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1 Il nuovo Regolamento. La verifica del progetto Ordine Architetti Ordine Ingegneri Treviso 22 ottobre 2010 Roberto Travaglini (Confindustria Vicenza) 1

2 Il precedente Legge 109/1994 Centralità della progettazione nella realizzazione dei LL.PP. art. 1, comma 1: l attività amministrativa deve garantire la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia; art. 16, comma 1: la progettazione deve assicurare la qualità dell opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche, il soddisfacimento dei requisiti essenziali; art. 16, comma 6: il regolamento stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione; art. 30, comma 6: prima di iniziare le procedure per l affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. 2

3 Il precedente DPR 554/1999 Verifica e validazione del progetto art. 46: verifica del progetto preliminare, a cura del RUP ed in presenza dei progettisti; art. 47: validazione del progetto esecutivo (nel caso di appalto integrato la validazione riguarda il progetto definitivo) prima della sua approvazione, a cura del RUP ed in contraddittorio con i progettisti; art. 48: la verifica e la validazione sono compito del RUP, che vi provvede direttamente con il supporto dei propri uffici, oppure avvalendosi di organismi di controllo individuati con le modalità previste per l affidamento degli appalti di servizi. 3

4 Il precedente La qualità del progetto si lega alla priorità ( esclusività nella prima versione della legge 109/1994) dell appalto di sola esecuzione (art. 20, eccezionalità dell appalto-concorso: parere vincolante del Cons.Sup.LL.PP., può riguardare solo lavori speciali, opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate); alla forte limitazione delle varianti in corso d opera (art. 25 tassatività dei motivi che giustificano le varianti, responsabilità del progettista per i danni cagionati da errori o da omissioni della progettazione, che impongano il ricorso a varianti in corso d opera). 4

5 Il precedente Nonostante la conclamata attenzione alla qualità della progettazione, il Regolamento previsto dall art. 30, comma 6, della legge 109/1994 (innovato dalla legge 166/2002 c.d. Merloni-quater ) non è mai venuto alla luce uno schema di Regolamento sulla verifica dei progetti è stato sottoposto al Consiglio Superiore dei lavori pubblici (voto n. 208, del ), ma non ha proseguito l iter di formazione. Nella vigenza della Legge Quadro rimangono solo le disposizioni del Regolamento generale (artt DPR 554/1999) 5

6 L approccio del D. Lgs. 163/2006 Conferma della centralità della progettazione negli appalti pubblici di lavori e sua estensione ai servizi e alle forniture art. 2: l affidamento e l esecuzione di lavori, servizi e forniture devono garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; art. 93, comma 1: la progettazione in materia di lavori pubblici deve assicurare la qualità dell opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche, il soddisfacimento dei requisiti essenziali; art. 93, comma 6: il regolamento stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione; art. 112: il regolamento definisce tempi e modi con cui le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. 6

7 L art. 112 del D. Lgs. 163/2006 La verifica del progetto deve precedere l inizio dei lavori se l appalto è di sola esecuzione, prima dell inizio delle procedure di affidamento; nell appalto integrato, la verifica si sdoppia e riguarda, prima dell avvio delle procedure di affidamento, il/i progetto/i curato/i dalla S.A. e prima dell inizio dei lavori il/i progetto/i redatto/i dall offerente/aggiudicatario. La verifica assicura la coerenza tra i livelli di progettazione. L incaricato dell attività di verifica deve essere munito di polizza per responsabilità civile professionale, estesa al danno all opera, dovuta ad errori od omissioni nell attività di verifica. Il Regolamento disciplina le modalità di verifica dei progetti, diversificando tra lavori < 20 mil.. e lavori 20 mil... 7

8 Le finalità della verifica (art. 45) Accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. accerta in particolare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; segue 8

9 segue Le finalità della verifica (art. 45) d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto. 9

10 Le finalità della verifica (art. 45) La verifica del progetto serve alla S.A. per garantirsi: una gara d appalto senza errori amministrativi/procedurali errori di valutazione tecnico-economica delle offerte una realizzazione rispettosa delle norme di legge delle necessità progettuali dei tempi di esecuzione dei costi previsti un uso del bene coerente con le relative caratteristiche. 10

11 I criteri generali della verifica (art. 52) Gli aspetti del controllo della documentazione progettuale: a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità. Il significato di questi termini è il seguente. 11

12 Affidabilità (art. 52) 1. verifica dell applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza. Completezza ed adeguatezza (art. 52) 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l assunzione delle rispettive responsabilità; segue 12

13 Completezza ed adeguatezza (art. 52) 2. verifica documentale mediante controllo dell esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 3. verifica dell esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 4. verifica dell esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 5. verifica dell esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 6. verifica dell adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione. 13

14 Leggibilità, coerenza e ripercorribilità (art. 52) 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati. Compatibilità (art. 52) 1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; segue 14

15 segue Compatibilità (art. 52) 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: a. inserimento ambientale; b. impatto ambientale; c. funzionalità e fruibilità; d. stabilità delle strutture; e. topografia e fotogrammetria; f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; segue 15

16 segue Compatibilità (art. 52) g. igiene, salute e benessere delle persone; h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; i. sicurezza antincendio; l. inquinamento; m. durabilità e manutenibilità; n. coerenza dei tempi e dei costi; o. sicurezza ed organizzazione del cantiere. 16

17 La verifica della documentazione progettuale (art. 53) accerta per le relazioni generali, la coerenza con: la descrizione capitolare e grafica, i requisiti definiti nello studio di fattibilità o nel documento preliminare alla progettazione, le autorizzazioni e l approvazione avente ad oggetto la fase progettuale precedente per le relazioni di calcolo: che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti segue 17

18 segue Il nuovo Regolamento che il dimensionamento dell opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati sono esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; che le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell opera nelle condizioni d uso e di manutenzione previste 18

19 per le relazioni specialistiche, la coerenza con: le specifiche esplicitate dal committente; le norme cogenti; le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; le regole di progettazione per gli elaborati grafici: che ogni elemento sia descritto in termini geometrici e che, ove le sue caratteristiche non siano dichiarate, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi i documenti prestazionali e capitolari 19

20 per i capitolati, i documenti prestazionali, lo schema di contratto: che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all interno della documentazione prestazionale e capitolare; il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d appalto e del piano di manutenzione dell opera e delle sue parti per la documentazione di stima economica: che i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; che prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati o dai listini ufficiali vigenti nell area interessata segue 20

21 ... segue siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; i totali calcolati siano corretti; segue 21

22 segue il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all articolo 37, comma 11, del codice; le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l obiettivo richiesto dal committente; i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell equilibrio economico e finanziario 22

23 per il piano di sicurezza e di coordinamento. che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell opera ed in conformità dei relativi magisteri; che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull effettiva cantierabilità dell opera, coerentemente con quanto previsto nell allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per il quadro economico: che sia stato redatto conformemente alla norma del Regolamento che disciplina tale documento (art. 16) Va, infine, accertata l acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione oggetto di verifica. 23

24 Soggetti competenti all attività di verifica (art. 112 D. Lgs. 163/2006; art nuovo Regolamento) la Stazione appaltante; Soggetti esterni affidatari di un appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione. Verifica attraverso le strutture interne della S.A. Per lavori d importo > 20 milioni.: l unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B 24

25 Verifica attraverso le strutture interne della S.A. Per lavori d importo < 20 milioni. (e se =?): l unità tecnica di cui al punto precedente gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. Per lavori di importo inferiore a per opere puntuali e inferiore a (soglia comunitaria) per opere a rete: il responsabile del procedimento, se non ha svolto funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della S.A. anche se non 25 dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

26 Il sistema interno di controllo di qualità Per la verifica di progetti relativi a lavori : un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 Per la verifica di progetti relativi a lavori < : un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d uso. L accreditamento delle unità tecniche della P.A. statale tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici L accreditamento delle unità tecniche della P.A. non statale da enti partecipanti all European cooperation for accreditation (EA), per la conformità alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC segue 26

27 da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all European cooperation for accreditation (EA), per la conformità alla norma UNI EN ISO La verifica attraverso strutture tecniche esterne S.A. E consentita nei casi di assenza di strutture tecniche interne con i requisiti di qualificazione richiesti. Per verifiche di progetti relativi a lavori > 20 milioni di euro: Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC da enti partecipanti all European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento. 27

28 Gli Organismi devono dimostrare : di aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l accreditamento, l applicazione di procedure che ne garantiscano l indipendenza e l imparzialità; di non essere nelle situazioni di incompatibilità in relazione alla progettazione dell intervento da verificare, non avendo partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l affidamento della progettazione, né alla redazione di quest ultima, e di non avere in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione (nel caso di progettazione affidata a professionisti esterni). 28

29 impegnarsi, al momento dell affidamento dell incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell incarico. Per verifiche di progetti relativi a lavori < 20 milioni di euro (e per quelli =?): ai soggetti di cui alla punto precedente, con le stesse limitazioni; ai soggetti abilitati alla progettazione esterna (art. 90 Dl Lgs. 163/2006) che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all European cooperation for accreditation (EA).29

30 Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. Per verifiche di progetti relativi a lavori < e per opere puntuali d importo inferiore al per opere a rete, gli affidatari del servizio di verifica sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN 30 ISO 9001.

31 L affidamento esterno dell attività di verifica (artt ) L attività di verifica della progettazione, con esclusione dell attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, è affidata unitariamente. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. Vi è incompatibilità tra l affidamento dell incarico di verifica e lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo. La S.A. può procedere all individuazione del soggetto incaricato dell attività di verifica anche per una pluralità di progettazioni analoghe. 31

32 L affidamento esterno dell attività di verifica (artt ) Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare: a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi 5 anni, per un importo da determinare in una misura a 2 volte l importo stimato dell appalto del servizio di verifica; b) avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di almeno 2 appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Il coordinatore del gruppo di lavoro di verifica deve essere un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale (sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dall Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo). 32

33 L affidamento esterno dell attività di verifica (artt ) Possono partecipare alle gare, in forma singola o associata: i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C; per verifiche di progetti relativi a lavori di importo > a 20 milioni., l accreditamento deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in ATI. per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni. i soggetti idonei alla progettazione. In caso di ATI la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al 50% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10%. 33

34 L affidamento esterno dell attività di verifica (artt ) Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto di questo divieto comporta l esclusione per 5 anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento. Per l'aggiudicazione dell appalto avente ad oggetto la verifica può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, purché costituita dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (riguardanti la verifica?), ovvero un apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del codice. 34

35 Estensione del controllo e momenti della verifica (art. 54) Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo relativo sviluppo. Il RUP pianifica l attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento. Lo svolgimento dell attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di: di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, rapporti del soggetto preposto alla verifica. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell attività svolta e accerta l avvenuto rilascio, da parte del direttore lavori, della attestazione propedeutica all avvio delle procedure di affidamento dei lavori (art. 106). 35

36 Responsabilità del soggetto titolare della verifica (art. 56) Risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Ha la responsabilità degli accertamenti previsti dal Regolamento, ivi compresi quelli relativi all avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimento di calcolo adottati. E tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell inadempimento ed è escluso per i successivi 3 anni dalle attività di verifica. segue 36

37 segue Responsabilità del soggetto titolare della verifica (art. 56) Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato sia dipendente della S.A., risponde nei limiti della copertura assicurativa, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale. 37

38 Le garanzie (art. 57) Nel caso di polizza specifica limitata all incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione: 1. non inferiore al 5% del valore dell opera, con il limite di , per lavori di importo < a ; 2. non inferiore al 10% dell importo dei lavori, con il limite di , nel caso di lavori di importo a Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale > a fino al 20% dell importo dei lavori con il limite di Nel caso di polizza professionale generale per l intera attività, deve essere integrata con idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico progetto. 38

39 La conclusione dell attività di verifica (art. 59) Il RUP, acquisiti nella conferenza di servizi (art. 58) i pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. nonché, ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l atto formale di validazione. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell affidamento dei lavori. 39

40 La validazione (art. 55) La validazione del progetto è l atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. E sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso del RUP rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto sopra, le specifiche motivazioni del dissenso. In merito la S.A. assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento. Il bando e la lettera di invito per l affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. 40

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