Regolamento della Commissione Provinciale per il collocamento dei diversamente abili

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1 Regolamento della Commissione Provinciale per il collocamento dei diversamente abili Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, la composizione, la costituzione, l articolazione, la durata in carica e le modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili, di seguito denominata Commissione, istituita dalla Provincia di Carbonia Iglesias a norma dell art. 6 decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nonché ai sensi e dell art. 9 legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 "Norme in materia di promozione dell occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all impiego". Art. 2 Istituzione È istituita la Commissione Provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili, quale organo permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali, in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti alla Provincia in materia di collocamento obbligatorio, al fine di promuovere l inserimento e l integrazione lavorativa. Nell individuazione dei componenti la commissione, si auspica che nessun genere sia rappresentato in misura inferiore a 1/3. Art. 3 Composizione La Commissione è composta: 1. dal Presidente della Provincia pro tempore, oda un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente 2. da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni più rappresentative nei diversi settori a livello provinciale 3. da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale 4. da quattro rappresentanti delle associazioni dei diversamente abili più rappresentative, di cui un rappresentante del Terzo Settore segnalato dalle associazioni cooperative cui aderiscono le cooperative sociali 5. da un medico del lavoro della ASL del capoluogo. Art. 4 Procedura per la determinazione dei rappresentanti delle parti sociali 1. La procedura per la determinazione dei rappresentanti delle parti sociali, si avvia previa informativa da attuarsi con ogni mezzo ritenuto idoneo (es. pubblicazione albo pretorio e/o pubblicazione sul sito web della Provincia, comunicazione diretta). A tale scopo la Provincia invita le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e le associazioni dei diversamente abili

2 presenti nel territorio provinciale, a dichiarare, entro i termini previsti e con le modalità meglio specificate nell avviso, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto secondo i parametri qui di seguito riportati: a) Organizzazioni dei datori di lavoro: - Numero imprese associate alla data del 31 dicembre dell anno precedente quello di pubblicazione dell avviso - Numero dei lavoratori dipendenti occupati nelle imprese di cui al precedente punto, con riferimento al 31 dicembre dell anno precedente quello di pubblicazione dell avviso - Numero delle categorie rappresentate alla data del 31 dicembre dell anno precedente quello di pubblicazione dell avviso b) Organizzazioni sindacali dei lavoratori: - Numero degli iscritti attivi alla data del 31 dicembre dell anno precedente quello di pubblicazione - dell avviso - Numero dei rappresentanti eletti nelle RSU presenti nel territorio provinciale c) Associazioni dei diversamente abili: - Numero degli iscritti effettivi diversamente abili alla data dei 31 dicembre dell armo precedente quello di pubblicazione dell avviso. 2. I dati relativi alla rappresentatività sono comunicati dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione autocertificatoria resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali, il Dirigente Provinciale ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 5 giorni. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto si procederà come segue: - nel caso di mancanza assoluta di dati o di comunicazioni, l organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento - nel caso di mancanza di integrazioni o correzioni richieste relativamente a singoli parametri, i medesimi concorreranno alla definizione del grado di rappresentatività presentando un valore pari a zero. 3. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione viene misurato nel modo seguente: a) Organizzazioni Sindacali - incidenza percentuale del numero degli iscritti ad una organizzazione sindacale rispetto al totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti - incidenza percentuale del numero di rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale eletti nelle R.S.U. presenti nel territorio provinciale rispetto al totale dei rappresentanti eletti nelle R.S.U. delle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti. b) Organizzazioni Datoriali Pagina 2 di 6

3 - Incidenza percentuale del numero delle imprese associate ad una organizzazione datoriale rispetto al totale delle imprese associate alle medesime organizzazioni che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti - Incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese associate ad una organizzazione datoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese associate alle medesime organizzazioni che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti - Incidenza percentuale del numero delle categorie rappresentate da una organizzazione datoriale rispetto al totale delle categorie rappresentate dalle medesime organizzazioni che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti. c) Associazioni dei diversamente abili - Incidenza percentuale del numero degli iscritti effettivi diversamente abili rispetto al totale degli iscritti delle associazioni che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti 4) La somma del punteggio ottenuto per singolo parametro determina la graduatoria decrescente, che verrà utilizzata per la copertura dei seggi previsti per legge. Una volta individuate le organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli uffici competenti provvederanno a richiedere alle stesse le designazioni dei membri effettivi e dei relativi supplenti. Art. 5 Attribuzioni La Commissione svolge compiti di consultazione e concertazione in relazione alle seguenti attività e funzioni di cui al comma 1, art. 6, legge 68 del 1999: - programmazione, attuazione, verifica degli interventi volti a favorire l inserimento dei soggetti di cui alla legge sopra citata - avviamento lavorativo - tenuta e aggiornamento delle liste - rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali - stipula delle convenzioni - attuazione del collocamento mirato. Ai sensi dell art. 30, comma 11, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 sono attribuite alla commissione: - le funzioni di concertazione e consultazione per la predisposizione del programma annuale di interventi previsto dall articolo 1, comma 7, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo regionale per l occupazione dei diversamente abili) - la tenuta dell albo su base provinciale di cui all articolo 18, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo le modalità stabilite con la procedura di cui all articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 20 del le funzioni del comitato regionale del fondo, già disciplinato dall articolo 1, commi da 8 a 15, della legge regionale n. 20 del 2002, di cui all articolo 9 della legge regionale n. 20 del Pagina 3 di 6

4 Norme di funzionamento della Commissione Art. 6 Nomina e durata in carica dei componenti I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente della Provincia con proprio decreto, a seguito e sulla base delle designazioni effettuate dalla parti sociali e dalle categorie indicate al precedente art. 3, nel rispetto del criterio della rappresentatività. Il Presidente della Provincia notifica il decreto di nomina a tutti gli interessati ed alle organizzazioni che hanno partecipato al procedimento, entro i successivi 10 giorni. I componenti nominati ai sensi del precedente comma, durano in carica 3 anni. I componenti sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento da comunicare per iscritto al Presidente. In caso di assenza ingiustificata del componente titolare o supplente a tre sedute consecutive, entrambi si intendono decaduti. In caso di decadenza del componente effettivo e del supplente, la Provincia provvederà a richiedere all organizzazione o associazione la segnalazione di un nuovo referente. In mancanza di risposta entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Provincia richiederà all organizzazione o all associazione in graduatoria con punteggio immediatamente inferiore, la segnalazione di un rappresentante titolare e supplente. Art. 7 Convocazione La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a 20 giorni qualora ne pervenga richiesta scritta da parte di almeno 1/3 dei componenti. La convocazione dei componenti è fatta con avviso da far pervenire agli interessati almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione. Art. 8 Partecipazione alle sedute Le sedute della Commissione sono validamente riunite con l intervento della metà più uno dei componenti, in sede di prima convocazione. In seconda convocazione la seduta sarà valida se registra la presenza di un terzo dei componenti. Le sedute della commissione non sono pubbliche ma su invito del presidente possono essere invitati esperti per materia. Art. 9 Ordine del giorno L ordine del giorno è predisposto dal Presidente. Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Dirigente di Settore competente in materia di politiche del lavoro, fissa l'ordine del giorno e ne dispone la comunicazione nei termini previsti per la convocazione e tenendo conto anche delle proposte scritte pervenute dai componenti. Gli Pagina 4 di 6

5 argomenti sottoposti a determinazione della Commissione vengono trattati secondo l'ordine del giorno. ln casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti ne faccia motivata richiesta all inizio della seduta e la richiesta sia accolta dall'unanimità dei presenti. Qualora non sia raggiunta tale unanimità, gli argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva. Art. 10 Votazioni Il voto è personale, non sono ammesse deleghe. La proposta si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Nelle votazioni i componenti che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero necessario a rendere legale l adunanza. Sono conteggiati al momento del voto esclusivamente i componenti presenti in Commissione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 11 Assistenza e segreteria della Commissione Il Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro, coadiuvato dal personale dell Ufficio collocamento disabili svolge i compiti di collaborazione e di assistenza tecnica nei confronti della Commissione. A tale fine assiste con facoltà di intervento alle riunioni della Commissione, per la quale cura il servizio di segreteria e la redazione del processo verbale tramite il personale del Servizio. Art. 12 Indennità Per i componenti della Commissione è previsto un gettone di presenza per la partecipazione alle seduta della medesima pari al gettone di presenza dei consiglieri provinciali. L indennità sarà attribuita per un massimo di 24 sedute annue. Art. 13 Comitato tecnico per l inserimento lavorativo dei disabili La Commissione, entro 30 gg. dalla prima seduta, costituisce il Comitato Tecnico previsto dall art. 9 L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 e dall art. 6, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che svolge i compiti ad esso attribuiti in materia di disabilità dalla stessa legge e dalle successive disposizioni attuative. ll Comitato tecnico è composto da: - un funzionario appartenente all amministrazione provinciale - un esperto del settore sociale - un medico legale - un rappresentante dei datori di lavoro Pagina 5 di 6

6 - un rappresentante dei lavoratori - un rappresentante delle associazioni dei diversamente abili presenti in commissione. Il Comitato Tecnico svolge i seguenti compiti: - valutazione delle residue capacità lavorative - definizione degli strumenti e delle prestazioni atte all inserimento - predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità - ogni altro compito attribuito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dai provvedimenti di attuazione. Art. 14 Insediamento Commissione Il Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro, con propria determinazione, provvede a prendere atto delle designazioni pervenute. Il Presidente della Commissione Provinciale, tramite l ufficio preposto, convoca i componenti per l insediamento con l invito a produrre pena l esclusione dall insediamento le credenziali, costituite da autocertificazione attestante l assenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità oltre che di altre cause ostative allo svolgimento dell incarico affidato, di ciascun componente. Il Presidente, tramite l ufficio preposto, acquisisce le credenziali e procede all insediamento della Commissione almeno in presenza della metà più uno dei componenti designati. Nella seduta di insediamento l ordine del giorno avrà ad oggetto: - Illustrazione ed esame del regolamento da parte del Presidente - elezione, a maggioranza dei presenti, del Vice Presidente, scelto tra i componenti della Commissione. Sede istituzionale della Commissione è la sede della Giunta della Provincia di Carbonia Iglesias. Art. 15 Convocazione Commissione La convocazione, disposta dal Presidente, è effettuata a cura dell ufficio preposto con lettera raccomandata inviata almeno n. 5 giorni prima della data della riunione. Il Presidente può convocare la Commissione anche tramite telegramma o fax da spedire almeno 2 giorni prima della seduta per l esame di argomenti che rivestono Art. 16 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività dell atto di approvazione. Pagina 6 di 6

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