LA NUOVA DISCIPLINA DELLE RATEAZIONI Confindustria Vicenza 29 gennaio Equitalia Nord SpA. Per un Paese più giusto.
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1 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE RATEAZIONI Confindustria Vicenza 29 gennaio 2014 Equitalia Nord SpA
2 Facilitazioni intervenute Dall entrata in vigore della nuova normativa (1/3/2008) - che ha attribuito agli ADR il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo -, il legislatore ha introdotto notevoli innovazioni, ampliando ed arricchendo le possibilità di dilazione e rendendo la medesima meno onerosa per il contribuente. Anche Equitalia ha conseguentemente semplificato il procedimento. Infatti, ormai le rateazioni sono lo strumento più usato dai contribuenti per far fronte al pagamento delle cartelle. 2
3 Facilitazioni intervenute Principali modifiche intervenute Eliminazione dell obbligo di presentare garanzia fideiussoria o iscrivere ipoteca per debiti di importo superiore a (luglio 2008) Abolizione della maxi rata iniziale e conseguente possibilità di rateizzare anche gli accessori maturati dopo la notifica della cartella (gennaio 2009) Possibilità di proroga della rateazione per comprovato peggioramento della situazione economica (febbraio 2011 dicembre 2011 milleproroghe) Possibilità di ottenere un piano di rateazione a rate variabili di importo crescente per ciascun anno (dicembre 2011) Semplificazione del procedimento di analisi con concessione della rateazione a semplice richiesta, per posizioni sino a (maggio 2013) 3
4 Facilitazioni intervenute Possibilità di ottenere rateazioni fino a 120 mesi per cause correlate alla crisi economica (giugno 2013) Possibilità di presentare istanze che comprendono solo una parte del carico tributario. La presenza di ulteriori carichi non rappresenta un fattore ostativo per la concessione dell istanza fermo restando la possibilità per l ADR di dar corso (sui carichi non rateizzati) alle azioni cautelari ed esecutive previste dal DPR 602/73 Decadenza e conseguente individuazione del soggetto come inadempiente, anche ai fini dei rapporti con i soggetti pubblici, correlata al mancato versamento di otto rate (invece delle due precedenti) (giugno 2013) Completa messa a disposizione di strumenti e funzioni accessibili dal sito internet di modulistica, informazioni, simulatore di calcolo ( in fase di aggiornamento il simulatore per le 120 rate) 4
5 Art. Rateizzazione 19 del D.P.R. 602/1973 Dilazione del pagamento Ambito di applicazione L istituto della dilazione del pagamento è normato dall art. 19 del D.P.R. 602/1973 le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 46/1999 alle entrate iscritte a ruolo da: -Amministrazioni statali -Agenzie istituite dallo Stato -Autorità amministrative indipendenti -Enti pubblici previdenziali Sono oggetto di rateazione anche le pene pecuniarie, nonché le restanti entrate iscritte a ruolo. 5
6 Tributi non Rateizzabili - Cartelle emesse sin dall origine in più rate (Enti locali e INPS), salvo autorizzazione dell ente impositore - Recupero di agevolazioni dichiarate illegittime da UE - Sanzioni in materia penale (in ruoli emessi da uffici del Ministero della Giustizia), per le quali è il Giudice che dispone l eventuale pagamento rateale nelle Sentenza - Cartelle che avevano beneficiato di precedente rateazione già prorogata. - Altre fattispecie previste in specifiche norme - Tributi di competenza di Enti che abbiano comunicato la volontà di gestire in proprio la concessione delle dilazioni 6
7 Art. Rateizzazione 19 del D.P.R. 602/1973 e D.M. 6/11/2013 Dilazione del pagamento - opzioni All atto della richiesta di rateazione, il contribuente beneficia delle seguenti opzioni: Piano di rateazione ordinario Piano di rateazione straordinario Fino ad un massimo di 72 rate mensili Fino ad un massimo di 120 rate mensili Presupposto: temporanea situazione di obiettiva difficoltà Presupposto: comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità Ist. motivata sino a Ist+ documentazione > Istanza motivata + documentazione (criteri ex art. 3 DM 6/11/2013) All atto dell eventuale richiesta di proroga della rateazione (non decaduta), il contribuente beneficia delle seguenti opzioni: Piano di rateazione in proroga ordinario Piano di rateazione in proroga straordinario Fino ad un massimo di 72 rate mensili Fino ad un massimo di 120 rate mensili Presupposto: comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà Presupposto: comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità Ist. motivata sino a Ist+ documentazione > Istanza motivata + documentazione (criteri ex art. 3 DM 6/11/2013) 7
8 Art. 19 del D.P.R. 602/1973 Rateizzazione Dilazione del pagamento ordinaria L istituto della rateazione è stato recentemente oggetto di modifiche normative e di prassi operative interne, mirate a rendere sempre più agevole l iter di richiesta e concessione delle dilazioni. La Direttiva di Gruppo 6/2013 ha ulteriormente elevato, da a euro, la soglia di debito entro cui la rateazione può essere concessa con semplice istanza motivata, estendendone l applicabilità a tutte le tipologie di contribuenti. Posizioni sino a euro È sufficiente presentare una richiesta motivata presso uno degli sportelli dell Agente della riscossione o inviando l Istanza a mezzo raccomandata. Non è necessario per il richiedente allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica. 72 Numero massimo di rate concedibili 100 Importo minimo di ciascuna rata INFORMAZIONI, MODULISTICA E SIMULATORE ON-LINE SU 8
9 Art. 19 del D.P.R. 602/1973 Dilazione del pagamento ordinaria Posizioni superiori a euro Per le persone fisiche o ditte individuali in regime fiscale semplificato la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della certificazione ISEE del nucleo familiare rilasciata da un soggetto abilitato (Comune, CAAF, PA erogatrice di prestazioni sociali agevolate, INPS). L Agente della riscossione analizza l importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione di difficoltà economica del contribuente. ISEE Debito inferiore alla soglia di accesso Debito superiore alla soglia di accesso INFORMAZIONI, MODULISTICA E SIMULATORE ON-LINE SU 9
10 Art. 19 del D.P.R. 602/1973 Dilazione del pagamento ordinaria Posizioni superiori a euro Per società di capitali, società di persone, società cooperative, mutue assicuratrici, ditte individuali in contabilità ordinaria, consorzi in attività esterna, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, fondazioni liriche la rateazione può essere concessa previa verifica degli indici rilevabili dal bilancio o dalla Relazione Economico Patrimoniale, ossia: Indice di Liquidità (rapporto tra la somma di liquidità corrente e differita ed il passivo corrente) -se l indice è uguale o maggiore di 1 l istanza di rateazione non può essere accolta; -se l indice è inferiore ad 1 il beneficio può essere concesso Indice Alfa (rapporto, moltiplicato x 100, tra il debito complessivo ed il totale dei ricavi e dei proventi) -da considerarsi non più in termini di soglia di accesso al beneficio, ma quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. INFORMAZIONI, MODULISTICA E SIMULATORE ON-LINE SU da Indice Alfa a n massimo rate , , , ,
11 Art. 19 del D.P.R. 602/1973 e DM 6/11/2013 Dilazione del pagamento (o proroga) straordinaria Durata ed intensità della crisi economica hanno indotto il legislatore ad introdurre nell ordinamento una nuova tipologia di rateazione, quella straordinaria. Presupposti: accertata impossibilità di eseguire il pagamento secondo un piano ordinario solvibilità del debitore in relazione al piano di rateazione concedibile Condizioni: Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato l importo della rata è superiore al 20% del reddito del nucleo famigliare del richiedente (indicatore ISR della ISEE) Per i soggetti diversi da quelli sopra indicati, l importo della rata è superiore al 10% del valore della produzione (su base mensile ex art C.c. n. 1), 3) e 5) e l indice di liquidità è compreso fra 0,5 e 1. Il numero di rate concedibili è modulato in funzione del rapporto fra rata e reddito (valore della produzione per persone non fisiche), secondo tabelle allegate al DM 6/11/2013 INFORMAZIONI, MODULISTICA E SIMULATORE ON-LINE SU 11
12 Art. 19 del D.P.R. 602/1973 Dilazione del pagamento Proroga ordinaria della rateazione In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, l Agente della riscossione può accordare una proroga di ulteriori 6 anni alle rateazioni decadute entro il 28 dicembre 2011, anche in caso di intervenuta decadenza. Per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data, tale proroga è concedibile purché la rateazione non sia decaduta o già precedentemente prorogata. In entrambi i casi - per debiti oltre euro - presupposto vincolante è la dimostrazione del peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione di pagamento. La proroga può essere richiesta una sola volta per un ulteriore periodo fino a 72 mesi La richiesta, corredata dell ulteriore documentazione necessaria, può essere spedita con raccomandata a/r o consegnata presso gli sportelli dell Agente della riscossione competente per territorio. 12
13 Art. 19 del D.P.R. 602/1973 Dilazione del pagamento Proroga straordinaria della rateazione In caso di comprovata e grave situazione di obiettiva difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla responsabilità del debitore, l Agente della riscossione può accordare una proroga di ulteriori 10 anni. Tale proroga è concedibile purché la rateazione non sia decaduta o già precedentemente prorogata. Presupposto vincolante è l accertamento dell impossibilità di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario nonché la valutazione della solvibilità mediante il nuovo piano. La proroga può essere richiesta una sola volta per un ulteriore periodo, fino a 120 mesi. La richiesta, corredata dell ulteriore documentazione necessaria, può essere spedita con raccomandata a/r o consegnata presso gli sportelli dell Agente della riscossione competente per territorio. 13
14 Società in liquidazione (o cessate o cancellate) La documentazione prevista per la specifica tipologia aziendale deve essere integrata da una relazione comprovante: i motivi che determinano l impossibilità di far fronte in un unica soluzione al debito; la presenza di elementi dell attivo patrimoniale idonei ad assicurare l integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l esistenza dei mezzi necessari per far fronte al debito, e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, ovvero, in mancanza, polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero ipoteca di primo grado sui beni il cui valore, determinato ai sensi dell art. 79 DPR 602/73, sia superiore all ammontare del debito a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione. Se la garanzia è fornita da terzo garante, il provvedimento di dilazione deve essere sottoscritto per accettazione dal medesimo. L eventuale garanzia deve essere rilasciata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza della prima rata. La citata relazione dovrà essere sottoscritta da uno dei professionisti di cui al combinato disposto degli artt. 161 e 67, terzo comma, lett. d) della legge fallimentare. Il provvedimento di dilazione non potrà avere durata maggiore di 24 mesi salvo che la relazione attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore. 14
15 Art. 19 del D.P.R. 602/1973 Dilazione del pagamento Accoglimento o rigetto dell istanza Il procedimento avviato con la richiesta di rateazione si conclude con un provvedimento espresso di accoglimento o rigetto comunicato al debitore al domicilio eletto dal contribuente sull istanza a mezzo raccomandata A/R o PEC. Il provvedimento di accoglimento dell istanza è notificato al contribuente almeno 8 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata. Il provvedimento di rigetto viene sempre preceduto dalla notifica di un preavviso di rigetto nel quale vengono evidenziati i motivi ostativi all accoglimento e si chiede al contribuente di presentare le eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso. Con il pagamento della prima rata: ol Agente della riscossione rinuncia alle procedure esecutive eventualmente iniziate e revoca il fermo amministrativo eventualmente iscritto; oil Contribuente moroso perde la qualità di soggetto inadempiente ai fini dell art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e può partecipare alle gare di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n del 07/10/2010 il provvedimento di rigetto relativo a tributi è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie. 15
16 Art. 19 del D.P.R. 602/1973 Dilazione del pagamento Istanze di rateazione successive Qualora il contribuente, che abbia già ottenuto un provvedimento di rateazione, presenti una nuova istanza relativa a nuove somme iscritte a ruolo, l Agente della riscossione può concedere una nuova rateazione, previa verifica dei presupposti previsti, sopra specificati. 16
17 Art. 19 del D.P.R. 602/1973 Dilazione del pagamento Revoca della rateazione Attualmente, la normativa in tema di dilazioni di pagamento concesse dall Agente della riscossione prevede la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. In precedenza era, invece, prevista la perdita del beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. 17
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