NOTA INFORMATIVA Prodotto Nuova Casa & Cose SASA Polizza multirischi dell abitazione Mod. SA1989/C

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1 NOTA INFORMATIVA Prodotto Nuova Casa & Cose SASA Polizza multirischi dell abitazione Mod. SA1989/C (ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA società per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n Sede Legale in Milano: Via Senigallia 18/2, tel. (+39) 02/64021 Direzione di Trieste: Riva Tommaso Gulli 12, tel. (+39) 040/ Sito Internet: milass@milass.it La società è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'albo delle imprese di assicurazione presso l Isvap al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati a ) In base all ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell Impresa è pari ad , con capitale sociale pari ad e totale delle riserve patrimoniali pari ad L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 117,6%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione: Parte Generale: Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata la Polizza. Pag. 1 di 10

2 Cassaforte a muro Mezzo di custodia avente pareti e battente in acciaio di adeguato spessore con movimento di chiusura a chiave e/o combinazione, con dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato al corpo della cassaforte stessa in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo o del solaio. Cassetta di sicurezza Mezzo di custodia posto in locali ubicati all interno di Istituti di credito o Società autorizzate al deposito e custodia di beni di Terzi, adeguatamente difesi da sistemi antiintrusione e antirapina. Collaboratore domestico Persona addetta allo svolgimento di qualsivoglia attività domestica comprese le attività di assistenza socio-sanitaria nei confronti delle persone facenti parte il nucleo familiare del Contraente. Collezioni Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria aventi caratteristiche peculiari. Contenuto Tutto quanto contenuto nel fabbricato, relative pertinenze e ufficio professionale intercomunicante e destinato ad uso personale e/o domestico. Sono esclusi i veicoli a motore, natanti e roulottes. Sono altresì esclusi, se riposti nelle pertinenze: preziosi, gioielli, collezioni in genere; pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d arte, oggetti e servizi di argenteria; denaro e titoli di credito in genere. Sono compresi, anche se posti all esterno, arredi da terrazzo e giardino, attrezzature mobili da gioco e altri beni mobili destinati ad essere usati all aperto. Se l Assicurato è affittuario, sono altresì comprese le eventuali migliorie da egli apportate al Fabbricato, quali, a titolo esemplificativo, moquette, parati, rivestimenti, soppalchi, serramenti, tendoni, antenne, ecc Contraente Il soggetto che stipula la polizza. Convivente La persona che, non compresa nello stato di famiglia del Contraente / Assicurato, convive con lo stesso. Dimora Abituale L abitazione civile corrispondente alla residenza anagrafica dell Assicurato e del proprio nucleo familiare, facente parte di fabbricati: Plurifamiliari: abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall interno ma con accesso comune dall esterno del fabbricato; Mono familiari: abitazioni separate o contigue, tra loro non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall esterno. Dimora Saltuaria L abitazione civile non corrispondente alla residenza anagrafica dell Assicurato, ove egli vi dimora non abitualmente. Pag. 2 di 10

3 Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurre la stessa a consegnare la cosa. Fabbricato Il complesso delle opere edili costituito dai locali di proprietà dell Assicurato o in locazione, adibiti a dimora, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le sue pertinenze (quali box, cantina, soffitta, centrale termica e simili) anche separate, così come individuate dalle leggi vigenti. Sono compresi: opere di fondazione od interrate, rivestimenti in genere, affreschi e statue non aventi valore artistico, infissi, soppalchi, recinzioni, cancelli, attrezzature sportive e da gioco, serrande, ascensori, montacarichi, opere ed impianti di pertinenza dei locali quali, ad esempio, antenne, impianti fotovoltaici e/o termici ad energia solare e/o geotermici collegati agli impianti idrotermici e/o elettrici del fabbricato medesimo, il tutto considerato immobile per natura o destinazione, con l esclusione di quant altro rientra nella definizione di CONTENUTO. È altresì compresa la porzione adibita ad ufficio professionale intercomunicante con gli altri locali ad uso privato. Nel caso di assicurazione di porzione d immobile s intende compresa la rispettiva quota millesimale di proprietà comune. Sono esclusi: strade private, parchi, giardini, alberi e coltivazioni in genere. Familiari Le persone componenti il nucleo familiare dell Assicurato e con lui conviventi, compreso il convivente more uxorio. Franchigia La parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Furto L impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Implosione Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto a quella esterna. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili Sostanze o materiali che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo La somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro. Lastre Tutte le lastre, piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all interno che all esterno dell0 abitazione (comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni). Pag. 3 di 10

4 Lastre (o vetro) antisfondamento Quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelle costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Massimale La massima esposizione della Società per ogni sinistro di responsabilità civile. Parte attrice La parte che prende l iniziativa di compiere una determinata azione. Parti Il Contraente e la Società. Polizza Il documento comprovante la natura e la portata del contratto. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge nell esercizio dell attività domestica e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d opera e/o con contratto di appalto). Preziosi e gioielli Metalli preziosi, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, argento, orologi, oggetti di ornamento e quant'altro del genere inerente l'attività dell Assicurato. Primo rischio assoluto Forma d assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del Codice Civile. Rapina Sottrazione di cose, mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene. Risarcimento La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro. Rischio La probabilità del verificarsi del Sinistro. Scasso Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali e/o dei mezzi forti contenenti le cose assicurate. Scippo Il Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoperto Percentuale dell Indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell Assicurato. Pag. 4 di 10

5 Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati Scoppio. Sinistro Il verificarsi dell'evento dannoso garantito in Polizza. Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA. Terzi Le persone fisiche o giuridiche diverse dal Contraente/Assicurato. Valore a Nuovo a) per il Fabbricato: la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell area; b) per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro uguale od equivalente per rendimento economico. Valore Commerciale Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione Valore a Nuovo, dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. Valore Intero Forma d assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valore di preesistenza superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall art.1907 del Codice Civile. Sezione Tutela Giudiziaria: Assicurato Il Contraente e/o le persone componenti il nucleo familiare anagrafico dell'assicurato, compreso il convivente more uxorio. Sezione Assistenza: Abitazione La residenza anagrafica dell Assicurato. Animali Gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell Assicurato, con esclusione degli animali feroci e/o pericolosi. Assicurato La persona fisica residente in Italia che ai sensi della polizza ha diritto ad usufruire dell Assistenza. Codice personale di riconoscimento Il numero 106/896 che l Assicurato deve citare alla Struttura Organizzativa per poter usufruire delle prestazioni di Assistenza. Famigliari Il coniuge, il convivente, i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l Assicurato purché conviventi. Pag. 5 di 10

6 Luogo dell Assistenza Località ove si trova l Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di Assistenza. Sinistro La situazione di difficoltà conseguente ad un evento fortuito che: provochi danni materiali e diretti all Abitazione; renda l Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile; metta in pericolo la sicurezza dell Abitazione e/o delle persone, animali o cose che si trovano al loro interno; rendendo necessaria l erogazione di un aiuto immediato. Struttura Organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informatici, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri del ramo Assistenza. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. AVVERTENZA: In caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 8 Tacito rinnovo delle condizioni di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: Incendio ed altri danni ai beni. Garantisce l abitazione assicurata contro il rischio di incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, eventi socio-politici e dolosi, eventi atmosferici ed altri vari eventi, secondo quanto indicato all art. 12 Oggetto dell Assicurazione della Sezione A delle condizioni di assicurazione Incendio ed altri danni ai beni ; Terremoto. Garantisce l'abitazione assicurata contro il rischio di terremoto secondo quanto indicato dalle Condizioni Particolari (E - F- G- H) della Sezione B della condizioni di assicurazione "Terremoto" Furto e Rapina. Garantisce il Contenuto dell abitazione assicurata contro il rischio di Furto e Rapina secondo quanto indicato all art. 19 Oggetto dell Assicurazione della Sezione C delle condizioni di assicurazione Furto e Rapina ; Responsabilità civile. Garantisce l Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a Terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione: alla proprietà e conduzione dei fabbricati assicurati adibiti a dimora principale o saltuaria; alle attività del tempo libero; alla conduzione della vita domestica ed altre varie ipotesi secondo quanto indicato all art. 27 Rischi assicurati della Sezione D delle condizioni di assicurazione Responsabilità Civile ; Tutela legale (acquistabile solo in abbinamento all assicurazione Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate alla proprietà o locazione di abitazioni in genere o attinenti la vita privata, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Globale, secondo quanto indicato all art. 35 Rischi assicurati della Sezione E delle condizioni di assicurazione Tutela giudiziaria ; Assistenza (acquistabile obbligatoriamente e solo in abbinamento ad una delle precedenti coperture). Garantisce prestazioni di aiuto immediato all Assicurato a tutela dei locali dell abitazione ed alla sua persona, secondo quanto indicato all art. 44 Oggetto dell assicurazione della Sezione F delle condizioni di assicurazione Assistenza. Pag. 6 di 10

7 AVVERTENZA: Le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all interno delle suddette Sezioni. AVVERTENZA: La garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e secondo comma dell art del Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio. E altresì prevista la sospensione in corso di contratto qualora i locali contenenti le cose assicurate rimangano incustoditi; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 25 Sospensione dell assicurazione per i locali incustoditi delle condizioni di assicurazione. E' altresì prevista la sospensione del contratto in caso di trasloco dell'assicurato se non comunicato almeno 7 giorni prima del suo inizio nei termini indicati all'art. 6 "Trasloco" delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: Alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati Limiti Massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all interno delle suddette Sezioni e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza. Esempio di Franchigia: danno pari ad Euro 500,00, Franchigia pari ad Euro 200,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 300,00. Esempio di Scoperto senza minimo: danno pari ad Euro 500,00, Scoperto 10%, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 450,00. Esempio di Scoperto con minimo: danno pari ad Euro 500,00, Scoperto 10% minimo Euro 200,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 300,00. Esempio di Limite massimo di Indennizzo: danno pari ad Euro ,00, Limite di indennizzo pari a Euro ,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro ,00. Nella garanzie Incendio ed altri danni ai beni e Terremoto può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all art del codice civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 58 Assicurazione parziale e regola proporzionale delle condizioni di assicurazione. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle condizioni di assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art del codice civile. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 5 Aggravamento e diminuzione del rischio delle condizioni di assicurazione. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di rischio una variazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato rispetto a quelle dichiarate in polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità delle stesse per danni cagionabili a beni assicurati (garanzia Incendio ed altri danni ai beni o Terremoto ). Ad esempio si dichiara in Pag. 7 di 10

8 polizza che il fabbricato assicurato presenta strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili mentre, a seguito di completa ristrutturazione dell immobile, le nuove pareti esterne e le strutture portanti verticali risultano edificate con l utilizzo di materiali combustibili o viceversa. 6. Premi La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e co n gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. Il Premio - se superiore ad Euro 120 annuali - può essere frazionato in rate semestrali (senza aumento del premio annuo lordo). L eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza. AVVERTENZE: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1 comma, del Codice Civile). 7. Rivalse AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art del codice civile. La Società rinuncia però all esercizio di tale diritto nelle ipotesi ed alle condizioni illustrate dall art. 63 Rinuncia alla rivalsa delle condizioni di assicurazione. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 7 Recesso in caso di sinistro delle condizioni di assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1 comma, del codice civile). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. L assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza, entro i giorni previsti dal successivo punto 12 del presente documento, Sinistri Liquidazione dell indennizzo, pena la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell art del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza. Pag. 8 di 10

9 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società a pena di decadenza entro: 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza per i danni di cui alla Sezione A Incendio ed altri Danni ai Beni e di cui alla Sezione B - Terremoto. Le spese per la ricerca del danno sono a carico della Società, entro i limiti previsti. Per gli aspetti di maggior dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall art. 50 Obblighi in caso di sinistro delle condizioni di assicurazione. Per l attivazione del Servizio di Pronto Intervento si rinvia a quanto previsto al punto 3 Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro dell Allegato 1 Servizio di Pronto Intervento P.I. Residential BELFOR ; 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza per i danni di cui alla Sezione C Furto e Rapina. Per gli aspetti di maggior dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall art. 50 Obblighi in caso di sinistro delle condizioni di assicurazione; 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza per i danni di cui alla Sezione D Responsabilità Civile. Per gli aspetti di maggior dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall art. 65 Denuncia sinistro e obblighi relativi delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Legale la gestione viene affidata dalla Società a Europa Tutela Giudiziaria s.p.a.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura si rinvia a quanto previsto dagli artt. 69 Denuncia del sinistro e 70 Gestione del sinistro delle condizioni di assicurazione. Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura si rinvia a quanto previsto dagli artt. 71 Modalità per l erogazione dell Assistenza e 72 Obblighi dell Assicurato delle condizioni di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a : Società: Milano Assicurazioni S.p.A. Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti Indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico, Firenze Fax: (+ 39) reclami@milass.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono (+39) , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Pag. 9 di 10

10 Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all ISVAP. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 14. Arbitrato Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): Pag. 10 di 10

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