Il Giudice di Pace di Casoria, Avv. Vincenzo Richiello, ha pronunciato la seguente

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il Giudice di Pace di Casoria, Avv. Vincenzo Richiello, ha pronunciato la seguente"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giudice di Pace Casoria (NA) Sentenza n. 934 del 07/02/2007 Il Giudice di Pace di Casoria, Avv. Vincenzo Richiello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa, iscritta al n. 8340/05 R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento danni, riservata in decisione all udienza del TRA XXXXX CARMELA e YYYYY MARIA ROSARIA, entrambe elett.te domiciliate in Casoria (Na) alla via A. De Gasperi n. 69, presso lo studio dell Avv. Giuseppe Billi, che le rappresenta e difende, giusta procura a margine dell atto di citazione; ATTORI E ALPI EAGLES S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., sig. Paolo XXXXX, con sede in Tessera (Ve) alla via Cà Da Mosto n. 27, rapprsentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall Avv. Andrea XXXXX del Foro di Treviso e dall Avv. Carlo YYYYY del Foro di Napoli, elett.te domiciliata presso lo studio di quest ultimo in Napoli alla via XXXXX n. 60;CONVENUTA CONCLUSIONI: come da citazione, scritti difensivi e verbale di causa del 24/11/06, che si intendono integralmente richiamati e trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 30/9/05, XXXXX Carmela e YYYYY Maria Rosaria assumevano di aver acquistato presso l agenzia di viaggi Familys Tour di via Giolitti n. 9 Casoria il volo Alpi Eagles S.p.A. n. E81327 da Catania per Napoli per il giorno 19/05/2005 con partenza alle ore 19,40, per la somma complessiva di 340,00; che il 19/5/2005 le istanti avevano effettuato regolare check-in per imbarcarsi sul predetto volo; che dopo circa 6 ore di inutile attesa, era stato loro comunicato che il volo non

2 sarebbe più partito e sarebbe stato sostituito dal volo Alitalia n. AZ1734 del giorno successivo con partenza alle ore 6.15 e destinazione Roma con l aggiunta di. 10,00 per ognuna di loro; che le istanti erano state costrette a prendere un taxi con il conseguente esborso di. 25,00 per allontanarsi dall aeroporto e cercare una sistemazione per la notte; che avevano soggiornato presso il villaggio turistico internazionale La Plaja S.r.l. per l importo di. 100,00; che il giorno successivo avevano preso un taxi per raggiungere l aeroporto pagando. 25,00 e giunte a Roma erano state costrette a raggiungere Napoli; che pertanto le istanti avevano subito notevoli danni per ansia e stress. Tanto premesso, XXXXX Carmela e YYYYY Maria Rosaria convenivano in giudizio la Alpi Eagles S.p.A. per sentir accertare la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta ai sensi dell art c.c. e conseguentemente condannarla al rimborso delle spese sostenute e quantificate, per entrambe, in 500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al risarcimento dei danni da ansia, stress e vacanza rovinata ai sensi dell art c.c. da quantificare per entrambe in via equitativa in ,00, il tutto da contenersi nei limiti di ,00, vinte le spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio la convenuta Alpi Eagles S.p.A., che impugnava estensivamente la domanda chiedendone rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite. In particolare, deduceva che le attrici non avevano descritto compiutamente tutto quanto avvenuto in relazione al volo prenotato; invero, il giorno 19/05/05, alle ore 17,00, nell aeroporto di destinazione, Napoli Capodichino, il personale della Ge.s.a.c. Handling S.p.A., società che gestisce autonomamente i servizi a terra, aveva iniziato un assemblea sindacale straordinaria non comunicata, trasformatasi in una totale astensione dal lavoro, come dimostrato dal comunicato stampa dell ENAC del 20/05/05; a seguito dell astensione, il primo volo previsto per le ore 17,30 aveva subito un ritardo di due ore circa mentre tutti i voli successivi, a causa della totale mancanza di assistenza a terra, erano stati cancellati e l aeroporto di Napoli chiuso per tutti i voli in arrivo; tale situazione si era ripercossa anche nella giornata del 20 maggio per cui la compagnia aerea era stata costretta, suo malgrado, a cancellare tutti i voli, senza aver alcuna possibilità di contattare i singoli passeggeri, che avevano acquisto i biglietti presso le agenzie di viaggio, per preavvertirli dello sciopero, di cui la Alpi Eagles era rimasta all oscuro fino all ultimo momento; la compagnia aerea, messi al corrente i passeggeri dello sciopero in corso, non poteva essere considerata responsabile della cancellazione dei voli, determinata da causa ad essa non imputabile, consistente in un evento imprevedibile e forza maggiore; la Alpi Eagles pertanto non si era resa inadempiente essendo estranea all accaduto, in quanto la cancellazione del volo era stata determinata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare, come previsto dalla Carta dei diritti del passeggero, emanata dall ENAC ed entrata in vigore il 17/02/05; alcun forma di risarcimento era quindi dovuto da parte di essa convenuta. Nel corso del giudizio, ammessa ed espletata prova per testi, venivano precisate le conclusioni, come in

3 epigrafe trascritte, e la causa veniva riservata per la decisione all udienza del 24/11/06. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Occorre premettere che la fattispecie dedotta in giudizio ha ad oggetto il rimborso di tutte le spese sostenute ed il risarcimento dei danni da ansia, stress e vacanza rovinata patiti da XXXXX Carmela e YYYYY Maria Rosaria in conseguenza della cancellazione del volo prenotato con la Alpi Eagles S.p.A. n. E81327 da Catania per Napoli per il giorno 19/05/2005 con partenza alle ore 19,40 e la sua sostituzione con il volo Alitalia n. AZ1734 del giorno successivo con partenza alle ore 6.15 e destinazione Roma con l aggiunta di 10,00 a carico di ciascuna delle istanti. Anzitutto è pacifico, per mancata contestazione sul punto da parte della convenuta compagnia aerea, la titolarità dal lato attivo e passivo del dedotto rapporto in capo alle parti in causa. Inoltre, alla stregua della deposizione testimoniale resa nel corso del giudizio ed in mancanza di prova contraria fornita dalla convenuta Alpi Eagles, risulta accertato che la comunicazione della cancellazione del volo in questione avveniva ben oltre il momento della partenza, fissato per le ore 19,40. In particolare, è emerso che XXXXX Carmela e YYYYY Maria Rosaria, ricevute in primo momento solo notizie confuse e frammentarie, erano effettivamente avvertite della cancellazione del volo intorno alla mezzanotte, allorquando venivano informate del volo alternativo Catania-Roma con partenza il giorno seguente alle ore 6,00. Del pari è inconfutabile, come emerge dalla documentazione versata in atti, che le sig.re XXXXX e YYYYY accettavano il volo alternativo con l ulteriore esborso di. 10,00 per ciascuna di loro, prendevano il taxi per allontanarsi dall aeroporto e pernottavano presso il villaggio turistico internazionale La Plaja S.r.l., pagando la somma di. 100,00 nonché ritornavano il giorno successivo in aeroporto prendendo un altro taxi per. 25,00. D altro canto, non può revocarsi in dubbio che, come si evince dal comunicato stampa dell ENAC del 20/05/05, la cancellazione del volo era stata determinata dallo sciopero del personale di assistenza a terra nell aeroporto di destinazione di Napoli Capodichino. In punto di diritto, deve ritenersi che nel caso di specie si applichi il Regolamento n. 261/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio della Unione Europea del 11/2/04, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In particolare, la fattispecie in esame è riconducibile all ipotesi di cui al paragrafo 1 lettere a) e b) dell art. 5 del citato regolamento, rubricato sotto il titolo Cancellazione del volo, che a sua volta richiama gli articoli 8 e 9, intitolati rispettivamente Diritto a rimborso o all imbarco su volo alternativo e Diritto ad assistenza. In proposito, l art. 5 dispone: 1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: a) è offerta l assistenza del vettore operativo a norma dell articolo 8; b) è offerta l assistenza del vettore

4 operativo a norma dell articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e dell art. 9, paragrafo 2, nonché in caso di volo alternativo quando l orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all orario di partenza previsto per il volo cancellato, l assistenza di cui all articolo 9, paragrafo i lettere b e c; Inoltre, l art. 8 del regolamento stabilisce che in caso di cancellazione del volo prenotato, il passeggero, che non sia stato tempestivamente informato, possa scegliere tra il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, l imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile ovvero l imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale ad una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità di posti. Il paragrafo 3 dello stesso articolo precisa che Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l imbarco su un volo per un aeroporto dì destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento dei passeggero dall aeroporto di arrivo all aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo. Infine l art. 9 chiarisce al paragrafo i che il passeggero ha diritto a titolo gratuito tra l altro b) alla sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti c) al trasporto tra l aeroporto ed il luogo di sistemazione. Ne deriva che, avendo le istanti scelto il volo alternativo loro offerto Catania-Roma, con partenza il giorno successivo alle ore 6,15, abbiano diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, che spettavano invece alla compagnia aerea. In particolare, in forza degli artt. 5 e 9 del citato regolamento, la Alpi Eagles S.p.A. era tenuta a provvedere alla sistemazione in albergo delle istanti per il pernottamento ed al trasporto tra l aeroporto ed il luogo di sistemazione. Inoltre, essendo stato offerto l imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato, ai sensi dell art. 8 paragrafo 3, la convenuta compagnia aerea doveva sostenere le spese di trasferimento dei passeggeri dall aeroporto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione. In definitiva, deve ritenersi che la convenuta Alpi Eagles S.p.A. abbia trasgredito alle disposizioni normative di cui al regolamento n. 261/04, che impongono ai vettori aerei operativi precisi obblighi nei confronti dei passeggeri, al fine di limitare i disagi ed i fastidi derivanti dalla cancellazione di un volo. Ne consegue la condanna della Alpi Eagles S.p.A. al pagamento, in favore di ciascuna delle istanti, XXXXX Carmela e YYYYY Maria Rosaria, di. 75,00, a titolo di rimborso delle spese effettivamente dimostrate, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo. Per contro, va respinta la richiesta del maggior danno scaturente dalla svalutazione monetaria, in quanto non risulta acquisita agli atti la prova che le istanti abbiano sofferto un ulteriore pregiudizio patrimoniale (Cass. 21/00, 1839/01). Deve ritenersi, quindi, che alcuna altra forma di risarcimento possa essere riconosciuta in favore di XXXXX Carmela e YYYYY Maria Rosaria, atteso che nel caso di specie non è ravvisabile la violazione del diverso ed

5 ulteriore diritto alla cd. compensazione pecuniaria, previsto espressamente dagli artt. 5 e 7 del Regolamento n. 261/04. Invero, il riconoscimento ditale diritto incontra un limite invalicabile nell accadimento di circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso. In particolare, l art. 5 paragrafo 3 del più volte richiamato regolamento n. 261/04 sancisce che Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Orbene, la convenuta compagnia aerea ha dimostrato attraverso il comunicato dell ENAC versato in atti che il volo prenotato Catania-Napoli era stato annullato a seguito dell agitazione dei dipendenti della Ge.s.a.c. Handling S.p.A. nell aeroporto di Napoli Capodichino, che non assicuravano l assistenza a terra. E evidente che debba essere considerato come circostanza eccezionale lo sciopero che si ripercuota stilla normale attività di un vettore aereo operativo, determinando la cancellazione del volo. Tenuto conto dei limiti in cui la domanda ha trovato accoglimento, si stima equo e conforme a giustizia dichiarare le spese di giudizio compensate per la metà, mentre per la restante parte, liquidata come in dispositivo, si segue la soccombenza. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Casoria, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l inadempimento parziale della Alpi Eagles S.p.A. in ordine al fatto per cui è causa; per l effetto condanna la Alpi Eagles S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di 75,00, in favore di ciascuna delle istanti XXXXX Carmela e YYYYY Maria Rosaria, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo; condanna la Alpi Eagles S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, che, compensate per la restante metà, si liquidano già al 50% in complessivi 280,00, di cui 40,00 per spese, 140,00 per diritti, 100,00 per onorario, oltre accessori dovuti per legge, con attribuzione al difensore anticipatario. Così deciso in Casoria, IL GIUDICE DI PACE Dott. Vincenzo Richiello

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del

Dettagli

Voli cancellati e overbooking, risarcimenti a rischio boom Giovedì 07 Luglio :00

Voli cancellati e overbooking, risarcimenti a rischio boom Giovedì 07 Luglio :00 Il diritto alla compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno secondo l'avvocato Generale Sharpston. Le vacanze sono vicine e nei periodi di alta stagione i diritti dei cittadini vengono spesso

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le. Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile

Dettagli

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Pag. XIII Introduzione...» 1. Capitolo I LE FONTI GIURIDICHE IN MATERIA DI CONTRATTI DI VIAGGIO

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Pag. XIII Introduzione...» 1. Capitolo I LE FONTI GIURIDICHE IN MATERIA DI CONTRATTI DI VIAGGIO INDICE SOMMARIO Abbreviazioni... Pag. XIII Introduzione...» 1 Capitolo I LE FONTI GIURIDICHE IN MATERIA DI CONTRATTI DI VIAGGIO 1. Introduzione... Pag. 7 2. La convenzione sul contratto di viaggio (CCV)...»

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena [APP Giud PACE] Circolazione stradale Colpa: prova liberatoria Immissione nella circolazione con manovra di svolta a sinistra Sinistro Presunzione di responsabilità - Prova liberatoria indiretta - Nesso

Dettagli

Ka.MllLUi CRON- 5 k l ll3 w U H A.

Ka.MllLUi CRON- 5 k l ll3 w U H A. mr.n. Ka.MllLUi CRON- 5 k l ll3 w U H A. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 7A sezione civile Repubblica italiana In nome del pope lo italiano Il giudice di pace dr. Antonio Cappi elio ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 14037/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Vittorio Serra ha pronunciato la seguente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro In persona del giudice dott. Flavio Baraschi, all udienza dell 29.3.2016 ha pronunciato la seguente

Dettagli

COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà

COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà COPIA COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale 82000670800 Piazza Libertà Deliberazione n 23 in data 18/06/2009 Pubblicata il Immediatamente eseguibile SI [ X ] NO [ ] VERBALE DI DELIBERAZIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA nella persona della dottoressa Lucia Panzera, assistita dal sottoscritto Cancelliere, ha pronunciato la seguente

Dettagli

IL COLLEGIO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 17.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito) La mancata indicazione del paese di immatricolazione del veicolo estero, presunto danneggiante, equivale alla mancata identificazione del veicolo. Richiesta risarcimento di danni a cose: inapplicabilità

Dettagli

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima La sospensione della patente di guida, ex art. 223, 2 comma, C.d.S., ha natura cautelare e deve intervenire in tempi ragionevoli. Il Giudice di Pace di Gallarate annulla il provvedimento di sospensione

Dettagli

COMUNE DI MILETO (Provincia di Vibo Valentia)

COMUNE DI MILETO (Provincia di Vibo Valentia) COPIA COMUNE DI MILETO (Provincia di Vibo Valentia) AREA AMMINISTRATIVA Determinazione n. 167 del 21.6.2011 OGGETTO: Ricorso in appello avverso sentenza giudice di Pace di Mileto causa Corigliano Domenico.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito) Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti

Dettagli

-

- [IUS SIT www.iussit.eu] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Acerra Dott. Giovanni Franzese ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1817/10,

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

- terzo chiamato - All udienza del sono comparsi dinanzi al dott. Pier Paolo Lanni l Avv. Gianlca Galli Righi, in sostituzione dell Avv. Cos

- terzo chiamato - All udienza del sono comparsi dinanzi al dott. Pier Paolo Lanni l Avv. Gianlca Galli Righi, in sostituzione dell Avv. Cos TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 27.9.12 della causa iscritta al numero 6565 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2007, pendente TRA Fallimento Sasch S.p.a., in persona

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi

Dettagli

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice:

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico dottor Tullio Joppi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile n. 517/2000 R.G.C. promossa

Dettagli

TRIBUNALE DI. Filano, in virtù del mandato a margine dell atto di citazione del e di

TRIBUNALE DI. Filano, in virtù del mandato a margine dell atto di citazione del e di TRIBUNALE DI. VERBALE DI CONCILIAZIONE R.G. - GIUD. DR.SSA L anno 2012, il giorno 25 del mese di Maggio, in Bari presso il locale Tribunale, dinanzi il Giudice della 3 A Sezione Civile, Dr.ssa, sono comparsi:

Dettagli

SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L

SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 18.7.12 della causa civile iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell anno 2011 del Tribunale di Verona, pendente Federica

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 339 Anno 2016 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 13/01/2016 SENTENZA sul ricorso 7359-2013 proposto da: FOIS LUIGI FSOLGU80S181452K, considerato

Dettagli

Tribunale di Pistoia

Tribunale di Pistoia Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO AZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n 2) Via dell Angelo, 1 Tel. 0824 57111 DELIBERAZIONE N. 111 DEL 21/01/2015 CODICE AREA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica in persona del dott. Mauro Liberti in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,

Dettagli

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI. DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI. DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO OGGETTO: Giudizio Marrone Stefano. Sentenza della Corte d Appello di Napoli n.4489/2014. Riconoscimento della legittimità del debito

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 02812/2014REG.PROV.COLL. N. 06363/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione Tribunale di Lecce - Sezione Civile - Sentenza n. 1119 del 22 giugno 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL

Dettagli

Risoluzione N.107/E QUESITO

Risoluzione N.107/E QUESITO Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del

Dettagli

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches Nella sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che in tema di lesioni a seguito di incidente stradale affinché le condizioni della strada assumano un esclusiva efficienza causale dell'evento,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

Sentenza n. 1069/2016 pubbl. il 21/04/2016 RG n. 5323/2014

Sentenza n. 1069/2016 pubbl. il 21/04/2016 RG n. 5323/2014 TRIBUNALE DI TREVISO Nel procedimento per Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) R.G. 5323/2014 promosso con ricorso/atto di citazione da: FOGALE LEOPOLDO contro:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE CONVENZIONE Tra la Liquid House Travel & Service di Marotta Domenico con sede in Casavatore (NA) alla Via Guglielmo Marconi, 239 - Codice Fiscale MRTDNC78S13G964F e Partita IVA 07660621215, Tel.+39.081.736.33.34

Dettagli

PROVINCIA DI PALERMO TEL FAX AREA AMMINISTRATIVA REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 299 DEL

PROVINCIA DI PALERMO TEL FAX AREA AMMINISTRATIVA REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 299 DEL Comune di Scillato PROVINCIA DI PALERMO CAP.90020 TEL.0921.663025 FAX.0921.663196 AREA AMMINISTRATIVA ORIGINALE REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 299 DEL 23.12.2015 OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51 N. 01710/2016 REG.PROV.COLL. N. 00226/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Direttore Generale n 59 del 14/01/2016 A seguito di Proposta N 46 del 12.01.2016 U.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI

Dettagli

TRIBUNALE DI CASSINO

TRIBUNALE DI CASSINO N. R.G. 974/2014 TRIBUNALE DI CASSINO Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel proc.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01879/2011 REG.PROV.COLL. N. 01710/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

- ricorrente - C O N T R O

- ricorrente - C O N T R O REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n 208/2012 R.G.L., promossa D A MANCINI MARINA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d appello iscritta

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA - SEZIONE CIVILE -

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA - SEZIONE CIVILE - REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA - SEZIONE CIVILE - In nome del Popolo Italiano R.G. n. 890/2006 Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario

Dettagli

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE E ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO ESPOSTO

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE E ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO ESPOSTO STUDIO LEGALE AVV. FABRIZIO STEFANELLI MILANO 20122 Via M. Macchi, 72 Tel. +39 02 67382617 Fax +39 02 67176711 ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE E ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Dal 3 dicembre 2009, sono entrate in vigore anche in Italia, una serie di norme che introducono nuovi diritti e nuove tutele per i consumatori.

Dal 3 dicembre 2009, sono entrate in vigore anche in Italia, una serie di norme che introducono nuovi diritti e nuove tutele per i consumatori. Dal 3 dicembre 2009, sono entrate in vigore anche in Italia, una serie di norme che introducono nuovi diritti e nuove tutele per i consumatori. Di seguito troverete la sintesi delle principali novità:

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 14/09/2016 N. 00615/2016 REG.PROV.CAU. N. 00378/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA ha pronunciato la presente

Dettagli

IL COLLEGIO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA ARBITRO PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI ARBITRO all unanimità

Dettagli

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA Dr. RAFFAELLO PICCI Della II sezione civile ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 5954/02 Ruolo

Dettagli

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella

Dettagli

Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.

Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg. Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Opposizione al passivo Cooperativa in LCA - Caparra penale per inadempimento di contratto preliminare Ammissione in prededuzione Anteriorità della

Dettagli

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA Ingiuria art. 594 c.p.c denuncia costituzione parte civile assunzione dichiarazioni parti civili anche come testi e imputato rinuncia al mandato del difensore parte civile conclusioni in assenza di parte

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente TAR CAMPANIA NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 7/1/2016 n. 4 Pres. FF. Corciulo, est. Andolfi Decisum: sulla declaratoria del silenzio serbato da un Comune in ordine alla diffida inviata da una ditta concessionaria

Dettagli

TRIBUNALE DI PRATO. - sezione lavoro. sentenza n. del. n. r.g.c. cron. n. avv. Micaela Venturi, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di

TRIBUNALE DI PRATO. - sezione lavoro. sentenza n. del. n. r.g.c. cron. n. avv. Micaela Venturi, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di TRIBUNALE DI PRATO - sezione lavoro sentenza n. del n. r.g.c. cron. n. All udienza del 10.9.2010, avanti il giudice dott. Vittorio Serra, nella causa promossa da F. F. avv. Micaela Venturi, in qualità

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER TRIBUNALE CIVILE DI Ricorso per sequestro conservativo ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via -

Dettagli

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nella persona del Dott.ssa Serafina Liosi ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero

Dettagli

Le competenze di lite seguono la soccombenza.

Le competenze di lite seguono la soccombenza. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA I SEZIONE LAVORO in persona del Giudice dott.ssa Carlotta Calvosa, all udienza del 17.10.2013 ha pronunciato la seguente: SENTENZA

Dettagli

Sent.594/05. Deciso il 11/03/2005. Deposito il 30/03/2005. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano

Sent.594/05. Deciso il 11/03/2005. Deposito il 30/03/2005. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano Fallimento Crediti da lavoro Opposizione allo stato passivo Ammissione in prededuzione di somme per crediti di lavoro dalla data del fallimento al licenziamento Esclusione Sospensione delle reciproche

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE così composto: dott. Enrico Borrelli dott. Michele Sessa dott. Filippo Favale ha pronunciato la seguente Presidente Giudice

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. N. 04280/2015 REG.PROV.COLL. N. 02366/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

Decisione N del 25 marzo 2014

Decisione N del 25 marzo 2014 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) CONTE (NA) PATRONI GRIFFI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA 1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

N /2011 R.G.A.C.

N /2011 R.G.A.C. N. 33008/2011 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Edoardo Vitale ha pronunciato

Dettagli