Nessuna novità per lavoratori autonomi e provvigioni Matteo Ferraris Responsabile dei servizi fiscali di Unindustria Alessandria

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1 Guida al Lavoro I SUPPLEMENTI Nessuna novità per lavoratori autonomi e provvigioni Matteo Ferraris Responsabile dei servizi fiscali di Unindustria Alessandria Il reddito di lavoro autonomo è stato oggetto di notevoli innovazioni a seguito del Dl n. 223/2006 e della Finanziaria Appare singolare come, nonostante i molteplici interventi sul reddito, la comunicazione che rappresenta tale reddito nel 770/2008 si presenti invariata. Due innovazioni, introdotte con la manovra d estate (Dl n. 223/2006), erano già state assorbite nel 770/2007: si tratta dell inclusione tra le prestazioni soggette alla ritenuta di acconto prevista dall articolo 25 del Dpr n. 600/1973 dei compensi percepiti a fronte dell «assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere», ad opera dell articolo 36, comma 24, del Dl n. 223/2006 (con aggiornamento della causale «M» «prestazioni di fare, non fare o permettere»); ulteriore innovazione era stata la previsione di una nuova sezione riservata all indicazione di compensi erogati dopo che il soggetto debitore fosse stato assoggettato a fallimento o liquidazione coatta amministrativa, con adozione dei nuovi punti 37 e 38. Il contesto Nella comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770/S/2007 devono essere riportati i percipienti (italiani e stranieri) a cui sono stati corrisposti, nel 2006, redditi di lavoro autonomo di cui all articolo 53 (già art. 49) del Tuir o taluni redditi diversi di cui all articolo 67 (già art. 81), comma 1, nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all articolo 25 del Dpr n. 600/1973 (incluse, dal 4 luglio 2006, le assunzioni di obblighi di fare o non fare o permettere) e 33, comma 4, del Dpr n. 42/1988, nonché le provvigioni, comunque denominate, anche a fronte di attività occasionali nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all articolo 25 bis del Dpr n. 600/1973. Si rammenta inoltre che, pur non essendo stati assoggettati a ritenuta, devono essere dichiarati nella presente certificazione anche i compensi erogati ai professionisti ed ai percettori di provvigioni che si sono avvalsi del regime agevolato previsto dagli articoli 13 e 14 della legge n. 388/2000 anche se per i compensi e le provvigioni erogate a tali soggetti non sussisteva l obbligo di redigere e consegnare la certificazione prevista dall articolo 4, commi 6 ter e 6 quater, del Dpr n. 322/1998 poiché lo stesso obbligo opera unicamente nei confronti dei sostituti«( ) che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute allafonte( )». Devono, altresì, essere riportati nella sezione del 770/S in commento le indennità per cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell attività sportiva quando il rapporto instaurato è di natura autonoma; i compensi per l utilizzazione economica delle opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule ed informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale, scientifico, quando l utilizzazione avvenga da parte di soggetto diverso dall autore e dall inventore. Non vanno, al contrario, indicati le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari per trasferte fuori dal territorio comunale corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui all art. 67, lettera m), del Tuir. Le regole di compilazione In merito alla compilazione della comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, le istruzioni ricordano che ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra. Esposizione dati per singolo percipiente Un ulteriore precisazione contenuta nelle istruzioni consegue all inesistenza di vincoli posti alle modalità di certificazione dei redditi in commento. La certificazione potrebbe, infatti, essere unica e riepilogativa di tutti i pagamenti effettuati nel periodo di imposta ovvero potrebbe essere rilasciata per singolo pagamento. Le istruzioni alla compilazione (cfr. pag. 46, 770/S/2008), assecondando tale facoltà riservata al sostituto d imposta, in presenza di più compensi erogati al medesimo percipiente, precisano che i dati possono essere esposti nel modello secondo le seguenti modalità: q totalizzando i vari importi e compilando un unica comunicazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; 47

2 I SUPPLEMENTI Guida al Lavoro 48 q compilando tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell anno avendo cura di numerare progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo percipiente; q indicando una sola volta i dati anagrafici del percipiente ed il numero progressivo di comunicazione ed utilizzando più righi per esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando i soli puntida18a38. Secondo la regola generale il codice fiscale del sostituto d imposta (posto in alto a destra) deve essere compilato solo in presenza di operazioni societarie straordinarie determinanti l estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto per la cui descrizione si rinvia all apposito commento di Michela Magnani. Dati relativi al percipiente Le caselle da 1 a 13 devono essere compilate riportando i dati anagrafici del percettore. A seguito del particolare regime fiscale applicato agli sportivi dilettanti, il codice regione(casella 10) deve essere compilato solo se, nel punto 18 (causale), viene indicato il codice «N» relativo alle indennità di trasferta corrisposte agli stessi. Le caselle 12 e 13 devono essere compilate nelle seguenti ipotesi: qpunto12, nel caso di corresponsione di redditi, ai sensi dell articolo 7, comma 3, del Tuir, agli eredi del creditore; in tale ipotesi, il sostituto d imposta deve 1. intestare la comunicazione all erede e 2. barrare la casella delpunto12; q il punto 13, «Eventi eccezionali», è compilato in coincidenza di particolari casi con i seguenti codici: l 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell evento lesivo; l 2 per i contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle Province di Campobasso e di Foggia che sono stati colpiti dagli eventi sismici per i quali i decreti del 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e del 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo Detti termini prorogati al 31 dicembre 2005 dall art. 4, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006 dall art. 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006, n (G.U. n. 50 del 1 marzo 2006); l 3 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. Se il percipiente è un «non residente» devono essere utilizzati i punti da 14 a 17 evidenziando: q nel punto 14, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa del Paese di residenza; q nei punti 15 e 16, deve essere indicata, rispettivamente, la località di residenza estera e il relativo indirizzo; q nel punto 17 deve essere evidenziato il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella SG (Elenco dei Paesi esteri, posto nell Appendice). Indicazione del codice fiscale del percettore non residente Le istruzioni delle caselle da 1 a 13 della comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo prevedono che le stesse devono essere compilate riportando i dati anagrafici del percettore. È inoltre previsto che, nell ipotesi in cui il percipiente sia un «non residente», devono essere utilizzati i punti da 14 a 17 indicando, in particolare nel punto 14, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa del Paese di residenza. La compilazione della casella codice fiscale rilasciato dall Autorità fiscale di residenza ha sempre creato non poche difficoltà agli operatori in quanto ci si chiedeva se, in relazione a percettori non residenti, fosse sufficiente la sola indicazione del codice identificativo rilasciato dallo Stato estero ovvero se fosse comunque necessaria la compilazione della casella 1 relativa al codice fiscale qualora quest ultimo, su richiesta del sostituto d imposta dichiarante, fosse stato rilasciato dall Amministrazione fiscale italiana. La soluzione al dubbio dipende dal sistema normativo che comprende il Dpr n. 605/1973 ma anche le specifiche tecniche al modello 770/2008 (1). Nell ipotesi in cui la comunicazione sia relativa ad un soggetto non residente e, quindi, venga compilata la casella 17 relativa al codice di Stato estero: (1) Ai sensi dell articolo 6, comma 2, del Dpr n. 605/1973 l obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione del cognome, del nome del luogo e della data di nascita, del sesso e del domicilio all estero. Inoltre, nell ipotesi in cui non si sia in possesso di tutti i dati prima indicati, i soggetti obbligati all indicazione del codice fiscale del percettore devono richiedere all Amministrazione finanziaria italiana il rilascio di un codice fiscale numerico. Dal confronto delle riportate

3 Guida al Lavoro I SUPPLEMENTI q se si è in possesso del codice di identificazione fiscale estero, devono essere compilate le caselle da 14 a 17; q se non si è in possesso del codice di identificazione fiscale estero, l obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio all estero); in conseguenza di quanto previsto dalle istruzioni del software di controllo si ritiene, pertanto, che debbano essere compilate solo le caselle da 15 a 17. Tale conclusione risulta coerente con le istruzioni del software di controllo anche nel caso in cui sia stato attribuito un codice fiscale (italiano) da parte dell Amministrazione fiscale italiana. Problematiche connesse alla dichiarazione di redditi percepiti da non residenti Si evidenzia che relativamente alle tipologie reddituali in commento il reddito percepito da un soggetto non residente si considera prodotto in Italia se: q trattandosi di lavoro autonomo, l attività è esercitata in Italia (articolo 23, comma 1, lettera d) del Tuir); q trattandosi di provvigioni, l attività è esercitata in Italia mediante una stabile organizzazione (articolo 23, comma 1, letterae) del Tuir). Tali requisiti costituiscono, pertanto, condizioni preliminari per l assoggettamento a ritenuta alla fonte dei predetti redditi e conseguentemente per la compilazione del 770/2008. Eccezione a detta regola generale potrebbe essere rappresentata dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Per quanto riguarda, in particolare, i redditi di collaborazione coordinata e continuativa le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni potrebbero contenere una deroga alle regole generali di dichiarazione sopra esposte. Infatti, se relativamente all attività per cui è prevista una collaborazione coordinata e continuativa vi fosse sovrapposizione tra la previsione della norma fiscale interna (che assimila detti redditi a quelli derivanti dal lavoro subordinato) e quella della norma speciale, quest ultima prevarrebbe con conseguente applicazione del relativo trattamento tributario. Conseguenza di tale opera di riqualificazione potrebbe infatti essere la dichiarazione del reddito corrisposto nella «comunicazione» relativa ai redditi di lavoro autonomo e non, invece, in quella relativa al reddito di lavoro dipendente o assimilato. Causale Nella casella 18 deve essere indicata la causale del pagamento utilizzando i seguenti codici: A prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell esercizio di arte o professione abituale; B utilizzazione economica, da parte dell autore o dell inventore, di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; C utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; D utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali; E levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali; F prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo; G indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale; H indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone (escluse le somme maturate entro il e già tassate come reddito di impresa); I indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili; L utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall autore o dall inventore, di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; M prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere; N indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati q nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, q in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici; P compensi corrisposti a non residenti per l uso di disposizioni normative con il tracciato «record» (Tipo H, colonna 6, colonna «controlli bloccanti/valori ammessi») delle caratteristiche tecniche del software di controllo della comunicazione in commento relative a tali campi emerge che nella sezione campi posizionali, il campo «codice fiscale del percipiente» deve essere sempre impostato per i residenti. Diversamente, tale campo deve essere impostato «a spazio»; nelle ulteriori istruzioni del «campo codice fiscale del percipiente» della sezione campi non posizionali è previsto che il campo deve essere sempre compilato se non è compilato il campo 15 relativo al «codice di Stato estero»; relativamente al campo «codice di identificazione fiscale estero» non vengono fornite apposite indicazioni. 49

4 I SUPPLEMENTI Guida al Lavoro 50 attrezzature industriali (e simili) nel territorio dello Stato; compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all art. 15, comma 2, dell Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004, legge n. 385/1930); Q provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario; R provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario; S provvigioni corrisposte a commissionario; T provvigioni corrisposte a mediatore; U provvigioni corrisposte a procacciatore di affari; V provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; W provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (legge n. 67/1987); X canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all art. 26 quater, comma 1, lett. a) e b) del Dpr n. 600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro Stato membro dell Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26 quater del Dpr n. 600/1973, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell art. 4 del Dlgs 30 maggio 2005, n. 143; Y canoni corrisposti dal 1 gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all art. 26 quater, comma 1, lett. a) e b) del Dpr n. 600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro Stato membro dell Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26 quater, del Dpr n. 600/1973, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell art. 4 del Dlgs 30 maggio 2005, n. 143; Z titolo diverso dai precedenti. Anno In presenza dell erogazione di indennità (causali G, H ed I) nelpunto19 deve essere riportato l anno in cui è sorto il diritto alla percezione. Se, invece, sono state erogate anticipazioni relative alle indennità a casella 17 deve essere indicato l anno 2006, barrando, altresì, lacasella18. Nei punti 31 e 32 deve essere riportato l ammontare delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione (casella 31) e relative ritenute (casella 32). Ammontare soggetto, non soggetto, spese e ritenute A casella 21 va indicato l ammontare lordo del compenso corrisposto. A tale proposito, le istruzioni confermano la prassi, ormai consolidata, secondo cui, in tale casella, non deve essere indicato il 2% o il 4% di contributo integrativo destinato alle casse professionali di previdenza. Questo, ai sensi del combinato disposto dell articolo 53, comma 1, Tuir e dell articolo 16 del Dl n. 41/1995, concorrendo a formare la base imponibile Iva, è escluso dalla determinazione del compenso ai fini delle imposte sui redditi. Nell importo evidenziato in tale casella dovrà, invece, essere indicata l eventuale rivalsa del 4% (facoltativa) relativa ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell Inps. Infatti, con la risoluzione n. 109/E/1996 è stato precisato che tale maggiorazione, addebitata in fattura ed acquisita a titolo definitivo dal professionista, q non può essere considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono compensi ai sensi dell art. 53, comma 1, del Tuir; q essendo parte integrante del compenso, deve essere assoggettata al prelievo alla fonte del 20% di cui all art. 25 del Dpr n. 600/1972; q deve concorrere a formare la base imponibile dell imposta sul valore aggiunto a norma dell art. 13 del Dpr n. 633/1972. Situazione differente si ha per i professionisti iscritti ad ordini dotati di cassa professionale, per i quali il contributo integrativo del 2% o 4% obbligatoriamente evidenziato in fattura è a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti ed è riscosso direttamente dall iscritto medesimo che lo riversa alla Cassa di previdenza. Poiché quest ultimo contributo costituisce un vero e proprio onere previdenziale, lo stesso non fa parte del compenso a norma dell art. 53 Tuir, e, pertanto, non deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte del 20% di cui all art. 25, Dpr n. 600/1973. Regimi particolari Con riferimento ai soggetti che fruiscono dei regimi agevolati di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388/2000, al punto 21 e al punto 23 (somme non soggette a ritenuta) dovrà essere indicato l ammontare lordo corrisposto. Le istruzioni confermano, altresì, che l importo da esporre in corrispondenza del codice causale«n», a casella 21, deve includere anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a E 7.500,00) secondo quanto dispone l articolo 69, comma 2, del Tuir. Tali somme vanno riportate anche nel successivo punto 23. Un ulteriore fattispecie di compilazione combinata delle caselle 21 e 23 coinvolge la normativa di favore nei confronti dei ricercatori, richiamata in premessa. Tale agevolazione emanata con l articolo 3 del Dl n. 269/2003 ha, infatti, previsto che il reddito professionale, prodotto dai ricercatori «rimpatriati» e tassato in Italia, subisca un abbattimento del 90% dell imponibile. Tale condizione è eviden

5 Guida al Lavoro I SUPPLEMENTI ziata nel 770/S/2006 evidenziando q a casella 19, l intero compenso erogato al ricercatore nel 2005; q a casella 21, il 90% del compenso non assoggettato a ritenuta. A casella 21 non vanno, inoltre, riportate le somme per le prestazioni non soggette a ritenuta (ex articolo 25 bis, comma 5, Dpr n. 600/1973) svolte dalle agenzie di viaggio e turismo, rivenditori autorizzati di documenti di viaggio, ecc. Se il percettore è un soggetto non residente, nel punto 22 (Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale), il sostituto d imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tale caso, il sostituto d imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta dell Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui tra le amministrazioni degli Stati firmatari della convenzione per evitare le doppie imposizioni sia stato adottato un apposito modello (di solito, bilingue), lo stesso, debitamente compilato, sostituisce tale documentazione. Considerato, a tal proposito, che gli Stati che hanno in vigore modelli convenzionali sono minoritari e che detto modello, ove adottato, non è di facile reperibilità, si ritiene che anche laddove sia stato adottato un modello, lo stesso non sia vincolante per fruire dei benefici connessi alla normativa convenzionale, ben potendo essere rilasciate le ordinarie dichiarazioni di stato attestanti l esistenza dei requisiti richiesti dalla norma. A casella 23, vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, sono escluse dalla base imponibile su cui deve essere applicata la ritenuta, quali ad esempio q diritti d autore, il 25% dell importo; q la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50% regime ordinario o 80% regime speciale agenti con collaboratori); q gli importi in franchigia erogati agli sportivi dilettanti; q la deduzione del 22% a titolo di spese di produzione del reddito per le provvigioni degli incaricati alle vendite a domicilio (codice «V», punto 18); q l intero compenso o provvigione erogato ai soggetti fruitori dei regimi agevolati. Le istruzioni enunciano ulteriori fattispecie non soggette a ritenuta e da includere, pertanto, nel punto in commento, quali i compensi fino a E 25,82 (ex art. 25, comma 3, del Dpr n. 600/1973) e le somme anticipate in nome e per conto dei preponenti, committenti o mandanti. Le medesime istruzioni precisano che il contributo integrativo del 2% o 4%, da riversare alla cassa di previdenza, non deve, al contrario, essere riportato neanche in questa casella, Nelle caselle 24 e 25 vanno riportati, rispettivamente, l imponibile (determinato dalla differenza tra l ammontare lordo del punto 21 e le somme non soggette a ritenuta di cui ai punti 22 e 23) e l importo delle ritenute a titolo d acconto operate. Le ritenute a titolo d imposta Nella casella 26 va indicato l importo delle ritenute a titolo d imposta operate nell anno relative q alle somme individuate con il codice «N» nel punto 16 (per un importo superiore ae7.500,00 e inferiore a E ,28); q le ritenute (30%) operate per l utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall autore o dall inventore, di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; q compensi corrisposti a non residenti per l uso di attrezzature industriali (e simili) nel territorio dello Stato. Benché non menzionato dalle istruzioni, in questa casella deve essere inserita la ritenuta operante ai sensi dell articolo 25, comma 2, del Dpr n. 600/1973 nei confronti del lavoratore autonomo non residente per prestazione resa in Italia. Altri dati Nel punto 27 va indicato l ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già compreso negli importi indicati nei precedenti punti 23 e 24. Nei punti 28 e 29, da compilare solo con riferimento agli sportivi dilettanti (causale «N»), deve essere indicato l importo dell addizionale regionale all Irpef trattenuta a titolo di acconto e a titolo d imposta. Nel punto 30 deve infine essere riportato il relativo importo non trattenuto (già compreso nei precedenti) a seguito di eventi eccezionali. I dati previdenziali Le caselle 33 e 34, introdotte nel 770 del 2005, sono il riflesso dell innovazione legislativa procurata dagli articoli 43 e 44 del decreto legge n. 269 del 2003 attraverso cui è stato esteso a talune categorie di contribuenti l obbligo contributivo alla gestione separata Inps. In particolare l articolo 44 ha previsto q un nuovo obbligo contributivo alla «gestione separata Inps dei lavoratori autonomi» per i percettori di redditi di lavoro autonomo occasionale, al superamento di un limite franchigia; q un limite franchigia alla contribuzione da parte degli incaricati alle vendite a domicilio, già obbligati all iscrizione alla «gestione separata Inps dei lavora 51

6 I SUPPLEMENTI Guida al Lavoro tori autonomi». Il citato articolo 43 della legge n. 269/2003 (come modificato dalla Finanziaria 2005) ha previsto la contribuzione da parte degli associati in partecipazione a favore della Gestione separata Inps cosiddetta «del 10%». Le istruzioni del 770/2008 dispongono la compilazione della caselle in commento per i soli codici causale q M prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e q V provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, e, quest anno la fattispecie non era menzionata nel 770/2005 anche per il codice causale q C utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; con la precisazione di evidenziare a casella 17 l anno «2004» laddove il versamento fosse riferito ala pagamento differito (al ), come richiesto dall Inps (circolare n. 90/2005). Casella 35 Spese rimborsate La casella 35 «Spese rimborsate», legato alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi occasionali (causale«m», punto 18), riassume le spese rimborsate dal committente sui compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali. Esiste, infatti, una differenza tra imponibile fiscale (ricavi meno spese riferibili alla produzione dei ricavi) e quello previdenziale (che propone una franchigia sino ae5.000 determinata, ai sensi della circolare n. 103/2004, sui ricavi al netto delle spese poste a carico del committente). La prescrizione rende, dunque, necessaria l evidenza di un apposita casella che «deprime» l imponibile Esempio Compenso (+) euro Spese riaddebitate (+) euro Imponibile fiscale soggetto a ritenuta (=) euro Ritenuta 20%: euro Imponibile previdenziale euro Aliquota previdenziale 18% su = 540 euro 360 euro 180 euro (franchigia) = Contributi a carico ditta Contributi a carico lavoratore DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE Causale Anno Anticipazione M 21 Ammontare lordo corrisposto Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale Altre somme non soggette a ritenuta 23 Imponibile Ritenute a titolo d acconto Ritenute a titolo d imposta Ritenute sospese Addizionale Regionale a titolo d acconto 28 Addizionale Regionale a titolo d imposta Addizionale Regionale sospesa 31 Imponibile anni precedenti Ritenute operate anni precedenti Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante Contributi previdenziali a carico del percipiente FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA previdenziale. 35 Spese rimborsate Somme corrisposte prima della data di fallimento Curatori sostituti d imposta I nuovi punti 37 e 38 vanno compilati esclusivamente nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un 36 Ritenute rimborsate Somme corrisposte dal curatore/commissario commissario liquidatore. In tal caso va indicato: nel punto 37, la quota dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell apertura della procedura fallimentare, già compresa nel punto 24; nel punto 38, la quota dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore.

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