Intrastat e Black List. DOT COM Ordine dei Do.ori Commercialis4 e degli Esper4 Contabili di Torino Torino, 16 aprile 2013 A cura di Stefano Garelli

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1 Intrastat e Black List DOT COM Ordine dei Do.ori Commercialis4 e degli Esper4 Contabili di Torino Torino, 16 aprile 2013 A cura di Stefano Garelli 1

2 INTRASTAT E BLACK LIST Argomen3: Novità in tema di fa.urazione e di registrazione delle operazioni con l estero: Nuove regole derivan4 dal recepimento della DirePva 45/2010/CE; Risvol4 in tema di comunicazioni Intrastat, Black List ed elenco clien4 /fornitori Ripasso regole in tema di servizi generici Modello Intrastat: modalità di compilazione e casis4che opera4ve Comunicazione Black List Risposte a quesi4 2

3 INTRASTAT E BLACK LIST NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI CON L ESTERO 3

4 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE Dire5va 2010/45/UE Principali modifiche recate alla Dire5va 2006/112/CE: Inclusione della movimentazione intracomunitaria di beni per perizia tra le operazioni che NON cos3tuiscono cessione / acquisto intracomunitario (modifica ar4colo 17); possono essere semplicemente ges4te con il registro di carico /scarico di cui all ar4colo 243 della DirePva; Previsione di una norma di semplificazione per le cessioni con3nua3ve di beni (modifica ar4colo 64): Le cessioni con4nua4ve di beni su un periodo superiore ad un mese di calendario, spedi4 o trasporta4 in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni inizia e cedu4 in esenzione IVA o trasferi4 in esenzione IVA in un altro Stato membro da un sogge.o passivo ai fini della sua apvità, conformemente alle condizioni fissate all'ar4colo 138, si considerano effe.uate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che non si ponga fine alla cessione.. 4

5 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE Dire5va 2010/45/UE Previsione dell obbligo di fanurazione a fine anno solare per le prestazioni con3nua3ve di servizi generici per le quali non sono previs4 accon4 / pagamen4 in corso d opera (modifica ar4colo 64): Le prestazioni di servizi per le quali l'iva è dovuta dal des4natario dei servizi in conformità all'ar4colo 196, effe.uate in modo con4nua4vo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamen4 di accon4 o pagamen4 nel medesimo periodo, si considerano effe.uate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.. 5

6 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE Dire5va 2010/45/UE Fissazione di un termine preciso per l emissione delle fanure rela3ve alle cessioni intracomunitarie e ai servizi generici (modifica ar4colo 67): Quando, alle condizioni di cui all'ar4colo 138, i beni spedi4 o trasporta4 in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono cedu4 in esenzione IVA oppure quando i beni sono trasferi4 in esenzione IVA in un altro Stato membro da un sogge.o passivo ai fini della sua apvità, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fa.ura o alla scadenza del termine di cui all'ar4colo 222, primo comma, se nessuna fa.ura è stata emessa entro tale termine.. L ar3colo 222 della Dire5va 2006/112/CE (come sos3tuito dalla Dire5va 2010/45/ UE) afferma che: Per le cessioni di beni effenuate alle condizioni previste dall'ar3colo 138 o per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal des3natario dei beni o dei servizi a norma dell'ar3colo 196, la fanura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fano generatore dell'imposta. Per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Sta3 membri possono imporre ai sogge5 passivi dei termini per l'emissione delle fanure.. 6

7 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE Dire5va 2010/45/UE Acquis3 intracomunitari di beni: unificazione del momento imposi3vo alla partenza dei beni fissazione di un termine preciso riguardo all esigibilità dell imposta (modifica ar4colo 69): Nei casi di acquis4 intracomunitari di beni, l'iva diventa esigibile al momento dell'emissione della fa.ura o alla scadenza del termine di cui all'ar4colo 222, primo comma, se nessuna fa.ura è stata emessa entro tale data.. NB: Al riguardo è stato osservato (P. Centore, Il nuovo momento imposi4vo delle operazioni intracomunitarie, Corriere Tributario, n. 2/2013) che, secondo la DirePva,. l applicazione dell Iva nel territorio di des4nazione a cura del cessionario deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il bene è stato spedito, e non entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fa.ura, come invece stabilito dal Legislatore italiano. 7

8 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE Dire5va 2010/45/UE Introduzione dell Iva per cassa ( cash accoun4ng ) (introduzione dell ar4colo 167 bis); Previsione della possibilità per gli Sta3 membri, riguardo alle operazioni in valuta diversa dall euro, di accenare il cambio BCE (modifica ar4colo 91); Equiparazione della fanura elenronica a quella cartacea, semplificazione delle modalità di emissione (modifica /sos4tuzione ar4colo 217 e ar4coli da 232 a 237); Individuazione del Paese cui spena denare le regole in tema di fanurazione (introduzione ar4colo 219 bis); Fissazione delle indicazioni da menzionare in fanura (modifica ar4colo 226); Previsione della fanura semplificata (introduzione dell ar4colo 226 ter) 8

9 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE Documen3 di base Documen3 u3li per l analisi della direpva: Documento COM (2009) 20 def. del 28 gennaio 2009 Comunicazione della Commissione al Consiglio Sviluppi tecnologici nel se.ore della fa.urazione ele.ronica e misure intese a semplificare, modernizzare e armonizzare ulteriormente le norme in materia di fa.urazione dell'iva; Explanatory notes on VAT invoicing rules (Note esplica3ve sulle regole di fanurazione), del 5 o.obre La documentazione sopra indicata è reperibile sul sito dell Unione Europea. 9

10 NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE Documen3 di base hnp://ec.europa.eu/taxa3on_customs/taxa3on/vat/traders/invoicing_rules/index_en.htm 10

11 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla Legge n. 228/2012 L ar3colo 39 del Dl n. 331/1993 afferma che: 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquis3 intracomunitari di beni si considerano effenua3 all'ano dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispe5vamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tu.avia se gli effep trasla4vi o cos4tu4vi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effe.uate nel momento in cui si producono tali effep e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimen4 nel caso di beni trasferi4 in dipendenza di contrap es4matori e simili, l'operazione si considera effe.uata all'a.o della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono res4tui4 anteriormente, alla scadenza del termine pa.uito dalle par4 e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osserva4 gli adempimen4 di cui all'ar4colo 50, comma Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fa.ura rela4va ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effe.uata, limitatamente all'importo fa.urato, alla data della fa.ura. 3. Le cessioni ed i trasferimen3 di beni, di cui all'ar3colo 41, comma 1, lenera a), e comma 2, lenere b) e c), e gli acquis3 intracomunitari di cui all'ar3colo 38, commi 2 e 3, se effenua3 in modo con3nua3vo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effenua3 al termine di ciascun mese.. 11

12 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla Legge n. 228/2012 Ar3colo 41 del Dl n. 331/1993: 1. Cos4tuiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a 4tolo oneroso di beni, trasporta4 o spedi4 nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confron4 di cessionari soggep di imposta o di en4, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'ar4colo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 o.obre 1972, n. 633, non soggep passivi d'imposta; i beni possono essere so.opos4 per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o ada.amento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodop soggep ad accisa, nei confron4 dei soggep indica4 nell'ar4colo 38, comma 5, le.era c), del presente decreto, i quali, esonera4 dall'applicazione dell'imposta sugli acquis4 intracomunitari effe.ua4 nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodop soggep ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono esegui4 in conformità degli ar4coli 6 e 8 del presente decreto; ( ) 2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, le.era a): ( ) b) le cessioni a 4tolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'ar4colo 38, comma 4, trasporta4 o spedi4 in altro Stato membro dai ceden4 o dagli acquiren4, ovvero per loro conto, anche se non effe.uate nell'esercizio di imprese, ar4 e professioni e anche se l'acquirente non e' sogge.o passivo d'imposta; c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del sogge.o passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un 4tolo diverso da quelli indica4 nel successivo comma 3 di beni ivi esisten4. 12

13 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla Legge n. 228/2012 Ar3colo 38 del Dl n. 331/1993: ( ) 2. Cos4tuiscono acquis4 intracomunitari le acquisizioni, derivan4 da ap a 4tolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diri.o reale di godimento sugli stessi, spedi4 o trasporta4 nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di sogge.o passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto. 3. Cos4tuiscono inoltre acquis4 intracomunitari: a) (le.era soppressa); b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un sogge.o passivo d'imposta di beni provenien4 da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di des4nazione nel territorio dello Stato, per finalità rientran4 nell'esercizio dell'impresa, di beni provenien4 da altra impresa esercitata dallo stesso sogge.o in altro Stato membro; c) gli acquis4 di cui al comma 2 da parte di en4, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'ar4colo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 o.obre 1972, n. 633, non soggep passivi d'imposta; d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggep indica4 nella le.era c) di beni dagli stessi in precedenza importa4 in altro Stato membro; e) gli acquis4 a 4tolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasporta4 o spedi4 da altro Stato membro, anche se il cedente non e' sogge.o d'imposta ed anche se non effe.ua4 nell'esercizio di imprese, ar4 e professioni. 13

14 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla legge n. 228/2012 E stato sos3tuito l ar3colo 39 del Dl n. 331/1993 a.uale 4tolazione: EffeNuazione delle cessioni e degli acquis3 intracomunitari ; sino al 31 dicembre 2012 la norma era così 4tolata: effenuazione dell acquisto intracomunitario. Vengono previste le seguen4 modifiche: viene unificato il momento di effenuazione delle cessioni e degli acquis4 intracomunitari (momento di inizio trasporto / spedizione); tale mutamento, come meglio si vedrà nel seguito rileva so.o due profili: momento in riferimento alla quale occorre ricercare il tasso di cambio applicabile alle operazioni in valuta; momento a par4re dal quale conteggiare il termine entro il quale occorre ricevere la fa.ura del fornitore estero. 14

15 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla legge n. 228/2012 viene stabilito che il pagamento / incasso an3cipato totale o parziale del prezzo (ad esempio: accon4) NON cos4tuisce più momento di effe.uazione dell operazione; di conseguenza NON comporta più l obbligo di ricevere /eme.ere fa.ura; resta, invece, la possibilità di emissione an4cipata della fa.ura; Viene previsto che le cessioni intracomunitarie di beni / acquis4 intracomunitari di beni, se effenua3 in modo con3nua3vo nell arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effe.ua4 al termine di ciascun mese. 15

16 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla legge n. 228/2012 Nel caso di esistenza di clausola idonea a spostare in avan3 il momento del trasferimento della proprietà della merce, occorre fare riferimento a tale ul4mo momento, con il limite dell anno. Si tra.a, ad esempio, delle seguen4 situazioni: Spedizione / Ricevimento di merce con clausola di gradimento o in prova o in visione; Spedizione / Ricevimento di merce in base a contra.o di consignment stock o di call off stock; Etc. Resta inteso che le merci spedite/ ricevute a tale 4tolo devono essere annotate sull apposito registro di carico / scarico di cui all ar3colo 50, comma 5, del Dl n. 331/

17 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI correla3 risvol3 in tema di fanurazione e registrazione L ar3colo 46 del Dl n. 331/1993 afferma che: 2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'ar3colo 41, e' emessa fanura a norma dell'ar3colo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 onobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effenuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si trana di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della rela3va norma comunitaria o nazionale. (.) 5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'ar3colo 38, commi 2 e 3, lenere b) e c), che non ha ricevuto la rela3va fanura entro il secondo mese successivo a quello di effenuazione dell'operazione, deve emenere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effenuazione dell'operazione stessa la fanura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fanura indicante un corrispe5vo inferiore a quello reale deve emenere fanura integra3va entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fanura originaria. 17

18 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI correla3 risvol3 in tema di fanurazione e registrazione L ar3colo 47 del Dl n. 331/1993 Registrazione delle operazioni intracomunitarie afferma che: 1. Le fanure rela3ve agli acquis3 intracomunitari di cui all'ar3colo 38, commi 2 e 3, lenera b), previa integrazione a norma dell'ar3colo 46, comma 1, sono annotate dis3ntamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fanura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'ar3colo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 onobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispe5vo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fanure di cui all'ar3colo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del dirino alla detrazione dell'imposta, le fanure sono annotate dis3ntamente anche nel registro di cui all'ar3colo 25 del predeno decreto. ( ) 3. I soggep di cui all'ar4colo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 o.obre 1972, n. 633, non soggep passivi d'imposta, annotano le fa.ure di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indica4 al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'ar4colo 39 dello stesso decreto n. 633 del Le fanure rela3ve alle cessioni intracomunitarie di cui all'ar3colo 46, comma 2, sono annotate dis3ntamente nel registro di cui all'ar3colo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 onobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effenuazione dell'operazione. 18

19 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni territoriali L ar3colo 21 del Dpr n. 633/1972, prevede l obbligo di emissione della fa.ura riguardo alle seguen4 operazioni: Operazioni imponibili (comma 1); Operazioni non imponibili, esen3 o non soggene (comma 6); 6. La fa.ura è emessa anche per le 4pologie di operazioni so.oelencate e con3ene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguen3 annotazioni con l'eventuale indicazione della rela3va norma comunitaria o nazionale: a) cessioni rela4ve a beni in transito o deposita4 in luoghi soggep a vigilanza doganale, non sogge.e all'imposta a norma dell'ar4colo 7 bis comma 1, con l'annotazione «operazione non sogge.a»; b) operazioni non imponibili di cui agli ar4coli 8, 8 bis, 9 e 38 quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; c) operazioni esen4 di cui all'ar4colo 10, ecce.o quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; d) operazioni sogge.e al regime del margine previsto dal decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, conver4to, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine beni usa4», «regime del margine oggep d'arte» o «regime del margine oggep di an4quariato o da collezione»; e) operazioni effe.uate dalle agenzie di viaggio e turismo sogge.e al regime del margine previsto dall'ar4colo 74 ter, con l'annotazione «regime del margine agenzie di viaggio.»; 19

20 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali Operazioni extraterritoriali (comma 6 bis). 6 bis. I soggep passivi stabili4 nel territorio dello Stato eme.ono la fa.ura anche per le 4pologie di operazioni so.o elencate quando non sono soggene all'imposta ai sensi degli ar4coli da 7 a 7 sep.es e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguen4 annotazioni con l'eventuale specificazione della rela4va norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'ar4colo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effenuate nei confron3 di un soggeno passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effe.uate fuori dell'unione europea, con l'annotazione "operazione non soggena"»; 20

21 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali Riguardo alle operazioni di cui al comma 6 bis, lenera a), occorre quindi dis4nguere tra: Operazioni per le quali il cliente / comminente estero, soggeno passivo d imposta, è debitore dell imposta nel Paese estero: obbligo di emissione fa.ura con indicazione di inversione contabile (o reverse charge ) ed eventuale specificazione della rela4va norma comunitaria o nazionale; è, ad esempio, il caso delle prestazioni di servizi generici (ar4colo 7 ter nei rappor4 B2B); Operazioni per le quali il cliente / comminente estero NON è debitore dell imposta nel Paese estero: l impresa italiana deve aprire una posizione Iva nel Paese estero ed assolvere ai rela4vi obblighi Iva; l operazione in ques4one non è fiscalmente rilevante in Italia; è, ad esempio, il caso di servizi immobiliari svol4 a favore di consumatori finali in altro Paese Ue. 21

22 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Reverse charge: Dire5va 2006/112/CE Mentre nel caso di servizi generici, nei rappor4 B2B, l ar3colo 196 della DirePva 2006/112/CE (come sos4tuito dalla DirePva 2008/8/CE) la regola del Paese del commi.ente. Nel caso delle altre operazioni (cessioni interne di beni e prestazioni di servizi in deroga), l ar3colo 194 della DirePva sopra citata lascia ai singoli Paesi Ue decidere il tra.amento Iva delle stesse. 22

23 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Reverse charge: Dire5va 2006/112/CE Ar3colo 196 L IVA è dovuta dai soggep passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggep passivi iden4ficate ai fini dell IVA a cui è reso un servizio ai sensi dell ar4colo 44, se il servizio è reso da un sogge.o passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro 23

24 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Reverse charge: Dire5va 2006/112/CE Ar3colo Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effe.uata da un sogge.o passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'iva, gli Sta4 membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il des4natario della cessione di beni o della prestazione di servizi. 2. Gli Sta4 membri determinano le condizioni di applicazione del paragrafo 1. 24

25 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali Paese che dena le regole di fanurazione Ar3colo 219 bis della Dire5va 2006/112/CE FaP salvi gli ar4coli da 244 a 248, si applicano le disposizioni seguen4. 1) La fa.urazione è sogge.a alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effe.uata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del 4tolo V. 2) In deroga al punto 1, la fa.urazione è sogge.a alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria apvità economica o dispone di una stabile organizzazione a par4re dalla quale la cessione/prestazione viene effe.uata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo domicilio o della sua residenza abituale, quando: a) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effe.uata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del 4tolo V, o la sua stabile organizzazione non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell'ar4colo 192 bis, e il debitore dell'iva è l'acquirente dei beni o il des4natario dei servizi. Tu.avia, quando l'acquirente/ des4natario eme.e la fa.ura (autofa.urazione) si applica il punto 1. b) la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effe.uata nella Comunità conformemente alle disposizioni del 4tolo V."; 25

26 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali Paese che dena le regole di fanurazione L ar3colo 219 bis della Dire5va 2006/112/CE, introdo.o dalla DirePva 2010/45/UE, prevede quanto segue: 1) REGOLA BASE: Le regole vengono de.ate dal Paese in cui l operazione si considera effe.uata; 2) DEROGA: Le regole vengono de.ate dal Paese di stabilimento del fornitore / prestatore: a) Se ques4 NON è stabilito nel Paese in cui viene effe.uata l operazione (o se stabilito in tale Paese mediante stabile organizzazione, questa non partecipa all operazione) e il debitore dell Iva è l acquirente dei beni o il des4natario dei servizi; nel caso, tu.avia, di delega della fa.urazione al cliente ( self billing ), vale la regola n. 1); b) Oppure, se l operazione si considera effe.uata fuori del territorio Ue. 26

27 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Paese che dena le regole di fanurazione Esempi Impresa italiana, non stabilita in Francia, svolge un lavoro su un immobile in Francia. La prestazione si considera effe.uata in Francia. In base a quanto previsto dall ar4colo 219 bis: Se il lavoro viene svolto a favore di impresa francese (o altro sogge.o iden4ficato ai fini Iva in Francia): si applica la deroga 2 a) in quanto il commi.ente è debitore dell imposta. Le regole sulla fa.urazione vengono de.ate dall Italia. Viene emessa fa.ura ar4colo 7 quater, le.era a), Dpr n. 633/1972 inversione contabile; Se il lavoro viene svolto a favore di un consumatore finale (o di altro sogge.o NON iden4ficato ai fini Iva in Francia): si applica la regola generale. Le regole sulla fa.urazione vengono de.ate dalla Francia. L impresa italiana deve aprire una posizione Iva in Francia e deve eme.ere fa.ura tramite tale posizione Iva. 27

28 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Cessioni di beni Le Tabelle che seguono hanno per ogge.o il tra.amento Iva previsto dai 27 Paesi Ue in relazione alle cessioni di beni che, in considerazione delle regole di territorialità vigen4 nei singoli Paesi, si considerano effe.uate all'interno dei Paesi stessi (cessioni interne). Ci si intende riferire, ad esempio, alle seguen4 situazioni opera3ve: acquisto di beni in un Paese Ue e vendita all'interno dello stesso Paese Ue; fornitura di beni con installazione e montaggio da parte del fornitore o per suo conto; com'è noto, l'ar3colo 36 della dire5va 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e successive modifiche, afferma che tali operazioni si considerano effenuate nel Paese in cui avviene l'installazione o il montaggio; cessioni di beni (provenien3 dal Paese del cedente) in occasione di fiere e altre manifestazioni similari o di tentata vendita. Riguardo alle operazioni in argomento l'ar3colo 194 della DirePva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 stabilisce che se la cessione dei beni è posta in essere da un sogge.o passivo non stabilito nel Paese Ue in cui l'operazione si considera effe.uata (e nella quale è quindi dovuta l'iva), gli Sta4 membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il des4natario della cessione di beni. 28

29 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Cessioni di beni I singoli Paesi Ue, in relazione alle operazioni in argomento, sono quindi liberi di stabilire: che il sogge.o debitore dell'imposta sia il cessionario, prevedendo che lo stesso debba essere un sogge.o stabilito nel Paese della cessione o semplicemente iden4ficato ai fini Iva in tale Paese (si tra.a dell'is4tuto del cd. "reverse charge interno ; cd. tax shining ); o che il sogge.o debitore dell'imposta sia il cedente, con conseguente obbligo da parte dello stesso di richiedere un numero iden4fica4vo Iva in tale Paese (a mezzo di iden4ficazione dire.a o con rappresentante fiscale). La regola del cedente viene senz'altro ado.ata nel caso in cui il cessionario non sia un sogge.o passivo d'imposta (si trap cioè di un consumatore finale). Nel seguito ci si limita a prendere in esame i rappor4 tra operatori economici. Si ricorda che per soggeno stabilito si intende un sogge.o che ha la propria sede o possiede una propria stabile organizzazione nel Paese interessato, mentre per soggeno iden3ficato si intende un sogge.o in possesso di un numero iden4fica4vo Iva. 29

30 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Cessioni di beni 30

31 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Cessioni di beni 31

32 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Cessioni di beni 32

33 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Cessioni di beni 33

34 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Prestazioni di servizi Le Tabelle che seguono hanno per ogge.o il tra.amento Iva previsto dai 27 Paesi Ue in relazione alle prestazioni di servizi che, in considerazione delle regole di territorialità vigen4 nei singoli Paesi, si considerano effe.uate all'interno dei Paesi stessi. In tema di prestazioni di servizi, riguardo alla procedura del reverse charge (in base alla quale il sogge.o debitore dell'imposta non è più il prestatore ma il commi.ente) la direpva 2006/112/CE prevede due dis4nte situazioni: nel caso dei servizi generici, pos4 in essere tra operatori economici, è previsto il reverse charge obbligatorio da parte del commi.ente (ar4colo 196); nel caso dei servizi specifici (cd. servizi in deroga ), i vari Paesi membri hanno la facoltà di prevedere l'applicazione della procedura in argomento (reverse charge interno; cd. tax shining ), determinandone le condizioni di applicazione (ar4colo 194), oppure di mantenere fermo che il principio che il sogge.o debitore dell'imposta è il prestatore. 34

35 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Prestazioni di servizi In questa sede ci si limita a eseguire l'esame degli adempimen4 previs4 dai 27 Paesi Ue riguardo ai servizi specifici ("servizi in deroga") e cioè ai: servizi rela4vi a beni immobili; servizi di trasporto passeggeri; servizi di ristorazione e catering; servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto; servizi di accesso alle manifestazioni culturali, ar4s4che, spor4ve, scien4fiche, educa4ve, ricrea4ve e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso. In par4colare l'analisi riguarda le prestazioni eseguite in altro Paese Ue a favore di operatori economici. Si ricorda che per soggeno stabilito si intende un sogge.o che ha la propria sede o possiede una propria stabile organizzazione nel Paese interessato, mentre per soggeno iden3ficato si intende un sogge.o in possesso di un numero iden4fica4vo Iva. 35

36 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Prestazioni di servizi 36

37 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Prestazioni di servizi 37

38 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Prestazioni di servizi 38

39 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Prestazioni di servizi 39

40 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Esempio: GERMANIA TraNo da IBFD Value Added in Europe Supplies made by non resident suppliers The reverse charge mechanism applies to work supplies (Werklieferungen) and any supplies of services by nonresident taxable persons to other taxable persons or public bodies, irrespec4ve of whether the customer is resident in Germany or not. Consequently, if the recipient of a service or work supply rendered by a nonresident taxable person is not resident in Germany, he will have to register for VAT in order to account for VAT under the reverse charge mechanism. The reverse charged VAT can usually be deducted as input VAT. However, if the non resident recipient is established in a third country that does not meet the reciprocity principle, he is not allowed to deduct the input VAT (ar4cle 15(4b) of the VAT Act). The non resident supplier has to men4on in the invoice that the recipient is the person liable for German VAT (ar4cle 14a(5) of the VAT Act). As from 1 January 2013, the use of the following wording Steuerschuldnerschay des Leistungsempfängers (recipient is liable for remipng the tax) will be Mandatory. If the service or installa4on supply is exempt, the reverse charge rule does not apply; the nonresident supplier has to refer to the exemp4on in the invoice (ar4cle 14(1)(1)(6) of the VAT Act). If a supply subject to the reverse charge has been made by a non resident taxable person, it has to be checked whether the supply has been made through his domes4c fixed establishment or branch. If so, the taxable person might be treated as resident. The consequence is generally that the reverse charge mechanism is not applicable to those supplies. 40

41 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Esempio: POLONIA 41

42 The current situa3on OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Esempio: POLONIA On their local supplies of goods, non established en44es are required to apply the local reverse charge system in various countries within the EU. Foreign businesses cannot charge local VAT on the output supplies, but the local purchases are invoiced with input VAT. Poland is one of these major countries, where this invoicing method creates serious VAT financing issues also for Swiss established, but locally VAT registered en44es. The system was introduced barely two years ago in Poland. An addi4onal problem arose recently regarding the ques4on whether a principal company qualifies as an established en4ty in Poland or not. To determine this ques4on, a thorough analysis could be necessary, reviewing the scope of ac4vi4es and the technical and human resources available in Poland. Depending on the results, the VAT treatment of Polish local supplies could be totally different; invoicing could be made with or without Polish VAT. Changes Following the changes, effec4ve from April 2013, it will be clear that local supplies of goods, except of some specific cases will be subject to Polish VAT again for the en44es registered for VAT in Poland. This modifica4on should also reduce the problems arising from VAT financing for non established en44es. Conclusion and recommenda3on(s) for ac3on(s) As a consequence, we recommend reviewing your Polish business ac4vi4es in detail, in order to ensure compliance with local VAT rules and regula4ons. The invoicing systems should be set up to apply the changed VAT treatment from 1 April. 42

43 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Esempio: POLONIA MERIDIAN GLOBAL SERVICES 10 APRIL 2013 Poland Important amendments to the VAT Act effec3ve from 1 April 2013 regarding domes3c reverse charge Poland In April 2011, Poland introduced the obligatory reverse charge in respect of supplies of goods and services provided by non established businesses (regardless of VAT registra4on status) to businesses which are established and VAT registered in Poland. The recipient of the goods or services was required to self account for Polish VAT due on such supplies. Star4ng from 1st April 2013, this rule will change for supply of goods by non established who are VAT registered in Poland (the applica4on of reverse charge for service remains unchanged). According to the new rules (Art. 17.1, point 4, 5, 6 and 7 of the Polish VAT Act) once a non established supplier is VAT registered in Poland, it will no longer be able to use the domes4c reverse charge on its supplies to established and VAT registered customers in Poland and will be required to charge VAT on its sale. There is one excep4on to the above rule rela4ng to supply of gas within the gas system, electricity within the electrical power system, and hea4ng or cooling energy within hea4ng or cooling energy distribu4on networks that is performed by a non resident supplier. 43

44 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE Esempio: POLONIA VAT SYSTEMS NEWS MARCH 2013 Poland Changes in reverse charge from 1 April 2013 Under the amended Polish VAT Act, the reverse charge mechanism will no longer be applicable in the case of a delivery of goods to a Polish customer made by a foreign company which is registered for VAT purposes in Poland. The only excep4on is in the case of the supply of the following goods: gas, electricity, heat and cooling energy. This change means in prac4ce that from the 1st April 2013 a delivery of goods in Poland to a customer established in Poland, when made by a foreign company which is registered for VAT purposes in Poland, is subject to Polish VAT. As a result the foreign company should raise a Polish sales invoice with VAT to its customer. 44

45 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE operazioni extraterritoriali Le operazioni di cui all ar3colo 21, comma 6 bis, del Dpr n. 633/1972, devono essere annotate sul registro fa.ure emesse. Nel caso di impresa italiana che riceva una fanura di cui all ar3colo 21, comma 6 bis, essa la deve annotare sul registro degli acquis4. Dovrebbe tra.arsi del caso in cui l operazione viene posta in essere da un impresa italiana nei confron4 di altra impresa italiana. Esempio: Impresa italiana A acquista merce in Cina e la cede ad altra impresa italiana B allo stato estero. In tale evenienza A, in base a quanto previsto dall ar4colo 21, comma 6 bis, le.era b), del Dpr n. 633/1972, eme.e fa.ura per operazione non sogge.a ar4colo 7 bis nei confron4 di B. B deve annotare tale fa.ura sul registro acquis4. Se l impresa A fosse un impresa estera, B potrebbe limitarsi ad annotare la fa.ura in contabilità generale. 45

46 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE operazioni extra territoriali Ar4colo 23 Registrazione delle fa.ure. Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fa.ure emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fa.ure di cui all'ar4colo 21, comma 4, terzo periodo, le.ere a), c) e d) devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effe.uazione delle operazioni. Per ciascuna fa.ura devono essere indica4 il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l' ammontare dell'imposta, dis4n4 secondo l'aliquota applicata, e la di.a, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del commi.ente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, società o ente devono essere indica4, in luogo della di.a, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fanure rela3ve alle operazioni di cui all'ar3colo 21, commi 6 e 6 bis, devono essere indica3, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il 3tolo di inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la rela3va norma. (Comma abrogato) Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'ar4colo 6 le fa.ure emesse devono essere registrate anche dal sogge.o des4natario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'ar4colo 39, secondo modalità e termini stabili4 con apposito decreto ministeriale. 46

47 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extra territoriali Ar3colo 25 Registrazione degli acquis4 Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fa.ure e le bolle.e doganali rela4ve ai beni e ai servizi acquista4 o importa4 nell esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'ar4colo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diri.o alla detrazione della rela4va imposta. (Comma abrogato). Dalla registrazione devono risultare la data della fa.ura o bolle.a, il numero progressivo ad essa a.ribuito, la di.a, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tra.a di imprese, società o en4, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta dis4n4 secondo l'aliquota. Per le fanure rela3ve alle operazioni di cui all'ar3colo 21, commi 6 e 6 bis, devono essere indica3, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il 3tolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la rela3va norma. (Comma abrogato). La disposizione del comma precedente si applica anche per le fa.ure rela4ve a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo. 47

48 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi Impresa italiana eme.e fa.ura per servizio generico ar4colo 7 ter nei confron4 di impresa tedesca indicando sulla stessa la frase Operazione ar4colo 7 ter, comma 1, le.era a), Dpr n. 633/1972 INVERSIONE CONTABILE ; Impresa italiana eme.e fa.ura per servizio generico ar4colo 7 ter nei confron4 di impresa USA indicando sulla stessa la frase Operazione ar4colo 7 ter, comma 1, le.era a), Dpr n. 633/1972 OPERAZIONE NON SOGGETTA ; Impresa italiana acquista merce in Francia da un impresa francese FR1 e la cede ad altra impresa francese FR2; in Francia, in relazione all operazione di cessione (posta in essere dall impresa italiana) è prevista l applicazione del reverse charge ; l impresa italiana subisce l Iva sull acquisto (e può chiederla a rimborso), ed eme.e fa.ura, ar4colo 7 bis nei confron4 dell impresa cliente francese FR2 indicando sulla stessa la frase Operazione ar4colo 7 bis, comma 1, Dpr n. 633/1972 INVERSIONE CONTABILE; TVA due par le client ar4cle 283, I, CGI); 48

49 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi Impresa italiana acquista merce da impresa tedesca e la cede ad altra impresa tedesca; la merce viene fisicamente trasferita nell ambito del territorio tedesco; in Germania, per tali operazioni non opera il reverse charge ; l impresa italiana deve iden4ficarsi ai fini Iva in Germania: L impresa italiana comunica il proprio numero iden4fica4vo Iva tedesco al fornitore tedesco; Il fornitore tedesco eme.e fa.ura con Iva tedesca nei confron4 dell impresa italiana posizione Iva tedesca; L impresa italiana posizione Iva tedesca eme.e fa.ura con Iva tedesca nei confron4 del cliente tedesco. Alla luce di quanto previsto dall ar3colo 21, comma 6 bis, del Dpr n. 633/1972 é da ritenere che tali operazioni siano irrilevan3 ai fini della posizione Iva italiana, essendo ges3te da una posizione Iva estera. 49

50 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi L impresa italiana A riceve l incarico di ristru.urare un locale ad uso albergo in Francia, da parte di impresa francese dotata di numero iden4fica4vo Iva francese. L impresa italiana A affida l esecuzione di alcuni lavori di cara.ere edile ad altra impresa italiana B. L impresa italiana A apre una posizione Iva in Francia a mezzo mandataire fiscal. Fa.urazione: L impresa italiana B, esegui4 i lavori, eme.e fa.ura per operazione ar4colo 7 quater, le.era a), nei confron4 dell impresa italiana A posizione Iva francese (aggiungendo in fa.ura la menzione: INVERSIONE CONTABILE; TVA due par le client ar4cle 283 I, CGI); L impresa italiana A posizione Iva francese svolge la procedura di reverse charge rela4vamente alla fa.ura emessa dall impresa italiana B; L impresa italiana A deve eme.ere fa.ura nei confron4 dell impresa francese. DUBBIO: mediante quale posizione Iva deve essere emessa la fa.ura? 50

51 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi In base a quanto previsto dall ar3colo 219 bis della Dire5va 2006/112/CE, riguardo al rapporto tra l impresa italiana A e l impresa francese, lo Stato che ha il dirino di denare le regole sulla fanurazione è l Italia; di conseguenza la fanura nei confron3 dell impresa francese dovrebbe essere emessa dalla posizione Iva italiana dell impresa italiana A e NON dalla sua posizione Iva francese. La fanura dovrebbe essere emessa con la seguente dicitura: Operazione ar3colo 7 quater, lenera a), del Dpr n. 633/1972 INVERSIONE CONTABILE. La fanura in argomento dovrebbe essere registrata nella contabilità Iva italiana e dovrebbe essere inserita nella dichiarazione Iva italiana. Occorre comunque verificare quale sia in materia l orientamento anuale dall Amministrazione finanziaria francese. 51

52 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE esempi Impresa italiana ha s4pulato contrap di call off stock con imprese francesi (rotazione lenta, superiore a 3 mesi) e con imprese spagnole. In entrambi i Paesi è dotata di posizione Iva (u4lizzata per rilevare lo spostamento della merce dall Italia al Paese di des4no). L impresa italiana, per il trasferimento della merce eme.e fa.ura per operazione non imponibile ar4colo 41, comma 2, le.era c), del Dl n. 331/1993. Riguardo ai prelievi esegui4 dai clien4 esteri, in entrambi i Paesi, si applica il reverse charge: l impresa italiana eme.e fa.ura senza applicazione dell Iva. In base a quanto previsto all ar4colo 219 bis tale fa.ura dovrebbe essere emessa dalla posizione Iva italiana, con la seguente dicitura: Operazione ar4colo 7 bis del Dpr n. 633/1972 inversione contabile. Tale modalità di comportamento determina comunque una doppia fa.urazione dell operazione (una prima volta all a.o del trasferimento della merce; una seconda volta all a.o del prelievo). E auspicabile un chiarimento a parte dell Agenzia delle Entrate. 52

53 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi Nel caso, invece, di contra.o di call off stock con cliente tedesco: L impresa italiana deve chiedere l a.ribuzione di numero iden4fica4vo Iva in Germania; Riguardo ai trasferimen4 di merce dall Italia alla Germania deve eme.ere fa.ura per operazione non imponibile ar4colo 41/2/c (al costo); Riguardo ai prelievi occorre applicare l Iva tedesca, mediante la posizione Iva tedesca. In base a quanto previsto dall ar4colo 219 bis, è da ritenere che tale operazione sia irrilevante ai fini dell Iva italiana: nel caso specifico lo Stato che de.a le regole di fa.urazione è la Germania. 53

54 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi Impresa italiana fornisce un macchinario complesso a impresa tedesca, con installazione / montaggio a cura o a spese dell impresa italiana presso lo stabilimento dell impresa tedesca in Germania. In base a quanto previsto: Dall ar4colo 36 della DirePva 2006/112/CE l operazione si considera effe.uata in Germania; Dall ar4colo 41, comma 1, le.era c), del Dl n. 331/1991 l operazione si considera effe.uata in Italia. In Germania, per tale 4pologia di operazione, opera il meccanismo di reverse charge (in quanto operazione interna alla Germania). 54

55 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi L impresa italiana: Ai fini italiani: eme.e fa.ura per operazione non imponibile ar4colo 41, comma 1, le.era c), del Dl n. 331/1992; la annota sul registro fa.ure emesse; presenta il modello Intra 1 bis per l intero corrispepvo della fornitura (macchinario + montaggio); Ai fini tedeschi: si ri4ene corre.o indicare in fa.ura la dicitura reverse charge ; tale indicazione vale ai soli fini tedeschi. Nel caso in cui la proprietà del macchinario passasse solo a esito posi4vo della prova di funzionamento presso lo stabilimento tedesco (ar4colo 1521 del codice civile), l impresa italiana: All a.o dell invio del macchinario lo annoterebbe sul registro di carico / scarico di cui all ar4colo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993; All a.o del passaggio di proprietà dello stesso svolgerebbe la procedura sopra descri.a. 55

56 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi Impresa italiana, al fine di meglio servire i propri clien4 USA s4pula un contra.o di deposito logis4ca ( magazzino di consegna ) con un operatore logis4co USA, incaricandolo di ricevere la merce e di smistarla ai clien4 finali man mano che l impresa italiana vende la stessa. La procedura da ado.are è stata delineata dalla Risoluzione n. 58/E del 5 maggio Procedura: s4pula del contra.o scri.o di deposito con l operatore logis4co USA; invio dei beni al magazzino di consegna USA, con emissione semplice lista valorizzata o fa.ura pro forma emessa su se stessi presso il magazzino di consegna; operazione di esportazione defini4va dall Italia; operazione di importazione defini4va nel Paese estero (con bolle.a emessa a nome dell impresa italiana e versamento dei dirip doganali gravan4); annotazione dei beni trasferi4 negli USA su apposito registro di carico / scarico tenuto ai sensi dell ar4colo 39 del DPR 633/1972; 56

57 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi ges4one del magazzino di consegna ove è tenuta la merce già nazionalizzata (ai fini USA) da parte del gestore del deposito; cessione dei beni nei confron4 dei clien4 esteri, con emissione di fa.ura da parte dell impresa italiana Per OPERAZIONE NON SOGGETTA ar4colo 7 bis, comma 1, DPR n. 633/1972 concorre a formare il volume d affari ma NON CREA PLAFOND (come espressamente confermato anche dalla Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005); scarico del registro di carico / scarico; al termine dell esercizio l impresa italiana prende in carico nel bilancio la rimanenza di beni esistente all estero. 57

58 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempio Impresa italiana acquista merce in Cina e la vende allo stato estero a cliente USA, dando incarico al fornitore cinese di inviarla in USA. L impresa italiana, in base a quanto previsto dall ar4colo 21, comma 6 bis, le.era b), deve eme.ere fa.ura nei confron4 del cliente USA per operazione non sogge.a, ar4colo 7 bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972. Il cliente USA sdogana la merce in base alla fa.ura emessa dall impresa italiana. 58

59 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi Impresa italiana acquista merce in Cina e la vende allo stato estero a cliente francese, dando incarico al fornitore cinese di inviarla in Francia. L impresa italiana, in base a quanto previsto dall ar4colo 21, comma 6 bis, deve eme.ere fa.ura nei confron4 del cliente francese per operazione non sogge.a, ar4colo 7 bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972. Il cliente francese sdogana la merce in base alla fa.ura emessa dall impresa italiana. NB: Ar4colo 21, comma 6 bis. I soggep passivi stabili4 nel territorio dello Stato eme.ono la fa.ura anche per le 4pologie di operazioni so.o elencate quando non sono sogge.e all'imposta ai sensi degli ar4coli da 7 a 7 sep.es e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguen4 annotazioni con l'eventuale specificazione della rela4va norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'ar4colo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effenuate nei confron3 di un soggeno passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effenuate fuori dell'unione europea, con l'annotazione "operazione non soggena"»; 59

60 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali Quesito Chiederei una precisazione per quanto riguarda quelle operazioni che rientrano nell art. 7 ter, ma non devono essere dichiarate ai fini Intrastat: il caso pra4co qui da noi sono gli interessi sui finanziamen4 che la nostra società concede ad una consociata Ue. Domanda: anche per queste operazioni, rientrando tra i servizi generici, è prevista l inversione contabile e pertanto occorre specificare in fa.ura Operazione art. 7 ter, comma 1, le.era a), dpr 633/72 INVERSIONE CONTABILE? RISPOSTA Riguardo alle operazioni di cui all'ar4colo 10, nn. da 1) a 4) e 9) del Dpr n. 633/1972, addebitabili a operatori economici esteri con l ar4colo 7 ter, NON vi è obbligo di emissione della fa.ura. Se la fa.ura fosse ugualmente emessa non deve recare la dicitura inversione contabile. 60

61 CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA La nuova formulazione dell ar3colo 21 prevede anche delle modifiche del contenuto minimo della fanura. Le modifiche di maggiore rilievo risultano essere le seguen4: numero progressivo che la iden4fichi in modo univoco; l ar4colo 226 della DirePva 2006/112/CE fa riferimento a un numero sequenziale, con una o più serie, che iden4fichi la fa.ura in modo unico ; obbligo di indicazione dei da4 iden4fica4vi comple4 del rappresentante fiscale (denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio); obbligo di indicazione: del numero di par3ta Iva del cessionario o commi.ente residente o domiciliato nel territorio dello Stato che agisce nell esercizio d impresa, arte o professione; del codice fiscale nel caso di cessionario o commi.ente residente o domiciliato nel territorio dello Stato che NON agisce nell esercizio d impresa, arte o professione; del numero iden3fica3vo Iva a.ribuito dallo Stato membro di stabilimento in caso di cessionario o commi.ente sogge.o passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea. 61

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