REGOLAMENTO EDILIZIO

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1 Allegato A alla delibera di C.C. n. 7 del 29/04/2013 COMUNE DI VILLA CORTESE Provincia di MILANO REGOLAMENTO EDILIZIO i redattori Dott. Arch. Carlo Cattaneo Via Copernico 57 Milano Dott. Arh. Rolando M. Ferioli Via P. Micca, 5 - Legnano Data: giugno 1989 Delibera Consiliare n. 92 del 29/06/1989 divenuta esecutiva per decorrenza di termini, ai sensi della Legge 10/2/53 n. 62 e L.R. 8/2/82 n. 12, il 9/8/1989 Decreto di approvazione regionale n dell 1/10/1992 Delibera C.C. n. 47 del 20/11/2007 C.C. n. 7 del 29/04/2013 OGGETTO ENTRATA IN VIGORE modifiche agli artt. 16, 17 e 37 20/11/2007 Introduzione dell Allegato A : «Allegato Energetico» 29/04/2013

2 INDICE Capitolo I NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio Art. 2 - Interventi di manutenzione ordinaria Art. 3 - Interventi di manutenzione straordinaria Art. 4 - Interventi di manutenzione in costruzioni soggette a tutela Art. 5 - Interventi di restauro Art. 6 - Interventi di risanamento conservativo Art. 7 - Interventi di ristrutturazione Art. 8 - Interventi di nuova costruzione Art. 9 - Interventi relativi ad opere interne Art Interventi diversi o per opere minori Art Interventi di demolizione Art Interventi non ultimati Art Interventi urgenti Art Varianti in corso d opera Art Interventi di variazione della destinazione Art La Commissione Edilizia e per il Paesaggio 1 Art Le attribuzioni e funzionamento 2 Capitolo 2 NORME DI PROCEDURA Art Art Art Art Art Art Art Art Art Certificato di destinazione urbanistica Immobili vincolati Documentazione integrativa Domanda di autorizzazione per i piani di lottizzazione Domanda di autorizzazione e di concessione edilizia Rilascio dell autorizzazione o concessione edilizia Inizio e termine dei lavori Verifiche comunali Licenza d uso Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni Capitolo 3 ESECUZIONE DELLE OPEREASSENTITE Art Art Art Art Art Art Richiesta e consegna di punti fissi: verifica del perimetro delle costruzioni Disciplina generale del cantiere in costruzione Scavi Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici, storici e artistici Recinzioni provvisorie Strutture provvisionali del cantiere in costruzione 1 Inscriptio modificata con delibera di C.C. n. 47 del 20/11/2007. Testo previgente dell inscriptio, adottato con deliberazione di C.C. n. 92 del 29/06/1989 e approvato con decreto regionale n del 01/10/1992: «Art Commissione edilizia: competenze» 2 Inscriptio modificata con delibera di C.C. n. 47 del 20/11/2007. Testo previgente dell inscriptio, adottato con deliberazione di C.C. n. 92 del 29/06/1989 e approvato con decreto regionale n del 01/10/1992: «Art Commissione edilizia: composizione e procedure» 2

3 Art Art Obblighi di osservare in caso d interruzione dei lavori o di sopraelevazione di costruzioni Tutela dei manufatti attinenti i servizi pubblici: ripristino di suolo pubblico Capitolo 4 NORME GENERALI EDILIZIE Art Sporti - Aggetti - Balconi - Emergenze verticali Art. 36- Cortili Art Rispetto della sicurezza e del decoro Art Recinzioni Art Distacchi tra gli edifici Edificazione a filo stradale Art Obbligo di manutenzione degli edifici - Riparazione, ripulitura e tinteggiatura delle facciate Art Provvedimenti in caso di pericolo per la sicurezza Art Sospensione dei lavori durante il gelo Art Caratteristiche estetiche degli edifici Art Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle persone fisicamente impedite: luoghi da sottoporre a particolare disciplina Art Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle persone fisicamente impedite: requisiti Capitolo 5 OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - MARCIAPIEDI - SERVITU DI PUBBLICO SERVIZIO - NORME TRANSITORIE E FINALI Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Occupazione temporanea di suolo pubblico Marciapiedi Porticati - Gallerie Passi carrabili Numeri civici Servitù di pubblico servizio Strade e piazze private Obbligo di osservanza delle norme di regolamento comunali Norme transitorie e finali Procedure per infrazioni Sanzioni Entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio ALLEGATI: ALLEGATO A: ALLEGATO ENERGETICO 3 Art. 1 - Premessa Art. 2 - Controllo dei progetti edilizi dal punto di vista energetico Art. 3 - Definizione dei criteri per l accettabilità dei progetti edili 3 Documento approvato con delibera di C.C. n. 7 del 29/04/2013, entrato in vigore lo stesso 29/04/2013 per essere stata dichiarata, la citata delibera di C.C. n. 7/2013, immediatamente eseguibile. 3

4 Capitolo I NORME GENERALI Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO È la disciplina di tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo, le destinazioni d uso nonchè i controlli sull esecuzione delle attività stesse, tramite la definizione degli interventi previsti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. meglio specificati nei successivi articoli. Art. 2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 1 Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano: - le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni; - le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne, semprechè vengano conservate le caratteristiche esistenti; - le opere necessarie a riparare parti delle strutture, delle murature non portanti e delle coperture; - le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio; - l apertura e chiusura di vani di porta interno di singole unità immobiliari; - lo spostamento di pareti mobili; - la manutenz4one del verde privato esistente. 2 La realizzazione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del committente, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere come di manutenzione ordinaria ai sensi del presente articolo, sia per garantire il rispetto delle norme regolamentari di edilizia e di igiene vigenti nel Comune. 3 È fatta salva la facoltà dell Amministratore Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino tra quelle di manutenzione ordinaria o siano per altro verso in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti. Art. 3 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1. Sono di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano: - le opere di rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali, delle costruzioni; - le opere necessarie per allestire e integrare i servizi igienici e quelli tecnologici; - le opere di parziale modificazione delltassetto distributivo Di conseguenza sono classificati tra gli interventi di ma- nutenzione straordinaria quelli che riguardano il consoli- damento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate delle strutture anche portanti delle costruzioni stesse quali muri di sostegno, architravi e solette e, in generale, strutture orizzontali e verticali, l installa- zione di nuovi impianti tecnologici, nonchè la modificazione dell assetto distributivo di singole unità immobiliari. 4

5 2 Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono comportare modifiche della destinazione d uso, della pendenza e dei caratteri dei materiali delle coperture e delle posizioni delle aperture verso l esterno. 3 Gli interventi di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività industriali e artigianali riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessaria per conservare e integrare l efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comportino l incremento della superficie lorda di pavimento. 4 Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. 5 La domanda di autorizzazione amministrativa deve essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia: - planimetria catastale orientata della località debita- mente aggiornata con l indicazione della proprietà del richiedente in scala non inferiore ad 1:2.000 comprendente, oltre agli immobili oggetto della richiesta, una zona di almeno 100 m. circostante la proprietà; - progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire, con eventuali dettagli in scala maggiore, differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire colorate in giallo e quelle di nuova costruzione colorate in rosso; - documentazione fotografica per gli interventi sulle parti esterne della costruzione; - dichiarazione di assunzione di responsabilità personale da parte del proprietario o di chi ne ha titolo e di tecnico abilitato, circa la classificazione delle opere come di manutenzione straordinaria ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. 6 Decorsi 90 giorni dalla valida presentazione della domanda agli uffici comunali, le opere sono da intendersi autorizzate a tutti gli effetti. Per le opere costituenti impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, l autorizzazione si intende accordata decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda. In tali casi il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al Sindaco. Nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro 120 giorni dalla data di formazione del silenzioassenso, la autorizzazione decade ad ogni effetto. Tale decadenza non interviene, nel caso in cui prima della scadenza del predetto termine, il richiedente dichiari al Comune di rinunciare irrevocabilmente alla facoltà di avvalersi del silenzioassenso, e di subordinare l inizio dei lavori al rilascio dell autorizzazione esplicita. In questo caso, i lavori possono essere iniziati solo dopo che sia stata rilasciata la predetta autorizzazione espli cita. Nell ipotesi di cui al precedente comma, nonchè nel solo caso in cui venga rilasciata autorizzazione esplicita prima della formazione del silenzio-assenso, il termine decadenziale di 120 giorni decorre dalla data del rilascio dell autorizzazione esplicita. 7 Qualora l immobile sia soggetto a tutela l autorizzazione deve essere rilasciata in forma esplicita. 8 È fatta salva la facoltà dell Amministratore Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla congruità della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle opere al Regolamento Edilizio, alle Norme Tecniche d Attuazione del P.R.G. e alla legislazione vigente, nonchè sulla consistenza delle opere eseguite. 5

6 Qualora vengano riscontrate violazioni della normativa applicabile all intervento o l esecuzione di opere difformi da quanto autorizzato, il Sindaco emette diffida dall iniziare o proseguire i lavori, rimanendo impregiudicati gli ulteriori provvedimenti ai sensi di legge. Art. 4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN COSTRUZIONI SOGGETTI A TUTELA 1 Prima di dar corso agli interventi di manutenzione ordina- ria che interessino immobili soggetti a tutela l avente titolo deve presentare all Amministrazione comunale il nulla-osta dell autorità amministrativa competente, quando occorra. Per gli interventi di straordinaria manutenzione, che interessino gli immobili predetti, non si applica la disposizione relativa al silenzio-assenso e i lavori non possono avere corso senza espressa autorizzazione del Sindaco. 2 Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza documentatamente non affrontabili altrimenti, possono essere consentiti l uso di tecniche difformi e l impiego di elementi diversi e riconoscibili. 3 L esigenza di trasmettere qualità, significato e valori del costruito deve, in ogni caso, prevalere su ogni altra motivazione. 4 Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente articolo, riguardanti immobili sottoposti a tutela, sono soggetti ad autorizzazione esplicita. Art. 5 - INTERVENTI DI RESTAURO 1 Sono di restauro gli interventi destinati a conservare l organismo edilizio anche mediante un insieme sistematico di opere. Gli interventi di restauro sono quindi volti: 6 - alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l eliminazione delle aggiunte unitarie o storicamente false, il consolidamento di elementi costitutivi e l inserimento di accessori e impianti, così da recuperarne l uso, anche con eventuale mutata destinazione, purchè non risultino alterate la forma e la distribuzione; - alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente autentici; - alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi di per sè significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale. 2 Gli interventi di restauro sono soggetti a concessione edilizia, ovvero ad autorizzazione qualora siano diretti esclusivamente al recupero abitativo, con esclusione di ogni altra destinazione d uso. Nei casi in cui è richiesta l autorizzazione questa deve essere rilasciata in forma esplicita quando trattasi di interventi in inmiobili soggetti a tutela. 3 Qualora l autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio-assenso, decorsi i 90 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al Sindaco.

7 4 La domanda di concessione o di autorizzazione edilizia deve essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia: - una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:2.000 intese a rappresentare esaurientemente la collocazione dell intervento nel proprio contesto urbano o territoriale; - esauriente rilievo cronologico e critico dello stato di fatto, con l indicazione delle eventuali stratificazioni e aggiunte utilitarie. Il rilievo deve comprendere planinietrie, alzati esterni ed eventualmente interni, sezioni (in scala 1:50) relativi a tutti i piani, anche non abitabili, alle coperture e ai volumi tecnici nonchè alle finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.); - documentazione fotografica a colori; - documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d uso della costruzione nel tempo, anche con note storico-critiche eventualmente estratte da studi scientifici e da fonti d archivio e bibliografiche; - progetto di restauro con piante, alzati e sezioni (in scala 1:50 e con i necessari dettagli in scala maggiore), corredati da ampia descrizione dei materiali da impiegare; - schema degli impianti tecnologici e, se necessario, degli interventi strutturali; - ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri regolamenti. 5 Qualora, nel corso di interventi di restauro, le costruzioni oggetto dei medesimi o parte di esse venissero comunque danneggiate, deve essere eseguito il ripristino previo l ottenimento di specifica concessione o autorizzazione, nell attesa della quale i lavori in corso devono essere sospesi. A tale fine costituiscono riferimento vincolante i documenti di ogni sorta forniti dall interessato o acquisiti d ufficio dall Amministrazione comunale: deve essere comunque esperita una ricerca atta a reperire ogni materiale testimoniale utile. Nessuna licenza d uso può essere rilasciata per l intera costruzione fino a quando non si sia ottemperato a quanto sopra. 6 All autorizzazione prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 3, sesto comma, ma i termini di 120 giorni ivi previsti, sono portati ad un anno. Art. 6 INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO 1 Sono di risanamento conservativo gli interventi che, eccedendo quelli di straordinaria manutenzione di cui all Art. 3, sono volti a conservare l organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità, anche mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso. - Gli interventi di risanamento conservativo devono prevedere la eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento e la sostituzione degli elementi costitutivi e l inserimento di accessori e impianti, anche con eventuale mutata destinazione d uso dell edificio stesso; - gli interventi di risanamento conservativo non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di pavimento e non devono alterare la forma e la distribuzione, se non nei limiti consentiti dall art Gli interventi di risanamento conservativo sono soggetti a concessione amministrativa, ovvero ad autorizzazione qualora siano diretti esclusivamente al recupero abitativo, con esclusione di ogni altra destinazione d uso. 7

8 Nei casi in cui è richiesta l autorizzazione questa deve essere rilasciata in forma esplicita quando trattasi di interventi in immobili soggetti a tutela in base alle vigenti leggi speciali. 3 Qualora l autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio-assenso, decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può dar corso ai lavori previa Comunicazione al Sindaco. 4 La domanda di concessione o autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia: - una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:2.000, intese a rappresentare la collocazione dell intervento nel contesto urbano o territoriale nonchè il rapporto di quest ultimo con le eventuali preesistenze (naturali e non) sul lotto di pertinenza; - rilievo dello stato di fatto dell edificio da assoggettare a risanamento conservativo, comprendente planimetrie, alzati esterni ed eventualmente interni e sezioni (in scala 1:100) relativi a tutti i piani anche non abitabili, alle coperture, ai volumi tecnici e, nei limiti dell intervento proposto, alle finiture; - documentazione fotografica a colori; - documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d uso della costruzione preesistente; - progetto di risanamento conservativo (piante, alzati, sezione in scala 1:100) differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire colorate in giallo e quelle di nuova costruzione colorate in rosso, con i necessari dettagli in scala maggiore e la descrizione dei materiali conservati o, comunque, da impiegare e l indicazione specifica delle destinazioni d uso di tutti i vani e accessori della costruzione. 5 All autorizzazione prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 5,6. Art. 7 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 1 Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare le costruzioni mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi delle costruzioni stesse, l eliminazione, la modifica e l inserimento dei nuovi elementi e impianti nonchè la trasformazione tipologica, parziale o complessiva degli organismi stessi. 2 Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di pavimento, nè pregiudicare i caratteri dell ambiente circostante. Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento, consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da intendere come interventi di nuova costruzione. 3 Gli interventi di ristrutturazione non sono ammessi nelle costruzioni soggette a tutela ai sensi delle vigenti leggi speciali, statuali o regionali. 4 Gli interventi di ristrutturazione sono soggetti a concessione edilizia. 5 La domanda di concessione edilizia deve essere corredata dai seguenti documenti, in duplice copia: 8

9 - una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:2.000, tese a rappresentare la collocazione dell intervento nel contesto urbano o territoriale nonchè il rapporto di quest ultimo con le eventuali preesistenze (naturali e non) sul lotto di pertinenza; - rilievo dello stato di fatto della costruzione da ristrutturare, comprendente planimetrie, alzati esterni ed eventualmente interni e sezioni (in scala 1:100) relativi a tutti i piani anche non abitabili, alle coperture, ai volumi tecnici e, nei limiti dell intervento proposto, alle finiture; - documentazione fotografica a colori; - documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d uso della costruzione preesistente; - progetto di ristrutturazione (piante, alzati, sezioni in scala 1:100) differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire colorate in giallo e quelle di nuova costruzione colorate in rosso, con i necessari dettagli in scala maggiore e la descrizione dei materiali conservati o, comunque, da impiegare e l indicazione specifica delle destinazioni d uso di tutti i vani e accessori della costruzione; - schemi degli impianti tecnologici; - ogni ulteriore elaborato richiesto dalle norme di legge o di altri regolamenti. Art. 8 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 1 Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica nel territorio non disciplinati nei precedenti articoli. Sono altresì da considerare tali, gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e l allestimento di costruzioni leggere anche prefabbricate. 2 Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a concessione edilizia. 3 La domanda di concessione edilizia deve essere corredata dai seguenti documenti, in duplice copia: - estratto della tavola di P.R.G. o della tavola di P.P. o di lottizzazione, qualora esistano; - una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:2.000, intese a rappresentare la collocazione dell intervento nel contesto urbano o territoriale, nonchè il rapporto di quest ultimo con le eventuali preesistenze (naturali e non) sul lotto di pertinenza; - planimetrie in scala 1:200 corredate dei calcoli di verifica delle conformità del progetto alle prescrizioni di legge, di P.R.G. e di regolamenti; - progetto quotato in scala 1:100 comprendente le piante di ogni piano della costruzione, anche non abitabile, le coperture, i volumi tecnici, i prospetti di tutte le fronti con la descrizione dei materiali da impiegare e relativi colori, le sezioni e l indicazione specifica delle destinazioni d uso di tutti i vani e accessori previsti. - pianta del piano terreno di ogni costruzione riportante: a) l ubicazione e la larghezza degli ingressi veicolari e dei relativi passi carrabili sul marciapiede, compresi quelli esistenti per l accesso agli immobili confinanti; b) le rampe carrabili e le distanze delle stesse dal filo stradale; c) il percorso dei veicoli in ingresso e in uscita; d) gli alberi, le aiuole eventualmente esistenti sul marciapiede fronteggiante la costruzione; - particolari costruttivi e architettonici delle facciate della costruzione in scala 1:20 con le relative piante e sezioni; 9

10 - schema in scala 1:100 delle posizioni di prelievo e di immissioni prescritte da norme di legge; - completa documentazione fotografica a colori dei luoghi di intervento e loro adiacenze; - progetto di utilizzazione, sistemazione e arredo degli spazi scoperti; - la documentazione prevista dalle vigenti norme per gli scarichi delle acque di rifiuto degli insediamenti produttivi; - ogni ulteriore elaborato richiesto dalle norme di legge o di altri regolamenti. Art. 9 - INTERVENTI RELATIVI AD OPERE INTERNE 1 Non sono soggette a concessione nè ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell art. 2 del D.M 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive 2 Ai fini dell applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse. 3 Nei casi in cui al comma precedente contestualmente allo inizio dei lavori, il proprietario dell unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. 4 La mancata presentazione di detta relazione comporta l applicazione delle sanzioni di cui all art. 10 della L. n 47/85, ridotte di un terzo. 5 Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 10 giugno 1939 n 1.089, e 29 giugno 1939 n e successive modificazioni e integrazioni. 6 Gli spazi di cui all Art. 18 della legge 10 agosto 1967 n 765 costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del Codice Civile. Art INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI 1 Sono definiti diversi o per opere minori gli interventi relativi a: 10 - distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano; - cartellonistica murale o a struttura autoportante; - impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l illuminazione di. spazi pubblici o aperti al pubblico ovvero di episodi significativi del quadro urbano, volumi tecnici da ubicare in aree di pubblica circolazione; - monumenti ed edicole funerarie.

11 2 Gli interventi diversi o per opere minori sono soggetti a preventiva autorizzazione. 3 La domanda per gli interventi diversi deve essere corredata dai seguenti documenti: - planimetria catastale orientata della località, debitamente aggiornata, con l indicazione della proprietà del richiedente, in scala non inferiore ad 1:2.000 comprendente, oltre agli immobili oggetto della richiesta, una zona di almeno 100 m. circostante la proprietà; - progetto dell opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna e non inferiore a 1:100) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impigare; - ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri regolamenti. 4 Tutte le opere elencate nel presente articolo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, nè costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione. 5 L appoggio su frontespizi nudi è ammesso purchè il manufatto posto in opera sia asportabile. 6 L abbattimento di alberi di alto fusto è soggetto alla preventiva autorizzazione comunale da conseguirsi con provvedimento formale espresso. Art INTERVENTI DI DEMOLIZIONE 1 Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l utilizzazione successiva dell area risultante. 2 Le demolizioni da eseguire nell ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi e oggetto dell autorizzazione o concessione relative all intervento del quale fanno parte. 3 Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a una nuova costruzione, sono soggette ad autorizzazione. 4 La domanda inerente deve essere corredata da: - una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:2.000, intese a rappresentare la collocazione dell intervento nel proprio contesto urbano o territoriale, nonché il rapporto di quest ultimo con le eventuali preesistenze (naturali e non) sul lotto interessato; - rilievo completo dello stato di fatto comprendente planimetrie, alzati e sezioni (in scala 1:100) del manufatto da demolire e relativa documentazione fotografica; - documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d uso del manufatto stesso; - relazione circa le modalità tecniche della demolizione; - indicazione degli estremi di presentazione di eventuale domanda di autorizzazione o concessione per interventi sull area risultante. 5 Il rilascio dell autorizzazione di demolizione è subordinato: - alla libertà da persone e cose del fabbricato da demolire; nel caso di demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l uso della residua parte della costruzione; - all impegno a procedere alla chiusura degli sghembi di fognatura che rimangono inutilizzati; - all impegno di sistemare e recingere il terreno che non abbia utilizzazione immediata; 11

12 - all impegno di proteggere e conservare l eventuale patrimonio arboreo. 6 In caso di innosservanza anche parziale degli impegni di sistemare e recingere il terreno, l Amministrazione comunale può compiere l intervento sostitutivo in danno dello inadempiente. 7 L autorizzazione di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela è subordinata all eventuale e preventivo nulla-osta delle competenti Autorità. 8 Qualora l autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio-assenso il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al Sindaco. Art INTERVENTI NON ULTIMATI 1 Ove l opera oggetto di concessione edilizia non risulti abitabile o agibile nel termine stabilito, l intervento per l esecuzione della residua parte è classificato, ai sensi dei precedenti artt , come l intervento originario. 2 Qualora l intervento non ultimato sia di nuova edificazione e le relative opere risultino già finite al rustico, il successivo completamento viene considerato come intervento di ristrutturazione. Art INTERVENTI URGENTI 1 Gli interventi soggetti ad autorizzazione o a concessione edilizia, che si rendono necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l incolumità delle persone possono essere eseguiti senza preventiva autorizzazione o concessione edilizia, ma sotto la responsabilità personale del committente, anche per quanto riguarda l effettiva esistenza del pericolo. 2 È fatto obbligo al proprietario di dare immediata segnalazione dei lavori al Sindaco e di presentare entro 15 giorni dall inizio di questi ultimi la richiesta di autorizzazione o concessione, in relazione alla natura dello intervento. Art VARIANTI IN CORSO D OPERA 1 Le varianti, che si rendessero necessarie nel corso della esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione o di opere soggette a concessione edilizia, possono essere attuate previo esperimento delle procedure inerenti alla preventiva autorizzazione o concessione. Qualora dette varianti siano conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma, nè delle superfici utili e non modifichino la destinazione d uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonchè il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 n 1089 e 29 giugno 1939 n 1497, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere eseguite ferma restando la necessaria approvazione del progetto variato prima del rilascio della licenza d uso. Dette varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro come definiti dall art. 31 della legge 5 agosto 1978 n

13 Art INTERVENTI DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D USO 1 Sono di variazione della destinazione d uso gli interventi volti, anche senza l esecuzione di opere edilizie, a qualunque mutamento della destinazione d uso di una unità edilizia come delle singole unità immobiliari o trattandosi di unità immobiliari residenziali di parti di queste ultime superiori ad un terzo della loro superficie. 2 La domanda di concessione per la variazione della destinazione d uso, senza l esecuzione di opere edilizie, deve essere corredata dalla documentazione atta a rappresentare sia il mutamento nelle singole unità immobiliari sia la compatibilità del medesimo con le norme di legge di P.R.G. e di regolamenti. 3 La domanda di concessione per la variazione della destinazione d uso, comportante l esecuzione di opere edilizie, è soggetta oltre alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma, anche alle forme e alle procedure previste dal presente regolamento, per i diversi tipi di intervento. Art LA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO 4 Sezione I - Composizione Composizione 1. La Commissione edilizia e per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo. 2. Sono membri di diritto: il Responsabile Comunale dell Area Tecnica il quale funge anche da Presidente; 3. È integrata da cinque componenti elettivi, con diritto di voto, che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: 4 Articolo modificato con deliberazione di C.C.n. 47 del 20/11/2007. Il testo previgente, adottato con deliberazione di C.C. n. 92 del 29/06/1989 e approvato con decreto regionale n del 01/10/1992, così dispone: «Art. 16 COMMISSIONE EDILIZIA: COMPETENZE 1. La Commissione edilizia è l organo ordinario di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia e urbanistica. 2. Essa esprime parere, quanto alla qualità dei progetti nonché alla loro rispondenza agli strumenti urbanistici e alle disposizioni di legge e regolamenti sugli interventi disciplinati dagli artt I progetti relativi a interventi disciplinati dall art. 3 sono sottoposti all esame della Commissione edilizia quando si tratti di qualificare gli interventi di manutenzione straordinaria riguardante opere diparziale modificazione dell assetto distributivo nonché quelli di cui all art. 3 al 2 e 3 comma. 3. La Commissione esprime altresì parere sulle proposte di variante al P.R.G. e di pianificazione particolareggiata esecutiva, sull interpretazione, sull attuazione e sull eventuale modifica di norme del presente regolamento nonché sull interpretazione di massima di altre disposizioni vigenti in materia edilizia o urbanistica. La Commissione esprime altresì parere sulle proposte di variante al P:R:G: e di pianificazione particolareggiata esecutiva, sull interpretazione, sull attuazione e sull eventuale modifica di norme del presente regolamento nonché sull interpretazione di massima di altre disposizioni vigenti in materia edilizia o urbanistica. 4. La Commissione edilizia svolge la propria attività nei modi di cui al successivo art, 18, ed esprime il proprio parere in seduta plenaria. Il voto della Commissione edilizia è consultivo ed il suo parere non costituisce presunzione di rilascio di autorizzazione o concessione che è riservata esclusivamente al Sindaco.» 13

14 14 diploma di Geometra e/o titolo equipollente, laurea in architettura, ingegneria, geologia, con specifico orientamento in materia ambientale; possesso di attestato di frequenza a corsi per esperti in materia di tutela paesisticoambientale; che abbiano svolto, negli ultimi tre anni, incarichi di progettazione, direzione lavori per la realizzazione di opere in zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, o che svolgano il ruolo di tecnici presso altre amministrazioni pubbliche preposte all esame e all istruttoria di pratiche soggette a parere paesaggistico-ambientale; 4. I componenti elettivi devono essere così scelti: due tra una rosa di nomi proposti dalla maggioranza, due tra una rosa di nomi proposti dalla minoranza nonché uno esterno esperto in materia di tutela paesaggistica che abbia i requisiti richiesti risultanti da curriculum scelto direttamente dall Amministrazione Comunale. 5. La Commissione edilizia e per il paesaggio si esprime mediante verbali scritti ed è rappresentata dal suo Presidente, funge da Segretario il Responsabile Comunale del Servizio di Edilizia ed Urbanistica, senza diritto di voto. Sezione II - Nomina e durata Nomina e designazione 1. La Commissione edilizia e per il paesaggio viene nominata dalla Giunta Comunale. 2. La Giunta Comunale nomina il Presidente, di norma nella persona del Responsabile dell Area Tecnica, e designa, tra gli altri componenti, il Vicepresidente. 3. La Giunta comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza evidenziata alla sezione IV del presente regolamento ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo. 4. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione edilizia e per il paesaggio. Scadenza 1. La durata in carica della Commissione edilizia e per il paesaggio corrisponde a quella della Giunta Comunale. 2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione edilizia e per il paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza. Sezione III - Casi di incompatibilità Incompatibilità 1. La carica di componente della Commissione edilizia e per il paesaggio è incompatibile: con la carica di consigliere comunale, ovvero di componente della Giunta comunale; con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti, con l eccezione per il responsabile della struttura tecnica competente;

15 con il rapporto di dipendenza, sia continuativa che temporanea, con soggetti privati che esercitino attività in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale. 2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione edilizia e per il paesaggio. Conflitto d interessi 1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall assistere all esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall aula. 2. L obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione edilizia e per il paesaggio. Sezione IV - Casi di decadenza dei commissari Incompatibilità sopravvenuta 1. I membri della Commissione edilizia e per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità, prevista dalla precedente sezione III, sopravvenuta successivamente alla loro nomina. Assenze ingiustificate 1. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione edilizia e per il paesaggio. Art LE ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO 5 5 Articolo modificato con deliberazione di C.C.n. 47 del 20/11/2007. Il testo previgente, adottato con deliberazione di C.C. n. 92 del 29/06/1989 e approvato con decreto regionale n del 01/10/1992, così dispone: «Art. 17 COMMISSIONE EDILIZIA: COMPOSIZIONE E PROCEDURE 1. La Commissione edilizia è composta da 12 membri come segue: 4 membri di diritto: Sindaco (o Assessore delegato)con funzione di Presidente, Ufficiale Sanitario e Tecnico Comunale, Rappresentante dei Vigili del Fuoco, questi ultimi tre senza diritto di voto. 8 membri elettivi: con diritto di voto, nominati dal Consiglio comunale e scelti tra le persone che abbiano competenza tecnica, artistica o legale in materia edilizia e urbanistica anche se non residenti in Comune di Villa Cortese. Tra i membri elettivi, almeno 3 devono essere scelti tra i Consiglieri comunali in carica di cui 1 deve essere di minoranza nominato dal C.C. su designazione della stessa. Esercita funzione di Segretario della Commissione il Tecnico Comunale, con il compito della tenuta dei verbali della seduta. Si riterranno rinunciatari alla carica quei commissari di nomina consigliare che, senza giustificati motivi, risultassero assenti per più di tre sedute consecutive e si provvederà, quindi, alla loro sostituzione per il periodo in cui sarebbero rimasti in carica i membri sostitutivi. Per i componenti la Commissione Edilizia, esistono le stesse incompatibilità di parentela fissate dalla Legge per i Consiglieri Comunali e quelle richiamate dalla Circ. Minist n che vieta la inclusione, tra i componenti la Commissione Edilizia, di rappresentanti di organi statali, salvo quanto detto dall art. 4 comma 2 per il rappresentante dei Vigili del Fuoco (Legge 469). 15

16 Sezione I - Individuazione delle attribuzioni Attribuzioni della Commissione 1. La Commissione edilizia e per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica ed ambientale. 2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all esercizio della propria competenza specifica, l attività consultiva della Commissione edilizia e per il paesaggio si svolge mediante l espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente regolamento nonché laddove, per l originalità delle questione trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa. 3. I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento sono individuati di seguito. Pareri obbligatori ex lege Il parere della Commissione edilizia e per il paesaggio è obbligatoriamente richiesto per: a) rilascio del permesso di costruire, anche in variante, salvo quanto previsto alla successiva sezione II; b) rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni. Altri pareri obbligatori 1. Il parere della Commissione edilizia e per il paesaggio è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi: 1. piani attuativi; 2. interventi di arredo urbano; 3. interventi sul verde pubblico. Sezione II - Casi di esclusione del parere Casi di esclusione del parere 1. Il parere della Commissione edilizia e per il paesaggio è escluso nel procedimento di dichiarazione di inizio attività (DIA); I componenti elettivi della Commissione Edilizia durano in carica per il periodo stesso per il quale dura in carica il consiglio Comunale dal quale ebbero a conseguire la nomina, e comunque sino alla elezione di nuovi componenti. 3. La Commissione Edilizia si riunisce prevalentemente in giorni fissi e straordinariamente quando il Presidente lo ritiene opportuno. In caso di seduta straordinaria la convocazione deve avvenire, anche telefonicamente, con no meno di ventiquattro ore di anticipo. 4. Per la validità delle sedute della Commissione Edilizia occorre la presenza di almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto. 5. I pareri della Commissione Edilizia si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti votanti.».

17 2. Il parere della Commissione edilizia e per il paesaggio è inoltre escluso nei casi in cui non sia espressamente previsto (Sezione I - Pareri obbligatori ex Lege Altri pareri obbligatori) o richiesto (Sezione I - Attribuzioni della Commissione) del presente Regolamento. 3. Per interventi assoggettati a permesso di costruire il parere della Commissione edilizia e per il paesaggio è escluso nelle seguenti ipotesi: a) ristrutturazioni interne di immobili residenziali che non comportino la creazione di nuove unità immobiliari e non incidano sull esteriore aspetto del fabbricato; b) realizzazione di recinzioni non di pertinenza non ricadenti in zone vincolate ai sensi di legge; c) proroga del permesso di costruire; d) voltura del permesso di costruire; e) diniego di permesso di costruire quando il diniego stesso sia automaticamente da ricollegarsi a difformità urbanistico-ambientali; f) carenza documentale non integrata in sede istruttoria, tale da determinare il diniego di permesso di costruire; g) varianti in corso d opera nei limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti. 4. Nei casi in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all attenzione della Commissione edilizia e per il paesaggio, il parere della stessa è in ogni caso escluso. Sezione III- Ambito di valutazione Modalità di valutazione della Commissione edilizia e per il paesaggio. 1. La Commissione edilizia e per il paesaggio si esprime sui progetti elencati ai precedenti pareri obbligatori ex Lege - Altri pareri obbligatori - che le vengono sottoposti dal Presidente e già corredati dal giudizio di conformità alla vigente normativa e strumentazione urbanistica comunale. 2. Nell esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la Commissione edilizia e per il paesaggio valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesisticoambientale. 3. In particolare la Commissione edilizia e per il paesaggio, anche sulla base degli strumenti conoscitivi di cui al successivo Capitolo 4 del presente Regolamento, valuta: a) l impatto estetico-visuale dell intervento; b) il rapporto con il contesto; c) la qualità progettuale; d) la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti. 4. In ogni caso il parere della Commissione edilizia e per il paesaggio deve essere adeguatamente motivato. Sezione IV - Modalità di convocazione Convocazione 1. La Commissione edilizia e per il paesaggio si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. 17

18 2. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente almeno 5 giorni prima della data della seduta. La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o tramite posta elettronica certificata. 3. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione. Ordine del giorno 1. Il Presidente fissa l ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data della seduta. 2. I progetti sono iscritti all ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale. Sezione V - Validità delle sedute e delle decisioni Validità delle sedute e delle decisioni 1. Affinché le sedute della Commissione edilizia e per il paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza di almeno tre componenti la Commissione stessa, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente, 2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Pubblicità delle sedute 1. Le riunioni della Commissione edilizia e per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà, in via straordinaria, ammettere il solo progettista limitatamente all illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere. 2. Su proposta del Presidente e con unanime decisione della Commissione edilizia e per il paesaggio a singole sedute della stessa può essere ammessa la partecipazione pubblica. Verbalizzazione 1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile del competente servizio comunale ovvero da un componente della Commissione scelto dal Presidente. Laddove le funzioni di segretario siano esercitate da un impiegato comunale, questi non ha diritto di voto. 2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti. Sopralluogo 1. È data facoltà alla Commissione edilizia e per il paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l espressione dei pareri di competenza. In casi eccezionali la Commissione edilizia e per il paesaggio può delegare alcuni membri all esperimento del sopralluogo. 18

19 Sezione VI - Rapporto con le strutture organizzative del Comune Rapporto tra Commissione edilizia e per il paesaggio e strutture organizzative comunali 1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici. 2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all espressione del parere. 3. Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione edilizia e per il paesaggio. 4. I commissari hanno inoltre diritto a prendere visione dei documenti relativi ai progetti assoggettati a procedimento di dichiarazione di inizio attività (DIA). 19

20 Capitolo 2 NORME DI PROCEDURA Art. 18 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 1 L Amministrazione comunale rilascia ai cittadini, entro 30 giorni dalla loro richiesta, certificato urbanistico che specifica, per l immobile oggetto della richiesta stessa, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati nonchè le modalità d intervento eventualmente previste nel Programma Pluriennale di Attuazione. 2 Il contenuto della dichiarazione comunale ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia. Art. 19 IMMOBILI VINCOLATI 1 Per immobili soggetti a tutela ai fini del presente regolamento, si intendono quelli per i quali il rilascio della autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato al preventivo ottenimento di nulla-osta da parte di altri Enti, preposti alla tutela delle cose di interesse artistico e storico e alla protezione delle belleze naturali nonchè alla tutela idrogeologica, aeroportuale, boschiva o alla conservazione dei valori tutelati da leggi sui parchi e sulle riserve naturali. Art DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 1 Nel caso in cui l Amministrazione Comunale ritenga che le istanze per gli interventi previsti dal presente regolamento non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti nelle norme vigenti previste in materia urbanistica ed edilizia, ovvero la documentazione stessa non risulti sufficiente ai fini dell esame amministrativo, notificherà all interessato l elenco degli atti, documenti ed elaborati da produrre. 2 I termini per l esame delle singole istanze riprendono a decorrere dalla presentazione all Amministrazione dell ultimo dei documenti richiesti. Art. 21 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER I PIANI DI LOTTIZZAZIONE 1 La domanda volta ad ottenere il nullaosta alla lottizzazione deve essere sottoscritta dai proprietari di tutte le aree comprese nell ambito del piano di lottizzazione. 2 Il progetto del piano di lottizzazione, in triplice copia, deve essere corredato dai documenti e dagli elaborati prescritti dalla vigente legislazione, redatti da tecnici abilitati alle prestazioni urbanistiche e avere la documentazione richiesta dall allegato 1 alla Delibera della Giunta Regionale n 3/38054 del 10 aprile 1984, in base all Art. 6, 1 comma della L.R. 14/84. 3 A integrazione di tali documenti, la domanda di lottizzazione deve essere altresì corredata da: 20

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