L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
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- Giulietta Colonna
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1 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 gennaio 2009; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 81 del Trattato CE; VISTO l articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002; VISTO il proprio provvedimento del 24 aprile 2008, con il quale è stata avviata un istruttoria, ai sensi dell articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Butan Gas S.p.A., Eni S.p.A., Fiamma 2000 S.p.A., Liquigas S.p.A., Sarda Gas Petroli di Antonio Pisano & C. S.a.s. e Ultragas Tirrena S.p.A., per accertare l'esistenza di una violazione dell articolo 2 della legge n. 287/90, consistente nel coordinamento delle strategie commerciali, volto alla determinazione congiunta del livello dei prezzi del GPL in bombole in Sardegna e di altre condizioni contrattuali da applicare ai rivenditori, nonché in una compartimentazione dei mercati; VISTA la segnalazione del 31 ottobre 2008, integrata in data 21 novembre, 1 e 5 dicembre 2008, in merito all esistenza di una presunta intesa tra le società Butan Gas S.p.A., Eni S.p.A. e Liquigas S.p.A. relativa al settore del GPL sfuso e in bombole su tutto il territorio nazionale;
2 VISTA la propria delibera del 15 febbraio 2007, n e la relativa Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTE le informazioni in proprio possesso; CONSIDERATO quanto segue: I. I FATTI SEGNALATI L Autorità, in data 31 ottobre 2008, ha ricevuto una segnalazione, integrata in data 21 novembre, 1 e 5 dicembre 2008, secondo cui le società Butan Gas S.p.A. (BUTANGAS), Eni S.p.A. (ENI) e Liquigas S.p.A. (LIQUIGAS) avrebbero partecipato ad un intesa volta alla determinazione congiunta dei listini dei prezzi al pubblico del GPL sfuso e in bombole su tutto il territorio nazionale (in particolare, [omissis] 1 ha dichiarato: Gli incontri avvenivano esclusivamente tra Eni, Liquigas e Butangas perché rappresentavamo circa il 70% del mercato. ). L intesa avrebbe avuto ad oggetto la variazione concordata dei listini rispetto alle variazioni delle quotazioni internazionali della materia prima (prezzi FOB Bethouia) in particolare nei momenti di maggiore volatilità delle stesse quotazioni (dalla stessa dichiarazione: nei momenti topici per i prezzi internazionali del prodotto, cioè quelli in cui i prezzi erano particolarmente volatili E l oggetto di questi incontri era quello di discutere se e quanto aumentare o diminuire i listini rispetto alle variazioni delle quotazioni internazionali. ). Le condotte oggetto della segnalazione sarebbero state poste in essere almeno dal 1994 al 2005, con conseguenze ancora negli anni successivi. Quanto alle modalità, l intesa si sarebbe realizzata attraverso incontri al livello di vertice (amministratore delegato o responsabile del settore GPL) in diversi luoghi: - sedi delle tre società; 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 2
3 - a latere dei Consigli di Amministrazione di imprese comuni di stoccaggio e logistica (in particolare, Seastok S.p.A., Costiero Gas Livorno S.p.A. e Consorzio Costieri di Napoli) o delle riunioni delle associazioni di categoria; - in altri luoghi quali Firenze, in quanto a metà strada tra Milano (sede di BUTANGAS e LIQUIGAS) e Roma (sede di ENI). II. I MERCATI RILEVANTI Il GPL è una miscela di idrocarburi costituita essenzialmente da propano e butano (butano e isobutano) che vengono resi liquidi per compressione. Le funzioni d uso principali del GPL sono l autotrazione e la combustione (uso domestico o industriale). La distribuzione di GPL avviene attraverso entrambi i canali rete ed extra-rete. In generale, sulla rete è commercializzato il GPL per uso autotrazione, mentre nel canale extra-rete viene distribuito e commercializzato GPL sfuso e in bombole destinato ad usi domestici e riscaldamento. Nel settore del GPL destinato ad usi domestici e al riscaldamento è possibile individuare due distinti mercati del prodotto: (i) il mercato del GPL in piccoli serbatoi; (ii) il mercato del GPL in bombole. I due mercati si distinguono in ragione della diversa tipologia del prodotto e delle distinte modalità di distribuzione del combustibile. Mentre i piccoli serbatoi contengono gas propano, le bombole contengono generalmente una miscela di butano e propano. Per quanto riguarda il processo distributivo, il GPL in piccoli serbatoi, in quanto venduto direttamente alla clientela, richiede all'impresa distributrice la disponibilità di adeguate capacità di stoccaggio e la pianificazione di consegne capillari sul territorio. La distribuzione con impiego di bombole, invece, è di norma effettuata dalle imprese distributrici a rivenditori che a loro volta trattano con il cliente finale. La sostituibilità per il consumatore finale tra le due tipologie è limitata, anche in ragione dell'esistenza della specifica normativa sulla sicurezza e sull uso dei piccoli serbatoi. L'estrema frammentazione della domanda in entrambi i mercati rilevanti richiede una rete di distribuzione capillare sul territorio in grado di raggiungere l'utenza domestica. Nel caso della distribuzione di GPL per piccoli serbatoi 3
4 questa è diretta, mentre la commercializzazione delle bombole di GPL presso gli utilizzatori finali è di norma intermediata dai rivenditori. In ragione di tali caratteristiche della distribuzione del prodotto, nella prassi dell Autorità entrambi i mercati del prodotto interessati sono stati definiti di dimensione locale, almeno corrispondente al territorio provinciale. Occorre tuttavia osservare che l intesa segnalata avrebbe avuto ad oggetto la definizione congiunta dei listini sull intero territorio nazionale. Inoltre, le società BUTANGAS, ENI e LIQUIGAS sono i principali operatori del settore, attivi su tutto il territorio nazionale. Ciò rende, pertanto, opportuno analizzare le condotte oggetto di accertamento nei due mercati nazionali del GPL sfuso e in bombole. III. VALUTAZIONI Dalle informazioni agli atti fornite con la segnalazione, emerge che, almeno per il periodo (con effetti ancora negli anni successivi), BUTANGAS, ENI e LIQUIGAS, principali operatori attivi in Italia, abbiano posto in essere un accordo finalizzato alla fissazione congiunta dei listini dei prezzi al pubblico del GPL sfuso e in bombole su tutto il territorio nazionale. Pertanto, le condotte oggetto del provvedimento di avvio del 24 aprile 2008 si inseriscono in tale più ampio contesto di coordinamento. L intesa, così come risulta dalla segnalazione, appare idonea a integrare una grave alterazione, estesa a tutto il territorio nazionale, delle dinamiche competitive nei mercati del GPL sfuso e in bombole, a pregiudizio di un corretto confronto concorrenziale. IV. PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO In considerazione del fatto che l intesa segnalata avrebbe interessato l intero territorio nazionale e coinvolto i principali operatori attivi nel settore GPL, i comportamenti sopra descritti appaiono idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario integrando, pertanto, gli estremi per un infrazione dell articolo 81, del Trattato CE. Infatti, secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra 4
5 Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato 2, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Sul punto, la Commissione ha osservato che gli organi giurisdizionali comunitari hanno stabilito in diverse sentenze che gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l integrazione economica voluta dal trattato 3. RITENUTO, pertanto, di estendere l oggetto dell istruttoria all intesa riguardante il coordinamento sui listini del GPL sfuso e in bombole sull intero territorio nazionale, in violazione dell articolo 81 del Trattato CE, nei confronti delle società BUTANGAS, ENI e LIQUIGAS; RITENUTO inoltre necessario, in relazione all ampliamento oggettivo del procedimento, prorogare il termine di conclusione dello stesso; DELIBERA a) di ampliare oggettivamente l istruttoria con riferimento all intesa riguardante il coordinamento sui listini del GPL sfuso e in bombole sull intero territorio nazionale, in violazione dell articolo 81 del Trattato, nei confronti delle società BUTANGAS, ENI e LIQUIGAS; b) di prorogare al 31 gennaio 2010 il termine di conclusione del procedimento; c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Livia Calabrese; d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, 2 In GUCE C 101/81 del 27 aprile Punto 78 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di pregiudizio, già citata. V. anche sentenza della Corte CE del 19 febbraio 2002, C-309/99 Wouters. 5
6 del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti o da persone da essa delegate. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 6
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