Premessa. e con. UOS Formazione Via Portuense 332, Roma Tel /457/467/468 - Fax accreditamento.blsd@ares118.
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- Giovanna Gianni
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1 UOS Formazione Via Portuense 332, Roma Tel /457/467/468 - Fax accreditamento.blsd@ares118.it REQUISITI PER GLI ENTI FORMATORI EROGATORI DI CORSI BLSD RIVOLTI A SOGGETTI LAICI ED OPERATORI SANITARI NON MEDICI E PROCEDURE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE ARES 118 Premessa Il presente capitolo indica le caratteristiche che un Centro di Formazione deve possedere per poter svolgere la formazione specifica sulle manovre di rianimazione cardio-polmonare ed uso del defibrillatore semiautomatico (DAE). Il corso in oggetto è il Basic Life Support - early Defibrillation (BLS-D). Tali caratteristiche sono state individuate tenendo conto anche di quanto riportato dalle maggiori Società Scientifiche e condivise mediante un consensus attuato con il metodo Delphi con la rappresentanza nazionale di tali società denominata Commissione Nazionale per la Rianimazione Cardiopolmonare, comprendente : e con - A.A.R.O.I. - Associazione Anestesti e Rianimatori Ospedalieri Italiani; - A.I.A.C. Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione; - A.N.M.C.O. - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri; - C.R.I. - Croce Rossa Italiana; - G.I.E.C. - Gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche; - I.R.C. - Italian Resuscitation Council; - SARNePI - Società di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica Italiana - S.I.A.A.R.T.I. - Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione eterapia Intensiva; - S.I.C. - Società Italiana Cardiologia; - S.I.M.E.U. - Società Italiana Medicina di Emergenza e Urgenza; - S.I.S Società Italiana Sistema 118; - ANIARTI - Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica; - I policlinici universitari del Lazio (Università Sapienza di Roma; Università Cattolica del Sacro Cuore; Università di Tor Vergata; Campus Biomedico).
2 Requisiti generali Gli enti che, legalmente istituiti, erogano formazione in modo strutturato sono definiti Centri di Formazione. In tale categoria rientrano i centri di formazione delle Aziende Sanitarie, degli IRCCS, dei Policlinici Universitari, della Croce Rossa Italiana, delle Società Scientifiche di rilevanza Nazionale, degli enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza e il soccorso pubblico del cittadino. Tutti i Centri di formazione che intendono erogare i corsi BLS-D, devono svolgerli secondo quanto previsto dai requisiti e dalle procedure definite dalla Commissione Regionale. I Centri di formazione devono dichiarare la linea guida adottata per la rianimazione cardiopolmonare; tale linea deve rientrare nei criteri definiti dalle linee guida internazionali riconosciute. Requisiti Il Centro di formazione, per lo svolgimento del corso BLS-D deve essere in possesso di: Statuto o legge istitutiva e regolamento comprensivo di percorsi di formazione per gli istruttori e direttori del corso; sede legale e legale rappresentante; manichini con la caratteristica di iperestensione della testa, abbassamento del torace, possibilità di essere ventilati e perfettamente funzionanti in numero tale da rispettare il rapporto di addestramento di un manichino per massimo sei allievi; almeno un defibrillatore semiautomatico per addestramento, perfettamente funzionante; attrezzatura didattica multimediale per le lezioni frontali (personal computer e videoproiettore, oppure lavagna luminosa), perfettamente funzionante. Il Centro di formazione deve garantire la disponibilità di locali per lo svolgimento dei corsi, adeguati e confortevoli per la formazione teorico-pratica. Il Centro di formazione deve possedere: un registro istruttori e direttori di corso che riporti per ciascuno: nome, cognome, data di nascita professione ruolo nel Centro di formazione (direttore del corso/istruttore/ direttore ed istruttore) estremi dell abilitazione a formatore, con numero di protocollo e data della certificazione; regolamento relativo alle modalità di acquisizione e mantenimento della certificazione istruttori/direttori; un registro esecutori, ai sensi della DGR n. 406/06 e s.m.i. che riporti: nome, cognome, data di nascita e codice fiscale data di rilascio dell'autorizzazione numero di protocollo della certificazione data di retraining della formazione indicazione del Centro che lo ha formato defibrillatore di riferimento, laddove esistente. Il Centro di formazione deve provvedere a trasmettere alla Commissione dell ARES118 con cadenza annuale (contestualmente alle domande di abilitazione ad erogare formazione) l elenco dei nominativi registrati in entrambi i registri, come da DGR n 406/06 e s.m.i. I Centri di formazione hanno l obbligo, durante i corsi, di informare i discenti che ogni soggetto detentore di un DAE deve darne comunicazione scritta alla struttura del 118 individuata dalla Regione.
3 Requisiti organizzativo - funzionali Il Centro di formazione per poter espletare i corsi deve prevedere che: la gestione e conservazione dei registri formatori ed esecutori e del regolamento avvenga secondo quanto previsto dalla normativa vigente dell amministrazione pubblica; il Direttore responsabile del Centro di Formazione deve essere un medico con comprovata esperienza nella didattica e nell'area dell'emergenza; il Direttore scientifico-organizzativo del corso sia un medico o infermiere istruttore con comprovata esperienza nella didattica e nell'area dell'emergenza e che abbia seguito i percorsi dichiarati dal Centro di formazione e che sia iscritto nel registro dei formatori; l'istruttore sia un medico, un infermiere o figura laica con certificazione specifica nella formazione del BLS-D. Al fine di mantenere il brevetto deve svolgere almeno tre corsi nell'arco di un anno o deve mantenere la validità della certificazione alla formazione attraverso i percorsi dichiarati dall ente formatore nel regolamento; disponibilità di almeno cinque istruttori. Per lo svolgimento del corso è necessario disporre di: materiale cartaceo relativo all espletamento (skill test, MCQ, dispense, fogli presenze, attestati) ed il programma del corso. Il corso deve avere la durata di almeno cinque ore; Il programma del corso, secondo quanto previsto dalle linee guida per il rilascio dell autorizzazione all utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici (Conferenza Stato Regioni Atto n 1626 del 27 febbraio 2003), deve prevedere: 1) una parte teorica (che deve rappresentare non più del 20% della durata totale del corso) su: - metodi di rianimazione cardiopolmonare di base in accordo con le Linee Guida internazionali vigenti; - finalità della defibrillazione precoce, elementi fondamentali di funzionalità cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per il soccorritore; - presentazione e descrizione dell'apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione, modalità di messa in opera e dimostrazione da parte del formatore; 2) una parte pratica di messa in opera sul manichino della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione semiautomatica. I candidati, per conseguire l attestato di formazione e l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, devono superare una prova pratica (se sanitari, anche teorica) relativa a: - riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio; - messa in atto dei metodi di rianimazione di base in relazione agli ambiti di utilizzo; - utilizzazione del defibrillatore semiautomatico per l'analisi dell'attività elettrica cardiaca; - applicazione, in sicurezza, di una sequenza di scariche di defibrillazione; - rilevazione di anomalie di funzionamento dell apparecchio. A seguito del superamento della prova viene rilasciata, ad ogni candidato che ha frequentato il corso un'attestazione di formazione riportante la firma del direttore del Centro di Formazione, del Direttore del corso e dell Istruttore. Il rilascio della certificazione di esecutore BLSD autorizza l uso del defibrillatore semiautomatico. L attestato di formazione deve riportare: Nome, cognome e data di nascita e codice fiscale data di rilascio della certificazione data di retraining della formazione riferimenti all'ente che lo ha formato numero di protocollo. La durata della validità dell autorizzazione all uso dei defibrillatori è stabilita dalla normativa vigente; pertanto l ente formatore deve prevedere l offerta di corsi di aggiornamento/retraining.
4 COMMISSIONE ARES 118 La commissione ARES 118 per il riconoscimento dei centri di formazione BLSD nella Regione Lazio ha il compito di valutare le istanze provenienti dagli aspiranti Centri Formativi di BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION BLSD per operatori laici e sanitari non medici nella Regione Lazio, ed è composta da: Direttore Sanitario di ARES118 o suo delegato, con funzione di Coordinatore; Direttore U.O.C. Affari Generali di ARES118 o suo delegato; Responsabile U.O.S. Formazione o suo delegato. Le sedute della Commissione sono convocate mensilmente dal Coordinatore dell'organismo e per essere valide devono essere svolte con la presenza di tutti i componenti. La Commissione avrà il compito di effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute da parte di soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento per diventare Centri di Formazione per BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION - BLSD nella Regione Lazio. L'UOS Formazione dell ARES118 svolgerà la necessaria attività amministrativa affinché, al termine della valutazione della Commissione, venga proposto alla Direzione Aziendale il provvedimento deliberativo di recepimento della valutazione effettuata dalla Commissione stessa in merito alle istanze esaminate, ed effettuerà tutti i necessari e relativi adempimenti connessi, comprese le comunicazioni ai soggetti istanti inerenti l'esito finale del procedimento; il Coordinatore della Commissione è individuato quale responsabile del procedimento, ex L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", di tutte le istanze che perverranno all'ares 118; i singoli provvedimenti autorizzativi dei Centri di Formazione avranno validità di tre anni dalla data del rilascio dell autorizzazione; al termine del periodo di validità i singoli Centri di Formazione dovranno, se interessati, ripresentare l'istanza di riconoscimento; i requisiti necessari all'ottenimento del riconoscimento quale Centro di Formazione dovranno essere mantenuti da parte degli stessi per tutta la durata dell'autorizzazione, pena la revoca del provvedimento autorizzativo; L ARES 118 provvederà a creare, all'interno del portale web aziendale: un area dedicato affinché i soggetti interessati possano reperire tutte le informazioni necessarie per inoltrare le istanze di cui al presente provvedimento; un apposito albo virtuale pubblico da mantenere costantemente aggiornato, sotto la responsabilità della UOS Formazione dell ARES 118, nel quale pubblicare i nominativi dei Centri di Formazione riconosciuti ad erogare i corsi di formazione per BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION BLSD nella Regione Lazio e la data di validità (rilascio e scadenza) del riconoscimento stesso. I componenti della Commissione svolgeranno l'attività nell'ambito dell'orario di lavoro istituzionale dovuto e nessun compenso economico aggiuntivo verrà loro erogato;
5 Procedure operative per lo svolgimento delle funzioni della Commissione La DGR n 406/06 indicava i compiti della Commissione regionale che regola l attività dei centri di formazione BLS-D. Tali compiti, a seguito della Delterminazione Regionale G07868 del 29/05/2014, sono ora in carico alla Commissione ARES 118. Nel presente capitolo per ciascuna azione sono riportate le procedure utili a rendere operative le funzioni che deve svolgere la Commissione. stabilire i criteri di accreditamento e di revisione dei soggetti/enti erogatori di formazione; valutare le istanze di accreditamento a fini formativi; monitorare le attività dei soggetti/istituzioni accreditati; stabilire i criteri di revoca in caso di inadempienza; dare indicazione in merito all applicabilità delle linee guida internazionali. Criteri di abilitazione e di revisione dei Centri di formazione Ogni Centro di formazione, per poter effettuare formazione BLS-D per gli operatori che vogliano usare i DAE, deve essere registrato nell apposito elenco. L iscrizione all elenco è subordinata al possesso da parte dell ente formatore, dei requisiti descritti nella prima parte del presente documento. Il riconoscimento e/o accreditamento da parte di una Regione o Provincia Autonoma dà diritto al soggetto richiedente ad essere inserito, su richiesta alla Commissione, nell elenco dei centri di formazione riconosciuti e/o accreditati nel rispetto delle indicazioni del presente documento. Di seguito sono riportati i criteri di istituzione e aggiornamento dell elenco dei centri di formazione che saranno abilitati ad erogare formazione BLS-D come da DGR n 406/06. ISTITUZIONE ELENCO La Commissione istituisce un elenco, consultabile sul sito web aziendale dell ARES 118, in cui vengono iscritti i Centri di formazione che rispondono ai requisiti prescritti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della Determinazione della Regione Lazio che approva i requisiti per i Centri di formazione, coloro che vogliono erogare formazione BLS-D devono inviare una domanda corredata di check list di verifica di requisiti secondo i moduli allegati. La Commissione, entro un mese dalla scadenza della presentazione delle domande, verificato la congruità dei requisiti richiesti informa i richiedenti e pubblica l elenco degli enti formatori.
6 AGGIORNAMENTO ELENCO Con cadenza mensile viene aggiornato e pubblicato l'elenco degli enti formatori in seguito alla verifica delle domande sia degli enti già iscritti che debbano apportare modifiche a quanto precedentemente dichiarato (ad esempio il cambiamento della forma o ragione sociale della società, del direttore responsabile della formazione, l ingresso nel centro di nuovi direttori di corso ed istruttori ) sia degli enti non precedentemente iscritti. L elenco riporta i seguenti dati: denominazione o ragione sociale del Centro di formazione e sede legale; nominativo del Direttore responsabile della formazione; linea guida per la rianimazione cardio-polmonare di riferimento; numero e data della Deliberazione ARES 118 di autorizzazione allo svolgimento dell attività, Valutazione delle istanze di abilitazione a fini formativi La Commissione valuta a cadenza mensile le istanze di abilitazione alla formazione all uso dei DAE mediante la check list di verifica recante i requisiti necessari per eseguire tale formazione. La Commissione si riserva di eseguire le verifiche tecniche sul rispetto dei requisiti (aule, materiale didattico, linee guida, direttori del corso, istruttori, ecc.), anche attraverso personale in possesso della certificazione di Direttore di corso BLS-D rilasciata dall ARES118 e regolarmente iscritto nell elenco formatori dell'ares 118. Monitoraggio delle attività dei centri abilitati Ogni centro di formazione deve inviare alla Commissione Regionale, a cadenza semestrale, il programma dei corsi che intende attuare. La Commissione, anche attraverso personale in possesso della certificazione di Direttore di corso BLS-D rilasciata dall ARES118 e regolarmente iscritto nell elenco formatori dell'ares 118, si riserva di eseguire le verifiche tecniche sul rispetto dei requisiti (aule, materiale didattico, linee guida, direttori del corso, istruttori, ecc.) e provvederà al monitoraggio dei corsi di formazione per la verifica del rispetto dei criteri dichiarati, anche valutando i corsi durante il loro espletamento. Identificazione dei criteri di revoca in caso di inadempienza L'elenco dei Centri di formazione viene sottoposto a revisione annuale; gli enti devono ribadire la loro intenzione a continuare l attività fornendo le informazioni riguardo i criteri richiesti, l'elenco degli esecutori formati, le date dei corsi effettuati e di quelli previsti. La Commissione revoca l abilitazione del Centro di formazione in caso di mancato o parziale rispetto dei requisiti o di mancata o incompleta presentazione della domanda. In questo caso la Commissione può richiedere la messa in regola dell'ente in un periodo massimo di 30 giorni, altrimenti procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco. Indicazioni sull applicabilità delle linee guida internazionali Ogni centro deve attuare la propria attività di formazione rispettando la normativa vigente ed i periodici aggiornamenti delle linee guida. In particolare le linee guida dichiarate devono rientrare nei criteri definiti dalle linee guida internazionalmente riconosciute.
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