REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr.50 del 19/01/ /12/2006 divenuta esecutiva il 1

2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 - Funzioni di Polizia Mortuaria Articolo 3 - Responsabilità Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico TITOLO II DENUNCE DI MORTE - DEPOSITO PER L OSSERVAZIONE E OBITORI - AUTORIZZAZIONI ALLA SEPOLTURA Articolo 6 - Dichiarazione di morte ed accertamento dei decessi Articolo 7 - Depositi di osservazione e obitori Articolo 8 - Autorizzazione alla sepoltura TITOLO III FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI Articolo 9 - Tipi di feretro Articolo 10 - Deposizione del cadavere nel feretro Articolo 11 - Trasporto di salme Articolo 12 - Trasporto di cadaveri Articolo 13 - Passaporto mortuario Articolo 14 - Esercizio del trasporto funebre Articolo 15 - Disciplina dell attività di trasporto funebre Articolo 16 - Trasporti funebri istituzionali Articolo 17 - Trasporti funebri a carico dei privati cittadini Articolo 18 - Modalità dei trasporti funebri TITOLO IV CIMITERI Articolo 19 - Strutture Cimiteriali Articolo 20 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri Articolo 21 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri Articolo 22 - Camera mortuaria Articolo 23 - Ossario comune Articolo 24 - Cinerario comune Articolo 25 - Ammissione nelle strutture cimiteriali TITOLO V CONCESSIONI Articolo 26 - Modalità di richiesta di concessione cimiteriale Articolo 27 - Rilascio di concessione cimiteriale Articolo 28 - Provvedimento di concessione Articolo 29 - Numero massimo di loculi in concessione Articolo 30 - Rinnovi e revoche Articolo 31- Durata delle concessioni 2

3 Articolo 32 - Rimborsi in caso di retrocessione di loculo, ossario o area già oggetto di concessione a tempo determinato Articolo 33 - Decorrenza delle concessioni Articolo 34 - Sepolture private Concessione dell area Articolo 35 - Esecuzione dei lavori - Responsabilità Articolo 36 - Uso delle sepolture private Articolo 37 - Manutenzione delle sepolture Articolo 38 - Decadenza della concessione Articolo 39 - Estinzione di concessione cimiteriale TITOLO VI SEPOLTURE ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE Articolo 40 - Inumazione Articolo 41 - Tumulazione Articolo 42 - Esumazioni ordinarie Articolo 43 - Esumazioni straordinarie Articolo 44 - Estumulazione ordinaria Articolo 45 - Estumulazione straordinaria Articolo 46 - Traslazioni TITOLO VII DISPOSIZIONI RELATIVE A CIPPI, LAPIDI SEPOLCRALI E ORNAMENTAZIONI VARIE Articolo 47 - Campi d inumazione Articolo 48 - Materiali ornamentali Articolo 49 - Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe Articolo 50 - Oggetti da recuperare Articolo 51 - Collocazione di lapidi funerarie Articolo 52 - Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie Articolo 53 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe. Articolo 54 - Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 55 - Pagamento delle operazioni cimiteriali Articolo 56 - Sanzioni Articolo 57 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento Articolo 58 - Abrogazioni di norme 3

4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie , n. 1265, al D.P.R , n. 285, alla Legge Regionale dell Emilia- Romagna del 29/07/2004, nr. 19, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali, quelli relativi : -alla sepoltura e destinazione dei cadaveri o parti di essi; -ai trasporti funebri; -alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri; -alle concessioni di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza; -alle concessioni per la costruzione di sepolcri privati. Articolo 2 - Funzioni di Polizia Mortuaria Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e Servizi amministrativi e tecnici del Comune e dell Az.U.S.L. territoriale. Articolo 3 - Responsabilità Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. I soggetti privati, che operano all'interno dei cimiteri comunali, sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri. Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge. Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale; c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico; d) la deposizione delle ossa nell'ossario comune; e) inumazione e cremazione di salme per la quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; f) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti, previa richiesta di funerale gratuito da parte dell Ufficio Assistenza e Servizi Sociali ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa. Lo stato di indigenza o bisogno è accertato in collaborazione con il suddetto Ufficio in base alle informazioni assunte, alla composizione del nucleo famigliare ed in base alla situazione economica 4

5 del defunto. Tutti gli altri servizi (trasporti funebri sul territorio comunale, esecuzione operazioni cimiteriali) sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate dall Organo Comunale competente. Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico Presso l Ufficio comunale di Polizia Mortuaria è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell ufficio comunale di Polizia Mortuaria : 1) copia del presente regolamento; 2) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; 3) l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell anno; 4)l elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione. TITOLO II DENUNCE DI MORTE - DEPOSITO PER L OSSERVAZIONE E OBITORI - AUTORIZZAZIONI ALLA SEPOLTURA Articolo 6 Dichiarazione di morte ed accertamento dei decessi Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l accertamento dei decessi e quant altro connesso trovano applicazione le norme dell Ordinamento dello stato civile, del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle leggi statali e regionali in materia. Articolo 7 - Depositi di osservazione e obitori Il Comune provvede all allestimento del deposito di osservazione e dell obitorio in locali idonei nell ambito di almeno un Cimitero del Comune. Articolo 8 Autorizzazione alla sepoltura L autorizzazione per la sepoltura é rilasciata dall Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, salvo i casi in cui trovi applicazione l articolo 7 del DPR 10 settembre 1990 nr.285. TITOLO III FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI Art.9 - Tipi di feretro Le caratteristiche del feretro sono indicate negli articoli 30, 75, 77 del DPR 285/1990. Se un cadavere già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altro Cimitero del Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se necessario, il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco, di spessore non inferiore a millimetri 0,660. Se un cadavere proveniente da altro Comune è destinato a sepoltura in terra e nel trasferimento è stata impiegata la duplice cassa metallica, deve essere praticata, da parte degli operatori cimiteriali addetti, nella parte superiore della cassa un idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5

6 Art.10 - Deposizione del cadavere nel feretro La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi nello stesso feretro. Se la morte è dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare nel Ministero della Sanità nr.24 del 24 giugno Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Occorre eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile. Art Trasporto di salme Per salma si intende il corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell accertamento della morte. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all articolo 14 della legge regionale n. 19/2004. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. La certificazione medica è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia - Romagna. L addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove e' ubicato il Comune in cui e' avvenuto il decesso). La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnata al Comune in cui è avvenuto il decesso. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della Legge Regionale 19/04, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Art. 12 Trasporto di cadaveri Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma e' definita cadavere. Il trasporto funebre viene disciplinato dal Capo IV del D.P.R. 285/1990 e dalla legge regionale n. 19/2004. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma accertata dal luogo del decesso o rinvenimento all obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall uno all altro di questi luoghi mediante l utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest ultimo e il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o 6

7 della cremazione. L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del DPR 285/90 tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze. Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare: a) la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto; b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione; c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura; A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza. Art. 13 Passaporto mortuario Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Art. 14 Esercizio del trasporto funebre Il Comune di Guiglia rinuncia a tutti gli effetti alla privativa del trasporto funebre, di cui all articolo 1 del T.U. n del 25/10/1925, mettendo in atto tutti i procedimenti necessari, al fine di rimuovere gli ostacoli all esplicarsi di un regime di libera concorrenza tra soggetti che operano nel settore delle onoranze funebri, prevedendo comunque la predisposizione di strumenti di controllo diretti a garantire il decoro, la regolarità e la fruibilità in condizioni di uguaglianza da parte di tutti i cittadini del Servizio di trasporto funebre. Il trasporto deve essere effettuato da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali ed in particolare dalla Legge Regionale nr.19 del Le Agenzie funebri presenti sul territorio potranno operare in regime di libera concorrenza nel rispetto della normativa di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo nr.196 del e delle norme del regolamento comunale a tutela dei dati personali. Il servizio di trasporto funebre e l attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. L impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall articolo 358 del Codice Penale come modificato dalla legge 86/1990. Art. 15 Disciplina dell attività di trasporto funebre Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a: a) orari di svolgimento dei servizi; b) orari di arrivo ai cimiteri; c) giorni di sospensione dell attività funebre tenendo conto dell opportunità di non interrompere l esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi; 7

8 d) viabilità dei veicoli interessati al trasporto funebre. E facoltà del Sindaco a rappresentazione del cordoglio dell intera cittadinanza nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre l esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica. Art. 16 Trasporti funebri istituzionali Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune, che li esercita mediante richiesta alle imprese operanti sul territorio, i trasporti di: a) salme dirette al deposito di osservazione e provenienti da abitazioni inadatte a tale scopo; b) cadaveri di persone morte in stato di indigenza; c) cadaveri di cui non sia possibile accertare l identità o accidentate; d) cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca; e) parti anatomiche riconoscibili. E sempre effettuato a cura del Comune, il quale si servirà del servizio delle ditte operanti sul territorio comunale, il trasporto di salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e/o obitorio e successivo ritorno. Art. 17 Trasporti funebri a carico dei privati cittadini I trasporti funebri diversi dai casi di cui all articolo precedente ed in quanto tali a carico dei privati cittadini, sono effettuati all interno del territorio comunale, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia. Art. 18 Modalità dei trasporti funebri I Servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il trasporto può essere effettuato a piedi, per l intero percorso o parte di esso, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro, e l incolumità delle persone che lo trasportano o seguano il corteo. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità penale e civile conseguente al trasporto medesimo. In tutti i casi il tragitto che dovrà essere percorso dal corteo funebre ed eventuali soste lungo la strada dovranno essere preventivamente concordati con l Ufficio di Polizia Municipale. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare n. 10 del Ministero della Sanità, purché all interno di specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all articolo 20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri. In tali casi infatti l autorizzazione al trasporto può essere rilasciata da parte dell ufficio comunale di Polizia Mortuaria a qualsiasi soggetto pubblico o privato a condizione che sia utilizzata una vettura chiusa o con adeguata copertura, tale da consentire il trasporto dei suddetti contenitori in condizioni di sicurezza. TITOLO IV CIMITERI Articolo 19 - Strutture Cimiteriali Al servizio di seppellimento (tumulazione e inumazione) sono destinati i cimiteri sotto elencati: CIMITERO DI GUIGLIA- CAPOLUOGO CIMITERO FRAZIONE DI MONTEORSELLO CIMITERO FRAZIONE DI ROCCHETTA CIMITERO FRAZIONE DI PIEVE DI TREBBIO CIMITERO FRAZIONE DI ROCCAMALATINA 8

9 CIMITERO FRAZIONE DI SAMONE CIMITERO FRAZIONE DI GAINAZZO CIMITERO FRAZIONE DI CASTELLINO E esclusa l inumazione nel Cimitero di Castellino per mancanza della relativa area. Articolo 20 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati). Nei cimiteri, in deroga alla disposizione di cui sopra, è consentito l'uso dell'automobile, ma soltanto ai portatori di handicap anche temporaneo, i quali peraltro dovranno essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comando di Polizia Municipale. E' vietato l'ingresso ai questuanti e alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo, ai cani o altri animali. Articolo 21 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in particolare: parlare a voce alta, ridere, cantare, portar fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti e portafiori ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione, gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli, calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri, disturbare in qualsiasi modo (ad esempio distribuendo indirizzi e volantini), fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici di Polizia Mortuaria, turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso, assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di estranei. Il controllo sul rispetto delle suddette norme è affidato agli agenti di Polizia Municipale. Nessun servizio di custodia è previsto nei Cimiteri del Comune. Articolo 22 - Camera mortuaria Nel cimitero di Guiglia capoluogo è prevista una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie. Articolo 23 - Ossario comune Nel cimitero di Guiglia capoluogo è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero vengono raccolte nel cimitero di Guiglia capoluogo. Articolo 24 - Cinerario comune Nel cimitero di Guiglia capoluogo è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente. Articolo 25 - Ammissione nelle strutture cimiteriali 9

10 Nei cimiteri, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme le ceneri e i resti mortali di persone: a) residenti in Guiglia al momento del decesso; b) nate ma non più residenti in Guiglia al momento del decesso; c) nate altrove e non residenti ma con parenti di I^ grado (genitori o figli) o il coniuge già tumulati/inumati in un Cimitero del Comune di Guiglia; d) che siano state residenti in Guiglia negli ultimi 10 anni; e) che siano proprietarie, anche unitamente ad altre persone, di almeno un unità immobiliare in Guiglia; Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri, nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi o cellette-ossario, già oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private. La concessione dei loculi di nuova costruzione sarà effettuata dal competente Organo Comunale purché almeno il 20 % (venti per cento) dei loculi resti a disposizione per essere ceduto esclusivamente in presenza di salma fatti salvi i requisiti richiesti di cui al comma precedente. TITOLO V CONCESSIONI Articolo 26 - Modalità di richiesta di concessione cimiteriale Per ottenere la concessione di area, loculo, ossario gli interessati dovranno presentare domanda in carta resa legale al Sindaco con l indicazione dell oggetto della richiesta (se trattasi di area, loculo o ossario ) e l ubicazione nel Cimitero. Articolo 27 - Rilascio di concessione cimiteriale Dell esito della domanda viene data comunicazione al richiedente. In caso di accoglimento il medesimo richiedente dovrà versare il corrispettivo determinato da apposita Delibera dell Organo Comunale competente e presentarsi alla data stabilita per la stipula della concessione, pena la decadenza della concessione stessa. La concessione di loculi può effettuarsi solo se il destinatario, indicato sulla concessione è: a) persona residente in Guiglia al momento del decesso; b) persona nata ma non più residente in Guiglia al momento del decesso; c) persona nata altrove e non residente in Guiglia ma con parenti di I^ grado o il coniuge già tumulati/inumati in un Cimitero del Comune ; d) persona residente in Guiglia negli ultimi 10 anni; e) persona proprietaria, anche unitamente ad altre persone, di almeno un unità immobiliare in Guiglia; La concessione di aree cimiteriali in caso di più richieste relative alla medesima area può effettuarsi dando priorità al richiedente in possesso di una o più delle seguenti qualità: a) il richiedente è persona residente in Guiglia b) il richiedente è nato ma non più residente in Guiglia ; c) il richiedente è nato altrove e non residente in Guiglia ma ha parenti di I^ grado o il coniuge già tumulati/inumati in un Cimitero del Comune ; d) il richiedente è stato residente in Guiglia negli ultimi 10 anni; e) il richiedente sia proprietario, anche unitamente ad altre persone, di almeno un unità immobiliare in Guiglia; 10

11 La titolarità della concessione non può essere trasferita a titolo oneroso a terzi. La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Articolo 28 - Provvedimento di concessione Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare : a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili; b) la durata ; c) la/e persona/e concessionarie: d) nome, cognome e dati dei defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione; e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. Esclusivamente per la concessione di loculi i defunti indicati per essere accolti dovranno soddisfare i requisiti di cui al precedente art.27 del presente Regolamento. Se per qualsivoglia ragione è necessaria una variazione sull indicazione del destinatario occorre: a- se il nuovo destinatario è parente entro il II^ grado o coniuge del concessionario dare comunicazione scritta all Ufficio di Polizia Mortuaria con i dati anagrafici completi del nuovo destinatario; b- se il nuovo destinatario non è parente entro il II^ grado o coniuge del concessionario occorre fare richiesta di retrocessione della concessione, avendo a rimborso gli importi di cui al successivo art. 32, e richiedere una nuova concessione cimiteriale. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. Più concessionari possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione relativa ad un area cimiteriale, indicando la suddivisione dei posti all interno della tomba di famiglia che verrà edificato. Art Numero massimo di loculi in concessione Non è ammessa la concessione di oltre QUATTRO loculi al medesimo richiedente o a nome di altri componenti il medesimo nucleo famigliare. Non possono essere richiesti più di DUE loculi nella medesima fila, salvo che la richiesta non riguardi loculi in V fila e successive (nel qual caso i loculi possono essere dati in concessione tutti nella medesima fila. ) Articolo 30 Rinnovi e revoche Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo, con il costo previsto dalle vigenti tariffe delle concessioni cimiteriali. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva tuttavia la possibilità di cui all'art. 93 del regolamento di Polizia Mortuaria del n. 285 di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero. 11

12 Art. 31 Durata della concessione Ai sensi dell'art. 92 del d.p.r. n. 285/90 le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato. La durata delle concessioni è la seguente: 99 anni per le aree destinate alla costruzione di sepoltura senza edicola funeraria,con edicola funeraria o sarcofago, per tombe monumentali o cappelle famigliari. 30 anni per i loculi per salma, per le cellette per resti mortali e per le ceneri. Articolo 32 Rimborsi in caso di retrocessione di loculo, ossario o area già oggetto di concessione a tempo determinato Il rimborso applicato al momento della richiesta di retrocessione avverrà secondo le seguenti percentuali per i loculi e le cellette/ ossario: ANNI CON LOCULO/ CELLETTA OSSARIO IN CONCESSIONE PERCENTUALE DA RIMBORSARE SUL COSTO NETTO DELLA CONCESSIONE (esclusi diritti di segreteria,spese di registrazione) FINO A 5 ANNI RIMBORSO PARI AL 75% DA 5 ANNI E UN GIORNO E FINO A 10 RIMBORSO PARI AL 50% ANNI DA 10 ANNI E UN GIORNO E FINO A 20 RIMBORSO PARI AL 30% ANNI DA 20 ANNI E UN GIORNO E FINO A 30 RIMBORSO PARI AL 15 % ANNI Il rimborso applicato al momento della richiesta di retrocessione avverrà secondo le seguenti percentuali per le aree: ANNI CON AREA IN CONCESSIONE PERCENTUALE DA RIMBORSARE SUL COSTO NETTO DELLA CONCESSIONE (esclusi diritti di segreteria, spese di registrazione) FINO A 10 ANNI RIMBORSO PARI AL 75% DA 10 ANNI E UN GIORNO E FINO A 30 RIMBORSO PARI AL 50% ANNI DA 30 ANNI E UN GIORNO E FINO A 50 RIMBORSO PARI AL 30% ANNI DA 50 ANNI E UN GIORNO E FINO A 99 RIMBORSO PARI AL 15 % ANNI Articolo 33- Decorrenza delle concessioni Le concessioni avranno decorrenza dalla data di stipula dell'atto. Articolo 34 - Sepolture private Concessione dell area Il Comune può concedere ai soggetti di cui all art. 27 l'uso di aree per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, purché vengano osservate le modalità 12

13 previste dalle normative edilizie generali nonché le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. n. 285/90. Le concessioni relative alle aree destinate a edicole di famiglia e a tombe a terra hanno durata di 99 anni. Tutte le concessioni di cui sopra sono subordinate al pagamento delle tariffe vigenti in materia. Per quanto concerne i titoli abilitativi per la realizzazione delle opere si rimanda alla normativa contenuta nel Regolamento edilizio comunale vigente, nonché alle norme di attuazione dei singoli piani cimiteriali. La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. I rifiuti derivanti da lavori edili e altre attività cimiteriali (demolizioni-costruzioni-ecc.) sono classificati in base al D.P.R. 254 del 15/07/2003- art.2 comma 1 lettera f) e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico della ditta che esegue i lavori, come previsto dall art.13 del D.P.R. 254 del 15/07/2003. Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia. Il Comune si riserva di effettuare controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti speciali prodotti o rinvenuti nel corso di operazioni effettuate all interno del Cimitero in conformità alla normativa vigente ed al titolo abilitativo secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia edilizia. Articolo 35 - Esecuzione dei lavori - Responsabilità I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori. Articolo 36 - Uso delle sepolture private Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza. Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario. Articolo 37 - Manutenzione delle sepolture La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari ed eredi. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro. Le spese relative sono a carico dei concessionari. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. Articolo 38 - Decadenza della concessione La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dalla Giunta Comunale nei seguenti casi : a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione ; b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati ; d) quando non si sia agito in conformità a quanto previsto nell'art.27 del presente regolamento in materia di concessione di aree; e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria ; 13

14 f) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento data al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Articolo 39 - Estinzione di concessione cimiteriale Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso di soppressione del cimitero (salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. nr. 285/90). Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. TITOLO VI SEPOLTURE ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE Articolo 40 - Inumazione I cimiteri di Guiglia, Monteorsello, Pieve di Trebbio, Rocchetta, Roccamalatina, Samone e Gainazzo, hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse ( per adulti e per minori di 10 anni di età) la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria. Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90. Articolo 41 - Tumulazione Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dagli articoli 27,28 e 29 del presente regolamento. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R n Articolo 42 - Esumazioni ordinarie Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno. Qualora l Ufficio di Polizia Mortuaria ritenga necessario liberare fosse nei campi di inumazione per l avvenuto completamento del campo di inumazione, il medesimo Ufficio dispone per le suddette esumazioni date stabilite, apponendo almeno 30 giorni prima della data fissata, avvisi sia nei Cimiteri del Comune, sia all Albo Pretorio. Gli operatori della Ditta che ha in gestione i servizi cimiteriali o nel caso i necrofori comunali hanno l obbligo di stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione. 14

15 Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di inumazione previsto è un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle. Articolo 43 - Esumazioni straordinarie L'esumazione di una salma è straordinaria e avviene in presenza dell'ispettore Sanitario dell'ausl qualora richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione. Può essere eseguita per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione. Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'ausl dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione. Articolo 44 - Estumulazione ordinaria Si intende ordinaria l estumulazione eseguita dopo venti anni dalla tumulazione. Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non mineralizzate è previsto un periodo di rotazione di 5 anni nell area delle inumazioni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni. Articolo 45 - Estumulazione straordinaria Si intendono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei venti anni dalla data di tumulazione e si effettuano in presenza dell'ispettore Sanitario, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla. Possono, inoltre, essere ordinate dall'autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private. Articolo 46 - Traslazioni Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Guiglia e fuori Comune di Guiglia. TITOLO VII DISPOSIZIONI RELATIVE A CIPPI, LAPIDI SEPOLCRALI E 15

16 ORNAMENTAZIONI VARIE Articolo 47 - Campi d inumazione Nei campi comuni di inumazione ogni fossa deve essere contraddistinta almeno da un cippo, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici. Sul cippo verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.la collocazione del cippo è a spese del Comune. Ai privati è consentito scegliere soluzioni diverse: sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare anche lapidi, lastre sepolcrali, copritomba ecc., purché su queste sia sempre indicato il nome cognome e almeno data di morte del defunto. Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno. Articolo 48- Materiali ornamentali Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti ecc. dalle tombe. Dai cimiteri saranno invece tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. E' consentita ai familiari la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura prescrizioni del purché venga rispettato il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'amministrazione. Articolo 49 - Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per 30 giorni, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro. Articolo 50 - Oggetti da recuperare Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvengano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne istanza al momento della richiesta dell'operazione. 16

17 Articolo 51 - Collocazione di lapidi funerarie Per quanto riguarda le tumulazioni in loculi le lapidi dovrà essere collocata una lapide in marmo con caratteristiche simili a quelle pre-esistenti. Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i concessionari sono tenuti a fare applicare ad ogni lapide staffe laterali di sostegno. Articolo 52 - Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie Sulle lapidi, copri tomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio. Articolo 53 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'ufficio di Polizia Mortuaria. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti. Essendo tassativamente vietato entrare nei cimiteri con furgoni od altri automezzi, le imprese dovranno dotarsi degli appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica. Articolo 54- Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe Per i fiorai e per i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori di cui all'art. 53 valgono le stesse disposizioni riservate alle imprese. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 55 - Pagamento delle operazioni cimiteriali Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'amministrazione comunale o da Ditta concessionaria del Servizio previo pagamento delle tariffe vigenti in materia. Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso. Articolo 56- Sanzioni La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, é soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro pari a Euro né superiore a Euro ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la violazione di norme in materia edilizia verrà sanzionata con l applicazione delle sanzioni di cui all art. 70 del vigente Regolamento edilizio Comunale. Per una violazione del presente regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, la direzione degli uffici di Polizia Mortuaria, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospenderle l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, 17

18 per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione. Articolo 57 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria. Articolo 58 - Abrogazioni di norme E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento. 18

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