Area Ambiente e Sicurezza

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1 ISO 9001 : 2000 Certificato n Area Ambiente e Sicurezza Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e la gestione ed utilizzo di macchine, impianti e attrezzature di lavoro: spunti operativi per verifiche, controlli, manutenzione Presentazione: Norberto Canciani - Servizio PSAL, ASL Milano Melegnano, 19 gennaio 2010

2 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro

3 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Definizioni Attrezzatura di lavoro: : macchina, apparecchio, utensile o impianto (complesso di macchine, attrezzature e componenti per produzione) utilizzato durante il lavoro Uso di una attrezzatura di lavoro: : messa in servizio o fuori servizio, impiego, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio Zona pericolosa: : area nella quale vi può essere un rischio per l'operatore Lavoratore esposto: : qualsiasi lavoratore in zona pericolosa Operatore: : lavoratore che usa l attrezzatural N. Canciani 3

4 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Requisiti di sicurezza art. 70 Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto Le attrezzature non soggette alle direttive di prodotto devono esser conformi ai requisiti dell allegato V Sono conformi anche le attrezzature costruite secondo le prescrizioni dei decreti di riconoscimento d efficacia di soluzioni tecniche diverse N. Canciani 4

5 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Requisiti di sicurezza art. 70 Qualora gli organi di vigilanza constatino che una attrezzatura utilizzata in ambiente di lavoro presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto dei RES previsti dalla direttiva di prodotto: informa l autoritl autorità nazionale di sorveglianza del mercato prescrive (in caso di accertata contravvenzione) o dispone (in assenza di contravvenzione) al datore di lavoro utilizzatore di rimuovere la situazione di rischio Alla conclusione dell accertamento dell autorit autorità nazionale di sorveglianza del mercato, qualora risulti la non conformità ai RES, l organo di vigilanza territorialmente competente attiva la procedura di cui al d.lgs. 758/94 nei confronti del costruttore e dei soggetti della catena distributiva N. Canciani 5

6 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Obblighi del datore di lavoro art. 71 Mette a disposizione attrezzature conformi all art. art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro o adattate a tali scopi. Le attrezzature dovranno essere utilizzate conformemente alla legislazione vigente Per la scelta considera: Le condizioni e le caratteristiche del lavoro I rischi presenti nell ambiente I rischi dovuti all impiego delle attrezzature I rischi di interferenze N. Canciani 6

7 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Obblighi del datore di lavoro art. 71 Per ridurre al minimo i rischi connessi all uso e per impedire utilizzi scorretti, adotta misure tecniche e organizzative,, tra le quali quelle dell allegato VI Prende misure affinché le attrezzature siano: Installate e utilizzate secondo le istruzioni d usod Oggetto di idonea manutenzione Soggette all adeguamento adeguamento delle misure di sicurezza al mutare delle condizioni o per l evoluzione l della tecnica (specifico provvedimento regolamentare) Verifica la tenuta e l aggiornamento l del registro di controllo ove previsto N. Canciani 7

8 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Obblighi del datore di lavoro art. 71 Le modifiche alle macchine per migliorare la sicurezza, se non cambiano le modalità d uso e le prestazioni, non comportano la necessità di marcatura CE Rispondenza dei principi ergonomici del posto di lavoro durante l uso l di attrezzature In caso di necessità di conoscenze specifiche il D.L. si assicura che l uso l sia riservato a chi è stato adeguatamente informato, formato e addestrato e che la riparazione, trasformazione e manutenzione venga svolta da lavoratori qualificati N. Canciani 8

9 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Obblighi del datore di lavoro art. 71 Le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione sono sottoposte a controllo iniziale e controllo dopo ogni nuovo montaggio Le attrezzature soggette a deterioramenti pericolosi sono sottoposte a controlli periodici e straordinari I controlli, effettuati da persona competente, sono mirati ad assicurare il buono stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza I verbali con gli esiti dei controlli sono conservati (ultimi 3 anni) e seguono l attrezzatura se usata in altra sede I controlli sono effettuati secondo le indicazioni del fabbricante o delle pertinenti norme tecniche N. Canciani 9

10 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Obblighi del datore di lavoro art. 71 Il D.L. sottopone a verifiche periodiche le attrezzature elencate nell allegato VII per valutare l effettivo l stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata (competenze ISPESL e ASL) Se ISPESL e ASL non provvedono nei termini previsti (60 gg e 30 gg) il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati ASL e ISPESL possono avvalersi di altri soggetti pubblici o privati abilitati. I privati sono incaricati di pubblico servizio o e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, i criteri di abilitazione e le modifiche all allegato allegato VII verranno definiti con specifici decreti (Ministero Lavoro e Salute, Ministero sviluppo economico e Conferenza Stato-Regioni) N. Canciani 10

11 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso art. 72 Chi vende, noleggia, concede in uso o in locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili non soggetti a marcatura CE deve attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza dell allegato V Chi noleggia o concede in uso attrezzature senza operatore deve attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza Deve, inoltre, acquisire una dichiarazione del D.L. utilizzatore con l indicazione l dei lavoratori incaricati dell uso, gli estremi della loro formazione e, se soggetti art. 73, comma 5, che siano abilitati N. Canciani 11

12 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Informazione e formazione art. 73 Il D.L. informa, istruisce, forma e addestra i lavoratori incaricati (condizioni d impiego d e situazioni anormali prevedibili) I lavoratori sono informati sui rischi, sulle attrezzature presenti nell ambiente e sui loro cambiamenti Informazioni e istruzioni comprensibili per gli incaricati Formazione, informazione e addestramento specifico per attrezzature particolari (art. 71, comma 7) La Conferenza Stato-Regioni definirà le attrezzature che richiedono specifica abilitazione all uso, le modalità per il rilascio di tale abilitazione e i soggetti formatori N. Canciani 12

13 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso art. 87 D.L. e dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 : a) non conformità a direttive di prodotto o parti dell allegato V b) Scelta non adeguata delle attrezzature, mancato controllo su installazione, uso, manutenzione, operatori non formati, controlli periodici non eseguiti D.L. e dirigente; arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4800 : a) non conformità all allegato allegato V b) non aver adottato le misure dell allegato VI D.L. e dirigente: sanzione amministrativa da 500 a 1800 : a) Non conformità agli altri punti dell allegato V e dell allegato VI Venditore, noleggiatore e concedente in uso : sanzione amministrativa da 750 a 2700 per violazione art. 72 La violazione di più precetti degli allegati V e VI riconducibili a categoria omogenea è considerata unica violazione N. Canciani 13

14 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro ALLEGATO V PARTE I REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO: Sistemi e dispositivi di comando Rischi di rottura e proiezione Emissioni di gas, vapori e polveri Stabilità Rischi dovuti agli elementi mobili Illuminazione Temperature estreme Segnalazioni, indicazioni Vibrazioni Manutenzione, riparazione, regolazione Incendio ed esplosione N. Canciani 14

15 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro ALLEGATO V PARTE II PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE Attrezzature in pressione Attrezzature mobili, semoventi o no Sollevamento, trasporto o immagazzinaggio carichi Sollevamento di persone e di persone e cose Attrezzature varie (mole, bottali e impastatrici, fucinatura e stampaggio, macchine utensili per metalli e per legno, presse e cesoie, frantoi, centrifughe, laminatoi e calandre, apritoi e battitoi, macchine per filare, telai, impianti per saldatura e taglio, forni e stufe, macchine e apparecchi elettrici) N. Canciani 15

16 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro ALLEGATO VI DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO L DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 1. Disposizioni applicabili a tutte le attrezzature 2. Uso di attrezzature mobili, semoventi o no 3. Uso di attrezzature per sollevamento carichi 4. Uso di attrezzature per sollevamento persone 5. Uso di altre attrezzature (berte, laminatoi, trebbiatrici) 6. Rischi per l energia l elettrica 7. Materie e prodotti infiammabili o esplodenti 8. Impianti di saldatura o taglio 9. Macchine utensili per legno 10. Macchine per filare N. Canciani 16

17 Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale

18 Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Definizioni Attrezzatura o accessorio indossato dal lavoratore per proteggersi Esclusioni: Indumenti e uniformi di lavoro Attrezzature di servizi di soccorso e delle forze dell ordine Attrezzature dei mezzi di trasporto Materiali sportivi Materiali per autodifesa Rivelatori portatili N. Canciani 18

19 Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Obbligo d usod art. 75 I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro N. Canciani 19

20 Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Requisiti dei DPI art. 76 Conformi al d. lgs 475/92 e successive modifiche e integrazioni Adeguati ai rischi (senza rischi aggiuntivi) e alle condizioni del luogo di lavoro Devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute Adattabili all utilizzatore Compatibili tra di loro in caso di uso simultaneo N. Canciani 20

21 D.Lgs 475/92 CATEGORIE DPI I cat. RISCHI MINORI (progettazione semplice) Prevenzione lesioni di lieve entità da azione meccanica o da detergenti Protezione da contatto con oggetti caldi Protezione da fenomeni atmosferici III cat. RISCHI DI MORTE O LESIONI GRAVI (progettazione complessa) Protezione respiratoria Protezione da temperature estreme Salvaguardia cadute dall alto alto Protezione rischi elettrici II cat. TUTTI GLI ALTRI RISCHI N. Canciani 21

22 D.Lgs 475/92 MODALITA DI CERTIFICAZIONE Dichiarazione di Conformità e marcatura CE sempre obbligatorie I categoria: Nessun obbligo di ricorso a Organismi Notificati Il fabbricante sceglie i riferimenti tecnici II categoria: Attestato di Certificazione dell Organismo notificato Approvazione dei contenuti della documentazione e verifica rispondenza a eventuali norme armonizzate Prove tecniche III categoria (oltre quanto previsto per la II categoria): Controllo del prodotto finito Controllo del sistema di qualità N. Canciani 22

23 D.Lgs 475/92 NOTA INFORMATIVA Rilasciata dal fabbricante contiene le seguenti informazioni: Dati del fabbricante Istruzioni per deposito, impiego, pulizia, manutenzione, ecc. Esiti prove tecniche (livelli e classi di protezione) Accessori e caratteristiche pezzi di ricambio Classi di protezione e limiti di utilizzo Data scadenza Tipo imballaggio Significato di eventuali altre marcature N. Canciani 23

24 Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Obblighi del datore di lavoro art. 77 Valuta i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi (anche con riferimento all allegato allegato VIII) Individua le caratteristiche dei DPI necessarie per i rischi che non possono essere evitati Valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato (note del fabbricante) e le confronta con quelle necessarie Aggiorna le scelte al variare delle situazioni N. Canciani 24

25 Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Obblighi del datore di lavoro art. 77 Individua le condizioni d uso d (compresa durata) con riferimento agli esiti della valutazione del rischio (entit posto di lavoro e prestazioni DPI) e sulla base delle informazioni del fabbricante (entità,, frequenza esposizione, caratteristiche del Fornisce ai lavoratori DPI conformi all art. art. 76, sulla base del decreto del Ministero del lavoro che definirà i criteri per l individuazione, l l uso l e le situazioni dove è necessario l impiegol (art. 79) N. Canciani 25

26 Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Obblighi del datore di lavoro art. 77 Anche con riferimento a quanto previsto nell allegato VIII (art.( 79): Assicura l efficienza l e le condizioni d igiene d dei DPI (manutenzione, riparazione e sostituzione) Fornisce ai lavoratori istruzioni sull uso uso e informazioni sui rischi Assicura la formazione e l addestramentol Controlla le corrette modalità di utilizzo Assicura una formazione adeguata e, dove necessario, l addestramento pratico N. Canciani 26

27 Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Obblighi dei lavoratori art. 78 Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento (art. 20, comma2, lettera h) Utilizzano i DPI conformemente alla informazione alla formazione e all addestramento addestramento ricevuti (art. 20, comma 2, lettera d) Provvedono alla cura dei DPI forniti e non apportano modifiche Seguono le procedure per la riconsegna e segnalano immediatamente difetti o inconvenienti N. Canciani 27

28 Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Criteri per l individuazione l e l usol art. 79 L allegato VIII costituisce elemento di riferimento Decreto del Ministero del lavoro (con MSE e Regioni) per definire criteri per scelta e situazioni in cui si rende necessario l uso l di DPI In attesa del decreto vale quanto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 N. Canciani 28

29 Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigenti art. 87 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 per: impiego DPI non giustificato, mancata fornitura DPI conformi, controllo condizioni dei DPI e modalità d uso, mancato addestramento (DPI III categoria e udito) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4800 per: Mancata informazione e formazione Sanzione amministrativa da 500 a 1800 per: Mancata fornitura di istruzioni comprensibili e non definizione di procedure per riconsegna N. Canciani 29

30 Capo III Impianti e apparecchiature elettriche

31 Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Obblighi del datore di lavoro art. 80 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi elettrici connessi all impiego di materiali, apparecchiature e impianti elettrici messi a loro disposizione e in particolare dai rischi: Contatti diretti e indiretti Innesco incendi, ustioni per temperature pericolose e innesco esplosioni Fulminazione diretta Sovratensioni e altre condizioni di guasto prevedibili N. Canciani 31

32 Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Obblighi del datore di lavoro art. 80 Il datore di lavoro: valuta i rischi con riferimento alle condizioni e alle caratteristiche specifiche del lavoro (comprese le interferenze) ai rischi presenti nell ambiente di lavoro a tutte le condizioni di esercizio prevedibili Adotta le misure tecniche organizzative e procedurali necessarie per eliminare o ridurre i rischi e garantire nel tempo la sicurezza Procedure di manutenzione conformi a leggi vigenti, manuali d uso d e pertinenti norme tecniche N. Canciani 32

33 Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Requisiti di sicurezza art. 81 I materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arted Ferme restando le disposizioni delle direttive di prodotto, si considerano a regola d arted quelli costruiti secondo le pertinenti norme tecniche Abrogato il 3 3 comma N. Canciani 33

34 Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Lavori sotto tensione art. 82 I lavori sotto tensione sono consentiti solo con tensioni di sicurezza oppure a condizione che: le procedure siano conformi alle norme tecniche Per sistemi di categoria 0 e I, con lavori affidati a lavoratori riconosciuti come idonei dal D.L. Per sistemi di II e III categoria, purché i lavori siano effettuati da aziende autorizzate e da lavoratori abilitati dal D.L. Con D.M. sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni N. Canciani 34

35 Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Art Sono vietati i lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche (distanze inferiori a quelle di cui all allegato allegato IX) di linee o impianti elettrici attivi e non protetti, salvo che vengano adottate idonee procedure e disposizioni organizzative (norme tecniche) Art. 84 gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature devono essere protetti dagli effetti dei fulmini (norme tecniche) Art. 85 gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature devono essere protetti dall innesco di atmosfere esplosive (norme tecniche) N. Canciani 35

36 Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Verifiche art. 86 Fermo restando le disposizioni del DPR 462/01, il datore di lavoro provvede a controlli periodici degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini per verificarne lo stato di conservazione e l efficienzal ai fini della sicurezza (norme buona tecnica) Con decreto del Ministero del lavoro (con Regioni) vengono stabilite le modalità e i criteri dei controlli L esito dei controlli verbalizzato deve essere tenuto a disposizione dell autorit autorità di vigilanza N. Canciani 36

37 Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente art. 87 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 per mancata valutazione dei rischi, lavori sotto tensione e in prossimità di parti attive, rischi da innesco di atmosfere esplosive Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4800 per non aver adottate misure per eliminare o ridurre i rischi e non aver definito procedure di manutenzione Sanzione amministrativa da 500 a 1800 per non aver effettuato controlli periodici e non aver verbalizzato e tenuto a disposizione dell autorit autorità di vigilanza gli esiti di tali controlli N. Canciani 37

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