletta di seppellimento;

17 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l indicazione del sito dove sono stati deposti; 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall autorizzazione del Sindaco; 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc. Art. 58 I registri, indicati nell articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all archivio comunale, restando l altro presso il custode. Art. 59 La camera mortuaria del cimitero deve servire per la disposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo il tempo dell osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto. Art. 60 Il cimitero si compone di: - campi di inumazione; - ossario comune; - tombe di famiglia; - loculi individuali; - cinerario comune; - cellette individuali per la deposizione di ossa o ceneri; - colombario o nicchio per accogliere le urne. CAPITOLO VIII INUMAZIONI Art. 61 Il cimitero comprende campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

18 Tali campi saranno divisi in riquadri e l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Art. 62 Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l indicazione dell anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo scoperta la fossa con la terra, curandone poi l assetto fino alla costipazione del terreno. Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto. Art. 63 Ciascuna fossa deve essere scavata a profondità non inferiore a m. 2 dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Art. 64 Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a m.2. Nella loro parte più profonda (a m. 2) devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l una dall altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono sempre avere una profondità non inferiore a m. 2 ed altresì avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno n. 0,50 da ogni lato. Art. 65 Le casse destinate all inumazione devono possedere le caratteristiche di cui al precedente art. 25. Art. 66 Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Art. 67 Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 63.

19 Art. 68 Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell Ufficio. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria. Art. 69 Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni determinate dall Amministrazione Comunale. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, dall anno, mese e giorno della morte e del cognome e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative. CAPITOLO IX SEPOLTURE PRIVATE Art. 70 Il Comune può porre a disposizione dei privati: a) aree per la costruzione di tombe di famiglia, individuali, monumentali o per collettività o per campi di inumazione; b) loculi individuali; c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali; d) nicchie per deposizione di urne cinerarie. Art. 71 Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 70, devono essere racchiuse in duplice cassa, l una di legno e l altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 26. Art. 72 Le tasse di concessione riguardanti le sepolture private di cui all art. 70 sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

20 L Amministrazione Comunale stabilisce altresì le tariffe per i servizi di tumulazione ed estumulazione richiesti dai privati. Art. 73 La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia, individuali, monumentali o per collettività è effettuata dal competente funzionario responsabile, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale. Su tali aree i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni. La costruzione delle tombe di famiglia dovrà essere eseguita direttamente dai privati. I singoli progetti devono conseguire la concessione edilizia, da rilasciarsi dal competente funzionario responsabile. All atto dell approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non devono avere il diretto accesso con l esterno del Cimitero. Ad opera finita e prima dell uso, dette tombe devono essere ispezionate dal competente ufficio comunale allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato per il rilascio della relativa usabilità, acquisito il parere sanitario di competenza. Per la determinazione del valore delle opere eseguite, l Ufficio Tecnico Comunale certificherà, sulla scorta di proprie valutazioni e di eventuali documenti provanti, il valore delle opere realizzate con riferimento alla data di ultimazione delle stesse ai soli fini dell applicazione del successivo art. 76. Art. 74 Le concessioni delle aree per costruzione di tombe di famiglia, individuali, monumentali o per collettività, hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo, sempre a partire dalla data di stipulazione del contratto. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché risulti sempre all Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della concessione, la riconferma della stessa verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. Art. 75

21 Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/2/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del citato D.P.R. 285/90. Art. 76 Il concessionario o suoi aventi causa che non abbiano più legami familiari, secondo i criteri di composizione del nucleo stesso di cui al successivo art. 77, nel territorio di Pianezza possono rinunciare volontariamente alla concessione di area per costruzione di tomba di famiglia, in tal caso spetterà al concessionario ed agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata sulla base della tariffa pagata al momento dell acquisto dell area con l abbattimento del 10%. La costruzione eventualmente edificata e mai usata per sepolture potrà essere acquisita dal Comune per il valore residuo della stessa, che subirà in ogni caso un abbattimento del 10%. Il valore residuo della costruzione è costituito dal valore iniziale a fine costruzione (come definito dal precedente art. 73), diviso per il periodo di concessione pattuito e moltiplicato per il residuo periodo di validità della concessione. Nel caso di abbandono di sepolture private già avute in concessione, il Comune può intervenire con le modalità previste dal 2 comma, art. 63 del D.P.R. 285/90. Art. 77 Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. Nel caso il diritto d uso sia concesso ad Enti o Istituzioni esso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall atto di concessione fino al completamento della capienza del sepolcro. Il diritto di uso delle sepolture di cui al punto a) del precedente art. 70 è riservato alla/e persona/e e del/i concessionario/i e, nel caso di tombe familiari, a quella della/e propria/e famiglia/e, fino al completamento della capienza del sepolcro. Compongono la/e famiglia/e del/e concessionario/i: I) gli ascendenti e i discendenti in linea diretta in qualunque grado; II) i fratelli e le sorelle consanguinee; II) i coniugi degli aventi diritto. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali. Art. 78

22 La concessione di loculi o nicchie per deposito di resti o ceneri è effettuata dal competente funzionario responsabile, sulla base dei criteri di utilizzo stabiliti dalla Giunta Comunale. Le nicchie sono capaci di una sola cassetta od urna ed i loculi di un solo feretro. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona alla quale viene destinata la sepoltura nell atto di concessione: non può perciò essere ceduto ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50, salvo rinnovo, dalla data di stipulazione del contratto di concessione. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo o nicchia, facendo porre i resti mortali nell ossario comune e le ceneri cinerario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, dietro pagamento dell intero diritto di concessione in vigore all epoca della scadenza. Art. 79 Nei casi di rinuncia volontaria alla concessione di loculi o cellette, e conseguente retrocessione recepita con apposita determinazione del funzionario direttivo competente, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, all avente diritto verranno rimborsate le seguenti quote: - per le concessioni perpetue: il 50% della minore tariffa in vigore; - per le concessioni a tempo determinato, entro 10 anni dalla concessione: il 60% della minore tariffa in vigore; - per le concessioni a tempo determinato, dopo 10 anni dalla concessione, il 40% della minore tariffa in vigore. Non danno diritto ad alcun rimborso le retrocessioni richieste negli ultimi 5 anni di validità della concessione. Art. 80 I diritti nascenti dal contratto di concessione di cui agli artt. 74, 77 e 78 rimangono di esclusiva spettanza del/i soggetto/i concessionario/i, escludendosi ogni possibilità di trasferimento totale o parziale mediante atto fra vivi o testamento, facendo salvi i diritti degli eredi legittimi. Art. 82 Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno esser eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. E inoltre vietata la posa di oggetti mobili sulle lapidi che non siano espressamente autorizzati dal Comune stesso. Art. 83 Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l autorizzazione scritta del Sindaco. CAPITOLO X

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