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1 Formazione Coordinatori RSA Trento 08 giugno 2010 dr. Ruggero Carminati FUNZIONI NECROSCOPICHE E DI POLIZIA MORTUARIA DEL MEDICO COORDINATORE

2 Ai sensi del regolamento regionale Lombardia nr.. 6/04 è: Il Direttore sanitario o delegato della struttura di ricovero ; Il Direttore sanitario o delegato della struttura socio- sanitaria ; Il medico incaricato dall ASL di funzioni di necroscopo (quindi anche medico della continuità assistenziale; dovranno costoro indicare il provvedimento nr. Del ). 08/06/2010 2

3 FUNZIONI Ha il compito di accertare la morte ; Redigere il certificato di accertamento di morte (cosiddetto certificato necroscopico); Stabilisce il periodo di osservazione; segnalare e denunciare eventuali sospetti di reato. 08/06/2010 3

4 AZIONI Accerta la morte: Non prima delle 15 ore e non dopo le 30 ore dall avvenuto avvenuto decesso; Fanno eccezione: Accertamento mediante ausilio di strumenti; Decapitazione; Maciullamento; Morte improvvisa; Morte apparente; Malattie infettive; Segni di iniziata putrefazione. 08/06/2010 4

5 AZIONI Dal momento del decesso devono comunicarsi: notizie ai familiari diretti e/o tutori o persone autorizzate a ricevere la notizia; Inizio del periodo di osservazione che al minimo dovrà essere di 2 ore (poi può essere disposta la preparazione della salma ancorché non ancora cadavere); La salma ovvero il cadavere se già sottoposto ad accertamento necroscopico, deve stazionare in obitorio per almeno 24 ore. 08/06/2010 5

6 AZIONI Tale periodo può essere accorciato in caso di malattie diffusive e/o infettive, maciullamento, iniziata putrefazione etc. od allungato in caso di morte improvvisa o dubbio di morte apparente. L obitorio deve essere una comune stanza che preveda l aerazione (o sistema di condizionamento) affinché si mantenga una temperatura fresca; all interno di essa, per le norme sulla trasparenza, dovranno trovarsi le indicazioni per contattare da parte dei parenti le Ditte specializzate per le onoranze funebri ed il relativo elenco telefonico con le disposizioni in merito impartite dal Direttore Sanitario della struttura. 08/06/2010 6

7 ACCERTAMENTO DI MORTE Segue la normale prassi clinica e medico-legale: pertanto: Segni medico-legali maggiori: Assenza di attività cardiaca (e di respiro spontaneo); Cute fredda al termotatto; Midriasi fissa. Può essere impiegata e da qualunque medico, anche la registrazione continuativa di ECG per almeno /06/2010 7

8 ACCERTAMENTO DI MORTE In caso di soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie, ovvero anche candidati a trapianto, l accertamento l di morte dovrà essere preceduto da una DIAGNOSI. Come noto la morte consiste nella cessazione irreversibile di ogni attività elettrica cerebrale, stato di incoscienza persistente, assenza dei riflessi del tronco e di respiro spontaneo, (assenza di flusso ematico cerebrale: questo solo in casi particolari quali ad es. bambini di <1 anno, se pazienti assumono farmaci depressori del SNC ). 08/06/2010 8

9 ACCERTAMENTO DI MORTE (segue) In questo caso, l accertamento l viene demandato ad un Collegio Medico-Legale composto da: Medico-legale (o della direzione sanitaria od un anatomo- patologo); Medico specialista in anestesia-rianimazione; Medico neurofisiopatologo (od equipollente). 08/06/2010 9

10 ACCERTAMENTO DI MORTE (segue) Il Collegio dovrà (anche con ausili strumentali) documentare l assenza l di attività elettrica cerebrale per un periodo continuativo di: 6 6 ore per gli adulti e bambini fino a 5 aa.; 12 ore per i bambini di età tra 1 e 5 aa.; 24 ore per i bambini < 1 aa. 08/06/

11 A PARTIRE DAL 10/2/2005 IN BASE A NUOVE FONTI NORMATIVE EMANATE DALL REGIONE LOMBARDIA: LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 22/2003 (analoghi provvedimenti in altre Regioni) REGOLAMENTO REGIONALE 6/2004 LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 6/2005 Delibera G.R. Lombardia n del (moduli) CAMBIAMENTO RIGUARDANTE I servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria. 08/06/

12 DEFINIZIONI (art (art.. 2 regolamento) Salma: Il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell accertamento di morte. Cadavere: Si intende la salma, una volta eseguito l accertamento l di morte 08/06/

13 TRASPORTO SALMA Certificato del medico curante (art. 4.4 L.R. Allegato 2 Modulo per trasporto di salma) POSSIBILI DESTINAZIONI: -Deposito di osservazione cimiteriale -Strutture sanitarie -Sala del commiato -Abitazione propria o dei familiari 08/06/

14 TRASPORTO SALMA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA FUNEBRI E CIMITERIALI n. 6/2004 art. 39 Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica,unitamente nte alla dichiarazione o avviso di morte e all attestazione attestazione medica di cui al comma 1: a) all ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma; b) all ASL competente per il luogo di destinazione della salma; c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall abitazione abitazione privata. 08/06/

15 ACCERTAMENTO DI MORTE (VISITA NECROSCOPICA) Obbligo per l Ufficiale l dello Stato Civile di attivare l intervento l del medico necroscopo. Se il decesso avviene nei giorni festivi, accertamento entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso. (Si può fare quindi anche prima delle 15 ore). UTILIZZARE Allegato n. 3 Modulo per l accertamento l di morte 08/06/

16 CREMAZIONE Manifestazione di volontà dei familiari aventi titolo: Basta la maggioranza. Processo verbale dell ufficiale di stato civile del comune di decesso oppure del comune di residenza (del defunto o del dichiarante). 08/06/

17 PROBLEMATICHE CREMAZIONE Uno dei dichiaranti risiede in una qualsiasi altra regione, dove non è ancora attuata la legge 130/2001. Essendo un attivit attività dell Ufficio di Stato civile, è esente da bollo ai sensi dell art. 17 della tabella allegato B al DPR 642/72? 08/06/

18 PROBLEMATICHE CREMAZIONE AUTORIZZAZIONE In Lombardia, è competente l ufficiale dello stato civile. E alternativa all autorizzazione all inumazione o tumulazione (permesso di seppellimento nota Min. G.G. n. 1/50/FG/33 (92) 114 del 12/6/1992) 08/06/

19 LE CENERI POSSIBILI DESTINAZIONI: Tumulazione (e inumazione); Dispersione in cinerario comune o in area apposita; Affidamento urna ai familiari; Dispersione in natura. 08/06/

20 DISPERSIONE CENERI Solo se l ha l lasciato scritto il defunto (testamento o iscrizione So. Crem., ecc.); Dichiarazione da allegare, ( allegato 5 ) con indicato chi provvederà alla dispersione; Luoghi: quelli previsti dalla 130/01. Se non l ha l fatto il defunto possono sceglierlo i congiunti; Possibile anche per ceneri già tumulate. 08/06/

21 AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI E indispensabile. Se non c èc è,, si contravviene all art. art. 441 del codice penale. La rilascia l Ufficiale l dello Stato Civile del comune di decesso anche per le ceneri già tumulate Va eseguita entro 30 giorni. Scelta del luogo da parte dei familiari: entro 90 giorni, altrimenti dispersione in cinerario comune. 08/06/

22 L AFFIDAMENTO DELL URNA Indispensabile la volontà espressa dal defunto. In difetto vale la volontà del coniuge o della maggioranza degli aventi titolo). Affidamento ai familiari; Compilazione del Modulo Allegato 6; Verifica, del Comune di decesso o di pregressa sepoltura, preliminare alla consegna dell urna; Verbalizzazione della consegna. 08/06/

23 LUOGHI DI CONSERVAZIONEDELL URNA Art. 343 (T.U.L.S( T.U.L.S.).) = Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione. Regol. Reg. 6/2003 = vedi l allegato l 6: unica prescrizione l obbligo di conservare l urna l in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. 08/06/

24 L AFFIDATARIO DELL URNA Può rinunciarvi; Può restituirle, per essere tumulate o disperse nel cinerario comune; Se cambia abitazione Nessun aggiornamento,, ma serve l autorizzazione al trasporto dell urna. 08/06/

25 TRASPORTO SALMA Sufficiente il documento rilasciato dal medico (allegato 2); Vanno avvisati il comune di partenza e di destinazione, l ASL di partenza e quella di destinazione; Ruolo strategico dell impresa funebre. 08/06/

26 TRASPORTO DÌ CADAVERE Tutti i trasporti vanno autorizzati, anche quelli all interno del Comune; VERBALE DÌ CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO CADAVERE (allegato 4) va consegnato a chi riceve il feretro; Identificazione del cadavere; Sigillo: in attesa del rilascio della autorizzazione prevista dalla nuova normativa e sufficiente il modello di verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere 08/06/

27 TRASPORTO CADAVERE DA E PER ESTERO Occorre distinguere tra i paesi non aderenti alla convenzione di Berlino (R.D. 1/7/1937 N. 1379) e paesi aderenti (Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia Zaire); Convenzione con Città del Vaticano (R.D. 16/6/1938, n. 1055); Convenzioni internazionali in materia di onoranze ai caduti in guerra. 08/06/

28 TRASPORTO IN PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DÌ BERLINO Rilascio del Passaporto Mortuario nel testo conforme alla convenzione, redatto in lingua italiana ed almeno un altra lingua tra le più usate; Documentazione da allegare alla domanda: Estratto di morte (visionabile d ufficio); d Certificato dell A.U.S.L. osservanza disposizioni artt.. 30 e 32 DPR 285/1990 ed eventualmente art. 18 e 25 (per malattia infettiva-diffusiva diffusiva) Autorizzazione al seppellimento dell U.S.C.;.; Contattare Autorità Consolare straniera per eventuale visto e legalizzazione Indirizzi su sito Anusca). 08/06/

29 TRASPORTO IN PAESI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO Documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della autorizzazione : COME PER I PAESI ADERENTI, PIÙ: Nulla osta dell autorit autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il feretro va estradato (indirizzi su sito Anusca). (Richiederlo compete all impresa o ai familiari); Certificato dell A.U.S.L. osservanza disposizioni artt.. 30 e 32 DPR 285/1990 ed eventualmente art. 18 e 25 (per malattia infettiva diffusiva); Altra documentazione eventualmente prescritta dal Ministero salute; Del rilascio dell autorizzazione o del passaporto mortuario va informato il Prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro. 08/06/

30 INTRODUZIONE DEL FERETRO DA PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO L autorità competente del Paese da cui proviene il feretro rilascerà il passaporto mortuario. Tale documento è sufficiente per il transito del feretro in Italia. Verifica regolarità.. Verifica diritto di sepoltura. 08/06/

31 INTRODUZIONE DEL FERETRO DA PAESI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DÌ BERLINO L incaricato al trasporto, soddisfatte le prescrizioni dello Stato di provenienza, presenta domanda all Autorit Autorità Diplomatica o Consolare italiana, la quale, verificata la regolarità della documentazione, trasmette al Sindaco del Comune di destinazione del feretro la domanda con i documenti seguenti: Atto di morte rilasciato dalla autorità straniera; Certificato della autorità sanitaria straniera, da cui risulti l osservanza delle prescrizioni di cui agli artt.. 30 e 32 del D.P.R. 285/1990 (oltre ad artt.. 18 e 25 per morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva diffusiva); (segue); 08/06/

32 INTRODUZIONE DEL FERETRO DA PAESI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità straniera; Certificato medico da cui risulti la causa di morte; Altra documentazione che il Min. salute ritenga necessaria per particolari situazioni; Il Sindaco (*) rilascia il nulla-osta all Autorità diplomatica o consolare italiana dandone notizia al Prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro. L A.D. o C. italiana rilascia l autorizzazione e ne da notizia al Sindaco del Comune di destinazione. 08/06/

33 TRASPORTO DA E PER L ESTERO DI CENERI E RESTI MORTALI DI BERLINO La circolare 24/1993 al punto 8.1 chiarisce che la convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. Basta l autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco, in italiano e in francese. Non servono misure precauzionali igieniche. Per esportarli, serve il nulla osta dell autorità consolare straniera in Italia del Paese di destinazione. 08/06/

34 DEFINIZIONE DÌ RESTI MORTALI D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 Art. 3 Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attivit vità di esumazione ed estumulazione. Si definiscono: Parti anatomiche riconoscibili: : gli arti inferiori superiori,le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati; Resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione,, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni. 08/06/

35 DEFINIZIONE DÌ RESTI MORTALI D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 Art. 3 Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio (vedi però regolamento regionale). 08/06/

36 NOVITÀ SUI RESTI MORTALI RISOLUZIONE MINISTERO DELLLA SALUTE 15/7/2003 : è possibile autorizzare la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza dei vent anni : nuove procedure e caratteristiche dei contenitori per il trasporto dei resti mortali. 08/06/

37 DOMANDE? 08/06/

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