Documentazione per l esame di Progetti di legge

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1 Documentazione per l esame di Progetti di legge Modifiche al codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e altre disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche A.C Schede di lettura n giugno 2015

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Documentazione per l esame di Progetti di legge Modifiche al codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e altre disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche A.C Schede di lettura n giugno 2015

3 Servizio responsabile: SERVIZIO STUDI Dipartimento Giustizia / st_giustizia@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. File: gi0381.docx

4 INDICE SCHEDE DI LETTURA Introduzione 3 Art. 1 (Modifica dell'articolo 583-quater del codice penale, in materia di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o sportive) 5 Art. 2 (Modifica all articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento) 6 Art. 3 (Disposizioni in materia di divieto di attenuazione delle circostanze) 7 Art. 4 (Disposizioni in materia di divieto di accesso temporaneo ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche) 8 Art. 5 (Lancio di materiale pericoloso durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche). 13 Art. 6 (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche). 14 Art. 7 (Effetti dell arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche). 15 Art. 8 (Casi di giudizio direttissimo). 18 Art. 9 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione) 20 Art. 10 (Impiego di telecamere da parte delle Forze di polizia) 21 I

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6 Schede di lettura 1

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8 INTRODUZIONE La proposta di legge C. 2595, composta da 11 articoli (l ultimo dei quali riguarda l entrata in vigore), si propone di estendere alle manifestazioni pubbliche parte della disciplina di contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive contenuta nel codice penale e nella legge n. 401 del In particolare, il provvedimento prevede l estensione alle manifestazioni pubbliche della disciplina: delle lesioni gravi e gravissime, del danneggiamento di cose e della comparazione delle circostanze, contenuta nel codice penale (artt. 1-3); del cosiddetto DASPO (art. 4), il divieto di accesso temporaneo alle manifestazioni sportive; degli illeciti consistenti nel lancio di materiale pericoloso e al possesso di artifizi pirotecnici (artt. 5 e 6); dell arresto in flagranza e dell arresto differito (art. 7); del rito processuale (giudizio direttissimo, art. 8). La proposta prevede, inoltre: una modifica al Codice antimafia volta alla possibile applicazione della disciplina sulle misure di prevenzione (art. 9); l obbligo di dotare di telecamere le divise degli appartenenti alle forze dell ordine impegnati nel mantenimento dell ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o sportive (art. 10). 3

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10 Art. 1 (Modifica dell'articolo 583-quater del codice penale, in materia di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o sportive) L articolo 1 estende al pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche la disciplina sanzionatoria di maggior rigore (rispetto a quella dell art. 583 c.p. sulle circostanze aggravanti del reato di lesioni personali), attualmente prevista dall art. 583-quater c.p. in caso di lesioni personali gravi o gravissime subite dallo stesso pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive. L art. 6-quinquies della legge 401/1989 prevede identica disciplina sanzionatoria in caso di lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. L art. 583 c.p. punisce chiunque cagiona ad alcuno una lesione grave con la reclusione da 3 a 7 anni; se la lesione è gravissima, la pena è la reclusione da 6 a 12 anni. La lesione personale è grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima se ne deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Il nuovo testo non muta la cornice edittale attualmente prevista dall art. 583-quater: le lesioni gravi al pubblico ufficiale sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; quelle gravissime, con la reclusione da 8 a 16 anni. Si osserva in linea generale che la proposta di legge non contiene una definizione di manifestazioni pubbliche né precisa se esse corrispondano alle riunioni in luogo pubblico di cui all articolo 17 della Costituzione. Si rammenta, peraltro, che neppure la legge 401/1989 contiene una definizione di manifestazioni sportive. 5

11 Art. 2 (Modifica all articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento) Con la stessa finalità dell articolo 1, viene integrata la formulazione dell art. 635 c.p. in materia di danneggiamento, per contemplare l ipotesi di commissione del reato nel corso di manifestazioni pubbliche. Il vigente art. 635 c.p. punisce il delitto di danneggiamento. La norma prevede la sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 309 nei confronti di chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili. La procedibiità è a querela della persona offesa. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero ovvero in occasione di alcuno del delitti previsto dall articolo 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità); 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625 (su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza) 4) sopra opere destinate all'irrigazione; 5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Analogamente a quanto previsto per il danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi, è aggiunto un numero 5-ter) al secondo comma dell art. 635 c.p., che punisce il danneggiamento di cose mobili o immobili allo scopo di impedire o interrompere il regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche. La fattispecie introdotta, oltre a caratterizzarsi (come quella di cui al n. 5-bis) per l elemento finalistico, potrebbe porsi in rapporto di continuazione con il più grave reato di devastazione, punito dall art. 419 c.p. con la reclusione da 8 a 15 anni. 6

12 Art. 3 (Disposizioni in materia di divieto di attenuazione delle circostanze) L articolo 3 detta una disposizione speciale in tema di bilanciamento delle circostanze nel reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p., punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni), volta a impedire un eccessivo affievolimento della sanzione penale. Si prevede, infatti, che nei casi di cui all art. 337 c.p., ove ricorrano specifiche aggravanti, le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti non possano essere ritenute prevalenti o equivalenti. Le diminuzioni di pena, inoltre, vanno calcolate sulla quantità di pena determinata dopo avere applicato le aggravanti. Le specifiche aggravanti, rispetto a cui le attenuanti non possono prevalere o essere considerate equivalenti, sono quelle: di cui all art. 339 c.p. (ove cioè la violenza o minaccia con cui si ci si oppone al pubblico ufficiale avvenga con l uso di armi o da persona travisata, o da parte di più persone riunite o, ancora, mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici); di cui all art. 583-quater c.p. (introdotto dall art. 1 della p.d.l.) ovvero in caso di lesioni personali gravi o gravissime subite da un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o sportive; di cui all art. 635, secondo comma, nn. 5-bis e 5-ter, c.p. (quest ultimo introdotto dall art. 2 della p.d.l.) ovvero in caso di danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi per impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive nonché di danneggiamento di cose mobili o immobili per impedire o interrompere il regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche. Sono stabilite peraltro due sole ipotesi in cui le attenuanti possono prevalere o essere considerate equivalenti: art. 98 c.p. (diminuzione di pena dovuta alla minore età); art. 114 c.p. (diminuzione di pena per coloro che sono concorsi nel reato e hanno avuto minima importanza nella preparazione o nell esecuzione del reato medesimo; per coloro che sono stati determinati a commettere il reato o a cooperarvi, essendo soggetti all altrui autorità, direzione o vigilanza ovvero essendo minori di anni diciotto o in stato di infermità o di deficienza psichica ovvero essendo stati determinati a commettere il reato da un genitore esercente la responsabilità genitoriale). 7

13 Art. 4 (Disposizioni in materia di divieto di accesso temporaneo ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche) L articolo 4 estende al settore delle manifestazioni pubbliche la disciplina del cd. DASPO (l acronimo significa: Divieto di Accesso alle manifestazioni SPOrtive), la misura di prevenzione attualmente vigente in materia di violenza negli stadi, che consente di interdire temporaneamente l accesso alle manifestazioni sportive a soggetti che siano stati denunciati o condannati per specifici reati o che abbiano preso parte ad episodi di violenza prima, durante e dopo le citate manifestazioni. La disciplina del DASPO (come da ultimo modificata dal D.L. 119/2014 (L. 146/2014) è dettata dall art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. Il box seguente riassume le principali caratteristiche della misura introdotta dall art. 6 della legge 401/1989. IL DASPO (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) Che cos è E' una misura interdittiva di prevenzione, atipica, di natura amministrativa, introdotta dalla legge 401/1989 (art. 6), per contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio. E' sostanzialmente una diffida concernente il divieto di accesso (temporaneo) a determinate manifestazioni sportive (da cui l'acronimo DASPO), anche estere, nonché ai luoghi, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse Il DASPO può prevedere, come ulteriore prescrizione, l'obbligo di comparizione in un ufficio o comando di polizia (anche più di una volta) durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificatamente indicate. Per gravi e comprovate esigenze, l interessato può indicare per iscritto al comando di polizia il luogo di privata dimora o altro luogo ove sia reperibile durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive. L'obbligo di comparizione non segue automaticamente al divieto di accesso; esso, pur avendo una funzione accessoria rispetto a quest'ultima misura, è frutto di una autonoma valutazione del questore, il quale deve stabilire se esistano specifiche circostanze che lo consiglino. Una volta disposta, la prescrizione ha effetto dalla manifestazione sportiva successiva alla notifica all interessato. La prescrizione è sempre applicata quando risulti violato il DASPO, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi. 8

14 Comportando una limitazione della libertà personale dell'interessato, l obbligo di comparizione è sottoposto alla procedura di convalida del provvedimento stesso: dopo la comunicazione al PM, quest'ultimo, in presenza dei presupposti, chiede la convalida dell'obbligo di comparizione al GIP competente che, nella sua autonomia, ne può anche ridurre la durata (il giudice è quello del luogo dove ha sede l'ufficio del questore che ha emesso il DASPO). Avverso la convalida è ammesso ricorso per cassazione. Si segnala, sul punto, che Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 12 novembre 2004, n , ha affermato che sulla convalida dell obbligo di comparizione il controllo di legalità del giudice ha natura piena e si riferisce, quindi, anche al merito del provvedimento e non può essere limitato alla verifica formale dell'esistenza dei presupposti richiesti. Le Sezioni Unite hanno precisato che il controllo del giudice deve essere esteso alla verifica dell'esistenza di tutti presupposti previsti dalla legge e anche a quelli che la natura di misura di prevenzione richiede, in quanto il provvedimento che obbliga alla presentazione presso l'ufficio di polizia incide sulla libertà personale ed è perciò soggetto alla riserva assoluta di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost. A chi si applica Il DASPO si applica a persone ritenute pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica (compresi i minorenni che abbiano compiuto 14 anni) ovvero (art. 6, comma 1, L. 401/1989): a) a persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni per uno dei seguenti reati: - porto d'armi od oggetti atti ad offendere (art. 4, commi 1 e 2, della L. 110/1975); - uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (art. 5 della L. 152/1975); - esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti (art. 2, comma 2, del DL 122/1993); - lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifizi pirotecnici (art. 6-bis, commi 1 e 2, e dell'art. 6-ter della L. 401/1989); - divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce (art. 2-bis, DL 8/2007); - delitti contro l ordine e l incolumità pubblica e di comune pericolo mediante violenza (di cui ai titoli V e VI, capo I, del Libro secondo del codice penale); tra essi l istigazione a delinquere, l associazione a delinquere, semplice e di stampo mafioso, la devastazione, l attentato a impianti pubblici, l incendio, il danneggiamento, la fabbricazione di materiali esplodenti, la strage; - rapina e estorsione, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 380, comma 2, lett. f) ed h), c.p.p.) b) a persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per aver partecipato attivamente ad episodi di violenza su persone o 9

15 cose nell ambito di manifestazioni sportive o che abbiano, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla violenza; c) a soggetti che, pur non essendo stati condannati né denunciati, sulla base di elementi di fatto, risultano aver tenuto in occasione di manifestazioni sportive una condotta, anche all estero, finalizzata a partecipare attivamente a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, idonei a mettere in pericolo l ordine pubblico. Chi lo emette Il DASPO è emesso: - dal questore, a seguito di denuncia per uno dei reati di cui alla lett. a) o per la partecipazione agli episodi di cui alla lett. b); il questore competente all'adozione del provvedimento è quello del luogo in cui si sono verificati i comportamenti illeciti; - dall'autorità giudiziaria (in via obbligatoria) con la sentenza di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; con la sentenza il giudice può disporre la sanzione accessoria dell obbligo di prestare un attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità. Sia il DASPO che l obbligo di comparizione non sono esclusi in caso di sospensione condizionale della pena o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Quanto dura La durata del DASPO è la seguente: - da 1 a 5 anni, se emesso dal questore (minimo 3 anni per i capi, in caso di violenza di gruppo); da 5 a 8 anni per chi ha già avuto un DASPO. - da 2 a 8 anni se emesso dall'autorità giudiziaria. Decorsi almeno 3 anni dalla cessazione del DASPO, l interessato può chiedere al questore la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal divieto; la concessione è subordinata alla prova effettiva e costante di buona condotta, anche in occasione delle manifestazioni sportive. Impugnazione Il DASPO è ricorribile: - in via gerarchica davanti al Prefetto (entro 30 gg dalla notifica); - in via giurisdizionale davanti al TAR (entro 60 gg. dalla notifica); - o - in alternativa al TAR - con ricorso straordinario al Capo dello Stato (entro 120 gg dalla notifica). Le sanzioni Chi viola il DASPO è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro a euro. 10

16 Documentazione per l esame di Progetti di legge Modifiche al codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e altre disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche A.C Schede di lettura n giugno 2015

17 Profili di costituzionalità ll fatto che il DASPO possa essere emesso sulla base di una semplice denuncia, e non a seguito di una condanna penale, ha comportato alcuni rilievi di costituzionalità. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 512 del 2002, ha tuttavia inquadrato il DASPO tra le misure di prevenzione che possono essere inflitte anche in attesa del processo ed essere poi revocate in caso di assoluzione. Va comunque segnalato, nella prassi che a causa della durata del procedimento penale - la persona sottoposta al DASPO finisce spesso con lo scontare interamente la misura senza che il processo che ad essa ha dato origine venga celebrato. La disposizione in esame prevede dunque che il questore possa disporre a carico di determinati soggetti (evidentemente considerati pericolosi per l ordine e la sicurezza pubblica) il divieto temporaneo di accesso ai luoghi di svolgimento di determinate manifestazioni pubbliche nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano a dette manifestazioni. La disciplina introdotta è in gran parte analoga a quella del DASPO previsto dalla legge 401/1989. Di seguito sono messe in evidenza le differenze tra la disciplina introdotta dall art. 4 in esame e quella vigente relativa al DASPO per le manifestazioni sportive, di cui all art. 6 della legge 401/1989 (indicata nel box sopra). In particolare: in relazione ai presupposti applicativi, l art. 4 non include tra i reati presupposto quello di cui all art. 2-bis del DL 8/2007 (il divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce); i citati delitti contro l ordine e l incolumità pubblica di cui ai titoli V e VI, capo I, del Libro secondo del codice penale; i reati di rapina, estorsione, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (delitti di cui all art. 380, comma 2, lett. f) ed h), c.p.p.); l art. 4 prevede che il questore, nel disporre il divieto di accesso alla manifestazioni pubbliche, debba considerare l attività lavorativa dell interessato; la pena della reclusione per le eventuali violazioni (ovvero l accesso alle manifestazioni pubbliche nonostante il DASPO o la mancata comparizione personale presso gli uffici di polizia), ai sensi dell art. 4, è compresa tra 2 e 6 anni (da 1 a 3 anni nella legge 401, per le manifestazioni sportive); nell udienza di convalida dell arresto in flagranza per violazione del DASPO, l art. 4 prevede che possano essere disposti dal giudice 11

18 sia l obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.) sia il divieto e l obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall art. 280; non è riprodotta dall art. 4 la disposizione sul DASPO estero ovvero la possibilità che il divieto riguardi manifestazioni che si svolgano fuori dall Italia (alle autorità italiane non sarà possibile, quindi, impedire ad un cittadino, pur condannato per uno dei reatipresupposto, di prendere parte a manifestazioni pubbliche all estero); né sarà possibile applicare un DASPO in relazione a violenze commesse in occasione di manifestazioni svoltesi all estero, l art. 4 non prevede la durata minima di 3 anni del DASPO per i capi ( coloro che ne assumono la direzione ) in caso di condotta di gruppo; analogamente, l art. 4 in esame non prevede una disciplina di maggior rigore per i recidivi (coloro cui è già stato irrogato un DASPO); l art. 6 della legge 401 stabilisce, invece, che sia sempre applicato in tali casi l obbligo di comparizione e che la durata minima del nuovo DASPO e del citato obbligo debba essere almeno di 5 anni (ma non superiore a 8) Tra gli elementi comuni alle due discipline si segnala, in particolare, anche per le manifestazioni pubbliche, la possibilità dell arresto in flagranza differita degli autori di violenze nel corso di dette manifestazioni (v. ultra, art. 7 della p.d.l.). Tale disciplina, a differenza di quella prevista per le manifestazioni sportive, (che cessa di avere efficacia il 30 giugno 2016) è, tuttavia, introdotta a regime. 12

19 Art. 5 (Lancio di materiale pericoloso durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche). L articolo 5 introduce una nuova figura di reato, esterna al codice penale, relativa al lancio di materiale pericoloso durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o comunque atti a offendere. La condotta deve essere posta in essere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, o comunque nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa. La sanzione prevista è la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone. La nuova figura di reato è analoga a quella già prevista con riguardo alle manifestazioni sportive. L articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, prevede infatti la reclusione da uno a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere. Negli stessi termini è prevista l aggravante di pena se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell inizio, la sospensione, l interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva e la pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone. In più, per le manifestazioni sportive è previsto che la pena sia aumentata anche nel caso in cui dal fatto derivi il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione medesima. 13

20 Art. 6 (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche). L articolo 6 riprende i contenuti della analoga disposizione (articolo 6-ter della legge n. 401/1989) concernente le manifestazioni sportive e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, o comunque nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o comunque atti ad offendere. La sanzione è la reclusione da uno a tre anni e la multa da a euro. Per le corrispondenti condotte in occasione di manifestazioni sportive, l articolo 6-ter della legge n. 401/1989 prevede invece la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da a euro. 14

21 Art. 7 (Effetti dell arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche). Anche il contenuto dell articolo in esame è mutuato dalla legge 401/1989 che, all articolo 8, individua i casi in cui è consentito l arresto in flagranza di reato durante o in occasione di manifestazioni sportive, disciplina il c.d. arresto in flagranza differita e dispone che all interessato dalla misura possa essere altresì imposto il DASPO. L art. 8 della legge 401/1989 prevede che l arresto in flagranza è consentito, oltre che nei casi previsti in via generale dal codice di procedura penale (artt. 380 e 381), nelle seguenti ipotesi (comma 1-bis): - lancio o utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-bis, comma 1, legge n. 401/89); - possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-ter, legge n. 401/89); - reati per cui è possibile l irrogazione del DASPO da parte del questore (art. 6, comma 1. L. 489, v. ante, art. 4 p.d.l.); - violazione del DASPO o dell obbligo di comparizione; - manifestazioni esteriori od ostentazione di emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 2 del DL 122/1993). In determinate ipotesi, sarà comunque possibile il cd. arresto in flagranza differita dell autore del fatto illecito. Infatti, ove non sia possibile procedere all arresto nell immediatezza del fatto per motivi di sicurezza o ordine pubblico, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro 48 ore dal fatto (comma 1-ter). Nei casi in cui è possibile l arresto in flagranza o in flagranza differita per un reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (comma 1). Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei citati reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del DASPO irrogato con sentenza dell autorità giudiziaria, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale (la custodia cautelare è, quindi, possibile anche per reati inferiori nel massimo a 5 anni; per le altre misure coercitive, anche per reati inferiori nel massimo a 3 anni) (comma 1-quater). Sia le disposizioni sull arresto in flagranza differita che quelle sull applicazione delle misure coercitive in deroga agli ordinari limiti di pena hanno avuto efficacia a decorrere 15

22 dal 13 novembre Per entrambe, il limite temporale di vigenza è stabilito al 30 giugno L articolo 7, comma 2, riproduce con riferimento alle manifestazioni pubbliche - il contenuto dell art. 8, comma 1-bis, della legge 401/1989, da cui si differenzia con riguardo all elenco dei reati-presupposto che consentono l arresto in flagranza e in flagranza differita (che qui, per il differente ambito operativo, solo parzialmente coincidono con quelli indicati dal citato art. 8). Il comma 2, infatti, oltre che per reati commessi con violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l arresto in flagranza ex artt. 380 e 381 c.p.p., prevede che l arresto sia altresì consentito anche nel caso in cui il divieto di accesso a manifestazioni pubbliche non sia accompagnato dalla prescrizione di comparire negli uffici di polizia - in riferimento ai reati di cui all art. 4, comma 1 e 8, della proposta di legge ovvero: - porto d'armi od oggetti atti ad offendere (art. 4, commi 1 e 2, della L. 110/1975); uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (art. 5 della L. 152/1975); - esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti (art. 2, comma 2, del DL 122/1993); - lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifizi pirotecnici (artt. 6-bis e 6-ter della L. 401/1989); - accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 2, comma 2, DL 122/1993); - violazione del divieto di accesso alle manifestazioni pubbliche e violazione dell obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia. Lo stesso articolo 7, comma 2, al secondo periodo ribadisce analogamente a quanto previsto dall art. 8, comma 1-bis, della legge 401 che l arresto è inoltre consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, disposto dal giudice con la sentenza di condanna per uno dei reati in occasione di manifestazioni pubbliche, richiamati dall articolo 4, comma 9 (v. sopra). L art. 7, comma 1, prevede che, nei casi di arresto in flagranza o in flagranza differita per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di 16

23 giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Il comma 3 e 4 dell art. 7 estendono alle manifestazioni pubbliche la disciplina dell arresto in flagranza differita e quella sull applicazione delle misure coercitive in deroga ai limiti di pena, riproducendo quella in vigore per le manifestazioni sportive (art. 8, commi 1-ter e 1-quater, L. 401). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 382 c.p., è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza. Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della Costituzione, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori di limitazione della libertà personale solo in casi tassativamente individuati dalla legge, caratterizzati da eccezionale necessità e urgenza. Unica significativa differenza è che tali discipline derogatorie, per le manifestazioni pubbliche sono previste a regime. Come accennato, nelle manifestazioni sportive, invece, le disposizioni dei citati commi 1-ter e 1-quater dell articolo 8 della legge 401 rimarranno in vigore fino al 30 giugno

24 Art. 8 (Casi di giudizio direttissimo). L articolo 8 prevede che - analogamente a quanto già accade ai sensi dell art. 8-bis della legge 401/1989 per le manifestazioni sportive - per specifici reati commessi nel corso o in occasione di manifestazioni pubbliche, salva la necessità di speciali indagini, si procede sempre con giudizio direttissimo. I reati per i quali l art. 8-bis della L. 401 prevede il giudizio direttissimo sono quelli di cui agli artt. 6, comma 6 (violazione del DASPO e degli obblighi di comparizione), 6-bis, commi 1 e 2 (lancio di materiale pericoloso e scavalcamento di recinzioni dell impianto sportivo) e 8, comma 1 (reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive) della legge 401/1989, anche per il possesso di materiale pericoloso si proceda sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. Il giudizio direttissimo è un procedimento speciale semplificato previsto dagli artt c.p.p. Mancando, come nel giudizio immediato, l udienza preliminare, il procedimento trova il suo epilogo nell udienza dibattimentale. Vanno segnalate due caratteristiche fondamentali di tale rito: la sua instaurazione, che dipende da una scelta insindacabile del PM; la soppressione del controllo giurisdizionale sul rinvio a giudizio ordinariamente assegnato al GIP. Il rito direttissimo presenta tre ipotesi: La prima prevede che il PM, se ritenga di procedere, possa presentare direttamente al dibattimento l imputato arrestato in flagranza di reato per la convalida ed il contestuale giudizio entro 48 ore dall arresto; in caso di convalida dell arresto, si procede al giudizio direttissimo, in caso contrario, il giudice restituisce gli atti al PM per l eventuale archiviazione ovvero per un rinvio a giudizio nelle forme ordinarie. Quando, anche in assenza di convalida dell arresto, il PM e l imputato vi consentano, il giudice può ugualmente procedere a giudizio direttissimo. La seconda ipotesi di rito direttissimo si ha quando l arresto in flagranza è già stato convalidato. In tali casi, il PM presentando l imputato in udienza non oltre 30 giorni dall arresto procede con rito direttissimo, salvo che ciò sia di grave pregiudizio alle indagini; poiché tale evenienza presuppone una fisica disponibilità dell imputato, è necessario che in tal caso il pubblico ministero ottenga dal giudice l applicazione di una misura cautelare che prolunghi lo stato di custodia. La terza ipotesi si ha quando la persona nel corso dell interrogatorio abbia reso confessione (anche qui vige la riserva di grave pregiudizio delle indagini); in tal caso, l imputato, se in libertà, è citato a comparire in udienza entro 30 giorni dall iscrizione della notizia di reato mentre se è in custodia cautelare dovrà, nello stesso termine, essere condotto all udienza. Per lo svolgimento del giudizio direttissimo si osservano le norme dettate per il dibattimento dall art. 470 e ss. c.p.p.. In assenza della fase preliminare, l offeso dal reato e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria fermo restando che il PM., l imputato e la parte civile possono presentare testimoni anche senza citazione. L imputato deve ricevere l avviso del Presidente della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento; lo stesso deve essere avvertito della possibilità di chiedere un termine a difesa non superiore a 10 giorni ed in caso di esercizio di tale facoltà il dibattimento è sospeso fino all udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. 18

25 Il catalogo dei reati che comportano il rito direttissimo comprende: - quelli per i quali il questore può irrogare il divieto di accesso alle manifestazioni pubbliche (art. 4, comma 1), - la violazione dell obbligo di comparizione (art. 4, comma 3); - i reati commessi durante o in occasione de manifestazioni pubbliche (art. 7, comma 1). 19

26 Art. 9 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione) L articolo 9 integra il contenuto degli articoli 4 e 16 del Codice antimafia (D.Lgs. 159 del 2011) in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali. In particolare, la disposizione in esame (comma 1), con la modifica dell art. 4, aggiorna l elenco dei destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall autorità giudiziaria comprendendovi le persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno commesso atti di violenza durante manifestazioni pubbliche. Tali misure sono: - la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più comuni - diversi da quelli di residenza o di dimora abituale - o in una o più province; - l obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. L articolo 9, comma 2, integrando la formulazione dell art. 16, comma 2, del Codice antimafia, prevede la possibilità di applicare la confisca dei beni nella disponibilità delle persone che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche. Analoga possibilità è già prevista dall art. 16 in relazione alle manifestazioni sportive. Come per queste ultime, il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione della violenza nelle manifestazioni pubbliche deve essere convalidato entro 30 giorni dal tribunale. 20

27 Art. 10 (Impiego di telecamere da parte delle Forze di polizia) L articolo 10 stabilisce che, entro 3 mesi dall entrata in vigore del provvedimento in esame, le forze dell ordine impegnate in servizio di ordine pubblico durante manifestazioni pubbliche o sportive dovranno essere dotate di telecamere, atte a registrare le stesse manifestazioni. Si prevede che le relative registrazioni siano parte integrante dell atto pubblico con cui il pubblico ufficiale attesta i fatti avvenuti in sua presenza o da lui stesso compiuti; tali registrazioni costituiscono piena prova, fino a querela di falso,della provenienza delle stesse dal pubblico ufficiale, ai sensi dell art del codice civile (comma 1). Per la dotazione delle telecamere è autorizzata una spesa di 200 mln di euro per ogni anno del triennio (il triennio di riferimento è evidentemente collegato alla data di presentazione della proposta di legge). Il relativo onere finanziario è sostenuto mediante riduzione delle dotazioni iscritte a legislazione vigente nell ambito delle spese rimodulabili nelle missioni di spesa di ciascun Ministero (comma 2). La riduzione sembra riguardare sia le dotazioni finanziarie di parte corrente che quelle in conto capitale. La norma non esplicita se si tratti di tagli lineari - effettuati, cioè, in uguale valore percentuale sugli stanziamenti di spesa - ovvero di riduzioni specifiche per singole voci di spesa. 21

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