REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE. Allegato alla delibera di Consiglio Comunale del

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1 COMUNE DI LAURIANO Provincia di Torino Via Mazzini, LAURIANO (TO) Tel Fax P.IVA C.F mail certificata: REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE Allegato alla delibera di Consiglio Comunale del 1

2 PREMESSA ART. 1: Oggetto e finalità del Regolamento Ai sensi dell art.12 della Legge n.127 del 15 maggio 1997, il presente Regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili e mobili registrati e non registrati, appartenenti al Comune di Lauriano in deroga alle norme di cui alla Legge n.783 del 24/12/1908 e successive modificazioni, al Regolamento approvato con R.D. n.454 del 17/06/1909 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile. Con le disposizioni del presente Regolamento il Comune di Lauriano assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per l alienazione del patrimonio comunale, utilizzando criteri che abbiano lo scopo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di vendita dei beni. Il presente Regolamento costituisce lex specialis per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell ente. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell art.12 della legge n.127/97 si rinvia ai principi generali in materia di alienazione stabiliti nell ordinamento giuridico. Sono escluse dalla presente disciplina le compravendite immobiliari regolamentate da qualsivoglia legge speciale (ad esempio: le aree PEEP e PIP, l edilizia residenziale pubblica, le convenzioni urbanistiche).per quanto attiene invece le locazioni o concessioni di beni immobili comunali ad Enti o terzi, si demanda alla Giunta Comunale l attuazione delle medesime mediante propria deliberazione. I valori monetari espressi in questo Regolamento sono espressi in Euro, al netto di IVA e di ogni altra imposta o spesa di riscossione. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo. ART. 2: Beni immobili alienabili SEZIONE I ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI Sono alienabili: a) I beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile del Comune, nonché i beni immobili dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per eredità, donazione, lasciti, espropriazione, usucapione e altre cause. b) I beni immobili facenti parte del Patrimonio immobiliare del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio. c) I beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione. d) I diritti reali sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c). ART. 3: Limitazioni Per i beni d interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita. 2

3 ART. 4: Competenze Ai sensi del d.lgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali il Consiglio Comunale ha competenza in merito ad acquisti e alienazioni immobiliari. La Giunta può proporre al consiglio di procedere all alienazione di un determinato bene. Le procedure di scelta del contraente, l eventuale prelazione, la nomina del responsabile del procedimento e la fissazione del prezzo sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio e dal presente Regolamento. Una volta deliberata da Consiglio e Giunta, compete al Segretario Comunale o al responsabile del servizio individuato dalla Giunta Comunale l alienazione dei beni comunali e più precisamente l espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento, l indizione della gara, l approvazione del relativo bando o lettera di invito, lo schema di contratto, ammissione dei soggetti alla gara, approvazione dei risultati della medesima e stipula del contratto. ART. 5: Prezzo di vendita I beni da alienare vengono prevalentemente valutati con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di un prezzo determinato da una perizia di stima, effettuata d Ufficio o da commissioni tecniche, dall Agenzia del Territorio o da professionisti appositamente incaricati, redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe. Eventuali dilazioni di pagamento potranno essere previste nel bando, lettera di invito od in altro documento con il quale si inizi la procedura di alienazione, compatibilmente con le esigenze del bilancio approvato e previa approvazione degli organi politici competenti. Sulle somme dilazionate va applicato di norma un tasso di interesse superiore di due punti al tasso legale annuo vigente. La rateazione, non superiore di norma a quattro rate annuali, dovrà essere garantita con adeguata fideiussione. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di vendita, al netto dell I.V.A., se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte. La valutazione del bene stimato mantiene una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della perizia di stima, decorso tale termine il valore suddetto verrà aggiornato annualmente dal competente ufficio comunale in base al 100% dell incremento dell indice ISTAT Italia, di variazione del costo della vita dei prezzi al consumo, verificatosi nell anno precedente. In ogni caso la perizia di stima, ancorché aggiornata come sopra descritto, cesserà di avere valore decorso il quarto anno dalla data di sottoscrizione. Durante il periodo di validità della stima la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, può modificare il valore dell immobile sia in aumento che in diminuzione in caso di repentino mutamento delle condizioni di mercato, sentito il parere dell ufficio tecnico comunale o dell Agenzia del Territorio. Le spese generali, tecniche e di pubblicità sostenute dal comune per poter addivenire alla cessione del bene possono essere poste dalla Giunta Comunale a carico dell acquirente anche mediante un aumento percentuale sul valore di stima fino ad un massimo del 5%. Qualora la procedura di vendita sia andata deserta oppure non a buon fine e in tutti gli altri casi in cui non risulti fattibile procedere all alienazione del bene al prezzo di stima, la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, anche precedente l inizio della procedura di alienazione, può autorizzare il responsabile del procedimento ad alienare il bene ad un prezzo inferiore a quello di stima, eventualmente fissando un valore minimo di realizzo generalmente non inferiore ad un terzo del valore di stima. 3

4 ART. 6: Procedura di vendita La vendita del bene si realizza mediante le seguenti procedure di gara: a) asta pubblica a mezzo di presentazione di offerte segrete esclusivamente in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato nell avviso d asta ai sensi dell art. 73 let. c) del R.D. n. 827/1924, procedendo all aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida nei seguenti casi: - quando l immobile da alienare ha un valore di stima pari o superiore a ,00, a meno che non ricada nei casi di cui al seguente punto c); b) trattativa privata, previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico di vendita, nei seguenti casi: - quando l immobile da alienare ha un valore di stima inferiore a ,00, a meno che non ricada nei casi di cui al punto seguente c); c) trattativa privata diretta nei seguenti casi: - quando sia andata deserta la procedura secondo le modalità di cui alla suddette lettere a) o b); - immobile il cui valore di stima sia inferiore a ,00; - terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi, la cui utilità quali beni a se stanti sia ridotta a causa delle limitazioni d uso derivanti dalla interclusione e sia tale da rendere il valore di mercato sensibilmente inferiore a quello complementare in relazione alle proprietà limitrofe; - qualora la situazione oggettiva dell immobile evidenzi, per le motivazioni addotte in sede di deliberazione consiliare secondo criteri di trasparenza ed economicità, l esistenza di un unico soggetto interessato all acquisto; - operazioni di permuta con altri beni; - alienazione di aree marginali di modeste dimensioni ricomprese in un comparto o piano urbanistico che non sono più strumentali all attuazione del medesimo e non siano suscettibili di valorizzazione indipendente ed autonoma, in tal caso l alienazione può avvenire a favore del migliore offerente tra i soggetti del comparto/piano; - alienazioni a favore dello Stato o di altri enti pubblici sia locali che nazionali; - alienazioni a favore di società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi di pubblico interesse o a titolo di conferimento capitali; - alienazioni a favore di associazioni senza fini di lucro aventi scopi sociali, di volontariato oppure O.N.L.U.S. il relativo contratto di vendita dovrà prevedere una specifica clausola che impegni l acquirente a mantenere la destinazione del bene a finalità di pubblico interesse, per le proprie finalità istituzionali, e a non alienarlo per un periodo di 10 anni; - quando sussista un diritto di prelazione, ai sensi di legge o del presente regolamento, a favore del conduttore; in caso di non esercizio del diritto di prelazione il contraente sarà individuato con le forme di gara di cui al presente articolo. ART. 7: Pubblicità Sia nel caso di alienazione con esperimento di asta pubblica sia nel caso di alienazione a trattativa privata previa gara ufficiosa, sono assicurate adeguate forme di pubblicità al fine di ottenere la più ampia partecipazione alla procedura di vendita. Vengono individuate le seguenti forme di pubblicità: 4

5 a) asta pubblica: inserzione dell estratto dell Avviso in due quotidiani locali di cui almeno uno a diffusione regionale, affissioni pubbliche nel territorio comunale, comunicazione sul sito Internet del comune di Lauriano e pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Lauriano; b) trattativa privata previa gara ufficiosa: affissioni pubbliche nel territorio comunale, comunicazione sul sito Internet del comune di Lauriano e pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Lauriano. Ulteriori forme di pubblicità potranno essere previste negli atti di gestione. Il responsabile della procedura o suo incaricato deve tenere a disposizione, nei giorni di ricevimento del pubblico negli uffici, dei richiedenti interessati alla vendita, le planimetrie dell immobile oggetto di alienazione, anche con riferimento al vigente Piano Regolatore, e quant altro utile ai fini della sua identificazione. ART. 8: Vendita di beni soggetti a prelazione Oltre i casi previsti dalla legge, nell atto deliberativo di cui al precedente articolo 4 è prevista la facoltà di concedere il diritto di prelazione a favore del locatario o del conduttore dell immobile, sulla base del prezzo determinato ai sensi del precedente articolo 5. Può essere concesso diritto di prelazione anche ai soggetti che occupino gli immobili in base ad un rapporto giuridico, contratto almeno da un anno, anche se diverso dal contratto di locazione, purché tale occupazione non sia abusiva. In ogni caso devono risultare correttamente pagati i relativi canoni fino al mese precedente l inizio della procedura di vendita. Il responsabile del procedimento comunica ai beneficiari della prelazione, a mezzo raccomandata A/R, il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa. L'esercizio del diritto da parte del beneficiario deve avvenire a mezzo di raccomandata A/R entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. In caso di esercizio del diritto di prelazione, il beneficiario, a pena di decadenza, deve presentarsi per la stipulazione del contratto di compravendita da effettuarsi comunque non oltre sei mesi dal ricevimento della convocazione. Qualora la procedura sia andata deserta o comunque non la vendita non si sia perfezionata per l originario prezzo di stima, e che la successiva procedura di vendita fissi un prezzo base inferiore, il conduttore non perde la prelazione, a meno che non sia stato precedentemente dichiarato inadempiente. La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell art. 13 del presente Regolamento. ART. 9: Procedura di asta pubblica Si procede alla vendita mediante asta pubblica secondo le procedure previste dall art. 6, lettera a) del presente Regolamento e nel pieno rispetto delle prescrizioni del bando. Il bando di gara dovrà essere pubblicato, secondo le forme previste dal presente Regolamento, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della gara. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono pertanto immediatamente vincolanti per l offerente per un periodo di 365 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre lo saranno per il Comune conseguentemente al aggiudicazione definitiva. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all offerta scritta incondizionata, in busta sigillata, del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 10% del valore posto a base della gara e costituita mediante contanti, assegno circolare non trasferibile ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 5

6 La gara, alla quale chiunque vi abbia interesse sarà ammesso a parteciparvi ed assistere, è presieduta dal responsabile del procedimento, con l assistenza di due testimoni scelti tra i dipendenti comunali, di cui uno facente funzioni di segretario verbalizzante. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell esclusione delle offerte risultante incomplete e irregolari, enunciandone le motivazioni. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la stipulazione del relativo contratto, a seguito della determinazione del responsabile del procedimento. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara. Il responsabile del procedimento, con propria determinazione, prende atto del verbale d asta, aggiudica definitivamente il bene ed indica il termine, decorrente dalla comunicazione di cui appresso, assegnato al aggiudicatario per la presentazione dei documenti necessari alla stipulazione del contratto, dello schema d atto, e per la presentazione, ove necessaria, dell aggiornamento catastale del bene. Con la stessa determinazione dirigenziale si procede all approvazione dello schema di contratto ed all accertamento d entrata. Dell avvenuta aggiudicazione sarà data notizia all interessato entro e non oltre 15 giorni dalla esecutività della relativa determinazione. Nel caso in cui l aggiudicatario non assolva i predetti obblighi nei termini indicati e comunque all obbligo di stipulare il contratto sarà dichiarato inadempiente e le somme depositate a garanzia del offerta saranno definitivamente acquisite al Bilancio dell Amministrazione Comunale. L aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza che si verificasse in meno tra il prezzo della prima aggiudicazione e quello ottenuto con la nuova, oltre i relativi interessi dalla data dell aggiudicazione a quella del pagamento, come pure è tenuto al risarcimento di qualunque danno derivato al Comune per l inadempienza. Nel caso di esperimento d asta con una sola offerta valida l aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento anche di tutte le spese d asta e di quelle necessarie per l eventuale reincanto. Una volta che l inadempimento sia dichiarato verrà richiesto al secondo miglior offerente, qualora sia decorso il termine durante il quale l offerta è da ritenersi vincolante, se abbia ancora interesse all acquisto; intenzione che, anche nel caso di offerta ancora vincolante, dovrà comunque essere manifestata attraverso la ricostituzione del deposito cauzionale a semplice richiesta del Comune. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento, con propria determinazione, procederà alla nuova aggiudicazione. All aggiudicatario sarà svincolata la cauzione di cui sopra dopo il pagamento del prezzo di vendita. Ai concorrenti non ammessi alla gara, esclusi o non aggiudicatari, saranno restituiti i depositi controfirmati per lo svincolo ad intervenuta aggiudicazione definitiva. La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell art. 13 del presente Regolamento. ART. 10: Trattativa privata previa gara ufficiosa Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, nei casi previsti dall art. 6, lettera b) del presente Regolamento. La trattativa è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell evento, procedendo ad acquisire le offerte come previsto dalle norme di pubblicità del presente Regolamento. L avviso di gara ufficiosa dovrà essere pubblicato, secondo le forme previste dal presente Regolamento, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della gara. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono pertanto immediatamente vincolanti per l offerente per un periodo di 365 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre lo saranno per il Comune conseguentemente al aggiudicazione definitiva. La gara ufficiosa, alla quale chiunque vi abbia interesse sarà ammesso a parteciparvi ed assistere, è svolta dal responsabile del procedimento, con l assistenza di un testimone scelto tra i dipendenti comunali, facente funzioni di segretario verbalizzante. 6

7 Delle operazioni di gara ufficiosa viene redatto processo verbale nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell esclusione delle offerte risultante incomplete e irregolari, enunciandone le motivazioni. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la stipulazione del relativo contratto, a seguito della determinazione del responsabile del procedimento. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara ufficiosa. Il responsabile del procedimento, con propria determinazione, prende atto del verbale di gara ufficiosa, aggiudica definitivamente il bene ed indica il termine, decorrente dalla comunicazione di cui appresso, assegnato al aggiudicatario per la presentazione dei documenti necessari alla stipulazione del contratto, dello schema d atto, e per la presentazione, ove necessaria, dell aggiornamento catastale del bene. Con la stessa determinazione dirigenziale si procede all approvazione dello schema di contratto ed all accertamento d entrata. Dell avvenuta aggiudicazione sarà data notizia all interessato entro e non oltre 15 giorni dalla esecutività della relativa determinazione. Nel caso in cui l aggiudicatario non assolva i predetti obblighi nei termini indicati e comunque all obbligo di stipulare il contratto, sarà dichiarato inadempiente. L aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza che si verificasse in meno tra il prezzo della prima aggiudicazione e quello ottenuto con la nuova, oltre i relativi interessi dalla data dell aggiudicazione a quella del pagamento, come pure è tenuto al risarcimento di qualunque danno derivato al Comune per l inadempienza. Nel caso di esperimento d asta con una sola offerta valida l aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento anche di tutte le spese d asta e di quelle necessarie per l eventuale reincanto. Una volta che l inadempimento sia dichiarato verrà richiesto al secondo miglior offerente, qualora sia decorso il termine durante il quale l offerta è da ritenersi vincolante, se abbia ancora interesse al acquisto, da comunicarsi con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; in tale ultimo caso, il responsabile del procedimento, con propria determinazione, procederà alla nuova aggiudicazione. La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell art. 13 del presente Regolamento. ART. 11: Trattativa privata diretta Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata diretta, senza esperimento di gara ufficiosa, nei casi di cui all art. 6, lettera c) del presente Regolamento. La trattativa, condotta dal responsabile del procedimento, si svolge direttamente con l unico o gli unici soggetti interessati. Il responsabile del procedimento ai suddetti soggetti invia la lettera di invito che stabilisce il termine entro il quale l offerta di acquisto deve pervenire all Ufficio Protocollo del Comune di Lauriano. Dell avvio della trattativa privata viene dato avviso all albo pretorio del Comune di Lauriano fino alla scadenza del termine di cui sopra: durante questo periodo altri soggetti possono presentare di loro spontanea volontà un offerta di acquisto dell immobile, solo per un valore superiore a quello di stima. Si procederà all aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. Il responsabile del procedimento aggiudica definitivamente il bene a favore di chi ha offerto il prezzo più vantaggioso, che comunque non deve essere inferiore al prezzo di vendita come da stima del bene oggetto di alienazione, salvo quanto stabilito dall ultimo comma dell art. 5 del presente Regolamento. L Amministrazione Comunale si riserva comunque in ogni caso la facoltà di non procedere all approvazione della trattativa di vendita. Per quanto riguarda l inosservanza da parte dell aggiudicatario dei termini indicati relativi la presentazione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto, dello schema d atto, 7

8 dell aggiornamento catastale del bene (ove necessario), e comunque dell obbligo di stipulare il contratto, nonché per lo svincolo dell eventuale cauzione, l approvazione dello schema del contratto e l accertamento dell entrata valgono le norme richiamate all articolo 8 del presente Regolamento. La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell art. 13 del presente Regolamento. ART. 12: Permuta L Amministrazione può procedere alla permuta del proprio patrimonio disponibile con beni appartenenti a soggetti privati o pubblici, purché ne derivi un vantaggio funzionale per l ente, come accertato dalla deliberazione consiliare di approvazione. La permuta comportando dismissione e contestuale acquisizione di beni immobili, deve essere autorizzata dal Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all art. 4 del presente Regolamento. Nel provvedimento che autorizza la permuta viene determinato da parte dell Amministrazione l uso e la destinazione pubblica dei beni che si acquisiscono con la permuta. La permuta si perfeziona sulla base di una trattativa diretta con la controparte condotta dal responsabile del procedimento individuato, basata su una stima dei beni oggetto del rapporto. Nell eventualità che la trattativa si concluda con la previsione di un conguaglio economico a carico dell ente, la Giunta Comunale, prima di decidere in via definitiva, valuta la convenienza dell operazione rispetto ad altre soluzioni operative. Di tale evenienza ne viene data preventiva informazione alla controparte. La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell art. 13 del presente Regolamento. ART. 13: Stipula del contratto La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dal codice civile. Di norma il contratto viene rogato da notaio scelto dall acquirente, che si assume anche l onere delle spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto. Salva espressa contraria indicazione nel provvedimento deliberativo che autorizza la vendita all atto della stipulazione contrattuale il rappresentante dell amministrazione comunale ha facoltà di rinunciare all ipoteca legale di cui all art del Codice Civile, con l esonero da parte del Servizio Pubblicità Immobiliare da iscrizioni d ufficio e da responsabilità a riguardo. E altresì autorizzato a rilasciare quietanza del prezzo di vendita, alla eventuale e più esatta descrizione ed individuazione catastale degli immobili, comprese eventuali rettifiche che si rendessero necessarie, nonché a rendere ogni dichiarazione fiscale e quelle previste dalle norme in materia di controllo dell attività urbanistico-edilizia, e di cui in particolare alle leggi n. 47 e n. 298, e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, se del caso, garantisce che gli immobili in alienazione sono liberi da pesi, vincoli e ipoteche (ad eccezione di quelli derivanti dal P.R.G. vigente). Il pagamento del prezzo di vendita dovrà risultare già incamerato dal Comune al momento della stipulazione dell atto contrattuale, poiché con la firma dello stesso viene data quietanza del pagamento ricevuto, salvo deroga in caso di vendita ad enti o società pubbliche. Sono a totale carico dell acquirente anche le pratiche catastali necessarie la vendita del bene, tutte le spese d asta, comprese quelle di stampa, affissione ed inserzione, nonché tutte le spese inerenti alla vendita ed alla consegna dell immobile: la Giunta Comunale può deliberare di sostituire il pagamento di tali spese con un aumento percentuale sul valore di stima del bene fino al 5%. 8

9 SEZIONE II ALIENAZIONE BENI MOBILI ART. 14: Beni Mobili Alienabili La presente sezione si applica a tutti i beni mobili, automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature, anche di natura informatica, divenuti inservibili o inadeguati per la funzione cui erano destinati. Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano destinati, hanno ancora un valore di mercato. Vengo considerati beni inservibili tutti quei beni non più utilizzabili, in quanto non funzionanti e privi di valore di mercato. ART. 15: Alienazione dei beni mobili inadeguati Il responsabile del competente servizio, allorché parte dei beni assegnati diventino inadeguati o inservibili, con determinazione accerta lo stato di fatto, determina il valore residuo con adeguata motivazione e provvede all alienazione dei beni inadeguati come segue: a) Per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia pari o superiore ad ,00 sarà disposta con il sistema generale dell asta pubblica, secondo le modalità previste per l alienazione dei beni immobili descritte nella sezione I, articolo 9. b) Per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia compreso tra ,99 ed.5.000,00 si procederà all alienazione mediante trattativa privata con gara ufficiosa anche come permuta parziale, secondo le modalità previste per l alienazione dei beni immobili descritte nella sezione I, articolo 10. c) Per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia inferiore ad 5.000,00 si procederà all alienazione mediante trattativa privata, secondo le modalità previste per l alienazione dei beni immobili descritte nella sezione I, articolo 11. In caso di esito favorevole della procedura di alienazione la consegna dei beni è disposta dal responsabile del servizio competente dopo la presentazione della ricevuta di pagamento. Delle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del responsabile del servizio, il quale provvederà altresì all aggiudicazione definitiva mediante propria Determinazione. ART. 16: Donazione, rottamazione, distruzione dei beni Nel caso di esito negativo della procedura di alienazione i beni e le apparecchiature stesse insieme con i beni inservibili, sono assegnati dal Responsabile del servizio in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro, con priorità a quelle con sede nel territorio comunale, che ne abbiano fato richiesta, secondo le seguenti priorità: a) Istituzioni scolastiche pubbliche e private; 9

10 b) Associazioni di volontariato, c) Enti morali, d) Cooperative sociali operanti nel, e) Associazioni sportive dilettantistiche, f) Associazioni culturali, g) Associazioni politiche, h) Associazioni combattentistiche e d arma. I beni mobili che non sono stati alienati e per i quali non è stata presentata richiesta, ai sensi del precedente comma, vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale. Delle operazioni di distruzione è redatto specifico verbale approvato mediante determinazione da parte del responsabile del servizio. 10

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