GLI ATTORI DELLA SICUREZZA (PARTE SECONDA)
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- Vittorio Poggi
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1 GLI ATTORI DELLA SICUREZZA (PARTE SECONDA)
2 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI D. Lgs. 81/2008 dall art. 2 Definizioni i) «Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
3 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Aziende < 15 lavoratori: ll RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell ambito territoriale Aziende > 15 lavoratori: ll RLS è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
4 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente: un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da lavoratori; sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre lavoratori.
5 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Qualora non si provveda alla designazione, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriali Adesione al fondo territoriale (spesa annua di 2 ore di retribuzione per ciascun addetto impiegato in azienda)
6 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Verbale di assemblea per l elezione dell RLS
7 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Formazione del Rappresentante dei Lavoratori Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
8 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Formazione del Rappresentante dei Lavoratori principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione.
9 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Art. 37, D.Lgs. 81/08, comma 11 - Formazione del RLS La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell obbligo di aggiornamento periodico. Durata minima: 4 ore annue per le imprese dai 15 ai 50 lavoratori 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori
10 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori accede ai luoghi di lavoro; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi; è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione (RSPP/ASPP), alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; è consultato in merito all organizzazione della formazione; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti agli infortuni ed alle malattie professionali;
11 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; partecipa alla riunione periodica; fa proposte in merito alla attività di prevenzione; avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
12 LAVORATORE D. Lgs. 81/2008 dall art. 2 Definizioni a) «Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
13 LAVORATORE DIRITTI principali destinatari delle finalità protettive della normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro DOVERI parti attive del processo di prevenzione, responsabili della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
14 LAVORATORE Il lavoratore rientra nel processo delle responsabilità quando: Attua un comportamento esorbitante (area di rischio): l estraneità alla mansione affidatagli pone in essere un attività lavorativa diversa da quella cui era stato preordinato il lavoratore, per cui con la propria condotta fuoriesce dalla sua area di rischio, escludendo la responsabilità del ddl interrompendo il nesso causale. Le mansioni del lavoratore individuano l area di rischio: il comportamento tenuto al di fuori delle mansioni proprie del lavoratore ha efficacia interruttiva del rapporto di causalità col datore di lavoro.
15 LAVORATORE Il lavoratore rientra nel processo delle responsabilità quando: Attua un comportamento abnorme: comportamento che rientri nelle mansioni proprie ma realizzate in maniera imprevedibili e non ipotizzabile dal datore di lavoro
16 LAVORATORE Obblighi del lavoratore Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
17 LAVORATORE Obblighi del lavoratore I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
18 LAVORATORE Obblighi del lavoratore d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
19 LAVORATORE Obblighi del lavoratore g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o disposti dal medico competente.
20 LAVORATORE Formazione dei Lavoratori Accordo Stato Regione 21/12/2006 FORMAZIONE GENERALE 4 ORE FORMAZIONE SPECIFICA 4 ore per Rischio Basso 8 ore per Rischio Medio 12 ore per Rischio Alto AGGIORNAMENTO 5 ANNI 5 ANNI 5 ANNI
21 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE D. Lgs. 81/2008 dall art. 18 Obblighi del Datore di lavoro b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
22 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Gli addetti sono nominati tra i lavoratori dal Datore di Lavoro: non è possibile rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. Gli addetti seguono corsi di formazione specifici inerenti il ruolo che devono svolgere e devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate.
23 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Primo soccorso: Insieme di semplici manovre orientate a mantenere in vita l infortunato ed a prevenire possibili complicazioni in attesa dell arrivo di soccorsi qualificati. Pronto soccorso: Procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione, orientate a diagnosticare il danno e a curare l infortunato; di competenza del solo personale sanitario
24 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Formazione Il lavoratore individuato e designato deve essere sottoposto a specifiche attività di formazione. In merito ai contenuti della formazione ci si differenzia a seconda del numero di dipendenti, del settore d attività, del livello di rischio e del livello di rischio incendio applicabile all azienda.
25 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Aziende classificate Gruppo A: I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2 del DLgs 334/99, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. II) aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. III) aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
26 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Aziende classificate Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A Aziende classificate Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A
27 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Corso di formazione per Addetto al Primo Soccorso Per ciascun gruppo di classificazione è prevista, ai sensi degli allegati 3 e 4 del DM 388/03, la seguente formazione: CLASSIFICAZIONE AZIENDA GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C DURATA 3 moduli di formazione per un totale di 16 ore 3 moduli di formazione per un totale di 12 ore 3 moduli di formazione per un totale di 12 ore AGGIORNAM ENTO 3 ANNI 3 ANNI 3 ANNI
28 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Nelle aziende o unità produttive di gruppo A o B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 (D.M. 388/2003), da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
29 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Nelle aziende o unità produttive di gruppo A o B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
30 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Contenuto della cassetta di pronto soccorso (Allegato 1 del DM 388/03): 1. Guanti sterili monouso (5 paia) 2. Visiera paraschizzi 3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3) 5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 7. Teli sterili monouso (2) 8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
31 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Contenuto della cassetta di pronto soccorso (Allegato 1 del DM 388/03): 10.Confezione di cotone idrofilo (1) 11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) 12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 13.Un paio di forbici 14. Lacci emostatici (3) 15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 17. Termometro 18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
32 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Nelle aziende o unità produttive di gruppo C il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 (D.M. 388/2003) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale
33 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Contenuto del pacchetto di medicazione (Allegato 2 del DM 388/03): 1. Guanti sterili monouso (2 paia) 2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1) 3. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1) 4. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) 5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) 6. Pinzette da medicazione sterili monouso (1) 7. Confezione di cotone idrofilo (1) 8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
34 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Contenuto del pacchetto di medicazione (Allegato 2 del DM 388/03): 9. Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) 10. Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) 11.Un paio di forbici (1) 12. Un laccio emostatico (1) 13. Confezione di ghiaccio pronto uso (1) 14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) 15. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
35 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE Corso di formazione per Addetto all emergenza incendi Il lavoratore individuato e designato deve essere sottoposta a specifiche attività di formazione. CORSO CORSO A (rischio incendio Basso) CORSO B (rischio incendio Medio) CORSO C (rischio incendio Elevato) DURATA AGGIORNAMEN TO 4 ore 3 anni 8 ore 3 anni 16 ore 3 anni
36 PRESTATORI D OPERA IN APPALTO Il sistema di prevenzione si estende anche oltre i confini organizzativi coinvolgendo anche chi fornisce servizi o mezzi tecnici che possono influire sulle condizioni di salute e sicurezza rispetto dei principi generali di P r o g e t t i s t a prevenzione in materia di sicurezza e di salute impianti rispondenti alle disposizioni F o r n i t o r i legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza F r a b b i c a n t i attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e/o dai progettisti
37 SANZIONI DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE PREPOSTO MEDICO COMPETENTE LAVORATORI da a euro arresto da 4 a 8 mesi da a euro arresto da 2 a 4 mesi da 400 a euro arresto sino a 2 mesi da 600 a euro arresto sino a 3 mesi da 300 a 600 euro arresto sino a 1 mese
38 SANZIONI DATORE DI LAVORO PROGETTISTI FABBRICANTI INSTALLATORI da a euro arresto da 4 a 8 mesi da a euro arresto sino a 6 mesi da a euro arresto da 3 a 6 mesi da a euro arresto sino a 3 mesi
39 SANZIONI Per il lavoratore sono previste sanzioni per: inosservanza delle disposizioni fornite dal datore di lavoro utilizzo non corretto delle attrezzature, sostanze, dispositivi di sicurezza rifiuto di uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) mancata segnalazione delle deficienze di mezzi e dispositivi nonché di qualsiasi altra eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza rimozione o manomissione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o controllo rifiuto di partecipare ai programmi di formazione e addestramento rifiuto di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
40 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE Organigramma della sicurezza aziendale IL DATORE DI LAVORO nomina CONSULENTI ESTERNI RSPP/ASP P ADDETTO/ I PRIMO SOCCORS O ADDETTO/ I ANTINCE NDIO MEDICO COMPETE NTE LAVORATORI ELEGGONO O DESIGNANO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
41 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE Esempio sistema di prevenzione aziendale CONSULENTI ESTERNI DATORE DI LAVORO SPP MEDICO COMPETENTE FORMAZI ONE E INFORMA ZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, PROCEDURE DI SICUREZZA, ETC. SORVEGLIA NZA SANITARIA AGGIORNAMENTO SICUREZZA RLS RIUNIONI PERIODICHE
42 ORGANI DI VIGILANZA Controlli e Vigilanza: Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito: dal controllo degli organismi interni all attività lavorativa dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza
43 ORGANI DI VIGILANZA Agli organismi interni è riservato il primo livello di prevenzione Agli organi di vigilanza pubblici spettano: le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche l adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro
44 ORGANI DI VIGILANZA ASL Azienda Sanitaria Locale VVF Vigili del Fuoco INAIL Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Direzione Provinciale del Lavoro
45 ORGANI DI VIGILANZA Azienda Sanitaria Locale Struttura operativa del Servizio Sanitario Nazionale presente a livello provinciale sul territorio verifica l applicazione della normativa vigente tramite il controllo dei luoghi di lavoro verifica i cicli lavorativi e gli impianti, valutazione le sostanze usate e controlla gli accertamenti sanitari preventivi e/o periodici effettua accertamenti sanitari successivi al ricorso del lavoratore contro il giudizio di inidoneità del medico competente
46 ORGANI DI VIGILANZA Azienda Sanitaria Locale Struttura operativa del Servizio Sanitario Nazionale presente a livello provinciale sul territorio conduce indagini: - per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di - particolare gravità - sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro
47 ORGANI DI VIGILANZA Vigili del Fuoco Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'interno. Il personale riveste la qualifica di. polizia giudiziaria Tra i compiti dei V.V.F. rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.
48 ORGANI DI VIGILANZA Vigili del Fuoco L attività di vigilanza è attuata: a richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, ai fini del controllo dell osservanza delle norme di prevenzione incendi per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalato o comunque rilevato per procedere a controlli a campione sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del Corpo Nazionale dei VVF
49 ORGANI DI VIGILANZA Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro E organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
50 ORGANI DI VIGILANZA Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Acquisire ed archiviare i dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori occupati in aziende ove esistono rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici, impiego di piombo, amianto o radiazioni ionizzanti, esposizione a rumore Effettuare controlli tecnici richiesti da altri Enti o Uffici sulla rispondenza di macchinari e dispositivi alle normative di sicurezza Vigilare sui rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali Effettuare controlli sulle caldaie
51 ORGANI DI VIGILANZA Direzione Provinciale del Lavoro E un ufficio periferico del Ministero del Lavoro che ha il compito, fra l altro, di vigilare sull applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale.
52 ORGANI DI VIGILANZA Direzione Provinciale del Lavoro Presso la Direzione provinciale del lavoro è previsto il Servizio Ispezioni del Lavoro (SIL) che può esercitare un attività di vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di sicurezza nelle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l impiego di esplosivi lavori in cassoni ad aria compressa e lavori subacquei
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