PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI

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1 BANCASICURA 2011 Milano, 19 e 20 ottobre 2011 PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI MASSIMO ESPOSITO Esperto Qualificato di 3 grado - U-Series S.r.l. ILARIA GANDOLFI RSPP SOAR S.c.r.l. Centro Servizi Consortile delle BCC della Toscana 1. INTRODUZIONE Il Radon è un gas naturale radioattivo generato da alcune rocce della crosta terrestre che, inalato in grandi quantità e per lungo tempo, può avere importanti conseguenze sanitarie. In termini di classificazione chimica, il Radon è un gas nobile, incolore, inodore, insapore e più denso dell'aria; diffonde quindi facilmente senza interagire con altre sostanze, non è direttamente percepibile dai nostri sensi e può accumularsi in ambienti chiusi, come ad esempio nei locali sotterranei. Il rischio per la salute causato dal Radon è essenzialmente correlato alla sua inalazione, poiché i suoi prodotti di decadimento continuano a emettere radiazioni a loro volta e possono danneggiare in modo diretto o indiretto il DNA delle cellule dei tessuti polmonari. L Organizzazione Mondiale della Sanità pone il Radon tra gli "agenti cancerogeni" del Gruppo 1 e lo indica come seconda causa di tumori al polmone dopo il fumo. Secondo l EPA, l Agenzia per la Protezione Ambientale statunitense, il Radon causa ogni anno dalle alle vittime per tumori polmonari. Con l emanazione del D.Lgs. 241/2000, che integra il D. Lgs. 230/1995, sono state stabilite le regole per tutelare i lavoratori nei confronti dei rischi da esposizioni a sorgenti di radiazioni naturali e, nello specifico, al Gas Radon. 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 2.1 D.Lgs. 241/2000 L'attuale legislazione italiana stima che il rischio cui sono soggetti gli individui che si trovano in locali ad alta concentrazione di radon sia abbastanza elevato da richiedere una specifica normativa in materia. In particolare il D.Lgs. 241/2000 si applica (Art. 10-bis, comma 1, lettera a) alle attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, le persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei. Nei luoghi di lavoro citati l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività, deve procedere (Art. 10-ter, comma 1) a misurazioni di concentrazione di attività di radon medie in un anno (Allegato I-bis, comma 3), avvalendosi di organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 107, comma 3 o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilascino una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione (Art. 10-ter, comma 4). Per i luoghi di lavoro citati la concentrazione di attività di radon media in un anno non deve superare (Art. 10-quinquies, comma 1) il livello d'azione fissato in 500 Bq m -3 (Allegato I-bis, comma 4, lettera a) 1. Nel caso in cui risulti che la concentrazione di attività di radon media in un anno sia inferiore all'80% del livello d'azione, l'esercente non ha altri obblighi se non la ripetizione delle misurazioni in caso di variazioni significative delle condizioni in cui si svolge l attività lavorativa (Art. 10 quinquies, comma 8). 1 L unità di misura della concentrazione di Radon è il Bequerel per metro cubo (Bq m -3 ) che esprime le disintegrazioni al secondo in un metro cubo di materiale o ambiente M. Esposito e I. Gandolfi - PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI 1.

2 BANCASICURA 2011 Milano, 19 e 20 ottobre 2011 Nel caso in cui la concentrazione di attività di radon media in un anno non superi il livello d'azione ma sia superiore all'80% del livello d'azione, l'esercente deve assicurare nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo (Art. 10- quinquies, comma 2). Nel caso in cui la concentrazione di radon misurata sia superiore al livello d'azione l esercente ha l obbligo (Art. 10- quater, comma 1) di: inviare entro un mese dalla data di rilascio della relazione (Art. 10-quater, comma 3) una comunicazione, in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa, e la relazione tecnica contenente i risultati delle misurazioni alle Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio, agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio e alla Direzione provinciale del lavoro; incaricare un Esperto Qualificato (Art. 10-quinquies, comma 3) al fine di adottare azioni di rimedio volte a ridurre la concentrazione di radon al di sotto del livello d azione; se tuttavia l Esperto Qualificato dimostra che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a 3 msv/anno, l esercente non ha l obbligo di ridurre la concentrazione di radon. Si evidenzia che tale obiettivo viene normalmente raggiunto attraverso la limitazione del fattore di occupazione degli ambienti, quindi attraverso l adozione di azioni di rimedio di tipo organizzativo; al termine delle azioni di rimedio l esperto qualificato dovrà rilasciare una relazione tecnica contenente, in particolare, la valutazione di dose ai lavoratori, la descrizione delle azioni di rimedio, le eventuali norme interne di radioprotezione. Qualora la dose efficace sia inferiore ai 3 msv/anno (Allegato I-bis, comma 4, lettera d) si dovrà: ripetere le misurazioni in caso di variazioni significative del quadro radiologico (es. ristrutturazioni, sostituzione o modifiche degli impianti); Informare e formare i lavoratori e/o i loro rappresentanti Se invece la dose efficace è superiore ai 3 msv/anno. entro tre anni dal rilascio della relazione l esercente dovrà porre in essere azioni di rimedio 2 al fine di riportare la concentrazione di attività di radon al di sotto del livello d azione. Al termine degli interventi dovrà effettuare una nuova misurazione per verificarne l efficacia; Nel caso in cui i risultati dopo le azioni di rimedio siano comunque superiori ai 3 msv/anno, l esercente dovrà: incaricare l Esperto Qualificato per la sorveglianza fisica; incaricare un medico competente per la sorveglianza sanitaria; predisporre ulteriori azioni di rimedio con la progettazione e la riorganizzazione dei processi di lavoro; ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti; ridurre al minimo la durata e l intensità dell esposizione; ripetere la misura. Particolare attenzione va posta all'identificazione degli ambienti cui condurre le misurazioni e alla quantificazione del numero di punti di misura necessari in ogni ambiente: Ambienti in cui condurre le misure: Il D.Lgs. 241/2000 obbliga (Art. 10-bis, comma 1, lettera a) l'esercente a condurre le misurazioni in tutti i luoghi di lavoro sotterranei ma non definisce né il luogo di lavoro né l'attributo sotterraneo. La definizione di luogo di lavoro sarebbe stata tuttavia pleonastica in quanto l'art. 3 del D.Lgs. 241/2000 rinvia, per l'applicazione del decreto stesso, alle definizioni contenute nel D.Lgs. 626/1994. Con l'abrogazione del D.Lgs. 626/1994 e l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, la definizione di luogo di lavoro rimane immutata e, ai sensi dell'art. 304, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008, ogni rinvio a norme del D.Lgs. 626/1994 contenuto in leggi o regolamenti si intende riferito alle corrispondenti norme del D.Lgs. 81/2008. Per luogo di lavoro va 2 con il supporto tecnico dell Esperto Qualificato M. Esposito e I. Gandolfi - PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI 2.

3 BANCASICURA 2011 Milano, 19 e 20 ottobre 2011 quindi inteso qualsiasi ambiente comunque accessibile per il lavoro. Si evidenzia in particolare che il dettato normativo del D.Lgs. 241/00 fa esplicito riferimento a tunnel e catacombe, ambienti nei quali la presenza di lavoratori è sicuramente saltuaria. Numero di punti di misura in ogni ambiente: nel D.Lgs. 241/2000 vi è il rinvio, per le modalità operative, a specifiche linee guida che devono essere emanate nell ambito della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria istituita presso l'ispra Linee guida della Conferenza Stato-Regioni Il D.Lgs. 241/2000 prevede (Art. 10-septies) l'attivazione, nell ambito della "Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria" istituita presso l'ispra, di una apposita "Sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni", cui sono stati assegnati una serie di compiti, il primo dei quali consiste nell'elaborare linee guida sulle metodologie e sulle tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di radon in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni. L insediamento della suddetta Sezione speciale, composta da ventuno esperti in materia di cui cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, doveva avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del D.Lgs. 241/2000 (entro il febbraio 2001) e le linee guida di cui sopra dovevano essere elaborate entro un anno (entro il febbraio 2002). Il mancato insediamento della citata Commissione tecnica, e quindi l'assenza di linee guida su metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di radon in aria, lascia nell incertezza sia gli esercenti delle attività interessate che gli organismi in grado di effettuare le misure di radon. Per fare fronte a tale inadempienza da parte delle istituzioni centrali, le Regioni si sono attivate e il Coordinamento Interregionale per la prevenzione ha promosso la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro tecnico per l elaborazione di linee guida per le misure nei luoghi di lavoro sotterranei (la cui versione definitiva è stata approvata il 6 febbraio 2003) che, in attesa di quelle emanate secondo le procedure previste dalla normativa, possano costituire un valido riferimento per gli esercenti, gli organismi di misura e gli organi di vigilanza. Il gruppo di lavoro tecnico, composto dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto, e coordinato dalla Regione Lombardia, ha quindi predisposto le linee guida che comprendono, tra l'altro: 1) la definizione di luogo di lavoro sotterraneo ed i criteri generali per l'impostazione delle misure di radon; 2) i metodi di misura delle concentrazioni di radon; 3) i requisiti minimi degli organismi che effettuano le misure. Allo scopo di favorire la continuità del percorso svolto dal gruppo di lavoro e l integrazione con l'attività della Commissione tecnica una volta avviata, nel gruppo stesso sono stati coinvolti alcuni dei membri della suddetta Sezione speciale della Commissione tecnica designati dalla Conferenza per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Le linee guida citate prevedono che gli organismi o i laboratori che sono conformi alla norma EN I- SO/IEC e che hanno accreditato metodi di prova (misura) idonei a misurare la concentrazione di radon media annua possiedono requisiti tecnici coerenti con quanto qui previsto. Nelle more della certificazione ISO/IEC le caratteristiche degli organismi di misura dovrebbero essere le seguenti:1) responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia; 2) individuazione delle persone abilitate ad eseguire le misure e ad attestarne la validità; 3) utilizzo di una tecnica di misura idonea; 4) periodica taratura della tecnica di misura e controllo del funzionamento delle apparecchiature prima di ogni serie di misure; 5) periodico controllo di qualità dei dati; 6) utilizzo di procedure e istruzioni scritte per le misure, comprese le tarature e il controllo di qualità; 7) rilascio del resoconto delle misure firmato dal responsabile tecnico, che garantisce l'affidabilità del dato al committente. Particolare attenzione va posta all'identificazione degli ambienti cui condurre le misurazioni e alla quantificazione del numero di punti di misura necessari in ogni ambiente: Ambienti in cui condurre le misure: le linee guida in parola ricordano (par. 1.2) la definizione di luogo di lavoro riportata nel D.Lgs. 626/1994 ma, successivamente (par. 1.3), indicano che le misurazioni vanno condotte negli ambienti in cui il personale nel suo complesso trascorra una frazione di tempo significativa, indicativamente fissata in 10 ore/mese. Tale criterio appare del tutto arbi- 3 ISPRA: Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, istituito con la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n L Istituto è vigilato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare M. Esposito e I. Gandolfi - PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI 3.

4 BANCASICURA 2011 Milano, 19 e 20 ottobre 2011 trario poiché un ambiente con concentrazione di 5000 Bq/mc, già misurata in alcuni luoghi di lavoro, esporrebbe una donna gestante che vi trascorra 10 ore/mese ad una dose pari a 1,05 msv durante la gestazione. Appare quindi non cautelativo l'approccio delle Linee guida della Conferenza Stato- Regioni su questo specifico punto. Le linee guida riportano inoltre la definizione di luogo interrato inteso come un "locale o ambiente con almeno tre pare- ti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terre - no circostante o meno". Numero di punti di misura in ogni ambiente: nel par. 1.4 viene indicato che le misure vanno condotte in ogni locale fisicamente separato oppure, per locale di grandi dimensioni, va condotta una misura ogni 50 mq. 2.3 La Circolare ABI Serie Lavoro n. 20 del 10 febbraio 2003 Successivamente alla pubblicazione delle Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni l'abi ha diramato una circolare (Serie Lavoro, n. 20 del 10 febbraio 2003) in cui vengono date alcune indicazioni sull'applicazione del D.Lgs. 241/ e sulle Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni. Ambienti in cui condurre le misure: anche la circolare ABI ricorda (pag. 4) la definizione di luogo di lavoro data dal D.Lgs. 626/1994 e comunque suggerisce (pag. 5) di effettuare le misurazioni dove vi sia una permanenza significativa di personale, senza però indicare, significativamente, il livello delle 10 ore mensili. Numero di punti di misura in ogni ambiente: anche nella circolare ABI (pag. 4) viene indicato che le misure vanno condotte per locali fisicamente separati. 2.4 La Circolare ABI Serie Lavoro n. 97 del 11 luglio 2006 A seguito di studi e approfondimenti promossi da ABI stessa con il Ministero del Lavoro, nel luglio 2006 viene pubblicata la Circolare Serie Lavoro n. 97 nella quale vengono date nuove istruzioni operative e vengono approfonditi gli adempimenti cui sono tenute le aziende rispetto a quei siti che sono stati sottoposti a misurazione nei termini ed in conformità ai dettami di legge. Viene tra l altro sottolineato come la relazione dell Esperto Qualificato possa costituire integrazione del documento di valutazione dei rischi di cui all art. 4 comma 2 del D.Lgs 626/ Il D.Lgs. 151/2001 Il D.Lgs. 151/2001 pone particolare attenzione alla salvaguardia della maternità e della salute del nascituro limitando le attività lavorative della donna in gravidanza che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 msv durante il periodo della gravidanza (Art. 8, comma 1). Vengono altresì regolamentati i lavori che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti per 7 mesi dopo il parto (Allegato A, lettera D). Lo stesso decreto sancisce l obbligo per il datore di lavoro di: valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici (Art. 11, comma 1) e, in particolare, i rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti (Allegato C, comma 1, lettera d); informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate (Art. 11, comma 2); adottare le misure necessarie affinché l esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l orario di lavoro, qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici (Art. 12, comma 1). 3. ORIENTAMENTI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA A testimonianza dell importanza del tema delle radiazioni ionizzanti, in questi anni a livello locale/regionale gli enti di controllo hanno effettuato numerosi controlli e verifiche. Come si potrà notare dall elenco sotto riportato di alcune delle azioni intraprese, la mancanza di indirizzi più precisi a livello normativo ha portato ad interventi non sempre omogenei a livello nazionale. 4 Con circolare ABI Serie Lavoro n. 34 del 19 aprile 2002 era stato dato conto dell entrata in vigore del D.Lgs. 241 del 26 maggio 2000 M. Esposito e I. Gandolfi - PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI 4.

5 BANCASICURA 2011 Milano, 19 e 20 ottobre 2011 Il Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro della Regione Lazio ha inviato un apposito questionario alle ditte che hanno ottenuto autorizzazione in deroga all'art. 8 del D.P.R. 303/56 per adibire locali seminterrati/interrati a luoghi di lavoro, specificando che qualora i locali degli ambienti in oggetto presentino almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno, il Datore di lavoro dovrà provvedere ad assolvere quanto previsto dalla normativa vigente contro i rischi da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 241/00). Il Dipartimento di Prevenzione Medico della A.S.L. di Varese, in seguito alla stima dosimetrica per il superamento del livello d'azione presso una sede bancaria, ha richiesto la valutazione della dose al feto e i contenuti e le modalità di svolgimento, in termini di ore e di frequenza, della opportuna formazione ai lavoratori. ARPA Lombardia Dipartimento Provinciale di Milano in seguito al superamento del livello d'azione in alcuni locali di una sede bancaria ha richiesto valutazioni dosimetriche anche per i locali in cui tenendo conto dell'incertezza non sia possibile escludere il superamento del livello di attenzione di 400 Bq/m 3. Il Dipartimento di Prevenzione Medico della A.S.L. di Varese nel caso di superamento del livello d'azione, in attesa delle stime dosimetriche effettuate dall'esperto Qualificato, ha consigliato di integrare il Documento di Valutazione dei rischi con i dati dell'indagine radon condotta nella sede bancaria in oggetto; anche la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma ha rilevato la mancanza nel DVR dei fattori di rischio specifici relativi alle emissioni di gas radon e ha prescritto l'integrazione di tale documento. L'ASL di Napoli ha richiesto chiarimenti riguardo i requisiti degli organismi che sottoscrivono il resoconto delle misure di radon e ha precisato che per idoneamente attrezzato si debbano intendere: laboratori accreditati CEI EEN ISO/IE per misure di radon; laboratori di analisi che dichiarino di possedere i requisiti di cui ai punti 3,2,1, delle linee guida regionali; organismi costituiti da una sola persona che abbia i requisiti indicati per il Responsabile Tecnico delle misure. La Direzione Provinciale del Lavoro di Roma ha prescritto nuove misurazioni, ribadendo che le attività di monitoraggio devono essere effettuate secondo quanto previsto dall'allegato I- Bis punto 3 che prevede la misurazione delle concentrazioni medie di radon in un anno. In una nota redatta dal Dott. Mauro Franciosi, in servizio presso la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato riportato che le misurazioni di radon debbono essere effettuate sia in caso di attività lavorative svolte in modo saltuario che continuativo, in quanto si tratta di misurazioni ambientali e che, quindi, prescindono dall'effettiva presenza dei lavoratori per l'intero orario di lavoro. Nella medesima nota si evidenzia che l'effettuazione delle misure sussiste in tutti i luoghi di lavoro sotterranei ed è indipendente dall'emanazione delle linee guida della cosiddetta Commissione radon prevista dall'art. 10 septies e che, pertanto, le misure dovevano essere completate entro il 1 marzo Nel caso sia previsto procedere ad azioni di rimedio, è stata specificata la necessità di rivolgersi all'esperto Qualificato, in quanto unica figura legalmente abilitata a valutare la dose da radiazioni, con la possibilità di rivolgersi ad altre professionalità, se richiesto dalla natura delle operazioni da effettuare. 4. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI MISURA Secondo le linee guida della Conferenza Stato-Regioni le caratteristiche degli organi di misura dovrebbero essere le seguenti: 1. Responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia; 2. Individuazione delle persone abilitate ad eseguire le misure e ad attestarne la validità; 3. Utilizzo di una tecnica di misura idonea; 4. Periodica taratura della tecnica di misura e controllo del funzionamento delle apparecchiature prima di ogni serie di misure; 5. Periodico controllo di qualità dei dati; M. Esposito e I. Gandolfi - PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI 5.

6 BANCASICURA 2011 Milano, 19 e 20 ottobre Utilizzo di procedure e istruzioni scritte per le misure, comprese le tarature e il controllo di qualità; 7. Rilascio del resoconto delle misure firmato dal responsabile tecnico, che garantisce l'affidabilità del dato al committente. Il responsabile tecnico dovrebbe possedere una adeguata formazione tecnico-scientifica e una documentata esperienza sulla misura della concentrazione di radon in aria. Tale competenza è certamente garantita nel caso in cui la direzione del laboratorio e la firma di tutti i documenti (relazioni tecniche e rapporti di prova) sia da parte di un Esperto Qualificato di grado almeno secondo. Riguardo al punto 5, parte integrante del controllo di qualità dei dati è la partecipazione continuativa a circuiti di interconfronto internazionali. Per quanto riguarda le tecniche di misura idonee, le linee guida raccomandano l'uso di tecniche di tipo passivo con rivelatori a tracce nucleari (LR-115, CR39, policarbonato e di tipo chiuso ) o con rivelatori a elettrete, in quanto tali tecniche consentono di effettuare misurazioni di lunga durata. L'utilizzo di dosimetri di tipo aperto andrà invece attentamente valutata, a causa delle possibili modificazioni del fattore di equilibrio nei luoghi di misura. 5. RISULTATI DELLE MISURAZIONI MAPPE NAZIONALI E REGIONALI L'unica stima di distribuzione della concentrazione di radon sull'intero territorio nazionale si basa sull'indagine nazionale realizzata dall'apat, dall'istututo Superiore di Sanità e Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali (ARPA) negli anni '90. Il valore della concentrazione media è risultato pari a 70 Bq/m 3, valore relativamente elevato rispetto alla media mondiale valutata intorno a 40 Bq/m 3. Il D.Lgs. 241/2000 prevedeva che le regioni definissero le aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon (radon prone areas) all'interno del proprio territorio e con le modalità definite da un apposita Commissione Ministeriale non ancora insediatasi. Alcune regioni e province autonome hanno comunque avviato il lavoro d'indagine, ma in modo non coordinato e con metodologie diverse. Uno studio condotto in collaborazione con l'università di Ferrara, nell'ambito della tesi di dottorato dal titolo Rilascio di radon: problematiche di rilevamento e valutazione dei fattori di rischio, ha messo in luce come all'interno di singole regioni, anche tradizionalmente non considerate a rischio come la regione Puglia, si possono registrare valori medi di radon elevati in singole aree; ciò mette in evidenza la necessità del monitoraggio radon anche in aree non riconosciute Concentrazione media annuale di radon (Bq/m 3 ) Concentrazione media annuale di radon (Bq/m 3 ) Mappa di distribuzione della concentrazione media annuale di radon nella regione Lombardia (dati U-Series Srl) Mappa di distribuzione della concentrazione media annuale di radon nella regione Puglia (dati U-Series Srl) M. Esposito e I. Gandolfi - PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI 6.

7 BANCASICURA 2011 Milano, 19 e 20 ottobre SUPERAMENTO DEL LIVELLO D'AZIONE L obbligo di intervenire al fine di "bonificare" i siti presso i quali siano stati riscontrati valori di concentrazione media annua di radon superiori a quello di azione (500 Bq m -3 ), è subordinato dal Legislatore al ricorrere di ulteriori condizio - ni che attengono, in particolare, alla effettiva incidenza del radon sulla salute dei lavoratori 5. In caso di superamento del livello d'azione, al fine di tutelare compiutamente i lavoratori e nello stesso tempo salva - guardare il Datore di Lavoro si ritiene quindi necessario mettere in atto le seguenti azioni, derivanti da una lettura estesa e conservativa della normativa di radioprotezione nonché previste anche dalle citate Circolari Abi Serie Lavoro n. 20 del e 2003 e n. 97 del 2006: estendere le misurazioni ai locali posti ai piani superiori a partire dal piano terra al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 10-bis, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 241/2000 (misurazioni di radon ai piani di superficie in zone a rischio); qualora siano in corso azioni di rimedio che, per la loro natura, richiedono tempi di realizzazione piuttosto lunghi, effettuare a cura dell'esperto Qualificato una valutazione preliminare di dose al fine di mantenere l'esposizione dei lavoratori, e quindi il rischio, al di sotto del livello d'azione nel più breve tempo possibile, secondo quanto previsto dal principio di ottimizzazione (Art. 2, comma 3 del D.Lgs. 241/2000); predisporre specifiche disposizioni interne che attuino quanto evidenziato dall'esperto Qualificato nella valutazione preliminare di dose; effettuare eventuali misurazioni a breve termine utili per una rapida verifica dell efficacia degli interventi tecnici di abbattimento; formare ed informare i lavoratori come previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; dare seguito alle eventuali indicazioni previste dall'esperto Qualificato, quali ad esempio la ripetizione delle misurazioni di radon. 7. AZIONI DI RIMEDIO ESEMPI Le azioni di rimedio hanno l'obiettivo principale di ridurre la dose ai lavoratori al livello più basso possibile. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso due categorie di azioni di rimedio: Azioni organizzative, volte a ridurre la dose senza modificare la concentrazione di radon: prevedono la limitazione del tempo di permanenza dei lavoratori all interno dei locali indiziati; Azioni tecnologiche, volte a ridurre la concentrazione di radon: si dividono a loro volta, a seconda dell utilizzo o meno dell alimentazione elettrica, in attive e passive. La scelta delle azioni di rimedio deve essere basata sui principi fondamentali di radioprotezione, con l'obiettivo particolare di ridurre la dose al di sotto dei limiti e inoltre mirare a ottenere il livello più basso possibile di concentrazione di Radon tenuto conto dei fattori economici e sociali (principio di ottimizzazione (Art. 2 del D. Lgs. 230/1995) Le azioni di rimedio vanno condotte, per legge, avvalendosi dell Esperto Qualificato e viene considerato risultato ottimale di un azione di rimedio la limitazione della concentrazione o della dose durante l orario lavorativo. Si sottolinea a tale proposito l importanza, da parte dell Esperto Qualificato, di raccogliere preliminarmente tutti gli elementi ritenuti utili alla individuazione delle misure più i- donee allo specifico contesto (destinazione d uso dei locali, individuazione del personale coinvolto, tipologia di attività svolta, ). Le azioni di rimedio passive hanno normalmente l obiettivo di impedire o limitare l ingresso del radon negli ambienti: - Barriera con guaina impermeabile al radon: parzialmente utile in quanto è difficile riuscire a sigillare tutte le aperture e le fessurazioni; 5 Gli interventi di riduzione dovranno essere effettuati, tenuto conto del principio di ottimizzazione, nel caso in cui l EQ abbia accertato una dose efficace superiore alla soglia dei 3 msv/anno (tale principio è sancito dal Legislatore tanto all art quinquies - comma 5, quanto nell allegato I bis, punto 4 del Decreto, ed esplicitato dalla circolare del Mi - nistero del Lavoro e della previdenza sociale n. 5 dell 8 gennaio 2001). M. Esposito e I. Gandolfi - PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI 7.

8 BANCASICURA 2011 Milano, 19 e 20 ottobre Sigillatura di tutte le aperture visibili; - Creazione di un intercapedine fra suolo e pavimento. PAVIMENTO GALLEGGIANTE SOSTEGNI PAVIMENTO GALLEGGIANTE PAVIMENTO INDUSTRIALE CLS DI LIVELLAMENTO IGLOO PER VESPAIO AREATO CALDANA VESPAIO TERRENO DI FONDAZIONE Azioni di rimedio passive Le azioni di rimedio attive utilizzate sono: - Impianto di ricambio dell aria: metodo più efficace in rapporto al costo/beneficio. - Vespaio areato: - Depressurizzazione del suolo tramite pozzetti e tubazioni di aspirazione Vespaio areato Depressurizzazione del suolo La definizione delle più idonee azioni di rimedio avviene generalmente attraverso una procedura che, schematicamente, può essere suddivisa nelle seguenti fasi: 1) La prima fase consiste nella caratterizzazione dei locali da bonificare: vengono fatti uno o più sopralluoghi, in funzione della complessità dell edificio, cui generalmente seguono misurazioni radiometriche o microclimatiche; in alcuni casi particolari vengono inoltre eseguite indagini miranti a definire l assetto geologico. 2) Nella seconda fase si procede all individuazione delle azioni di rimedio e si forniscono le specifiche per la loro esecuzione. Le azioni di rimedio vengono individuate non soltanto sulla base della loro efficacia tecnica, ma tenendo anche conto dei fattori economici e sociali. Al termine della seconda fase viene rilasciata una relazione tecnica contenente una dettagliata analisi dello stato attuale dell edificio e del suo comportamento nel tempo in funzione dei parametri ambientali e vengono fornite le specifiche per la realizzazione delle azioni di rimedio individuate proponendo, quando possibile, varie alternative. 3) La terza fase prevede la verifica dell efficacia delle azioni di rimedio. Vengono quindi condotte misurazioni di radon su periodi definiti e con la strumentazione più adatta alle specifiche esigenze (es. rivelatori elettronici con campionamento orario o a tracce a integrazione). M. Esposito e I. Gandolfi - PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI 8.

9 BANCASICURA 2011 Milano, 19 e 20 ottobre 2011 Al termine delle azioni di rimedio è necessario ripetere le misurazioni per valutarne l'efficacia. E' utile effettuare nell'immediato misurazioni con campionamento orario per avere rapidamente informazioni e, contemporaneamente, condurre misurazioni di durata annuale. 8. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 6 Tra gli ulteriori adempimenti legati all applicazione della più generale normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nella quale va comunque inquadrata la problematica del radon, si sottolineano quelli di seguito richiamati e per i quali l Esperto Qualificato diventa una nuova "figura di supporto" del datore di lavoro, accanto al RSPP ed al Medico Competen - te, e come tale partecipa alle riunioni periodiche di cui all art. 35 del D.Lgs. 81/08. Integrazioni al Documento di Valutazione (DVR) riguardanti il rischio radon Nel DVR o suoi allegati, dovrebbero essere riportati: i criteri adottati per la individuazione dei siti e per la corretta posa dei dosimetri; l esito delle misurazioni della concentrazione annua di gas radon; il nominativo dell Esperto Qualificato; la valutazione compiuta dall Esperto Qualificato della dose efficace assorbita dai lavoratori, per ciascuno dei siti con concentrazione del gas radon superiore al livello di azione, nonché le misure di tipo organizzativo eventualmente adottate; l informazione dei lavoratori, ai sensi dell art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008, a partire da coloro che operano presso unità organizzative nelle quali sia accertata una concentrazione di radon superiore al "livello di attenzione"; le misure organizzative/gestionali assunte per assicurare, nel tempo, la effettuazione di misurazioni di concentrazione del gas radon, nei vari casi di: 1. apertura di nuove sedi aziendali aventi locali interrati o l aggregazione di nuovi locali inter rati; 2. "significativi" interventi edili o impiantistici in locali interrati già sottoposti a misura (indipendentemente dal valore di concentrazione rilevato a suo tempo); le misure organizzative/gestionali assunte per assicurare la effettuazione nel tempo di "controlli manutentivi specifici", per il sicuro e buon funzionamento di quei dispositivi destinati alla diluizione del gas radon. Contratti di appalto e/o d opera 6 Circolare ABI Serie Lavoro n. 97 del 2006 M. Esposito e I. Gandolfi - PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI 9.

10 BANCASICURA 2011 Milano, 19 e 20 ottobre 2011 Nel caso in cui esistano locali interrati frequentati a vario titolo da personale non dipendente (ad esempio lavoratori dipendenti di ditte appaltatrici) ed in questi ambienti sia stata riscontrata una concentrazione di attività di radon superiore al livello di azione, in capo al committente compete l obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all art. 26 del D.Lgs. 81/2008, informando l appaltatore sulla concentrazione di radon rilevata. Gestione documentale Per permettere una corretta e ordinata gestione nel tempo degli atti salienti riguardanti le attività condotte in materia di valutazione del rischio radon, può essere utile tenere una raccolta/registro (anche eventualmente informatico): o delle "comunicazioni" nel tempo inoltrate ai diversi Organismi Pubblici preposti in materia, per il loro facile reperimento quando poi ne chiederanno l esibizione; o degli esiti delle misurazioni fatte nei diversi locali delle sedi interessate. Tra gli adempimenti si ricordano quelli da assolvere nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ovvero la formazione in materia di rischio radon (ex art. 37 D.Lgs. n. 81/2008), nonché la consultazione preventiva in ordine alla integrazione del documento di valutazione dei rischi. M. Esposito e I. Gandolfi - PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI 10.

11 PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI IN AMBIENTI LAVORATIVI Massimo Esposito - U-Series Srl Ilaria Gandolfi - SOAR S.c.r.l.

12 PROGRAMMA INTRODUZIONE cos è il RADON propagazione del RADON effetti del RADON caratteristiche del RADON INQUADRAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 230/1995 e D.Lgs. 251/2000 Linee Guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei (Conferenza di Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome) Circolare ABI n. 20 del febbraio 2003 Circolare ABI n. 97 del luglio 2006 D.Lgs. 151/2001 ORIENTAMENTO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA MAPPE NAZIONALI E REGIONALI AZIONI DI RIMEDIO IL PROGETTO PER LE BCC 2

13 INTRODUZIONE CHE COS E IL RADON? Il RADON è un gas naturale radioattivo incolore, inodore, insapore, più denso dell'aria e appartenente ai gas nobili. È generato da alcune rocce della crosta terrestre ed è estremamente volatile e solubile nell acqua. Si diffonde nell aria dal suolo con facilità e senza interagire con altre sostanze attraverso fessure e piccoli fori in ambienti domestici e lavorativi. Negli ambienti chiusi si può accumulare (come ad esempio nei sotterranei) e può raggiungere alte concentrazioni, mentre negli spazi aperti viene diluito dalle correnti d aria. Non è direttamente percepibile dai nostri sensi. 3

14 INTRODUZIONE PROPAGAZIONE DEL RADON La concentrazione del Radon dipende da: permeabilità e granularità del suolo fessurazioni nei pavimenti o nelle pareti aperture tra pavimentazione e muri cavità dei materiali da costruzione materiali per l edilizia (granito, porfido, ) canaline e altri condotti forza dei venti gradienti di diffusione dovuti a variazioni della pressione atmosferica Inoltre si parla di «EFFETTO CAMINO»: L aria calda che risale nell edificio provoca nei piani inferiori una depressione appena percepibile provocando in questo modo un aspirazione che può essere intensificata da ventilatori e caminetti. 4

15 INTRODUZIONE EFFETTI DEL RADON essenzialmente Il rischio per la salute causato dal Radon è correlato alla sua inalazione. Il danno è dovuto all irraggiamento del tessuto polmonare da parte delle particelle α emesse dal radon e soprattutto dai suoi discendenti U-238 Prodotti di decadimento L Agenzia Internazionale per la Ricerca Ra-226 Rn-222 Prodotti di decadimento sul Cancro dell Organizzazione Mondiale della Sanità pone il Radon tra gli "agenti cancerogeni del Gruppo 1 e lo indica come seconda causa di tumori al polmone dopo il fumo. Gli studi scientifici internazionali rilevano che la combinazione tra fumo e radon ha effetto sinergico più che sommatorio Pb-206 5

16 INTRODUZIONE CARATTERISTICHE DEL RADON VARIAZIONI TEMPORALI DEL RADON le piogge, le nevicate, le gelate del terreno e l aumento della pressione atmosferica, riducono l esalazione dal terreno. la diminuzione della pressione atmosferica, l aumento della velocità del vento e la crescita della temperatura lo incrementano. Infatti d inverno e di notte si misurano i picchi di concentrazione del gas. VARIAZIONI SPAZIALI DEL RADON I livelli di radioattività naturale possono variare in modo considerevole da una zona all'altra della terra in funzione di molteplici parametri, quali la composizione del suolo, l'altitudine, ecc.. 6

17 INQUADRAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 230/1995 D. Lgs. 241/2000 Tipologie luoghi di lavoro: tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, tutti i luoghi di lavoro sotterranei. Responsabilità: l'esercente dell'attività ha l'obbligo di effettuare misurazioni di concentrazione di attività media annuale. Nei luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma l'esercente deve effettuare le misurazioni di Radon entro 24 mesi dall'inizio dell'attività. Ambienti in cui condurre le misure: Art.3 rinvia alla definizione di luogo di lavoro ai sensi dell'art. 304, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008, per la quale si intende qualsiasi ambiente comunque accessibile al lavoro. Metodologie e tecniche di misura: rinvio alla Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria non ancora insediatasi. 7

18 INQUADRAMENTO NORMATIVO D. Lgs. 241/2000 Radon < 400 Bq/mc: nessun ulteriore obbligo Radon compreso fra 400 e 500 Bq/mc: ripetizione delle misure nel corso dell'anno successivo Radon > 500 Bq/mc: Comunicazione agli organi competenti con invio della relazione di misura (ASL, ARPA, Dir. Prov. Lavoro) entro un mese dalla data di rilascio della relazione stessa Nomina di un esperto qualificato per la valutazione della dose efficace assorbita dai singoli lavoratori Valutazione della dose a cui sono esposti i lavoratori avvalendosi dell esperto qualificato e, solo nel caso di superamento di 3 msv/anno, azioni di rimedio volte a ridurre l ingresso di radon o a facilitarne la rimozione 8

19 INQUADRAMENTO NORMATIVO Linee guida della Conferenza Stato - Regioni Metodologie e tecniche di misura: metodi di misura delle concentrazioni di radon e requisiti minimi degli organismi che effettuano le misure. Ambienti in cui condurre le misure: Par. 1.2: definizione luogo di lavoro D.Lgs. 626/1994 Par. 1.3: ambienti in cui il personale trascorra una frazione di tempo significativa, indicativamente fissata in 10 ore/mese. Approccio che appare non cautelativo, ad es. ambiente con concentrazione 5000 Bq/mc esporrebbe una donna gestante che vi trascorra 10 ore/mese ad una dose pari a 1,05 msv. Numero di punti di misura in ogni ambiente: misure condotte in ogni locale fisicamente separato oppure, per locali di grandi dimensioni, una misura ogni 50 mq. 9

20 INQUADRAMENTO NORMATIVO di SETTORE Circolare ABI Serie Lavoro n. 20 del 10 febbraio 2003 Ambienti in cui condurre le misure: Definizione di luogo di lavoro secondo il D.Lgs. 626/1994 e indicazione di effettuare le misurazioni dove vi sia una permanenza significativa di personale, senza però indicare, significativamente, il livello delle 10 ore mensili. Numero di punti di misura in ogni ambiente: Misure condotte per locali fisicamente separati. LOCALI NON INTERRATI laddove fossero riscontrati livelli di concentrazione significativamente superiori a quello di azione nei piani interrati, potrebbe essere opportuno (ma non obbligatorio), sempre in un ottica di prevenzione e di tutela delle condizioni di salute dei lavoratori, estendere le misurazioni anche ai locali posti ai piani superiori, a partire evidentemente da quelli direttamente collegati al piano terra. 10

21 INQUADRAMENTO NORMATIVO di SETTORE Circolare ABI Serie Lavoro n. 97 del 11 luglio 2006 A seguito di nuove indicazioni ministeriali, la circolare approfondisce: la validità delle linee guida della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome; le nuove precisazioni per interrati e tempo di permanenza; le istruzioni operative nei vari casi previsti dalla normativa. 11

22 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI MISURA: LINEE GUIDA STATO-REGIONI Responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia; Individuazione delle persone abilitate ad eseguire le misure e ad attestarne la validità; Utilizzo di una tecnica di misura idonea; Periodica taratura della tecnica di misura e controllo del funzionamento delle apparecchiature prima di ogni serie di misure; Periodico controllo di qualità dei dati; Utilizzo di procedure e istruzioni scritte per le misure, comprese le tarature e il controllo di qualità; Rilascio del resoconto delle misure firmato dal responsabile tecnico, che garantisce l'affidabilità del dato al committente. Sicuramente garantita se direzione laboratorio e gestione documenti da parte Esperto Qualificato di grado almeno secondo Partecipazione continuativa interconfronti internazionali 12

23 INQUADRAMENTO NORMATIVO D. Lgs. 151/2001 Il decreto pone particolare attenzione alla salvaguardia della maternità e della salute del nascituro: Art. 8 (Esposizione a radiazioni ionizzanti), comma 1 Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 msv durante il periodo della gravidanza. Art. 12, comma 1 Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l orario di lavoro. 13

24 ORIENTAMENTO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA ASL Roma: per i locali seminterrati/interrati che hanno ottenuto autorizzazione in deroga all'art. 8 del D.P.R. 303/56 qualora i locali degli ambienti in oggetto presentino almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno, il Datore di lavoro dovrà provvedere ad assolvere quanto previsto dalla normativa ASL Varese: in seguito al superamento del livello d'azione, ha richiesto la valutazione della dose al feto e i contenuti e le modalità di svolgimento, in termini di ore e frequenza, della opportuna formazione ai lavoratori. 14

25 ORIENTAMENTO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA ASL Varese e Direzione Provinciale del Lavoro di Roma: nel caso di superamento del livello d'azione, integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi con i dati dell'indagine radon condotta nella sede in oggetto. ASL Napoli: chiarimenti riguardo i requisiti degli organismi che sottoscrivono il resoconto delle misure di radon. Direzione Provinciale del Lavoro di Roma: prescritto nuove misurazioni, ribadendo che il monitoraggio deve essere effettuato secondo quanto previsto dall'allegato I-bis punto 3, che prevede la misurazione delle concentrazioni medie di radon in un anno. 15

26 ORIENTAMENTO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA Nota redatta dal Dott. M. Franciosi della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Le misurazioni debbono essere effettuate sia in caso di attività lavorative svolte in modo saltuario che continuativo, in quanto si tratta di misurazioni ambientali e che, quindi, prescindono dall'effettiva presenza dei lavoratori per l'intero orario di lavoro. Le misurazioni devono essere effettuate indipendentemente dall'emanazione delle linee guida della cosiddetta Commissione radon. Nel caso sia necessario procedere ad azioni di rimedio, è stata specificata la necessità di rivolgersi all'esperto qualificato. 16

27 SUPERAMENTO DEL LIVELLO D'AZIONE Al fine di tutelare compiutamente i lavoratori e salvaguardare il Datore di Lavoro si ritiene necessario mettere in atto alcune azioni: Estendere le misurazioni al piano terra al fine di dare piena attuazione a quanto a quanto disposto dall'art. 10-bis, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 241/2000 (misurazioni di radon ai piani di superficie in zone a rischio); Se in corso azioni di rimedio che per la loro natura, richiedono tempi di realizzazione piuttosto lunghi, effettuare a cura dell'esperto qualificato una valutazione preliminare di dose, secondo il principio di ottimizzazione (Art. 2, comma 3 del D. Lgs. 241/2000); Specifiche disposizioni interne per attuare quanto evidenziato dall'esperto qualificato nella valutazione preliminare di dose; Formare ed informare i lavoratori; Dare seguito alle eventuali indicazioni previste dall'esperto qualificato, quali ad esempio la ripetizione delle misurazioni di radon. 17

28 MAPPE NAZIONALI E REGIONALI Indagine Nazionale realizzata dall'apat, dall'istituto Superiore di Sanità e ARPA negli anni '90. Valore di concentrazione media su territorio nazionale: 70 Bq/mc Media mondiale: 40 Bq/mc Il D.Lgs. 241/2000 prevedeva l identificazione di radon prone areas. Alcune regioni e province autonome hanno comunque avviato indagini in modo indipendente e con metodologie diverse. 18

29 MAPPE NAZIONALI E REGIONALI Concentrazione media annuale di radon (Bq/m 3 ) Tesi di dottorato in collaborazione con l'università di Ferrara: Rilascio di radon: problematiche di rilevamento e valutazione dei fattori di rischio. Distribuzione della concentrazione media annuale di radon nella Regione Lombardia 19

30 MAPPE NAZIONALI E REGIONALI Tesi di dottorato in collaborazione con l'università di Ferrara: Rilascio di radon: problematiche di rilevamento e valutazione dei fattori di rischio. Alte concentrazioni anche in regioni tradizionalmente non considerate a rischio Concentrazione media annuale di radon (Bq/m 3 ) Distribuzione della concentrazione media annuale di radon nella Regione Puglia 20

31 AZIONI DI RIMEDIO ORGANIZZATIVE: volte a ridurre il tempo di permanenza. TECNOLOGICHE: volte a ridurre la concentrazione del gas. Si distinguono in attive o passive 21

32 AZIONI DI RIMEDIO: esempi di interventi tecnologici Azioni di rimedio tecnologiche di tipo passivo: ad esempio barriera con guaina impermeabile al radon, sigillatura di tutte le aperture visibili, creazione di un'intercapedine fra suolo e pavimento. Azioni di rimedio tecnologiche di tipo attivo: ad esempio impianto di ricambio dell'aria, depressurizzazione del suolo e vespaio areato 22

33 AZIONI DI RIMEDIO I Fase: Caratterizzazione dei locali da bonificare II Fase: Individuazione delle azioni di rimedio III Fase: Verifica delle azioni di rimedio 23

34 IL PROGETTO PER LE BCC TOSCANE 24

35 La TOSCANA La Regione Toscana nel 2006 ha stanziato euro commissionando uno studio intitolato Gas radon: indagine conoscitiva sulla concentrazione negli ambienti di vita e di lavoro della Toscana all ARPAT, la quale ha condotto misurazioni in tutti i comuni della Toscana per indagare sulla presenza di radon sia negli edifici pubblici che in quelli privati. I primi dati sulla Toscana presentati a fine 2010 dall Assessorato all ambiente insieme a quello della Sanità ai sindaci dei comuni interessati sono tranquillizzanti: nella regione i livelli di radon sono bassi, anche se ci sono alcune zone come l Appennino, il sud della Toscana e le isole dove, per le caratteristiche geomorfologiche del terreno i livelli del gas risultano più alti. Tuttavia in tutte queste aree non si evidenzia una incidenza particolarmente anomala del tumore al polmone. Lo studio presentato oggi è la prima indagine di questo tipo realizzata in Italia ha spiegato l assessore regionale all ambiente Anna Rita Bramerini - Si tratta di una mappatura condivisa anche con l Istituto Superiore di Sanità, dove si gettano le basi per un quadro conoscitivo già abbastanza dettagliato ma che continueremo a indagare. Abbiamo infatti già stanziato nuovi fondi per Arpat perché prosegua con ulteriori approfondimenti». 25

36 BCC TOSCANE: MACROFASI 26

37 BCC TOSCANE: MACROFASI Misurazione in ogni locale fisicamente separato, un rivelatore nei locali inferiori a 50 m 3 e un rivelatore ogni 100 m 3 per ambienti più grandi Rivelatori posizionati ad altezza respirabile, e comunque compresa fra 1 e 3 metri, lontano quando possibile da fonti di calore e di ricambio d aria FASE OPERATIVA Coordinamento con le Banche tramite il Referente Salute e Sicurezza Aziendale Posizionamento dei dosimetri nei luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione da parte di tecnico specializzato e RSPP al fine di fornire specifiche informazioni al personale del sito interessato da misurazione Invio di relazione di posizionamento Trascorsi i 12 mesi di esposizione ritiro dei dosimetri a cura del RSPP (ulteriore eventuale informazione ai lavoratori) e invio al laboratorio di analisi 27

38 BCC TOSCANE: MACROFASI FASE RISULTATI Ricevimento della relazione tecnica finale da parte del Servizio Gestione Salute e Sicurezza e inoltro alla Banca con lettera riportante le istruzioni operative 28

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