SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LAZIO SENTENZA RESPONSABILITA' 27/04/2012

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1 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LAZIO SENTENZA RESPONSABILITA' 27/04/2012 Sent. N.454/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti magistrati: Ivan DE MUSSO Presidente Andrea LUPI Consigliere relatore Pina M. Adriana LA CAVA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n /R del registro di Segreteria promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dell ing. Cesare Anselmo PATRONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alba GIORDANO e Mario BALDASSARRI ed elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi, 58, presso il loro studio;

2 visto l atto di citazione del Procuratore Regionale presso questa Corte depositato il 29 dicembre 2011; esaminati gli atti ed i documenti di causa; uditi, nella pubblica udienza del 12 aprile 2012, con l assistenza della segretaria d'udienza, dott.ssa Daniela MARTINELLI, il relatore dott. Andrea LUPI, il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale dott. Lucio ALBERTI e l avv. Giordano per il convenuto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, emesso in data 12 dicembre 2011, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Cesare Anselmo Patrone per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro ,80, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. La vicenda concerne l affidamento allo studio legale dell avvocato Antonio Buonfiglio di un incarico di consulenza da parte del Corpo Forestale dello Stato relativo all acquisizione di velivoli ad ala rotante, nonché in ordine al contenzioso radicato per i contrasti insorti con le società fornitrici. Secondo la Procura Regionale l incarico è illegittimo sotto due profili. Innanzitutto parte attrice lamenta la violazione dell art. 5 del r.d. 1611/1933 secondo il quale nessuna amministrazione dello Stato

3 può richiedere l assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali. Nella specie, peraltro, l Avvocatura dello Stato continuava a seguire i contenziosi relativi agli appalti per la fornitura dei velivoli e lo studio Buonfiglio avrebbe avuto meri compiti di supporto. Peraltro l incarico è illegittimo riguardo al merito della consulenza. I compiti di supporto, infatti, avrebbero dovuto e potuto essere svolti dai dirigenti e funzionari del Corpo Forestale le cui professionalità erano confacenti ad affrontare i problemi tecnici derivanti dai contenziosi. Nè dall esame dei risultati della consulenza questa si appalesa essere stata di qualche utilità per l Amministrazione e per l Avvocatura. La Procura reputa responsabile l ingegnere Patrone, capo del Corpo Forestale dello Stato per aver emesso i decreti di approvazione del contratto di affidamento dell incarico e di liquidazione del compenso. Egli inoltre è responsabile per non aver preventivamente valutato l insussistenza nella specie dei canoni di legittimità dell affidamento, sia per l obbligo per l amministrazione di avvalersi dell Avvocatura dello Stato, sia perché del tutto generici erano gli obiettivi che si intendevano raggiungere con la consulenza e comunque

4 perché potevano essere raggiunti dal personale in servizio. Il convenuto è responsabile infine del mancato controllo del risultato dell incarico conferito. A mezzo degli avvocati Alba Giordano e Mario Baldassari si è costituito l ing. Patrone Cesare Anselmo che ha contestato l atto di citazione rilevando che egli, nella sua qualità di Capo del CFS si è limitato ad approvare il contratto di affidamento dell incarico. L incarico di consulenza è comunque legittimo perché rispetta tutti i canoni normativi. In sostanza si trattava di un supporto tecnico temporaneo all Amministrazione data l eccezionalità della situazione e l assoluta inadeguatezza del personale interno. Aspetti questi valutati attentamente prima di affidare l incarico di consulenza. E proprio perché era un supporto temporaneo non sono violate le norme che concernono l obbligo di avvalimento per le amministrazioni dello Stato del patrocinio dell Avvocatura dello Stato. Peraltro, grazie alla consulenza dello studio Buonfiglio il Corpo Forestale è riuscito ad acquisire gli elicotteri con trattative private nonostante i giudizi pendenti, senza generare alcun danno per l amministrazione perché i contenziosi si sono risolti senza pregiudizio per l amministrazione pubblica. All udienza dibattimentale il P.M. ha confermato la richiesta di condanna, mentre l'avvocato Giordano ha insistito per l'assoluzione

5 atteso che, nella fattispecie, non esistevano all'interno del Corpo Forestale funzionari laureati in giurisprudenza che avrebbero potuto svolgere in modo adeguato l'incarico di supporto tecnico affidato allo studio Buonfiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE L'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 165/2001, tra l'altro, dispone che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione... Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di

6 responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Nelle specie, nel decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 408 del 23 dicembre 2004 di affidamento dell'incarico di consulenza allo studio legale Avvocati Antonio Buonfiglio, si afferma che l'incarico dovrà consistere in un supporto da garantire all'avvocatura dello Stato nella gestione del contenzioso venutosi ad instaurare nell'ambito delle procedure di acquisizione di velivoli ad ala rotante, di cui all'art. 23 quinquies della legge 61 del Tale attività di supporto rientra indubbiamente nell'ambito delle funzioni ordinarie, per lo svolgimento delle quali l'amministrazione pubblica non può fare ricorso a contratti di collaborazione e consulenza esterna. Né si può convenire con l'assunto difensivo che l'attività affidata allo studio Buonfiglio non avrebbe potuto essere svolta da funzionari del Corpo Forestale, ancorché laureati in giurisprudenza. Infatti, dall'esame degli atti e, in particolare, della relazione circa lo stato del contenzioso inerente il potenziamento della flotta elicotteristica del Corpo Forestale dello Stato, emerge chiaramente che l'attività che lo studio Buonfiglio ha svolto nel corso del 2005 e, in parte, nel 2006, è consistita essenzialmente in una ricognizione dei contenziosi in essere.

7 Il Collegio è convinto che tale attività avrebbe potuto essere svolta anche da funzionari del Corpo Forestale dello Stato, ancorché non laureati in giurisprudenza. Del resto i funzionari del Corpo Forestale dello Stato se non hanno fornito supporto all'avvocatura dello Stato lo hanno comunque dovuto fornire al consulente, mettendogli a disposizione tutti i documenti e gli atti dei contenziosi. Ora non c'è chi non veda la patente inutilità di una spesa per un'attività del tutto rientrante nell'ordinario esercizio delle funzioni amministrative. Come detto, a parere del Collegio, tale semplice attività poteva essere svolta anche da funzionari non laureati in giurisprudenza. Ad ogni buon conto, tenuto conto della specificità della vicenda giudiziaria, il Patrone avrebbe potuto temporaneamente adibire alcuni funzionari laureati in giurisprudenza, addetti ad altri servizi, ad occuparsi dello studio dei contenziosi e del necessario supporto all'avvocatura dello Stato. Per quanto concerne poi l'attività di consulenza svolta dallo studio Buonfiglio, dall'esame degli atti depositati emerge che essa sia riferibile alla correzione ed integrazione di note del Corpo Forestale dirette all'avvocatura dello Stato e, soprattutto, in un parere in merito ad una procedura di infrazione comunitaria.

8 A parere del Collegio solo quest'ultimo parere appare conforme ai canoni di legittimità fissati dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, innanzi citato. Tale conformità riguarda la specificità dell'oggetto e la temporaneità della prestazione, nonché la sua alta qualificazione professionale. Ma tutto il resto dell'attività affidata allo studio Buonfiglio è illegittima e la spesa costituisce danno erariale di cui deve rispondere il convenuto ing. Cesare Anselmo Patrone. Egli, a parere di questo Collegio, è responsabile di aver affidato allo studio Buonfiglio un incarico con un oggetto alquanto generico, comprendente, per la gran parte, lo svolgimento di attività che doveva e poteva essere svolta da funzionari dell'amministrazione. A tal riguardo, anche a voler tener conto della marginale attività di consulenza svolta dallo studio Buonfiglio, non si può non rilevare come sia l'esigua produzione in atti che la circostanza che nei giudizi il Corpo Forestale continuava ad essere difeso esclusivamente dall'avvocatura dello Stato rendano assolutamente spropositata la spesa. Tuttavia, il Collegio, oltre alla consulenza legittima, deve valutare equitativamente i vantaggi comunque conseguiti dall'attività illegittimamente affidata dall'ing. Patrone.

9 Da tale valutazione complessiva consegue una riduzione del danno, riferibile ai comportamenti gravemente colpevoli addebitabili al convenuto, nella misura di circa il 65%. Pertanto l'ing. Cesare Anselmo Patrone va condannato, in favore dello Stato, al pagamento della somma di euro ,00, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. Alla soccombenza del convenuto consegue la sua condanna a pagare le spese di giudizio. P.Q.M. la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando CONDANNA il sig. ing. Cesare Anselmo PATRONE a risarcire allo Stato la somma di ,00. Condanna, altresì, l'ing. Cesare Anselmo PATRONE al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 203,54 (duecentotre/54) Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 aprile L ESTENSORE IL PRESIDENTE

10 F.to dott. Andrea LUPI F.to dott. Ivan DE MUSSO Depositato in segreteria il 27 aprile P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ F.to Luigi DE MAIO

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