LE IMPOSTE SUI REDDITI

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1 LE IMPOSTE SUI REDDITI IRPEF L Irpef è un imposta progressiva che colpisce il reddito delle persone fisiche. La base imponibile è determinata dalla somma dei seguenti redditi: - redditi fondiari; - redditi di capitale; - redditi di lavoro dipendente; - redditi di lavoro autonomo; - redditi d impresa; - redditi diversi. Il risultato ottenuto è il reddito complessivo netto sul quale calcolare l imposta lorda da corrispondere all Erario. Calcolata l imposta lorda da corrispondere all Erario, vengono detratte le ritenute ovvero le detrazioni e i crediti d imposta, ottenendo così, l imposta netta da versare o a credito. Gli anticipi sono pari al 98% (92% per il 2000) dell imposta relativa all anno precedente. Se riguardanti persone fisiche e società di persone devono essere versati in due rate: - 40% entro il termine di pagamento delle altre imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi; - 60% entro il 30 novembre. Il versamento della prima rata non è dovuto se l importo dell acconto non supera lire duecentomila, mentre quello della seconda non deve essere corrisposto se l imposta relativa all anno precedente non supera lire centomila. TASSAZIONE SEPARATA Sono soggetti a tassazione separata: a) le plusvalenze; b) le indennità e gli emolumenti derivanti da attività di lavoro; c) i riscatti e i capitali erogati da fondi pensione complementari; d) le indennità di natura risarcitoria; e) i redditi del defunto; f) il trasferimento di sede all estero; g) i redditi di capitale di fonte esterna; h) i redditi di capitale a maturazione ultra quinquennale; i) il rimborso di oneri dedotti in anni precedenti; j) il riscatto di assicurazione sulla vita nel corso del primo quinquennio di vigenza del contratto. Gli uffici che liquidano l imposta sono tenuti a considerare la possibilità di applicare il metodo ordinario, se più favorevole per il contribuente. 53

2 IRPEG L Irpeg è un imposta proporzionale che colpisce il reddito complessivo delle società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, degli enti commerciali ecc. L imposta netta viene calcolata tenendo presente: - la base imponibile, ossia il reddito complessivo; - i crediti d imposta; - le perdite di esercizi precedenti che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi d imposta successivi ma non oltre il quinto. Sul reddito imponibile si applica l aliquota ordinaria del 37% determinando l imposta lorda dalla quale si sottraggono: - i crediti d imposta; - gli acconti d imposta versati: lo scomputo avviene secondo il principio di cassa; - le ritenute d acconto subite: lo scomputo avviene per competenza, se operate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi e relative a redditi che hanno concorso a formare il reddito complessivo, ovvero per cassa, se operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF Si tratta di una imposta non deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Essa: - si calcola applicando l aliquota, fissata dalla regione, al reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta; - il prelievo è fissato con l aliquota dello 0,5 %; - ciascuna regione può maggiorare l aliquota suddetta fino all 1%. L addizionale si determina applicando alla base imponibile costituita dal reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili, l aliquota stabilita. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF L aliquota comunale Irpef risulta formata da due parti distinte: 1) l aliquota base stabilita dallo Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura eguale per tutti i comuni; 2) l aliquota opzionale e variabile a seconda dei comuni entro limiti predeterminati. La variazione dell aliquota opzionale non può eccedere complessivamente lo 0,50%, ottenibile con aumenti annui non superiori a 0,20 punti percentuali. IMPOSTE SUI REDDITI DI IMPRESE ESTERE Se un soggetto detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari ad almeno il 25% di un impresa o società residente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati al soggetto residente in Italia, in proporzione alla partecipazione da esso detenuta. 54

3 DUAL INCOME TAX GENERALITÀ La dual income tax è un meccanismo che permette di applicare un aliquota ridotta alla parte di utili d impresa derivanti dall incremento del capitale investito ottenuto con le nuove emissioni azionarie o con la destinazione a riserva degli utili realizzati. Con riferimento alle società di capitali, la tassazione avviene seguendo la procedura qui esposta: il reddito imponibile, per la parte corrispondente al reddito ordinario, è assoggettato all aliquota Irpeg ridotta del 19%; il reddito imponibile, per la parte eccedente il limite di cui sopra, è assoggettato all aliquota Irpeg del 37%; l Irpeg così liquidata non può, comunque, essere inferiore a quella corrispondente all aliquota media del 27%. La parte di reddito che non fruisce dell aliquota ridotta è computata in aumento del reddito assoggettabile all aliquota ridotta dei periodi d imposta successivi, ma non oltre il quinto. BASE DI CALCOLO Per la determinazione della base di calcolo bisogna tener conto: il capitale investito è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio senza tener conto dell utile dell esercizio stesso; la variazione in aumento del predetto capitale è pari alla differenza positiva tra gli incrementi che derivano dai conferimenti in denaro e dagli accantonamenti a riserva e i decrementi che risultano dalla riduzione, con l attribuzione ai soci, del capitale ovvero dalla distribuzione di riserve; non vengono considerate le riduzioni per coperture perdite; la variazione in aumento assume rilievo nei limiti dei valori relativi ad elementi desunti dallo stato patrimoniale, ma anche da altre operazioni che non trovano immediata collocazione tra le voci di tale prospetto. Gli incrementi si rilevano: - se costituiti da conferimento in denaro, dalla data del versamento in proporzione ai giorni intercorrenti tra la data del versamento e quella di chiusura del periodo d imposta; - se costituiti da accantonamenti di utili a riserve, dalla data d inizio del periodo in cui la relativa delibera è stata adottata. La variazione in aumento non ha effetto fino alla concorrenza: 1. dell incremento delle consistenze dei titoli e valori diversi dalle partecipazioni; 2. del corrispettivo per l acquisizione di aziende già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico. Ai soggetti che, nel corso del periodo d imposta, potevano considerarsi controllanti di altri soggetti Dit o controllati, si applicano le seguenti limitazioni: a) la variazione in aumento è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati a favore di soggetti controllanti; b) la variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza: - dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, qualora non sia stato ottenuto parere favorevole con interpello, oppure domiciliati in paesi che non consentono scambi di informazioni; 55

4 - dell incremento dei crediti di finanziamento nei confronti di altri soggetti del gruppo. CASI PARTICOLARI Per le società quotate in borsa l aliquota del 19% è ridotta al 7% e quella del 27% al 20% per i primi tre periodi d imposta successivi a quello della prima quotazione. Dall applicazione dell aliquota ridotta del 7% sono escluse le società con patrimonio netto superiore a 500 miliardi. Le società e gli enti costituiti dopo il 30 settembre 1996 hanno diritto all agevolazione, assumendo come incremento anche il patrimonio di costituzione. AGEVOLAZIONI PER NUOVI IMPIANTI L imposizione agevolata per nuovi impianti produttivi è un agevolazione limitata nel tempo, essa consiste nell assoggettare ad aliquota d imposta ridotta al 19% una parte di reddito corrispondente al minore tra: a) L ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo d imposta di riferimento; b) L ammontare complessivo dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva. Detta agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in beni strumentali nuovi che possono anche essere effettuati mediante leasing. Sono esclusi gli investimenti in quei beni che non sono ritenuti idonei a favorire lo sviluppo economico. Relativamente a tali beni occorre precisare che: nel calcolo degli investimenti netti non si considerano (in negativo) gli ammortamenti sui beni nuovi oggetto dell agevolazione; per le cessioni di beni occorre prendere in considerazione il corrispettivo delle medesime; l agevolazione spetta anche per i beni strumentali che l impresa concede in comodato a terzi, purché si tratti di una operazione inerente alla sua attività. SUPER DIT La Super-Dit ha lo scopo di incrementare la quota di reddito assoggettabile a tassazione ridotta attraverso l applicazione di un moltiplicatore agli incrementi patrimoniali che rilevano ai fini Dit. Per essa non è richiesta il rispetto dell aliquota media del 27% per cui è possibile assoggettare l intero reddito imponibile all aliquota proporzionale del 19%. L aumento della quota di reddito assoggettato a tassazione ridotta avviene mediante l applicazione di un moltiplicatore agli incrementi patrimoniali che rilevano ai fini Dit. CREDITO D IMPOSTA Vengono riconosciuti i seguenti crediti d imposta: a) credito d imposta pieno in relazione all ammontare dell imposta dovuta (canestro A); b) credito d imposta limitato per una quota pari al 48,65% (Canestro B) del reddito agevolato non assoggettato a tassazione. 56

5 IRAP CARATTERISTICHE GENERALI L Irap è un imposta reale, commisurata al valore aggiunto delle singole attività produttive. Sono soggetti passivi dell Irap: imprenditori individuali; società (semplici, snc, sas, srl, spa ecc..); enti commerciali e non commerciali; esercenti arti e professioni; Stato e altre amministrazioni pubbliche; produttori agricoli titolari di reddito agrario; enti privati. l Irap è una imposta proporzionale dovuta annualmente, il cui pagamento viene effettuato mediante autoliquidazione da parte del contribuente sulla base di apposita dichiarazione. BASE IMPONIBILE La base imponibile è costituita dal valore aggiunto prodotto nel territorio regionale. Si considera prodotto nella regione: le attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l impiego, per almeno tre mesi, di personale; se un soggetto passivo svolge la propria attività con stabilimenti e impianti ubicati in più regioni, occorre ripartire la base imponibile in proporzione all ammontare delle retribuzioni spettanti al personale. La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione ad esclusione delle spese per il personale e delle perdite su crediti. Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione: 1. i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2. spese relative agli apprendisti; 3. spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro. b) Non sono ammessi in deduzione: 1. determinate categorie di costi del personale; 2. i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e le indennità di trasferta; 3. i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; 4. i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; 5. gli utili spettanti agli associati in partecipazione, per prestazione di lavoro. Ai fini della determinazione della base imponibile concorrono pure: i proventi e gli oneri correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d imposta precedenti o successivi; le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda; 57

6 i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. VARIAZIONI FISCALI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA I componenti positivi e negativi, che concorrono alla formazione del valore della produzione, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Sono tassabili: a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi; b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta; c) le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche; d) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi di cui è richiesta la tassazione separata; Sono interamente deducibili (se deducibili): a) gli interessi passivi; b) spese generali; c) l Ici. IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE Le imposte anticipate emergono, ai fini Irap, quando vengono recepite nel bilancio imposte che pur essendo di competenza di un esercizio successivo sono esigibili in quello in corso. L importo delle imposte anticipate è quello derivante dall applicazione della vigente aliquota Irap sul totale delle quote che, 31 dicembre dell anno n, l impresa potrà rettificare in diminuzione della base imponibile prodotta dal periodo d imposta n+1 compreso in poi. Le imposte differite possono derivare dal recepimento in bilancio di imposte che, pur essendo di competenza dell esercizio in corso, sono esigibili in esercizi successivi. Si tratta di componenti che possono comportare un assoggettamento a imposizione rinviato ai periodi d imposta successivi a quello della relativa iscrizione a conto economico. INTERESSI IMPLICITI Per quanto riguarda gli interessi impliciti relativi a dilazioni di pagamento concesse ai clienti o ottenute dai fornitori, dobbiamo distinguere: dilazione a breve termine: su di essi non si calcolano interessi impliciti ai fini Irap e l intero importo pattuito è incluso nella base imponibile di detta imposta; dilazione a medio/lungo termine: comportano il calcolo e l eliminazione degli interessi impliciti dalla base imponibile. Lo scorporo deve essere effettuato solo se l ammontare del debito commerciale a lunga scadenza è superiore al prezzo di mercato del bene, mentre per i crediti tale regola non vale. Gli interessi impliciti su i debiti commerciali sono pari alla differenza tra il valore nominale del debito a lunga scadenza e il prezzo di mercato idoneamente documentato. Calcolati interessi impliciti e valore attuale si procede come segue: 1) iscrizione nello stato patrimoniale del credito o debito commerciale al valore nominale; 58

7 2) iscrizione nel conto economico dell esercizio d effettuazione dell acquisto o della vendita del valore attuale del costo del ricavo; 3) iscrizione nello stato patrimoniale tra i risconti dell ammontare degli interessi impliciti; 4) imputazione degli interessi impliciti agli esercizi futuri in funzione della loro maturazione riducendo, nel contempo, i risconti iscritti nello stato patrimoniale. VARIE Calcolo dell imposta: l imposta è dovuta nella regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato applicando l aliquota prevista. Relativamente al tempo l imposta è dovuta per periodi d imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Dichiarazione dei soggetti passivi: ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo d imposta i componenti del valore aggiunto, ancorché non ne consegua un debito d imposta. Versamento dell imposta: l imposta è dovuta nei termini e con le modalità stabilite per il versamento delle imposte sui redditi. 59

8 CREDITO D IMPOSTA GENERALITÀ Il credito d imposta è un meccanismo volto ad eliminare la sperequazione esistente nel regime tributario dei titoli azionari sottoposti a una doppia tassazione sul reddito nei confronti di quello applicato agli altri redditi di capitale. Esso consente di considerare l imposta personale pagata dalla società come imposta anticipata per conto degli azionisti. Nella dichiarazione dei redditi: - si aggiunge al reddito; - si sottrae all imposta. Il credito d imposta è pari al 58,73% dell ammontare degli utili. Ai sensi dell art. 105 TUIR la società distribuisce del dividendo deve determinare due distinti ammontari nel limite dei quali può attribuire ai propri soci due tipi di credito d imposta: - il Canestro A che contiene il credito d imposta pieno; - il Canestro B che contiene il credito d imposta limitato. CANESTRO A Il Canestro A è alimentato dalle imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, ivi inclusa quella relativa all esercizio in cui l utile viene distribuito, ancorché non ancora presentata. Esso è, inoltre, aumentato: - delle eventuali imposte liquidate dall ufficio finanziario e iscritte in ruoli non più impugnabili; - dalle imposte accertate definitivamente; - dalle imposte sostitutive. CANESTRO B Il Canestro B è alimentato dall imposta figurativa in quanto non pagata effettivamente dalla società ma il legislatore considera l imposta come fittiziamente pagata. Ai fini della memorizzazione, concorrono a formare l ammontare del credito d imposta: 1) l imposta calcolata nella misura del 58,73%, corrispondente ai proventi che non concorrono a formare il reddito; 2) l imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o ente per i quali è stato attribuito il credito d imposta limitato. CREDITO D IMPOSTA LIMITATO Il credito d imposta, per la parte che trova copertura nelle imposte, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dal versamento, per la differenza, di una corrispondente imposta da parte della società o ente. Il credito d imposta: 1. è determinato applicando all imposta, al netto delle detrazioni, il rapporto tra l ammontare degli utili per i quali spetta il credito d imposta limitato, comprensivo di detto credito, e 60

9 l ammontare del reddito complessivo (comprensivo del credito limitato e dell eventuale credito ordinario) al netto delle perdite pregresse: Dividendo con credito limitato + credito limitato x imposta netta Reddito totale perdite pregresse 2. per la quota non ammessa in detrazione, va scomputato dall imposta netta dei crediti d imposta ordinari e, comunque, prima delle ritenute alla fonte subite e degli acconti versati; 3. l eccedenza non può essere richiesta a rimborso né computata in diminuzione dell imposta relativa al periodo d imposta successivo. SOCIETÀ ESTERE gli utili distribuiti da società collegate, non residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito per il 40% del loro ammontare. Tuttavia la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell ammontare delle imposte figurative che alimentano il canestro B; gli utili distribuiti da società non residenti non concorrono alla formazione del reddito della società o dell ente ricevente per il 95% del loro ammontare, a condizione che: - la partecipazione diretta nel loro capitale non sia inferiore al 25%; - detta partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. L importo predetto rileva agli effetti della determinazione dell ammontare delle imposte figurative che alimentano il canestro B. UTILIZZO DEI CANESTRI La società deve determinare i due distinti Canestri, per poi scegliere liberamente quale di questi consumare. Qualora la società non disponga di un ammontare sufficiente di Irpeg nei Canestri per attribuire al socio il credito sull intero dividendo distribuito, si possono verificare le situazioni seguenti: - l eccedenza non coperta da Irpeg non dà diritto al socio di usufruire su tale porzione del credito d imposta; - la società può effettuare un versamento integrativo nella misura occorrente per attribuire al socio il credito mancante. DISPOSIZIONI SPECIALI Nelle operazioni di ristrutturazione assoggettate a imposta sostitutiva è accordato un credito d imposta per la differenza tra l imposta sostitutiva pagata e l imposta ordinaria. L aliquota del 27% riguardante l imposta sostitutiva applicata sulle plusvalenze corrisponde a un ipotetica imposta applicata con aliquota ordinaria del 37% su un imponibile pari al 72,97%; in tal modo si ottiene che il restante 27,03% della plusvalenza sottoposta a tale tassazione sostitutiva rappresenti la parte non tassata sulla quale va calcolata, di conseguenza, l imposta virtuale pari al 58,73%. Relativamente alla Dual income tax viene individuata una imposta virtuale per il Canestro B pari al 48,65%, se il reddito è assoggettato all aliquota del 19% e dell 81,98%, se esso è assoggettato all aliquota del 7%. 61

10 RIMBORSO CREDITI D IMPOSTA Se l ammontare complessivo dei crediti d imposta, delle ritenute d acconto e dei versamenti in acconto è superiore a quello dell imposta dovuta, il contribuente ha diritto di computare l eccedenza in diminuzione dell imposta relativa al periodo successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Egli può anche: - cedere a terzi l eccedenza d imposta risultante dalla dichiarazione; - cedere il credito chiesto a rimborso. CESSIONE DEL CREDITO D IMPOSTA Possono essere ceduti tutti i crediti che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, purché si tratti di una cessione integrale. - la cessione del credito deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata; - la cessione non modifica i termini e l espletamento dei normali controlli da parte dell Ufficio; - nel caso di indebito rimborso, la restituzione può essere chiesta sia al cedente sia al soggetto che ha acquistato il credito; - gli interessi per ritardato rimborso di imposte spettano comunque al cessionario; - il cessionario non può, a seguito dell acquisto del credito, cedere a sua volta il credito acquistato; - la cessione del credito è soggetta a registrazione in termine fisso con pagamento dell imposta di registro pari allo 0,50%. L atto di cessione dei crediti è inefficace se: a) al momento della notifica l Amministrazione finanziaria ha già provveduto all emissione dell ordinativo di pagamento; b) è stata presentata richiesta per il rimborso mediante titoli di Stato e, al momento della notifica, il ministero delle finanze ha già proceduto alla trasmissione dell elenco degli aventi diritto al rimborso al ministero del Tesoro; c) al momento della notifica, risultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell atto di cessione; d) sono state omesse le notifiche sopra indicate. CESSIONE DELLE ECCEDENZE D IMPOSTA Le eccedenze d imposta risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, possono essere cedute in tutto o in parte a una o più società o all ente dello stesso gruppo. - la quota non ceduta può essere portata in diminuzione dei versamenti d imposta relativi agli esercizi successivi o chiesta in rimborso in un periodo successivo; - la società cedente deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi dei crediti ceduti; - il cessionario deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cedenti, l ammontare delle eccedenze ricevute e le date di effettuazione delle cessioni; 62

11 - per la cessione delle eccedenze la responsabilità in solido del cessionario opera a prescindere dall effettivo utilizzo delle eccedenze stesse; - le eccedenze d imposta nell ambito del medesimo gruppo possono essere utilizzate dal cessionario non solo per diminuire le imposte dirette dovute, ma anche in compensazione dei versamenti periodici da effettuare. 63

12 AGEVOLAZIONI FISCALI NUOVE ASSUNZIONI IN PARTICOLARI AREE Alle piccole e medie imprese situate in aree geografiche specificamente indicate dalla legge che dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti è concesso un credito d imposta: - nella misura di dieci milioni di lire per il primo nuovo dipendente; - e a otto milioni per i successivi. Il credito d imposta non può, in ogni caso, eccedere l importo complessivo di lire sessanta milioni annui in ciascuno dei tre periodi d imposta successivi alla prima assunzione. Le agevolazioni si applicano a condizione che: 1) l impresa realizzi un incremento del numero dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato; 2) l impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono attività di imprese giuridicamente preesistenti; 3) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; 4) l incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate; 5) i nuovi dipendenti siano iscritti in liste di collocamento o mobilità; 6) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; 7) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti; 8) siano rispettate le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. NUOVE ASSUNZIONI NELLE AREE SVANTAGGIATE Alle piccole e medie imprese operanti in determinate aree geografiche è riconosciuto un credito d imposta a fronte dell incremento della base occupazionale. Il credito d imposta viene conferito nelle seguenti misure: - un milione di lire annue per ogni nuovo dipendente; tre milioni di lire annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia una invalidità superiore al sessanta per cento. Il credito d imposta non può, in ogni caso, eccedere l importo complessivo di lire sessanta milioni annui in ciascuno dei tre periodi d imposta successivi alla prima assunzione. CREDITO D IMPOSTA PER PARTICOLARI CATEGORIE DI DIPENDENTI È attribuito un credito d imposta pari al 19% del compenso in natura per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ai dipendenti ed imponibile nei confronti di questi ultimi, alle società che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti con soggetti che: a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità; b) si trovano collocati in mobilità; c) sono impegnati in lavori socialmente utili; 64

13 d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica; e) sono portatori di handicap. Il credito d imposta per i nuovi assunti: a) non concorre alla formazione del reddito imponibile; b) non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di pro rata; c) è riportabile nei periodi d imposta successivi; d) è utilizzabile in compensazione ai fini dei versamenti unitari. AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA Le agevolazioni per i datori di lavoro che assumono e occupano ricercatori sono di tre tipi: credito d imposta: per ciascuna nuova assunzione effettuata a incremento dell organico dell anno precedente spetta un credito d imposta di quindici milioni di lire nell ambito di un tetto massimo di sessanta milioni di lire; erogazione di contributi: per ciascuna assunzione avvenuta nel corso del 1999 spetta : - un contributo pari a lire trenta milioni per anno e per un massimo di due anni se l assunzione riguarda dottori di ricerca e possessori di titolo di formazione post laurea; - un contributo pari a venti milioni per anno e per un massimo di due anni se l assunzione riguarda laureati con esperienza nel settore della ricerca. 65

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