Emendamento Leasing prima casa

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Emendamento Leasing prima casa"

Transcript

1 Emendamento Leasing prima casa All articolo 1, dopo il comma 42 è inserito il seguente: 42 bis. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l intermediario finanziario iscritto nell albo di cui all art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito. 42 ter. All acquisto dell immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, si applica l art. 67, comma 3, lettera a) del R.D. 16 marzo 1942, n quater. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l esercizio dell opzione finale di acquisto. L eventuale differenza negativa è corrisposta dall utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell utilizzatore. 42 quinquies. Per il contratto di cui al comma 42 bis l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 1: a. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa. 42 sexies. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni di cui al comma 42 quinquies. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. 42 septies. Per il rilascio dell immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile. 42 octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti: i-sexies1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a euro, ed il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b); i-sexies2) le spese di cui alla lettera i-sexies1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. ; 1

2 42 novies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 40, comma 1-bis, le parole immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), sono sostituite dalle seguenti immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter) ; b) all articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all esercizio dell attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»; c) alle note dell articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è aggiunta la seguente: II-sexies) Nell applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all esercizio dell attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell acquirente, l utilizzatore ed, in luogo dell atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria. ; d) all articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:: 1,5 per cento 9 per cento»; e) alla nota I) dell articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le parole di cui al comma 1 sono sostituite dalle parole di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. 2

3 Relazione illustrativa La proposta emendativa intende affrontare la problematica dell'acquisto dell'abitazione principale da parte dei giovani, ad oggi per varie ragioni particolarmente difficile, e di contribuire contemporaneamente al rilancio del mercato dell'edilizia. Contrariamente a quanto avviene nel comparto degli immobili strumentali, che sta già dando concreti segnali di risveglio grazie alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2014, oggi lo strumento del leasing abitativo prima casa non è utilizzato perché privo di benefici equiparabili al mutuo ipotecario. Si propongono pertanto una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l'utilizzo dello strumento del leasing per l'acquisto da parte dei giovani dell'abitazione principale di residenza. I soggetti destinatari del beneficio sono i giovani sotto i 35 anni e con un reddito massimo di 55mila euro. Anche le imprese, non solo del settore costruzioni, ma dell'impiantistica nonché di produzione potrebbero avere uno strumento in più per provare a rilanciarsi sul mercato dopo anni di grandi difficoltà. Le agevolazioni proposte, diminuendo i fattori di svantaggio del leasing rispetto al mutuo ipotecario, possono rappresentare un valido ed innovativo strumento di riferimento per l'acquisto dell'abitazione principale da parte dei giovani. Il comma 42 bis definisce l operazione e ne descrive le caratteristiche peculiari: l obbligazione che assume il concedente con la stipula del contratto è di acquistare o far costruire l immobile secondo le indicazioni dell utilizzatore e di metterlo a disposizione dello stesso; come il mutuo, anche la locazione finanziaria è un contratto di durata; il corrispettivo va calcolato secondo criteri finanziari e quindi tenendo conto non soltanto del costo del bene, ma anche del prezzo pattuito per l opzione d acquisto finale e della durata del contratto. Elemento essenziale del contratto è la previsione dell opzione finale di acquisto del bene a favore dell utilizzatore ad un prezzo prestabilito come emerge anche dalla definizione contenuta nell art. 6 comma 11 del decreto legge 8 marzo 1991, n. 72, nell art. 17 comma 2 della Legge del 1976 numero 183, nelle discipline contemplate nell'art. 91 del Codice della Strada e nell'art.16 comma 1 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 (Codice della Nautica da diporto). A tutela dei soggetti che intendono acquisire tramite leasing la prima casa, al comma 42 ter si prevede la non applicazione dell'azione revocatoria in caso di fallimento del venditore/costruttore. Il comma 42 quater intende disciplinare gli effetti della risoluzione per inadempimento dell utilizzatore, ponendo quest ultimo al riparo dal rischio di un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing; si prevede infatti che la società di leasing corrisponda a favore dell utilizzatore l importo realizzato dalla ricollocazione o dalla vendita del bene da eseguirsi attenendosi a principi di trasparenza e pubblicità di cui al periodo successivo una volta che lo stesso bene sia stato riconsegnato, al netto dei canoni scaduti e non pagati e del credito residuo in linea capitale. Secondo quanto previsto al comma 42 quinquies, l'utilizzatore può sospendere il pagamento del corrispettivo periodico, per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell esecuzione del contratto medesimo esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto: - cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; - cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo (comma 42 sexies). Per il rilascio dell immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile (comma 42 septies). Il comma 42 octies definisce le agevolazioni fiscali in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione di residenza mediante lo strumento del leasing; in particolare, si introduce all'articolo 15 del TUIR, una detrazione, in favore di giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a euro, pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni, e i relativi oneri accessori, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare, per un importo non superiore a euro annui. 3

4 Inoltre, per favorire l'esercizio dell'opzione finale di acquisto dell'immobile, viene inserita, sempre all'articolo 15 del TUIR, una detrazione del 19 per cento relativa al costo di acquisto del bene a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a euro. Il comma 42 novies, intervenendo sulle disposizioni in materia di imposta di registro, prevede una agevolazione consistente nell applicazione dell imposta di registro nella misura proporzionale dell 1,5 % nel caso di cessioni di immobili effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concessi in locazione finanziaria ad utilizzatori aventi i requisiti previsti per l acquisto prima casa. La totale copertura della presente proposta è assicurata mediante l introduzione di: o un imposta di registro proporzionale dell 1,5 % sul corrispettivo pattuito per la cessione di contratti di leasing su immobili abitativi, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste per l agevolazione prima casa; o un imposta di registro proporzionale del 9% sul corrispettivo pattuito per le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili che siano a destinazione abitativa; Le agevolazioni fiscali si applicano dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre

5 Relazione tecnica L analisi d impatto pone a confronto due possibili scenari, i quali prevedono entrambi il ricorso ad un unica forma di finanziamento per l acquisto della prima casa da parte dei soggetti considerati: nel primo scenario lo strumento utilizzato è il mutuo ipotecario, mentre nel secondo quello della locazione finanziaria con l applicazione delle nuove norme proposte. L impatto sul gettito nei due scenari viene calcolato e messo a confronto sia dal punto di vista delle imposte dirette, e quindi della differenza riscontrata in termini di detraibilità IRPEF, che da quello delle imposte d atto (registro, ipotecaria, catastale) e dell imposta sostitutiva. Per stimare il numero di soggetti interessati dalla normativa proposta, ovvero coloro che in seguito alla sua approvazione opterebbero per l acquisto della prima casa in leasing e non più tramite mutuo ipotecario, è stato considerato il numero di contribuenti, a partire dai 25 anni di età e con reddito lordo complessivo compreso tra i e i annui, che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB nelle dichiarazioni dei redditi relative all anno 2013 (Fonte MEF). I contribuenti così individuati e compresi tra i 25 ed i 34 anni, i quali fruiscono al 100% delle agevolazioni fiscali proposte, sono I contribuenti con età superiore a 35 anni, per i quali i limiti di detraibilità previsti dalla normativa si applicano al 50%, sono Si è poi ipotizzato che solo la metà dei contribuenti presi in esame procederà all acquisto di una prima casa, riducendo quindi a i soggetti tra i 25 ed i 34 anni, ed a quelli oltre i 35 anni. È stato altresì ipotizzato che gli acquisti non avverranno interamente nel primo anno, ma saranno ripartiti nell arco di 15 anni con una distribuzione uniforme. Le analisi sono state effettuate ipotizzando l acquisto di un immobile con un valore bene pari a , corrispondente all importo medio per compravendita ottenuto dal rapporto tra il valore complessivo delle compravendite di immobili residenziali ed il numero di compravendite normalizzate per il 2014 (Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare Agenzia delle entrate 2015). La simulazione riguardante l acquisto tramite leasing presenta contratti aventi le seguenti caratteristiche: - Maxi-canone: 1% - Riscatto: 10% - Tasso: 3% - Durata contrattuale 20 anni Un piano finanziario così sviluppato consente di non superare le soglie di detraibilità previste e di portare in detrazione un importo rientrante nella soglia massima prevista (8 mila per i canoni e 20 mila per il riscatto). Per quanto riguarda la simulazione basata sull ipotesi di acquisto con un mutuo ipotecario, i contratti presentano le caratteristiche seguenti: - Loan to value: 99% del valore immobile - Tasso: 3% - Durata contrattuale: 20 anni. Sia nello scenario dell acquisto con un mutuo ipotecario che in quello con la locazione finanziaria, sono state ipotizzate durate contrattuali di 20 anni. La scelta di una durata di 20 anni è riconducibile al fatto che con durate inferiori non si avrebbe la sostenibilità del finanziamento e quindi il rimborso dello stesso sulla base del reddito conseguito dal contribuente. Il primo impatto che si intende misurare, confrontando i due scenari proposti, riguarda il minor gettito fiscale derivante da una maggiore detraibilità ai fini IRPEF nel caso in cui gli acquisti citati vengano effettuati esclusivamente in leasing piuttosto che tramite il mutuo ipotecario. La normativa proposta, prevedendo una detrazione del 19% per le spese relative ai canoni leasing, con un limite massimo pari a annui, consentirebbe ai soggetti aderenti uno sgravio fiscale nettamente superiore rispetto al mutuo ipotecario, in cui soltanto la quota interessi delle rate può essere portata in detrazione al 19%, con un limite di annui. Per quanto riguarda lo scenario del leasing, il piano finanziario derivante da un contratto con le caratteristiche precedentemente citate comporta canoni annui che ammontano ad il primo anno e a negli anni seguenti. 5

6 Nello scenario del mutuo ipotecario, gli interessi annui superano la soglia dei nei primi 5 anni e scendono sotto tale soglia, decrescendo progressivamente, a partire dal sesto anno. La seconda analisi riguarda la variazione di gettito derivante dalle imposte d atto (registro, ipotecaria e catastale). Ai fini delle IMPOSTE INDIRETTE, invece, la proposta normativa in esame prevede: a) l applicazione dell imposta di registro nella misura proporzionale dell 1,5% e delle imposte ipocatastali in misura fissa (200 euro ciascuna) per le cessioni di immobili, anche da costruire, derivanti dalla stipula di contratti di leasing prima casa; b) l applicazione dell imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa nel caso in cui le suddette cessioni siano effettuate da costruttori nei confronti delle società di leasing. c) un imposta di registro proporzionale dell 1,5 % sul corrispettivo pattuito per la cessione di contratti di leasing su immobili abitativi, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste per l agevolazione prima casa; d) un imposta di registro proporzionale del 9% sul corrispettivo pattuito per le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili che siano a destinazione abitativa La seguente tabella riassume la tassazione attualmente in vigore per quanto riguarda i mutui ipotecari, confrontata con quella che la normativa proposta per il leasing intenderebbe introdurre: Mutuo Privato Costruttore Imposta di registro 2% 200 Ipotecaria Catastale Leasing Privato Costruttore Imposta di registro 1,5 % 200 Ipotecaria Catastale In sede di riscatto il contribuente corrisponderà di nuovo le imposte d atto non considerate nel presente calcolo in quanto si verificheranno successivamente al 9 anno. Entrambi gli scenari prevedono una percentuale del 70% di acquisti da venditori privati e del 30% da venditori costruttori. Queste percentuali incidono nelle variazioni del gettito fiscale derivanti da: - imposta di registro nel caso di acquisti da venditori privati, calcolata nella misura del 2% del valore compravenduto nel mutuo e nella misura dell 1,5 % nel leasing secondo la proposta in oggetto; - imposta ipotecaria e catastale nel caso di acquisti da venditori privati, fissate entrambe a 50 nel caso di mutuo ipotecario ed a 200 per il leasing. In conclusione, limitando la validità dell intera proposta ad un periodo di CINQUE ANNI, si stimano i seguenti effetti finanziari COMPLESSIVI: dal 2022 al IRPEF 0-13,3-20,9-28,5-36,1-43, ,7-17,1-9,5-1,9 5,7 0 dal 2042 Imposte indirette 27, ,6 41,2 45,8 45,8 45, Totale 27,3 18,7 15,7 12,7 9,7 2,1 7, ,3 40,9 48,5 56,1 63,7 58 Milioni di euro 6

La locazione finanziaria per l acquisto dell abitazione principale a seguito degli incentivi introdotti dalla Legge di Stabilità 2016

La locazione finanziaria per l acquisto dell abitazione principale a seguito degli incentivi introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 La locazione finanziaria per l acquisto dell abitazione principale a seguito degli incentivi introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 Dott. ANTONIO GRINER Commercialista ODCEC di Trani Trani, 20 maggio

Dettagli

LE NOVITA FISCALI PER LA CASA Pontedera 29 giugno Avv. Barbara Gambini Confedilizia Pisa

LE NOVITA FISCALI PER LA CASA Pontedera 29 giugno Avv. Barbara Gambini Confedilizia Pisa LE NOVITA FISCALI PER LA CASA Pontedera 29 giugno 2016 Avv. Barbara Gambini Confedilizia Pisa Art. 1 comma 76-84 legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) La nuova disciplina giuridica del leasing

Dettagli

Fisco Report - 04/2016. NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL LEASING ABITATIVO (legge di stabilità 2016) Antonio Sanges Luglio

Fisco Report - 04/2016. NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL LEASING ABITATIVO (legge di stabilità 2016) Antonio Sanges Luglio Fisco Report - 04/2016 NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL LEASING ABITATIVO (legge di stabilità 2016) Antonio Sanges Luglio 2016 1 Fisco Report - 04/2016 Con la Legge di stabilità 2016, il legislatore ha introdotto

Dettagli

IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO

IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO Presentazione della Guida per la casa in leasing. Le novità della Legge di Stabilità 2016 1 MARZO 2016 PERCHÈ IL LEASING? DESTINATARI Dati MEF: nel 2013 200 mila giovani

Dettagli

La Rassegna Stampa è consultabile nel sito:

La Rassegna Stampa è consultabile nel sito: Collegio Regionale dei Costruttori Edili Siciliani 90133 Palermo, Via A. Volta, 44 Tel.: 091/333114/324724 Fax: 091/6193528 C.F. 80029280825 - info@ancesicilia.it www.ancesicilia.it La Rassegna Stampa

Dettagli

LEASING IMMOBILIARE, LE ISTRUZIONI PER L USO A CURA DEL NOTARIATO, MEF E ASSILEA

LEASING IMMOBILIARE, LE ISTRUZIONI PER L USO A CURA DEL NOTARIATO, MEF E ASSILEA Consiglio Nazionale LEASING IMMOBILIARE, LE ISTRUZIONI PER L USO A CURA DEL NOTARIATO, MEF E ASSILEA COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO Consiglio Nazionale del Notariato (*) - Ministero dell Economia e delle

Dettagli

Comunicato Conferenza Stampa presentazione Guida al Leasing prima casa giovani Palazzo Montecitorio Sala della Regina Roma 1 marzo 2016 ore 16.

Comunicato Conferenza Stampa presentazione Guida al Leasing prima casa giovani Palazzo Montecitorio Sala della Regina Roma 1 marzo 2016 ore 16. Comunicato Conferenza Stampa presentazione Guida al Leasing prima casa giovani Palazzo Montecitorio Sala della Regina Roma 1 marzo 2016 ore 16.00 Si è svolta oggi, presso la sala Regina della Camera dei

Dettagli

Legge di stabilità 2016 ❸

Legge di stabilità 2016 ❸ 4.2016 Marzo Legge di stabilità 2016 ❸ Sommario 1. PREMESSA... 2 2. ELIMINAZIONE DELLA TASI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO... 2 3. UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DISCIPLINA

Dettagli

Agevolazioni fiscali per il Leasing abitativo

Agevolazioni fiscali per il Leasing abitativo Agevolazioni fiscali per il Leasing abitativo 1 Disciplina ad hoc del «leasing abitativo» e agevolazioni fiscali per le società di leasing e per gli utilizzatori IMPOSTE DIRETTE (CO.82 E 84) IMPOSTE INDIRETTE(CO.83

Dettagli

Novità fiscali e giurisprudenziali di interesse notarile

Novità fiscali e giurisprudenziali di interesse notarile CONVEGNO DI STUDIO Novità fiscali e giurisprudenziali di interesse notarile Milano, 22 gennaio 2016 Novità fiscali per il leasing prima casa GIANLUCA DE CANDIA Direttore Generale ASSILEA Associazione Italiana

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla

Dettagli

Modi di acquisto alternativi della proprietà immobiliare: Rent to buy, help to buy e leasing abitativo immobiliare

Modi di acquisto alternativi della proprietà immobiliare: Rent to buy, help to buy e leasing abitativo immobiliare Modi di acquisto alternativi della proprietà immobiliare: Rent to buy, help to buy e leasing abitativo immobiliare 29 aprile 2016 Le finalità di queste tipologie contrattuali: Crisi del mercato immobiliare

Dettagli

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI SUGLI IMMOBILI a cura del Dott. Vito SARACINO e in Bitonto (BA) La legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio

Dettagli

NOTA INFORMATIVA N. 11/2011. CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE: NOVITA DELLA L. 220/2010 cd. Legge di stabilità 2011

NOTA INFORMATIVA N. 11/2011. CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE: NOVITA DELLA L. 220/2010 cd. Legge di stabilità 2011 Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona dottore commercialista revisore legale CLAUDIO UBINI dottore commercialista

Dettagli

La fiscalità del leasing prima casa GIANLUCA DE CANDIA DIRETTORE GENERALE ASSILEA. 18 febbraio 2016 ANCE

La fiscalità del leasing prima casa GIANLUCA DE CANDIA DIRETTORE GENERALE ASSILEA. 18 febbraio 2016 ANCE La fiscalità del leasing prima casa GIANLUCA DE CANDIA DIRETTORE GENERALE ASSILEA 18 febbraio 2016 ANCE ASSILEA Associazione Italiana Leasing Cosa prevede il leasing su abitazione principale? Le imposte

Dettagli

Manovra Bersani - DL 223 del 04/07/2006 convertito con modificazioni dalla L.248 del 04/08/2006 Nuova tassazione degli immobili abitativi e

Manovra Bersani - DL 223 del 04/07/2006 convertito con modificazioni dalla L.248 del 04/08/2006 Nuova tassazione degli immobili abitativi e Manovra Bersani - DL 223 del 04/07/2006 convertito con modificazioni dalla L.248 del 04/08/2006 Nuova tassazione degli immobili abitativi e strumentali: art. 35 dal comma 8 al comma 10 sexies Manovra Finanziaria

Dettagli

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E RISoma, 22 giugno 2009 E RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Iva. Registro. Imposte ipotecaria e catastale.

Dettagli

MODELLO UNICO-2012: TRE SITUAZIONI COMUNI DA APPROFONDIRE CREDITO IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

MODELLO UNICO-2012: TRE SITUAZIONI COMUNI DA APPROFONDIRE CREDITO IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI MODELLO UNICO-2012: TRE SITUAZIONI COMUNI DA APPROFONDIRE CREDITO IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI La disciplina in oggetto (art.26 del TUIR) permette al Contribuente ( Persona fisica o società)

Dettagli

Circolare Studio Prot. N 22/16 del 10/05/2016

Circolare Studio Prot. N 22/16 del 10/05/2016 Circolare Studio Prot. N 22/16 del 10/05/2016 MD/ml - ft Monza, lì 10/05/2016 A Tutti i C l i e n t i Loro Sedi Oggetto : LEASING IMMOBILIARE - ACQUISTO PRIMA CASA Riferimenti: Art. 1 da comma 76 a 84,

Dettagli

ACCORDO 2015 SOSPENSIONE DEL CREDITO ALLE FAMIGLIE AVVISO ALLA CLIENTELA

ACCORDO 2015 SOSPENSIONE DEL CREDITO ALLE FAMIGLIE AVVISO ALLA CLIENTELA ACCORDO 2015 SOSPENSIONE DEL CREDITO ALLE FAMIGLIE AVVISO ALLA CLIENTELA Si avvisa la gentile clientela che questa Banca ha aderito all Accordo siglato il 31 marzo 2015 tra l ABI e le Associazioni dei

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAUSI, MISIANI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAUSI, MISIANI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1752-A PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CAUSI, MISIANI Modifica all articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005,

Dettagli

Fare Casa: Strumenti fiscali e finanziari per l accesso all abitazione. Strumenti fiscali per l abitazione. Claudia Rotunno. Roma, 22 novembre 2016

Fare Casa: Strumenti fiscali e finanziari per l accesso all abitazione. Strumenti fiscali per l abitazione. Claudia Rotunno. Roma, 22 novembre 2016 Fare Casa: Strumenti fiscali e finanziari per l accesso all abitazione. Strumenti fiscali per l abitazione Claudia Rotunno Roma, 22 novembre 2016 Il leasing abitativo A chi è rivolto: Ai giovani under

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone PROT. N. 2006/135798 Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all articolo 35, comma 10 quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge

Dettagli

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 27 04.02.2016 Telefisco e la nuova detrazione Iva delle abitazioni Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto

Dettagli

LEGGE DI STABILITÀ 2016: DISPOSIZIONI PER LE PERSONE FISICHE. Gianluca Odetto

LEGGE DI STABILITÀ 2016: DISPOSIZIONI PER LE PERSONE FISICHE. Gianluca Odetto LEGGE DI STABILITÀ 2016: DISPOSIZIONI PER LE PERSONE FISICHE Gianluca Odetto DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DETRAZIONE 50% PER RECUPERO EDILIZIO L art. 1 co. 74 della L. 208/2015 proroga al 31.12.2016

Dettagli

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa AFFITTO APPARTAMENTI MILANO : CEDOLARE SECCA PRINCIPI NORMATIVI: Il D.LGS N 23 1473/2011 Art 3 È entrato in vigore a seguito della pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell agenzia delle entrate-

Dettagli

La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007

La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007 La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007 La tassazione indiretta degli atti di cessione immobiliare per i privati: imposte di registro, ipotecarie e catastali Adolfo RAMPONE 1 2 3 4 QUADRO

Dettagli

L opzione per tale tipo di imposizione prevede la sostituzione anche di altre imposte gravanti sui redditi derivanti da locazioni abitative.

L opzione per tale tipo di imposizione prevede la sostituzione anche di altre imposte gravanti sui redditi derivanti da locazioni abitative. Circolare 6/2011 Cedolare Secca sugli affitti Rovereto, 16 maggio 2011 Spett. Clienti Loro Sedi OGGETTO: introduzione della cedolare secca per le locazioni abitative Per effetto dell art. 3 del DLgs. 14.3.2011

Dettagli

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 29 Prot. 3390 DATA 22.04.2005 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Interessi passivi per mutui prima casa: nuove regole di detraibilità

Dettagli

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 dicembre 2006, n. 310. Regolamento di attuazione dell'articolo 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.

Dettagli

SOMMARIO. Parte Prima ASPETTI GENERALI. Capitolo I CARATTERISTICHE di Alberto Amati

SOMMARIO. Parte Prima ASPETTI GENERALI. Capitolo I CARATTERISTICHE di Alberto Amati SOMMARIO Parte Prima ASPETTI GENERALI Capitolo I CARATTERISTICHE di Alberto Amati 1. Introduzione al concetto di leasing... 3 2. Diverse tipologie di leasing... 3 2.1. Leasing operativo e finanziario...

Dettagli

IMMOBILI DECRETO BERSANI (D.L. 223/06)

IMMOBILI DECRETO BERSANI (D.L. 223/06) A TUTTI I SIGG.RI CLIENTI LORO SEDI Agosto, 2006 IMMOBILI DECRETO BERSANI (D.L. 223/06) Il D.L. 223/06 (Decreto Bersani) ha profondamente modificato la disciplina delle cessioni e delle locazioni immobiliari

Dettagli

AFFITTO A RISCATTO: IL NUOVO REGIME FISCALE

AFFITTO A RISCATTO: IL NUOVO REGIME FISCALE AFFITTO A RISCATTO: IL NUOVO REGIME FISCALE Sommario 1) Premessa 2) Caratteristiche del contratto 3) Cedente che agisce in regime d impresa 3a) Fase di godimento dell immobile 3b) Esercizio del diritto

Dettagli

D.ssa Alessandra Brambilla NOTAIO Via dei Bossi n MILANO Tel r.a. Fax

D.ssa Alessandra Brambilla NOTAIO Via dei Bossi n MILANO Tel r.a. Fax Commento al D.L. 4.07.2006 n. 223 convertito nella Legge 4.08.2006 n. 248 (disposizioni di interesse immobiliare) Misure fiscali 1) Sono soggette ad IVA (e quindi a imposta registro, ipotecaria, catastale

Dettagli

LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE CARATTERISTICHE COMUNI DELLE DETRAZIONI IN ESAME

LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE CARATTERISTICHE COMUNI DELLE DETRAZIONI IN ESAME LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE Nell ambito della dichiarazione dei redditi, sono previste una serie di specifiche detrazioni ai fini IRPEF spettanti agli inquilini titolari di un contratto di locazione

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 4 10.03.2016 730: novità oneri detraibili e deducibili 2 I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate con la Circolare n 3/E del 2 marzo 2016

Dettagli

OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza.

OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza. RISOLUZIONE N. 30/E Direzione Centrale Prot Normativa e Contenzioso OGGETTO: Roma, 01 febbraio 2008 OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza. Con l interpello specificato in oggetto,

Dettagli

INFORMATIVA IMU 2013

INFORMATIVA IMU 2013 Comune di Mandela Provincia di Roma Piazza Europa Unita 1 INFORMATIVA IMU 2013 Imposta Municipale Propria (testo aggiornato al-dl n. 35 del 8 aprile 2013 ed al -Decreto Legge n.54/2013) a cura di : Geom.

Dettagli

Deutsche Bank Partnership Banking PBC Una banca. Tanti servizi. Mille vantaggi.

Deutsche Bank Partnership Banking PBC Una banca. Tanti servizi. Mille vantaggi. Partnership Banking PBC Partnership Banking PBC Una banca. Tanti servizi. Mille vantaggi. Panoramica Mutui Responsabile Regionale Mutui ipotecari ai privati Agenda 1 Cos è il Mutuo 2 Il compromesso e le

Dettagli

Le novità del modello Unico ENC

Le novità del modello Unico ENC Variazioni in aumento L articolo 3, comma 16-quater del D.L. 16/2012, ha modificato l articolo 102, comma 6, del TUIR eliminando la disposizione in base alla quale per i beni ceduti, nonché per quelli

Dettagli

Diritto Civile-Immobiliare in Italia. Acquistare un immobile o un terreno. Aspetti Fiscali

Diritto Civile-Immobiliare in Italia. Acquistare un immobile o un terreno. Aspetti Fiscali Diritto Civile-Immobiliare in Italia Acquistare un immobile o un terreno Aspetti Fiscali L acquisto di una casa è certamente una delle operazioni economiche più importanti nella vita di una persona e per

Dettagli

La Cedolare Secca. La cedolare secca, in pratica, sostituisce:

La Cedolare Secca. La cedolare secca, in pratica, sostituisce: Modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del

Dettagli

NOVITÀ SU CESSIONI E LEASING IMMOBILIARI

NOVITÀ SU CESSIONI E LEASING IMMOBILIARI NOVITÀ SU CESSIONI E LEASING IMMOBILIARI 14/01/2011 09:30 13:30 Dott. Enrico ZANETTI Rovigo Cen.ser Spa PROFILI INTRODUTTIVI NOVITÀ DA ULTIMO INTRODOTTE DALLA L. 220/2010 COMMA 15 UNA SERIE DI MODIFICHE

Dettagli

Legge di Stabilità per il 2016 Super ammortamento e Leasing abitativo

Legge di Stabilità per il 2016 Super ammortamento e Leasing abitativo Legge di Stabilità per il 2016 Super ammortamento e Leasing abitativo Pietrasanta, 21 giugno 2016 Rosaria De Michele Responsabile Fiscale e Tributario Gruppo Bancario Iccrea Il super ammortamento dei beni

Dettagli

lo Scadenzario Tributario del proprietario di casa e del condominio

lo Scadenzario Tributario del proprietario di casa e del condominio lo Scadenzario Tributario del proprietario di casa e del condominio a cura di CONFEDILIZIA MARZO 2017 L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Promemoria

Dettagli

LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE INDIRETTE SULLE OPERAZIONI IMMOBILIARI ESEMPI PRATICI ED APPLICAZIONI

LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE INDIRETTE SULLE OPERAZIONI IMMOBILIARI ESEMPI PRATICI ED APPLICAZIONI LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE INDIRETTE SULLE OPERAZIONI IMMOBILIARI ESEMPI PRATICI ED APPLICAZIONI CASO 1 Impresa di costruzioni che ha ultimato un fabbricato abitativo nel settembre 2011 Pro-rata di detraibilità:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 95/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 95/E QUESITO RISOLUZIONE N. 95/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 novembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (prezzo valore - articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005,

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi RISOLUZIONE N. 213/E Roma, 08 agosto 2007 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.- interpretazione della nota II bis, Tariffa, I Parte, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 cessione

Dettagli

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Dicembre Approfondimento su: Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa. Mer. 15.

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Dicembre Approfondimento su: Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa. Mer. 15. SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Dicembre 2010 Approfondimento su: Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa Mer. 15 Fattura differita Scade oggi il termine per l emissione ed

Dettagli

Studio Corbella dottori commercialisti associati

Studio Corbella dottori commercialisti associati dottori commercialisti - revisori dei conti: Piero Luigi Corbella Luigi Corbella Laura Corbella Torella Giacomo Corbella Benedetta Sirtori Daniela Bruniera Matteo Formenti esperto contabile - revisore

Dettagli

CIRCOLARE N. 43/E OGGETTO

CIRCOLARE N. 43/E OGGETTO CIRCOLARE N. 43/E Circolare n.43/e Direzione Centrale Normativa Roma, 18/11/2016 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Agevolazione del 36% - Acquisto di box auto pertinenziale

Dettagli

Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI ESCLUSI COME SI COMPILA Il quadro SX è utilizzato per evidenziare i dati riepilogativi dei crediti e le compensazioni

Dettagli

Oggetto: Disciplina della locazione finanziaria (leasing). Novità

Oggetto: Disciplina della locazione finanziaria (leasing). Novità Oggetto: Disciplina della locazione finanziaria (leasing). Novità Analogamente a quanto avvenuto nei principali Paesi europei e al fine di evitare la perdurante e impropria applicazione alla locazione

Dettagli

ESTROMISSIONE DI IMMOBILI LOCATI: variazione dell imposta di registro e rettifica dell Iva

ESTROMISSIONE DI IMMOBILI LOCATI: variazione dell imposta di registro e rettifica dell Iva ESTROMISSIONE DI IMMOBILI LOCATI: variazione dell imposta di registro e rettifica dell Iva a cura di Antonio Gigliotti L estromissione degli immobili concessi in locazione nell ambito dell impresa individuale

Dettagli

La nuova alternatività IVA/Registro ai fini dell imposizione indiretta dei beni strumentali

La nuova alternatività IVA/Registro ai fini dell imposizione indiretta dei beni strumentali CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI La nuova alternatività IVA/Registro ai fini dell imposizione indiretta dei beni strumentali Annarita Lomonaco Ufficio Studi Consiglio Nazionale

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 17 GENNAIO 2008 Informativa n. 11 NOVITÀ INTRODOTTE

Dettagli

COMUNE DI MARTIS Provincia di Sassari

COMUNE DI MARTIS Provincia di Sassari COMUNE DI MARTIS Provincia di Sassari Viale Trieste, - C.A.P. 07030 - Tel. 079.56629-566306 - Fax 079.56625 - C.F. 00274490903 www.comune.martis.ss.it E-mail servizisociali@comune.martis.ss.it Prot. n.

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 347. del testo unico delle disposizioni concernenti le. imposte ipotecaria e catastale. Vigente al: 23 2 2015

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 347. del testo unico delle disposizioni concernenti le. imposte ipotecaria e catastale. Vigente al: 23 2 2015 DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 347 Approvazione imposte ipotecaria e catastale. del testo unico delle disposizioni concernenti le Vigente al: 23 2 2015 CAPO II IMPOSTA CATASTALE Art. 10 Oggetto

Dettagli

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile DETRAZIONE ACQUISTO BOX AUTO Chiarimenti previsti dalla circolare A.d.E. del 18.11.16, n. 43/E a cura del Dott. Vito SARACINO e in Bitonto (BA) L Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 18 novembre

Dettagli

DALL AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL ART. 32 D.P.R. N. 601/1973 AI TRASFERIMENTI DI AREE PEEP

DALL AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL ART. 32 D.P.R. N. 601/1973 AI TRASFERIMENTI DI AREE PEEP DALL AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL ART. 32 D.P.R. N. 601/1973 AI TRASFERIMENTI DI AREE PEEP Si pubblica di seguito la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Comune di Nereto Provincia di Teramo IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato

Dettagli

DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37

DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37 Regomento recante mofiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme attuazione Fondo solidarieta' per i mutui per l'acquisto

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI IMMOBILI. Stefano Spina

LE NOVITÀ IN TEMA DI IMMOBILI. Stefano Spina LE NOVITÀ IN TEMA DI IMMOBILI Stefano Spina DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI PROROGA DELLE DETRAZIONI AL 31.12.2016 Sono prorogate le seguenti detrazioni potenziate (co. 74): Risparmio energetico art.1 co.

Dettagli

lo Scadenzario Tributario del proprietario di casa e del condominio

lo Scadenzario Tributario del proprietario di casa e del condominio lo Scadenzario Tributario del proprietario di casa e del condominio a cura di CONFEDILIZIA FEBBRAIO 2017 L M M G V S D Promemoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Il presente regolamento disciplina le modalità attuative degli interventi previsti dagli articoli 3, 5 e 9 della legge regionale n. 16 del 6 luglio 2012 Norme per il comparto del

Dettagli

Fiscal News N. 72. Rent to Buy : la tassazione del contratto. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N. 72. Rent to Buy : la tassazione del contratto. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 72 05.03.2015 Rent to Buy : la tassazione del contratto Imposizione diretta e indiretta nella fase pre-cessione. Categoria: Finanziaria Sottocategoria:

Dettagli

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168 Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare" pubblicato

Dettagli

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 27 febbraio 2015, n. 11, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (Stralcio delle disposizioni d interesse

Dettagli

RISOLUZIONE N. 61/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - n / Uffici dell'amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana

RISOLUZIONE N. 61/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - n / Uffici dell'amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 Luglio 2016 OGGETTO: Consulenza giuridica - n. 954-52/2015 - Uffici dell'amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana Con la

Dettagli

Oggetto: richiesta di mutuo ipotecario - convenzione UNIONE MEDIATORI CREDITIZI ITALIANI SRL

Oggetto: richiesta di mutuo ipotecario - convenzione UNIONE MEDIATORI CREDITIZI ITALIANI SRL Allegato 2, luogo data Spett.le Dipendenza di Oggetto: richiesta di mutuo ipotecario - convenzione In conformità all accordo in essere con la Vostra Banca, riguardante la promozione dei Vostri mutui ipotecari

Dettagli

Il leasing finanziario (o locazione finanziaria) è una figura negoziale che ha origine negli ordinamenti di common law (to lease vuol dire affittare)

Il leasing finanziario (o locazione finanziaria) è una figura negoziale che ha origine negli ordinamenti di common law (to lease vuol dire affittare) Il leasing finanziario (o locazione finanziaria) è una figura negoziale che ha origine negli ordinamenti di common law (to lease vuol dire affittare) per dare la possibilità alle imprese di disporre dei

Dettagli

PERMUTA BASE IMPONIBILE. Norme. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile)

PERMUTA BASE IMPONIBILE. Norme. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile) PERMUTA BASE IMPONIBILE Norme D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile) Art. 40, n. 2 (Atti relativi ad operazioni soggette a Iva) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (T.U.I.V.A)

Dettagli

L di 12 tt b Lodi, 12 settembre 2011 RELATORE DR. STEFANO BARUZZI

L di 12 tt b Lodi, 12 settembre 2011 RELATORE DR. STEFANO BARUZZI LA FISCALITA IMMOBILIARE L di 12 tt b 2011 Lodi, 12 settembre 2011 RELATORE DR. STEFANO BARUZZI LEGGE 13.12.2010 Disposizioni i i i per la formazione del bilancio i annuale e pluriennale dello Stato (Legge

Dettagli

NOVITA FISCALI 2006/07. per IL SETTORE IMMOBILIARE

NOVITA FISCALI 2006/07. per IL SETTORE IMMOBILIARE NOVITA FISCALI 2006/07 per IL SETTORE IMMOBILIARE 1 Un generalizzato regime di esenzione IVA per le compravendite e le locazioni, anche finanziarie, di tutte le tipologie di immobili, sia pure con alcune

Dettagli

COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano

COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N 27 del 26/06/2015 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015. IL

Dettagli

C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 12 / Pagine: 6 Data: 17 marzo 2014

C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 12 / Pagine: 6 Data: 17 marzo 2014 C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 12 / 2 0 1 4 A: Da: V E Z Z A N I & A S S O C I A T I Pagine: 6 Data: 17 marzo 2014 LA CONVENIENZA DI ACQUISTARE IMMOBILI ASSOGGETTATI A IVA O A IMPOSTA DI REGISTRO

Dettagli

Cedolare secca sul contratto di locazione

Cedolare secca sul contratto di locazione Cedolare secca sul contratto di locazione Scheda informativa E stata introdotta a partire dal 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle

Dettagli

Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione

Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione (L. 23/4/2004 n 104 - G.U. n 96 del 24/4/2004 ) (Le parti modificate rispetto al precedente

Dettagli

Credito al Credito Panel: mutui e altri finanziamenti per la casa.

Credito al Credito Panel: mutui e altri finanziamenti per la casa. Credito al Credito 2016. Panel: mutui e altri finanziamenti per la casa. Roma, 17 novembre 2016 Intesa Sanpaolo è attiva a 360 sul "bisogno casa" con prodotti, servizi e consulenza per ogni bisogno del

Dettagli

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI PATERNÒ Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare, ai sensi dell art. 17, comma 2 del Regolamento dei Lavori del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: Determinazione-Riduzione

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente Risoluzione n. 86/E Direzione Centrale Normativa Roma, 04/07/2017 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Applicazione delle agevolazioni riservate alla prima

Dettagli

Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale.

Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale. Allegato alla Delib.G.R. n. 45/19 del 12.11.2012 Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale. Art. 1 (Soggetti titolari del

Dettagli

Documento sul regime fiscale Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Iscrizione Albo COVIP n 53

Documento sul regime fiscale Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Iscrizione Albo COVIP n 53 Documento sul regime fiscale Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Iscrizione Albo COVIP n 53 Aureo Comparto obbligazionario Aureo Comparto bilanciato Aureo Comparto azionario Aureo Comparto garantito

Dettagli

IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO

IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO In collaborazione con ASSILEA - Associazione Italiana Leasing CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Con l adesione di: Adiconsum Adoc Assoutenti Casa del Consumatore Cittadinanzattiva

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Con la presente procedura si definiscono le modalità

Dettagli

La novità è già stata esaminata dall Area scientifica - Studi Tributari, ed in particolare dallo Studio n /T del 12 febbraio 2016.

La novità è già stata esaminata dall Area scientifica - Studi Tributari, ed in particolare dallo Studio n /T del 12 febbraio 2016. LA DETRAZIONE IRPEF DEL 50 PER CENTO DELL IVA DEGLI IMMOBILI DI TIPO ABITATIVO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA CIRCOLARE 20/E DEL 2016 L Agenzia delle entrate ha fornito con la Circolare

Dettagli

DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011, n Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011, n Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) Vigente al: 11 2 2015 Capo II Disposizioni in materia di maggiori

Dettagli

CITTA DI CAPRIATE SAN GERVASIO

CITTA DI CAPRIATE SAN GERVASIO CITTA DI CAPRIATE SAN GERVASIO PREMESSA novità 2013 rispetto al 2012 - novita 2013 in sintesi : 1) per l anno 2013 il versamento della prima rata dell imposta municipale propria di cui all articolo 13

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

ALLA DIREZIONE GENERALE DI TUTTE LE ASSOCIATE

ALLA DIREZIONE GENERALE DI TUTTE LE ASSOCIATE CIRCOLARE SERIE LEGALE N. 1/2016 SERIE FISCALE N. 2/2016 SERIE IMMOBILIARE N.1/2016 SERIE AGEVOLATO N.3/2016 SERIE AUTO N.2/2016 ALLA DIREZIONE GENERALE DI TUTTE LE ASSOCIATE Roma, 26 gennaio 2016 Oggetto:

Dettagli

CIRCOLARE N. 11 / 2016.

CIRCOLARE N. 11 / 2016. Egregi CLIENTI - Loro SEDI Treviso, 21 ottobre 2016. CIRCOLARE N. 11 / 2016. Agevolazioni fiscali connesse agli acquisti, costruzioni e ristrutturazioni di abitazioni da destinare alla locazione (e non)

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI

DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI CARLO CAPPELLUTI dottore commercialista carlo.cappelluti@odc.pescara.it DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO comma

Dettagli

COMUNE DI CHERASCO. Prov. CUNEO

COMUNE DI CHERASCO. Prov. CUNEO COMUNE DI CHERASCO Prov. CUNEO IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato con

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 289 17.10.2014 Canoni di locazione non percepiti Il credito d imposta per gli immobili ad uso abitativo. Categoria: Contribuenti Sottocategoria:

Dettagli

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003 Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale

Dettagli

DIREZIONE GENERALE PER L ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE Servizio V

DIREZIONE GENERALE PER L ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE Servizio V In data 11/12/012 è stata sottoscritta l ipotesi di accordo integrativo relativo al personale dirigente di 2^ fascia dell area 1^ concernente il fondo dei dirigenti per l anno 2011. L ipotesi di accordo

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 38 29.04.2016 Il Quadro RM: redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 20 DEL 1/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER L UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA TREMONTI QUATER PAG. 2 IN SINTESI: Recentemente

Dettagli

1. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E VERSAMENTI. 2. PLUSVALENZE IMMOBILIARI OGGETTO DI DONAZIONE.

1. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E VERSAMENTI. 2. PLUSVALENZE IMMOBILIARI OGGETTO DI DONAZIONE. 1. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E VERSAMENTI. 2. PLUSVALENZE IMMOBILIARI OGGETTO DI DONAZIONE. 3. DETRAZIONE IRPEF PER ONERI DI INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARE. 4. SANZIONI PENALI. 5. RISTRUTTURAZIONI

Dettagli