Diritti genitoriali 1

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1 Diritti genitoriali 1 Il presente documento riporta alcuni dei casi riguardanti principalmente i diritti genitoriali alla luce dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo. Allo scopo di determinare se le ingerenze delle Autorità nella vita privata e familiare dei ricorrenti siano giustificate in una società democratica e, soprattutto, se rispettino un giusto equilibrio tra i differenti interessi coinvolti, la Corte Europea dei Diritti dell Uomo verifica se tale interferenza sia conforme alla legge, persegua uno o più obiettivi legittimi e sia proporzionata agli obiettivi perseguiti. Filiazione Marckx c. Belgio 13 giugno 1979 La ricorrente lamentava che la legge belga, nei confronti di una madre single, prevedeva la costituzione del rapporto di filiazione ex matre solo attraverso il volontario riconoscimento della madre oppure attraverso un procedimento legale appositamente predisposto. Quest ultima sosteneva che un tale riconoscimento restringeva la possibilità per lei di lasciare in eredità le sue proprietà alla figlia e non avrebbe, quindi, permesso il crearsi di un legame familiare tra la minore e la sua famiglia. Solo sposandosi e adottando la sua stessa figlia (o facendo ricorso per ottenere lo stato di figlia legittima), quest ultima avrebbe potuto godere degli stessi diritti previsti per i figli legittimi. La Corte Europea dei Diritti dell Uomo ha ritenuto vi fosse una violazione degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) in riferimento all affermazione della filiazione materna, alla mancanza di qualsiasi legame giuridico tra la figlia e la famiglia della madre, ai diritti patrimoniali della minore e alle restrizioni sulla libertà della madre di disporre della sua proprietà come desiderato. Rasmussen c. Danimarca 28 novembre 1984 Nel caso di specie era stato impedito al ricorrente di proporre, in seguito alla separazione dalla moglie, un azione per contestare la paternità di un bambino perché una legge del 1960 aveva posto un limite temporale al diritto del padre di contestare la paternità di un figlio nato durante il matrimonio e che permetteva, invece, alla madre di contestare la paternità sul proprio figlio in qualsiasi momento. 1 Traduzione libera in lingua italiana con aggiornamenti a cura del Settore Internazionale dell Unione Nazionale Camere Minorili, responsabile avv. Grazia Ofelia Cesaro in collaborazione con gli avv.ti Silvia Veronesi, coordinatrice del progetto, Carlotta Barbetti, Carla Lettere, Rita Perchiazzi, Manuela Toma, Elena Zazzeri. Non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali errori, omissioni o inesattezze del testo. 1

2 La Corte ha stabilito che non vi fosse violazione dell art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato con l art. 6 (diritto ad un equo processo) e 8 (diritto alla vita privata e familiare) della Convenzione: La differenza di trattamento stabilita sul punto tra mogli e mariti si fondava sull assunto per cui il limite temporale per contestare la filiazione era meno necessario per le mogli piuttosto che per i mariti essendo che l interesse della madre solitamente coincide con quello del bambino e che nella maggioranza delle cause di divorzio o separazione l affidamento è disposto a favore della madre. Le regole vigenti sono state modificate dal Parlamento Danese nel 1982 in quanto è stato considerato che il pensiero sottostante all Atto del 1960 non fosse più conforme all evoluzione della società; ma ciò non può far presumere che il modo in cui era stata valutata la situazione ventidue anni prima non fosse più sostenibile ( 41 della sentenza). Kroon e altri c. Olanda 27 ottobre 1994 Il caso riguardava il rifiuto da parte delle Autorità di riconoscere il partner della ricorrente come padre del suo bambino. La ricorrente non aveva più avuto contatti con il marito per diversi anni, ma il suo divorzio non era stato portato a termine fino ad un anno dopo la nascita del figlio, quindi quest ultimo era stato registrato come figlio del marito della ricorrente. La Corte ha rilevato una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, affermando che la nozione di vita familiare non era confinata alle sole relazioni basate sul matrimonio e ben poteva comprendere altri legami familiari (cfr. Keegan c. Irlanda, sentenza 26 maggio 1994). Laddove l esistenza di un legame familiare con un bambino è stata accertata, lo Stato ha l obbligo di agire in modo da permettere ad un tale legame di svilupparsi, nonché di predisporre misure dal punto di vista legale per rendere possibile l integrazione del minore con la sua famiglia dal momento della nascita o, comunque, nel più breve tempo possibile. X, Y e Z c. Regno Unito (ricorso n /93) 22 aprile 1997 Il caso riguardava X, un transessuale (da donna a uomo), che intratteneva una stabile relazione con una donna Y e il loro figlio Z, nato dopo inseminazione artificiale con sperma di un donatore. Il ricorrente lamentava che il ruolo di X come padre di Z non era riconosciuto e che la loro situazione era classificabile come discriminazione. La Corte ha stabilito che non vi fosse violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Assunto che lo status di transessuale ha sollevato complesse questioni in riferimento alle quali non c è generale condivisione in Europa; il fatto che la legge del Regno Unito non ammettesse uno specifico legale riconoscimento della relazione tra X e Z, non poteva essere visto come violazione del rispetto della vita familiare alla luce del predetto articolo della Convezione. Mikulic c. Croazia 7 febbraio 2002 Il caso riguardava una bambina nata fuori dal matrimonio che, insieme a sua madre, aveva deciso di proporre una causa in riferimento alla sua paternità. La ricorrente lamentava che la legge della Croazia non obbligava gli uomini contro cui era intentata una causa per la paternità di aderire all ordine della Corte di sottoporsi ai test del DNA e che il fallimento, da parte delle Corti nazionali, di decidere in ordine alla sua paternità, l aveva lasciata incerta sulla sua identità personale. La stessa 2

3 3 Press Unit lamentava, inoltre, l eccessiva lungaggine del procedimento e la mancanza di un rimedio efficace per accelerare le tempistiche processuali. La Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell art. 6 1 (diritto ad un equo processo in un tempo ragionevole), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad un ricorso efficace) della Convenzione in ragione dell inefficienza delle Corti nazionali che avevano lasciato la ricorrente in uno stato di prolungata incertezza circa la sua identità personale. Mizzi c. Malta 12 gennaio 2006 Il ricorrente lamentava la presunzione assoluta di paternità applicata nel suo caso, nonché di essere stato oggetto di discriminazione perché le altre parti in causa con il medesimo interesse a stabilire la paternità non erano state sottoposte alle stesse condizioni restrittive e ai medesimi limiti temporali. La Corte ha ritenuto sussistente una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Il fatto che il ricorrente non fosse mai stato messo in grado di negare la propria paternità non era proporzionato all obiettivo perseguito. Nessun equo bilanciamento è stato realizzato tra il generale interesse di protezione della certezza legale dei rapporti familiari e il diritto spettante al ricorrente di contestare la presunzione legale di paternità alla luce dei rilevamenti biologici. La Corte ha, inoltre, ritenuto sussistente una violazione dell art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato con l art. 6 1 (diritto di accesso alla tutela giurisdizionale) e 8. Cfr. anche Grönmark c. Finlandia e Backlund c. Finlandia sentenze del 6 luglio 2010, Laakso c. Finlandia, sentenza del 15 gennaio 2013 e Röman c. Finlandia, sentenza del 29 gennaio 2013, dove la Corte ha stabilito che un limite temporale per la presentazione di un ricorso in materia di paternità non dovrebbe essere applicato automaticamente. Krušković c. Croazia 21 giugno 2011 Questo è stato il primo caso ad essere stato portato dinanzi alla Corte, relativo al riconoscimento di paternità di un padre privato della propria legal capacity. Il ricorrente lamentava che gli era stato negato il diritto di essere registrato come il padre di suo figlio biologico, nato fuori dal matrimonio. Dal momento che egli soffriva di disturbi della personalità a causa dell abuso di droga per lungo tempo, era stato privato della legal capacity su raccomandazione di uno psichiatra. La Corte ha stabilito la sussistenza di una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, poiché il ricorrente era stato lasciato in un vuoto giuridico in riferimento ai suoi diritti di paternità. Chavdarov c. Bulgaria 21 novembre 2010 Il caso riguardava l impossibilità di un uomo di ottenere il riconoscimento della paternità di tre bambini nati della sua relazione con una donna sposata durante il tempo in cui vivevano insieme. La Corte ha dichiarato che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Le Autorità non erano responsabili per l inerzia del ricorrente che non si era avvalso delle possibilità previste dal proprio diritto nazionale per stabilire il legame paterno con i propri figli o per superare gli svantaggi pratici che comporta la mancanza di un tale legame. La Corte ha anche

4 4 Press Unit preso in considerazione il margine di apprezzamento di cui gode lo Stato nella regolamentazione della filiazione paterna e ha preso atto della mancanza di un consenso a livello europeo sulla questione se la normativa nazionale debba consentire al padre biologico di contestare la presunzione di paternità del marito. A. M. M. c. Romania (n. 2151/10) 14 febbraio 2012 Il caso riguardava dei procedimenti per il riconoscimento di paternità proposti dalla madre di un minore con disabilità, la quale era ella stessa gravemente disabile. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione: le corti nazionali hanno omesso di trovare un giusto equilibrio tra il diritto del bambino ad avere i suoi interessi tutelati nei procedimenti di paternità e il diritto del padre putativo di non prendere parte ai procedimenti o rifiutare di sottoporsi a un test di paternità. Ahrens c. Germania e Kautzor c. Germania 22 marzo 2012 I casi Ahrens e Kautzor riguardavano il rifiuto dei Giudici tedeschi di contestare la paternità di un altro uomo rispetto alla figlia biologica del primo ricorrente, in un caso, e rispetto alla presunta figlia biologica del secondo ricorrente, nell altro. La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. In entrambi i casi, la Corte ha stabilito che la decisione dei Giudici tedeschi di respingere le richieste dei ricorrenti per stabilire legalmente la loro paternità aveva sì interferito con il diritto al rispetto della loro vita privata ma, allo stesso tempo, non vi era ingerenza con la loro vita familiare ai sensi dell'articolo 8, poiché non c'era mai stato alcun rapporto personale tra i ricorrenti ed i rispettivi figli. La Corte ha inoltre dichiarato che non vi fosse alcuna violazione dell'articolo 8 in combinato con l'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione. La decisione di dare precedenza alla relazione di parentela esistente tra il bambino e i suoi genitori legali rispetto al rapporto con il padre biologico cadeva, nella misura in cui è coinvolto lo status giuridico, nel margine di apprezzamento dello Stato. Casi pendenti Mennesson e altri c. Francia ( n /11 ) Ricorso trasmesso al Governo francese il 12 febbraio 2012 Il caso riguarda il rifiuto delle Autorità francesi di riconoscere una coppia come genitori di due figlie gemelle nonostante la loro filiazione fosse stata legalmente riconosciuta in un altro paese. La coppia ha fatto ricorso alla fecondazione in vitro con gameti del ricorrente e un ovulo donato, con impianto degli embrioni così ottenuti nell'utero di una madre surrogata in California. La Corte ha trasmesso il ricorso al Governo ed ha posto questioni alle parti ai sensi degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione. Ricorsi riguardanti questioni simili pendenti dinnanzi la Corte: Labassee c. Francia ( n /11), trasmesso al Governo francese il 12 febbraio X e altri c. Lettonia ( n /08 )

5 Ricorso trasmesso al Governo lettone il 10 aprile 2012 Press Unit I ricorrenti lamentano che le Autorità hanno loro imposto di sottoporsi a test genetici per stabilire la paternità (un uomo aveva sostenuto di essere il padre del ragazzo prima che il secondo ricorrente lo riconoscesse ufficialmente come suo figlio). La Corte ha trasmesso il caso al Governo lettone e ha posto alle parti domande ai sensi dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Riservatezza delle informazioni relative alle proprie origini Odièvre c. Francia 13 febbraio 2003 (Grand Chamber) La ricorrente, che era stata adottata, aveva scoperto di avere tre fratelli biologici. La sua richiesta di accesso alle informazioni per identificarli era stata respinta perché, in occasione della registrazione della sua nascita, la madre aveva scelto di restare anonima. Inoltre ella non poteva ereditare dalla madre naturale. La Corte ha ravvisato che non vi fosse alcuna violazione degli articoli 8 ( diritto al rispetto della vita privata e familiare ) o 14 ( divieto di discriminazione) della Convenzione, in quanto la Francia aveva rispettato il criterio dell equo bilanciamento tra i diversi interessi concorrenti: l'interesse pubblico (la prevenzione degli aborti - soprattutto aborti clandestini - e dell'abbandono dei bambini); lo sviluppo personale del bambino e il diritto di conoscere le proprie origini; il diritto della madre di proteggere la propria salute in caso di parto effettuato con procedure mediche appropriate, e la tutela di altri membri delle altre famiglie coinvolte. Sarebbe anche stato possibile per la ricorrente richiedere la rivelazione dell identità di sua madre, laddove la stessa avesse dato il suo consenso. Inoltre, la ricorrente avrebbe potuto ereditare dai genitori adottivi e non era nella stessa posizione di altri figli naturali di sua madre. Godelli c. Italia 25 settembre 2012 Il caso riguardava la riservatezza delle informazioni circa la nascita di un bambino e l impossibilità di una persona abbandonata dalla madre di conoscere le proprie origini. La ricorrente lamentava di non essere riuscita ad ottenere informazioni non identificative sulla sua famiglia di origine. La stessa sosteneva di aver subito gravi danni per non avere conosciuto la propria storia personale, essendo stata impossibilitata a rintracciare qualsiasi delle sue radici pur cercando di assicurare la protezione degli interessi dei terzi. La Corte ha ravvisato la sussistenza di una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e vita familiare) della Convenzione. Si è riscontrato che l ordinamento italiano non aveva tenuto conto degli interessi della minore. Si è ritenuto che non fosse stato raggiunto un equo bilanciamento degli interessi coinvolti poiché la legislazione, nei casi in cui la madre aveva scelto di non rivelare la sua identità, non permetteva al bambino, che non era stato formalmente riconosciuto alla nascita e successivamente era stato adottato, di chiedere informazioni non identificative sulle sue origini nonché la rivelazione dell'identità della madre naturale con il consenso di quest'ultima. Responsabilità genitoriale, affidamento del minore e diritti di visita 5

6 Hoffmann c. Austria 23 giugno 1993 Press Unit Il caso riguardava la revoca dei diritti genitoriali alla ricorrente dopo il divorzio dal padre dei suoi due figli, dovuta al fatto che ella era Testimone di Geova. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato con l'art. 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione. La revoca della responsabilità genitoriale si fondava su una discriminazione essenzialmente determinata da considerazioni di ordine religioso. Kutzner c. Germania 22 febbraio 2002 I ricorrenti lamentavano che l'ablazione della loro responsabilità genitoriale sulle figlie ed il collocamento di queste ultime in una famiglia affidataria, basato principalmente sul fatto che i genitori non avessero la capacità intellettuale di crescere i propri figli, avesse violato il loro diritto al rispetto della vita familiare. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Nonostante le motivazioni fornite dalle Autorità nazionali e dalle Corti fossero fondate, le stesse non erano state ritenute sufficienti a giustificare un interferenza così rilevante nella vita familiare dei ricorrenti. P.v. c. Spagna 30 dicembre 2010 La ricorrente lamentava le restrizioni imposte da una Corte al suo diritto di visita del figlio, basate sulla considerazione per cui la sua instabilità emotiva (conseguente al suo cambio di sesso) avrebbe potuto creare disagio al figlio, allora di sei anni. La Corte ha ritenuto che non vi fosse una violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione: i limiti al diritto di visita non erano dovuti ad una discriminazione basata sulla transessualità della ricorrente. Anayo c. Germania 21 dicembre 2010 Il caso riguardava il rifiuto delle Corti tedesche di consentire al ricorrente di vedere i suoi figli biologici, gemelli, con i quali egli non aveva mai vissuto. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione; in particolare ha affermato che le Autorità non avessero esaminato la questione se la relazione fra i gemelli ed il ricorrente sarebbe stata nell'interesse dei minori. Schneider c. Germania 15 settembre 2011 Il caso riguardava il rifiuto, da parte delle Corti tedesche, di consentire al ricorrente di avere contatti con un ragazzo che, a suo dire, era il proprio figlio biologico. Il padre legittimo del minore era sposato con la madre. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Il fatto che non vi fosse vita familiare - non era stato accertato che il 6

7 ricorrente fosse padre biologico del bambino e non c'era mai stato alcun rapporto personale e diretto fra loro - non poteva essere utilizzato contro il ricorrente. La questione se lui avesse il diritto di visita o di informazione nei confronti del bambino, anche in assenza di vita familiare, riguardava una parte significativa della sua identità e quindi della sua vita familiare. Diamante e Pelliccioni c. San Marino 27 settembre 2011 Il caso riguardava il procedimento di affidamento e di collocamento di un minore la cui madre era italiana ed il cui padre era cittadino di San Marino. La Corte ha ritenuto che non vi fosse una violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. In generale le Corti nazionali avevano condotto il procedimento con la dovuta diligenza; il provvedimento in questione perseguiva il legittimo obiettivo di proteggere i diritti e la libertà del minore e dei suoi genitori. Il miglior interesse del minore e la situazione particolare della famiglia erano stati tenuti in debita considerazione, ed era stata prevista, ove necessaria, anche una modifica del regime di affidamento. Lyubenova c. Bulgaria 18 ottobre 2011 Il caso riguardava il diritto di affidamento di una madre che aveva temporaneamente affidato i propri figli ai suoceri. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Nonostante i servizi sociali avessero avuto a disposizione strumenti coercitivi per comminare multe al fine di imporre alle parti l osservanza di istruzioni tassative, tali strumenti non erano mai stati utilizzati, né le Autorità avevano mai motivato l inerzia da parte dei servizi sociali. Giszczak c. Polonia 29 novembre 2011 Il caso riguardava il rifiuto di concedere ad un detenuto polacco il permesso di lasciare il carcere per far visita alla figlia (la quale era stata investita da un autobus ed era in coma, in terapia intensiva). Dopo la morte della figlia, il ricorrente non aveva partecipato al suo funerale, poiché non era chiaro se egli sarebbe dovuto andare indossando la tenuta carceraria ed in manette o sotto scorta della polizia. La Corte ha ravvisato due violazioni dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Le ragioni addotte per non consentire al ricorrente di far visita alla figlia in ospedale non erano convincenti, dato che le preoccupazioni delle Autorità (gravità del reato e cattiva condotta del ricorrente) avrebbero potuto essere affrontate organizzando un uscita sotto scorta. Inoltre, le Autorità non avevano risposto in maniera tempestiva ed appropriata alla richiesta di partecipare al funerale della figlia. Cengiz Kilic c. Turchia 06 dicembre 2011 Il caso riguardava l eccessiva durata del procedimento di divorzio, con riferimento all attribuzione della responsabilità genitoriale e i diritti di visita del genitore non convivente con il minore. 7

8 La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Lo Stato non era stato all altezza dei suoi compiti e non aveva adottato tutte le misure che avrebbero potuto ragionevolmente essere adottate in tali circostanze. La Corte ha inoltre ravvisato una violazione dell art. 6 1 (diritto al giusto processo in un tempo ragionevole), con riferimento all eccessiva durata dei due gradi del procedimento di divorzio, avuto riguardo alla materia del contendere ed alle conseguenze sulla relazione fra il ricorrente e suo figlio 2. Pontes c. Portogallo 10 aprile 2012 Il caso riguardava una decisione del giudice nazionale che aveva condotto all allontanamento dai ricorrenti di uno dei loro figli, e quindi alla revoca della loro responsabilità genitoriale ed all adozione del minore. La Corte ha ritenuto che vi fossero due violazioni dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, poiché le Autorità non avevano adottato misure tali da consentire ai ricorrenti di beneficiare di contatti regolari con il loro figlio e poiché la decisione di dare il minore in adozione non era fondata su ragioni rilevanti o sufficienti. Santos Nunes c. Portogallo 22 maggio 2012 Il caso riguardava l esecuzione di una decisione di affidamento al ricorrente di suo figlio. Il minore era stato affidato dalla madre alle cure di un altra coppia che rifiutava di consegnare il figlio al ricorrente. Quest ultimo aveva cercato, numerose volte ma senza successo, di far eseguire la decisione in questione. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. La situazione inusuale che le Autorità avevano affrontato in questo caso, al di là di una disputa tra genitori biologici o nei confronti dello Stato, non le dispensava dall impiego del massimo sforzo per assicurare l esecuzione della decisione che attribuiva l affidamento del minore al ricorrente. A.K. e L. c. Croazia (n /11) 8 gennaio 2013 Il caso riguardava una madre con una lieve disabilità mentale che era stata privata dei suoi diritti genitoriali. Suo figlio era stato dichiarato adottabile senza che lei ne fosse a conoscenza, avesse dato il consenso o avesse partecipato al procedimento di adozione. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell Art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Non avendo informato la ricorrente del procedimento di adozione, le Autorità nazionali l avevano privata della possibilità di ripristinare i suoi diritti genitoriali prima che il legame tra lei e suo figlio fosse definitivamente spezzato con l adozione. Vojnity c. Ungheria 2 La Corte ha richiamato la raccomandazione n. R(98)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa sulla mediazione familiare, il ricorso alla quale avrebbe potuto migliorare la comunicazione fra i membri ella famiglia, ridurre i conflitti fra le parti in causa, produrre un accordo amichevole, consentire la continuità dei rapporti personali fra genitori e figli e ridurre i costi economici e sociali della separazione e del divorzio per le stesse parti e per gli stati. 8

9 12 febbraio 2013 Press Unit Il caso riguardava la totale rimozione del diritto di visita di un padre, sul fondamento che le sue convinzioni religiose erano pregiudizievoli per la crescita di suo figlio. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato con l Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. La stessa ha ritenuto che le Corti ungheresi non avevano dimostrato che fosse nel miglior interesse del minore spezzare tutti i legami col padre, il quale perciò era stato discriminato riguardo all esercizio del suo diritto al rispetto della vita familiare. Infatti, non vi erano state circostanze eccezionali che potessero giustificare una misura così radicale come l eliminazione di ogni forma di contatto e di vita familiare tra il ricorrente e suo figlio. Ageyevy c. Russia 18 aprile 2013 Il caso riguardava il ricorso di una coppia coniugata contro l allontanamento dei loro due figli adottivi e la revoca dell adozione a seguito di un incidente domestico in cui il figlio si era bruciato e successivamente era stato ricoverato in ospedale. La Corte ha ritenuto vi fossero cinque violazioni dell Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione basate su: la decisione di revocare l adozione dei figli dei ricorrenti; l impossibilità dei ricorrenti di cambiare la posizione delle Autorità riguardo alla visita ai figli tra il 31 marzo 2009 e il 3 giugno 2010; le azioni dei funzionari dell ospedale dove il figlio adottivo era in cura; il mancato accertamento da parte delle Autorità russe circa la divulgazione non autorizzata di informazioni confidenziali circa lo status di figlio adottivo del bambino dei ricorrenti e il non aver le Corti russe protetto il diritto del secondo ricorrente alla reputazione nel procedimento di diffamazione nei confronti di una casa editrice. La Corte ha inoltre ritenuto che non vi fosse una violazione dell Articolo 8 per l iniziale allontanamento dei figli adottivi dei ricorrenti. Jiaoqin Zhou c. Italia (n /11) 21 gennaio 2014 La ricorrente si opponeva al provvedimento del Tribunale italiano che sospendeva il diritto di visita nei confronti della figlia biologica dichiarata in stato di adottabilità. La stessa dichiarava infatti, che il consulente incaricato di fare indagini sulla situazione familiare della minore aveva rilevato che, nonostante la madre fosse ritenuta dalle Autorità incapace di badare alla propria figlia, la sua condotta non poteva essere considerata pregiudizievole nei confronti di quest ultima. La Corte ha riconosciuto la sussistenza di una violazione ai sensi dell art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione considerando che il Tribunale sarebbe dovuto intervenire per proteggere il rapporto tra madre biologica e figlia e non dichiararne l adottabilità. Le Autorità italiane avrebbero dovuto aiutare concretamente la ricorrente nella ricerca di una sistemazione per lei e per i suoi figli. La Corte ha, inoltre, ribadito che, nel caso di specie, le Autorità nazionali avrebbero dovuto proteggere il legame tra madre e figlia garantendo un assistenza appropriata. Casi pendenti Francine Bonnaud e Patricia Lecoq c. Francia (n. 6190/11) Ricorso trasmesso al Governo francese il 30 maggio

10 Il caso riguarda il rigetto della domanda che i ricorrenti avevano proposto per il riconoscimento reciproco della responsabilità genitoriale nei confronti dei rispettivi figli. Gli stessi, che vivono insieme come coppia, avevano avuto un figlio ciascuno tramite procreazione medicalmente assistita. Nel maggio 2011 la Corte ha comunicato la richiesta al Governo francese per ricevere informazioni e, nel maggio 2013 ha invitato il Governo a depositare le osservazioni alla luce delle pronunce nei casi Gas e Dubois c. Francia e X e altri c. Austria, nonché alla luce dell introduzione in Francia della Legge n. 404 del 2013 che ammette i matrimoni tra persone dello stesso sesso dichiarata costituzionalmente legittima dal Conseil Consitutionnel il 17 maggio Sottrazione internazionale di minore In questi casi la Corte Europea dei Diritti dell Uomo ha interpretato la Convenzione Europea dei Diritti Umani alla luce della Convenzione de L Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minore del 25 ottobre Nel Preambolo della Convenzione de L Aja, gli Stati parte della Convenzione esprimono la loro convinzione per cui gli interessi dei bambini sono di importanza preminente nelle questioni relative al loro affidamento e sottolineano il loro desiderio di proteggere i minori, a livello internazionale, dagli effetti dannosi derivanti dalla loro illecita sottrazione o trattenimento, nonché di stabilire delle procedure che assicurino il loro veloce rientro nello Stato di loro residenza abituale, così come di assicurare la tutela del diritto di visita. In tema di affidamento di minore, per esempio, la ragione di prendere in considerazione il miglior interesse del minore può essere duplice: in primo luogo assicurare che il minore cresca in un ambiente sano e che un genitore non possa prendere misure che potrebbero danneggiare la sua salute e il suo sviluppo; in secondo luogo, mantenere i suoi legami con la famiglia, eccetto in quei casi dove la famiglia si sia dimostrata particolarmente inadatta, poiché tagliare quei legami significa privare un bambino delle sue radici 3. Richieste avanzate da genitori il cui figlio è stato sottratto dall altro genitore Ignaccolo-Zenide c. Romania 25 gennaio 2000 La ricorrente, di nazionalità francese, aveva sposato un cittadino rumeno da cui aveva avuto due figli. Dopo il loro divorzio, una decisione del Tribunale francese aveva concesso il diritto di visita alla ricorrente. In seguito il padre aveva portato i minori negli Stati Uniti rifiutandosi di portarli dalla madre così che la stessa potesse esercitare i propri diritti. La ricorrente lamentava che le Autorità rumene non avevano eseguito il provvedimento urgente della Corte di Prima Istanza di Bucarest per la restituzione alla madre, intanto dichiarata collocataria dei minori, dei bambini. La Corte ha sostenuto che vi fosse una violazione dell Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, non essendo stata adottata alcuna delle misure di cui all articolo 7 della Convenzione de L Aja del 25 ottobre 1980 (in particolare nessuna misura coercitiva contro il padre, nessuna misura preparatoria per l incontro tra la madre e i figli in vista del loro ritorno, ed infine una decisione del Ministro che autorizzava il non rientro dei minori, e senza che fosse stata intrapresa alcuna azione per ricongiungere madre e figli). 3 vedi Maumousseau e Washington / France, decisione del 6 dicembre 2007,

11 Iglesias Gil e A.U.I. c. Spagna 29 aprile 2003 La ricorrente sosteneva che le Autorità spagnole non avevano assunto misure appropriate per assicurare l immediata esecuzione delle decisioni giudiziali che le assegnavano la custodia e l affido esclusivo della figlia che era stata portata negli Stati Uniti dal padre. La stessa lamentava, in particolare una mancanza di diligenza da parte delle Autorità nel trattare la sua denuncia di sottrazione. La Corte ha sostenuto che vi fosse una violazione dell art.8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Era compito delle Autorità attuare le misure appropriate previste nella Convenzione dell Aja del 25 ottobre 1980, per assicurare il ritorno della bambina presso la madre. Nessuna misura era stata adottata per assicurare l esecuzione delle decisioni prese in favore della ricorrente e di sua figlia. Bianchi c. Svizzera 22 giugno 2006 Il caso riguardava la sottrazione di un bambino al padre italiano (il ricorrente) da parte della madre svizzera. Il ricorrente lamentava la lunghezza del procedimento dinanzi alle Autorità cantonali di Lucerna e l inadempimento delle Autorità svizzere nel dare esecuzione alla decisione del Tribunale che ordinava il ritorno del figlio in Italia. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. L inerzia delle Autorità, in violazione dell oggetto e dello scopo della Convenzione de L Aja del 25 ottobre 1980, aveva causato un interruzione totale nelle relazioni tra bambino e padre una separazione che non poteva essere considerata nel migliore interesse del minore. Si veda anche: Monory c. Romania e Ungheria, sentenza del 5 aprile 2005; Carlson c. Svizzera, sentenza del 6 novembre Shaw c. Ungheria 26 luglio 2011 In questo caso le Autorità ungheresi avevano fallito nell assicurare che una bambina sottratta dalla Francia da parte della madre ritornasse a Parigi per vedere il padre, rendendo impossibile a quest ultimo gli incontri con la figlia, malgrado l affidamento dovesse essere esercitato congiuntamente. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Le Autorità non avevano fatto nulla per assicurare l esecuzione della sentenza che ordinava il rientro della minore. Il ricorrente non aveva visto la figlia per tre anni e mezzo, in quanto le Autorità ungheresi avevano ritenuto di non poter far rispettare il diritto alle visite. Karrer c. Romania 21 febbraio 2012 Il ricorso, presentato da un padre e dalla figlia, riguardava i procedimenti di cui alla Convenzione de L Aja del 25 ottobre 1980 nei Tribunali rumeni, dove il primo ricorrente aveva richiesto il rientro della figlia in Austria. Egli aveva sposato una cittadina rumena in Austria e la moglie era ritornata 11

12 in Romania con la loro figlia, malgrado il giudizio sull affidamento fosse ancora pendente in Austria. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Il Tribunale rumeno non aveva svolto un analisi approfondita per valutare il miglior interesse della minore e non aveva dato la possibilità al primo ricorrente di presentare il suo caso in modo rapido, come richiesto dalla Convenzione Europea sui Diritti Umani, interpretata alla luce della Convenzione de L Aja del 25 ottobre Ilker Ensar Uyanik c. Turchia 3 maggio 2012 Il caso riguardava i giudizi introdotti in Turchia dal primo ricorrente per ottenere il ritorno della figlia negli Stati Uniti, dove viveva con la moglie. Quest ultima era rimasta in Turchia con la figlia dopo una vacanza trascorsa lì. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. I Tribunali turchi non avevano effettuato un analisi approfondita della complessiva situazione familiare del ricorrente, non riuscendo tra l altro ad esaminarla alla luce dei principi contenuti nella Convenzione de L Aja del 25 ottobre Raw e altri c. Francia 7 marzo 2013 Il caso riguardava l inadempimento nell esecuzione di una sentenza che confermava l ordine di rientro dei minori presso la loro madre in Gran Bretagna, avendo i figli, che erano stati tra loro separati, i medesimi diritti di residenza. I minori desideravano stare con il padre in Francia. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. La stessa ha ritenuto che, nell ambito di applicazione della Convenzione de L Aja del 25 ottobre 1980 e del regolamento di Bruxelles II bis 4, sebbene l opinione dei minori debba essere presa in considerazione, la loro opposizione non necessariamente è di ostacolo al loro rientro. Ricorsi presentati da genitori sottraenti Eskinazi e Chelouche c. Turchia 6 dicembre 2005 (decisione sull ammissibilità) Una madre franco turca e la figlia contestavano l ordine emanato dalle Autorità turche per il ritorno della minore in Israele (le due ricorrenti erano andate in vacanza in Turchia con il consenso del padre e si erano poi rifiutate di tornare in Israele). La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile (manifestamente infondato). L ordine per il ritorno in Israele della minore, che era stata considerata illegittimamente trasferita ai sensi della Convenzione de L Aja del 25 ottobre 1980, non poteva essere considerato una violazione da parte delle Autorità degli obblighi di cui all art.8 in particolare, non avendo le Autorità turche alcun motivo concreto per rifiutare la richiesta di rimpatrio in Israele. 4 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. 12

13 Maomousseau e Washington c. Francia 15 novembre 2007 Press Unit La prima ricorrente, cittadina francese, aveva sposato un cittadino americano e con lui aveva avuto una figlia (la seconda ricorrente). La madre si era rifiutata di ritornare negli Stati Uniti dopo un viaggio in Francia a cui il padre aveva acconsentito. La prima ricorrente sosteneva che il rientro della minore negli Stati Uniti (così come ordinato da un Tribunale dello Stato di New York) non era nel suo interesse, e la poneva in una situazione intollerabile, essendo ancora una bambina. La stessa adduceva, inoltre, che l intervento della polizia all asilo infantile allo scopo di eseguire l ordine di rimpatrio, aveva creato nella figlia un importante trauma psicologico. La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna violazione dell art.8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. La stessa ha affermato che il Tribunale francese aveva tenuto in debito conto il miglior interesse della minore, ossia che lei dovesse immediatamente ritornare nel suo ambiente abituale, dopo aver effettuato un esame generale e approfondito della situazione e permettendo alle ricorrenti di far valere completamente i loro diritti. Quanto all intervento della polizia, sebbene non fosse il metodo più appropriato poiché avrebbe potuto essere traumatico, esso era stato posto in essere in presenza del Pubblico Ministero, diretto referente della polizia. Inoltre, trovatisi di fronte alla resistenza di persone, che cercavano di difendere le ricorrenti, le Autorità non avevano proseguito nel loro tentativo di portare via la minore. Neulinger e Shuruk c. Svizzera 6 luglio 2010 (Grand Chamber) Il caso riguardava l esecuzione forzata di un ordine di rientro nei confronti di un minore (il secondo ricorrente), che era stato illegittimamente trasferito in Svizzera dalla madre (la prima ricorrente). Il padre, che viveva a Tel Aviv e apparteneva alla comunità Chabad Lubavitch, aveva l affidamento congiunto del minore. La Corte ha rilevato che vi sarebbe stata una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione nei confronti dei due ricorrenti se l ordine di rientro fosse stato messo in esecuzione. Tenendo conto, in particolare, delle misure provvisorie ordinate dalla Corte amministrativa il minore doveva risiedere con la madre, i diritti di visita del padre erano sospesi, la responsabilità genitoriale era attribuita alla madre, in modo che la stessa potesse rinnovare i documenti di identità del minore la Corte non era convinta che il ritorno in Israele rappresentasse il migliore interesse del minore. Sneersone e Kampanella c. Italia 12 luglio 2011 Il caso riguardava la decisione del Tribunale italiano di ordinare il rientro in Italia dal padre di un giovane che viveva con la madre (il primo ricorrente) in Lettonia. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. La decisione del Tribunale italiano aveva dato una motivazione inadeguata e non aveva costituito una risposta appropriata al trauma psicologico che inevitabilmente sarebbe derivato da un taglio improvviso e irreversibile del forte legame tra madre e figlio. Inoltre, il Tribunale non aveva considerato nessun altra soluzione per assicurare il contatto tra padre e figlio. M.R. e L.R. c. Estonia (n.13420/12) 4 giugno 2012 (decisione sull ammissibilità) 13

14 Le ricorrenti erano una madre e una figlia, il cui padre ne aveva richiesto il rientro in Italia in base alla Convenzione de L Aja del 25 ottobre Le istanti non erano ritornate in Italia dopo un viaggio in Estonia. La Corte Europea dei Diritti dell Uomo aveva richiesto al Governo estone, in base all art. 39 (misure provvisorie) del Regolamento della Corte, di non far rientrare la minore mentre il procedimento era ancora pendente. In considerazione dell urgenza, la Corte aveva esaminato il caso in meno di tre mesi. La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile (manifestamente infondato). Le Autorità estoni, rigettando le tesi della madre per le quali ella non poteva tornare in Italia, non avevano oltrepassato i loro margini di discrezionalità. Né c erano elementi che suggerissero che la loro decisione di ordinare il rientro della minore fosse stata arbitraria o che le Autorità avessero violato il loro dovere di raggiungere un equo bilanciamento tra gli interessi in gioco. La Corte ha inoltre deciso di revocare l applicazione dell art. 39 (misure provvisorie) delle Regolamento della Corte. B. c. Belgio (n.4320/11) 10 luglio 2012 Il caso riguardava la decisione di ordinare il rientro di una minore negli Stati Uniti dopo che la madre l aveva portata in Belgio senza il consenso del padre o del Tribunale statunitense. La Corte aveva disposto una misura provvisoria (in base all art. 39 del regolamento della Corte) nei confronti del Governo belga, invitandolo a non rinviare la bambina negli Stati Uniti nel corso del procedimento dinanzi alla Corte. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, rilevando in particolare, che la Corte d Appello, ordinando il rientro della minore negli Stati Uniti, non aveva sufficientemente valutato il rischio che rappresentava il ritorno dal padre; la stessa avrebbe dovuto tenere in conto anche il passare del tempo e l integrazione della bambina in Belgio. X c. Lettonia (n /09) 26 novembre 2013 (Grand Chamber) Il caso riguardava la procedura per il rientro di una minore in Australia, il suo Paese d origine, che aveva lasciato con sua madre all età di tre anni e cinque mesi, in applicazione della Convenzione de L Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, e la denuncia della madre per cui la decisione della Corte lettone con cui le veniva ordinato di ritornare con la bambina aveva violato il suo diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell art. 8 della Convenzione. La Corte ha stabilito che vi fosse una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare) della Convenzione. La stessa ha considerato che la CEDU e la Convenzione de L Aja del 25 Ottobre 1980 dovevano essere applicate in modo armonioso per cui il miglior interesse del minore doveva avere considerazione prioritaria. Nel caso di specie, è stato considerato che la Corte lettone non aveva rispettato i requisiti procedurali prescritti dall art. 8 della Convenzione Europea, essendosi rifiutata di prendere in considerazione la sostenibile affermazione di un rischio serio per la minore nel caso del suo rientro in Australia. La presa in carico dei minori Keegan c. Irlanda 26 maggio

15 15 Press Unit Il ricorrente lamentava che la propria figlia fosse stata dichiarata in stato di adottabilità in assenza del suo consenso e della sua consapevolezza, nonché il fatto che la propria legge nazionale non gli avesse attribuito nemmeno il diritto, anche non definitivo, di essere nominato tutore. Inoltre, il ricorrente lamentava di non avere avuto accesso ad un Tribunale, rispetto al procedimento in corso, innanzi alla Commissione Adozioni. La Corte ha ritenuto integrata una violazione dell Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. L eventualità di dare in adozione la minore senza il consenso del padre aveva costituito un interferenza nel diritto del ricorrente al rispetto della propria vita familiare, violazione non necessaria in una società democratica. La Corte ha statuito inoltre la configurabilità di una violazione dell art. 6 1 (diritto ad un giusto processo) della Convenzione. Il ricorrente non aveva avuto diritto, sotto la vigenza della legge irlandese, di opporsi alla pronuncia dello stato di adottabilità della figlia, sia innanzi alla Commissione Adozioni, sia innanzi alla Corte o, comunque, in alcuna fase del procedimento. L unica possibilità del ricorrente per impedire l adozione della figlia era stata quella di intraprendere un procedimento per la tutela o l affidamento. T.P. e K.M. c. Regno Unito (n /95) 10 maggio 2001 (Grand Chamber) Il caso riguardava l affidamento di una bambina di quattro anni all Autorità pubblica locale. La stessa lamentava di essere stata oggetto di abusi sessuali e la madre era stata considerata incapace di proteggerla. Madre e figlia sostenevano di non avere avuto accesso ad un Tribunale né ad alcun reale strumento per far valere la mancanza di fondamento della decisione relativa al collocamento, con cui le due erano state separate. La Corte ha ritenuto configurabile una violazione dell Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, essendo stata la madre privata di un adeguato coinvolgimento nel procedimento che ha portato alla decisione relativa all affidamento della figlia. La Corte inoltre ha ritenuto non configurabile una violazione dell articolo 6 (diritto ad un giusto processo) della Convenzione, poiché le ricorrenti non erano state private di alcun diritto di partecipare alla decisione, stanti le loro carenti pretese nei confronti dell Autorità locale. Infine, la Corte ha statuito che vi fosse una violazione dell articolo 13 della Convenzione (diritto ad un ricorso effettivo), poiché le ricorrenti non avevano avuto a disposizione i mezzi appropriati per ottenere una pronuncia riguardo alle loro affermazioni di avere subìto una violazione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare. Le stesse non avevano, infatti, avuto alcuna possibilità di ottenere un risarcimento per i danni subiti in conseguenza a tale violazione. K.A. c. Finlandia (n /95) 14 aprile 2003 Il ricorrente (sospettato, insieme alla moglie, di essere colpevole di incesto e di abuso sessuale nei confronti dei propri figli) contestava la decisione di affidamento dei figli all Autorità pubblica, il procedimento con cui si era giunti a tale decisione, nonché l esecuzione di tale forma di affidamento. La Corte ha ritenuto integrata una violazione dell articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per riunire la famiglia del ricorrente. La Corte ha statuito invece che non vi fosse stata violazione dell articolo 8 sia riguardo all affidamento dei minori, sia riguardo al coinvolgimento del ricorrente nel procedimento decisionale.

16 Wallová e Walla c. Repubblica Ceca 26 ottobre 2006 I ricorrenti lamentavano di essere stati separati dai loro cinque figli, affidati all Autorità pubblica, a causa delle difficoltà incontrate nel reperire un abitazione idonea per una famiglia tanto numerosa; essi lamentavano la mancanza di assistenza nei loro confronti da parte delle Autorità ceche. La Corte ha ritenuto configurabile una violazione dell articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, ritenendo che il problema risiedesse in una mera mancanza di risorse economiche che le Autorità ceche avrebbero potuto risolvere con strumenti diversi dalla separazione dei membri della famiglia. Kearns c. Francia 10 gennaio 2002 Il procedimento riguardava una ricorso, tardivo rispetto al termine di legge, per il ricongiungimento tra la ricorrente ed un minore nato dalla stessa ma registrato anonimamente. La Corte ha ritenuto non configurabile una violazione dell Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Nonostante il termine di due mesi potesse sembrare breve, esso era tuttavia apparso sufficiente per permettere alla madre biologica di riflettere e di riconsiderare la propria decisione di abbandonare il figlio. Inoltre, la ricorrente al momento del parto aveva 36 anni, era accompagnata dalla propria madre ed era stata ascoltata a lungo dai servizi sociali. Y.C. c. Regno Unito (n. 4547/2010) 13 marzo 2012 Il caso della ricorrente riguardava un procedimento per l affidamento del figlio minorenne, nato nel 2001, e dichiarato con provvedimento in stato di adottabilità a causa delle preoccupazioni riguardanti il suo rapporto con il padre. La ricorrente lamentava in particolare il rifiuto opposto dal Tribunale di nominarla come unica affidataria del figlio. La Corte ha ritenuto che non fosse configurabile una violazione dell Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Il Giudice si era concentrato, come richiesto dallo stesso Articolo 8, sul migliore interesse del minore, aveva avuto riguardo a diversi e rilevanti fattori, ed aveva fatto dettagliati riferimenti alle relazioni scritte ed alle testimonianze orali dell assistente sociale, del curatore e dello psicologo, i quali avevano tutti identificato le questioni in gioco. Conseguentemente, la decisione di pronunciare la dichiarazione di adottabilità non aveva ecceduto la discrezionalità dello Stato, e le motivazioni della decisione erano state ritenute fondate e sufficienti. Alla ricorrente era stata data ogni opportunità di esporre il proprio caso e la stessa era stata pienamente coinvolta nel procedimento volto alla decisione finale. B. (n. 2) c. Romania (n. 1285/2003) 19 febbraio 2013 Il procedimento riguardava il ricovero psichiatrico di una madre ed il conseguente collocamento in comunità dei due figli minori. La Corte ha ritenuto configurabile una violazione dell articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, con riguardo sia al ricovero della ricorrente, sia all affidamento ed al collocamento dei suoi figli minorenni. La Corte ha sottolineato che in 16

17 Romania vi era un ampio numero di precedenti per reclusione impropria di soggetti affetti da disordini psichiatrici, malgrado le recenti modifiche legislative in favore dei diritti dei pazienti. La Corte ha conseguentemente concluso che, nel giudizio basato sulla situazione clinica della ricorrente, le Autorità non avevano seguito le procedure applicabili nel prendere la decisione relativa al ricovero. Inoltre, l assenza di una protezione specifica, in particolare attraverso la nomina di un avvocato o la designazione di un curatore, aveva avuto l effetto di privare la ricorrente del suo diritto ad essere parte del procedimento volto all emissione della decisione riguardante il collocamento dei figli in una comunità. R.M.S. c. Spagna (n /2012) 18 giugno 2013 Il caso riguardava il collocamento della figlia della ricorrente una lavoratrice agricola in condizione di estrema povertà presso una famiglia adottiva, disposto dai servizi sociali contro la volontà di quest ultima. La ricorrente lamentava, infatti, in via principale di essere stata privata di ogni contatto con la propria figlia, nonché di esserne stata separata in assenza di valida motivazione. La Corte ha ritenuto che vi fosse violazione dell Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Le Autorità non avevano fornito adeguati ed effettivi strumenti per garantire il diritto della ricorrente a vivere con la propria figlia, violando in tal modo il diritto della ricorrente alla propria vita privata e familiare. Zambotto Perrin c. Francia 25 settembre 2013 Il procedimento riguardava una minore nata al di fuori di un vincolo coniugale, registrata su richiesta della madre che chiedeva l anonimato. La ricorrente si opponeva, in particolare, alla decisione del Tribunale nazionale di affidare la minore allo Stato, autorizzandone la piena adozione. A parere della ricorrente, le decisioni del Giudice nazionale avevano violato il proprio diritto al rispetto della vita familiare. La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcuna violazione dell Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. In particolare, la mancata dimostrazione di interessamento alla propria figlia da parte della ricorrente aveva avuto un ruolo decisivo nel caso e rispondeva certamente al migliore interesse della bambina rendere la sua situazione personale sicura e stabile attraverso l instaurazione di un vincolo legale e certo di filiazione con la famiglia adottiva, non appena il Tribunale ne avesse dichiarato lo stato di abbandono. La Corte ha, inoltre, statuito che lo Stato non aveva ecceduto nella propria discrezionalità decidendo che la piena adozione fosse rispondente al migliore interesse della bambina. A.E.L. c. Finlandia (n /2010) 10 dicembre 2013 Il procedimento riguardava l affidamento del figlio della ricorrente, una donna in cura per problemi gravi di salute mentale, all Autorità pubblica, nonché la limitazione del contatto tra la stessa ed il bambino. La ricorrente ravvisava una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione alla luce del fatto che gli interventi psicologici erano ritenuti dalla stessa non necessari. 17

18 La Corte non ha ravvisato una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione e ha dichiarato il ricorso irricevibile. La stessa ha, inoltre, colto l occasione per ribadire che nei casi riguardanti i minori, il raggiungimento del loro migliore interesse deve essere il criterio fondamentale che le Autorità devono perseguire. I Tribunali nazionali, nell identificazione del migliore interesse dei minori, devono tenere conto di diversi fattori, inter alia, l età, il grado di maturità, nonché l ascolto dei minori stessi. Il margine di apprezzamento concesso alle Corti nazionali varia a seconda della natura dell interesse da proteggere e delle circostanze nel caso concreto. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le Autorità pubbliche avessero agito nel totale interesse del minore cercando di bilanciare il diritto della madre ai sensi del suddetto art. 8 della Convenzione e la necessità di proteggere il figlio ritenendo sufficientemente motivate le ragioni addotte per l allontanamento dello stesso dalla madre. Adozione Fretté c. Francia 26 Febbraio 2002 Il caso riguardava il rigetto di una domanda per la preliminare autorizzazione all adozione di un minore basato esclusivamente, secondo il ricorrente, su di uno sfavorevole pregiudizio circa il suo orientamento sessuale. La Corte ha ritenuto che non sussisteva una violazione dell art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato con l art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, sottolineando che la medesima convenzione non garantiva, di per sé, un diritto ad adottare. Il diritto al rispetto della vita familiare presupponeva l esistenza di una famiglia e, pertanto, l art. 8 non proteggeva il mero desiderio di formare una famiglia. Wagner e J.M.W.L c. Lussemburgo 28 Giugno 2007 Il caso riguardava la proposizione di un azione volta ad ottenere il riconoscimento in Lussemburgo di una sentenza di adozione pronunciata in Perù. La corte del Lussemburgo aveva rigettato la domanda, in ragione del fatto che il codice civile nazionale non prevedeva l adozione piena da parte di una donna single. La Corte ha rilevato una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione poiché la Corte del Lussemburgo non aveva riconosciuto i legami creatisi a seguito della pronuncia dell adozione piena in Perù, ed una violazione dell art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato con l art. 8 poiché la minore (e di conseguenza la madre) era stata penalizzata nella sua vita quotidiana sulla base del suo status in quanto figlia adottiva di madre non sposata di nazionalità lussemburghese con legami familiari costituiti in virtù di sentenza straniera non riconosciuta in Lussemburgo. E.B. c. Francia (n /02) 22 Gennaio 2008 (Grand Chamber) La ricorrente lamentava di aver subito un trattamento discriminatorio, in ogni grado del procedimento instaurato al fine di ottenere un autorizzazione ad adottare, basato sul suo orientamento sessuale e che aveva ostacolato il suo diritto al rispetto della vita privata. 18

19 La Corte ha stabilito la sussistenza di una violazione dell art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato con l art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Le Autorità amministrative interne, ed in seguito la Corte davanti alla quale si era svolto l appello, avevano basato le loro pronunce di rigetto del ricorso per l adozione prevalentemente a causa dell assenza di una figura maschile di rifermento nel contesto familiare della ricorrente, pur non essendo questa una ragione legittima. Inoltre, l influenza della circostanza dell omosessualità della ricorrente sulla valutazione della domanda non era stata solo riconosciuta, ma aveva avuto un rilievo decisivo. Negrepontis-Giannisis c. Grecia 3 Maggio 2011 Il caso riguardava il rifiuto, da parte delle Autorità greche, di riconoscere l efficacia di un provvedimento di adozione piena, pronunciato con sentenza negli Stati Uniti, che concedeva ad un monaco di adottare il nipote. La Corte ha ritenuto sussistente una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Il rifiuto di applicare il provvedimento di adozione del ricorrente in Grecia non andava incontro ad alcuna esigenza sociale pressante e non era proporzionato al fine perseguito. La Corte, inoltre, ha rilevato una violazione del combinato disposto dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell art. 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione. La disparità di trattamento del ricorrente, come figlio adottivo, rispetto ad un figlio biologico, era discriminatoria, poiché non fondata su di una giustificazione obiettiva e ragionevole. La Corte, infine, ha rilevato una violazione dell art. 6 1 (diritto ad un equo processo), in particolare a causa delle fonti normative utilizzate dalla Corte di Cassazione greca per rifiutare il riconoscimento dell adozione ed una violazione dell art. 1 del Protocollo numero 1 (protezione della proprietà) della Convenzione, in quanto la decisione della Corte greca aveva privato il ricorrente della sua condizione di erede. Kopf e Liberda c. Austria 17 Gennaio 2012 Il caso era relativo al ricorso promosso da una coppia di genitori affidatari, poiché non erano stati autorizzati a visitare il minore che era stato loro affidato in precedenza. La Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Mentre la Corte austriaca, nel momento della decisione, aveva operato un corretto bilanciamento tra gli interessi contrapposti del minore e dei suoi precedenti genitori affidatari, essa non aveva proceduto in modo sufficientemente rapido all esame della richiesta dei ricorrenti per essere autorizzati ad incontrare il minore, che era stato loro antecedentemente affidato. Gas e Dubois c. Francia 15 Marzo

20 Il caso riguardava il rifiuto di pronunciare a favore di una delle ricorrenti, che convivevano, l ordine di adozione semplice del figlio dell altra ricorrente. La Corte ha ritenuto che non vi era stata alcuna violazione dell art. 14 (divieto di discriminazione) e dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. In particolare, non sussisteva una disparità di trattamento basata sull orientamento sessuale, in ragione del fatto che, anche a coppie di sesso opposto che avevano costituito una civil partnership, era, allo stesso modo, impedito di ottenere un provvedimento di adozione semplice. Harroudj c. Francia 4 Ottobre 2012 Il caso concerneva il rigetto del ricorso, promosso da una cittadina francese, per ottenere l adozione di una minore algerina di cui aveva già la custodia in virtù di una misura di tutela di diritto islamico denominata Kafala. La Corte ha rilevato la non sussistenza di una violazione dell art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. La Corte ha considerato che fosse stato operato un equilibrato bilanciamento tra l interesse pubblico e l interesse della ricorrente, avendo le Autorità, con il dovuto rispetto per il pluralismo culturale, cercato di favorire l integrazione dei minori affidati in Kafala, ma senza recidere immediatamente il legame con le leggi del paese di origine. X e altri c. Austria (n /07) 19 Febbraio 2013 (Grand Chamber) Il caso riguardava il ricorso promosso da due donne, legate da una stabile relazione omosessuale, avverso il rifiuto dei Tribunali austriaci di concedere ad una delle due il diritto di adottare il figlio della compagna, senza recidere i legami giuridici del bambino con la madre biologica. La Corte ha rilevato una violazione dell art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato con l art.8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, a causa della disparità di trattamento delle ricorrenti rispetto a coppie non sposate eterosessuali, nelle quali uno dei partner desiderasse adottare il figlio dell altra; allo stesso tempo, la Corte ha stabilito che non vi era stata una violazione dell art. 14 in combinato con l art. 8, laddove la condizione delle ricorrenti fosse confrontata con quella di coppie sposate in cui uno dei coniugi desideri adottare il figlio dell altro. La Corte ha ritenuto che la disparità di trattamento tra le ricorrenti ed una coppia eterosessuale non sposata in cui uno dei partner cercasse di adottare il figlio del compagno fosse basata sull orientamento sessuale delle ricorrenti. Infatti, non erano state addotte motivazioni idonee a dimostrare che tale disparità di trattamento fosse necessaria alla protezione della famiglia o alla protezione degli interessi del minore. Allo stesso tempo, la Corte ha sottolineato che la Convenzione non obbliga gli Stati ad estendere il diritto all adozione del secondo genitore anche a coppie non sposate. Inoltre, il caso doveva essere tenuto distinto da Gas e Dubois contro Francia (trattato supra) in cui la Corte aveva rilevato che non vi fosse una disparità di trattamento basata sull orientamento sessuale tra coppie di fatto eterosessuali e coppie di fatto omosessuali poiché, nell ordinamento francese, l adozione del figlio del coniuge non era accessibile a nessuna coppia, omosessuale o eterosessuale, non sposata. Minori scomparsi Zorica Jovanovic c. Serbia 20

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

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