Regolamento Funzionamento Consiglio di Istituto

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1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Oberdan Liceo: Scienze Umane - Economico Sociale Tecnico Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali Regolamento Funzionamento Consiglio di Istituto ART. 1 CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE Il presente regolamento del Consiglio di Istituto si informa alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizione legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuola di ogni ordine e grado) e successive modifiche, al Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, N. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), a tutte le norme del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) e a tutte le norme vigenti in materia di istruzione. Parte I: norme di funzionamento ART. 2 PRIMA CONVOCAZIONE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alle nomine dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L elezione ha luogo a scrutinio segreto. È possibile ricorrere all elezione palese, con l accordo di tutti i presenti. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio di Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio di Istituto. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa. Nella stessa seduta e con le medesime modalità viene eletto il Vice-presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice-presidente, o in mancanza anche di questi, uno dei genitori presenti, su proposta della componente stessa; qualora non sia presente alcun genitore, le funzioni di Presidente vengono svolte dal consigliere più anziano di età. ART. 3 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO L'iniziativa della convocazione del Consiglio di Istituto è esercitata dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente per iscritto, è comunicato con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta (fatto salvo un preavviso di almeno 10 giorni in occasione dell approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo) e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. L atto di convocazione è affisso all albo della scuola; la data di tale affissione fa fede della tempestività della convocazione stessa. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare (ordine del giorno), il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve inoltre contenere: a) il verbale della seduta precedente; b) la documentazione predisposta per la trattazione dell argomento; c) quando possibile, le bozze di deliberazione relative agli argomenti posti all ordine del giorno. Pag. 1 di 5

2 Il Consiglio straordinario è convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto anche su richiesta del Presidente di Giunta. In questo caso l ordine del giorno contiene unicamente gli argomenti richiesti ed è firmato sia dal Dirigente Scolastico sia dal Presidente del Consiglio di Istituto. Il Consiglio deve essere convocato in seduta straordinaria anche ogni qualvolta ne venga fatta richiesta: da un terzo dei membri del Consiglio dalla Giunta ART. 4 FORMULAZIONE DELL ORDINE DEL GIORNO L ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente del Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico. L ordine del giorno può essere integrato prima della convocazione successiva su richiesta di almeno 3 consiglieri, tramite richiesta scritta da inoltrare al Presidente. L ordine del giorno di ogni seduta deve sempre contenere le seguenti voci: - Approvazione del verbale della precedente seduta - Varie ed eventuali Gli argomenti compresi in quest ultimo punto (Varie ed eventuali) sono oggetto di discussione ma non di votazione, fatto salvo il diritto di proporre integrazioni all ordine del giorno, come previsto dall art. 6. ART. 5 VALIDITÀ SEDUTE La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. II numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. ART. 6 DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO II Presidente individua tra i membri dell' Organo Collegiale il Segretario della seduta. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sono tassativi. Se l'organo Collegiale è presente in tutte le sue componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente dell'organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno. ART. 7 MOZIONE D ORDINE Prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'organo Collegiale a maggioranza dei presenti con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all ordine del giorno al quale si riferisce. ART. 8 DIRITTO DI INTERVENTO I membri del Consiglio d Istituto hanno diritto di parola sugli argomenti posti all ordine del giorno. Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare seguendo l ordine di iscrizione. La durata degli interventi può essere stabilita di volta in volta a seconda dell argomento. Coloro che intervengono alla discussione devono attenersi all argomento in esame, senza deviazioni. Non è consentito interrompere chi parla; può farlo solo il Presidente per un richiamo al regolamento. Pag. 2 di 5

3 ART. 9 DICHIARAZIONE DI VOTO Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono brevemente esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. ART. 10 VOTAZIONI Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Il Presidente, prima di porre in votazione la singola deliberazione, deve verificare l esatto numero degli aventi diritto al voto. Di eventuali situazioni di non diritto al voto viene preso nota nel verbale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. In caso di parità per le votazioni a scrutinio segreto, si ripeterà la votazione fino al raggiungimento della maggioranza. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. ART. 11 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE Durante le sedute è ammessa la presenza di pubblico: docenti, personale ATA, genitori e studenti. La presenza deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori. Coloro che assistono alle riunioni non hanno diritto di parola o a qualunque tipo di intervento sotto qualsiasi forma. Durante lo svolgimento delle riunioni il Presidente ha facoltà di: - invitare il pubblico al silenzio; - invitare il pubblico ad allontanarsi dall aula; - sospendere la seduta proseguendo in forma non pubblica. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in forma non pubblica quando sono in discussione argomenti concernenti le persone. Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un verbale che deve contenere l oggetto della discussione per ogni punto all ordine del giorno, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e le tesi sostenute, nonché l esito delle votazioni ed approvazioni. Il verbale è redatto seguendo il seguente ordine: data e ora della seduta ordine del giorno nomi di eventuali assenti eventuali mozioni sui vari punti all ordine del giorno verbalizzate nell esatta formulazione con la quale vengono sottoposte a votazione esito delle votazioni con l indicazione di unanimità o maggioranza. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre seduta stante il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell' ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: essere redatti direttamente sul registro; se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell'organo Collegiale con la convocazione della seduta successiva. II verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Pag. 3 di 5

4 Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. Qualora un componente formuli una rettifica, senza entrare nel merito di quanto deliberato, dovrà indicare esattamente i termini di quanto intende sia inserito a verbale. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata. Se anche un solo componente si oppone alla proposta di rettifica, questa è nulla o sottoposta a nuova analisi e/o votazione. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, vengono firmate dal Segretario e dal Presidente e sono pubblicate ed esposte per almeno quindici giorni in apposito albo della scuola. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo. Qualunque elettore può, a proprie spese, ottenere dalla segreteria della scuola, copia degli atti (delibere o verbali) inoltrando richiesta scritta motivata al Dirigente Scolastico da soddisfare entro quindici giorni. ART. 12 NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA La Giunta Esecutiva è composta da un docente, un genitore, uno studente ed un rappresentante del personale ATA, eletti con votazione a scrutinio segreto durante la prima convocazione del Consiglio. È possibile ricorrere all elezione palese, con l accordo di tutti i presenti. Della Giunta Esecutiva fa parte di diritto il Dirigente che svolge la funzione di Presidente e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge la funzione di segretario. La Giunta è convocata su iniziativa del Dirigente. La convocazione deve riportare l ordine del giorno e deve essere consegnata ai componenti con un preavviso di sei giorni. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. La Giunta Esecutiva predispone il Programma Annuale, le sue variazioni, il Conto Consuntivo, prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. ART. 13 DECADENZA E DIMISSIONI Per i componenti eletti dall organo i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive, si può dare inizio alla procedura di declamatoria di decadenza. Il potere di promuovere la procedura di declamatoria di decadenza spetta, oltre al Presidente a ciascuno dei componenti l organo. Qualora il Consiglio di istituto accerti una grave violazione degli ordinamenti e delle leggi scolastiche da parte del presidente o del Vicepresidente o del Segretario o di un componente elettivo della Giunta Esecutiva, su proposta di qualsiasi membro del Consiglio d Istituto, può revocare l incarico a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio d Istituto stesso. Alla decisione di revoca seguono le elezioni dei sostituti secondo le norme generali. La proposta di declamatoria di decadenza è notificata all interessato entro cinque giorni dalla richiesta. L interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella riunione successiva nel corso della quale l organo si pronuncerà a maggioranza assoluta dei componenti sull anzidetta proposta. ART. 14 SURROGA DI MEMBRI CESSATI In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri, il Consiglio ne prende atto e dà mandato al Dirigente di emanare i decreti di surroga dei consiglieri decaduti. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. ART. 15 CASI PARTICOLARI RELATIVI ALLA COMPONENTE STUDENTESCA Le disposizioni dell art. 14 si estendono anche agli studenti, nonostante la durata annuale dell incarico e in attesa del risultato delle elezioni della componente studentesca, che avviene di norma alla fine di ottobre, quindi ad anno scolastico già iniziato. Per quanto concerne il rappresentante studentesco nella Giunta Esecutiva, il Consiglio, appena surrogati i membri studenteschi decaduti, provvederà alla sostituzione del rappresentante studentesco in Giunta eventualmente decaduto. Tale nomina avrà valore sino alla convocazione del primo Consiglio di Istituto coi nuovi rappresentanti studenteschi. Pag. 4 di 5

5 ART. 16 COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO II Consiglio di Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori e, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate dal Consiglio di Istituto possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni hanno funzioni referenti e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. ART. 17 NORME FINALI Al momento del rinnovo triennale delle cariche, all atto dell insediamento dei nuovi eletti o nelle sedute immediatamente successive, il presente regolamento può essere oggetto di revisione o modifica. Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio. Lo stesso si intende valido fino a che non intervengono dati/elementi tali da rendere necessaria la modifica. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 novembre PRIMA REVISIONE : art.13 delibera n.47 del 05/12/2014 del Consiglio di Istituto Pag. 5 di 5

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