Regolamento disciplinare d istituto

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Istruzione Superiore Marconi - Lussu Regolamento disciplinare d istituto PREMESSA Art. 1 Il comportamento di tutti i membri della comunità scolastica è improntato a principi di rispetto reciproco, cooperazione e solidarietà. Art. 2 La scuola si impegna a favorire, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme vigenti, l'attuazione del diritto allo studio, l'esercizio delle libertà costituzionali e la crescita culturale e sociale, adottando metodi democratici. La scuola si impegna a: Art. 3 Garantire la libertà di pensiero, di espressione, di organizzazione e di azione socio-culturale, con espressa esclusione di ogni comportamento violento o discriminatorio; Promuovere riunioni e manifestazioni di tutte le componenti della scuola (ove se ne ravvisi l'opportunità anche con la presenza e la collaborazione di esterni) nel reciproco rispetto delle libertà civili e delle regole democratiche; Favorire il dialogo tra Docenti, Studenti, Dirigente Scolastico e Personale non all'interno della scuola; Pubblicizzare il seguente regolamento e renderlo noto a tutti coloro che entrano a far parte della comunità scolastica. Art. 4 Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249) del Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni) e coerente con il Piano dell'offerta Formativa adottato dall'istituto Art. 5 Il presente Regolamento, adottato con formale delibera del Consiglio di Istituto, è valido fino a quando non sia formalmente modificato dallo stesso organo, e in ogni caso per non più di tre anni scolastici incluso quello della sua approvazione. Nelle more dell'approvazione di un nuovo Regolamento, resta comunque efficace. Via Tommaseo, San Gavino Monreale (CA) C.F.: Tel.: Fax Sito web: cais024009@istruzione.it pec: cais024009@pec.istruzione.it Pag. 1 di 8

2 TITOLO I - NORME GENERALI Art L'osservanza delle norme e dei divieti è diretta al rispetto dei beni patrimoniali, alla preservazione delle condizioni igieniche, di salute pubblica e privata e di sicurezza, nonché all'efficienza e funzionalità della scuola. 2. Il Personale ( e non ) e gli Studenti sono responsabili della conservazione degli arredi, delle attrezzature e degli strumenti in dotazione all'istituto, nonché dell'integrità e decoro dei locali. 3. Eventuali danni dovranno essere risarciti nella misura stabilita dal Consiglio di Istituto. Art L'uso dei servizi igienici deve essere tale da garantire igiene, buona conservazione e funzionamento. A tal fine le classi si serviranno esclusivamente dei servizi ai piani loro assegnati. Nel caso in cui per motivi contingenti siano fuori servizio gli studenti accederanno a quelli nelle immediate vicinanze. Gli Studenti possono accedere ai servizi durante gli intervalli e se autorizzati dal presente in classe durante le lezioni. In ogni caso il non concederà il permesso di uscita a più di uno Studente per volta. 2. Il Personale utilizzerà i servizi all'uopo destinati. Art Per norma di legge e per ragioni di sicurezza è vietato sostare sulle uscite di sicurezza e ostruire il passaggio delle scale interne. 2. L'uso delle uscite di sicurezza e delle scale di sicurezza è consentito esclusivamente in caso di emergenza. Art L'uscita degli alunni dalle aule negli spazi in cui è autorizzata la permanenza durante la ricreazione è consentita solo durante l'intervallo, salvo espresso e motivato divieto dei Docenti. 2. I Docenti garantiranno i turni di assistenza negli intervalli, secondo il calendario predisposto, coadiuvati dal Personale Ausiliario. 3. Durante la ricreazione i cancelli esterni sono chiusi. Art. 10 Come prescrive l'art 4 della legge n. 104 del 12/09/2013 nei locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto vige il divieto di fumo, esteso anche alle sigarette elettroniche. 1. Agli alunni trasgressori verrà comminata una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 2. Si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma e a stabilire una sanzione disciplinare; 3. Nel caso in cui uno studente fosse sorpreso ad introdurre e a commerciare all'interno dell'istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dall'attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. Pag. 2 di 8

3 Art All'interno dei locali scolastici è vietato l'uso per motivi personali dei telefoni cellulari, che dovranno di norma essere tenuti spenti durante le ore di lezione. 2. Il docente potrà autorizzarne l'utilizzo esclusivamente come sussidio nell'attività didattica. 3. La sanzione per l'inosservanza di quanto al precedente comma sarà graduata secondo gravità e/o recidività. È previsto il sequestro durante l'orario delle lezioni, oltre alle sanzioni previste all'art. 22. Art. 12 L'ingresso e la permanenza in Istituto del pubblico sono consentiti solo: per esigenze amministrative o di colloquio con il Dirigente e Docenti; negli orari di apertura degli uffici o di ricevimento; nei locali adibiti al ricevimento del pubblico. Il Dirigente o il suo Delegato garantisce il ricevimento del pubblico solo previo appuntamento. Chiunque acceda alla scuola, compresi gli spazi esterni, dovrà qualificarsi ed esplicitare le ragioni della visita al Personale all'ingresso, e prendere attenta visione delle norme di sicurezza. Art. 13 Gli studenti hanno accesso alle macchine distributrici di cibi e bevande a pagamento solo negli orari autorizzati, di norma prima dell'inizio delle lezioni (dalle 8:00 alle 8:10), al termine delle stesse e durante l'intervallo di ricreazione (dalle 11:10 alle 11:20), tranne per motivate eccezioni. Art. 14 L'uso delle macchine fotocopiatrici è consentito esclusivamente per le necessità di ordine didattico da soddisfare a scuola, nonché per le necessità dell'ufficio di segreteria e della presidenza dell'istituto. L'uso diretto è affidato ai collaboratori scolastici incaricati del servizio; nessun altro può procedere all'utilizzazione in prima persona, salvo particolari e occasionali autorizzazioni del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori o del DSGA. Non è ovviamente consentito servirsi delle macchine per uso personale e/o privato o in violazione alle norme vigenti in merito alla tutela del diritto d'autore. TITOLO II - ORARIO E USO DEI LOCALI Art. 15 L'orario annuale delle lezioni viene deliberato dagli Organi competenti (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto) in base alle normative vigenti. Art. 16 L'istituto apre alle ore 8:00. La prima campana per l'accesso degli Studenti alle aule suona alle ore 8:10; le lezioni hanno inizio alle ore 8:15. Gli insegnanti, come da Contratto di lavoro, saranno in classe alle ore 8:10. È previsto un intervallo di quindici minuti compreso tra la fine della terza ora e l'inizio della quarta ora di lezione. Le lezioni terminano alle ore 13:15. Per le attività parascolastiche e/o integrative, a seconda delle esigenze l'istituto potrà aprire anche nel pomeriggio. Pag. 3 di 8

4 Art. 17 Nella scuola gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e d'istituto. I genitori, gli studenti, o associazioni senza finalità di lucro potranno richiedere di ritrovarsi in assemblea o comitato negli orari di cui all'art. 16, o altri da concordare, esclusivamente per discutere di problematiche scolastiche o con finalità connesse. TITOLO III - ASSENZE, RITARDI, GIUSTIFICAZIONI Art. 18 Di norma non è possibile entrare dopo la prima ora di lezione o uscire prima del termine della penultima ora, e comunque per motivazioni gravi e documentate; Non è possibile uscire anticipatamente dalla scuola se non accompagnati da un genitore o da un familiare con delega scritta; Per gli studenti maggiorenni si prevede un numero massimo di due uscite anticipate (alla penultima ora di lezione) a quadrimestre; superato questo tetto non potranno uscire se non accompagnati dal genitore; I ritardi, entro la prima ora, dovranno essere giustificati come ingresso posticipato sul libretto delle assenze; Un ritardo superiore ai 30 minuti comporta il conteggio della prima ora come assenza ai fini della validità dell' anno scolastico; Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi sono delegate dal Dirigente ai Docenti della prima ora di lezione, che avranno cura di inviare all'ufficio di presidenza gli studenti che non giustificano l'assenza per tre giorni di seguito; Dopo il terzo ingresso alla seconda ora gli studenti dovranno presentarsi a scuola accompagnati dal genitore; A seguito di ritardi reiterati nell'arco del mese l'ufficio di presidenza provvederà a richiedere la presenza del genitore; Lo studente inadempiente a seguito di reiterato invito a giustificare o presentarsi accompagnato da un genitore non verrà ricevuto in classe dal docente e dovrà presentarsi all'ufficio di presidenza per un riscontro sul mancato rispetto delle consegne ricevute; La richiesta di giustificazione delle assenze superiore a 5 giorni, anche comprensivi di eventuali festività ad essi inframmezzate, dovrà essere accompagnata da certificato medico, attestante che lo Studente può riprendere le lezioni; Le assenze collettive (metà più uno degli Allievi assenti nello stesso giorno) dovranno essere giustificate di persona dal genitore e comportano un provvedimento disciplinare; In caso di smarrimento del libretto delle assenze, lo Studente ne richiederà uno nuovo in segreteria dietro pagamento di una cifra da definire annualmente in seduta di Consiglio di Istituto; Per gli studenti maggiorenni che vivono in famiglia il genitore è tenuto a ritirare il libretto delle giustificazioni, in tale occasione potrà autorizzare il proprio figlio ad autogiustificarsi. Art. 19 In caso di assenza degli insegnanti e impossibilità a sostituirli (assemblee sindacali, scioperi, indisponibilità di supplenti), la scuola potrà modificare l'orario delle lezioni delle classi interessate tramite classe. In questi casi la modifica sarà comunicata alle famiglie tramite gli alunni almeno il giorno prima. In situazioni di assenza imprevedibile del personale docente e quando i mezzi di trasporto lo consentono alle classi del triennio verrà consentita l uscita anticipata. Art. 20 Pag. 4 di 8

5 Si richiama l'attenzione sul fatto che la continuità della frequenza è essenziale per il raggiungimento di una preparazione omogenea e completa dell'allievo. Il numero delle assenze rappresenta una delle voci che concorrono all'assegnazione del voto di condotta. Si ricorda che per la validità dell'anno scolastico è necessario aver frequentato per almeno tre quarti dell'orario annuale. TITOLO IV - ORGANI COLLEGIALI Gli Origani collegiali della scuola sono: Art. 21 Consiglio d'istituto e Giunta Esecutiva; Collegio dei Docenti; Consiglio di classe; Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti; Comitato studentesco; Comitato dei Genitori; Organo di garanzia Essi sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza; Il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe e la Giunta Esecutiva sono di norma convocati dal Dirigente Scolastico secondo il piano annuale e ogniqualvolta sia necessario; Il Consiglio di Istituto è di norma convocato dal suo Presidente ogni qualvolta sia necessario; La convocazione degli O.O.C.C. è predisposta con preavviso di cinque giorni, fatte salve le situazioni di urgenza, con un ordine del giorno. Gli organi collegiali possono essere convocati quando lo richieda la metà dei suoi membri; Gli organi di governo e le assemblee o i comitati si propongono di assicurare la funzionalità dei servizi didattici e la maggior fruizione possibile del diritto allo studio. TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANO DI GARANZIA Art. 22 La responsabilità disciplinare è personale; La sanzione disciplinare non deve avere una funzione solo punitiva, ma anche formativa; Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; Le sanzioni disciplinari agli alunni sono: l'ammonizione verbale, l'ammonizione scritta, la sospensione temporanea dalle lezioni (sospensione con obbligo di frequenza, allontanamento dalla comunità scolastica); Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale, normalmente identificabile nel Consiglio di classe. Una sanzione disciplinare è sempre preceduta dalla contestazione immediata del comportamento non conforme alle regole della comunità e dall'invito ad esporre le proprie ragioni in discolpa. L'inosservanza di una sanzione comporta l'applicazione di una sanzione più gravosa. Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente e implica, qualora questa risultasse inferiore a sei, la non ammissione alla classe successiva o agli esami finali di Stato. Pag. 5 di 8

6 TABELLA MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI NATURA DELLA MANCANZA SANZIONE EROGATA DA: MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI IN BASE ALLA GRAVITA' ED AL IMPEGNI DI STUDIO E DEI DOVERI ORGANO REITERARSI DELLA MANCANZA SCOLASTICI ritardo e/o frequenza irregolare rimprovero mancata presentazione della giustificazione ammonizione scritta sul registro di classe verbale; Dirigente Scolastico rimprovero verbale; disturbo della lezione ammonizione scritta sul registro Dirigente Scolastico di classe discontinuità negli impegni di studio o mancato rispetto delle consegne rimprovero verbale; MANCANZE NEI CONFRONTI DI PERSONE, IN CLASSE, NELL'ISTITUTO, IN BASE ALLA GRAVITA' ED AL ORGANO DURANTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE REITERARSI DELLA MANCANZA SVOLTE FUORI DALL'ISTITUTO comportamento irrispettoso nei confronti di qualsiasi membro della comunità scolastica comportamenti lesivi di idee, fedi, appartenenza etnica, condizione sociale, nazionalità, usi e costumi comportamenti sanzionati dalle leggi dello stato ammonizione sul registro di Dirigente classe; obbligo di frequenza ed classse da 1 a 5 giorni; presentazione di scuse formali; Dirigente ammonizione sul registro di classe; obbligo di frequenza ed classse da 1 a 5 giorni; Scolastico Consiglio di Classe (nel caso di sospensione dalle lezioni o allontanamento dalla comunità scolastica) Scolastico Consiglio di Classe (nel caso di sospensione dalle lezioni o allontanamento dalla comunità scolastica) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo Consiglio di Classe rapportato nella durata alla gravità dell'infrazione MANCANZE RISPETTO ALLE REGOLE ED IN BASE ALLA GRAVITA' ED AL ALLA SICUREZZA DELLA VITA ORGANO REITERARSI DELLA MANCANZA SCOLASTICA assenza o allontanamento non autorizzato dall'aula ammonizione, da annotarsi sul registro di classe (con o senza Dirigente Scolastico allontanamento dalle lezioni) Pag. 6 di 8

7 allontanamento non autorizzato dall'istituto comportamenti contrari alle norme di sicurezza gravi comportamenti rilevanti anche sul piano penale e/o di pericolo per l'incolumità fisica delle persone promozione o partecipazione a disordini DANNEGGIAMENTI danneggiamento di strumenti o arredi della scuola ammonizione, da annotarsi sul Dirigente registro di classe; obbligo di frequenza ed classe da 1 a 3 giorni annotazione scritta sul registro di classe; ammonizione, da annotarsi sul Dirigente registro di classe; obbligo di ferequenza ed classe da 1 a 3 giorni Scolastico Consiglio di Classe (nel caso di sospensione dalle lezioni o allontanamento dalla comunità scolastica) Scolastico Consiglio di Classe (nel caso di sospensione dalle lezioni o allontanamento dalla comunità scolastica) obbligo di frequenza ed classe da 1 a 5 giorni; obbligo di frequenza oltre 5 Consiglio di Classe giorni; allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo rapportato nella durata alla gravità dell'infrazione allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo Consiglio di Classe rapportato nella durata alla gravità dell'infrazione IN BASE ALLA GRAVITA' E AL REITERARSI DELLA MANCANZA ammonizione da annotarsi sul registro di classe; ORGANO Art.23 In seno al'istituto è costituito un Organo di Garanzia composto da due rappresentanti della componente, un rappresentante della componente Genitori, un rappresentante della componente Alunni, un rappresentante della componente ATA. Per i provvedimenti disciplinari come la obbligo di frequenza o l'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso, entro 15 giorni dalla sanzione, ricorso all'organo di Garanzia che potrà annullare, diminuire o inasprire la sanzione, sentito l'interessato e considerato quanto risulta agli atti. In riferimento agli articoli 3 e 4 della circolare ministeriale n. 371 del 2 settembre 1998: Applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, in caso, di Pag. 7 di 8

8 danno arrecato dagli Studenti ai beni della scuola, oltre alla sanzione sarà addebitato il risarcimento del danno in misura congrua, come determinato dal Consiglio di Istituto. Art.24 Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici, nonché alle norme vigenti di cui ai codici civile e penale. Pag. 8 di 8

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