SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

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1 FOGLIO INFORMATIVO SCONTO PRO-SOLUTO DI LETTERA DI CREDITO LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione: Iccrea BancaImpresa S.p.A Sede Legale: Via Lucrezia Romana n. 41/ ROMA Capitale sociale: Euro ,55, interamente versato Numero di iscrizione all Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: Numero Repertorio Economico Amministrativo: Partita IVA: n Sito internet: Indirizzo di posta elettronica: info@iccreabi.bcc.it Numero di fax: Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d Italia: 5405 Codice ABI: Codice CAB: Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo , soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale Le informazioni relative ai prodotti sconto portafoglio e anticipazioni possono essere richieste telefonando al numero oppure al SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Dati del soggetto convenzionato che entra in contatto con il Cliente Nome e Cognome Indirizzo Telefono Qualifica del soggetto convenzionato [indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria] Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

2 TASSI FOGLIO INFORMATIVO SCONTO PRO-SOLUTO DI LETTERA DI CREDITO SEZIONE 2 CHE COSA SONO GLI SCONTI PRO-SOLUTO DELLA LETTERA DI CREDITO STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA Con questo strumento le aziende che esportano beni hanno la possibilità di scontare pro-soluto i loro crediti derivanti dalla vendita ed in incassarne il prezzo in anticipo rispetto alla data di pagamento convenuta. Nell operazione di sconto pro-soluto: il Cliente cede alla Banca il diritto di incassare l importo indicato nella Lettera di Credito, sul presupposto che (i) i documenti del credito siano stati già trasmessi alla Banca Estera e che (ii) la Banca Estera abbia confermato il proprio impegno a pagare a fronte di tali documenti; la Banca si obbliga a corrispondere al Cliente l importo ceduto, al netto (i) degli interessi del conto, (ii) delle spese e (iii) delle commissioni. Con lo sconto pro-soluto, l esportatore cede alla Banca il rischio di mancato incasso per inadempimento della Banca estera ed il rischio di cambio, se il credito è espresso in valuta estera. Vantaggi Il Cliente: - ottiene immediatamente il regolamento in contanti (netto ricavo) - migliora l'indice di liquidità - incrementa la propria capacità di indebitamento; - a sconto avvenuto elimina, per le valute diverse dall Euro, il rischio di cambio - può considerare la fornitura, per la parte oggetto di sconto pro-soluto, completamente incassata e cancellarla dai propri crediti da incassare. Principali Rischi (generici e specifici) Si richiama l attenzione sui rischi connessi a: cambio, per i crediti espressi in valuta straniera, limitatamente al periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e l accredito del netto ricavo; obbligo di restituzione degli importi corrisposti dalla Banca al Cliente in caso di inesistenza, indisponibilità o inesigibilità del credito ceduto e in caso di provvedimenti giudiziari che impediscano l incasso del credito. SEZIONE 3 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE SCONTO PRO-SOLUTO DI LETTERA DI CREDITO VOCI TASSO DI SCONTO PER OPERAZIONI IN EURO TASSO DI SCONTO PER OPERAZIONI IN DIVISA SPREAD MASSIMO 6% COSTI Euribor di periodo, maggiorato di uno spread nel limite massimo indicato Libor di periodo, maggiorato di uno spread nel limite massimo indicato METODO DI CALCOLO INTERESSI GIORNI BANCA commerciale da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 15 giorni 2

3 COMMISIONI FOGLIO INFORMATIVO SCONTO PRO-SOLUTO DI LETTERA DI CREDITO VOCI COSTI COMMISSIONE DI IMPEGNO da un minimo dello 0,10% ad un massimo dello 0,50% dell importo oggetto dello sconto COMMISSIONE DI GESTIONE da un minimo dello 0,10% ad un massimo dello 0,50% dell importo oggetto dello sconto COMMISSIONI INCASSO Da un minimo di 50,00 a un massimo 250,00 SPESE ISTRUTTORIA ONERI FISCALI SPESE RIMBORSO BANCA ESTERA Da un minimo 500,00 a un massimo ,00 da versare anche in caso di mancato perfezionamento dell operazione di sconto A totale carico del Cliente Proporzionali all importo smobilizzato, con un minimo dello 0,10% ed un massimo dello 0,30%, a copertura delle spese e commissioni reclamateci da Banca Estera in fase di regolamento IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall articolo 2 della Legge 108/96 sull usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea BancaImpresa S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet ( SEZIONE 4 TEMPI DI EROGAZIONE - TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO RECLAMI TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO Il netto ricavo dello sconto è accreditato al Cliente entro quindici giorni lavorativi dall accettazione da parte di Iccrea BancaImpresa S.p.A. della richiesta di sconto completa di tutta la documentazione. Il rapporto si chiude con l accredito del netto ricavo dello sconto sul conto del Cliente. Essendo prevista la garanzia del Cliente per i casi di inesistenza e di inesigibilità del credito o in caso di provvedimenti giudiziari che ostacolino il pagamento, il rapporto può dirsi definitivamente chiuso con il pagamento da parte della Banca estera. RECLAMI - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Per contestare un comportamento o un omissione della Banca, il Cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/ ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it. La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all ABF è disponibile sul sito nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione Reclami. Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato reclamo alla Banca. Il Cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'abf ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore 3

4 FOGLIO INFORMATIVO SCONTO PRO-SOLUTO DI LETTERA DI CREDITO BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'abf o all'organismo di mediazione di cui sopra. SEZIONE 5 LEGENDA Cessione di credito Cessione pro-soluto Cessione pro-solvendo Tasso di sconto Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso Soglia Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto). Il cedente cede alla banca il credito ivi incluso il rischio di mancato incasso degli effetti alla scadenza. In pratica il cedente non garantisce il pagamento degli effetti alla scadenza con la conseguenza che il pagamento che il cedente ottiene dall Istituto è liberatorio e senza possibilità di rivalsa. Il cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ha eseguito il pagamento. E il tasso applicato all operazione di sconto. tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario. il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali 4

5 FOGLIO INFORMATIVO SCONTO PRO-SOLUTO CON VOLTURA DI POLIZZA SACE LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione: Iccrea BancaImpresa S.p.A Sede Legale: Via Lucrezia Romana n. 41/ ROMA Capitale sociale: Euro ,55 interamente versato Numero di iscrizione all Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: Numero Repertorio Economico Amministrativo: Partita IVA: n Sito internet: Indirizzo di posta elettronica: info@iccreabi.bcc.it Numero di fax: Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d Italia: 5405 Codice ABI: Codice CAB: Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo , soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale Le informazioni relative ai prodotti sconto portafoglio e anticipazioni possono essere richieste telefonando al numero oppure all SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Dati del soggetto convenzionato che entra in contatto con il Cliente Nome e Cognome Indirizzo Telefono Qualifica del soggetto convenzionato [indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria] Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

6 FOGLIO INFORMATIVO SCONTO PRO-SOLUTO CON VOLTURA DI POLIZZA SACE SEZIONE 2 CHE COSA SONO GLI SCONTI PRO-SOLUTO CON VOLTURA DI POLIZZA SACE Struttura e funzione economica Con questo strumento le aziende che esportano beni semi-strumentali e strumentali (impianti, macchinari ecc.) hanno la possibilità di scontare pro-soluto i crediti derivanti dalla loro vendita con pagamento pluriennale, volturando alla Banca scontante la copertura assicurativa SACE. I crediti oggetto di sconto pro-soluto, non devono essere assistiti da garanzia bancaria quale fidejussione, avallo ecc. sulla quota garantita da SACE. Con lo sconto pro-soluto, l esportatore cede alla Banca il rischio di mancato incasso. L'eliminazione della richiesta all'importatore di una garanzia bancaria comporta per l acquirente straniero una considerevole riduzione degli oneri (finanziari e di affidamento) che potrebbero ostacolare la conclusione del contratto. L operazione si sconto pro-soluto è assistita dalla copertura assicurativa messa a disposizione dalla SACE e denominata Polizza Credito Fornitore che copre il rischio politico del Paese del debitore ed il rischio commerciale (mancato rimborso del corporate). I presupposti contrattuali necessari per ottenere lo sconto pro-soluto dei crediti con voltura di Polizza SACE sono i seguenti: I crediti devono derivare dalla vendita di beni semi-strumentali e strumentali di origine italiana e/o di provenienza UE (in quest ultimo caso l ammissione alla polizza assicurativa sarà oggetto di specifica valutazione). Per i beni strumentali e con regolamento pari o superiore a 24 mesi deve essere sempre previsto un pagamento anticipato non inferiore al 15% del valore del contratto. La parte differita, non superiore all 85% del valore del contratto, deve essere rappresentata da promissory notes (pagherò cambiari internazionali) o bills of exchange (cambiali tratte internazionali). Le promissory notes devono essere firmate per emissione dall importatore mentre le bills of exchange devono essere firmate per accettazione dallo stesso. Le dilazioni devono essere massimo di 60 mesi dalla data di spedizione del bene, con periodicità delle cambiali massimo semestrale. L importo delle promissory notes o delle bills of Exchange deve essere comprensivo di capitale più interessi di dilazione. Il tasso minimo da applicare alla dilazione è il CIRR (tasso stabilito mensilmente in ambito OCSE). E possibile applicare tassi superiori al CIRR ma la parte eccedente è esclusa dalla copertura assicurativa. Per gli altri tipi di beni non è previsto un pagamento anticipato e può essere concessa una dilazione inferiore ai 24 mesi in conformità ai principi e norme sanciti dall Union di Berne. Deve essere prevista l accettazione del bene da parte dell acquirente (es. verbale di collaudo o accettazione). In particolare non appena la società esportatrice entra in possesso della Polizza Assicurativa emessa da Sace e delle promissory notes o bills of exchange, può chiedere a Sace l emissione dell appendice di voltura a favore della Banca scontante. Ad avvenuta emissione dell appendice di voltura, l esportatore può cedere pro-soluto alla Banca il credito (rappresentato dalle promissory notes o bills of exchange) e disporre del netto ricavo senza fare ricorso ai propri affidamenti, limitatamente alla quota del credito coperto da Assicurazione Sace. Normalmente la Banca effettua lo sconto degli effetti (promissory notes o bills of exchange): - pro-soluto per la quota di effetti coperta da SACE - pro-solvendo per la parte, eventualmente, scoperta. In tal caso l esportatore può essere tenuto a garantire la sola parte degli effetti oggetto di sconto non coperta da garanzia SACE. 2

7 FOGLIO INFORMATIVO SCONTO PRO-SOLUTO CON VOLTURA DI POLIZZA SACE Vantaggi L'esportatore (colui che cede gli effetti): - ottiene immediatamente il regolamento in contanti (netto ricavo) - migliora l'indice di liquidità - incrementa la propria capacità di indebitamento; - a sconto avvenuto elimina, per le valute diverse dall Euro, il rischio di cambio - può considerare la fornitura, per la parte oggetto di sconto pro-soluto, completamente incassata e cancellarla dai propri crediti da incassare. Principali rischi (generici e specifici) Si richiama l attenzione sui rischi connessi a: restituzione alla Banca delle somme dalla stessa accreditate salvo buon fine (s.b.f.) qualora l effetto, oggetto dello sconto, non venga onorato alla scadenza (per la quota dell effetto oggetto di sconto prosolvendo); meccanismo di oscillazione della ragione di cambio della divisa (rischio di cambio), prima dell avvenuta esecuzione dell operazione di sconto (per le valute diverse dall Euro) eventuale mancato pagamento delle commissioni e spese, reclamate dalla banca estera incaricata dell incasso degli effetti, da parte del trassato con conseguente recupero sul cliente cedente. Interessi di mora in caso di ritardato pagamento da parte del debitore. 3

8 FOGLIO INFORMATIVO SCONTO PRO-SOLUTO CON VOLTURA DI POLIZZA SACE SEZIONE 3 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Durata VOCI SCONTO PRO-SOLUTO CON VOLTURE DI POLIZZA SACE Fino ad un massimo di 5 anni COSTI Tasso di sconto Max 9,00 per affidamenti fino ad Euro ,00 Max 8,50 per affidamenti oltre Euro ,00 Parametri di indicizzazione Spread Max 6,50% TAEG Tasso annuo effettivo globale Tasso di mora su quota non garantita da Sace Calcolo degli interessi Calcolo degli interessi di mora Giorni banca A) Il discount to yeld è coerente con le quotazioni espresse da una curva dei tassi di interesse di riferimento costruita nel seguente modo: - per scadenze fino a 6 mesi si prendono i tassi sui depositi interbancari pubblicati alla pagina EURIBOR del circuito Reuters; - per le scadenze dai 6 mesi e fino ai 2 anni si prendono i tassi dei contratti forward rate agrement pubblicati alla pagina EURFRA=ICAP del circuito Reuters; - per le scadenze dai due e fino ai 50 anni si prendono i tassi swap pubblicati alla pagina EURIRS del circuito Reuters. B) IRS è il parametro di riferimento per le operazioni a tasso fisso quotato per diverse durate, superiori a 12 mesi, sui principali circuiti di informazione finanziaria. 9,487 calcolato con riferimento al tasso del 8,5% sullo sconto di n. 10 effetti di 50/mila ognuno con scadenze semestrali spese di istruttoria: commissioni di incasso rata: 180 ad effetto - oneri fiscali: e 250. Tasso di sconto maggiorato di 2 punti percentuali Gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario con divisore 365. Il conteggio degli interessi sulla base dei giorni effettivi di calendario con divisore 365 viene espressamente negoziato tra le Parti in relazione al Parametro di indicizzazione prescelto ed al margine applicato. Vengono calcolati per il periodo intercorrente tra la data di scadenza degli effetti e la valuta dell effettivo pagamento. Max 15 giorni banca Commissioni Richiamo effetto: Max Euro 200,00 Spese per incasso effetti Spese/commissioni protesto Spese/commissioni incasso Spese di istruttoria Spese per le comunicazioni ex art. 119 d.l. 385/93 Euro 8,00 Oneri fiscali Max Euro 180,00 ad effetto Spese e commissioni reclamate dalla banca estera Spese e commissioni reclamate dalla banca estera Max 1,50% dell importo degli effetti da scontare con un minimo di Euro 500,00 da versare anche in caso di mancato perfezionamento dell operazione di sconto A carico del Cedente La Banca può concordare con il Cliente altre spese e commissioni relative ai servizi prestati per un importo o percentuale almeno pari al recupero integrale dei costi sostenuti o da sostenere dalla Banca. 4

9 FOGLIO INFORMATIVO SCONTO PRO-SOLUTO CON VOLTURA DI POLIZZA SACE IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall articolo 2 della Legge 108/96 sull usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea BancaImpresa S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet ( SEZIONE 4 ULTERIORI COSTI RELATIVI AI SERVIZI ACCESSORI PRESTATI DA TERZI VOCI Spese Legali in genere Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi) COSTI Da corrispondere da parte del Cedente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali Recupero integrale del costo sopportato da Iccrea BancaImpresa SEZIONE 5 CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECLAMI DURATA ISTRUTTORIA TEMPI DI EROGAZIONE RECLAMI - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Per contestare un comportamento o un omissione della Banca, il Cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/ ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it. La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all ABF è disponibile sul sito nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione Reclami. Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato reclamo alla Banca. Il Cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'abf ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'abf o all'organismo di mediazione di cui sopra. DURATA ISTRUTTORIA: max 60 giorni dalla ricezione della documentazione prevista. TEMPI EROGAZIONE: max un mese dalla data di stipula del contratto e, in ogni caso, correlata alla effettiva consegna alla Banca della documentazione prevista per l erogazione. 5

10 SEZIONE 6 LEGENDA Avallo Bill of exchange Cessione di credito Cessione pro-soluto Cessione pro-solvendo Promissory note Sace Tasso di sconto Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso Soglia FOGLIO INFORMATIVO SCONTO PRO-SOLUTO CON VOLTURA DI POLIZZA SACE Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo dell oggetto per il quale è stata data Cambiale tratta internazionale, equiparabile alla tratta utilizzata sul mercato domestico. Contiene l ordine di pagare, spiccato dall esportatore/beneficiario sull importatore/debitore, una data cifra ad una scadenza prestabilita. E prevista l accettazione del debitore. Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto). Il cedente cede alla banca gli effetti trasferendo all Istituto tutti i rischi connessi ivi incluso il rischio di mancato incasso degli effetti alla scadenza. In pratica il cedente non garantisce il pagamento degli effetti alla scadenza con la conseguenza che il pagamento che il cedente ottiene dall Istituto è liberatorio e senza possibilità di rivalsa. Il cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ha eseguito il pagamento. Pagherò cambiario internazionale, equiparabile al pagherò utilizzato sul mercato domestico. E l importatore/debitore stesso che la emette impegnandosi a pagare, ad una scadenza prestabilita, una somma all esportatore/beneficiario. E la società di assicurazione del business italiano nel mondo che assume in assicurazione, riassicurazione e garanzia i rischi politici e commerciali cui sono esposte le imprese italiane nell attività di esportazione o d investimento all estero. E il tasso applicato all operazione di sconto. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario. E il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, sui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali. 6

11 FOGLIO INFORMATIVO DELLE PRINCIPALI GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione: Iccrea BancaImpresa S.p.A Sede Legale: Via Lucrezia Romana n. 41/ ROMA Capitale sociale: Euro ,55, interamente versato Numero di iscrizione all Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: Numero Repertorio Economico Amministrativo: Partita IVA: n Sito internet: Indirizzo di posta elettronica: info@iccreabi.bcc.it Numero di fax: Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d Italia: 5405 Codice ABI: Codice CAB: Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo , soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Dati del soggetto convenzionato che entra in contatto con il Cliente Nome e Cognome Indirizzo Telefono Qualifica del soggetto convenzionato [indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria] Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

12 FOGLIO INFORMATIVO DELLE PRINCIPALI GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE GARANZIE La Banca può richiedere al Cliente il rilascio di garanzie che assicurino l adempimento delle obbligazioni assunte dal Cliente stesso e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali ad esempio, mutui, aperture di credito in conto corrente, aperture di conti correnti di corrispondenza, operazioni di locazione finanziaria. TIPI DI GARANZIE Le garanzie che possono essere richieste dalla Banca possono essere: A) di tipo personale; B) di tipo reale; C) atipiche. A) GARANZIE DI TIPO PERSONALE: Le garanzie di tipo personale sono quelle in cui un soggetto terzo si assume l obbligo di rispondere al posto del debitore nei casi in cui quest ultimo sia inadempiente. Tra le garanzie di tipo personale che possono essere richieste dalla Banca vi sono: - la fideiussione; - la lettera di patronage. CHE COSA E LA FIDEIUSSIONE Caratteristiche: la fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (il fideiussore) si obbliga verso il creditore (la Banca) al fine di garantire, fino all importo massimo stabilito nel contratto stesso, l adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale (il Cliente). La fideiussione può garantire integralmente o parzialmente le operazioni bancarie per le quali viene rilasciata (cosiddetta fideiussione pro-quota). La fideiussione è una garanzia di tipo personale in quanto il fideiussore, in caso di inadempimento del Cliente, risponde dell obbligazione di quest ultimo con il suo intero patrimonio. Il fideiussore che ha adempiuto il debito garantito a causa dell inadempimento del Cliente può esercitare il proprio diritto di surroga e sostituirsi nei diritti che la Banca aveva nei confronti del Cliente. Il fideiussore che ha adempiuto il debito garantito può altresì agire in regresso nei confronti del Cliente. La fideiussione ha carattere accessorio rispetto all obbligazione principale garantita che deve essere valida a pena di invalidità della fideiussione stessa. La fideiussione può essere richiesta dalla Banca per le seguenti operazioni di finanziamento: mutui; aperture di credito in conto corrente, operazioni di locazione finanziaria, operazioni di credito di firma. 2

13 FOGLIO INFORMATIVO DELLE PRINCIPALI GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE Principali rischi tipici: - in caso di inadempimento del Cliente la Banca assume il rischio di un eventuale mancato pagamento da parte del fideiussore; - la possibilità per il fideiussore di dover pagare alla Banca le somme che quest ultima è tenuta a restituire al Cliente a fronte dell annullamento, della revoca o della dichiarazione di inefficacia del pagamento effettuato dal Cliente (cosiddetta reviviscenza della fideiussione ). Oneri massimi a carico del fideiussore: VOCI Spese per invio rendiconto periodico ai fini della normativa sulla trasparenza bancaria Spese per invio comunicazioni su richiesta Spese per richieste di copie del contratto garantito Euro 20,00 oltre IVA Euro 200,00 oltre IVA Euro 200,00 oltre IVA COSTI Legenda: Fideiussore Debitore principale Importo massimo garantito Regresso Surroga Reviviscenza della garanzia è la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca è la persona per la quale viene garantito l adempimento in favore della Banca è la somma complessiva che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente è il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale una volta che abbia pagato quanto dovuto in forza della fideiussione rilasciata alla Banca. è il potere del fideiussore di sostituirsi alla Banca subentrando nei diritti alla medesima spettanti, una volta che abbia pagato quanto dovuto in forza della fideiussione rilasciata consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati. CHE COSA E LA LETTERA DI PATRONAGE Caratteristiche: la lettera di patronage è un documento redatto sotto forma di lettera con la quale un soggetto (detto il patrocinante) al fine di agevolare la concessione del finanziamento in favore del Cliente, assume delle obbligazioni nei confronti del creditore (la Banca). Il patrocinante, di norma, è il soggetto che esercita poteri più o meno ampi sul Cliente, in quanto detiene il controllo o partecipazioni, anche indirette, nel capitale dei quest ultimo. Con il rilascio della lettera di patronage il patrocinante, a titolo esemplificativo: si impegna a non ridurre la propria partecipazione nel capitale sociale del Cliente senza il preventivo consenso della Banca; garantisce che il Cliente faccia fronte agli impegni assunti; si impegna a vigilare ed intervenire sulla gestione del Cliente affinché lo stesso mantenga una solvibilità tale da assicurare il buon fine del finanziamento; si impegna a rimborsare anticipatamente il finanziamento, in caso di cessione della partecipazione; fa in modo che il Cliente faccia fronte agli impegni assunti anche fornendo essa stessa i mezzi finanziari all uopo occorrenti. 3

14 FOGLIO INFORMATIVO DELLE PRINCIPALI GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE La lettera di patronage può essere richiesta dalla Banca per le seguenti operazioni di finanziamento: mutui; aperture di credito in conto corrente, operazioni di credito di firma. Principali rischi tipici: - in caso di inadempimento del Cliente il patrocinante può essere tenuto a rimborsare alla Banca quanto dovuto dal Cliente in relazione alle obbligazioni contrattuali di cui al finanziamento garantito; - nel caso in cui il patrocinante abbia assunto l obbligo di mantenere il controllo o la partecipazione nel capitale sociale del Cliente, la Banca, in caso di escussione, può richiedere al patrocinante stesso solo il risarcimento danni e non l esecuzione dell obbligo specificatamente assunto. Oneri a carico del patrocinante: a carico del patrocinante non è prevista l applicazione di commissioni o spese per il rilascio della lettera di patronage. Legenda: Controllo societario Partecipazione societaria diretta Partecipazione societaria indiretta si verifica quando una società: - dispone in un altra società della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria; - dispone in un altra società di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria consiste nella detenzione da parte di una società di azioni o di quote in un altra società consiste nella detenzione di azioni o quote di una società che, a sua volta, detiene quote od azioni della società che si intende agevolare con la sottoscrizione della lettera di patronage B) GARANZIE DI TIPO REALE Le garanzie di tipo reale sono quelle che vincolano un bene (mobile o immobile) al soddisfacimento dei diritti del creditore (la Banca, cosiddetto creditore privilegiato). In caso di inadempimento del debitore (il Cliente) e al momento dell eventuale espropriazione del bene, la Banca ha il diritto di rivalersi sul bene oggetto della garanzia e di essere preferito rispetto ai creditori non assistiti da cause di prelazione sul prezzo ricavato dall espropriazione stessa. Le garanzie di tipo reale possono essere costituite sia da persone fisiche sia da persone giuridiche e possono essere rilasciate sia dal Cliente sia da un soggetto terzo. Tra le garanzie di tipo reale che possono essere richieste dalla Banca vi sono: - l ipoteca; - il privilegio speciale (art. 46 del Decreto Legislativo 385/93 - Testo Unico Bancario); - il pegno. 4

15 FOGLIO INFORMATIVO DELLE PRINCIPALI GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE CHE COSA E L IPOTECA Caratteristiche: L ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce alla Banca il diritto di espropriare il bene ipotecato che appartiene al Cliente o ad un soggetto terzo (cosiddetto terzo datore di ipoteca). In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con l ipoteca, la Banca può far vendere, mediante procedura esecutiva a carico del Cliente o del soggetto terzo, il bene dato in garanzia. Il Cliente o il soggetto terzo possono evitare la vendita forzata del bene ipotecato versando alla procedura esecutiva una somma pari all importo del debito per il quale la procedura è stata promossa. Possono essere oggetto di ipoteca: beni immobili (ad esempio terreni o fabbricati) con le relative pertinenze; il diritto di usufrutto e la nuda proprietà dei beni immobili; il diritto di superficie; il diritto dell enfiteuta; i beni mobili registrati (ad esempio autoveicoli, navi, aeromobili). L ipoteca può essere: - volontaria: costituita per volontà del Cliente o del terzo datore di ipoteca ; - legale: prevista dalla legge; - giudiziale: disposta da un provvedimento giudiziario. L atto costitutivo dell ipoteca deve essere iscritto nei registri immobiliari e l ipoteca deve essere iscritta per un debito quantitativamente determinato. L ipoteca può essere richiesta dalla Banca per le seguenti operazioni di finanziamento: mutui; aperture di credito in conto corrente, operazioni di credito di firma. L ipoteca richiesta dalla Banca a garanzia di un credito fondiario può avere ad oggetto soltanto beni immobili, nonché i diritti reali sopra specificati (articoli 39 e seguenti del Decreto Legislativo 385/93 - Testo Unico Bancario). Principali rischi tipici: in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento il datore di ipoteca subisce: - l espropriazione del bene per il quale è stata iscritta ipoteca; - la perdita del bene stesso. Oneri a carico del datore di ipoteca: il datore di ipoteca è tenuto a sopportare tutte le spese relative alla costituzione dell ipoteca stessa. Legenda: Terzo datore di ipoteca Procedura esecutiva il terzo datore di ipoteca è la persona fisica o giuridica, diversa dal debitore, proprietaria del bene concesso in garanzia è la procedura disciplinata dal codice di procedura civile in base alla quale la Banca può ottenere la vendita forzata del bene concesso in garanzia 5

16 FOGLIO INFORMATIVO DELLE PRINCIPALI GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE CHE COSA E IL PRIVILEGIO SPECIALE (art. 46 del Decreto Legislativo 385/93 - Testo Unico Bancario) Il privilegio speciale è un particolare tipo di privilegio e viene costituito a garanzia dei crediti della Banca derivanti soprattutto da finanziamenti a medio e lungo termine destinati ad imprese che operano prevalentemente nel settore agricolo od industriale. In via generale per privilegio si intende una garanzia che attribuisce alla Banca una causa legittima di prelazione, per mezzo della quale si assicura la soddisfazione del proprio credito sul patrimonio del debitore con preferenza rispetto agli altri creditori non assistiti da cause di prelazione. Il privilegio può avere ad oggetto: - impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; - materie prime prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti bestiame e merci; - beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; - crediti anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nei punti precedenti. Gli impianti e i macchinari oggetto di privilegio possono essere di proprietà anche di soggetti terzi rispetto al Cliente, purché destinati all esercizio dell impresa di quest ultimo. Il privilegio speciale si costituisce mediante atto scritto nel quale: - devono essere descritti esattamente i beni e i crediti sui quali viene costituito il privilegio; - deve essere indicata la Banca creditrice, il Cliente debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l ammontare e le condizioni del finanziamento e la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. L atto con cui viene costituito il privilegio deve essere trascritto presso la Cancelleria del Tribunale competente in relazione alla sede del Cliente. Principali rischi tipici: in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento il datore di privilegio subisce: - l espropriazione del bene per il quale è stata iscritto privilegio; - la perdita del bene stesso. Oneri a carico del datore di privilegio: il datore di privilegio è tenuto a sopportare tutte le spese relative alla costituzione de privilegio stesso. LEGENDA: Beni strumentali tutti i fattori produttivi materiali ed immateriali di uso durevole necessari per lo svolgimento dell attività aziendale CHE COSA E IL PEGNO Caratteristiche: Il pegno è un diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un soggetto terzo che attribuisce alla Banca il diritto di soddisfare il proprio credito sul ricavato della vendita del bene oggetto del pegno oppure chiedendo l assegnazione del bene medesimo. 6

17 FOGLIO INFORMATIVO DELLE PRINCIPALI GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE Possono essere oggetto di pegno: beni mobili, crediti, titoli di credito, strumenti finanziari, denaro, polizze assicurative, conti correnti bancari, altri diritti aventi per oggetto beni mobili, diritti immateriali (ad es. marchi, brevetti). Nel caso di beni mobili il pegno si costituisce con la consegna della cosa oggetto di pegno o del documento rappresentativo dello stesso alla Banca o ad un soggetto terzo all uopo designato. Con la consegna della cosa (cosiddetto spossessamento ) alla Banca viene conferita l esclusiva disponibilità della cosa. Nel caso di crediti il pegno si costituisce con atto scritto e con la notifica al Cliente ovvero con l accettazione di quest ultimo mediante scrittura privata avente data certa. Nel caso di strumenti finanziari, dematerializzati e non, in gestione accentrata, nonché sul valore dell insieme di strumenti finanziari dematerializzati, il pegno si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti bancari. Il pegno può essere richiesto dalla Banca per le seguenti operazioni di finanziamento: mutui; aperture di credito in conto corrente, operazioni di credito di firma. Principali rischi tipici: - nel caso in cui il pegno abbia ad oggetto una somma di denaro, la Banca potrà prelevare direttamente, con il preavviso pattuito, le somme depositate in un conto corrente fino alla concorrenza di quanto alla medesima dovuto dal Cliente; - nel caso in cui il pegno abbia ad oggetto beni mobili o strumenti finanziari, la Banca potrà far vendere il bene dato in garanzia e soddisfare il proprio credito fino alla concorrenza di quanto alla medesima dovuto dal Cliente; - la perdita del bene su cui è stato costituito il pegno. Oneri a carico del datore di pegno: VOCI Spese per invio rendiconto periodico ai fini della normativa sulla trasparenza bancaria Spese per richieste di copie del contratto garantito Euro 20,00 oltre IVA Euro 200,00 oltre IVA COSTI Il datore di pegno potrebbe inoltre far fronte alle spese di deposito eventualmente richieste dal soggetto presso il quale è depositato il bene su cui è costituito il pegno stesso. Legenda: Gestione accentrata Strumenti finanziari modalità di gestione collettiva degli strumenti finanziari dematerializzati e non presso società autorizzate azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, obbligazioni, titoli di Stato, ed altri titoli di debito, quote di fondi comuni d investimento Strumenti finanziari dematerializzati strumenti finanziari emessi in forma non cartacea, ed evidenziati con mere scritture contabili 7

18 FOGLIO INFORMATIVO DELLE PRINCIPALI GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE C GARANZIE ATIPICHE Le garanzie atipiche sono garanzie che non vengono disciplinate espressamente dal codice civile o da altre specifiche normative. Tra le garanzie atipiche richieste dalla Banca vi sono: - la cessione di crediti pro solvendo a scopo di garanzia; - il patto di riacquisto, il patto di acquisto e il patto di ripresa. CHE COSA E LA CESSIONE DI CREDITI PRO SOLVENDO A SCOPO DI GARANZIA: E un contratto con il quale il cedente (Cliente o soggetto terzo) cede alla Banca un proprio credito vantato nei confronti di un altro soggetto (debitore ceduto) e garantisce la solvenza di quest ultimo. La cessione dei crediti ha lo scopo di garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal Cliente e pertanto non esonera quest ultimo dall obbligo di provvedere al puntuale rimborso del finanziamento, alle scadenze e con le modalità ivi convenute. In caso di inadempimento del Cliente la Banca potrà utilizzare le somme derivanti dalla cessione a copertura dei propri crediti scaduti e non pagati relativi al finanziamento. La cessione dei crediti può avere ad oggetto i crediti derivanti al cedente da un determinato contratto, convenzione o da altro titolo e tutte le garanzia che assistono tali crediti. La cessione del credito può essere richiesta dalla Banca per le seguenti operazioni di finanziamento: mutui; operazioni locazione finanziaria. Principali rischi tipici: - inadempimento del debitore ceduto. Oneri a carico del cedente: il cedente è tenuto a sopportare tutte le spese relative alla formalizzazione della cessione di pegno. Legenda: SOLVENZA PRO SOLVENDO possibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte garanzia, da parte del Cedente, del buon fine dei crediti ceduti CHE COSA SONO IL PATTO DI RIACQUISTO, IL PATTO DI ACQUISTO E IL PATTO DI RIPRESA: sono garanzie che si configurano come proposte irrevocabili di acquisto del bene concesso in locazione finanziaria dalla Banca al Cliente e possono essere rilasciate dal fornitore del bene stesso o da un soggetto terzo. Con le garanzie in oggetto il fornitore o un soggetto terzo si impegnano, irrevocabilmente, per un determinato periodo di tempo, a: - riacquistare il bene a seguito della risoluzione, per un qualsiasi motivo, del contratto di locazione finanziaria; - a pagare alla Banca a titolo di prezzo un importo prestabilito nel medesimo patto di riacquisto. Il fornitore o il soggetto terzo accettano di acquistare il bene nello stato di fatto e nel luogo in cui si trova ed si assumono, se non diversamente stabilito, ogni onere e spesa per il suo ritiro. 8

19 FOGLIO INFORMATIVO DELLE PRINCIPALI GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE Diversamente, nel caso in cui sia la Banca ad assume l obbligo di consegna del bene al fornitore o al soggetto terzo, questi ultimi pagheranno interessi convenzionali sul prezzo prestabilito a decorrere dal momento della risoluzione del contratto di locazione finanziaria e fino alla consegna del bene. Il patto di riacquisto, il patto di acquisto e il patto di ripresa possono essere richiesti dalla Banca per le operazioni locazione finanziaria. Principali rischi tipici: - il fornitore o il soggetto terzo pagano un prezzo prestabilito che potrebbe essere più alto del valore commerciale del bene al momento del sorgere dell insolvenza dell utilizzatore; - il fornitore o il soggetto terzo si assumono il rischio relativo allo stato di manutenzione, conservazione del bene ed ai costi per il suo ripristino; - il fornitore o il soggetto terzo potrebbero rientrare nella disponibilità del bene solo dopo aver espletato delle azioni legali volte al recupero del bene stesso. Oneri a carico del fornitore o del soggetto terzo: a carico del fornitore o del soggetto terzo non è prevista l applicazione di commissioni o spese per il rilascio del patto di riacquisto, del patto di acquisto e del patto di ripresa. Legenda: Fornitore è il soggetto dal quale la Banca ha acquistato, su indicazione del Cliente, il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria CLAUSOLE CONTRATTUALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE: RECLAMI - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Per contestare un comportamento o un omissione della Banca, il Cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/ ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it. La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all ABF è disponibile sul sito nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione Reclami. Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato reclamo alla Banca. Il Cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'abf ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'abf o all'organismo di mediazione di cui sopra. 9

20 FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA SUPERIORI AD EURO ,00 DI BENI MOBILI TARGATI CON CONSUMATORI LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione: Iccrea BancaImpresa S.p.A Sede Legale: Via Lucrezia Romana n. 41/ ROMA Capitale sociale: Euro ,55, interamente versato Numero di iscrizione all Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: Numero Repertorio Economico Amministrativo: Partita IVA: n Sito internet: Indirizzo di posta elettronica: info@iccreabi.bcc.it Numero di fax: Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d Italia: 5405 Codice ABI: Codice CAB: Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo , soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale Le informazioni relative alla concessione della locazione finanziaria e alla conclusione del relativo contratto possono essere richieste telefonando al numero oppure al SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Dati del soggetto convenzionato che entra in contatto con il Cliente Nome e Cognome Indirizzo Telefono Qualifica del soggetto convenzionato [indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria] Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

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