UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA

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1 Repertorio n Prot n IL RETTORE VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; VISTO il vigente Statuto dell Università degli Studi dell Aquila, in particolare l art. 53 comma 2; VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo riformulato con D.R. n del 19 maggio 2008 prot. n ; VISTO VISTO VISTI VISTO VISTO il D.M. 3 novembre 1999 n. 509, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999 n. 509; i DD.MM. 16 marzo 2007, con i quali sono state determinate le classi delle lauree universitarie; il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 di definizione delle linee guida per l istituzione da parte delle Università dei corsi di studio; il D.M. 31 Ottobre 2007 n. 544 con il quale sono stati definiti requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007; VISTO il verbale del Consiglio di Facoltà di Psicologia n. 50 del acquisito agli atti con nota n del ; VISTA la delibera del Senato Accademico rep. n. 354/2008 prot. n del ; DECRETA Art. 1 E emanato il seguente nuovo Regolamento Didattico della Facoltà di Psicologia: REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA Articolo 1 Definizioni INDICE TITOLO I Corsi di Studio e strutture didattiche Articolo 2 - Corsi e titoli di studio Articolo 3 - Strutture didattiche Articolo 4 - Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici Articolo 5 - La Facoltà e il Consiglio di Facoltà Articolo 6 - Il Preside Articolo 7 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Facoltà

2 Articolo 8 - La Giunta di Facoltà Articolo 9 - I Corsi di Studio e i Consigli didattici di corso di studio Articolo 10- Commissione didattica paritetica di vigilanza e di valutazione Articolo 11- Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli delle strutture didattiche. Articolo 12- Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strutture didattiche Articolo 13- I Crediti Formativi Universitari Articolo 14- Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative Articolo 15- Manifesto degli studi, curricula e piani di studio Articolo 16- Orientamento e tutorato TITOLO II Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche Articolo 17- Corsi di laurea Articolo 18- Corsi di Laurea Magistrale Articolo 19- Master universitari Articolo 20- Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole Articolo 21- Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all estero Articolo 22- Calendario didattico Articolo 23- Tipologia e articolazione degli insegnamenti Articolo 24- Esami e verifiche del profitto Articolo 25- Studenti impegnati a tempo pieno e part time, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi Articolo 26- Doveri didattici dei Docenti Articolo 27- Attività didattiche formative, integrative e di tutorato legate all incentivazione dei Docenti Articolo 28- Promozione e pubblicizzazione dell offerta didattica Articolo 29- Prove finali e conseguimento dei titoli di studio TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti Articolo 30- Immatricolazioni e iscrizioni Articolo 31- Certificazioni Articolo 32- Tutela dei diritti degli studenti TITOLO IV - Norme transitorie e finali Articolo 33- Allegati e approvazione del Regolamento Didattico di Facoltà Articolo 34- Modifiche del Regolamento di Facoltà Articolo 35- Norme transitorie ARTICOLO 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: a) per Regolamento Generale sull Autonomia: il D.M 22 ottobre 2004, n. 270 che detta modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509 ; b) per Corsi di Studio: i corsi idonei a conseguire una Laurea, una Laurea specialistica/magistrale, un Dottorato di Ricerca, un Master; c) per titoli di studio: la Laurea, la Laurea Magistrale,, il Dottorato di Ricerca e il Master, come individuati dall art. 2; d) per Decreti ministeriali: i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;

3 e) per Classe di appartenenza dei Corsi di Studio: l insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti raggruppati ai sensi dell art. 4 del D.M. 270/04; f) per Regolamento Didattico dei Corsi di Studio: la definizione degli aspetti organizzativi del corso secondo il relativo ordinamento come specificato dall art. 4; g) per Ordinamento didattico di un Corso di studio: l insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di Studio; h) per Settori Scientifico-Disciplinari (SSD): i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000; i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali; j) per credito formativo universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio come specificato all art. 12; k) per obiettivi formativi: l insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato; l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto apprendimento; m) per curriculum: l insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo; n) per Docenti: i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori; o) con la dizione Lauree Magistrali si intendono sia le lauree specialistiche attivate secondo il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, sia le lauree magistrali vere e proprie da attivare secondo il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; p) per Consiglio di Corso di Studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, q) per Università o Ateneo: l Università degli Studi dell Aquila; r) per Statuto: lo Statuto dell Università degli Studi dell Aquila emanato con D.R. n del 30 dicembre 1996 (G. U ) e successive modificazioni. TITOLO I Organizzazione dell attività didattica ARTICOLO 2 Titoli e Corsi di Studio 1. La Facoltà di Psicologia (in seguito Facoltà) dell Università degli Studi dell Aquila organizza i Corsi per il conseguimento di titoli di studio di primo livello o Laurea (L), di secondo livello o Laurea Magistrale (LM), nonché di Master Universitari (MU). La Facoltà inoltre può proporre norme di coordinamento e armonizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca organizzati dai Dipartimenti in ambiti disciplinari di interesse culturale della Facoltà stessa, anche al fine di

4 favorire la istituzione e la attivazione di Scuole di Dottorato e l effettivo riconoscimento del Dottorato di Ricerca quale titolo di terzo livello. 2. La Laurea, la Laurea Magistrale e il Master Universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di Studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Master attivati dalla Facoltà in osservanza dei Decreti Ministeriali e nell ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate. 3. I titoli di studio rilasciati dall UAQ al termine di Corsi di Studio appartenenti alla medesima Classe sono sotto tutti gli aspetti giuridici equivalenti. Essi sono tuttavia contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di Studio corrispondente, ai sensi dell art. 9, comma 1, oltre che dall indicazione numerica della Classe di appartenenza. 4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l organizzazione strutturale dei diversi Corsi di Studio sono determinati dalle disposizioni contenute nel Regolamento Generale di Ateneo e nelle Leggi e Decreti Ministeriali in vigore, e sono disciplinati dai relativi Regolamenti Didattici, autonomamente approvati dall UAQ in conformità con tali disposizioni. 5 I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di Studio, l elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici (art. 4). 6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall art. 28 del presente Regolamento. 7. La Facoltà può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall art. 13 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli dei Corsi di Studio. ARTICOLO 3 Strutture didattiche 1. Le Strutture didattiche che possono essere proposte dalla Facoltà per l attivazione sono, nell ordine: a) i Corsi di Studio, articolati in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Master Universitario (questi ultimi disciplinati dal Regolamento Master dell UAQ); b) le Scuole di Dottorato di Ricerca; c) eventuali Strutture didattiche speciali che erogano servizi didattici integrativi (art. 5 comma h, art. 13, art. 15). 2. Le attività delle Strutture didattiche attivate nella Facoltà sono disciplinate da un relativo ed apposito Regolamento Didattico (art. 4). 3. Le Strutture didattiche sono rette da Consigli didattici costituiti dai docenti del corso di studio e da una rappresentanza di studenti. L art. 9 ne stabilisce la composizione numerica, la durata della carica e le modalità di elezione. 4. I Regolamenti didattici approvati dai Consigli didattici possono prevedere l istituzione di organi ristretti all interno dei consigli stessi, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni. 5. Ai sensi delle disposizioni vigenti e in base ad appositi accordi, possono essere attivate Strutture didattiche interfacoltà e interateneo. ARTICOLO 4 Regolamenti Didattici e Ordinamenti Didattici

5 1. I Regolamenti delle Strutture didattiche attivate nella Facoltà (art. 3, comma 2) sono emanati dal Rettore, su proposta del Consiglio didattico interessato e su delibera, a maggioranza dei componenti, della Facoltà o delle Facoltà interessate, e del Senato Accademico. Nel caso di Strutture didattiche interateneo, i Regolamenti sono emanati congiuntamente, in base ad accordi stabiliti, dai Rettori degli Atenei interessati, in seguito ad approvazione dei rispettivi Senati Accademici. 2. Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento, i Regolamenti delle Strutture didattiche superiori determinano le norme generali cui devono attenersi i Regolamenti dei Corsi di Studio attivati al loro interno. Nel caso di Corsi di Studio interfacoltà, le norme generali cui devono attenersi i Consigli didattici di corso di studio devono essere compatibili con i Regolamenti delle Facoltà interessate. 3. In caso di persistente dissenso tra diverse Facoltà al cui interno sono attivati Corsi di Studio interfacoltà, la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante. 4. Il Regolamento Didattico di ciascun Corso di studio, disciplina l Ordinamento didattico relativo, comprensivo della tipologia e dell ordine degli insegnamenti impartiti, dell articolazione strutturale dei curricula e della determinazione dei crediti corrispondenti ad ogni attività formativa in essi prescritta. 5. L insieme degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio attivati all interno della Facoltà e dei Corsi di Studio interfacoltà cui essa è interessata, confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato Accademico, nel Manifesto didattico della Facoltà (art. 14). 6. Ciascun Regolamento Didattico dei Corsi di Studio, redatto nel rispetto dei Decreti ministeriali, disciplina in particolare: a) la denominazione del corso di studi, la formulazione degli obiettivi formativi specifici e la Facoltà o le Facoltà di afferenza; b) l elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dal corso, degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi di norma per annualità e con precisazione delle eventuali propedeuticità nonché articolazioni in moduli e tipologie didattiche, delle altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali; c) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai curricula; d) l assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise di norma per anno di corso; e) l articolazione dei curricula che gli studenti possono seguire nell ambito del corso e l eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale, e le relative modalità di presentazione; f) le modalità di acquisizione della frequenza alle diverse attività formative, eventuali normative specifiche per gli studenti parttime o diversamente abili, eventuali supporti formativi integrativi a distanza. g) la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali, della Unione Europea o di Paesi terzi; h) i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l assolvimento del debito formativo, ai sensi dell art. 13;

6 i) la tipologia e le modalità formali di espletamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 7. Al fine di incentivare la internazionalizzazione dell offerta formativa, i Regolamenti delle Strutture didattiche della Facoltà possono prevedere, ove se ne ravvisi l opportunità, Corsi di Studio con denominazione e svolgimento in lingua straniera, nonché Corsi di Studio comprendenti uno o più moduli didattici e/o altre attività formative (tesi, tirocinii, etc.) in lingua straniera, in particolare in inglese. ARTICOLO 5 La Facoltà e il Consiglio di Facoltà 1. La Facoltà è sotto l aspetto didattico la struttura fondamentale di appartenenza dei Docenti di ruolo e dei Ricercatori a tempo determinato. 2. La Facoltà è retta da un Consiglio di Facoltà costituito dai Docenti di ruolo e da una rappresentanza degli studenti stabilita, a norma dello Statuto vigente e del Regolamento Generale di Ateneo, dal successivo Art.. 3. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutte le strutture didattiche attivate al suo interno. 4. Il Consiglio di Facoltà è organo di programmazione e coordinamento, a norma dell art. 32 dello Statuto, ed in particolare: a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Facoltà e Regolamento Didattico di Facoltà ed i Regolamenti delle strutture didattiche attivate nella Facoltà, su proposta delle stesse; formula proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo (art.11, comma1). b) propone l attivazione dei Corsi di Studio, programma, coordina ed organizza le attività didattiche dei Corsi di Studio della Facoltà, sentiti i Consigli Didattici di Corso di Studio (CDCS, art. 9); nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, definisce i compiti didattici dei docenti, su proposta dei rispettivi CDCS; programma, coordina ed organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti; nomina la Giunta di Facoltà (art. 8); nomina la Commissione didattica paritetica di vigilanza e di valutazione (art. 10); verifica, avvalendosi della Commissione paritetica di vigilanza, gli esiti della didattica e delle attività di orientamento e di tutorato; delibera l ordine annuale degli studi e il Manifesto didattico di Facoltà. c) delibera sulla destinazione dei posti di docente di ruolo e sulle richieste di nuovi posti di ruolo, sentito il parere dei Consigli di Dipartimento; delibera l'attivazione di procedure concorsuali per la selezione dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato nonché la chiamata dei docenti di ruolo, sentito il parere dei Consigli di Dipartimento interessati; in tali casi il Consiglio di Facoltà delibera, secondo la normativa di legge, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori; determina i profili scientifici per i concorsi di prima e seconda fascia e di ricercatore banditi dalla Facoltà. d) cura la copertura degli insegnamenti vacanti: delibera gli affidamenti a titolo gratuito manifestati direttamente nel corso della seduta del Consiglio in cui si delibera su tali affidamenti; approva il bando per il conferimento di supplenze, affidamenti e contratti sostitutivi e ne delibera l'assegnazione nel rispetto della normativa vigente. e) per esigenze di ordine didattico può attribuire annualmente a docenti della Facoltà, con il loro assenso, responsabilità didattiche anche nell ambito di un settore

7 scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza; può inoltre assegnare compiti organizzativi e istruttori di propria competenza a docenti della Facoltà. f) approva le relazioni triennali sulla attività scientifica e didattica dei docenti, sentito il Consiglio di Dipartimento ed il Consiglio Didattico interessati. g) coordina annualmente le attività didattiche che si svolgono all interno della Facoltà, controllandone l'efficacia ed il regolare svolgimento; definisce il calendario didattico e l articolazione dell anno accademico in cicli didattici nel rispetto dell art. 21 del RDA, deliberando l'attivazione o la disattivazione di insegnamenti. h) approva la ripartizione dei fondi ordinari eventualmente destinati alla didattica ed alle spese di funzionamento dei Corsi di Studio; coordina mezzi e attrezzature per lo svolgimento della didattica, in collegamento con le attività dei Dipartimenti; approva la relazione di bilancio del centro servizi della Facoltà. i) elabora e attua iniziative di orientamento agli studi universitari ed all inserimento nel mondo professionale e del lavoro; realizza, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, corsi successivi al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché corsi di perfezionamento e di formazione permanente o ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della Laurea Magistrale; organizza attività culturali e formative. j) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulle richieste di autorizzazione a svolgere attività di ricerca ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382 del 1980, sentito il Consiglio di Dipartimento e il CDCS interessati, e sulle richieste di autorizzazione presentate al Rettore per lo svolgimento di incarichi retribuiti (art. 53 del Dlgs. 30 marzo 2001 N. 165). k) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo pluriennali dell Università, sentite le strutture scientifiche di riferimento; elabora ed esamina proposte di sviluppo in settori didattico-scientifici di interesse della Facoltà e di altri soggetti pubblici e privati, con cui può stipulare convenzioni e accordi; promuove la sperimentazione e lo sviluppo di nuove metodologie formative; avanza proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo. l) adempie ad ogni altro compito previsto dalla legge, dall ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell UAQ. ARTICOLO 6 Il Preside 1. A norma dell art. 34 dello Statuto, il Preside rappresenta la Facoltà, anche nei rapporti con l'esterno, ed esercita poteri di coordinamento e vigilanza sulle attività didattiche della Facoltà; convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni; cura il regolare svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, è membro del Senato Accademico ed esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dall ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell Università; ha la responsabilità dei servizi generali didattici ed organizzativi della Facoltà. 2. Il Preside è eletto, a norma dell art.34 comma 2 dello Statuto, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo, dai componenti del Consiglio di Facoltà, tra i professori di prima fascia di ruolo in regime di tempo pieno, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima votazione e dei votanti nelle successive due votazioni purché partecipino alle stesse la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore

8 anzianità anagrafica. La convocazione del Collegio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni da tenersi in giorni diversi. 3. Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di Direttore di Dipartimento e di Centro di ricerca, di Presidente di Consiglio didattico, di membro del Consiglio di Amministrazione e con la posizione di professore a tempo definito. 4. Il Preside designa, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno della Facoltà, un Vicepreside che, oltre a coadiuvare il Preside nell esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. 5. Il Preside può delegare parte delle sue funzioni a Professori e Ricercatori della Facoltà, tra i quali può altresì nominare suoi rappresentanti nelle Commissioni di Facoltà, nel Nucleo di Valutazione di Facoltà e in altre Commissioni interfacoltà di Ateneo, ove i relativi Regolamenti lo consentano. 6. Coordina, d'intesa con i rispettivi Presidenti dei Consigli di corso di studio, l'attività dei Consigli di Corso di studio, sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facoltà ed esercita, d'intesa con i Presidenti dei Consigli di Corso di studio, ogni funzione di vigilanza e controllo 7. Il Preside, ove ravvisi inadempienze da parte di docenti nello svolgimento del loro impegno didattico e tutoriale, le comunica al Rettore che assume gli eventuali provvedimenti nei loro confronti. 8. Il Preside autorizza le assenze dalle attività didattiche dei docenti, opportunamente motivate, e provvede alla loro eventuale sostituzione per lo svolgimento dell attività didattica, d intesa con il Consiglio di Facoltà e con i CDCS interessati. 9. Il Preside svolge ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e della Facoltà. 10. Al termine del mandato di presidenza e fino alla nomina del nuovo Preside, le funzioni di questo vengono esercitate dal Decano di Facoltà: professore di prima fascia a maggiore anzianità di ruolo (a parità, prevale l anzianità anagrafica). ARTICOLO 7 Il Consiglio di Facoltà 1. Il Consiglio di Facoltà si riunisce in seduta plenaria, con la convocazione di tutti i componenti. 2. Il Consiglio di Facoltà è convocato in composizione limitata: a) ai professori di prima fascia, di ruolo e fuori ruolo, per le questioni relative ai professori ordinari e straordinari; b) ai professori di prima e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, per le questioni relative ai professori associati; c) ai professori delle due fasce e ai ricercatori, per le questioni relative ai ricercatori. Le procedure elettorali previste dalle norme legislative vigenti o dai regolamenti di Ateneo sono di competenza del Consiglio di Facoltà nella composizione limitata prevista rispettivamente sub a) e sub b ), qualora gli eligendi siano rispettivamente professori ordinari oppure professori di entrambe le fasce. 3. Il Consiglio è convocato dal Preside di norma almeno otto giorni prima delle sedute attraverso affissione all albo e comunicazione scritta indirizzata ai membri del Consiglio nella

9 sede abituale di lavoro. La convocazione deve indicare data, ora e sede della convocazione nonché le voci all ordine del giorno, con eventuali note esplicative. L'eventuale materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno è messo a disposizione dei componenti del Consiglio presso la Presidenza, almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza, e anche mediante adeguato mezzo informatico, o apposito sito web di Facoltà e, se richiesto per iscritto, anche con mezzo cartaceo. Il Preside, qualora ne ravveda la necessità, può convocare il Consiglio di Facoltà in seduta straordinaria, prescindendo dagli otto giorni di tempo richiesti per la convocazione delle sedute ordinarie. 4. Gli argomenti sono posti all ordine del giorno dal Preside, anche su iniziativa di almeno un quinto dei membri del Consiglio. 5. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Facoltà è dovere dei docenti, che ne fanno parte per legge, e dei componenti delle rappresentanze degli studenti eletti a norma di Statuto. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare ad una seduta sono tenuti ad inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante o a mezzo fax, al Preside entro l'orario di convocazione della seduta. La giustificazione può essere inviata dall interessato o dal Dipartimento di appartenenza in particolare in caso di assenza autorizzata o nota alla Direzione del Dipartimento. Sono da intendersi giustificati coloro che siano in missione, ferie o congedo. Gli stessi conservano peraltro il diritto a partecipare alle sedute senza dover interrompere formalmente lo stato di esonero temporaneo dal servizio. Dopo tre assenze consecutive non giustificate o dopo un numero di assenze non giustificate in un anno pari o superiore al cinquanta per cento, il Preside comunica i nominativi agli organi accademici competenti e ne informa l'interessato ed il Consiglio di Facoltà. In caso di membri elettivi, ne dichiara la decadenza, provvedendo a sostituirli con il primo dei non eletti. 6. La seduta del Consiglio inizia previa verifica del numero legale, che si intende raggiunto allorché abbiano firmato la metà più uno degli aventi diritto, dedotte le giustificazioni scritte pervenute presso gli uffici di Presidenza entro l ora di inizio della seduta. 7. Il Preside è responsabile del corretto svolgimento delle sedute, regola per ogni punto all'ordine del giorno il numero e la durata degli interventi di ciascun componente, la successione e le modalità di votazione delle proposte di deliberazione e di mozione. Per gravi motivi il Preside ha facoltà di sospensione della seduta. 8. In apertura di seduta possono essere presentate da parte del Preside o di un componente del Consiglio proposte di inversione degli argomenti all'ordine del giorno. L'inversione è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nuovi argomenti, emersi successivamente all'invio dell'ordine del giorno, possono essere introdotti nell'ordine del giorno stesso, su proposta del Preside, se comunicati con ordine del giorno suppletivo, entro le quarantotto ore antecedenti l'inizio dell'adunanza. Nessuno dei componenti del Consiglio può presenziare all'esame di argomenti che riguardano la sua persona o suoi parenti ed affini fino al quarto grado compreso. 9 Chi accede all aula ha l obbligo di apporre la propria firma di presenza. Le firme fanno fede della validità della seduta; tuttavia, è possibile, a richiesta, verificare il numero di coloro che siano effettivamente presenti nell aula; tale verifica non può essere richiesta nel corso di una votazione. 10. Si intendono valide le votazioni nelle quali una proposizione riporti in favore la maggioranza dei votanti, fatta salva la verifica del numero legale. Gli astenuti sono conteggiati come ostativi al raggiungimento del quorum previsto, salvo il caso in cui siano posti in votazione due proposizioni contrapposte, previa delibera del non valore degli astenuti. Le dichiarazioni di voto devono essere formulate prima dell inizio della votazione. La votazione per appello nominale può essere decisa dal Preside che ne dichiara le motivazioni oppure può

10 aver luogo su richiesta motivata di almeno un quarto dei presenti. Nel caso di proposizioni riguardanti le persone, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Il Preside, quando ne ravvisi la necessità, può limitare la durata ed il numero degli interventi. 11. Delle riunioni del Consiglio di Facoltà viene redatto un verbale a cura del Segretario, che viene designato dal Preside di volta in volta tra i componenti presenti alla seduta. Un funzionario dell Ufficio della Presidenza coadiuverà il Segretario nella stesura del verbale. E possibile l uso di apparecchi di registrazione nelle sedute del Consiglio. Il Segretario ha il compito di verbalizzare i lavori delle sedute del Consiglio. Eventuali trascrizioni a verbale di interventi o dichiarazioni di voto dovranno essere anticipatamente richieste ed il testo scritto dovrà essere consegnato dagli interessati direttamente al Segretario nel corso della seduta. Il verbale della seduta, redatto dal Segretario, dovrà contenere la sintesi delle discussioni, le proposte, le votazioni, le opposizioni, le dichiarazioni e le riserve. Il verbale, da approvarsi nella successiva seduta utile del Consiglio, è reso disponibile per eventuali osservazioni scritte da indirizzarsi al Segretario presso la Presidenza della Facoltà, almeno otto giorni prima della sua approvazione e, comunque, ai fini dell approvazione nella seduta successiva, il verbale viene inviato in visione, per posta elettronica, a tutti i membri del Consiglio; I verbali sono pubblici; dopo l approvazione, i verbali sono consultabili presso gli uffici di Presidenza o sul sito internet di Facoltà. 12. Il Consiglio di Facoltà può istituire delle Commissioni permanenti o di durata limitata per lo svolgimento di particolari compiti che vengono loro assegnati con delibera del Consiglio stesso, sia in sede referente che deliberante. Le Commissioni sono presiedute dal Preside o da un suo Delegato che provvede alla determinazione dell'ordine del giorno e alla designazione del segretario e sono composte da componenti del Consiglio di Facoltà, nominati dal Preside, e da una rappresentanza di studenti. Le riunioni delle Commissioni della Facoltà si svolgono in presenza di almeno tre componenti. Di esse viene redatta una bozza di verbale, da inviarsi alla Presidenza che la metterà a disposizione di tutti i componenti del Consiglio, in tempo utile prima delle eventuali deliberazioni di Facoltà collegate ai suoi lavori. Il Consiglio di Facoltà determina i limiti di tempo entro i quali esse devono portare a termine i compiti istituzionali. 13. Il Consiglio di Facoltà su proposta del Preside può istituire una Giunta di Facoltà. ARTICOLO 8 La Giunta di Facoltà 1. La Giunta di Facoltà, ove costituita, coadiuva il Preside nell espletamento delle sue funzioni, con compiti istruttori ed operativi. Il Consiglio di Facoltà può conferire alla Giunta deleghe e funzioni specifiche, mediante apposite delibere. In occasione della nomina di Commissioni consultive o istruttorie da parte del Consiglio di Facoltà, il Preside affida ad un membro della Giunta l incarico di partecipare ai lavori di ciascuna commissione. 2. La Giunta è presieduta dal Preside, ed è costituita dal vice-preside, da almeno un esponente di ciascuna delle fasce della docenza eletti tra i docenti della Facoltà, da eventuali delegati del Preside e/o ulteriori docenti membri del Consiglio di Facoltà in numero non superiore a tre. e da due studenti, questi ultimi eletti dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà, nel loro ambito. Per le sole materie che attengono lo stato giuridico dei docenti non è prevista la presenza dei rappresentanti degli studenti. 3. Il Consiglio di Facoltà su proposta del Preside approva la composizione della Giunta. La Giunta rimane in carica fino al completamento del mandato del Preside.

11 4. La Giunta viene convocata dal Preside di norma almeno sette giorni prima delle sedute del Consiglio di Facoltà, ed inoltre ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti. 5. Per argomenti di competenza di Commissioni del Consiglio di Facoltà o di specifici servizi, il Preside può convocare i rispettivi Presidenti o responsabili, che integrano la Giunta per il punto all odg relativo. 6. I verbali della Giunta sono redatti dal Preside o dal Segretario designato dal Preside di volta in volta tra i presenti, con l aiuto del funzionario responsabile dell Ufficio di Presidenza. 7. La Giunta di Facoltà, in collaborazione con il Presidente della Commissione didattica paritetica (art. 10), elabora annualmente una relazione programmatica e di verifica con carattere strategico generale, da presentare al Consiglio di Facoltà. ART. 9 I Corsi di Studio e i Consigli Didattici di Corso di Studio 1. I Corsi di Studio, al termine dei quali previo superamento dell esame finale vengono rilasciati i titoli di studio (art. 2, comma 3), raggruppati in Classi di appartenenza in base alle definizioni stabilite dai Decreti Ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali. Tali denominazioni, deliberate su proposta delle Strutture didattiche interessate, dal Senato Accademico, vengono indicate, ai sensi dei Decreti ministeriali, dal titolo di studio corrispondente accanto all indicazione numerica della Classe di appartenenza. 2. Presso la Facoltà di Psicologia dell UAQ sono istituiti i Corsi di Studio e i relativi Consigli didattici riportati nell'allegato I Corsi di Studio possono anche essere attivati mediante accordi tra diverse Facoltà dell UAQ (Corsi di Studio interfacoltà) o accordi tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari) (art. 3, comma 5). I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e della attribuzione degli studenti alle Facoltà ed agli Atenei convenzionati nonché la responsabilità amministrativa. 4. Fanno parte del corso di studio tutti i docenti del corso compreso i docenti con supplenza, incarico o contratto. 4. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio Didattico di Corso di Studio (CDCS) costituito da una rappresentanza di Professori di prima e seconda fascia e Ricercatori e di Studenti iscritti ai Corsi di Studio interessati, nel numero e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo; tale rappresentanza dura in carica due anni accademici. Fanno parte del CDCS i Coordinatori di Indirizzo del Corso di Studio e il Coordinatore del tirocinio. 5. Il CDCS è composto da un esponente di ciascuna delle fasce della docenza eletti tra i docenti della Facoltà, dai Coordinatori di Indirizzo dei Corsi di Studio, dal Coordinatore del Tirocinio e da un rappresentante degli studenti, scelto tra gli eletti iscritti al Corso di Studio di riferimento. La composizione del CDCS e la nomina dei Coordinatori, sono deliberate dal Consiglio di Facoltà. Il CDCS dura in carica 2 anni; può essere prorogata, limitatamente alla componente docente, per ulteriori due anni con delibera del Consiglio di Facoltà. L elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i docenti di ruolo che hanno titolarità o affidamento degli insegnamenti inseriti nel manifesto degli studi.

12 Nei casi in cui il CDCS organizza esclusivamente corsi di Master Universitario, esso è costituito dai docenti coinvolti e non include alcuna rappresentanza degli studenti, secondo quanto previsto dal Regolamento Master dell UAQ per il Collegio docenti. 6. Il Consiglio di Facoltà si pronuncia sull opportunità che più Corsi di Studio della stessa Classe possano essere retti da un solo Consiglio Didattico. 7. Il CDCS è presieduto da un Presidente eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie mediante posta elettronica, e relaziona alla Facoltà sulle attività didattiche e tutoriali svolte all interno del Corso di Studio. Il Presidente inoltre comunica, mediante posta elettronica, la data, la sede e l ordine del giorno delle riunioni del CDCS a tutti i docenti afferenti (comma 5), i quali possono partecipare alle riunioni con diritto di parola. Riunioni di coordinamento dei Presidenti dei CDCS della Facoltà possono essere convocate dal Preside per dibattere, a livello istruttorio, tematiche di comune interesse per i Corsi di Studio. 9.Il CDCS svolge i seguenti compiti: a) organizza corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Master correlati per affinità didattica, riferibili alle Classi di Laurea e di Laurea Magistrale riportate nell Allegato 1; b) propone il Regolamento Didattico del corso di studio; c) formula gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall Ordinamento; d) propone i requisiti di ammissione ai Corsi di Studio e, ove necessario, ne stabilisce le modalità di verifica; progetta eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell art. 13; e) cura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento; verifica e sovrintende all attività didattica programmata segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente; f) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente; g) predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall Ordinamento; h) organizza un equilibrata gestione dell offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative; i) esamina ed approva, fatta salva la regolarità amministrativa accertata dalla Segreteria Studenti di Facoltà, i piani di studio proposti dagli studenti, verificandone la conformità culturale con gli Ordinamenti didattici; j) esamina ed approva, fatta salva la regolarità amministrativa accertata dalla Segreteria Studenti di Facoltà, le pratiche di trasferimento degli studenti, regolamentazione della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all estero (art. 20); k) valuta, fatta salva la regolarità amministrativa accertata dalla Segreteria Studenti di Facoltà, le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo (art. 29); l) verifica la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, attraverso l esame periodico di rilevazioni statistiche fornite alla Facoltà dai competenti uffici UAQ, controlla l entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione

13 alle finalità formative previste dall Ordinamento, predispone azioni utili a riequilibrare la risposta degli studenti all offerta didattica, assicura adeguate attività tutoriali (art. 13); m) può prevedere la verifica dei crediti acquisiti dagli studenti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi (art.17, comma 7, RDA); n) indice almeno due riunioni l anno di tutti i docenti del corso, compreso i docenti con supplenza, incarico o contratto, una per la programmazione didattica, ed una per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare modifiche al corrispondente Ordinamento didattico, nonché eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica nelle forme previste dall art. 13, comma 3; o) determina le modalità dell eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall Università, nella misura massima di un terzo del totale dei CFU richiesti per il conseguimento del corrispondente titolo di studio. 8. Le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, dopo aver acquisito, entro il termine imprescindibile di trenta giorni, il parere favorevole della Commissione didattica paritetica (art. 10). Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico (ai sensi del Regolamento Generale sull Autonomia, art. 12, comma 3). 9. In base ad apposite convenzioni tra Università, proposte dai Consigli didattici dei Corsi di Studio, ratificate dal Consiglio di Facoltà e approvate dal Senato Accademico, i Corsi di Studio possono prevedere accordi con Corsi di Studio attivati presso altri Atenei per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati. ARTICOLO 10 Commissione didattica paritetica di Facoltà 1. La Facoltà riconosce nella valutazione delle attività didattiche e nel rispetto dei requisiti ministeriali per i Corsi di Studio, in prospettiva anche del loro accreditamento, fattori importanti per ottimizzare i rapporti con gli studenti, le famiglie, le parti sociali, anche allo scopo di fornire alle parti interessate le informazioni necessarie per avvicinarsi ai Corsi di Studio con cognizione di causa. Per conseguire questi obiettivi, la Facoltà istituisce una Commissione didattica paritetica di Facoltà, che opera in qualità di Osservatorio Permanente delle attività didattiche. 2. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti, questi ultimi eletti tra i rappresentanti membri del Consiglio di Facoltà e dei CDCS in numero non superiore a 10. Essa è convocata e presieduta da un docente di ruolo nominato dal Preside nell ambito dei componenti della Commissione; è composta dal Preside, dal Presidente della Commissione Didattica di Facoltà, dal Responsabile del Tirocinio e dai Presidenti dei Corsi di Laurea, e da una rappresentanza degli Studenti, di pari numero. 3. La Commissione paritetica di Facoltà svolge i seguenti compiti: a) effettua valutazioni e verifiche sulle rilevazioni statistiche operate dai diversi Uffici dell UAQ e concernenti vari aspetti dell attività didattica della Facoltà; b) predispone specifici questionari atti a valutare la percezione dello studente in merito ad aspetti diversificati connessi con lo svolgimento delle attività didattiche, in

14 particolare quelli relativi al rapporto docente-studente; la valutazione e la comunicazione delle risposte degli studenti è demandata al Presidente della Commissione paritetica, d intesa con i Presidenti dei CDCS e con il Preside, nel rispetto di tutte le norme e garanzie esistenti al riguardo; c) predispone specifici questionari atti a valutare la percezione dei laureandi in merito agli aspetti più significativi del Corso di studio frequentato, nel suo complesso; d) propone al Consiglio di Facoltà iniziative di vario tipo atte a migliorare l organizzazione della didattica; e) esprime pareri al Consiglio di Facoltà sui Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e sull effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati (art. 4, comma 4); f) Esprime parere al Consiglio di Facoltà sul Regolamento Didattico di Facoltà. g) elabora un rapporto annuale sull attività di verifica e di valutazione della didattica, che viene trasmesso alla Facoltà dal Presidente, per essere incluso nella relazione di carattere strategico generale (art. 8, comma 7). 4. Al Presidente della Commissione didattica paritetica è demandata la responsabilità dei rapporti tra la Facoltà e il Nucleo di Valutazione dell UAQ. ARTICOLO 11 Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli delle strutture didattiche. 1. Le votazioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà vengono effettuate a carico della amministrazione centrale, contemporaneamente alla elezione delle rappresentanze studentesche in altri organi e strutture dell'ateneo. 2. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà vengono eletti nel rispetto delle percentuali fissate dal primo comma dell'articolo 33 dello Statuto. 3. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studi, vengono eletti nell'ambito delle relative strutture didattiche secondo criteri e modalità analoghe a quelle stabilite nel presente regolamento. In ogni caso il numero di rappresentanti da eleggere non può essere inferiore al 15% della somma degli altri componenti il consesso. 4. I candidati per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà vengono scelti dagli studenti. L'Ateneo, tramite le presidenze di Facoltà, fornisce gli spazi necessari per realizzare apposite riunioni allo scopo di stabilire i nominativi dei candidati e per l'eventuale campagna elettorale. 5. I nominativi dei candidati vanno riportati, su moduli forniti dall'ufficio Elettorale, in liste elettorali che debbono essere contrassegnate da simboli o denominazioni tra di loro nettamente distinguibili. 6. Le liste vanno consegnate, almeno trenta giorni prima delle operazioni di voto, all'ufficio Elettorale. Spetta a quest'ultimo il controllo della corretta appartenenza dei candidati all'elettorato passivo e della non sovrapposizione di simboli o denominazioni di lista. Di tali anomalie verranno avvertiti i responsabili di lista entro cinque giorni dalla consegna delle liste, per una revisione di queste prima del termine ultimativo di deposito delle liste elettorali, previsto per le ore del ventesimo giorno precedente quello fissato per l'inizio delle elezioni.

15 7. Ogni lista può comprendere un numero di candidati superiore di due unità rispetto a quello degli eligendi, con indicazione del cognome e nome, data e luogo di nascita, corso di studio e relativo numero di matricola. 8. Nella lista va indicato il nominativo dello studente, non necessariamente candidato, responsabile di lista, cui spetta interagire con l'ufficio e la Commissione Elettorale ed il diritto di presenziare ai lavori del seggio elettorale di interesse. 9. Le liste dei candidati per essere accolte debbono essere corredate da un numero di firme di elettori pari ad almeno il 2% del numero degli studenti cui spetta il diritto di voto per ogni Facoltà. Tali firme debbono essere verificate da parte dell'ufficio Elettorale che curerà l'esatta identificazione del firmatario e la sua appartenenza all'elettorato attivo. Ogni studente può essere firmatario di una sola lista e candidato per una sola lista. Ogni lista deve anche essere corredata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato, opportunamente verificata dall'ufficio Elettorale. 10. Le liste elettorali vanno rese pubbliche, tramite affissione negli albi ufficiali delle singole Facoltà almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. 11. Ogni studente può esprimere il proprio voto attraverso una preferenza di lista ovvero una sola preferenza individuale. Nel caso di votazioni contemporanee per organismi diversi nello stesso seggio elettorale, le relative schede debbono essere caratterizzate da colori differenti e facilmente distinguibili. 12. L'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà è comunque valida, indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto che partecipa alla votazione. 13. Le elezioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà sono indette con Decreto Rettorale, reso pubblico almeno sessanta giorni prima della data prevista per il loro svolgimento. 14. Il decreto deve illustrare data, sede e modalità di votazione, le rappresentanze da eleggere ed il numero degli eligendi, i requisiti richiesti per l'elettorato attivo e passivo. 15. l Rettore nomina, con proprio decreto, la Commissione Elettorale, costituita da un professore di ruolo, con funzioni di Presidente, e da due dipendenti dell'ateneo, scelti tra il personale amministrativo, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni di voto, di curarne le modalità di svolgimento e di procedere alla pubblicazione dei risultati. 16. E' compito della Commissione Elettorale esaminare eventuali reclami e ricorsi avverso le operazioni di voto ed i risultati elettorali e deliberare in merito. 17. Il Rettore provvede inoltre alla nomina, con proprio decreto, di un Ufficio Elettorale, costituito da cinque dipendenti dell' Ateneo scelti tra tutto il personale amministrativo, contabile e tecnico, dei quali uno, quale responsabile, di livello VIII, con il compito di allestire tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni e da distribuire ai seggi elettorali, di procedere alla compilazione delle liste elettorali, di curare la stampa e la diffusione dei manifesti elettorali, delle liste dei candidati e dei risultati elettorali e di provvedere alla custodia degli atti elettorali ed al loro definitivo inoltro alla Commissione Elettorale. 18. Ciascun seggio elettorale, nominato con decreto rettorale, è costituito da un professore di ruolo, con funzioni di Presidente, da un altro professore o ricercatore e da due dipendenti dell'amministrazione dell'ateneo. Di norma viene istituito un seggio elettorale per ogni duemila studenti aventi diritto al voto.

16 19. L'incarico di appartenenza alla Commissione Elettorale, all' Ufficio Elettorale ed ai seggi elettorali non è declinabile. Può essere revocato dal Rettore, con sostituzione del componente, solo per gravi e comprovati motivi esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato. 20. L'insediamento del seggio avviene alle ore 8.30 del primo dei due giorni previsti per lo svolgimento delle elezioni, per la preparazione del materiale necessario, secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale. 21. Le votazioni hanno luogo il primo giorno dalle ore alle ed il giorno successivo dalle ore 9.00 alle Entrambi i giorni di votazione debbono ricadere in periodi di attività didattica. 22. Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite il libretto universitario od altro documento di riconoscimento valido. 23. Le votazioni sono pubbliche. Spetta al Presidente del seggio elettorale regolare l'accesso alla sede delle votazioni. 24. Al termine del primo giorno di votazioni, il materiale relativo a queste va accuratamente chiuso in plichi e pacchi sigillati e custodito a cura del personale dell'ufficio Elettorale a ciò addetto. 25. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate pubblicamente dai membri del seggio elettorale subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. Al termine dello scrutinio, si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale e si consegnano i plichi sigillati al personale dell'ufficio Elettorale designato per la custodia degli atti e per l'inoltro degli stessi alla Commissione Elettorale. 26. Il sistema elettorale è il sistema proporzionale su liste, con singola preferenza, con metodo di ripartizione D Hont. Le schede elettorali devono riportare i simboli e le denominazioni delle liste con relativi candidati. Il voto deve essere espresso in modo non equivoco. Ogni elettore può: 1. esprimere una preferenza individuale barrando il nominativo del candidato prescelto; il voto va al candidato e automaticamente anche alla lista di appartenenza. 2. esprimere una preferenza di sola lista barrando la denominazione o il simbolo della lista prescelta; il voto va solo alla lista ai fini dell assegnazione dei seggi alle liste. 3. esprimere una preferenza di lista e individuale barrando la lista e il nominativo del candidato prescelto della medesima lista; il voto va sia alla lista che al candidato. 27. Nel caso di voto con più preferenze su più candidati della medesima lista è da considerarsi assegnato il voto di lista ai fini dell assegnazione dei seggi alle liste, ma non può essere assegnata la preferenza individuale. Sono nulle le schede: 1. che non siano consegnate dal componente del seggio e non risultino bollate e firmate da un componente del seggio; 2. che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; 3. che contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di una lista con preferenza a candidato di altra lista o anche a più candidati di liste differenti

17 NOTA: 28. La Commissione Elettorale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista risulta dal numero delle schede valide nelle quali tale lista ha riportato il voto secondo i criteri di attribuzione illustrati nel comma 18. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo candidato secondo i criteri di attribuzione illustrati nel comma 18. Per l'attribuzione del numero dei seggi a ciascuna lista si applica il metodo D Hondt come da allegato. La Commissione Elettorale dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le preferenze individuali più elevate sino al numero di seggi assegnati a quella lista. A parità di cifra individuale all interno della stessa lista prevale l anzianità di anno d iscrizione e in caso di ulteriore parità l anzianità anagrafica. 29. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un eletto, è sostituito dal primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista di appartenenza. Ove la predetta sostituzione non sia possibile, poiché nella lista non esistono altri studenti che abbiano ottenuto voti di preferenza, il seggio viene attribuito ad una delle altre liste partecipanti che abbia un miglior quoziente elettorale. 30. Spetta alla Commissione Elettorale comunicare l esito delle votazioni, entro cinque giorni dalla conclusione di queste, mediante affissione dei risultati negli albi ufficiali del Rettorato e delle singole Facoltà. I ricorsi contro l'esito delle votazioni vanno inoltrati, entro cinque giorni dalla promulgazione dei risultati, alla Commissione Elettorale, che delibera in merito non oltre i dieci giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei ricorsi. 31. Alla nomina dei rappresentanti si provvede tramite decreto rettorale, trascorsi i termini previsti per la presentazione di eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale e dopo che questa abbia deliberato in merito. 32. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà assumono le loro funzioni subito dopo l'emissione del decreto rettorale di nomina. 1) La ripartizione dei seggi con Metodo di D Hondt. L attribuzione delle rappresentanze avviene con il seguente criterio: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi; b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista; c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente (1,2,3,4 ) sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale; in caso di ulteriore parità il seggio viene attribuito alla lista con il maggior numero di preferenze espresse. ARTICOLO 12 Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strutture didattiche 1. L istituzione di un nuovo corso di studio, interno ad una Classe di Corso di studio già attivata nell UAQ, è deliberata dal Consiglio di Facoltà o dalle Facoltà interessate (nei casi di Corsi di Studio interfacoltà), nel rispetto dei Decreti Ministeriali e delle vigenti leggi. La proposta deve essere corredata da un progetto elaborato da un gruppo di docenti dotato delle competenze specialistiche necessarie. Tale proposta viene sottoposta, sentito il parere del

18 Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione, ad approvazione da parte del Senato Accademico che ne valuta il significato culturale e il valore formativo. 2. L attivazione di un nuovo Corso di studio (già istituito) avviene tramite decreto rettorale, a seguito di delibera del Senato Accademico, previa approvazione del Nucleo di Valutazione e del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili e della domanda dei potenziali studenti (art. 11, comma 3, RDA). Alla proposta deve essere allegato il relativo Regolamento Didattico, contenente precise disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti nonché di corrispondenti attività formative. Il nuovo Corso di studio potrà essere attivato a partire dall inizio dell anno accademico successivo alla data di approvazione. 3. Le modifiche degli ordinamenti didattici vigenti vengono proposte dal CDCS competente e seguono la medesima procedura. 4. La proposta di istituzione di una nuova Classe di Corsi di Studio è deliberata dal Consiglio di Facoltà o delle Facoltà interessate (nel caso di Corsi di Studio interfacoltà) ed è subordinata all attivazione di almeno un Corso di studio ad essa appartenente nel rispetto dei Decreti ministeriali. 5. La disattivazione di un Corso di studio è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Facoltà interessato ed il Nucleo di Valutazione. 6. Nel caso di disattivazioni di Corsi di Studio, il Consiglio di Facoltà assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, disciplinando gli Ordinamenti didattici in tal senso. Dà anche la possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti. Le attestazioni di frequenza ai corsi verranno comunque acquisite entro la durata corrispondente al ciclo degli studi.

19 ARTICOLO 13 I Crediti Formativi Universitari 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato CFU, corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel carico standard corrispondente a un CFU possono essere considerate: ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario, di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, di ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, etc.) come specificato nell art.17, comma 3 RDA. 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU. Ai sensi del Regolamento studenti a tempo parziale dell UAQ (art. 1, comma 4), la quantità di lavoro medio svolta in un anno da uno studente iscritto a tempo parziale è fissata di norma in 30 CFU, con un corrispondente prolungamento nel tempo del percorso didattico necessario per conseguire il titolo di studio. 3. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono i crediti corrispondenti all interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente (art. 10 del Regolamento Generale sull Autonomia), tenendo presente la quantificazione del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività. 4. La frazione dell impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Il numero delle ore settimanali di attività didattiche a calendario (lezioni, esercitazioni, etc.) di norma non deve essere superiore a I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite, stabilita nel Regolamento Didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. 6. Il Consiglio di Facoltà stabilisce i criteri per il riconoscimento da parte del competente CDCS di crediti relativi all acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l Università abbia concorso, nella misura massima di un terzo del totale dei CFU richiesti per il conseguimento del corrispondente titolo di studio (art. 9, comma 8). 7. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell Unione Europea possono essere riconosciuti, secondo le modalità previste nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all UAQ, specificamente competenti per ciascuna delle lingue. Detti crediti possono anche essere riconosciuti agli studenti che abbiano frequentato, presso l UAQ o nel corso di soggiorni di studio in Università estere (art. 20), insegnamenti impartiti in lingua straniera facenti parte del proprio piano di studio, con esito positivo dell esame (art. 4, comma 7); ad essi possono essere riconosciuti ulteriori crediti della tipologia F nell ambito di quelli previsti dal Regolamento del corso di studio, comunque fino ad un valore massimo globale di 6, per tener conto del lavoro aggiuntivo svolto dallo studente rispetto alla frequenza dei medesimi insegnamenti in lingua italiana.

20 8. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà (art. 19), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell UAQ, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera (art. 20), compete al Consiglio didattico del corso di Studio cui lo studente si iscrive, che valuta l effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall Ordinamento, vedi anche art. 26, commi 6,7 RDA. ARTICOLO 14 Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative 1. I titoli di studio richiesti per l ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali (art.19 RDA). 2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono richiedere allo studente il possesso o l acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali requisiti culturali definiti dai Regolamenti prende il nome di debito formativo. 3. Allo scopo di favorire l acquisizione di un adeguata preparazione iniziale e dell assolvimento dell obbligo formativo, i CDCS, anche in collaborazione tra loro, possono prevedere l offerta di attività formative propedeutiche. Tali attività propedeutiche possono essere svolte in periodi dell anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Attività propedeutiche e attività formative integrative previste dall Ordinamento didattico, possono essere anche svolte da docenti della Facoltà, sulla base anche di un ampliamento dell impegno didattico e tutoriale e nelle forme previste dai Regolamenti per l incentivazione dei docenti (art. 26). Eventuali attività formative propedeutiche possono essere deliberate dal Consiglio di Facoltà per gli studenti immatricolati al primo anno. 4. Se la verifica dell assolvimento dell obbligo formativo, nelle forme previste dal Regolamento del Corso di Laurea, non è positiva, il CDCS propone all approvazione del Consiglio di Facoltà gli specifici obblighi formativi da soddisfare, comunque entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato. 5. Per l ammissione ai Corsi di Studio superiori alla Laurea, i relativi Regolamenti didattici indicano i requisiti curriculari e quelli relativi alla preparazione personale, nonché i criteri di valutazione degli stessi. L eventuale integrazione curriculare deve essere effettuata concordando con il Consiglio didattico specifici percorsi formativi da soddisfare anche attraverso l iscrizione a corsi singoli (art. 19, comma 4), attivati presso l UAQ o presso altre Università italiane, riconosciuti dal CDCS, e con il superamento dei relativi esami prima dell inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo corso di studio. ARTICOLO 15 Manifesto degli studi, curricula e piani di studio 1. Entro il termine stabilito dallo Statuto, il Consiglio di Facoltà approva annualmente il Manifesto degli studi, risultante dall insieme coordinato dei diversi Manifesti di tutti i Corsi di Studio attivi della Facoltà. 2. Il Manifesto degli studi di Facoltà viene pubblicato nella Guida dello Studente della Facoltà, gratuitamente distribuita dagli uffici competenti ad ogni studente iscritto, e consultabile in rete sul sito della Facoltà.

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