AIR DOLOMITI L.A.R.E. S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO SULL INTERNAL DEALING
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1 AIR DOLOMITI L.A.R.E. S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO SULL INTERNAL DEALING
2 INDICE Premessa Art. 1 Persone Rilevanti Art. 2 Operazioni compiute da Persone Rilevanti oggetto dell obbligo di comunicazione Art. 3 Termini e modalità di trasmissione alla società delle informazioni richieste da parte delle Persone Rilevanti Art. 4 Riserva di facoltà Art. 5 Soggetto preposto all attuazione del Codice di Comportamento Art. 6 Trattamento dei dati personali Art. 7 Entrata in vigore Art. 8 Mancata attuazione Allegati: Allegato 1: Modulo di Accettazione Allegato 2: Elenco persone rilevanti Allegato 3: Modulo per invio comunicazioni 2
3 PREMESSA Il presente Codice di Comportamento è stato emanato in attuazione delle disposizioni, previste dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in merito alle operazioni compiute sugli strumenti finanziari quotati (o su altri strumenti finanziari connessi) emessi da Air Dolomiti L.A.R.E. S.p.A. o da sue controllate da parte delle persone che hanno una approfondita conoscenza dell andamento dell azienda ( Internal Dealing ) in conseguenza della posizione in essa ricoperta ( Persone Rilevanti ). La finalità delle regole contenute nel Codice di Comportamento è quella di disciplinare i flussi informativi nei confronti della società da parte delle Persone Rilevanti, a riguardo delle operazioni da queste compiute sugli strumenti finanziari indicati dall art. 2., e di migliorare la trasparenza e l omogeneità informativa nei confronti del mercato. Il presupposto del presente Codice di Comportamento è che l informativa ivi disciplinata sia relativa a operazioni effettuate lecitamente e non derivanti dall uso illegale di informazioni privilegiate. 3
4 Art. 1 PERSONE RILEVANTI Sono destinatari degli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice di Comportamento i seguenti soggetti, definiti Persone Rilevanti: a) Amministratori di Air Dolomiti L.A.R.E. S.p.A. b) Sindaci effettivi di Air Dolomiti L.A.R.E. S.p.A. c) Tutti i dipendenti e collaboratori di Air Dolomiti L.A.R.E. S.p.A. individuati nell elenco allegato (allegato 2) da tenere costantemente aggiornato a cura dell ufficio Corporate Finance. Art. 2 OPERAZIONI COMPIUTE DA PERSONE RILEVANTI OGGETTO DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Le Persone Rilevanti devono comunicare nei termini e con le modalità di cui all art. 3. le operazioni a qualsiasi titolo compiute ed aventi ad oggetto: 1) strumenti finanziari quotati emessi da Air Dolomiti L.A.R.E. S.p.A. o da sue controllate (con esclusione delle obbligazioni non convertibili); 2) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere i suindicati strumenti; 3) strumenti finanziari derivati e covered warrant aventi come attività i citati strumenti finanziari quotati emessi da Air Dolomiti L.A.R.E. S.p.A. o da sue controllate, anche quando l esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti. Salvo espressa deroga disposta dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere comunicati anche gli atti di esercizio di stock option o di diritti di opzione. Ai fini di quanto sopra enunciato: 1) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna Persona Rilevante, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate. Salvo prova contraria le operazioni effettuate da soggetti conviventi con le Persone Rilevanti si presumono essere state fatte compiere da queste ultime; 2) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell ipotesi in cui la Persona Rilevante o gli altri soggetti di cui al precedente punto 1. assumano la posizione di prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto; 3) non si tiene conto delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore all importo di Euro per dichiarante; 4) non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui al punto 1., 5) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni. 4
5 Art. 3 TERMINI E MODALITA PER L ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE PERSONE RILEVANTI Le Persone Rilevanti dovranno far pervenire le comunicazioni, redatte sulla base del modulo allegato (allegato 3), relative alle operazioni di cui al precedente articolo 2, e quindi le operazioni il cui valore cumulato sia superiore o uguale a Euro ma inferiore a Euro, entro il 5 giorno di calendario successivo al termine di ciascun trimestre solare. In deroga ai termini previsti al precedente paragrafo, la comunicazione deve essere effettuata, sempre tramite il modulo allegato, immediatamente e comunque entro i due giorni di borsa aperta successivi a quello di conclusione dell operazione che ha comportato il superamento della soglia dei Euro per dichiarante. Tale soglia è determinata nell importo, anche cumulativo, delle operazioni che non siano state oggetto di precedente comunicazione. Per gli strumenti finanziari derivati, i warrant o i covered warrant, ai fini del raggiungimento del predetto limite, si deve considerare il controvalore nozionale calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell attività sottostante rilevato il giorno di conclusione dell operazione. In caso di cessazione del rapporto della persona rilevante con Air Dolomiti S.p.A. L.A.R.E. la persona rilevante comunica operazioni di cui al presente articolo contestualmente alla cessazione del rapporto stesso. Le Persone Rilevanti dovranno inviare le comunicazioni previste ai precedenti paragrafi al Soggetto preposto all attuazione del Codice di Comportamento, come identificato al successivo articolo 5. Art. 4 RISERVA DI FACOLTA Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di vietare o limitare, in determinati periodi dell anno, a tutte o alcune delle Persone Rilevanti, di effettuare tutte o alcune delle operazioni di cui all art. 2 del presente Codice di Comportamento, salvo la possibilità di concedere deroghe dietro presentazione di istanze motivate Art. 5 SOGGETTO PREPOSTO ALL ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dall art del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. è individuato nell ufficio Corporate Finance di Air Dolomiti L.A.R.E. S.p.A. 5
6 Il suddetto ufficio vigilerà sull applicazione del Codice di Comportamento, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ed integrazioni, in coerenza con i principi di trasparenza enunciati di Premessa. Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ciascuna Persona Rilevante, mediante sottoscrizione del Modulo di Accettazione di cui all Allegato 1, fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti in applicazione del presente Codice di Comportamento, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata da Borsa Italiana S.p.A. Acconsente inoltre che le medesime informazioni possano essere inserite, anche per sintesi, nel Bilancio, nella Relazione Semestrale e nelle Relazioni Trimestrali della Società, in applicazione delle vigenti normative. Art. 7 ENRATA IN VIGORE La società adotta il presente Codice di Comportamento a partire dal 1 gennaio Dalla stessa data entrano in vigore gli obblighi di comunicazione di cui all art. 3. Art. 8 MANCATA ATTUAZIONE L inosservanza degli obblighi di dichiarazione o delle limitazioni all effettuazione delle limitazioni comporta: 1) Per i dipendenti della Società: l applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di Legge e dalla contrattazione collettiva applicabile; 2) Per gli eventuali altri collaboratori, la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto; 3) Per gli Amministratori e i Sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà rendere noti i nominativi dei soggetti inadempienti utilizzando gli strumenti di comunicazione che riterrà di volta in più appropriati, restando salvo il potere di proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del Consigliere o Sindaco inadempiente. 6
7 Allegato 1 Io sottoscritto. - preso atto di essere stato incluso nel novero delle Persone Rilevanti ai sensi del Codice di Comportamento sull Internal Dealing di Air Dolomiti L.A.R.E. S.p.A.; - attestando di aver ricevuto letto e compreso il suddetto Codice di Comportamento; - consapevole dell impegno morale, oltre che legale, del puntuale rispetto degli obblighi impostimi DICHIARO che mi atterrò scrupolosamente a quanto richiestomi. (firma) Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, presto specifico e irrevocabile consenso a quanto contenuto nell art. 6 del Codice di Comportamento da me sopra accettato. (firma) 7
8 Allegato 2 Elenco persone rilevanti: Amministratori Domenico Alcide Leali Karl Ludwig Kley Liliana Bresciani Filippo Aleotti Karl Ulrich Garnadt Giovanna Leali Dario Leali Francesco Rossi Ragazzi Maurizio Decastri Sindaci effettivi Friedrich Karl Erdmann Wilcke Umberto Buzzi Pierangelo Lo Maglio Dipendenti e collaboratori Gianmarco Solari Giacomo Maria Manzon Valerio Dell Angela Stefano Barone Fabio Biancotto Chiara Giacopini Marianna Craglietto Andrea Venturi Alessia Muzi Alessandra Circelli 8
9 Allegato 3 Comunicazioni delle operazioni di cui all art. 3 Società: Air Dolomiti S.p.A. L.A.R.E. Periodo di riferimento: Comunicazione: periodica o immediata o Dichiarante: Qualifica: Comunicazioni di cui all art , comma 1, lettera a), nonché obbligazioni convertibili Data Operazione Strumento finanziario Cod Isin Qtà Prezzo unitario Controvalore Fonte TOTALE * Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo. 9
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