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1 N/ RESTAURO Le cento giornate di Ponte Pusterla DOCUMENTO La ristrutturazione dell edilizia in Veneto postatarget creative NE/VI0071/2008 Prevenire il rischio idrogeologico Un progetto per l invaso sul Tesina Firmato tra Associazione, Regione e Comune di Torri di Quartesolo un Protocollo d intesa per la progettazione preliminare della cassa di espansione del fiume Tesina a Torri. Confindustria Vicenza finanzia la progettazione dell invaso. mensile della Sezione Costruttori Edili dell Associazione Industriali della provincia di Vicenza edito da IPI srl Società unipersonale

2 Direttore responsabile Stefano Tomasoni Collaboratori Maurizio Mascarin Carlo Casarotti Progetto Grafico Patrizia Peruffo Stampa UTVI Tipolito srl - Vicenza Pubblicità OEPI - Verona P. Cittadella, 9 - Tel Editore IPI Istituto Promozionale per l Industria srl Società unipersonale Piazza Castello, 3 - Vicenza Anno cinquantanovesimo numero 11 novembre 2011 un numero 4,50 arretrati 9,00 abbonamento annuo 45,00 (IVA compresa - versamenti su c/c postale n intestato a I.P.I. s.r.l. - Vicenza) pubblicità non superiore al 50% Registrazione Tribunale di Vicenza n 58 del 5/3/1953 sommario TrentaRighe 07 Una tassa di scopo per mettere in sicurezza il territorio PrimoPiano 08 Prevenire il rischio idrogeologico/1. Un progetto per l invaso sul Tesina 10 Prevenire il rischio idrogeologico/2. Le proposte dei costruttori veneti Argomenti 12 Quattro aziende nella storia Documento 16 La ristrutturazione dell edilizia in Veneto Restauro 30 Le cento giornate di Ponte Pusterla Personaggi 36 Francesco Zambon, l uomo che sfornava idee sempre nuove 42 Notiziario Costruttori 59 Prezzi unitari delle opere edili (3 a parte) È vietata la riproduzione anche parziale di articoli e illustrazioni senza autorizzazione e senza citare la fonte. Gli articoli pubblicati impegnano soltanto la responsabilità degli autori.

3 TrentaRighe Una tassa di scopo per mettere in sicurezza il territorio I recenti eventi calamitosi di Genova e Messina rappresentano l ennesima conferma - a un anno di distanza dalla devastante alluvione di Ognissanti in Veneto - che l emergenza idrogeologica nel nostro Paese è ormai una drammatica e ripetitiva normalità. Quando si verificano queste circostanze c è sempre chi, tra media e istituzioni, afferma che si è trattato di eventi meteorologici eccezionali, di tragiche fatalità. Forse questo è vero, ma solo in parte, considerato che da anni nel nostro paese non si fa più la dovuta attenzione alla manutenzione dei corsi d acqua e che per anni si è costruito dove non si doveva. Ed è noto che, con gli attuali chiari di luna per le finanze pubbliche, nei prossimi anni sarà molto difficile trovare le risorse necessarie per prevenire questi fenomeni. Il tema dunque è quello della prevenzione, una parola storicamente difficile per i nostri amministratori, ma di grande significato quando si parla di spendere soldi pubblici. In un recente convegno organizzato da ANCE Veneto a Vicenza sull argomento, il Presidente di ANCE Veneto, Luigi Schiavo, ricordava che il rapporto tra la prevenzione e la cura - dopo il disastro - è di 1 a 5: 1 euro speso in prevenzione oggi corrisponde a 5 euro spesi domani per riparare i danni. Ancora una volta è necessario che tutti, insieme, facciano la loro parte: gli amministratori degli enti locali devono saper pianificare in stretta connessione con la difesa del territorio, i cittadini e le imprese devono essere consapevoli che la protezione del suolo è essenziale per il loro benessere e la loro sicurezza e, in definitiva, per lo sviluppo del territorio dove vivono e producono. In questo contesto si inserisce la proposta avanzata dai costruttori veneti alla Regione di introdurre nell ambito del riordino della tassazione prevista dalla riforma sul federalismo fiscale una tassa di scopo, che vada a finanziare gli interventi necessari per mettere in sicurezza il territorio, sulla base di un rinnovato accordo con le Istituzioni locali, a condizione però che lo scopo sia raggiunto.

4 PrimoPiano/8 Prevenire il rischio idrogeologico/1 Un progetto per l'invaso sul Tesina Firmato tra Associazione Industriali, Regione e Comune di Torri di Quartesolo un Protocollo d'intesa per la progettazione preliminare della cassa di espansione del fiume Tesina a Torri. Confindustria Vicenza finanzia la progettazione dell'invaso. Dopo l'alluvione dell'anno scorso, l Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 ha delineato due principali fasi di azione: l immediata messa in sicurezza dei territori colpiti e la predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano di interventi per il superamento dell emergenza. Della prima fase fanno parte sia gli interventi di somma urgenza - eseguiti per rimediare alle rotture degli argini, collassati a causa dell eccezionale pressione della mole d acqua riversatasi nei fiumi e nei torrenti sia le ulteriori opere di rinforzo e rialzo degli argini e la realizzazione o il recupero delle difese di sponda dei corsi d acqua, che gli Uffici dei Geni Civili e i Consorzi di Bonifica hanno realizzato nel corso di quest anno. L insieme di questi interventi, però, non può dirsi risolutivo: ha consentito, al più, di riportare la situazione di insicurezza idraulica di buona parte del Veneto nelle condizioni esistenti al 31 ottobre L effettiva riduzione del rischio idraulico, per puntare possibilmente alla sua radicale eliminazione, richiede l attuazione di tutti gli interventi previsti dal Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, redatto sulla base dell Ordinanza del Presidente del Consiglio, che prevede una serie di interventi strutturali per l importo complessivo di 2,7 miliardi di euro (di cui 2,6 riguardanti il dissesto idraulico, e il resto per il dissesto geologico e per il dissesto idraulico-forestale). Il piano di intervento della Regione A fronte delle limitate risorse economiche disponibili, il Commissario straordinario per l emergenza alluvione e la Regione Veneto hanno deciso di attribuire Priorità 1 ad alcuni interventi strutturali considerati sicuramente efficaci nella riduzione del rischio idraulico. Di qui la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 luglio 2011 che ha individuato 11 bacini d invaso (detti anche casse di espansione ), finalizzati a laminare i colmi di piena dei corsi d acqua maggiormente

5 PrimoPiano/9 In apertura il progetto per l'invaso sul Tesina. Sotto, la firma del Protocollo d'intesa tra Confindustria Vicenza, Regione Veneto e Comune di Torri di Quartesolo e un'immagine del fiume in piena durante l'alluvione dello scorso anno. a rischio di tracimazione/esondazione, con conseguente pericolo di allagamento di territori urbanizzati. Di questi undici bacini, sei dovrebbero essere realizzati in provincia di Vicenza: l'estensione dell opera d invaso già esistente a Montebello Vicentino, per ulteriori 2 milioni di metri cubi; una nuova opera d invaso sul Timonchio in comune di Caldogno (3,3 milioni di mc.); una nuova opera d invaso sul Bacchiglione in comune di Vicenza, a monte di Viale Diaz (1,0 milione di mc.); una nuova opera d invaso sull Astico, nei comuni di Sandrigo e Breganze (10 milioni di mc.); una nuova opera d invaso sul Tesina, in comune di Torri di Quartesolo, località Marola (2,0 milioni di mc.); una nuova opera d invaso sull Agno-Gua, nei comuni di Trissino e di Arzignano (3,5 milioni di mc.). Degli undici interventi, solo tre (tra i quali gli invasi di Caldogno e di Trissino-Arzignano) presentano una progettazione almeno preliminare, mentre gli altri sono al più caratterizzati da alcuni studi propedeutici alla progettazione. La Deliberazione regionale 989, pertanto, ha assegnato alla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto il compito di avviare la fase di progettazione preliminare per le restanti 8 opere d invaso, così da arrivare a una definizione attendibile dei costi necessari per la realizzazione dei singoli interventi, consentendo alla Regione la conseguente pianificazione finanziaria. COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO Il protocollo d intesa con la Regione Veneto e il Comune di Torri di Quartesolo prevede che Confindustria Vicenza procuri alla Direzione Difesa del Suolo della Regione le attività professionali di supporto (il cosiddetto service tecnico) affinché, sotto la regia e la responsabilità di quest ultima, venga sollecitamente predisposto il progetto preliminare dell opera d invaso, step fondamentale per la quantificazione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione dei lavori, nonché per l acquisizione delle necessarie autorizzazioni (conformità urbanistica, valutazione d impatto ambientale...). L auspicio commenta il presidente dell'associazione, Roberto Zuccato - è che l impegno che oggi si assume dia un tangibile contributo ad accelerare le procedure finanziarie e amministrative necessarie perché un importante ambito del territorio vicentino (e non solo) possa raggiungere adeguati livelli di sicurezza idraulica. L'intervento di Confindustria Vicenza Confindustria Vicenza - dopo le iniziative di supporto alle imprese associate e alle comunità locali colpite dall alluvione del 1 novembre 2010 e dopo la collaborazione con il Genio Civile di Vicenza per alcune attività specialistiche riguardanti il territorio urbano di Vicenza - ha deciso di impegnarsi ulteriormente adottando uno degli interventi di maggiore portata individuati dalla Deliberazione regionale 989. Si tratta dell opera d invaso prevista in Comune di Torri di Quartesolo, località Marola, da realizzarsi in un area posta sulla destra idrografica del Tesina, per una superficie di circa mq. e con una capacità di contenimento pari a circa 2 milioni di metri cubi. L'opera sarà in grado sia di mitigare risolutivamente il rischio idraulico concernente il territorio urbanizzato di Torri di Quartesolo, sia di attenuare e sfasare il picco di piena sul Bacchiglione in prossimità della confluenza con il Tesina, attenuando così anche le forti criticità idrauliche registrate a sud-est di Vicenza e in provincia di Padova.

6 PrimoPiano/10 di Maurizio Mascarin Prevenire il rischio idrogeologico/2 Le proposte dei costruttori veneti Ad un anno dall alluvione, Ance Veneto ha messo in campo una serie di proposte finanziarie e operative che permetterebbero di trovare le risorse per le opere idrauliche necessarie a mettere in sicurezza il territorio. Si va dalla tassa di scopo all accisa sulla produzione di energia elettrica: a un anno di distanza dall alluvione di Ognissanti che ha drammaticamente colpito le province di Vicenza, Verona e Padova, i costruttori di Ance Veneto mettono in campo una serie di proposte finanziarie e operative che, in stretta chiave federalista, permetterebbero di trovare le risorse necessarie per costruire quelle opere idrauliche essenziali finalizzate a mettere in sicurezza il territorio. Lo hanno fatto nell ambito del convegno "Risorse idriche, territorio e difesa del suolo: come combattere il rischio idrogeologico", tenutosi a palazzo Bonin Longare a Vicenza. A viva voce hanno esposto le loro linee guida sul come e dove trovare le risorse indispensabili per realizzare quegli interventi strutturali in grado di far uscire il Veneto dall emergenza idrogeologica. Cose fatte e cose da fare Cose fatte in questi mesi per far fronte alla summa urgenza, e cose da fare: a far da sfondo alla proposta dei costruttori c è la carenza di denari pubblici, insufficienti a coprire tutti i costi delle opere che, come lo stesso Piano di interventi della Regione ha individuato, si rendono necessarie per evitare le esondazioni. Da qui il vademecum dell Ance, già ben accolto, nella sua formulazione, da alcuni esponenti della nostra Regione. Punto di partenza è la Creazione dell Agenzia regionale delle acque e della difesa del suolo, quale unico organismo cui affidare tutte le funzioni operative e gestionali. Per quanto riguarda le proposte finanziarie, Ance Veneto, oltre a esprimere parere favorevole all introduzione di una tassa di scopo (idea lanciata nelle scorse settimane da alcuni rappresentanti della Regione) propone: l introduzione di un accisa regionale sull energia elettrica prodotta; l emissione sul mercato finanziario di buoni ordinari da parte della Regione Veneto (attraverso la finanziaria Veneto Sviluppo); lo studio di valutazione sulle possibilità di project financing nella gestione dell acqua e di un fondo per la manutenzione ordinaria; parallelamente Ance Veneto è

7 PrimoPiano/11 favorevole all accantonamento, in un fondo di riserva, di una quota percentuale del valore di investimento di ciascun intervento di salvaguardia idraulica. Una proposta globale Quella messa a punto da Ance Veneto, nelle sue linee guida è una proposta globale di ingegneria finanziaria, praticabile nell ambito del federalismo fiscale, che permetterebbe un plus di approvvigionamento economico da parte della Regione per la messa in sicurezza del territorio. Abbiamo bisogni di soldi per fare i lavori ha detto l'assessore regionale al bilancio, Roberto Ciambetti -. Poiché abbiamo esaurito le risorse extra-veneto, è giunto il momento di attingere ad altre fonti. L ipotesi, ad esempio, di un addizionale Irpef non deve spaventare, i veneti ci capiscono. Non c è tempo da perdere, bisogna agire in fretta - ha detto da parte sua il presidente di Ance Veneto, Luigi Schiavo -. La tassa di scopo è una strada corretta e va perseguita già entro il Tutti noi abbiamo la consapevolezza che il nostro territorio deve essere messo in sicurezza; un solo euro per la prevenzione oggi, ne può far risparmiare cinque domani. Sono certo che cittadini, imprese, fondazioni bancarie siano disposti, in questo periodo di generale difficoltà, a dare il proprio contributo per fronteggiare quella che è una reale emergenza, ed evitare così i costi economici e umani di nuovi disastri. Ma i cittadini veneti, a differenza di quanto è accaduto finora, devono essere rassicurati sulla certezza dello scopo e sulla destinazione delle risorse attraverso la trasparenza delle procedure. In quest ottica - ha concluso Schiavo - si può ipotizzare anche l emissione sul mercato di 'buoni ordinari' da parte della Regione; risorse di privati che vadano investite su opere determinate in ambito idrogeologico. Analogamente si può valutare il project financing come strumento sulla produzione di energia dell acqua. Nel 2012 si penserà a Caldogno e Trissino C è un piano di azione e di interventi che in parte è stato svolto e in parte sta nel libro dei sogni, a meno che non si trovino i finanziamenti. Nel primo caso - ha detto Tiziano Pinato, dirigente dell Ufficio di Direzione difesa del suolo della Regione - s inseriscono 3 bacini di laminazione: Caldogno, Trissino e Riese Pio X. Entro il 2012 saranno appaltati i due bacini del Vicentino. Per questi, se non ci saranno intoppi, i lavori saranno ultimati rispettivamente a fine 2014 e a fine Per il terzo si prevede invece un termine entro il Dai lavori certi a quelli ipotizzati: Mi riferisco - ha detto Pinato - ad altre 9 casse di espansione, tra cui l estensione di Montebello, Sandrigo e Breganze, Torri di Quartesolo e viale Diaz, che non hanno ancora un plafond finanziario. Ci sono i progetti, insomma, ma mancano i soldi. A conti fatti, come ha chiaramente fatto intendere Pinato, il Piano per il bacino Bacchiglione-Brenta è di 2 miliardi e 700 milioni di euro. Fin qui si è fatto (o si è finanziato) per 300 milioni. Come dire che il Piano, anche e nonostante accordi di programma con il ministero dell Ambiente, rischia di stare solo sulla carta se non si trovano le relative risorse. Cercasi insomma alcuni miliardi. Che, di questi tempi, non è operazione semplice. Va da sé che in questo scenario di risorse ormai ridotte all osso, il presidente di Confindustria Vicenza, Roberto Zuccato, ci ha messo una nota positiva. In base ad un protocollo d intesa recentemente sottoscritto con la Regione Veneto ed il Comune di Torri di Quartesolo, Confindustria Vicenza si è impegnata a fornire alla Regione le attività professionali di supporto per la sollecita redazione del progetto preliminare dell opera d invaso, step fondamentale per la quantificazione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione dei lavori, nonché per l acquisizione delle necessarie autorizzazioni. Per i cittadini e per l economia locale è una operazione importante, volta a sostenere la sicurezza di una significativa area del Vicentino. Dal Veneto alla Liguria fino alla Sicilia. Storie e drammi di alluvioni, frane, esondazioni: di fronte a questa Italia dissestata, Paolo Buzzetti, presidente nazionale dell Ance, non ha dubbi: La messa in sicurezza del nostro territorio è per noi l emergenza numero uno. I costruttori del Veneto, con il loro contributo di idee, anche con questo convegno si confermano sempre degli apripista. Nel nostro Paese bisogna ripristinare la cultura e la capacità d intervento per evitare situazioni drammatiche. Riqualificare il territorio è perciò una priorità. Non è dal ponte sullo stretto di Messina che passa la riqualificazione infrastrutturale. Sono tante altre le opere da fare. Come Ance lo diciamo da tempo al ministero dei lavori pubblici. Dispiace constatare che dei 1120 progetti da noi segnalati, ancora nel 2009, si siano di fatto perse le tracce.

8 Argomenti/12 di Maurizio Mascarin Quattro Quattro aziende nella storia A Torino, su iniziativa dell'ance, sono state premiate le aziende edili italiane ultracentenarie. Tra esse anche quattro vicentine. Anche il settore costruzioni ha celebrato i 150 anni dell'unità d'italia. È accaduto a Torino, il 4-5 novembre dove l'ance ha premiato le 78 aziende italiane che hanno superato il secolo d attività. Carta Isnardo, Socotherm Infraviab e Andriolo sono state tra le 13 premiate in tutta Italia con oltre 150 anni di attività. Alla Cogato il premio è stato assegnato per aver compiuto oltre un secolo di vita.

9 Argomenti/13 In apertura, dall'alto, le premiazioni delle aziende Carta Isnardo, Socotherm Infraviab, Andriolo e Costruzioni Cogato. Anche il settore costruzioni ha celebrato i 150 anni dell'unità d'italia. È accaduto a Torino, il 4-5 novembre dove, per iniziativa dell Ance, nello storico e autorevole scenario del Lingotto, sono state premiate le 78 aziende italiane del settore che hanno superato il secolo d attività. Non un riconoscimento alla memoria, quello voluto dal presidente dell Ance Paolo Bozzetti, bensì un atto che testimonia la concreta azione economico-sociale svolta nel tempo dalle nostre imprese di costruzione. Da qui l evento nazionale voluto dai costruttori che, all insegna della storia e del presente, hanno voluto ricordare alle istituzioni e a tutta l opinione pubblica il costante e deciso impegno delle imprese del settore nella costruzione del nostro Paese. Costruttori di lungo corso, ovvero storie di famiglie e di generazioni a confronto: nel gotha delle imprese ultracentenarie che hanno partecipato a costruire la nostra terra, ben quattro aziende premiate sono vicentine: la Carta Isnardo (fondata nel 1820), la Zenone Soave (oggi Socotherm Infraviab, sorta nel 1859), la Andriolo (1850) e la Costruzioni Cogato (1880). Le prime tre (Carta Isnardo, Socotherm Infraviab e Andriolo) sono state tra le 13 premiate in tutta Italia con oltre 150 anni di attività. Alla Cogato il premio è stato assegnato per aver compiuto oltre un secolo di vita. Quattro imprese di casa nostra che hanno attraversato fin qui le fasi storiche e le turbolenze economiche del nostro paese, a dimostrazione di un Dna imprenditoriale vero, forte, efficace in grado di rispondere ai cambiamenti che la storia (remota e recente) impone. CARTA ISNARDO 1820 Le prime tracce documentate della ditta edile e costruzioni stradali Carta Isnardo di Montecchio Precalcino risalgono al Avere alle spalle una storia imprenditoriale importante è uno stimolo in più dice l amministratore delegato dell'azienda, Isnardo Carta. L impegno profuso dai miei avi nell attività di famiglia mi stimola a guardare avanti con spirito di sacrificio e responsabilità. Imprenditore di quinta generazione, per mantenere la società al passo coi tempi Isnardo Carta ha colto con tempestività e coraggio anche le opportunità offerte dalle aree emergenti del Nordafrica. Da qui la decisione di investire e delocalizzare in Tunisia, all interno del parco industriale di Enfidha. Una strategia osserva Carta che ci ha permesso di potenziare la nostra attività di edilizia industriale in quest area, stringendo importanti contratti con operatori locali e clienti internazionali. La scelta di Enfidha ci sta dando ragione. Qui abbiamo trasferito macchine e competenze tecniche in grado di realizzare opere e infrastrutture importanti per lo sviluppo di questo Paese. La nostra prossima tappa? Partecipare, al momento opportuno, ai progetti di ricostruzione della vicina Libia. ANDRIOLO, DAL 1850 Da chi si è internazionalizzato ed è uscito dai confini nazionali a chi è rimasto fedele al territorio: è il caso della Andriolo, azienda di Vicenza che, come testimoniano i registri storici, vanta una storia più che centenaria, che si è tradotta in una missione imprenditoriale imperniata sulle competenze e le specificità del costruire. Dai documenti del comune di Grumolo delle Abbadesse afferma Gianmichele Andriolo, titolare dell'azienda si evince che il capostipite Francesco Andriolo svolgeva intorno al 1850 opere in muratura. L attività edile è poi passata nelle mani del figlio Marco Antonio e dei nipoti che, nel 1897, fondano la fratelli Andriolo, dato che trova conferma dal contratto di appalto per la costruzione della chiesa di Barbarano. Dal passato remoto al presente: Appartenere a una famiglia che ha profonde radici in edilizia commenta Andriolo è certamente un onore. Ma è anche una grande responsabilità. Proseguire nella tradizione di famiglia, di fronte ad un mercato così difficile e travagliato, è una sfida quotidiana. Lo penso io, lo pensano i miei colleghi dell Ance. Oggi il settore costruzioni è in affanno; il rapporto con la committenza, pubblica o privata che sia, è sempre più difficile. Da imprenditore, da costruttore mi auguro che si riprenda a lavorare tutti nel rispetto delle regole. SOCOTHERM INFRAVIAB (EX ZENONE SOAVE), DAL 1859 Dal capostipite Zenone Soave, che nel 1859 mette in campo a Vicenza un attività di distillazione dell asfalto all odierna Socotherm Infraviab, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di impalcati stradali e ferroviari. Un curriculum e un know how che oggi, grazie alle sue tecnologie, gira per il mondo.

10 Argomenti/14 In queste pagine alcuni lavori delle aziende premiate. Qui sotto, un edificio realizzato a Vicenza dalla Andriolo e un'immagine di uno dei ponti di Calatrava a Reggio Emilia, realizzati con manto stradale di Socotherm Infraviab. A lato una veduta aerea della base americana Dal Molin a Vicenza, nella quale è intervenuta con lavoro anche la Carta Isnardo, e una realizzazione (Jet-G con acqua ferma per decantare cemento) della Costruzioni Cogato. Di recente passata nelle mani di un gruppo francocanadese-argentino, l'azienda vicentina ha abbandonato gli ambiti dell identità familiare per far posto ai processi di internazionalizzazione. Una scelta dettata dai tempi che cambiano spiega Giuseppe Fracasso, da anni manager della Socotherm Infraviab nonché past president di Ance Vicenza -. Siamo di fronte ad un mondo che corre e si trasforma velocemente, le aziende devono adeguarsi e coglierne le opportunità. Nei suoi 150 anni di storia la nostra azienda e l Italia hanno superato tanti momenti difficili e travagliati: due guerre di indipendenza, due guerre mondiali. Ciò mi porta a credere che il nostro Paese sarà in grado di uscire anche questa volta da questa difficile situazione economico-finanziaria. In quest ottica, ieri come oggi il ruolo delle costruzioni rimane centrale. Bisogna ridar fiato alle opere pubbliche, essenziali e strategiche per il futuro della nostra economia, trovando strumenti finanziari adeguati e innovativi. Il rischio, altrimenti, è quello di trovarci con un sistema Paese fuori mercato, incapace di competere sul piano nazionale e internazionale. COSTRUZIONI COGATO, DAL 1880 Un messaggio, quello di Andriolo, ripreso e fatto proprio anche da Alberto Cogato, amministratore delegato della Costruzioni Cogato di Quinto Vicentino, che nel 2010 ha tagliato il traguardo dei 130 anni di vita. Dal capostipite Girolamo, capomastro assai apprezzato nella costruzione di chiese e campanili (risale al 1880 il documento di liquidazione dei lavori per la costruzione della parrocchiale di Marola) al figlio Angelo che, nel 1922, ha partecipato con le sue maestranze ai lavori di manutenzione della carena della Basilica Palladiana; dopodiché, e siamo negli anni Trenta, il timone dell impresa passa nelle mani di Antonio, il quale affianca alla tradizionale attività edile una specifica attività in campo idraulico, collaborando con il Magistrato alle acque di Venezia, il Genio Civile di Vicenza, i Consorzi di Bonifica. Ad Antonio spetta anche il compito di traghettare l impresa attraverso le vicissitudini della seconda guerra mondiale, partecipando poi attivamente alla successiva fase della ricostruzione. Dice Alberto, che dal 74 assieme al fratello Luciano guida l impresa di famiglia: Ad Antonio Cogato va il merito di aver collaborato attivamente alla nascita

11 dell Associazione industriali di Vicenza, alla quale l'azienda aderisce fin dal novembre Dai cantieri braccia e sudore d un tempo a oggi. La nostra impresa afferma Alberto Cogato, che è anche membro di Ance Veneto - ha scelto di qualificarsi come una Pmi snella e specialistica in opere idrauliche e di carattere ambientale. Nel nostro campo ci sarebbero tante opere necessarie da realizzare per mettere in sicurezza fiumi e territorio, ma le risorse economiche degli enti pubblici sono ridotte all osso. Sono fiero e orgoglioso di essere un imprenditore di quarta generazione, ma oggi troppe cose non vanno: le opere pubbliche sono pressoché ferme, il credito alle imprese è sempre più stretto, la burocrazia è a livelli di soglia estenuanti Si può andare avanti così? Se si distrugge la parte produttiva del Paese, che sicurezza possiamo fornire alle prossime generazioni?. Argomenti/15

12 Documento/16 Argomenti/16 di Roberto Travaglini La ristrutturazione edilizia in Veneto Analisi della disciplina statale e regionale in materia di ristrutturazione edilizia, contenuta nel Testo Unico nazionale e nella legge veneta sul Piano Casa. L articolo 10 della legge regionale del Veneto 8 luglio 2009, n meglio nota come Piano casa, ed al quale non ha apportato alcuna modifica e/o integrazione la legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, il cui primo obiettivo era la proroga dell efficacia del Piano casa al 30 novembre così recita: 1. Nelle more dell approvazione della nuova disciplina regionale sull edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all interno della sagoma del fabbricato precedente; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie. L assenza di modifiche e/o innovazioni trova verosimilmente, una spiegazione nel fatto che - a differenza di buona parte dell impianto originario della legge sul primo Piano casa, che introduce nell ordinamento regionale una disciplina transitoria ed a termine - la disposizione che qui si commenta rappresenta una norma a regime, applicabile a tempo indeterminato, ancorché nelle more dell approvazione della nuova disciplina regionale sull edilizia 1. Si tratta di una disposizione di una certa complessità interpretativa ed il cui inserimento nel provvedimento regionale sul Piano casa potrebbe essere stato motivato dall intenzione del legislatore di fornire elementi disciplinari di supporto agli interventi di integrale demolizione e ricostruzione

13 Documento/17 con ampliamento del volume esistente (per gli edifici residenziali) e della superficie coperta (per gli edifici ad uso diverso), di cui si occupa l art. 3 della l.r. 14/2009, così come modificato dalla l.r. 13/2011, al cui commento si rinvia. Quest impressione, peraltro, non trova compiuta e diretta conferma nell esame dell art. 10. Infatti la norma - nello specificare il proprio obiettivo con l espressione ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/ classifica gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell edificio esistente, tra quelli contemplati all art. 10, comma 1, lettera c), del Testo unico dell edilizia2. Invero, quest ultima disposizione si occupa degli interventi subordinati a permesso di costruire, mentre l art. 6 della l.r. 14/2009 (anch esso rimasto inalterato a seguito della l.r. 13/2011) sottopone anche gli interventi di cui al relativo art. 3 (ovvero, proprio gli interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali3 che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso ) alla denuncia di inizio attività (d.i.a.). In realtà, come si cercherà di evidenziare nel paragrafo dedicato al commento alla lettera b) dell art. 10 della l.r. 14/2009, l effettiva finalità della disposizione sembra essere quella di disciplinare il rapporto tra gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici (seppur accompagnati da un relativo ampliamento dimensionale) e le norme sulle distanze dai confini e dai fabbricati (unitamente agli altri parametri dimensionali) presenti nella strumentazione urbanistica comunale. In sede di commento alla prima legge veneta sul Piano casa, si era ipotizzato che l art. 10 della l.r. 14/2009 seguisse la medesima logica ispiratrice dell art. 51, comma 1-bis, della l.r. Friuli Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (introdotto dall art. 2, comma 12, della l.r. 12/2008), che pur rubricato Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia, ha poi ricondotto la fattispecie costituita dalla compresenza di interventi di ristrutturazione e ampliamento alla tipologia disciplinata dall art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.p.r. 380/2001, precisando, peraltro, che i parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale relativamente al se- 1) Si rammenta che a norma dell art. 13 (Disciplina transitoria dell attività edilizia) della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16, Disposizioni di riordino e semplificazione normativa Collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia, Fino all entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l assetto e l uso del territorio e successive modificazioni, che regolano la materia dell edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo. 2) Art. 10 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Interventi subordinati a permesso di costruire) Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: omissis c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d uso. omissis 3) Come ampliamente illustrato nel commento all art. 3 della l.r. 14/2009, quale risulta dalle modifiche apportatevi dalla l.r. 13/2011, originariamente la disposizione si riferiva ai soli interventi di integrale demolizione e ricostruzione, mentre la base di computo del bonus volumetrico o superficiario era rappresentato dal volume o dalla superficie coperta esistente.

14 Documento/18 dime, alla sagoma, al volume e all altezza 4. Appare opportuno sottolineare come il citato precedente si sia evoluto, trovando ora collocazione nel comma 3 dell art. 38 Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia della l.r. Friuli Venezia Giulia 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell edilizia 5. Del resto, dovendosi privilegiare un interpretazione costituzionalmente coerente della disposizione in commento, è doveroso escludere che la stessa abbia voluto offrire una definizione autonoma ed originale della ristrutturazione edilizia, atteso che le definizioni degli interventi edilizi contenute nell art. 3 del d.p.r. 380/2001 sono pacificamente riconosciute quale principio della materia, come tale vincolante per il legislatore regionale, operando in una materia qual è il governo del territorio attribuita dall art. 117, terzo comma, della Costituzione alla potestà legislativa concorrente dello Stato (per la determinazione dei principi fondamentali) e delle Regioni (per la conseguente e coerente disciplina di dettaglio). Si tratta, in sostanza, di applicare all interpretazione della norma in commento gli stessi canoni ermeneutici impiegati dal TAR Lombardia, Milano, Sez. II, , n. 5122, nel rimettere alla Corte Costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del 4) Art. 3 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Definizione degli interventi edilizi) Ai fini del presente testo unico si intendono per: omissis e) <interventi di nuova costruzione>, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l ampliamento di quelli esistenti all esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); omissis Art. 51 l.r. Friuli Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia): 1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono ricomprendere anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma del preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica e le modifiche di collocazione dell area di sedime che rientrino nelle variazioni non essenziali. 1 bis. Con riferimento agli interventi definiti dall articolo 3, comma 1, lettera e.1), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nei casi di compresenza di interventi di ristrutturazione e ampliamento, i parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma, al volume e all altezza (il comma 1-bis è stato aggiunto dall art. 2, comma 12, l.r. Friuli Venezia Giulia 12/2008). 5) Questo è il testo dell art. 38, comma 3, della l.r. Friuli Venezia Giulia 19/2009: Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere attuati contestualmente ad interventi di ampliamento all esterno della sagoma e sedime esistenti. In tali casi, le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma, al volume e all altezza. Tali interventi non possono comunque derogare agli indici e ai parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l area oggetto di intervento.

15 Documento/21 combinato disposto degli artt. 27, comma 1, lett. d) e 103 della l.r. Lombardia 12/2005 e dell art. 22 della l.r. Lombardia 7/2010, in relazione all art. 117, terzo comma, della Costituzione 6. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 309, depositata il 21 novembre scorso, ha pienamente accolto la tesi del giudice remittente 7. Le tipologie di ristrutturazione edilizia previste dal Testo unico (d.p.r. 380/2001) Pur con l inevitabile sinteticità conseguente alle caratteristiche del presente lavoro, è possibile affermare che il Testo unico dell edilizia delinea due distinte tipologie di ristrutturazione edilizia, per una delle quali è configurabile una ulteriore sottoclassificazione. La summa divisio è rappresentata dalla contrapposizione tra la ristrutturazione edilizia che si estrinseca in un intervento conservativo dell edificio e quella che, al contrario, consegue ad un intervento ricostruttivo 8. La prima figura caratterizzata dall assenza della previa totale demolizione dell edificio - può dar luogo anche a modifiche di volumetria e di sagoma, nel qual caso si ricorre anche all espressione ristrutturazione pesante, disciplinata dall art. 10, comma 1, lett. c), del d.p.r. 380/2001. Tale norma ne stabilisce l assoggettamento a permesso di costruire - in luogo della segnalazione 6) Questo è il testo delle citate norme lombarde: Art. 27, comma 3, l.r. 12/2005 Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica; Art. 103 l.r. 12/2005 A seguito dell entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista: a) dagli articoli 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22, 23 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia)(testo A) omissis Art. 22 l.r. 7/2010 Nella disposizione di cui all articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, 12 (Legge per il governo del territorio) la ricostruzione dell edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma. 7) La Consulta ha, tra l altro, affermato che Questa Corte ha già ricondotto nell ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi (sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2 del Considerato in diritto): a fortiori sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. L intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato. 8) Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, , n. 5122, afferma che il combinato disposto degli artt. 27, c. 1, lett. d) ultimo periodo, della l. reg. Lombardia n. 12/2005, come interpretato dalla l. reg. n. 7/ nella parte in cui esclude l applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione - e 103 della l. reg. Lombardia n. 12/ nella parte in cui prevede che, a seguito dell entrata in vigore della legge 12/2005, cessi di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista, tra gli altri, dall art. 3, d.p.r. n. 380/ si pone in aperto contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale dettato dall art. 3 del d.p.r. n. 380/2001 in materia di governo del territorio e viola, dunque, l art. 117, c. 3 della Costituzione. Del resto, è significativo che prima della interpretazione autentica operata dall art. 22 della l.r. Lombardia 7/2010 ed ora sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, la stessa giurisprudenza amministrativa avesse integrato interpretativamente l art. 27, comma 1, lett. d), della l.r. 12/2005, ritenendo incongruo che il limite della sagoma potesse essere accantonato dalla legislazione regionale, precisando che seguendo il costante insegnamento della Corte costituzionale per cui sin quando è possibile una legge ordinaria va interpretata in modo conforme a Costituzione, il limite della sagoma, attinente ad un principio, nella norma lombarda che non lo prevede espressamente, vada ricavato per via di interpretazione logica e sistematica (TAR Lombardia, Brescia, , n. 504). TAR Lombardia, Milano, Sez. II, , n. 260; Cass. pen., Sez. III, , n ; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, , n. 3939; Id., , n. 153; Cons. Stato, Sez. IV, , n ; Cass. civ., Sez. II, , n. 9637; Id , n ; Id , n

16 Documento/22 certificata di inizio attività (s.c.i.a.) 9 prevista per la c.d. ristrutturazione lieve - in sostituzione della d.i.a. originariamente disciplinata dall art. 22 del Testo unico che, com è noto, ha ad oggetto gli interventi non riconducibili all elenco di cui all articolo 10 (ndr.: interventi subordinati a permesso di costruire) e all articolo 6 (ndr.: attività edilizia libera). La seconda figura è definita all art. 3, comma 1, lett. d), terzo periodo, del Testo unico, secondo il quale nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica 10. Non è, ovviamente, questa la sede per dar conto delle conseguenze applicative attribuite al venir meno del riferimento all area di sedime ed ai materiali, così come all omessa aggettivazione, come fedele, della ricostruzione. Basti rammentare, quanto all area di sedime, che secondo una parte della giurisprudenza amministrativa, a seguito della modifica dell originaria formulazione dell art. 3, comma 1, lett. d), non è più necessario che la ricostruzione avvenga su identico sedime 11. Ai fini che qui interessano assume particolare rilievo 9) Si ricorda che l art. 5, comma 2, lett. c), del d.l. 13 marzo 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha precisato che le disposizioni di cui all articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel testo da ultimo sostituito dall art. 49, comma 4-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, rubricato Segnalazione certificata di inizio attività Scia ), si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire (ndr.: si veda, ad esempio, l art. 22, comma 3, del d.p.r. 380/2001, che consente in alternativa al permesso di costruire, di realizzare mediante denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione di cui all articolo 10, comma 1, lettera c ). 10) La formulazione sopra riportata consegue alla modifica apportata all originario art. 3 del d.p.r. 380/2001 dall art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che ha soppresso i precedenti riferimenti all area di sedime ed alle caratteristiche dei materiali impiegati nella ricostruzione, oltre all aggettivo fedele che originariamente accompagnava il sostantivo ricostruzione. 11) Così TAR Veneto, Sez. II, , n È, in sostanza, sufficiente che la modifica di sedime non corrisponda ad una difformità essenziale (Cons. Stato, Sez. V, , n. 918, in motivazione; conformi: Cons. Stato, Sez. IV, , n. 5743; TAR Veneto, Sez. II, , n. 431). Questa giurisprudenza ha sostanzialmente condiviso l interpretazione data dalla Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 7 agosto 2003, n. 4174, secondo cui il mancato richiamo nella nuova definizione voluta dal legislatore della n. 443/2001 al parametro dei materiali edilizi non pone alcun particolare problema, mentre, per quanto riguarda l area di sedime, non si ritiene che l esclusione di tale riferimento possa consentire la ricostruzione dell edificio in altro sito, ovvero posizionarlo all interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale. La prima ipotesi è esclusa dal fatto che, comunque, si tratta di un intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui la localizzazione in altro ambito risulterebbe in palese contrasto con tale obiettivo; quanto alla seconda ipotesi si ritiene che debbano considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, sempreché rientrino nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il riferimento è nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dell articolo 32 del testo unico. Resta in ogni caso possibile, nel diverso posizionamento dell edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi.

17 Documento/25 il requisito della stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, che certamente non ricorre nel caso in cui alla ricostruzione dell edificio demolito si accompagni - nell ambito dell unico intervento - anche l ampliamento dell edificio rispetto alle dimensioni che lo caratterizzavano prima della demolizione. Non mancano, peraltro, pronunce di segno contrario, che ritengono tuttora operante il vincolo di fedeltà e del connesso obbligo di mantenere inalterato il sedime - pur espunto dal legislatore delegato del Aderisce a questo secondo, restrittivo, filone interpretativo anche la Circolare della Regione Veneto sul Piano casa, n. 4 del 29 settembre 2009, che nel commentare l art. 10 della l.r. 14/2009, precisa che il concetto di ricostruzione implica che tale intervento debba avvenire sulla medesima area di sedime. A sua volta, nel commento all art. 3 della l.r. 14/2009, riguardante gli interventi di demolizione e ricostruzione con bonus volumetrico, si legge che Per quanto concerne la localizzazione dell edificio ricostruito si evidenzia che esso, fatte salve le variazioni conseguenti all ampliamento, deve mantenere un rapporto con la sua localizzazione originaria, con esclusione quindi della possibilità di ricomporre il volume in altra posizione, quantunque nella stessa area di proprietà. Dal combinato disposto delle lettere d) ed e.1) dell art. 3, comma 1, del d.p.r. 380/ e dal rilievo che la nuova formulazione della prima delle citate disposizioni, pur non aggettivando più la ricostruzione come fedele, impone comunque la stessa volumetria e sagoma - la giurisprudenza amministrativa trae la conclusione che la ricostruzione con modifiche a tali ultime caratteristiche dell edificio (qualora non strettamente necessarie e conseguenti all adeguamento alla normativa antisismica), comporti la classificazione dell intervento non più quale ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione dell edificio, bensì quale nuova costruzione ) Ad es.: TAR Lazio, Latina, Sez. I, ; TAR Umbria, Sez. I, , n. 396; Cons. Stato, Sez. VI, , n. 3744; Cons. Stato, Sez. IV, , n Tale orientamento si registra soprattutto nella giurisprudenza civile e penale (v. Cass. pen., Sez. III, , n ; Cass. civ., Sez. II, , n ; Cass. pen., Sez. III, , n ). 13) Tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, , n. 918, dove si legge che se è ben vero che il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla <fedele> ricostruzione del manufatto, è altrettanto vero che tanto può ritenersi consentito alla precisa condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio e il nuovo manufatto. In altri termini è possibile pervenire in tal modo ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la diversità sia dovuta ad interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti, e non già la realizzazione di nuovi volumi Ciò in quanto, diversamente opinando, sarebbe sufficiente la preesistenza di un edificio per definire ristrutturazione qualsiasi nuova realizzazione eseguita in luogo o sul luogo di quella preesistente. Ne consegue che, nel mancato rispetto delle elencate puntuali caratteristiche preesistenti, ossia quando non vi sia piena <fedeltà> per tali aspetti dell intervento progettato (appunto anche di demolizione e ricostruzione) al vecchio fabbricato, non può parlarsi di <ristrutturazione>, bensì il medesimo intervento deve essere qualificato come di <nuova costruzione>. Secondo la Cass. pen., Sez. III, , n , Dal combinato disposto degli art. 10 comma 1 lett. c) e 22 comma 3 lett. a) d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 deriva che sono realizzabili in seguito a <permesso di costruire> ovvero (a scelta dell interessato) previa <denuncia di inizio attività> (d.i.a.) interventi di <ristrutturazione edilizia> che comportino integrazioni funzionali e strutturali dell edificio preesistente, pure con incrementi di superficie e di volume, purché si tratti di incrementi <limitati>, ossia tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra <ristrutturazione edilizia> e <nuova costruzione>. Ciò comunque è consentito solo nel caso in cui non si proceda a demolizione e ricostruzione dell immobile: infatti, in tal caso, l art. 3 comma 1 lett. d) d.p.r. n. 380 del 2001, nell estendere la nozione di <ristrutturazione edilizia> sì da ricomprendervi pure gli interventi ricostruttivi consistenti nella demolizione e ricostruzione, condiziona tale estensione al fatto che <volumetria> e <sagoma> debbano rimanere identiche. In altri termini, volumetria e sagoma, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione, devono invece rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione (in tal caso, quindi, non basta la denuncia di inizio attività, ma occorre il permesso di costruire). In senso conforme, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, , n. 2180; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, , n. 222; Cons. Stato, Sez. IV, , n. 7310; Id., , n. 4462; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, , n. 5268; Cass. civ., Sez. II, , n

18 Documento/26 Interventi di cui alla lettera a) La nuova norma regionale precisa che nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia contemplati dall articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001, devono farsi rientrare anche quelli che comportano integrale demolizione e ricostruzione con il medesimo volume e all interno della sagoma del fabbricato precedente, ossia modalità di intervento spesso indispensabili per l utilizzo di nuove tecniche costruttive, ad esempio per realizzare strutture antisismiche o per adeguare le fondazioni di vecchi edifici. Come già sottolineato con riferimento alla corrispondente norma nazionale, anche in quella regionale manca ogni riferimento alla fedeltà della ricostruzione, concetto già di per sé velleitario e inutilmente penalizzante per i proprietari disposti a usare le nuove tecniche costruttive. Rimane invece l obbligo di conservare il volume e di restare all interno della sagoma intesa come il contorno che viene ad assumere l edificio, comprese le strutture perimetrali, gli aggetti e gli sporti 14 - dell edificio preesistente. Sempre nell ambito di un interpretazione costituzionalmente coerente, la disposizione regionale va interpretata nel senso di associare la finalità di consentire l utilizzo di nuove tecniche costruttive (e non più, quindi, solo per l adeguamento alla normativa antisismica) alle eventuali modifiche alla sagoma del fabbricato precedente, purché in ogni caso l edificio conseguente alla ricostruzione stia all interno della sagoma del fabbricato precedente, con le conseguenti, implicite ma inevitabilmente modeste (e, comunque, per difetto ) modifiche alla volumetria preesistente. Da ultimo, merita rammentare che perché si abbia ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione è necessaria la preesistenza (rispetto all intervento) di un fabbricato dotato quanto meno di murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura, tali da assolvere alle loro essenziali funzioni di delimitazione, sostegno e protezione dell edificio 15, e che la demolizione del preesistente e la successiva ricostruzione devono essere contemplati dal titolo come due momenti di un singolo intervento, mentre non è possibile ristrutturare un edificio che già più non esiste per cause del tutto diverse dalla ristrutturazione in programma 16. Interventi di cui alla lettera b) La lettera b) della nuova disposizione regionale è quella che per quanto si è già detto nel paragrafo introduttivo al commento dell art. 10 della l.r. 14/2009 presenta le maggiori difficoltà interpretative. In realtà, pur essendo anche tale lettera inserita in un articolo rubricato ristrutturazione edilizia, il suo contenuto dispositivo non apporta alcuna modifica alla definizione che di tale intervento dà il Testo unico dell edilizia 17. Infatti, fermo restando il riferimento all art. 10, comma 1, lett. c), della citata fonte statale dal quale scaturisce che non siamo nella ristrutturazione consistente nella demolizione e ricostruzione con identità di volume e sagoma, bensì in una fattispecie nella quale il nuovo fabbricato è un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, in quanto rispetto a quest ultimo vi sono modifiche del volume, della sagoma, con il conseguente assoggettamento dell intervento complessivo a permesso di costruire 18 la disposizione regionale in commento si limita a statuire che: 1) per la parte nella quale l intervento mantiene i volumi e la sagoma dell edificio preesistente, esso è 14) Così TAR Puglia, Sez. I, , n ) Così, tra le più recenti, TAR Liguria, Sez. I, , n. 322; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, , n ; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, , n. 4808; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, , n. 3108; Cass. civ., Sez. II, , n ; Cass. pen., Sez. III, , n ; TAR Veneto, Sez. II, , n ) Così TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, , n Conformi: Cass. civ., Sez. II, , n ; TAR Campania, Salerno, Sez. II, , n. 5578; TAR Veneto, Sez. II, , n ) Né avrebbe legittimamente potuto farlo, considerata la natura di principio fondamentale della materia attribuito alle definizioni degli interventi edilizi di cui all art. 3 del d.p.r. 380/2001, come indicato in apertura del presente commento e dalla giurisprudenza richiamata nella nota 6. Si vedano anche TAR Lombardia, Milano, Sez. II, , n. 153; TAR Abruzzo, L Aquila, , n. 1114; TAR Liguria, Sez. I, , n Contra TAR Abruzzo, Pescara, , n ) Ovviamente nell ipotesi a regime, mentre qualora la demolizione e ricostruzione con ampliamento abbiano luogo a norma dell art. 3 della l.r. 14/2009, anche tale intervento deve intendersi assoggettato alla denuncia di inizio attività (DIA), giusta il disposto del successivo art. 6 della stessa legge regionale.

19 Documento/29 assoggettato quanto alle prescrizioni in materia di indici di edificabilità ed agli ulteriori parametri di carattere quantitativo alla stessa disciplina della ristrutturazione edilizia; 2) per la parte nella quale l intervento costituisce ampliamento, esso, al contrario, è assoggettato sempre riguardo agli indici ed ai parametri quantitativi sopra detti alla disciplina propria della nuova costruzione. Che quanto testé riassunto non costituisca affatto una ridefinizione del concetto e delle portata del termine ristrutturazione edilizia è, del resto, confermato dalla circostanza che a identiche conclusioni è ripetutamente pervenuta la Corte di cassazione civile, occupandosi dello spinoso tema delle distanze (dai fabbricati circostanti e dai confini del lotto) da rispettare nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici, accompagnati dal relativo ampliamento. Si segnala, a tal proposito, la già citata giurisprudenza di legittimità, per la quale, nel caso di ricostruzione di edificio demolito, con aumento della relativa volumetria e delle superfici occupate rispetto all originaria sagoma d ingombro, si verte in ipotesi di <nuova costruzione>, da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell edificio originario 19. La novità più rilevante apportata dalla norma in commento sta proprio nell avere nettamente distinto due profili che spesso sono stati confusi tra loro ed hanno creato incertezza ed equivoci nella prassi: quello della qualificazione giuridica dell intervento e quello dei riflessi dell intervento sul piano dei diritti di vicinato e in genere del mantenimento della precedente condizione civilistica del bene. Viene ridimensionata quella che in precedenza appariva una drastica alternativa tra ristrutturazione edilizia, intesa come recupero di un edificio esistente, e costruzione totalmente nuova. Ora un intervento consistente nella demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico e/o conseguente modifica della sagoma - seppur qualificabile nel suo complesso come nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.p.r. 380/ consente alla parte dell edificio ricostruito con stesso volume e sagoma rispetto al preesistente di mantenere l eventuale condizione privilegiata (per esempio, la deroga alle distanze minime) propria del volume originario, nella sua conformazione originaria, mentre per la parte che vi eccede (il vero e proprio ampliamento ) lo assoggetta alle eventuali più restrittive disposizioni pianificatorie sopravvenute 20. Secondo questa ricostruzione interpretativa, la disposizione regionale in commento si allinea alla più accreditata ed autorevole giurisprudenza della Corte di cassazione, offrendo un evidente, quanto significativo, incentivo alle operazioni di sostituzione del patrimonio edilizio esistente, configurando, altresì, una deroga a quelle previsioni di piano che eventualmente si esprimano in senso contrario. 19) Così Cass. civ., Sez. II, , n. 9637; Id , n ; Id , n ) Sembra in questa sede opportuno rammentare che la regola tradizionale - per la quale nel caso di fedele ricostruzione può essere conservata la condizione di favore costituita dalla ricostruzione alla distanza, inferiore a quella minima, che già caratterizzava il fabbricato demolito soffre una esplicita deroga per quanto attiene alla distanza dalle strade. Infatti, l art. 26, comma 3, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del nuovo Codice della strada), relativo alle fasce di rispetto fuori dai centri abitati, e l art. 28, comma 1, per le medesime fasce di rispetto all interno dei centri abitati, precisano che le distanze minime fissate da tali norme con riferimento alle diverse tipologie stradali devono essere rispettate nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade.

20 Restauro/30 di Fiorenza Conti Le cento giornate di Ponte Pusterla L alluvione dell 1 novembre 2010 aveva pesantemente danneggiato ponte Pusterla, creando gravi problemi di staticità alla struttura. Il Comune di Vicenza ha ora terminato l intervento di ristrutturazione. Pusterla è un opera simbolo dell alluvione la cui chiusura ha determinato una Ponte vera e propria spaccatura della città aveva dichiarato a suo tempo l assessore ai lavori pubblici di Vicenza, Ennio Tosetto -. Ci stiamo impegnando per ristrutturare il ponte prima possibile e consentire quindi il passaggio non solo di pedoni e ciclisti, ma anche delle automobili. Il progetto realizzato dal settore lavori pubblici e grandi opere del Comune, grazie anche alla collaborazione specialistica degli ingegneri Renato Vitaliani e Massimo Urso, è pronto. Il progetto, in dettaglio, prevede l asporto della sovrastruttura stradale lungo tutta la lunghezza del ponte, la pulizia dell estradosso degli archi e la realizzazione di iniezioni con prodotti specifici per la sigillatura dei giunti dei conci. Bene, a febbraio si era già conclusa l elaborazione sia del progetto definitivo che esecutivo per la ristrutturazione del ponte e il 5 novembre si è svolta la cerimonia di inaugurazione del restaurato ponte alla presenza, tra gli altri, dei titolari dell impresa Costruzioni Miotti di Pianezze S. L. (Vicenza) - che aveva cominciato i lavori il 5 luglio - dell assessore allo sviluppo economico Tommaso Ruggeri, dello stesso assessore Tosetto e di Vincenzo Consoli a.d. di Veneto Banca, la cui donazione di 750 mila euro è stata attribuita dall allora commissario per l alluvione Luca Zaia proprio a questo intervento. Il valore dell intervento, al netto del ribasso offerto dalla ditta Miotti, è stato di circa 1 milione 720 mila euro. I lavori sarebbero iniziati anche prima, se la burocrazia non avesse reso la situazione ancor più difficile. È lo stesso assessore Tosetto a ripercorrere con noi l iter di questo cantiere.

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