REGOLAMENTO COMUNALE ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
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1 REGOLAMENTO COMUNALE ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE Approvato con D.C. n. 11 del
2 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 Maggio 1997, n 127, le modalità per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale, in deroga alle disposizioni in materia contenute nella legge 24 Dicembre 1908, n 783, e successive modificazioni, e nel regolamento approvato con regio decreto del 17 Giugno 1909, n 454, e successive modificazioni, nonché nelle norme sulla contabilità generale degli enti locali. 2. Il regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, assicura gli opportuni criteri di trasparenza e le adeguate forme di pubblicità, finalizzati ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto degli immobili. 3. In considerazione di ciò, il presente Regolamento costituisce lex specialis per tutte le procedure riguardanti l'alienazione dei beni immobili del Comune di Torremaggiore e deve applicarsi con prevalenza su qualsiasi norma prevista da altri Regolamenti Comunali. ART. 2 ENI ALIENABILI Sono alienabili: a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune; b) i beni del patrimonio indisponibile, per i quali sia cessata la destinazione al pubblico servizio; c) i beni del demanio comunale, per i quali sia intervenuto preventivo ed apposito provvedimento di sdemanializzazione; d) i diritti reali, costituiti sui beni immobili, di cui alle precedenti lettere a), b), c). Le alienazioni di beni immobili di proprietà del Comune, vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, devono essere precedute dalle formalità di liberazione dal vincolo; ART. 3 PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI 1. Con apposito atto consiliare, il Comune di Torremaggiore approva il piano di alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale e/o di diritti reali di godimento che intende avviare, valido sino a nuova deliberazione. 2. Tale deliberazione si intende come atto fondamentale programmatorio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs.vo 267/ Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Consiglio Comunale può inoltre stabilire in momenti diversi di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel programma delle alienazioni del Patrimonio Immobiliare Comunale. 4. Il programma delle alienazioni potrà subire variazioni durante l'anno di riferimento. 5. Nel caso in cui l'approvazione del programma o le eventuali variazioni dello stesso, dovessero intervenire successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio Comunale con lo stesso provvedimento procederà alle variazioni delle dotazioni attive e passive del Documento Contabile con l'indicazione della destinazione dei proventi stimati. 2
3 6. La competenza dell'alienazione e permuta del patrimonio comunale rimane di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. 7. L alienazione dei beni immobili può, altresì, essere prevista nel programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui all art. 14 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche. ART. 4 VALUTAZIONE 1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato attuale del bene principalmente in rapporto alla ubicazione, alla consistenza, alla destinazione urbanistica, alla appetibilità commerciale, nonché ogni altro specifico elemento rilevante ai fini estimativi, mediante perizia di stima redatta dal Servizio competente o da un esperto all uopo incaricato. Qualora i beni siano stimati da professionisti esterni al Comune, le perizie di stima devono essere giurate. 2. Le stime dei beni già effettuate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità salvo adeguamenti di valore effettuati dall'ufficio. 3. La perizia estimativa deve contenere: una relazione tecnico - descrittiva del bene e del suo stato di conservazione; la destinazione dell'immobile; i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato; il valore di stima; detto valore è la base per le successive operazioni di gara. 4. In sede di programmazione annuale, i beni immobili da alienare possono essere valutati secondo quanto risulta dall'inventario dei beni immobili comunali, ovvero, sulla base di una stima di massima effettuata a cura del Personale tecnico del Comune, qualora non esista una valutazione redatta ai sensi del precedente punto 1. ART.5 PROCEDURE DI VENDITA 1. Alla vendita di beni immobili si procede mediante : a) Asta Pubblica,; b) Trattativa Privata, con le procedure di cui agli articoli seguenti e per le sole fattispecie di cui all art. 8. c) Diretta alienazione ai sensi dell art. 14 comma 4 della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modificazioni. 2. Nell apposito bando, devono essere specificati: Descrizione del bene; Destinazione urbanistica del bene; Prezzo base d asta; Sistema di individuazione del contraente; Modalità di presentazione delle offerte; Modalità di pagamento; Garanzie da fornire da parte dell acquirente. 3
4 ART. 6 PUBBLICITA DEI BANDI Gli avvisi delle aste pubbliche vengono resi noti mediante pubblicazione degli stessi con le seguenti modalità: all Albo on-line del Comune, sul sito WEB del Comune di Torremaggiore, con Pubbliche Affissioni nel Comune di Torremaggiore e a secondo dei casi nei Comuni limitrofi; ART. 7 ASTA PUBBLICA 1. E adottato il sistema dell asta pubblica quando il potenziale interesse all acquisto del bene offerto, per la sua natura, la sua potenziale utilizzazione e/o valore venale, sia riconducibile ad un numero vasto di soggetti interessati. 2. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere comunque inferiore ai 15 giorni dalla data di pubblicazione dell avviso d asta. 3. Il concorrente per partecipare alla gara è obbligato a versare una cauzione nelle forme previste nell avviso d asta. La cauzione è stabilita nel 10% del valore a base d asta di ogni lotto e viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell atto di vendita; La cauzione viene incamerata dal Comune qualora l aggiudicatario rinunci a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula del contratto di vendita dopo formale convocazione. 4. Nessuno, per qualsiasi motivo, può essere dispensato dall effettuare il deposito, di cui al precedente comma, che viene effettuato tramite versamento diretto alla Tesoreria Comunale, che rilascerà apposita quietanza. 5. I depositi effettuati dai concorrenti, che non siano rimasti aggiudicatari, verranno immediatamente restituiti dal tesoriere del Comune. 6. L offerta avanzata in sede di gara dal concorrente dichiarato aggiudicatario provvisorio ha natura di proposta irrevocabile di acquisto, essa non vincola l Amministrazione, se non dopo l approvazione degli atti e l aggiudicazione definitiva, mentre rimane vincolante per l offerente per un periodo di novanta giorni successivi a quello di svolgimento della gara. 7. Il contratto è stipulato, previo versamento dell intero corrispettivo dovuto, nel termine di 90 giorni dall intervenuta aggiudicazione 8. Alla gara è data la pubblicità di cui all art. 6. ART.8 TRATTATIVA PRIVATA 1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata nei seguenti casi: a) quando la commerciabilità del bene è, per la sua ubicazione e/o valore, circoscritta ad un ristretto ambito di interessati o ad un unico soggetto; b) quando l asta pubblica è andata deserta; c) quando l immobile da alienare è destinato ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale, ad usi particolari e specifici, tali che siano direttamente individuabili gli eventuali concorrenti; d) quando ricorrano le circostanze di cui all articolo 38 e seguenti del Titolo II, Capo I, del Regio Decreto , n
5 2. La deliberazione che dispone il ricorso alla trattativa privata deve essere adeguatamente motivata da parte del Dirigente del Servizio proponente l alienazione, sia in relazione alle disposizioni del presente articolo, sia sotto il profilo della convenienza. ART. 9 TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA 1. E ammessa la trattativa privata diretta anche con un solo soggetto in casi eccezionali, ai sensi dell art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti. 2. La trattativa privata diretta è inoltre ammessa anche nei casi in cui sia stata effettuata l asta pubblica o la trattativa privata e le stesse siano state dichiarate deserte, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad un massimo del 20%. 3. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti è accettato per iscritto dall acquirente nel corso della trattativa. ART. 10 AGGIUDICAZIONE 1. L aggiudicazione provvisoria è dichiarata al termine della gara a favore di colui che ha presentato la migliore offerta secondo le modalità indicate nell avviso d asta. 2. Si procederà all aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché la medesima sia almeno pari al prezzo posto a base di gara. 3. L aggiudicazione definitiva deve comunque essere approvata entro novanta giorni da quello in cui è stato esperito il pubblico incanto. 4. Laddove l asta sia andata deserta si redige processo verbale di asta deserta approvato con Determina. ART. 11 PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA 1. L aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del rogito di compravendita nel termine fissato dall Amministrazione Comunale con lettera raccomandata, in ogni caso non inferiore a giorni trenta dallo svolgimento dell asta. Qualora non si presenti ovvero risulti incapace alla stipulazione o non paghi il prezzo dovuto, l aggiudicazione sarà nulla e l Amministrazione Comunale tratterrà la cauzione a titolo di penale, fatta salva l applicazione delle sanzioni previste per legge. 2. L acquirente dovrà pagare il prezzo offerto prima della stipulazione del rogito pubblico di compravendita, tramite versamento presso la Tesoreria Comunale. Dell avvenuto versamento dovrà dare prova al momento dell atto esibendo la relativa quietanza. 3. Il prezzo è di norma pagato in unica soluzione; può essere consentita una dilazione di pagamento, tenuto conto dell entità del prezzo stesso; in tal caso, a garanzia del pagamento delle rate di prezzo dilazionate sull immobile oggetto di vendita sarà iscritta ipoteca a favore del Comune di Torremaggiore di importo doppio rispetto al prezzo dilazionato. 5
6 4. L acquirente non potrà entrare nel possesso materiale dei beni acquistati prima dell avvenuta stipulazione del contratto di compravendita. ART. 12 SPESE 1. Le spese d asta sono a carico del Comune di Torremaggiore; le spese notarile e sue consequenziali comprese eventuali spese tecniche per redazione di tipi di frazionamento, redazioni di planimetrie ed altri adempimenti catastali, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell aggiudicatario. ART. 13 PRELAZIONE 1. Il competente settore accerta prima dell'avvio della procedura di alienazione se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione; tale circostanza dovrà risultare nel bando o nell'avviso pubblico e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata diretta. 2. L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta comunque avanzata all'amministrazione Comunale ed alle medesime condizioni, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, da parte del dirigente competente, della proposta contrattuale nei termini sopraindicati e contenente ogni informazione utile per l'interessato. 3. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni ne' integrazioni all'offerta. 4. Scaduto il termine perentorio, se non e' pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e pertanto il settore procede con gli adempimenti conseguenti. ART. 14 PERMUTA 1. Con deliberazione del Consiglio Comunale l'amministrazione è autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale ovvero di pubblico interesse a permutare, con enti pubblici e privati, beni immobili patrimoniali disponibili. 2. In siffatta ipotesi, devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri. 3. Nell eventualità che la trattativa si concluda con la previsione di un conguaglio economico a carico dell ente, l amministrazione, prima di decidere in via definitiva, valuta la convenienza dell operazione rispetto ad altre soluzioni alternative. Di tale evenienza ne viene data preventiva informazione alla controparte. Le ragioni economiche di scambio sono oggetto di apposita perizia di stima. 6
7 ART. 15 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CONGIUNTAMENTE ALL ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI Nell ambito delle procedure di appalto per l esecuzione di lavori pubblici, il bando di gara può prevedere il trasferimento diretto all appaltatore di beni immobili in sostituzione parziale o totale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell appalto. Si applicano gli artt. 14, c.4 e 19 c.5 ter e 5 quater della Legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche nonché l art. 83 del D.P.R. 21/12/1999 n ART. 16 CONTRATTO 1. La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dalla Legge. 2. Tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto (imposte di registro, ipotecarie e catastali, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'acquirente, sono, altresì, a carico dell acquirente le spese di stima dell immobile di cui all art. 4 del presente Regolamento. In tal caso egli è tenuto a versare al Comune di Torremaggiore gli importi dovuti, prima della stipula dell'atto di vendita. 3. Le vendite vengono stipulate, salvo diversa determinazione, a corpo e non a misura. 4. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. 5. Il contratto di compravendita dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di 3 mesi dalla comunicazione e/o notificazione dell'avvenuta aggiudicazione. ART. 17 PREZZO 1. L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara, nonché le spese di cui al precedente art. 16, prima o comunque all atto della stipula del contratto. 2. in caso di alienazioni di immobili per i quali non è individuabile un sicuro mercato di riferimento o in caso di immobili di scarsa appetibilità per i quali sia preventivabile una difficile alienazione o la possibilità di una gara deserta, previo inserimento nel bando di gara ed in ragione del prezzo e della peculiarità dell immobile da alienare, può essere prevista un vendita dilazionando il pagamento fino a un massimo di anni dieci, con versamento minimo di un anticipo pari al 20% dell intero prezzo da versarsi al momento della stipula del contratto. In tal caso sulle rate di pagamento verrà applicato il tasso di interesse legale in vigore e successive modifiche. Sull immobile verrà iscritta ipoteca legale a cura del conservatore dei pubblici registri. ART. 18 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. 7
8 2. Il presente Regolamento verrà adeguato alle forme di pubblicità legale che saranno individuate nel Regolamento Governativo di cui alla legge n 340 del 24/11/2000 articolo 31 comma 3 e 4. ART. 19 ABROGAZIONI 1. Con l entrata in vigore della presente Appendice sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. 8
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