INCONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE NOTAI 16/12/2013 PERUGIA
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1 INCONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE NOTAI 16/12/2013 PERUGIA IMPOSTA DI REGISTRO: LA NUOVA TASSAZIONE IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 2014 Relatore: dr.ssa Caterina Gaggini L articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 in materia di federalismo fiscale ha sostituito integralmente il comma 1 dell art. 1 della Tariffa, parte prima del TUR, introducendo un importante riordino delle aliquote dell imposta di registro sulle cessioni della proprietà di beni immobili e sulla cessione e costituzione di diritti reali di godimento. Il suddetto decreto, oltre ad introdurre Imu e cedolare secca, è intervenuto in termini più generali sull assetto delle competenze fiscali fra Stato ed enti locali prevedendo, fra l altro, di attribuire ai comuni il gettito relativo alle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione, una quota pari al 30% del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e cat astali sugli atti di trasferimento ed una quota del gettito sulla cedolare secca. Tutte le suddette disposizioni sono state sospese dalla legge di stabilità I primi commentatori hanno sottolineato come l intervento di modifica al D.P.R. n. 131/1986, inserito in una legislazione evidentemente rivolta a disciplinare altro, avrebbe meritato una ponderazione ben diversa ed erano convinti che re melius perpensa sarebbe stato modificato o sospeso come molte altre disposizioni del D.Lgs. n. 23 /2011. Invece l art. 26 del D.L. n. 104/2013, poi definitivamente convertito in l. n. 218/2013, ha sostanzialmente confermato i 1
2 contenuti dell art. 10 D.lgs. n. 23 citato, limitandosi a reintrodurre le imposte ipotecaria e catastale (nel testo previgente era prevista l esenzione totale) e ad elevare da 168 a 200 euro l importo di tali imposte in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa. Non vi è dubbio che la ratio della modifica normativa sia da rinvenire nell intenzione del legislatore, non tanto di aumentare o diminuire la pressione fiscale sui trasferimenti immobiliari quanto di semplificarne la relativa disciplina con la previsione di un unica aliquota (ad eccezione della prima casa ) e il taglio lineare di tutte le agevolazioni, anche se previste da leggi speciali. Attualmente dunque la lettera a) del primo comma della Tariffa, parte prima, allegata al TUR prevede, a partire dal primo gennaio 2014, l applicazione dell imposta di registro con aliquota del 9% a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresa la rinuncia agli stessi), ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed ai trasferimenti coattivi. Se il trasferimento ha ad oggetto case di abitazione che non appartengano alle categorie catastali A1, A8 e A9, ove ricorrano le altre condizioni per la concessione dell agevolazione prima casa di cui alla nota II-bis dell art.1 della Tariffa, si applica l aliquota del 2%. La norma ha sollevato più di un dubbio interpretativo. E certo che dal primo gennaio 2014 l agevolazione in discorso non possa più essere chiesta per l acquisto di abitazioni catastalmente classificate come A1, A8 e A9, indipendentemente dal fatto che presentino o meno le 2
3 caratteristiche previste dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto Tuttavia, se è vero che nell art. 1 della Tariffa parte prima allegata al TUR il riferimento alle abitazioni di lusso è stato sostituito con il riferimento alle abitazioni classificate nella categorie di cui si è detto, in linea con quanto previsto dalla disciplina Imu, nella Nota II-bis al medesimo articolo, (così come peraltro nell art. 7 della L. n. 448/1998 in materia di credito d imposta) continua ad essere presente il riferimento alle case di abitazione non di lusso, definizione che rimanda al DM del 2 agosto Il dubbio che si pone, dunque, è se per abitazione di lusso deve intendersi solo ed esclusivamente quella classificata catastalmente come A1, A8 e A9 con la conseguenza che ogni abitazione di categoria diversa, a prescindere dalle intrinseche caratteristiche sostanziali è comunque da considerarsi non di lusso o se il persistere del riferimento alle case di abitazioni non di lusso nella Nota II-bis possa far ritenere ancora operante il DM 2 agosto Identico, se non più grave, problema si pone nel caso di atti di compravendita di immobili soggetti ad Iva, per i quali il punto 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972 seguita a far riferimento alle case di abitazioni non di lusso secondo i criteri del decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 2 agosto In sede di prima lettura, sembrerebbe più coerente con l esigenza di semplificazione che ha mosso il legislatore della riforma, ritenere non più operante il richiamo al DM del 1969 in favore del criterio oggettivo della categoria catastale, di sicuro, qualunque sia l opzione interpretativa che si decida di 3
4 adottare, questa, per ragioni di uniformità e coerenza, non può che essere la medesima per gli atti soggetti a registro o ad Iva. Nulla cambia invece in merito alla determinazione della base imponibile, e, più in particolare, non si pongono problemi in ordine alla possibilità di continuare ad applicare la regola del c.d. prezzo valore ; la Commissione Finanze ha chiarito che trattandosi di un metodo di determinazione della base imponibile e non di agevolazione, tale regola non viene abrogata per effetto dell art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 23/2011. Del pari continua a rimanere in vigore anche il sistema del credito d imposta previsto dall art. 7, commi 1 e 2, L. n. 448/1998; anche in questo caso è stato osservato che pur trattandosi di norma di favore per il contribuente, non è un agevolazione in senso stretto ma una modalità di calcolo per consentire che l acquisto della prima casa sconti la tassazione una sola volta. Il secondo comma dell art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011, ha inoltre previsto l introduzione di un imposta minima di regist ro di 1000 Euro, con aggravio fiscale per le compravendite che hanno ad oggetto beni immobili di scarso valore venale. Sembra coerente ritenere che si possa andare al di sotto di tale importo minimo solo nel caso di utilizzo del credito d imposta o di detrazione in sede di atto definitivo dell imposta proporzionale di registro già pagata per caparre e acconti in sede di contratto preliminare. Dal primo gennaio 2014 cambia anche il regime delle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 del nuovo articolo primo della Tariffa, che si applicheranno nella misura fissa di 50 euro. 4
5 La norma non sembra creare grandi problemi interpretativi, anche se occorrerà capire se, nel caso di atto contente più cessioni di immobili (ad esempio compravendita di una casa con pertinenza più un altra pertinenza), le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa siano da scontare una sola volta o per ogni immobile. E prevista l esenzione, sia per gli atti traslativi che per le formalità direttamente conseguenti dall imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. Dal momento che la modifica riguarda solo gli atti di cui all art. 1 della Tariffa dell imposta di registro rimangono ferme le aliquote ordinariamente previste per tutti gli atti fuori dal campo di applicazione di tale norma. Ci si riferisce in particolare agli atti di cessione di immobili strumentali effettuate da soggetti passivi Iva, per i quali continueranno a trovare applicazione le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale rispettivamente del 3% e dell 1%. Il D.L. n. 104/2013 ha stabilito di elevare a 200 Euro l importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito nella misura fissa di 168 Euro da disposizioni previgenti. Tale aumento non riguarderà solo gli atti di trasferimento di beni immobili (anche soggetti ad Iva) ma una serie di fattispecie quali, a mero titolo esemplificativo, atti di accettazione e rinuncia di eredità, procure, convenzioni matrimoniali, atti d obbligo, comodati di beni immobili, tutti gli atti societari per i quali vi è l obbligo di registrazione con l imposta fissa (atti costitutivi di società ed aumenti di capitale che prevedano conferimenti diversi da beni immobili, atti modificativi di patti sociali, fusioni, scissioni e trasformazioni). 5
6 L aumento non riguarderà quei casi in cui siano stabilite imposte fisse di importo diverso da 168 Euro, come quelle stabilite per le cessioni senza corrispettivo e le modifiche dei contratti di locazione immobiliare o per le unità di diporto. Con l entrata in vigore delle nuove norme verranno a decadere tutte le agevolazioni e le esenzioni previste in passato dal legislatore. La norma non sembra lasciare margini interpretativi se non in ordine alla corretta individuazione di esenzione e di agevolazione. Non dovrebbero esserci dubbi in ordine alla soppressione delle agevolazioni previste ad esempio nel caso di trasferimento di immobili di interesse, storico, artistico o archeologico, di trasferimenti a favore di ONLUS, di trasferimenti di immobili abitativi esenti da Iva a favore di imprese di rivendita immobiliare, di trasferimenti di immobil i a favore dello Stato, di trasferimenti di immobili compresi i piani urbanistici particolareggiati. Del pari dovrebbe essere abrogato anche l esenzione per gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio. Le disposizioni in discorso avranno effetto per gli atti stipulati a partire dal primo Gennaio Sembra corretto far riferimento, per gli atti pubbli ci, alla data di stipula e non a quella di registrazione. Nel caso di atti sottoposti a condizione sospensiva stipulati nel 2013, con verificazione della condizione nel 2014 la tassazione deve essere rapportata al momento della formazione dell atto, conformemente a quanto previsto dall articolo 27, comma 2, TUR. 6
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