OGGETTO: Disegno di legge di stabilità 2015 Approvazione definitiva Camera dei deputati

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1 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag dicembre /GPF/om Legge di stabilità per l anno 2015 Legge 23 dicembre 2014, n Le novità fiscali Sintesi La legge di stabilità 2015 contiene numerose novità fiscali tra le quali si segnalano le seguenti: la stabilizzazione del c.d. bonus di 80 euro; la deduzione del costo del lavoro a tempo determinato, ai fini della determinazione del valore della produzione netta soggetto ad IRAP per le imprese; la proroga del credito di imposta per le ristrutturazioni edilizie e ecobonus ; l introduzione di un nuovo regime forfetario (ex Minimi) per le imprese e i professionisti; l aumento da 5,29 a 7 euro dell importo del ticket elettronico non soggetto ad imposizione; l introduzione del sistema di split payment per le prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nell'articolo 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972; l estensione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari; un ampia riforma dell istituto del ravvedimento operoso; la possibilità di optare per la corresponsione del TFR in busta paga Sul Supplemento Ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. Legge di stabilità per il 2015). La CONFCOMMERCIO con comunicazione del 23 dicembre u.s. ha diffuso un ampia sintesi dei contenuti della legge in esame; tuttavia, in considerazione della molteplicità degli argomenti trattati, si riporta, di seguito, una stralcio della predetta Comunicazione riguardante la numerose disposizioni fiscali contenute nella Legge di stabilità per il 2015, riservandoci fin d ora di ritornare sui contenuti della stessa legge con ulteriori circolari di approfondimento. DIREZIONE GENERALE Roma, 23/12/2014 Prot OGGETTO: Disegno di legge di stabilità 2015 Approvazione definitiva Camera dei deputati Si informa che il 22 dicembre la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità

2 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag )", ratificando il testo licenziato dal Senato con voto di fiducia. Nel rinviare alle note degli uffici tecnici per gli approfondimenti, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure, segnalando che il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2015 (salvo alcune specifiche disposizioni, la cui diversa decorrenza è indicata nel prosieguo della presente comunicazione). DISPOSIZIONI FISCALI 1. Stabilizzazione del "bonus" di 80 euro (Art. 1, da c. 12 a 15) Il comma 12 dell'art. 1 della legge di stabilità prevede, a regime, dal periodo d'imposta 2015, il cosiddetto "bonus" di 80 euro, così come introdotto dal D.L. n. 66 del 2014, per i redditi di lavoro dipendente e taluni redditi ad essi assimilati. Come noto, il "bonus" consiste nel riconoscimento di un credito pari a: 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. In tal caso, il credito spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto: ( euro - reddito complessivo)/2.000 euro. La riduzione è riconosciuta automaticamente dai sostituti d'imposta qualora l'imposta lorda calcolata sui predetti redditi superi le detrazioni da lavoro dipendente loro spettanti. Inoltre, l'importo del credito riconosciuto deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD). Si precisa che sono esclusi da tale riduzione i pensionati e gli incapienti. 2. Defiscalizzazione buoni pasto elettronici (Art. 1, c. 16 e 17) I commi 16 e 17 elevano, dal prossimo 1 luglio 2015, da 5,29 a 7 euro il tetto defiscalizzato dei buoni pasto resi in forma elettronica ai lavoratori dipendenti. 3. Deduzione del costo del lavoro da imponibile Irap (Art. 1, da c. 20 a 25) Il comma 20, aggiungendo il comma 4-octies nell'art. 11 del D.Lgs. n.446 del 1997, prevede, per i soggetti Irap, la deduzione integrale, ai fini dell'imposta, del costo del lavoro per i dipendenti assunti a tempo indeterminato. In particolare, dal 2015, se la sommatoria delle deduzioni analitiche e forfetarie, spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, del predetto art. 11, è inferiore al costo del lavoro, spetterà una deduzione integrale di tali somme fino a concorrenza dell'onere sostenuto. Per le imprese senza dipendenti viene previsto un credito d'imposta del 10% da utilizzare in compensazione. La misura è stata introdotta in Commissione Bilancio al Senato per quei soggetti (autonomi e imprese senza dipendenti) che sarebbero stati penalizzati dall'aumento dell'aliquota Irap dal 3,5% al 3,9%.

3 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 376 Contestualmente alla deduzione del costo del lavoro, il comma 22, abroga la riduzione Irap del 10% introdotta, a regime e per tutti i contribuenti, dal D.L. n. 66 del 2014, con il conseguente ripristino, per le imprese ed i lavoratori autonomi, della precedente aliquota del 3,9%, in luogo di quella fissata al 3,5%, a partire dal periodo d'imposta L'aumento delle aliquote ha effetto, infatti, già dall'esercizio in corso, mentre la nuova deduzione del costo del lavoro avrà effetto a partire dall'esercizio Per il 2014 vengono, comunque, fatti salvi gli effetti dei minori versamenti effettuati a giugno in base alle aliquote minori, utilizzando il metodo previsionale previsto dall'art. 2, comma 2, del citato D.L. n. 66 del "Ecobonus" e ristrutturazioni edilizie (Art. 1, c. 47 e 48) Modificando gli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90 del 2013, il Governo proroga per il 2015 le medesime percentuali di detrazioni fiscali in materia di "ecobonus" e ristrutturazioni edilizie previste per il Viene, infatti, confermata la detrazione del 65%, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2015 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali. Secondo quanto stabilito dalla precedente legge di stabilità (legge 27 dicembre 2013, n. 147), la detrazione sarebbe dovuta passare al 50% per le spese effettuate nel Gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni dei condomìni avrebbero, invece, usufruito della detrazione del 65% fino al 30 giugno 2015, e del "bonus" al 50%, dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre Anche per quanto riguarda le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia ed all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, viene confermata la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre Secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2014, tale percentuale di detrazione sarebbe dovuta passare dal 50% al 40% per le spese di ristrutturazione sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre All'acquisto di mobili ed elettrodomestici, abbinato agli interventi di ristrutturazione edilizia, in assenza delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015, non sarebbe, invece, spettata nessuna agevolazione fiscale. Dal 2016, se non interverranno altre proroghe, i predetti interventi usufruiranno della detrazione del 36%. Il comma 48 invece, aumenta da 6 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione che hanno eseguito i lavori su interi fabbricati, devono alienare tali immobili per accedere alle detrazioni edilizie. 5. Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (cosiddetto "nuovo regime dei minimi") (Art. 1, da c. 54 a 89) La norma introduce un regime forfetario di determinazione del reddito per imprese e lavoratori autonomi che esercitano la propria attività economica in forma individuale.

4 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 377 Tale regime prevede l'assoggettamento del reddito ad un'unica imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'irap in misura pari al 15%. Il regime si applica alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professionale esercitata. Le diverse soglie, dunque, tengono conto della diversa redditività dei settori economici. A tal fine i contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito d'impresa e l'eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile. Di seguito si riporta la Tabella che individua, ai fini dell'applicazione del predetto "regime": i settori economici; i codici di attività ATECO 2007; il valore soglia dei ricavi/compensi; il coefficiente di redditività. L'ingresso al regime è ammesso anche per chi abbia sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a euro lordi. Inoltre, il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti dei beni mobili strumentali, alla chiusura dell'anno precedente (cosiddetto "stock"), non deve superare euro. Ai fini del calcolo del predetto limite: 1. per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 2. per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR; 3. i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50%; 4. non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro; 5. non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti ed utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Inoltre, per i soggetti che percepiscono anche redditi di lavoro dipendente e assimilati, oltre a quelli conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione e il reddito totale è superiore a euro, il reddito da lavoratore autonomo o d'impresa deve risultare in misura prevalente rispetto agli atri. Come detto, il nuovo regime forfetario prevede una differenziazione delle soglie di ricavi e compensi in base al tipo di attività svolta. A tal fine non rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore ed ai parametri, e nel caso di esercizio contemporaneo di attività con codici ATECO diversi, si assume il limite più elevato delle diverse attività esercitate. Il "regime" opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l'ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Per accedere al regime è sufficiente che il contribuente ne dia comunicazione nella dichiarazione di inizio di attività.

5 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 378 Il comma 4 individua le esclusioni soggettive dal nuovo regime forfetario tra cui si menzionano: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito ed i soggetti non residenti. Sono, inoltre, esclusi i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili. I commi da 5 a 10 individuano la disciplina del regime ai fini Iva. In particolare, il comma 5 disciplina l'applicazione dell'iva alle operazioni attive e passive poste in essere a seconda che le stesse siano: 1. operazioni nazionali, per le quali il contribuente che si avvale del regime forfetario non esercita la rivalsa dell'imposta di cui all'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 2. cessioni di beni intracomunitarie, in relazione alle quali trova applicazione la medesima disciplina delle operazioni interne, stante il richiamo all'art. 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427; 3. acquisti di beni intracomunitari che, entro la soglia di euro annui, sono considerati non soggetti ad Iva nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente a quanto disposto dall'art. 38, comma 5, lettera c), del citato D.L. 30 agosto 1993, n. 331; 4. prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, che rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972; 5. importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, disciplinate secondo le norme del D.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), e comma e del medesimo Decreto. In ogni caso, per qualunque operazione posta in essere dal contribuente che si avvale del regime forfetario è escluso il diritto alla detrazione dell'iva assolta, dovuta od addebitata sugli acquisti, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato D.P.R. n. 633 del Per ciò che attiene gli adempimenti ai fini Iva, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono, in linea generale, esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del I medesimi contribuenti sono, comunque, tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali ed a certificare i corrispettivi. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Al comma 12 viene inserita, all'interno del nuovo regime forfetario, una specifica disciplina di vantaggio. In particolare, per le nuove attività è previsto un regime forfetario di maggiore favore per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi; ciò attraverso una riduzione del reddito imponibile in misura di un terzo.

6 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 379 Per poter beneficiare del regime è necessario che: 1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 2. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 3. qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti dalla disposizione in esame. Valgono, al riguardo, in quanto compatibili, i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate già forniti in merito al regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27 del D.L. n. 98 del Ai sensi del comma 71 il regime cessa di avere effetto dall'anno successivo se in corso d'anno viene meno uno dei requisiti per accedere al regime forfetario o si verifica una delle cause di esclusione dal regime. In tal caso il contribuente, dall'anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, l'istituzione dei registri contabili e l'addebito dell'iva. Il comma 73 precisa che i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esclusi dall'accertamento a mezzo degli studi di settore o dei parametri ma restano soggetti al cosiddetto "redditometro". La disciplina dettata dai successivi commi dal 76 al 84 prevede, per i contribuenti iscritti alla gestione commercianti ed artigiani, la facoltà di usufruire di un sistema più favorevole anche in ambito previdenziale, adottando una modalità di determinazione del contributo dovuto in percentuale del reddito dichiarato. In tal caso non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, dall'art. 1, comma 3, della L. n. 233 del Vengono indicati i termini entro cui effettuare i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali, che coincidono con gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. La cessazione dell'applicazione del regime contributivo agevolato viene fissata a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1, previste per l'applicazione del regime forfetario, oppure si verifica taluna delle fattispecie previste dal comma 4, che escludono la possibilità di potersi avvalere di tale regime. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario ai fini della determinazione e del versamento del contributo dovuto e l'impossibilità, per il contribuente, di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche nel caso sussistano nuovamente le condizioni previste dalle presenti disposizioni per l'applicazione del regime forfettario.

7 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 380 Con i commi da 85 a 88 vengono, infine, abrogati i regimi agevolati oggi vigenti di cui all'art. 13 della L. n. 388 del 2000 ("nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"), all'art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 ("regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità"), e all'art. 1, commi da 96 a 115, e comma 117, della L. n. 244 del A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle "nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo", il "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" ed il regime contabile agevolato, di cui all'art. 27, comma 3, del D.L. n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dalla norma in esame, e salvo opzione per l'applicazione dell'iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, accedono al regime forfetario. La nuova disciplina prevede la possibilità di usufruire del nuovo regime anche a chi esercita da anni, senza limiti di età ma nel rispetto, tuttavia, delle soglie di ricavi e compensi, indicati dalla norma in questione. Anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, i soggetti che usufruiscono dell'attuale regime dei minimi possono, comunque, continuare ad usufruire di tale regime fino a quando non viene meno uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 6. Erogazioni liberali alle Onlus (Art. 1, c. 137 e 138) I commi 137 e 138 incrementano a euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26% nonché la deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La norma si applica dal periodo di imposta Operazioni Iva nei confronti di amministrazioni statali (Art. 1 c. 139 e 140) Viene disposto che le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'unione europea per finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini Iva. Le modalità operative saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Detrazioni erogazioni liberali ai partiti (Art. 1, c. 141) Il comma 141, modificato al Senato, conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni. 9. Cinque per mille (art. 1, c. 154) Il comma 154, introduce a regime alcune modifiche dell'istituto del 5 per mille IRPEF disponendo l'applicazione a partire dall'esercizio finanziario 2015 delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro. La modifica è volta ad introdurre la previsione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei

8 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 381 ministri per la definizione delle modalità di redazione della rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell'irpef, nonché le modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi. Sono inoltre introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari. 10. Superamento della "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 430, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013) (Art. 1, c. 207) Vengono apportate alcune importanti modifiche alla cosiddetta "clausola di salvaguardia" prevista dall'art. 1, comma 430, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013). In particolare, la norma in esame differisce di un anno (al 1 gennaio 2016, in luogo del 1 gennaio 2015), il termine ultimo per l'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale andranno disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate nel bilancio statale. Tali maggiori entrate, per effetto della legge di stabilità sono state ridotte nelle seguenti misure: milioni di euro, anziché milioni di euro, per l'anno 2016; milioni di euro, anziché di euro, a decorrere dal Contestualmente, viene soppressa la previsione della misura di milioni di euro per l'anno 2015 così come prevista dalla legge di stabilità Tali misure non saranno adottate o saranno adottate per importi inferiori ove, entro la data del 1 gennaio 2016 (come detto, la legge di stabilità 2014 prevedeva come data il 1 gennaio 2015), vengono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto od in parte, il conseguimento dei predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. 11. Rendita catastale immobili ad uso produttivo (Art. 1, c. 244 e 245) I commi 244 e 245, chiariscono le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo. In particolare il comma 244 precisa che sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati). Inoltre, il comma 245 precisa che, ai fini dell'applicazione delle predette norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall'amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella circolare n. 6/T del Riapertura di termini in materia di rideterminazione di valori di acquisto (Art. 1, c. 626) Il comma 626 dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti

9 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 382 non commerciali posseduti alla data del 1 gennaio 2015, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva, anche rateizzata, a decorrere dal 30 giugno I commi 627 e 628, inseriti al Senato, raddoppiano l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, i cui termini sono stati prorogati al Tale aliquota è innalzata dal 4 all'8 per cento per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate. 13. Estensione del meccanismo del "reverse charge" (Art. 1, commi da 629 a 633) I commi da 629 a 633 estendono l'applicazione del meccanismo del "reverse charge" ad alcune casistiche del settore edile e del settore energetico, in conformità rispettivamente agli articoli 199 e 199-bis della direttiva europea 2006/112/CE. In particolare, con l'inserimento nel sesto comma dell'articolo 17, della lettera a-ter), vengono assoggettate al regime dell'inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia e di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. Relativamente al settore energetico, il comma 7 dell'art 17, mediante l'introduzione delle lettere d-bis), d-ter) e d-quater), prevede l'estensione del "reverse charge" ai trasferimenti delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, definite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, trasferibili a norma dell'articolo 12 di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE recepita nel nostro ordinamento, da ultimo, dal decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 (lettera d-bis). Il regime dell'inversione contabile si applica, inoltre, ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva e di certificati relativi all'energia e al gas (lettera d-ter) e, per prevenire il possibile trasferimento delle attività fraudolente ad altri beni o servizi del settore, le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, individuato attraverso il rinvio all'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (lettera d-quater). La lettera d-quinquies estende ulteriormente il meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari. 14. Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici Con l'introduzione dell'articolo 17-ter al D.P.R. n. 633 del 1972 vengono previste speciali modalità di versamento dell'iva per le prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nell'articolo 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta (c.d. split payment). La lettera b) del medesimo comma, infatti, dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'iva che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario. Il nuovo comma 2 del citato articolo 17-ter prevede che le disposizioni sullo split payment non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi

10 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 383 assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. La lettera c), dispone che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la PA e che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito IVA a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni attive potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro. La lettera d), invece, estende l'inversione contabile anche alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Il comma 631 prevede che le disposizioni concernenti l'inversione contabile relative alle quote di emissioni di gas serra, ai certificati ed alle cessioni di gas ed energia elettrica, nonché alle cessioni verso la grande distribuzione sono applicabili per un periodo di quattro anni. Il comma 632, modificato al Senato, dispone che l'efficacia dell'ampliamento dei casi di reverse charge siano subordinate al rilascio dell'autorizzazione ad una misura di deroga da parte del Consiglio UE. Al Senato è stata svincolata l'efficacia delle disposizioni che hanno introdotto lo Split Payment dall'autorizzazione UE così prevedendone l'applicazione già dal 1 gennaio Il comma 633 infine, stabilisce che nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento IVA, ai sensi della modifica al Reverse Charge introdotta dal precedente comma 629 si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di recupero motivato. 15. Rapporto Fisco e contribuenti Adempimento volontario (Art. 1, commi da 634 a 641) Le disposizioni in commento intendono promuovere l'introduzione di nuove ed avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, prevedendo la messa a disposizione per il contribuente, da parte dell'agenzia delle Entrate, degli elementi e delle informazioni in suo possesso e riguardanti lo stesso contribuente, relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari ed al valore della produzione allo stesso imputabili, alle agevolazioni, alle deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti di imposta. Gli elementi e le informazioni in possesso dell'agenzia delle Entrate vengono fornite anche alla Guardia di finanza. Inoltre, la norma prevede che il contribuente possa segnalare all'agenzia delle Entrate fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Spetterà ad un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate individuare le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione. Il comma 637 inoltre, modifica l'articolo 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/1998, il quale disciplina la possibilità di integrare e correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione in ordine alla dichiarazione dei redditi, dell'irap e dei sostituti di imposta e dell'iva, prevedendo, in tali casi, l'applicazione della disciplina dettata in tema di ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Al riguardo, sempre il comma 637, lett. b) delinea una vera e propria riforma del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, del D.Lgs. n. 472/97, aprendo la regolarizzazione spontanea in situazioni che prima, invece, erano inibite.

11 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 384 Al ravvedimento sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo), breve (entro 30 giorni: sanzione al 3%) e lungo (entro un anno: sanzione al 3,75%), si aggiungono, per effetto del comma 637 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 tre opzioni. Se il contribuente regolarizza gli errori e le omissioni: entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad "un nono del minimo" (3,3%); entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore) la sanzione è ridotta ad un settimo (4,2%); oltre il predetto termine, la sanzione è ridotta ad un sesto del minimo (5%). Inoltre, viene specificato che il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso anche nel caso in cui siano terminate attività di accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione. In tal caso le sanzioni verranno ridotte ad un quinto del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione. Si chiarisce poi che avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. Vengono poi, eliminati gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai commi da 1-bis a 1-quinquies (ai fini delle imposte sui redditi e dell'iva) e della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 11, comma 1-bis dello stesso decreto (ai fini delle imposte indirette diverse dall'iva, quali l'imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.). Viene inoltre, eliminato l'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione di cui all'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo n. 218 del 1997, ad opera dell'articolo 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n Relativamente all'istituto dell'acquiescenza all'accertamento o di liquidazione, nell'articolo dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, viene eliminato il comma 2-bis. Quest'ultima disposizione stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni previste in caso di rinuncia alla impugnazione (un terzo di quelle irrogate), se l'avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio formulato ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo che la medesima agevolazione non si applica qualora il contribuente, pur potendo, non abbia definito direttamente i processi verbali di constatazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997, che consentono l'emissione di accertamenti parziali o non abbia aderito agli inviti al contraddittorio di cui ai predetti articoli 5 e 11, commi 1-bis, dello stesso decreto. Per effetto delle modifiche apportate dal comma 14 della legge di stabilità 2015, in caso di rinuncia alla impugnazione dell'avviso di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo di quelle irrogate. Viene abolita la disciplina che prevedeva la possibilità, per il contribuente, di prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1, mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute, di cui ai commi da 1 bis a 1quinquies dell'art. 5 del D.Lgs n. 218/1997.

12 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 385 La nuova disciplina abroga anche l'art. 5bis che prevedeva, per il contribuente, la possibilità di poter prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Tuttavia, il successivo commi prevedono l'applicazione della disciplina abrogata sugli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette ed ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 2015 e, e le disposizioni relative all'adesione ai pvc continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data. L'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede di acquiescenza si applicano agli atti definibili notificati dagli uffici dell'agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio Come conseguenza della nuova disciplina, i termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 ed all'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 ed i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'art. 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n.602/1973 e relativi alle attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori o per le omissioni, decorreranno dalla presentazione di tali dichiarazioni e, quindi, l'amministrazione finanziaria avrà più tempo per notificare i relativi provvedimento. 16. Dichiarazione Iva (Art. 1, c. 641) Il comma 641, nell'ottica di semplificare gli adempimenti dei contribuenti elimina, in materia Iva, l'obbligo della dichiarazione unificata e anticipa a febbraio il termine per la presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d'imposta precedente. 17. Giochi (Art. 1, c. da 643 a 654) La legge di stabilità prevede, in materia di giochi, sia misure di contrasto alla ludopatia sia un aumento della tassazione. In tal senso e in attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici, che dovrà avvenire con l'attuazione dell'art. 14 della delega fiscale (L. n. 23/2014), viene disciplinata l'attività delle agenzie di scommesse. 18. Tassazione dividendi percepiti da enti non commerciali (Art. 1, c. 655 e 656) Il comma 655 intervenendo sull'art. 4, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 344/2003 prevede un'importante modifica in materia di tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali. In particolare, la modifica implicherà che, dal 1 gennaio 2014, in caso di distribuzione di dividendi ad enti non commerciali, tra cui i Trust, l'esclusione della tassazione non sarà più del 95% (tassazione sul 5% del dividendo) ma solo del 22,26% (tassazione sul 77,74% del dividendo). Il comma 656, in considerazione della riduzione della quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, riconosce a tali soggetti un credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1 gennaio Ritenuta d'acconto ristrutturazioni (Art. 1, c. 657) Viene elevata, dal 4% all'8%, la ritenuta d'acconto trattenuta dalle banche sui bonifici per il pagamento

13 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 386 degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni del 65% e del 50%. Si precisa che tale ritenuta è stata introdotta dal D.L. n. 78/del 2010, inizialmente con aliquota del 10%, poi scesa al 4%, tenuto conto dei problemi di liquidità delle imprese. 20. Aliquota Iva agevolata per e-book (Art. 1, c. 667) Il comma 667 dispone che, ai fini dell'applicazione dell'iva al 4%, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. 21. Aggiornamento black list (Art. 1, c. 678) Nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 168-bis del TUIR, il comma 40 consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di operare modifiche alla cosiddetta Black List di cui al DM del 24 aprile Imu-Tasi 2015 (Art. 1, c. 679) La norma conferma per il 2015 la disciplina in materia di aliquote Tasi. Dunque, per il 2015, il tetto di aliquota massima è pari al 2,5 per mille, che può salire al 3,3 per mille per finanziare le detrazioni per le abitazioni principali. Infatti, la legge istitutiva della Tasi prevedeva tali aliquote solo per il primo anno di applicazione, ovvero il Dal 2015, l'aliquota poteva salire fino al 6 per mille per le abitazioni principali. Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge. Dunque si potrà arrivare ad una tassazione massima del: 11,4 per mille per la categoria "altri fabbricati"; 3,3 per mille per l'abitazione principale. 23. Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri (Art. 1, c. 690) Dal 1 gennaio 2015, viene innalzata, da a euro, la franchigia IRPEF operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. lavoratori frontalieri), disposta dall'articolo 1, comma 175 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). 24. Campione d'italia (Art. 1, c. 691) Con il comma 691 si introduce un nuovo comma, il 3 bis, all'articolo188 bis del TUIR con il quale si prevede, a partire dal 1 gennaio 2015,una franchigia IRPEF per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'italia. In relazione a detti redditi, l'importo eccedente euro concorrerà a formare il reddito complessivo dei predetti contribuenti.

14 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag IMU terreni agricoli (Art. 1, c. 692 e 693) I commi 692 e 693, inseriti al Senato, prevedono che, a seguito della riduzione dei comuni comprendenti terreni agricoli montani esenti da tassazione IMU, disposta dal D.M 28 novembre 2014, (pubblicato in G.U. il 6 dicembre) gli enti interessati da tale revisione del criterio di esenzione accertano convenzionalmente a titolo di maggior gettito IMU gli importi indicati dal decreto medesimo, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale pari a 359,5 milioni di euro stabilita nel medesimo provvedimento. La norma in commento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge. 26. Iva pellet (Art. 1, c. 711 e 712) Viene aumentata, dal 10 al 22%, l'aliquota Iva applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinate le relative maggiori entrate, al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). 27. Fondo per la riduzione pressione fiscale (art. 1, c. 716) Il comma 716 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della L. stabilità 2014 (L. 147/2013) relativa al fondo per la riduzione della pressione fiscale è ridotta di 331,533 milioni di euro per il 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorrere dal Nuova "clausola di salvaguardia" in materia di Iva ed accise (Art. 1, c. 718 e 719). Il comma 718, prevede, fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 circa la cosiddetta "clausola di salvaguardia", un incremento sia dell'aliquota Iva ridotta del 10% sia di quella ordinaria del 22%. In particolare, l'aliquota del 10% salirà al 12% dal 1 gennaio 2016, ed al 13% a decorrere dal 1 gennaio L'aliquota Iva del 22% salirà al 24% a decorrere dal 1 gennaio 2016, al 25% a partire dal 1 gennaio 2017, ed al 25,5% dal 1 gennaio Inoltre, viene disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, con Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi. La disposizione specifica, infine, che il provvedimento in argomento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il comma 719 precisa infine, che le predette misure possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. (OMISSIS)

15 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 388 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI (OMISSIS) 13. Riduzione crediti d'imposta-riduzione rimborso accise taxi (Art. 1, c. 242) Tra i crediti d'imposta che saranno oggetto, con successivo DPCM, di imposizione di quote percentuali massime di fruizione di quanto spettante, sono compresi quelli destinati al rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza. (OMISSIS) 23. Bollo Auto d'epoca (Art. 1, c. 666) Per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, con oltre 20 anni di vita, viene disposta l'esclusione dalla vigente esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. (OMISSIS) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI PA (OMISSIS) 2. Compensazione cartelle esattoriale (Art. 1 comma 19) Anche per il 2015 sarà possibile compensare le cartelle esattoriali con i crediti certificati maturati dalle imprese nei confronti della PA. Le somme iscritte a ruolo dovranno essere inferiori o pari al credito vantato. La misura verrà attuata con Decreto del Ministero dell'economia da adottare entro 3 mesi dalla pubblicazione della Legge di Stabilità. Si ricorda che l'istituto della compensazione tra cartelle esattoriali e crediti certificati, sorti nell'ambito di somministrazioni, forniture e servizi (anche professionali) effettuati nei confronti della PA, è stato previsto dalla Legge 145/2013 (art. 12) e, in quel contesto normativo, limitato al solo per il (OMISSIS) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE (OMISSIS) 2. TFR in busta paga (Art.1 da comma 26 a 34) Comma 26 Per i periodi di paga i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione degli apprendisti e dei lavoratori agricoli, possono chiedere di percepire la quota maturanda di TFR mensilmente in busta paga, compresa la quota eventualmente destinata alla previdenza complementare. La scelta è irrevocabile fino al e può essere effettuata dal lavoratore che abbia maturato almeno 6 mesi di anzianità presso lo stesso datore. Sono esclusi dalla previsione i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o in crisi (art. 4, Legge n. 297/82). Tale retribuzione integrativa, al netto del contributo dello 0,20% per il fondo di garanzia INPS, è soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.(omissis)

16 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag Fondi di previdenza complementare (Art.3, commi 621, 622 e 624 e Art.1 comma 92) ed enti previdenziali privatizzati (Art.1, comma 91) L'imposta sostitutiva dell'irpef sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari viene elevata dall'11,5% al 20%. La base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione è determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50 per cento) e quella dell'imposta sostitutiva stessa, per evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli. La norma è retroattiva e si applica dal periodo d'imposta Tuttavia, per evitare gli effetti della maggior tassazione nei confronti delle posizioni già definite (ossia i riscatti liquidati nel 2014), la previsione introduce un correttivo per perequare l'imposta dovuta. Credito d'imposta per enti previdenziali privatizzati e fondi pensione per investimenti infrastrutturali (art.1 commi 91 e 92) 1) Enti previdenziali privatizzati. Agli enti previdenziali privatizzati (fra cui l'enasarco) è riconosciuto, a decorrere dal periodo di imposta 2015, un credito d'imposta del 6% del risultato netto maturato, a condizione, così come per i fondi di previdenza complementare, che un ammontare corrispondente sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, (secondo la relazione tecnica dell'emendamento governativo per investimenti infrastrutturali), da individuare con successivo decreto ministeriale. Tale credito d'imposta è concesso nel limite complessivo di 80 milioni di euro, da suddividere con i fondi di previdenza complementare, a decorrere dal ) Fondi previdenza complementare Ai fondi di previdenza complementare è riconosciuto, a decorrere dal periodo di imposta 2015, un credito d'imposta del 9% del risultato netto maturato, a condizione che un ammontare corrispondente sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, (secondo la relazione tecnica dell'emendamento governativo per investimenti infrastrutturali), da individuare con successivo decreto ministeriale. Il predetto credito d'imposta è concesso nel limite di 80 milioni di euro, a decorrere dal Rivalutazione TFR (Art.3 commi 623 e 625) Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR è applicata l'imposta sostituiva delle imposte sui redditi nella misura del 17%. La disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dall' (omissis)

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