INDICE I TRIBUTI COMUNALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

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1 INDICE I TRIBUTI COMUNALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI pag L IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI pag Chi paga l imposta pag Esenzione per l abitazione principale pag Il valore dell immobile pag Casi particolari pag Il calcolo dell imposta e le aliquote di Roma Capitale pag Quando e come si paga pag Come si presentano la dichiarazione ICI ed i vari modelli pag LA TARIFFA RIFIUTI pag Chi paga la tariffa pag Come viene determinata la tariffa pag Le agevolazioni e riduzioni pag Esenzione pag Diminuzione di 90 euro annui pag Compostaggio domestico pag Riduzione per attività stagionale pag Quando e come si paga pag Come si presenta la dichiarazione Ta.Ri. pag Le richieste per le agevolazioni sociali pag IL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO ED AREE PUBBLICHE pag Chi paga il canone pag Come viene determinato il canone pag Misura dell occupazione pag Tabelle per il calcolo del canone pag Particolari tipologie di occupazione pag Agevolazioni e riduzioni pag Quando e come si paga pag Come si presenta la domanda di occupazione suolo pubblico pag IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE pag Chi paga il canone pag Come si determina il canone pag Tabelle con le tariffe pag Agevolazioni e riduzioni pag Quando e come si paga pag Come si presentano le richieste di autorizzazione pag IL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO pag Chi paga il contributo di soggiorno pag. 40 INDICE 1

2 5.2. Come si determina il contributo pag Agevolazioni e riduzioni pag Quando e come si paga pag Come si presentano le comunicazioni pag LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA pag Premessa pag Come si viene a conoscenza di una contravvenzione pag Preavviso di verbale di accertamento di violazione pag Verbale di accertamento di violazione con contestazione immediata pag Verbale di violazione senza contestazione immediata pag La notifica del verbale di violazione pag Cosa fare in caso di smarrimento del verbale di violazione pag Quando, come e chi deve pagare un verbale di violazione pag. 50 COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE pag IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI LOCALI pag Premessa pag Tipologie di violazioni soggette a ravvedimento pag Violazioni di natura sostanziale pag Violazioni di natura formale pag Le modalità di pagamento pag 56 IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE pag GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO pag L emissione degli atti di recupero pag Rateazione degli avvisi pag Annullamento dell atto o ricorso e relativa sospensione pag La riscossione frazionata pag I controlli sul territorio e le garanzie del contribuente pag LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE pag La riscossione mediante cartella pag Il pagamento della cartella pag Rateazione della cartella pag Annullamento della cartella o ricorso e relativa sospensione pag La riscossione coattiva pag La riscossione mediante ingiunzione pag LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE pag Regole di applicazione pag L irrogazione delle sanzioni pag. 81 CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI pag IL DIRITTO DI INTERPELLO pag L Interpello a Roma Capitale pag COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE pag L autotutela pag L avviso bonario pag. 88 INDICE 2

3 2.3. L acquiescenza e la definizione agevolata delle sanzioni pag L adesione all invito al contraddittorio pag L accertamento con adesione pag La conciliazione giudiziale pag IL RICORSO TRIBUTARIO pag Premessa pag Come inizia il processo tributario pag La richiesta di sospensione dell atto impugnato pag L esito del ricorso e la definitività della sentenza pag La riscossione in pendenza di opposizione pag Il ricorso in appello pag Il ricorso in Cassazione pag IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA pag Come si attiva il contenzioso pag Il ricorso al Prefetto e l Ordinanza Ingiuntiva pag Il ricorso al Giudice di Pace pag. 100 INDICE 3

4 I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 1. L IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI L ICI è un tributo a carico di chi possiede fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, siti nel territorio del Comune. Dall'anno 2008 le unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazione principale e quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera ne sono esentate CHI PAGA L IMPOSTA L ICI è dovuta: da chi ha la proprietà di immobili come case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili o terreni agricoli; da chi vanta un diritto reale di godimento su un immobile quali il diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie e di enfiteusi; dal locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria; dai concessionari, per le aree demaniali; dal gestore di immobili pubblici. Se l immobile è posseduto da più proprietari, l imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l ICI, ma separatamente). In caso di usufrutto, l imposta è dovuta da chi vanta tale diritto, vale a dire da chi utilizza l immobile, e non dal nudo proprietario. Se l immobile è in multiproprietà, l ICI deve essere invece pagata dall amministratore del condominio o della comunione. Non devono pagare l'ici i possessori (cioè coloro che sono proprietari, usufruttuari, o che godono di un diritto reale) della sola abitazione principale (con esclusione delle abitazioni accatastate con categoria A1, A8, A9), con eventuali pertinenze limitatamente ad un solo box o posto auto e ad una sola cantina o soffitta. Per abitazione principale si deve intendere quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, risiede, ritenendosi tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. La stessa norma di esenzione vale per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le abitazioni assegnate ed utilizzate come abitazione principale. Inoltre, sono esentati dal pagamento i cittadini italiani residenti all'estero per l'abitazione tenuta a disposizione. E' esente anche l'abitazione assegnata con sentenza di separazione o divorzio di proprietà, in tutto o in parte, dell'ex coniuge non residente, nel caso in cui lo stesso non possieda altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale. L'esenzione si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale 1.2. ESENZIONE PER L ABITAZIONE PRINCIPALE L introduzione dell esenzione dall ICI per le abitazioni principali comporta l esclusione dall'applicazione dell'imposta per: le abitazioni principali (comprese le pertinenze nei limiti di un solo box o posto auto ed una sola cantina o soffitta), cioè quelle in cui il proprietario dimora abitualmente; l'abitazione assegnata al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, che la utilizza come abitazione principale; l'abitazione a disposizione, non locata, di italiani residenti all'estero; 4

5 l'abitazione a disposizione, non locata, di residenti presso istituti di ricovero o cura; le abitazioni date in uso gratuito dal proprietario a parenti ed affini entro il secondo grado; l'abitazione, o quota di essa, posseduta dal coniuge non assegnatario, assegnata con sentenza di separazione o divorzio all'ex coniuge, nel caso in cui il soggetto passivo non possieda altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale; le abitazioni per le quali è stato sospesa l'esecuzione dello sfratto - limitatamente all'acconto 2009 ed al nel caso in cui il nucleo familiare del conduttore comprenda persone anziane e/o portatori di handicap. In questo caso il nucleo familiare del conduttore non deve possedere altre abitazioni e deve avere un reddito familiare insufficiente ad accedere ad altro immobile. Rimane l'obbligo del pagamento ICI per le abitazioni principali accatastate con categoria A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e palazzi di importanza storica) e relative pertinenze che continuano ad essere assoggettate all aliquota prima abitazione limitatamente ad un solo box o posto auto e ad una sola cantina o soffitta. In tal caso l'aliquota da applicare è il 4,6 per mille e viene riconosciuta la detrazione per l'abitazione principale di 103,29 euro. Per usufruire dell esenzione per le abitazioni a disposizione, non locate, di residenti presso istituti di ricovero o cura è necessario presentare l'apposito modello di comunicazione verde, al quale deve essere allegata un attestazione di degenza rilasciata dall'istituto di ricovero IL VALORE DELL IMMOBILE Per calcolare l imposta bisogna prima di tutto determinare il valore dell immobile, cioè quella che, di norma, si chiama base imponibile. A tal fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli. Per i Fabbricati La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1º gennaio dell anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale: 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A10 e C1); 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10), gli alberghi, i teatri, le banche, ecc. (categoria D); 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1). Nel caso di immobili acquistati di recente la rendita catastale è indicata nell'atto di acquisto. Se l'immobile non è ancora accatastato, si deve utilizzare la rendita dichiarata al momento della richiesta di accatastamento (DOCFA). Nel caso, invece, di rettifica, da parte dell Agenzia del territorio, della rendita catastale, la base imponibile ai fini ICI sarà conseguentemente integrata con decorrenza dal primo gennaio dell anno successivo. Per le aree fabbricabili La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1º gennaio dell anno cui si riferisce l imposta. Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per zone omogenee. Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da parte del Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria area fabbricabile. Si ricorda che sono considerati fabbricabili i terreni sui quali è possibile realizzare una costruzione in base al Piano Regolatore Generale, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e/o dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. Elementi per la determinazione del valore dell area fabbricabile possono essere acquisiti, in mancanza della determinazione periodica menzionata, partendo dal valore degli immobili costruiti e scomputando i costi di costruzione oppure dal confronto con aree similari. 5

6 Per i terreni agricoli La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1º gennaio dell anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per Casi particolari Fabbricati di interesse storico Per i fabbricati di interesse storico/artistico, la rendita si calcola applicando la tariffa d estimo (aumentata del 5%) di minore ammontare prevista per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. La rendita va moltiplicata per 100 anche se il fabbricato è classificato nella categoria A10 o C1 o nel gruppo D. Fabbricati a destinazione speciale Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (Immobili a destinazione speciale quali ad esempio, opifici, alberghi, teatri, cinematografi, ospedali e centri commerciali), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione della rendita, il valore imponibile ai fini dell'ici è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, secondo il criterio contabile e quindi secondo il valore iscritto in bilancio rivalutato annualmente da appositi coefficienti determinati con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. L'adozione del criterio contabile può riguardare anche i fabbricati di interesse storico e/o artistico se tali fabbricati sono classificabili nel gruppo catastale D, privi sin dall'origine di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti nelle apposite liste comunali ed assoggettati all obbligo dell assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, che svolgono la loro attività a titolo principale, godono di una deduzione dall imponibile nella misura di euro ,84. Per l importo eccedente la franchigia di euro ,84 si applicano le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro ,84 e fino a euro ,83; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro ,83 e fino a euro ,38; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro ,38 e fino a euro ,22. Oltre l'importo di euro ,22, l'imposta è dovuta nella misura integrale. Il valore da prendere in considerazione è quello complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo di imposta, anche se situati sul territorio di più comuni. L insieme delle percentuali e la necessità di tener conto della franchigia possono rendere i calcoli sopra descritti laboriosi. Con l intento di semplificare il lavoro si acclude una Tabella di facile lettura che consente di svolgere ordinatamente tutti i passaggi fino al calcolo dell ICI attraverso un esempio. 6

7 TABELLA GENERALE QUOTA IMPONIBILE ALIQUOTA COEFFICIENTI RIDUZIONE ICI PER SCAGLIONI da euro ,85 a euro ,83 da euro ,84 a euro ,38 da euro ,39 a euro ,22... X... / X 0,30 = X... / X 0,50 = X... / X 0,75 =... + oltre euro ,22... X... / X 1 =... = Ici dovuta... Esempio: Calcolo dell ICI dovuta nel caso di un terreno agricolo del valore di Euro ,00 con un aliquota d imposta applicabile del 4,6 per mille l ICI. ESEMPIO QUOTA IMPONIBILE ALIQUOTA COEFFICIENTI RIDUZIONE ICI PER SCAGLIONI da euro ,85 a euro ,83 da euro ,84 a euro ,38 da euro ,39 a euro , ,98 X 4,6/ X 0,30 = 49, ,55 X 4,6/ X 0,50 = 95, ,84 X 4,6/ X 0,75 = 89,09 + oltre euro , ,78 X 4,6/ X 1 = 96,07 = Ici dovuta 330, IL CALCOLO DELL IMPOSTA E LE ALIQUOTE DI ROMA CAPITALE L imposta si determina applicando alla base imponibile l aliquota stabilita annualmente nella misura che va dal 4 al 7 per mille. Tuttavia è possibile fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, ovvero aliquote maggiorate comunque non superiori, per Roma Capitale, al 10 per mille. Per l abitazione principale, per la quale è dovuta ancora l imposta (ad esempio per l immobile classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze (limitatamente ad un solo box o posto auto e una sola cantina o soffitta) è fissata un aliquota ridotta pari al 4,6 per mille. Per abitazione principale si intende la casa nella quale si abita e che di norma coincide con la residenza anagrafica. Nell ipotesi in cui sussiste ancora la tassazione per l abitazione principale è prevista una detrazione di 103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l immobile è stato utilizzato come dimora abituale. Se l immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell ICI, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali (e non in base alla percentuale di possesso). 7

8 Le ulteriori aliquote applicate per l anno 2011 con i vari modelli che devono essere presentati sono le seguenti: 4,6 per mille per le abitazioni non ancora rientrate in possesso di coloro che hanno presentato richiesta di sfratto per necessità del proprietario persona fisica, oppure dei suoi parenti ed affini fino al 2 grado; 4,6 per mille per le abitazioni di proprietà di persone fisiche date in affitto con contratti ad equo canone o a canone agevolato a inquilini che le utilizzano come abitazione principale (Legge 431del 1998, art. 2, comma 3). La stessa aliquota si applica alle abitazioni date in affitto con contratti a canone agevolato a studenti universitari residenti fuori-sede. Per usufruire di questa aliquota agevolata è necessario presentare l'apposito modello di comunicazione di colore rosa; 4,6 per mille per i negozi (categoria catastale C1), botteghe (C3) o autorimesse commerciali (C6) in cui il proprietario eserciti l'attività direttamente o come rappresentante legale o amministratore di una società di persone o a responsabilità limitata. La stessa aliquota la possono applicare il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti e gli affini fino al 2 grado comproprietari. La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale e per usufruirne è necessario che il proprietario presenti l'apposito modello di comunicazione di colore giallo; 4,6 per mille per i negozi dichiarati di interesse storico con atto di Roma Capitale, in base alle norme stabilite dalla deliberazione n. 139 del 1997; 4,6 per mille per terreni ed immobili necessari per lo svolgimento dell'attività agricola dei coltivatori diretti o delle società agricole gestite dal rappresentante legale; 6 per mille per le abitazioni di proprietà di Società o Enti date in affitto a inquilini che le utilizzano come abitazione principale con contratti ad equo canone o a canone agevolato (Legge n. 431 del 1998, art. 2, comma 3). La stessa aliquota si applica alle abitazioni date in affitto con contratti a canone agevolato a studenti universitari residenti fuori-sede. Per usufruire di questa aliquota agevolata è necessario presentare il modulo di colore rosa sopra indicato utilizzato per le persone fisiche; 7 per mille quale aliquota ordinaria che deve essere applicata a tutti gli immobili per i quali non è espressamente prevista una delle aliquote agevolate o maggiorate. In particolare, l'aliquota del 7 per mille si applica all abitazione data in uso gratuito a parenti diversi da quelli fino al 2 grado che la utilizzano come abitazione principale o a quelli fino al 2 grado che non la utilizzano come abitazione principale, alle abitazioni date in affitto con canone libero (Legge 431 del 1998, artt. 2 e 3) e agli uffici e studi privati (categoria catastale A10); 9 per mille per i terreni fabbricabili, ad esclusione delle aree per le quali il soggetto passivo dell'imposta si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le stesse prima dei successivi cinque anni (nel qual caso si sconta l aliquota del 7 per mille); 10 per mille per le abitazioni sfitte (tenute a disposizione) possedute alla data del 1 gennaio 2009 e per le quali non risultano registrati contratti di affitto da almeno 2 anni alla data del 1 gennaio Per l applicazione dell aliquota del 7 per mille (in luogo di quella del 10 per mille) agli immobili dati in uso gratuito al coniuge che vi risiede è richiesta la compilazione del modello grigio Non si applica in ogni caso l'aliquota del 10 per mille agli immobili rimasti invenduti di proprietà delle società di costruzione o compravendita di immobili, che sconteranno l aliquota ordinaria del 7 per mille. Alle pertinenze si applicano le stesse aliquote delle unità immobiliari cui sono asservite. Una volta individuata l aliquota da applicare all unità immobiliare, l imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell anno (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero) e delle percentuali di possesso. Si ricorda che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l imposta è ridotta al 50%. Per conoscere le aliquote i contribuenti possono rivolgersi direttamente agli uffici di Roma Capitale o di Aequa Roma, consultare il sito internet di Roma Capitale ( o del Dipartimento delle Finanze ( sezione Fiscalità locale. 8

9 NOVITA : dal 2011 è nuovamente applicabile l esenzione dall Imposta Comunale sugli Immobili per i proprietari con procedura esecutiva di rilascio per finita locazione e per la durata della sospensione. L esenzione è riconosciuta a condizione che gli immobili siano locati a soggetti in possesso di particolari requisiti reddituali (reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a Euro ,00) essere o avere nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento e non essere in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza. Oppure: nucleo familiare di persone che non dispongono di altra abitazione, né di redditi sufficienti che permettano di accedere alla locazione di un nuovo immobile; figli fiscalmente a carico, o persone ultrasessantacinquenni o persone con handicap gravi. I soggetti che usufruiscono della suddetta esenzione sono tenuti a presentare la dichiarazione ICI nei termini previsti dall apposito regolamento comunale dell ICI. Nei casi in cui è previsto l obbligo della dichiarazione, questa deve essere presentata utilizzando i sistemi on line messi a disposizione da Roma Capitale all indirizzo o i CAF convenzionati QUANDO E COME SI PAGA L ICI è versata di regola in due soluzioni e nel rispetto delle seguenti scadenze: entro il 16 giugno, per il pagamento dell acconto; entro il 16 dicembre, per il pagamento del saldo. Se tali scadenze ricorrono di sabato domenica o in un giorno festivo sono prorogate al primo giorno non festivo successivo, anche provvedendo all adempimento in forma telematica. L importo da versare in acconto deve essere pari al 50% dell imposta dovuta e calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni applicabili per l'anno precedente (spesso ciò equivale a versare il 50 % dell ICI già pagata per l anno d imposta precedente). Il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione entro il termine previsto per l acconto; in questo caso, per calcolare l imposta dovuta per l intero anno occorre applicare l aliquota stabilita dal Comune per l anno in corso. Si ricorda che per un importo annuale fino a euro 10,00 non si deve effettuare alcun pagamento. Se il possesso dell immobile non riguarda l intero anno l imposta va comunque rapportata ai dodici mesi dell anno di riferimento. L eventuale conguaglio va effettuato in occasione del versamento a saldo. Anche le detrazioni vanno divise tra prima e seconda rata. In caso di possesso per l intero anno il contribuente pagherà entro il 16 giugno la metà di quanto versato nell anno precedente e a dicembre, una volta accertato che non sono intervenute modifiche delle aliquote dovrà semplicemente pagare il restante 50%. In caso contrario, cioè se le aliquote sono cambiate rispetto all anno precedente, a dicembre il contribuente effettuerà il calcolo dell imposta dovuta per l intero anno e pagherà la differenza rispetto all acconto pagato a giugno. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell imposta dovuta per l intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l imposta direttamente dall estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente. Per il pagamento è possibile utilizzare il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto corrente postale presso le banche, gli uffici postali, gli agenti della riscossione. In base a quanto disposto da Roma Capitale l ICI può essere pagata: 9

10 - compilando il bollettino di conto corrente postale n , intestato a Roma Capitale - Servizio ICI - Dipartimento Risorse Economiche, presso qualsiasi ufficio postale; - dal portale di Roma Capitale ( - Servizi on line) utilizzando: l'addebito in conto corrente bancario (Rid on-line) senza commissioni; la carta di credito. In questo caso si utilizzano i servizi del Monte dei Paschi di Siena (commissione pari all'1,5%) fino ad un importo massimo di 516,00 euro. - presso gli sportelli bancomat del Monte del Paschi di Siena utilizzando il numero di 16 cifre riportato sul bollettino precompilato ed allegato alla Guida all ICI con la modalità che, comunque, può essere utilizzata solo da coloro che non hanno effettuato variazioni rispetto all anno precedente. L utilizzo del modello F24 consente al contribuente di compensare l imposta da versare con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (Irpef, ires, irap, Iva fino a euro e contributi previdenziali). L'uso del modello F24 non consente invece la compensazione con l'utilizzo di eventuali crediti ICI per i quali va richiesto il rimborso a Roma Capitale. Con l F24 inoltre è possibile effettuare il pagamento a Comuni diversi con un unico modello cosa che non sarebbe possibile con il bollettino di conto corrente postale. I codici da utilizzare per la compilazione del modello F24, nella sezione ICI ed altri tributi locali, sono i seguenti: 3901 per l abitazione principale (per gli immobili per cui l imposta è ancora dovuta) 3902 per i terreni agricoli 3903 per le aree fabbricabili 3904 per gli altri fabbricati. Il modello F24, le relative istruzioni per la compilazione e ulteriori informazioni utili per il versamento dell imposta sono reperibili sul sito COME SI PRESENTANO LA DICHIARAZIONE ICI ED I VARI MODELLI A partire dal 1 gennaio 2011 la dichiarazione ICI e le comunicazioni per l'applicazione delle esenzioni e delle aliquote ridotte devono essere presentate esclusivamente per via telematica direttamente tramite il portale di Roma Capitale (Servizi on-line) o attraverso l utilizzo gratuito degli intermediari abilitati convenzionati con Roma Capitale L obbligo di presentare la dichiarazione ICI nei casi di compravendita di immobili effettuata con atto notarile è stato abolito. Tuttavia l adempimento permane per determinate situazioni quando gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo dipendono da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all iscrizione e all annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di cui al modello unico informatico. Le variazioni da comunicare sono tutte quelle che non avvengono tramite atto notarile, ad esempio: 1. variazione di valore dell'immobile dovuta a modifiche strutturali (non si deve presentare alcuna comunicazione quando viene attribuita la rendita catastale definitiva); 2. immobile ceduto o acquisito in leasing, oppure in caso di concessione di aree demaniali; 3. variazioni che riguardano le aree fabbricabili; 4. l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione, oppure ha perso o acquisito il requisito di ruralità; 10

11 5. perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale; 6. immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da persone giuridiche interessate da fusione, scissione, incorporazione; 7. immobili interessati da altri atti quali ad esempio permute o riunione di usufrutto, per i quali non ci si deve recare dal notaio. Rimangono obbligatorie le comunicazioni per l'applicazione delle esenzioni e delle aliquote ridotte (modelli giallo, rosa, celeste, verde e dal 2011 anche il modello grigio). I moduli per l'applicazione dell'esenzione o dell'aliquota ridotta devono essere presentati una sola volta e valgono fino al permanere delle condizioni. Quando le condizioni vengono meno si deve semplicemente adeguare il pagamento. Novità: a partire dal 1 gennaio 2011 la dichiarazione ICI e le comunicazioni per l'applicazione delle esenzioni e delle aliquote ridotte devono essere presentate esclusivamente per via telematica direttamente tramite il portale di Roma Capitale (Servizi on-line) o attraverso l utilizzo gratuito degli intermediari abilitati convenzionati con Roma Capitale (l elenco dei CAF convenzionati è pubblicato sul sito di Roma Capitale) 11

12 2. LA TARIFFA RIFIUTI La Tariffa Rifiuti è un tributo che viene corrisposto a copertura del servizio di smaltimento rifiuti e di pulizia della città ed è dovuto da chi occupa o conduce locali nel territorio comunale CHI PAGA LA TARIFFA Con effetto dal 1 gennaio 2003 il Comune di Roma (oggi Roma Capitale) ha introdotto la Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.) in sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu). La Tariffa Rifiuti è disciplinata dall apposito Regolamento comunale per l applicazione della Tariffa Rifiuti modificabile con una deliberazione dell Assemblea Capitolina. La Tariffa Rifiuti è dovuta da chi occupa o conduce locali, a qualunque uso adibiti nel territorio comunale. Si considerano idonei a produrre rifiuti tutti i locali o aree allacciati alla rete di erogazione dell energia elettrica. Sono escluse dalla tariffa, tra l altro, le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione come ad esempio i giardini. Le utenze commerciali su cui va calcolata la tariffa sono i locali e le aree ad uso diverso da quello abitativo e destinati ad attività commerciali, di impresa o all esercizio del lavoro autonomo e professionale. In caso di immobili in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la tariffa è assolta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Per i locali ammobiliati concessi in locazione, in uso o in comodato a soggetti non residenti per periodi inferiori all anno, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l intero anno. Per i locali destinati ad attività ricettive alberghiere quali residence, affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l attività. Per i locali di proprietà di enti pubblici adibiti ad alloggi di servizio, la tariffa è dovuta dagli occupanti per il periodo di assegnazione e dagli enti per i rimanenti periodi in cui l immobile è a disposizione 2.2. COME VIENE DETERMINATA LA TARIFFA RIFIUTI Ogni anno una deliberazione dell Assemblea Capitolina, determina la misura della tariffa in base ai costi del servizio di smaltimento rifiuti e la ripartizione sulle utenze, in applicazione di quanto stabilito dalla legge il D.P.R. 158 del con il cosiddetto metodo normalizzato. La tariffa è articolata in due fasce di utenza: - Utenze Abitative, per le quali il calcolo della tariffa tiene conto dei metri quadri dell abitazione e del numero dei componenti del nucleo familiare. - Utenze non domestiche (Uffici e Società) per le quali il calcolo della tariffa tiene conto dei metri quadri dell immobile e della quantità dei rifiuti prodotta dalle singole categorie che sono individuate sulla base dei codici attività ai fini IVA. La superficie dei locali è determinata sulla base dei metri quadrati indicati nel certificato catastale o, in assenza di tale dato, calcolando sulla piantina del locale la superficie che si sviluppa in relazione ai muri perimetrali senza considerare i muri interni; proprio per non considerare i muri interni la superficie che deve essere accertata non può essere superiore all 80% della superficie catastale. La superficie che deve essere dichiarata deve essere almeno pari all 80% della superficie catastale. 12

L ICI. Sono quindi tenuti al pagamento dell imposta, i contribuenti che possiedono:

L ICI. Sono quindi tenuti al pagamento dell imposta, i contribuenti che possiedono: L ICI 1. Cos è L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili. Ogni singolo comune delibera un aliquota, di norma compresa tra il 4 ed il 7 per mille, da applicare al valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili

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