Roma, 1 giugno 2011 Circ. p.n. 2841/2011/AG
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1 Roma, 1 giugno 2011 Circ. p.n. 2841/2011/AG Oggetto: Regione Toscana Regolamento regionale 5 aprile 2011, n. 13/R. Requisiti per i loculi areati e modalità di confezionamento delle bare che vi si utilizzano La regione Toscana, con D.G.R. n del 28 dicembre 2010 aveva adottato un regolamento regionale, attuativo delle disposizioni delle legge regionale, in materia di loculi aerati. Con successiva D.G.R n. 185 del 28 marzo 2010, era stato ulteriormente deliberato in proposito, giungendosi, con il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2011, n. 13/R alla promulgazione del Regolamento di attuazione dell articolo 4ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) Allegato 1 del quale si riportano Allegato 2 alcune osservazioni. La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, selezionando l area circolari del settore funerario. Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti. Il Direttore Area Idrico-Ambientale (Renato Drusiani)
2 4a Tutela della salute d.p.g.r. 13/R/ Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 aprile 2011, n. 13/R Regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri). (Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima,, del ) PREAMBOLO...1 Art. 1 - Oggetto ( articolo 4 ter della l.r....1 Art. 2 - Definizione di loculo areato ( art. 4 ter della l.r....1 Art. 3 - Requisiti per i loculi areati ( art. 4 ter della l.r....1 Art. 4 - Parere igienico sanitario ( art. 4 ter della l.r....2 Art. 5 - Metodi di confezionamento delle bare ( art. 4 ter della l.r....2 Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA EMANA il seguente regolamento La Giunta regionale PREAMBOLO Visto l articolo 117, comma sesto della Costituzione; Visto l articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 25 novembre 2010; Visto il parere della direzione generale della Presidenza; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 28 dicembre 2010; Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 25 gennaio Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 185; Considerato quanto segue: 1. l articolo 4 ter della l.r. 18/2007, che disciplina il trasporto di salme e cadaveri, demanda al regolamento la definizione dei requisiti dei loculi areati; 2. il sistema delle sepolture areate, già contemplato in altre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Marche), assicura il vantaggio di risolvere il problema della mancanza di spazi nelle aree e nelle strutture cimiteriali; 3. infatti questo particolare sistema di sepoltura fa innescare un processo di sublimazione naturale che si conclude in tempi più rapidi e certi (circa tre o quattro anni dalla tumulazione), con la conseguente riduzione della durata delle concessioni cimiteriali; si approva il presente regolamento Art. 1 - Oggetto ( articolo 4 ter della l.r. 1. Il presente regolamento, in attuazione dell articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri), definisce i requisiti dei loculi areati. Art. 2 - Definizione di loculo areato ( art. 4 ter della l.r. 1. Ai fini del presente regolamento si definiscono loculi areati quelle strutture fisse, dotate di sistema di areazione naturale, all interno delle quali vengono tumulate le salme che subiscono un processo di sublimazione spontaneo. Art. 3 - Requisiti per i loculi areati ( art. 4 ter della l.r. 1. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. 2. La neutralizzazione del liquidi cadaverici può essere svolta sia all interno del loculo, sia all esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda. 3. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. 4. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro deve garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo. 5. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini di controllo. 6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi e l uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradabile. 7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici devono essere garantite condizioni durature di raccolta di eventuali percolazione di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato, in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato. 8. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 05/04/2011
3 4a Tutela della salute d.p.g.r. 13/R/ tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l evacuazione dei gas. 9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l evacuazione dei condotti dei gas. Art. 4 - Parere igienico sanitario ( art. 4 ter della l.r. 1. I progetti di costruzione o di ristrutturazione per la realizzazione di loculi areati sono approvati sentito il parere igienico sanitario della azienda unità sanitaria locale competente, che valuta l adeguatezza delle soluzioni tecniche adottate per il trattamento dei liquidi e dei gas. Art. 5 - Metodi di confezionamento delle bare ( art. 4 ter della l.r. 1. Nel rispetto di quanto previsto dall articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), nella tumulazione areata il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a venti centimetri, di spessore minimo non inferiore a quaranta micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere le funzioni di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente, a base battericoenzimatica biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. 2. E vietato l impedimento alla circolazione dell aria all interno del feretro. 3. I feretri devono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 05/04/2011
4 ALLEGATO 2 Regione Toscana Regolamento regionale 5 aprile 2011, n. 13/R Regolamento di attuazione dell articolo 4ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) (in B.U.R.T. N. 16, Parte 1^ del 16 aprile 2011) La Regione Toscana è pervenuta all adozione di normative specifiche concernenti la tumulazione areata. La normativa ripercorre, sostanzialmente, quella che a suo tempo venne emanata dalla Regione Lombardia, discostandosene per alcuni elementi che, di seguito, si citano: a) La normativa per la costruzione di manufatti (siano essi stagni o areati) resta in Toscana quella di cui all articolo 76 del DPR 285/90, mentre in Lombardia è stata emanata specifica norma concernente caratteristiche costruttive, portanza del manufatto, ecc. differente dalla norma statale. Pertanto in Toscana vale la normativa statale per la costruzione di loculi, integrata dalla specificazione realizzativa dei loculi areati b) Mentre in Lombardia la norma non impedisce la realizzazione di loculi ad areazione forzata (ovverossia con la circolazione dell aria aiutata da giranti o da estrattori d aria), la Toscana esplicitamente prevede che la circolazione dell aria sia naturale, pertanto non sono consentite soluzioni che movimentino l aria artificialmente. Sembra che in tal modo la Regione Toscana abbia valutato che soprattutto in esperienze estere (Francia e Spagna), nel tempo, si sia consolidata la cosiddetta areazione naturale. Ma si è però anche del parere che su questo orientamento abbia inciso anche l idea che la Regione Toscana ha della tumulazione areata, che definisce come un processo di sublimazione spontaneo del cadavere. In effetti non proprio così, stante il fatto che per sublimazione, in chimica, si intende il passaggio diretto di una sostanza dallo stato solido allo stato gassoso, senza passare per lo stato liquido. Ora è noto che, invece, con l autolisi cadaverica si ha un passaggio dallo stato solido a quello liquido e solo grazie alle leggere correnti d aria indotte dalla tumulazione areata, si ha la eliminazione della umidità in eccesso (come dei liquidi). c) Altra differenza tra la normativa della regione Toscana e quella della Lombardia, ma anche della Emilia Romagna, è che non è necessaria la adozione di piano regolatore cimiteriale per procedere alla costruzione ex novo o all adattamento di manufatti esistenti. Tutte le regioni hanno assegnato alle ASL un ruolo in materia, ma la Lombardia ha stabilito con un allegato tecnico al regolamento regionale le caratteristiche dei loculi aerati, nonché di bare, filtri e quant altro. Il parere dell ASL interviene solo al momento della approvazione del piano cimiteriale. L Emilia Romagna ha lasciato al progettista l onere di identificare soluzioni tecniche per la realizzazione dei loculi areati, mettendo solo in chiaro che non doveva esserci la doppia cassa (legno e zinco). La Toscana ha invece seguito una strada ibrida, inserendo nel regolamento norme di confezionamento del feretro, caratteristiche che deve possedere il loculo e il sistema di depurazione (filtro), ma prevede espressamente un parere igienico sanitario (art. 4 del regolamento) da parte della competente ASL sulle soluzioni tecniche adottate per il trattamento dei liquidi e dei gas. Poiché la norma è particolarmente dettagliata, il compito e i tempi del parere dell ASL si presume siano facilitati. d) Si richiama inoltre l attenzione sul sistema di confezionamento del feretro (da parte degli esercenti l attività funebre), che deve essere conforme a quanto precisato all articolo 5 del regolamento e cioè bara in legno avente le caratteristiche statali per la inumazione (e quindi con spessori minimi in funzione della distanza da cui proviene, in relazione alle specifiche fornite dalla circolare Ministero sanità n. 24 del 24 giugno 1993), ma con un sistema di garanzia del percolato (per il periodo di esecuzione del funerale) fatto da un lenzuolino di materiale biodegradabile, che ricopra con continuità le pareti della cassa per almeno 20 centimetri, ma che non venga sigillato (la norma esplicitamente chiarisce che è vietato l impedimento alla circolazione dell aria all interno del feretro). Sul fondo di tale lenzuolino occorre cospargere abbondante materiale assorbente, a base batterico enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheterizzazione. e) Laddove si scelga la neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici (è consentita anche quella esterna, canalizzandoli in specifiche vasche i raccolta impermeabili), sia la soluzione fissa
5 (incavo o pendenza interna del fondo del loculo) sia quella mobile (la vaschetta di contenimento) devono garantire di raccogliere al meno 50 litri di liquidi. E questo perché è possibile che percolino, durante la permanenza in loculo areato, liquami cadaverici all interno. Anche in questo caso viene prescritto l uso di abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradabile (che ha lo scopo di favorire il rinsecchimento dei liquidi cadaverici sul fondo, in genere della vaschetta). f) Al momento della estumulazione, tali materiali, separate le ossa che vengono avviate a sepoltura (ed eventualmente dei resti mortali se il processo di areazione non ha scheletrizzato il cadavere), concorrono alla formazione di rifiuti cimiteriali di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che, per loro natura, sono urbani. Solo nel caso vi siano ancora liquami cadaverici è da valutarne la pericolosità; ma con l uso sia interno che esterno al feretro di specifici materiali assorbenti e biodegradanti, si dovrebbe (dopo almeno 10 anni) essere nella condizione di rifiuto non pericoloso. g) L articolo 5, comma 3 del regolamento, non è chiaro se debba essere applicato solo per il confezionamento dei feretri destinati alle tumulazioni areate o, se invece, si debba applicare a tutti i feretri, indipendentemente dalla destinazione (inumazione, tumulazione stagna, tumulazione areata, cremazione). Per la motivazione addotta (sicurezza degli operatori) si ritiene che l obbligo sia per ogni destinazione del feretro e quindi che lo stesso feretro deve essere dotato di sistemi di movimentazione e sollevamento (ordinariamente maniglie e/o imbracature) portanti.
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