LA COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA SAN MARINO

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1 Periodico quindicinale FE n settembre 2013 LA COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA SAN MARINO ABSTRACT Con Provvedimento , l Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche ed i termini di presentazione del c.d. spesometro, ossia la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Il modello approvato dal provvedimento dovrà essere utilizzato anche per comunicare all Agenzia delle Entrate l avvenuta registrazione degli acquisti da operatori economici sammarinesi. La prima comunicazione telematica dovrà essere trasmessa entro il prossimo 2.12, con riguardo agli acquisti di beni annotati nel mese di ottobre. INQUADRAMENTO NORMATIVO Come noto (si veda la FE n. 4/2012), gli scambi di beni tra l Italia e la Repubblica di San Marino sono disciplinati dal DM , entrato in vigore il a seguito dell accordo di unione doganale e di cooperazione tra la Comunità Europea e San Marino, stipulato a Bruxelles il Siccome la Repubblica di San Marino non fa parte del territorio comunitario così come definito dall art. 7, c. 1, lett. b), DPR 633/1972, l art. 71, DPR 633/1972, equipara le cessioni di beni, spediti o trasportati a San Marino, alle cessioni all esportazione, non imponibili IVA ai sensi dell art. 8, DPR 633/1972. Gli operatori italiani che eseguono sia cessioni intracomunitarie di beni, sia cessioni verso San Marino, sono tenuti a riepilogare nel modello INTRA 1-bis anche le spedizioni verso San Marino. L obbligo non sussiste qualora siano esclusivamente effettuate cessioni verso San Marino. Gli acquisti di beni provenienti dal territorio sammarinese sono effettuati con il pagamento dell IVA al cedente sammarinese o, in alternativa, attraverso l inversione contabile di cui all art. 17, c. 2, DPR 633/1972 (in ogni caso per gli acquisti non sussiste alcun obbligo di presentazione dei mod. INTRASTAT). Il principio di tassazione nel Paese di destinazione dei beni trova applicazione solo se il cedente e il cessionario sono identificati ai fini IVA nei rispettivi Stati di appartenenza (restandone quindi escluse le operazioni con privati consumatori). Le prestazioni di servizi scambiate con operatori economici sammarinesi seguono i consueti criteri territoriali previsti dagli artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972 (si veda la FE n. 5/2013). Anche per le prestazioni di servizi non sussiste l obbligo di presentazione dei mod. INTRASTAT. Le operazioni realizzate con operatori economici sammarinesi (acquisto e cessione di beni, prestazione di servizi rese o ricevute), devono infine essere riepilogate nella c.d. comunicazione black list, quando il loro importo è superiore alla soglia di 500 (si veda la FE n. 11/2012), A tal proposito si evidenzia che il Provvedimento , prot , ha previsto, con riguardo alle operazioni effettuate dal , che la comunicazione dei dati delle operazioni con Paesi black list sia resa utilizzando il modello dello spesometro. Restano RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 6

2 fermi i periodi di riferimento e i termini di presentazione della comunicazione, fissati entro la fine del mese successivo al mese o al trimestre di riferimento. GLI ACQUISTI DI BENI DA OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI Gli acquisti di beni effettuati presso operatori economici stabiliti a San Marino sono soggetti a IVA in Italia se eseguiti da soggetti passivi IVA. Il DM , ossia la disciplina di riferimento per le cessioni e gli acquisti di beni con San Marino, prevede due possibili procedure, tra loro alternative. I beni provenienti da San Marino e diretti in Italia devono essere sempre accompagnati dal DDT. FATTURA CON ADDEBITO D IMPOSTA Nelle cessioni di beni con addebito d imposta, il cedente sammarinese indica l IVA in fattura secondo l aliquota propria del bene ceduto. La fattura, contenente l indicazione del codice IVA delle parti, è emessa in quattro esemplari che sono poi presentati all Ufficio tributario di San Marino (unitamente a un elenco riepilogativo redatto anch esso in quattro esemplari). Una volta corrisposta l imposta all Ufficio tributario di San Marino, il cedente sammarinese è tenuto a trasmettere al cessionario italiano l originale della fattura restituitagli dall Ufficio stesso. L originale della fattura, perforata e timbrata a secco dall Ufficio tributario di San Marino, deve contenere anche l annotazione, apposta dall Ufficio IVA di Pesaro, degli estremi della bolletta di pagamento e dell ammontare dell imposta liquidata. A sua volta il cessionario italiano deve annotare nel registro IVA acquisti l originale della fattura ricevuta, al fine di esercitare la detrazione dell imposta secondo le modalità ed i termini previsti dall art. 19 e seguenti, DPR 633/1972. FATTURA SENZA ADDEBITO D IMPOSTA Nelle cessioni di beni senza addebito d imposta, il cedente sammarinese emette fattura in tre esemplari che, unitamente a un elenco riepilogativo redatto anch esso in tre esemplari, sono poi presentati all Ufficio tributario di San Marino (la fattura emessa espone il codice IVA delle parti). Una volta tornato in possesso di due esemplari della fattura, timbrati a secco dall Ufficio tributario, il cedente sammarinese ne trasmette una copia all acquirente italiano, soggetto passivo IVA. Il cessionario italiano è quindi tenuto ad assolvere l imposta ai sensi dell art. 17, c. 2, DPR 633/1972, indicandone il relativo ammontare sull originale della fattura rilasciatagli dall operatore sammarinese. La fattura così integrata deve quindi essere annotata sia nel registro IVA acquisti, sia nel registro IVA fatture emesse. Il DM non individua uno specifico limite temporale entro cui annotare la fattura integrata nei registri IVA, limitandosi a richiamare genericamente i termini stabiliti dagli artt. 23 e 25, DPR 633/1972. Considerata la ratio dell adempimento, si ritiene che l annotazione nel registro IVA fatture emesse sia da eseguire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente, mentre RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 6

3 l annotazione sul registro IVA acquisti vada eseguita anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione. In ogni caso, considerato l obbligo di comunicazione, è opportuno che le annotazioni nei registri vendite e acquisti siano contestuali per evitare la duplicazione dell adempimento. Entro i 5 giorni successivi, il soggetto passivo italiano deve infine comunicare all Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente, l avvenuta annotazione dell operazione nei registri IVA, indicando il numero progressivo attribuito alle registrazioni. Il DM non prevede alcun limite temporale entro il quale l operatore italiano deve comunicare all Ufficio gli estremi delle annotazioni effettuate. Nella CM n. 30/510542/1973, riferita al DM , l Amministrazione finanziaria ha affermato che le annotazioni devono essere comunicate entro 5 giorni. Non sono comunque previste specifiche sanzioni per il ritardo nell adempimento. LE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DALL AGENZIA DELLE ENTRATE Con il c.d. Pacchetto semplificazioni, presentato alla stampa lo scorso 3.7, l Agenzia delle Entrate ha annunciato l intenzione di introdurre, in via amministrativa, numerose semplificazioni agli adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti. In un ottica di semplificazione e accorpamento degli obblighi di comunicazione, il Provvedimento , prot , ha quindi stabilito che il nuovo modello di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, sia utilizzato anche per le seguenti comunicazioni: 1) comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo, realizzate con persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; 2) comunicazione dei contratti di leasing e dei contratti di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili (permane comunque la facoltà di continuare ad utilizzare il modello approvato con il Provvedimento ); 3) comunicazione delle operazioni di acquisto ex art. 16, lett. b), DM , poste in essere con operatori economici domiciliati nella Repubblica di San Marino, annotate a partire dal ; 4) comunicazione delle operazioni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori c.d. black list, a partire dalle operazioni effettuate dal (restano fermi i periodi di riferimento e i termini di presentazione già fissati per l adempimento). LA COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA SAN MARINO I soggetti passivi che acquistano beni da operatori economici sammarinesi, documentati da fatture senza addebito d imposta, dovranno comunicare le operazioni annotate, non più con una semplice comunicazione cartacea, ma utilizzando il modello e il tracciato allegati al Provvedimento , prot La comunicazione, da compilare obbligatoriamente in forma analitica, ossia con riferimento a ciascun acquisto, dovrà essere trasmessa entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione. La prima scadenza del nuovo adempimento è prevista per il (il cade di sabato, il 1.12 di domenica), con riguardo alle fatture di acquisto annotate nel corso del prossimo mese di ottobre. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 6

4 LE INFORMAZIONI DA COMUNICARE La sezione del modello destinata alla comunicazione in esame (quadro SE), denominata Acquisti da operatori della Repubblica di San Marino, richiede, per ciascuna fattura di acquisto, l indicazione dei seguenti elementi: 1) denominazione, indirizzo e codice identificativo IVA del fornitore sammarinese; 2) data di emissione e data di registrazione della fattura; 3) numero della fattura (attribuito dal cedente sammarinese); 4) imponibile e IVA. Non è richiesta l indicazione dei numeri attribuiti al documento dall acquirente italiano. OPERAZIONI STRAORDINARIE E ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI Nell ipotesi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, l adempimento deve essere eseguito: dal soggetto subentrante, qualora l operazione straordinaria comporti l estinzione del soggetto dante causa (nella comunicazione vanno riportati anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto); da tutti i soggetti coinvolti, relativamente alle operazioni da ciascuno effettuate, qualora l operazione straordinaria non comporti l estinzione del soggetto dante causa. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La comunicazione avviene in conformità al modello allegato al Provvedimento , prot , disponibile sul sito Internet dell Agenzia dell Entrate. L Agenzia delle Entrate rende disponibile il software di controllo necessario per verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Il controllo deve essere eseguito obbligatoriamente prima della trasmissione telematica della comunicazione, a pena dello scarto della stessa. La trasmissione dei dati deve essere eseguita utilizzando esclusivamente Entratel o Fisconline. È comunque possibile avvalersi di intermediari abilitati. La trasmissione dei dati si considera eseguita nel momento in cui è completata, da parte dell Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi. L avvenuta trasmissione dei dati è attestata mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisconline. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all Agenzia delle Entrate. I dati non si considerano trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi: 1) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro; 2) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; 3) file non elaborabile in quanto non verificato con il software di controllo; 4) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata direttamente dal soggetto obbligato. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 6

5 Le circostanze che hanno determinato lo scarto sono comunicate, per via telematica, al soggetto che ha eseguito la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. Il provvedimento precisa infine che la procedura di annullamento o di sostituzione di un file precedentemente inviato, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza del termine per l invio ordinario. PROBLEMI APERTI L accorpamento delle varie comunicazioni obbligatorie in un unico modello pone alcuni problemi applicativi, specie con riguardo alle ipotesi di esclusione oggettiva dall adempimento. Ci si riferisce in particolare al punto 4 del Provvedimento , ove sono richiamate le operazioni escluse dall obbligo di comunicazione (ad esempio, importazioni, esportazioni, operazioni intracomunitarie e operazioni già monitorate dall Amministrazione finanziaria), senza alcuna precisazione circa l effettivo ambito applicativo di tali esclusioni. È quindi opportuno che l Agenzia delle Entrate specifichi se tali esclusioni oggettive riguardino soltanto la sezione dedicata allo spesometro o possano interessare anche le altre sezioni. Se così fosse, la presentazione della comunicazione degli acquisti da San Marino dovrebbe assorbire anche la comunicazione black list riferita alla medesima operazione. LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE Nel Frontespizio, oltre ai consueti dati anagrafici del contribuente e all impegno all invio telematico, sono richieste specifiche informazioni riguardo al tipo di comunicazione che si intende inviare e alle modalità di compilazione della stessa. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 6

6 Nel campo Anno di riferimento deve essere riportato l anno di riferimento dei dati contenuti nella comunicazione; nel campo Mese di riferimento occorre indicare il mese cui si riferisce la comunicazione (l informazione è richiesta per i soli acquisti da San Marino). Nella sezione Tipo di comunicazione sono presenti tre caselle, tra loro alternative. La casella Sostitutiva va barrata in caso di sostituzione di un file inviato in precedenza (entro 1 anno dalla scadenza del termine ordinario); la casella Annullamento va barrata nel caso di annullamento di un file inviato in precedenza (entro 1 anno dalla scadenza del termine ordinario). In caso di comunicazione sostitutiva o di annullamento di una comunicazione già inviata in precedenza, devono essere indicati anche il protocollo della comunicazione o del documento che si intende sostituire o annullare. Nel campo Formato comunicazione deve essere sempre barrata la casella Dati analitici (l invio dei dati in forma aggregata non è, infatti, consentito per gli acquisti da San Marino). Occorre infine evidenziare i Quadri compilati, barrando la casella Acquisti di servizi da non residenti - Acquisti da operatori di San Marino. COMPILAZIONE DEL QUADRO SE Per ciascuna fattura di acquisto occorre poi compilare la sezione del modello destinata alla comunicazione in esame (quadro SE). Oltre ai dati anagrafici e al codice identificativo IVA del fornitore sammarinese, deve essere indicata la data di emissione e la data di registrazione della fattura, il numero attribuito al documento dal cedente sammarinese, l imponibile esposto in fattura e l IVA (calcolata e riportata sul documento dall acquirente). RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 6 di 6

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