Recenti disposizioni tributarie e regolamentari di interesse per le holding

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1 Milano, 20 Ottobre 2011 Prot. n. 293/11/ASH/nota 8 NOTA ASSOHOLDING Recenti disposizioni tributarie e regolamentari di interesse per le holding 1. Applicabilità alle holding delle nuove norme sulle società di comodo. Il cosiddetto Decreto di Ferragosto, D.L. n. 138/2011, prevede 1 la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell aliquota IRES dovuta dalle società di comodo, introducendo una nuova presunzione di operatività che prescinde dalla verifica da effettuare con il consueto test di operatività che, come noto, consiste in un confronto tra i ricavi dichiarati e quanto risulta dall applicazione di determinate percentuali alle immobilizzazioni iscritte in bilancio, tra cui le partecipazioni 2 (test sui ricavi). In particolare sono considerati non operativi i soggetti di cui all articolo 30 della Legge n. 724/1994 che alternativamente: 1. conseguono in un triennio perdite fiscali; 2. conseguono in un triennio, perdite fiscali per due periodi di imposta ed abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo di cui al comma 3, dell articolo 30, Legge n. 724/1994 nell altro (test sui redditi). La presunzione, per espressa indicazione di Legge, non trova applicazione ove ricorra una causa di esclusione della disciplina delle società di comodo ai fini tuttavia del solo test sui ricavi come, ad esempio, le società finanziaria, le quotate, quelle che hanno avuto almeno 10 dipendenti nel biennio precedente, ecc... Per tutte le altre, tuttavia, la nuova disposizione considera sottoposti alla maggiorazione IRES i soggetti che presentano perdite fiscali sistematiche (per un triennio) o un biennio di perdite fiscali ed un altro anno nel quale il livello di reddito sia inferiore a quanto emergente dall altro test (quello sul reddito) di calcolo previsto dalla normativa 3, quindi a prescindere dalla circostanza se la società risulti o meno operativa in base al test sui ricavi, di cui al comma 1 dell art. 30. Può pertanto accadere, che anche società sempre operative (per effetto del test sui ricavi) rientrino, per effetto di questa presunzione introdotta, nel novero delle società di comodo ai fini della maggiorazione IRES in quanto viene equiparata (si veda la situazione 2 sopra indicata) la scarsa redditività ad una perdita che si verifica qualora (sulla base del test del reddito di cui al comma 3) il reddito risulti relativamente basso rispetto al patrimonio disponibile. Con riferimento alla tipica situazione operativa delle holding, il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 14/2/ aveva previsto, tra le altre, come causa di disapplicazione della normativa sulle società di 1 Gli articoli di riferimento sono contenuti nell articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies. 2 Previste dall articolo 30, comma 1, Legge n. 724/ Previsto dall articolo 30, comma 3, Legge n. 724/ N. protocollo 2008/ Sede Legale: Sede Operativa: Piazza del Duomo, Milano P.IVA Cod. Fisc Via San Marino, Roma Fax mail@assoholding.it Tel Fax

2 comodo, quella in cui le partecipate erano società che avevano avuto un interpello favorevole giustificativo della circostanza che non era stata raggiunta la soglia di ricavi minimi. Con la nuova disposizione, sussiste il rischio potenziale che le holding 5, nonostante abbiano ottenuto la disapplicazione, con un interpello favorevole, del test sui ricavi per le società partecipate, debbano poi verificare la congruità del proprio reddito rispetto ai parametri previsti dal test di cui all art. 30, comma 3 (test sul reddito) 6. E evidente che, in tale circostanza, assume un importanza fondamentale per la verifica ed il superamento del test, l ammontare dei dividendi ricevuti dalle partecipate, elemento di reddito tipico delle holding. E ciò ancor di più nell ottica che i dividendi percepiti formano reddito fiscale solamente per il 5% del loro ammontare penalizzando ulteriormente il risultato conseguito da confrontare con i parametri previsti dalla normativa. La verifica appare maggiormente equilibrata se il livello del reddito da far concorrere alla verifica del test fosse connesso all importo civilistico dei dividendi percepiti che concorrono per il 100% del loro ammontare. Alla luce del quadro sopra esposto, penalizzante in funzione della peculiare attività svolta dalle holding, Assoholding intende attivarsi affinché l Amministrazione Finanziaria possa riconoscere delle valide casistiche idonee a rappresentare la specificità del mondo delle holding tra cui, a titolo esemplificativo: il computo nella misura del 100% (invece del 5% come valore fiscale) dei dividendi percepiti dalle partecipate per le verifica del test del reddito; l esclusione dal calcolo del test sul reddito della holding delle partecipazioni riferite alle società partecipate che hanno presentato perdite fiscali nel triennio (o nel biennio senza il raggiungimento del reddito minimo nel terzo anno); l accoglimento di particolari cause giustificative, rappresentanti la specificità delle holding, idonee ad esonerare le stesse dall applicazione delle nuove disposizioni quali, ad esempio: l eventuale accoglimento da parte almeno della maggioranza delle partecipate dell interpello che ha giustificato il raggiungimento di un livello di ricavi inferiore al test; il verificarsi di una situazione di reddito a livello consolidato nel quale la holding è consolidante; la presenza di politiche di mantenimento dei dividendi nel gruppo senza l emersione degli stessi in capo alla holding al fine di un rafforzamento patrimoniale dello stesso. Assoholding è pienamente disponibile ad accogliere idee e proposte dalle associate finalizzate a rappresentare situazioni specifiche, ma di portata generale, che possano essere proposte all Amministrazione Finanziaria al fine di attutire tali disposizioni in capo alle holding. 2. Holding e società del gruppo che svolgono attività di locazione di beni. Obblighi di comunicazione al Fisco 5 L articolo 2, comma 36-decies esordisce infatti Pur non ricorrendo i presupposti di cui all articolo 30, comma 1 della Legge n. 724/1994 ( ) sono considerati operativi ( ). 6 Nel caso in cui gli altri due periodi d imposta del triennio si siano chiusi con una perdita fiscale.

3 Sulla base del Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del e del Comunicato Stampa del , oltre agli intermediari finanziari, anche gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio devono comunicare all Amministrazione Finanziaria i contratti relativi ad autovetture, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili (si veda anche Il Sole 24 Ore del , pag. 35). Tra i soggetti destinatari dell adempimento vi rientrano, pertanto, le società (anche holding) che all interno del gruppo effettuano operazioni di locazione dei suddetti beni. A regime la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno in relazione ai contratti in vigore nell anno precedente; entro il 31 dicembre 2011 scade invece il termine per la comunicazione dei contratti in essere (da intendersi come quelli che hanno prodotto effetti) nelle annualità 2009 e L agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che tutti i soggetti destinatari di tale adempimento sono esonerati in toto dall invio delle comunicazioni delle fatture attive e passive relative all articolo 21 del D.L. n. 78/2010 (c.d. spesometro). In tale ottica, l assoggettamento alla comunicazione dei contratti di locazione potrebbe rappresentare una valida opportunità per evitare un adempimento comunicativo maggiormente gravoso. 3. Chiarimenti in merito all applicazione del regime sulle reti di imprese RM n. 89/2011 Con la risoluzione 89/E, diffusa lo scorso 12 settembre, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il primo anno di applicazione del regime previsto per le reti di imprese, il via libera al programma comune si può anche ricevere dopo la scadenza del 30 settembre 2011; ciò a patto che, però, la comunicazione al rappresentante della rete (o all organo comune per l esecuzione del contratto) avvenga entro il 31 dicembre Di fatto, dunque, l Agenzia apre alle imprese che lavorano in rete, offrendo più tempo per accedere al bonus, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per valutare al meglio il programma comune e per procedere all asseverazione dello stesso. Ricordiamo che il bonus consiste in un regime di sospensione d imposta sugli utili d esercizio, accantonati ad apposita riserva di patrimonio netto e destinati al fondo patrimoniale comune per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, da effettuare fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre Per accedere all agevolazione occorre, tra l altro, che il programma di rete sia prima asseverato da organismi espressione dell associazionismo imprenditoriale, che hanno i requisiti previsti da un apposito decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze (decreto del 25 febbraio 2011, pubblicato nella GU n. 74 del 31 marzo 2011). Gli Organismi abilitati a rilasciare l asseverazione sono: CNA Organismi abilitati CONFARTIGIANATO IMPRESE - Organismi abilitati CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA - Organismi abilitati CONFCOOPERATIVE - Organismi abilitati CONFINDUSTRIA - Organismi abilitati LEGACOOP - Organismi abilitati 7 N. 2011/

4 U.N.C.I. - Organismi abilitati. 4. Nuove regole per il riporto delle perdite fiscali. Problematiche ed aree operative da monitorare Come noto, le nuove regole 8 di riporto delle perdite fiscali hanno eliminato il limite temporale del riporto in avanti, introducendo il limite dell 80% del reddito nell utilizzo a computo della perdita. Questa regola, di apparente facile formulazione, innesca una serie di valutazioni e considerazioni che si ritiene opportuno segnalare affinché possano essere affrontate, nell ambito della gestione delle proprie aziende, anche con l eventuale ausilio di adeguati supporti tecnici e professionali. Preliminarmente va affrontata, in attesa dei chiarimenti ufficiali, il comportamento da tenere circa l applicazione della nuova disciplina alle perdite pregresse, maturate cioè sino al 2010 ed ancora utilizzabili. Qualora si propenda per utilizzare tali perdite senza limiti di tempo va rilevata la maggiore facilità nell iscrivibilità delle imposte differite attive in quanto non più vincolate al periodo quinquennale di recupero; tuttavia, nel rispetto dei principi di veridicità del bilancio, va comunque segnalata la necessità di supportare tale iscrizione con attendibili piani reddituali ultraquinquiennali, redatti sulla base di un approccio tecnicoprofessionale di natura indipendente. Un altro elemento di natura tecnica che potrà essere analizzato è la possibilità di utilizzare la perdita in misura inferiore all 80% del reddito affinché l imposta corrispondente al reddito imponibile possa essere compensata da eventuali crediti d imposta, ritenute a titolo di acconto o dalle eccedenze; tale operazione potrebbe essere valutata nel caso in cui il 20% del reddito che viene normalmente tassato non risulta sufficiente ad assorbire i suddetti crediti e/o ritenute. Attenta valutazione tecnica dovrà poi essere condotta nel caso di riporto di perdite per i soggetti che esercitano attività con redditi detassati o utili esenti in quanto, ai sensi dell articolo 83 del TUIR, viene previsto un meccanismo teso a negare il beneficio del riporto delle perdite in presenza di componenti di reddito che beneficiano dell esclusione dalla formazione del reddito imponibile e fino a concorrenza del loro ammontare. Le nuove regole introdotte devono poi essere accordate con la disciplina specifica della tassazione di gruppo con la specifica normativa delle perdite vigenti per le società di comodo. Con riferimento a queste ultime, va coordinato il nuovo limite di utilizzo delle perdite dell 80% del reddito di esercizio con il divieto di ridurre il reddito minimo da società di comodo mediante utilizzo di perdite pregresse. A tale proposito, in attesa di chiarimenti ufficiali, la nuova regola generale sul riporto delle perdite dovrebbe precedere la disposizione speciale relativa alle società di comodo. Ancora più delicata, infine, assume la questione, di natura accertativa, se il termine per la rettifica delle perdite riportate in avanti decorra dal periodo d imposta nel quale è presentata la dichiarazione nella quale si sono originate ovvero da quello di presentazione della dichiarazione nella quale vengono utilizzate per compensare il reddito di riferimento. Tenuto conto che l attuale crisi finanziaria sta incrementando i periodi chiusi in perdita e che giurisprudenza e prassi non hanno fino adesso fornito risposte univoche sul punto, appare consigliabile effettuare degli approfonditi studi costi-benefici circa le decisioni da prendere su tale problematica. 8 Introdotte dall articolo 23, comma 9 del DL n. 98/2011 che ha modificato l articolo 84 del TUIR.

5 5. Consultazione pubblica sull imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) La Commissione Europea ha presentato lo scorso 28 settembre una proposta di Direttiva, la COM(2011)594, che mira ad introdurre un imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) in tutti i 27 Stati membri dell UE. Questa imposta, nell intenzione della Commissione, dovrebbe applicarsi a tutte le transazioni di strumenti finanziari tra enti finanziari, per le quali almeno una controparte sia stabilita all interno dell Unione. Lo scambio di azioni ed obbligazioni sarebbe tassato con un aliquota pari allo 0,1% mentre per i derivati il tasso dovrebbe essere lo 0,01%. La base giuridica pertinente per questa proposta di Direttiva deve ricercarsi nell art. 113 del TFUE. Nelle sue intenzioni programmatiche, la proposta si prefigge di armonizzare la tassazione delle transazioni finanziarie da parte degli Stati Membri, onde poter assicurare il continuo funzionamento del mercato unico, nonché di creare un nuovo flusso di gettito, con l obiettivo di sostituire gradualmente i contributi nazionali al bilancio della UE. Assoholding ritiene preliminarmente importante ricercare una definizione comune del concetto di settore finanziario anche al fine di specificare meglio l obiettivo della stabilità del settore finanziario, ritenendo altresì opportuno valutare pienamente l impatto cumulativo di tutte le regolamentazioni attualmente proposte o attuate nel settore finanziario, ponderando l impatto complessivo delle misure proposte sulla reale capacità di questo settore sia a livello comunitario che nazionale. Circa l auspicato effetto che un imposta sulle transazioni finanziarie, applicata in maniera ragionevole, coerente e globalmente condivisa, possa contribuire al raggiungimento del macro obiettivo di stabilità del settore, Assoholding ritiene fondamentale analizzare le possibili implicazioni in termini di aumento dei costi delle transazioni e di effetti sulla delocalizzazione di certe operazioni in quanto, come effetto naturale, le implicazioni competitive di nuove imposte influiscono anche sulla competitività delle società sia a livello nazionale che comunitario. A tale riguardo dovrebbe essere pensate anche possibili forme tecniche di riconoscimento dei conseguenti costi di compliance legati all introduzione dell imposta al sistema bancario-finanziario su cui grava. A fronte del documento posto in consultazione, è dunque intenzione di Assoholding predisporre un documento di posizione che rappresenti in modo unitario e definito la visione dell Associazione e dei propri Associati sull insieme delle questioni connesse con l approvazione di detta proposta di Direttiva Europea, un documento che tra l altro: i. confermi la richiesta di esenzione dall applicazione dell imposta delle operazioni infragruppo; ii. per le altre operazioni non infragruppo preveda un iniziale periodo di applicazione dell imposta a zero rate; iii. riconosca un credito a favore delle banche e degli altri enti interessati o sostituti di imposta, su cui gravano i costi di compliance legati all acquisizione dell imposta; iv. addivenga ad una definizione oggettiva e condivisa di operazione speculativa e di copertura dei rischi, tenuto conto che quest ultima risulterebbe già esentata a livello di proposta. In vista del termine perentorio del 30 ottobre 2011 per l invio dei contributi alla consultazione, Assoholding invita dunque i suoi Associati che vogliono partecipare a tale progetto ad inviare specifica richiesta di adesione, nonché tutti i commenti e le riflessioni su questa proposta di Direttiva, che è possibile consultare al seguente link:

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