Circolare n. 4/2002. Copyright 2002 Acerbi & Associati

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1 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE Circolare n. 4/2002 Le semplificazioni di cui al D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435: soppressione della dichiarazione periodica I.V.A. e altre semplificazioni di adempimenti I.V.A. Copyright 2002 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL R.A. FAX Codice fiscale e partita I.V.A Indirizzo info@studioacerbi.com - Web-site:

2 Con il D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, regolamento in materia di semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari, sono state introdotte semplificazioni in materia di adempimenti I.V.A. e di scritture contabili fiscali. Soppressione dell obbligo di presentazione della dichiarazione periodica I.V.A. (artt. 9 e 11 D.P.R. n. 435/2001) Con la soppressione dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100 disposta dall art. 11 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 435/2001 è stato soppresso, con decorrenza dalle liquidazioni periodiche I.V.A. relative al 2002, l obbligo di presentazione della dichiarazione I.V.A. periodica. Pertanto, le ultime dichiarazioni I.V.A. periodiche da presentare saranno quelle relative all ultimo mese o all ultimo trimestre del A decorrere dal periodo di imposta 2002, le dichiarazioni I.V.A. periodiche saranno sostituite da una comunicazione sintetica che dovrà essere presentata annualmente entro il mese di febbraio in relazione all anno precedente: la prima comunicazione dovrà essere presentata entro il mese di febbraio 2003 con riferimento al periodo di imposta 2002 (art. 9 D.P.R. n. 435/2001). A norma del nuovo art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 nella comunicazione sono indicati l ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell I.V.A., l ammontare delle operazioni intracomunitarie, l ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l imponibile e l imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell I.V.A. in dogana, l imposta esigibile e l imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio. La natura e gli effetti del nuovo adempimento non solo quelli propri della dichiarazione I.V.A. ma quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie, con cui il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell imposta dovuta che avverrà solamente con lo strumento della dichiarazione annuale. La natura non dichiarativa della comunicazione comporta la non applicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni dell art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso. Conseguentemente, l omissione o l invio della comunicazione con dati incompleti o inesatti comporta l applicazione delle sanzioni residuali di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 e, non essendo prevista la possibilità di rettifica o integrazione, eventuali errori saranno corretti in sede di dichiarazione annuale. Sono esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione sintetica: le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume di affari inferiore o uguale a euro ,84 (lire 50milioni); i contribuenti che per l anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. medici), salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie; i contribuenti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione I.V.A. annuale; gli organi e le amministrazioni dello stato, i comuni e consorzi tra enti locali, le province e le regioni e gli altri soggetti di cui all art. 88 del D.P.R. n. 917/1986; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Le società partecipanti alla procedura della liquidazione I.V.A. di gruppo assolvono autonomamente l obbligo della comunicazione con riferimento ai propri dati I.V.A.. Istanze di rimborso infrannuali (art. 11 comma 1 e 5 D.P.R. n. 435/2001) 2

3 In base a quanto disposto dal nuovo comma 1-ter dell art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 e dai commi 2 e 3 dell art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999 n. 542, l abolizione delle dichiarazioni periodiche I.V.A. non fa venir meno, per i contribuenti che ne hanno i requisiti, la possibilità di presentare istanza di rimborso infrannuale dell I.V.A.. Ricordiamo infatti che il citato art. 8 del D.P.R. n. 542/1999 prevedeva la possibilità di richiedere il rimborso infrannuale all atto di presentazione della dichiarazione I.V.A. periodica relativa al trimestre ovvero all ultimo mese del trimestre. In tal senso, il rimborso era richiesto presentando un esemplare di dichiarazione periodica (anche in copia fotostatica), direttamente al competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate, entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre per il quale si richiede il rimborso. Ora, alla luce dell abolizione della dichiarazione I.V.A. periodica, analogamente a quanto stabilito in precedenza per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso trimestrale dell I.V.A. devono presentare all Ufficio competente l apposita istanza prevista dal D.M. 23 luglio Tale istanza deve essere presentata entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. I contribuenti che invece del rimborso infrannuale intendono utilizzare il credito I.V.A. in compensazione con il mod. F24, devono presentare all Ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l istanza di rimborso di cui al D.M. 23 luglio La dichiarazione ha forma libera e deve essere presentata entro la fine del mese in cui è effettuata la liquidazione. Esportatori abituali: semplificazioni delle registrazioni relative al plafond (art. 10 D.P.R. n. 435/2001) L art. 10 del D.P.R. n. 435/2001 prevede che, con effetto dal 1 gennaio 2002, gli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi in sospensione di imposta ai sensi dell art. 1 comma 1 del D.L. n. 746/1983, non sono più tenuti all obbligo di annotare, in apposito registro, i dati contabili relativi all utilizzazione del plafond. L adempimento attualmente previsto dall art. 1 comma 3 del citato D.L. n. 746/1983, sarà sostituito, a partire dal 2002, dall indicazione in apposito prospetto della dichiarazione annuale, distintamente per mese di: ammontare delle esportazioni di cui alle lett. a) e b) dell art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 e delle operazioni assimilate effettuate; ammontare delle operazioni comunitarie effettuate; ammontare degli acquisti e delle importazioni fatti senza pagamento dell I.V.A. ai sensi dell art. 8 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972, risultanti dalle relative fatture e bollette doganali. La norma regolamentare parla impropriamente di operazioni effettuate anziché registrate, senza tener conto apparentemente delle modifiche della L. n. 28/1997. A tale riguardo, tuttavia, la C.M. n. 6/2002 ha precisato che rimangono invariati l obbligo di annotare la dichiarazione di intento e le modalità di costituzione e di utilizzo del plafond. L Amministrazione finanziaria, inoltre, potrà avere conoscenza dei dati relativi al plafond attraverso una richiesta specifica. A norma del citato art. 10, infatti, gli esportatori abituali, dietro specifica richiesta degli organi dell Amministrazione finanziaria, dovranno fornire i dati che in precedenza venivano annotati nell apposito registro, vale a dire l ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie utilizzabile all inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta, e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate in ciascun mese, fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza pagamento dell I.V.A.. Alla luce anche di questa ultima previsione e quindi della necessità di essere comunque e sempre in grado di fornire i dati relativi alla formazione e all utilizzo del plafond, riteniamo indispensabile continuare a tenere memoria, con evidenza fisica della stessa tramite stampa su supporti cartacei, della formazione e dell utilizzo del plafond mese per mese: ciò, tra l altro, oltre che ad assicurare un pronto adempimento alle eventuali richieste da parte degli organi dell Amministrazione finanziaria, assicura il monitoraggio mensile della formazione e dell utilizzo del plafond e agevola la compilazione del prospetto riassuntivo richiesto in sede di dichiarazione I.V.A. annuale. 3

4 Abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche I.V.A. (art. 11 comma 1 lett. a e c e 2 D.P.R. n. 435/2001) L art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 435/2001 prevede l abolizione, con effetto a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002, delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche I.V.A. del mese o del trimestre. Per i mensili rimane invariato il termine del 16 di ogni mese quale scadenza entro cui il contribuente deve determinare la differenza tra l ammontare complessivo dell I.V.A. esigibile nel mese precedente (risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili), e l ammontare dell I.V.A. risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. Il contribuente non sarà più tenuto a trascrivere i suddetti elementi nei registri I.V.A., ma dovrà fornire i dati in base ai quali ha effettuato la liquidazione periodica solo su richiesta da parte degli uffici finanziari. A nostro avviso tuttavia, è utile continuare a tenere memoria, con evidenza fisica delle stesse tramite stampa su supporti cartacei, delle liquidazioni periodiche effettuate. La lett. c) del comma 1 dell art. 11 sopprime l obbligo di annotare sui registri I.V.A. gli estremi delle deleghe modello F24 attestanti i versamenti effettuati. L art. 11 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001 abolisce anche l obbligo di riportare sul registro I.V.A. degli acquisti il credito di imposta risultante dalla dichiarazione annuale I.V.A. dell anno precedente non richiesto a rimborso. Semplificazioni in materia di tenuta dei registri contabili (art. 12, 13 e 14 D.P.R. n. 435/2001) I soggetti di cui all art. 13 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, si tratta delle imprese in contabilità ordinaria, hanno la facoltà, a partire dal 1 gennaio 2002, di non tenere i registri prescritti ai fini I.V.A. e il registro dei beni ammortizzabili, a condizione che: a) le registrazioni dei dati contabili previsti dalla disciplina I.V.A. e dall art. 16 del D.P.R. n. 600/1973 per quanto riguarda i beni ammortizzabili, siano effettuate nel libro giornale entro i termini previsti dalla normativa I.V.A. per le registrazioni relative (entro 15 giorni per le fatture attive ed anteriormente alla liquidazioni periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione per le fatture passive) e entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il registro dei beni ammortizzabili; b) su richiesta dell Amministrazione finanziaria siano forniti in forma sistematica i dati relativi alle operazioni che sarebbe stato necessario negli appositi registri I.V.A. ovvero nel registro dei beni ammortizzabili. Le annotazioni riportate a libro giornale, quindi, sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini I.V.A. e nel registro dei beni ammortizzabili. A tal fine, come chiarito dalla C.M. n. 6/2002, occorre che il sistema di contabilità sia adeguatamente predisposto in quanto, a titolo esemplificativo, sarà necessario distinguere le operazioni I.V.A. in acquisti e corrispettivi, per imponibile e per aliquote, per periodo di tempo, ecc.. Le imprese in contabilità semplificata possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a richiesta dell Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall art. 16 del D.P.R. n. 600/1973 per la tenuta del registro beni ammortizzabili. La fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili. Le medesime semplificazioni di cui sopra, sono previste dall art. 14 per gli esercenti arti e professioni. Registrazione dei corrispettivi e abolizione dell obbligo di allegare gli scontrini (art. 15 D.P.R. n. 435/2001) Ai sensi dell art. 15 del D.P.R. n. 435/2001, di modifica dell art. 6 comma 4 del D.P.R. n. 695/1996, a decorrere dal 1 gennaio 2002, le operazioni per le quali viene rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, 4

5 effettuate in ogni mese solare, possono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo nel registro I.V.A. dei corrispettivi previsto dall art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, anche con un unica registrazione, senza ulteriori adempimenti, quindi, senza obbligo di allegare lo scontrino di chiusura giornaliero. Perdite involontarie di beni (art. 16 D.P.R. n. 435/2001) Con una modifica al comma 3 dell art. 2 del D.P.R. n. 441/1997 viene semplificata la prova necessaria per vincere le presunzioni di cessione in caso di perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto (calamità, furti, ecc.). Le nuove disposizioni prevedono che la perdita possa essere provata, alternativamente, da idonea documentazione rilasciata da organo della pubblica amministrazione ovvero da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa entro 30 giorni dal verificarsi dell evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l obbligo di fornire, su richiesta dell Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato. Rispetto alla precedente disciplina viene sostanzialmente eliminato l obbligo di informare l Amministrazione finanziaria. 5

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